REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione terza ter )
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n.4769/2003 proposto dalla AZIENDA OSPEDALIERA di PADOVA,
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Antonio Oddo e Giovanni Battista Conte ed elettivamente domiciliata
presso lo studio del secondo in Roma, via Ennio Quirino Visconti,n.99;
contro
il Ministero della Salute, in persona del ministro pro tempore, rappresentato
e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato
presso gli Uffici della stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
e nei confronti
della FOR MED s.r.l., in persona del legale rappresentante, non costituita;
per l’annullamento
del diniego del diritto di accesso ai documenti formulato con nota 31/3/2003
del Ministero della salute e per quanto possa occorrere del DM 31 luglio
1997 n.353;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita alla camera di consiglio del 19/6/2003 la relazione del Consigliere
Lucia Tosti ed uditi altresì gli avv.ti Conte e Cesaroni ;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
La ricorrente premette di aver utilizzato nell’attività
cardiochirurgia, dal 1999 al 2002, un dispositivo medico consistente
in una valvola cardiaca prodotta dalla Tri Thecnologies.
Essendosi verificato un grandissimo numero di rotture di dispositivi
istallati, l’Azienda ha chiesto al Ministero della Salute di ottenere
i documenti concernenti la certificazione relativa all’immissione
sul mercato ed al sistema di qualità del dispositivo ed in particolare:
dichiarazione di conformità, documentazione del sistema di qualità,
eventuale comunicazione del fabbricante all’organismo di certificazione
per progetti di adeguamento del sistema di qualità o della gamma
di prodotti ed eventuale decisione motivata dell’organismo di
certificazione, descrizione della progettazione, della fabbricazione
e delle prestazioni del prodotto, documentazione relativa alla revisione
del sistema di qualità, certificato di esame CE della progettazione,
eventuale approvazione complementare di modifiche della progettazione
da parte dell’organismo di certificazione, relazione di valutazione
presentata dall’organismo notificato a seguito di ispezioni e
valutazioni periodiche relative al sistema di qualità, relazioni
di ispezione ed eventuali relazioni di prova per l’accertamento
del buon funzionamento del sistema di qualità, nonché
tutte le informazioni necessarie riguardanti le approvazioni dei sistemi
di qualità che sono state rilasciate, rifiutate o ritirate.
Giustifica la domanda con la considerazione che l’Ospedale, oltre
a dover fronteggiare le richieste di risarcimento danni per aver impiantato
dispositivi medici difettosi, si trova nella necessità di acquisire
tutte le informazioni disponibili sui rischi di malfunzionamento del
dispositivo, in modo da fornire ai pazienti tutti i dati necessari e
di stabilire se sia opportuno reintervenire sui portatori delle valvole
cardiache difettose, valutando con cognizione di causa il rapporto rischi
benefici, ai fini di un consenso informato.
L’amministrazione ha respinto la richiesta, sul rilievo che nella
specie andrebbe salvaguardata la riservatezza dei terzi, invocando l’art.
3, lettera m) del D.M.31 luglio 1997, n.353, secondo il quale sono sottratti
all’accesso i documenti riguardanti l’attività dei
privati su cui il Ministero esercita forme di vigilanza.
L’interessata deduce il motivo di violazione degli artt. 22 e
24 della legge 241/90 e l’eccesso di potere per difetto assoluto
di motivazione, richiamandosi a principi pacifici in giurisprudenza
in tema di prevalenza della cura e della difesa degli interessi giuridici
del richiedente e sulla correlazione dello stesso con la tutela della
salute o comunque con profili sanitari.
L’amministrazione si è difesa affermando, sia che la richiesta
sarebbe in realtà rivolta ad un controllo sulla sua attività
concernente le azioni intraprese eventualmente anche nei confronti dell’organismo
certificatore, sia che il procedimento di vigilanza, relativo alle valvole
cardiache Tri-Tecnologies, sarebbe ancora in corso, sia infine, ad integrazione
della motivazione esposta nell’atto, che sarebbero sottratti all’accesso
in particolare i documenti aventi natura giurisdizionale o collegati
con l’attività giurisdizionale ai sensi dell’art.4
del decreto 353/1997( con riferimento al contestuale avvio di procedimenti
penali sull’accaduto).
Osserva il collegio che nessuno degli argomenti svolti dalla difesa
dell’amministrazione, miranti in parte a fornire una inammissibile
integrazione della motivazione del diniego, è idoneo a superare
l’illegittimità del provvedimento.
La ricorrente è, infatti, titolare di interessi personali di
spiccato rilievo, sia sotto il profilo della garanzia di cura e difesa
delle proprie posizioni soggettive (con particolare riferimento alle
pretese risarcitorie), sia avuto riguardo all’obbligo di assicurare
ai propri pazienti un consenso informato.
A fronte di una posizione soggettiva meritevole di tutela ai fini dell’accesso,
non è pertinente il riferimento fatto dall’amministrazione
all’art.3 punto m) del regolamento ministeriale, che, a tutela
della riservatezza, esclude l’accesso a documenti riguardanti
l’attività di privati su cui il Ministero esercita forme
di vigilanza, né la considerazione che “parte” della
documentazione richiesta sia stata acquisita dal Ministero nell’ambito
di tale attività.
La richiesta di documenti, infatti, non si riferisce all’attività
di vigilanza avviata dall’amministrazione dopo il verificarsi
del malfunzionamento e degli eventi letali, ma è circoscritta
all’acquisizione di dati relativi ai procedimenti seguiti in sede
ministeriale o dall’organismo designato per controllare la conformità
dei dispositivi, sia prima dell’immissione in commercio, sia successivamente,
in dipendenza di modifiche apportate alle valvole già in commercio.
Trattandosi di dispositivi muniti di certificazione è proprio
la verifica delle modalità con lui tale attestato è stato
rilasciato che giustifica l’accesso, non per sindacare i giudizi
di efficacia e di affidabilità espressi, ma per accertare la
regolarità ed il rispetto delle procedure.
Si tratta di documenti relativi a procedimenti già conclusi ai
fini della valutazione di conformità ai sensi del D.lgs 24/2/1997,
n. 46, rispetto ai quali un profilo di tutela della riservatezza e dell’interesse
a non veder divulgate notizie si sarebbe potuto considerare prevalente
solo prima dell’immissione in commercio del dispositivo, ma non
certo successivamente se, in particolare, la sua utilizzazione, formalmente
garantita dalla conclusione e dall’efficacia dei controlli, abbia
dato luogo invece ad eventi che abbiano inciso, non solo sulla responsabilità
di chi li ha utilizzati, ma anche sulla salute pubblica.
Né l’approfondita fase di verifica avviata dal Ministero
e l’intervento dell’I.S.S. interferiscono con la richiesta
di accesso della ricorrente, che agisce in qualità di acquirente
ed utilizzatrice del dispositivo, fino precluderne la realizzabilità,
trattandosi di procedure, quella dell’accesso e quella di verifica
amministrativa, operanti su piani differenti e per fini distinti .
Ne deriva che, nei limiti delineati nell’oggetto del ricorso,
con esclusione dei dati acquisiti od in via di acquisizione successivamente
all’evidenziarsi del malfunzionamento, la pretesa può essere
accolta, sussistendo nella ricorrente il diritto di accesso agli atti
richiesti, unitamente ai documenti negli stessi richiamati ed appartenenti
ai relativi procedimenti.
Il ricorso va dunque accolto.
Le spese del giudizio possono peraltro essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza ter,
accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto dichiara l’obbligo
dell’amministrazione, in forza dell’art.22 della legge 7/8/1990
n. 241, di esibire i documenti indicati nell’istanza della ricorrente,
con connessa facoltà di estrarne copia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del 19 giugno 2003,
con l'intervento dei sigg.
Francesco CORSARO - presidente;
Lucia Tosti - consigliere estensore;
Umberto Realfonzo - consigliere.
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Lunedì, 23-Feb-2004
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