pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998 - Supplemento Ordinario
n. 65
(Rettifiche G.U. n. 90 del 18 aprile 1998 e n. 117 del 22 maggio 1998)
--------------------------------------------------------------------------------
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto
il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modifiche ed integrazioni;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 10 febbraio 1998;
Acquisito
il parere della commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59;
Udita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Tenuto
conto delle osservazioni delle organizzazioni sindacali, sentite ai
sensi dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 12 maggio 1998; Vista la
definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 marzo 1998;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art.
1.
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane
nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo
professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici
ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle
del lavoro privato.".
2.
All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, dopo le parole: "legge 23 ottobre 1992, n. 421,"
sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 11, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59,".
Art. 2.
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
i commi 1, 2, 2-bis e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi
generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi,
mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee
fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici
di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarita' dei
medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano
la loro organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita',
nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'.
A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei
programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede
a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle determinazioni
operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 4, comma
2;
c) collegamento delle attivita' degli uffici, adeguandosi al dovere
di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante
sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione amministrativa,
anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione
ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento,
della responsabilita' complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici
con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni
pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro
V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente
decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che
introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita'
sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie
di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi
collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili,
salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i
criteri e le modalita' previsti nel titolo III del presente decreto;
i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo
49, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire
esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste,
mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti
o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non
previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata
in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici
piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e nelle
misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che
ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione
collettiva.".
2.
Nel comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, le parole: o"a partire rispettivamente dalle qualifiche
di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura "
sono sostituite dalle seguenti: "quest'ultima a partire dalla
qualifica di vice consigliere di prefettura ". Nel medesimo comma
sono soppresse le parole: o"i dirigenti generali nominati con
decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri e quelli a questi stessi equiparati per effetto dell'articolo
2 della legge 8 marzo 1985, n. 72." .
Art. 3.
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita').
- 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano
la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi
atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive
generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie
da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli
uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari
a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a
carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da
specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti
ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi,
compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali
e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita'
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere
derogate soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica,
adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo
e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.".
Art. 4.
1. L'articolo 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Potere di organizzazione). - 1. Le amministrazioni pubbliche
assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione
dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico
interesse dell'azione amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo
2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e
le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte
dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del
privato datore di lavoro.
3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la
rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati
all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali
interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure
previste nei confronti dei responsabili della gestione .".
Art. 5.
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni
organiche) - 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e
la disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e la variazione
delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle finalita'
indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi
fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
ai sensi dell'articolo 10. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione
dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
si applica l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche
previsti dalla dotazione organica puo' essere modificata con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o
comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale
effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si
procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonche' ove
risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione
o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando
gli atti previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia' determinate sono approvate
dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione
triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con gli strumenti di programmazione
economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato
la programmazione triennale del fabbisogno e l'approvazione delle
variazioni delle dotazioni organiche avviene ad opera del Consiglio
dei Ministri, secondo le modalita' di cui al comma 4-bis dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero
degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano
competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato,
di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente
alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso
che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso
decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni
ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario,
compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza.
Parimenti sono attribuite agli Osservatori astronomici, astrofisici
e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad
eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti
di cui al presente articolo e a quelli previsti dall'articolo 31 non
possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle
categorie protette.".
Art. 6.
1. L'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Partecipazione sindacale) - 1. I contratti collettivi
nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione
anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi
sul rapporto di lavoro." .
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e' inserito il seguente:
"Art. 12-bis (Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro).
- 1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro,
anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento
di tutte le attivita' stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie.
Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante
convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento,
un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso
comune.".
Art. 8.
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Amministrazioni destinatarie). - 1. Le disposizioni
del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo.".
Art. 9.
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il Ministro
esercita le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1. A tal fine periodicamente,
e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti
di cui all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed
emana le conseguenti direttive generali per l'attivita' amministrativa
e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi
della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi
comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni
con le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti
attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si
avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze
di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati
con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici
anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori
assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme
di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita'
e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento
si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari
di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1,
lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa
e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento
economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita'
ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri
e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un
unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario,
per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione
individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge
10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni,
ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri
e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a
se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine perentorio
entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti.
Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle
direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino
pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi
i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo
provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma
3, lettera p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo
quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento
emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere
di annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.".
Art. 10.
1. La rubrica ed il primo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 15 (Dirigenti). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche di
cui al presente capo la dirigenza e' articolata nelle due fasce del
ruolo unico di cui all'articolo 23.".
Art. 11.
1. L'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali).
- 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati,
nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 3 esercitano, fra gli
altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie
di sua competenza;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite
dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita'
di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i
dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse
umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano
i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti
nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e
dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere
sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti
dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare
e di transigere;
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione
e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione del personale
e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti
amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli Organismi
internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive
dell'organo di direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro
sull'attivita' da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui
il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 puo' essere
conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni
a piu' amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari
programmi, progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice
dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali
di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice
e' preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente
comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali
di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.".
Art. 12.
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Funzioni dei dirigenti). - 1. I dirigenti, nell'ambito
di quanto stabilito dall'articolo 3, esercitano, fra gli altri, i
seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati
dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi
atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa
e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti
degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che
da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi,
anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie
e strumentali assegnate ai propri uffici.".
Art. 13.
1. L'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento
di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad
incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura
e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini
e della capacita' professionale del singolo dirigente, anche in relazione
ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio
della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e
al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103,
primo comma, del codice civile in relazione all'equivalenza di mansioni.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo
determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi
hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni,
con facolta' di rinnovo. Il trattamento economico e' regolato ai sensi
dell'articolo 24 ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi
di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali
generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della
prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, con contratto
a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita'
professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima
fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore
ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto
a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita'
professionali richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
sono conferiti, con decreto del dirigente generale, ai dirigenti assegnati
al suo ufficio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti
con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro
il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia
del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda
fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale,
che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati
o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno
un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito
una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti
dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature
e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla
specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita'
del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche
competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto,
i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa
senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai
commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita' dirigenziale
per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo
21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale
di cui al comma 2 dell'articolo 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al
comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati
entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale
termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono
confermati fino alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al
Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una
scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti
prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici
dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle
amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento.
Le modalita' per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite
con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero
degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano
competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia
e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 2, comma 4, il conferimento
degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato
secondo i rispettivi ordinamenti di settore.".
Art. 14.
1. L'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. I risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento
degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati
con i decreti legislativi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo
1997, n. 59, comportano per il dirigente interessato la revoca dell'incarico,
adottata con le procedure previste dall'articolo 19, e la destinazione
ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma
10.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo
competente o di specifica responsabilita' per i risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione, il dirigente, previa
contestazione e contraddittorio, puo' essere escluso dal conferimento
di ulteriori incarichi, di livello dirigenziale corrispondente a quello
revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore
gravita', l'amministrazione puo' recedere dal rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati previo conforme
parere di un comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato e'
presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza
nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei
conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia del ruolo
unico di cui all'articolo 23, eletto dai dirigenti del medesimo ruolo
con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo
articolo e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto
scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra soggetti con
specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione
amministrativa e del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro trenta
giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde
dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non e'
rinnovabile.
4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo
17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai fini di cui al presente articolo
la valutazione dei risultati negativi viene effettuata nelle forme
previste dall'articolo 20.
5. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche
dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e
prefettizia e delle Forze armate.".
Art. 15.
1. L'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Ruolo unico dei dirigenti). - 1. E' istituito, presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ruolo unico dei dirigenti
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti
del trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto dall'articolo
19, ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale.
2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima
applicazione del presente decreto i dirigenti generali in servizio
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e,
successivamente, i dirigenti che abbiano ricoperto incarichi di direzione
di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19 per un tempo
pari ad almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste
dall'articolo 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio
alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi
di accesso di cui all'articolo 28.
3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate
le modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato
in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica, nonche' le
modalita' dei concorsi per l'accesso alla dirigenza di cui all'articolo
28. Il regolamento disciplina altresi' le modalita' di elezione del
componente del comitato di garanti di cui all'articolo 21, comma 3.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una banca dati informatica
contenente i dati curricolari e professionali di ciascun dirigente,
al fine di promuovere la mobilita' e l'interscambio professionale
degli stessi fra amministrazioni statali, amministrazioni centrali
e locali, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea.".
Art. 16.
1. L'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Trattamento economico). - 1. La retribuzione del personale
con qualifica di dirigente e' determinata dai contratti collettivi
per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico
accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse
responsabilita'. La graduazione delle funzioni e responsabilita' ai
fini del trattamento accessorio e' definita, ai sensi dell' art. 3,
con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con
provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni
o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti
delle compatibilita' finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.
2. Per i dirigenti incaricati di uffici dirigenziali di livello generale
ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 19, con contratto individuale
e' stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come
parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti
collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti
del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilita'
attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attivita'
amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera
tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto
previsto dal presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione
di appartenenza, presso cui prestano servizio o su designazione della
stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente
all'amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate
al trattamento economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dal
comma 4 dell'articolo 2, la retribuzione e' determinata ai sensi dei
commi 5 e 7 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito
delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie
di personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, indicano le somme
da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento
economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato
con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per
i dirigenti del comparto Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti
economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a
partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo
1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2
ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 2,
comma 5, sono assegnati alle Universita' e da queste utilizzati per
l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori
universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione
didattica, delle attivita' di orientamento e tutorato, della diversificazione
dell'offerta formativa. Le Universita' possono destinare allo stesso
scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate
per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. L'incentivazione,
a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334
del 1997, e' erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.".
Art. 17.
1. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e' inserito il seguente:
"Art. 27-bis (Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni
non statali). - 1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio
della propria potesta' statutaria, legislativa e regolamentare, e
le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potesta'
statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 3 e
del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative
peculiarita'. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano,
anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano,
adottando appositi regolamenti di organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro
due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti
adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.".
Art. 18.
1. L'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 33 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse). - 1. Nell'ambito del medesimo comparto le amministrazioni
possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto
di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso
altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento
e' disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito
di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni, con il quale
sono indicate le modalita' ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori
in possesso di specifiche professionalita', tenuto conto di quanto
stabilito ai sensi del comma 3.
3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure
e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi
1 e 2.".
Art. 19.
1. L'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 34 (Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento
di attivita'). - 1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso
di trasferimento o conferimento di attivita', svolte da pubbliche
amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri
soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze
di tali soggetti si applica l'articolo 2112 del codice civile e si
osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art.
47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.".
Art. 20.
L'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 35 (Eccedenze di personale e mobilita' collettiva). - 1.
Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono
tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di
cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo.
Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni
di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare il comma
11 dell'articolo 4 ed i commi 1 e 2 dell'articolo 5.
2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata
riguardi almeno dieci dipendenti.
3. La comunicazione preventiva di cui al comma 2 dell'articolo 4 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie
del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere
l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza;
dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter
adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della
medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche
del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente impiegato,
delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza
e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate
per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione
delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma
3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare
l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa utilizzazione
del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame e' diretto a
verificare le possibilita' di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione
totale o parziale del personale eccedente, o nell'ambito della stessa
amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro o a contratti di solidarieta', ovvero presso altre
amministrazioni comprese nell'ambito della provincia o in quello diverso
determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che
partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto
comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un
utile confronto.
5. La procedura si conclude, decorsi quarantacinque giorni dalla data
del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo
o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni
delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono
richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali,
presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con l'assistenza dell'Aran, e per le altre
amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469. La procedura si conclude in ogni caso entro
sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali
e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del
comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio
diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in
quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle
amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito
dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo
33.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione
colloca in disponibilita' il personale che non sia possibile impiegare
diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non
possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che
non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo
gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe
consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano sospese tutte
le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, non decorre l'anzianita'
e il lavoratore ha diritto ad una indennita' pari all'80 per cento
dello stipendio e dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione
di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per
la durata massima di ventiquattro mesi.".
Art. 21.
1. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e' inserito il seguente:
"Art. 35-bis (Gestione del personale in disponibilita'). - 1.
Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma
e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione
professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni,
della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui
al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune
forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto dalle strutture
regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, alle quali sono affidate i compiti di riqualificazione
professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale.
Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per
l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.
4. Il personale in disponibilita' iscritto negli appositi elenchi
ha diritto all'indennita' di cui al comma 8 dell'articolo 35 per la
durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio
dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra
amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione
dell'indennita' di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro
si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto
previsto nell'articolo 35. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione
goduta al momento del collocamento in disponibilita' sono corrisposti
dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento
per tutto il periodo della disponibilita'.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi
per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai
sensi dell'articolo 35 o collocato in disponibilita' e per favorire
forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare
mediante mobilita' volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le nuove assunzioni
sono subordinate alla verificata impossibilita' di ricollocare il
personale in disponibilita' iscritto nell'apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla
minore spesa per effetto del collocamento in disponibilita' restano
a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la
formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, relative
al collocamento in disponibilita' presso gli enti locali che hanno
dichiarato il dissesto.".
Art. 22.
1. L'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 36 (Reclutamento del personale). - 1. L'assunzione nelle
amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3,
volte all'accertamento della professionalita' richiesta, che garantiscano
in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per
i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo,
facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche,
aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'articolo 19 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono per chiamata numerica degli
iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa,
previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni
da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale
delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
e del personale della polizia municipale, deceduto nell'espletamento
del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, tali assunzioni
avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si
conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento
che garantiscano l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita'
di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare
il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in
relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano
componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione,
che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali
o dalle associazioni professionali.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento
sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della
programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai
sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio
delle procedure e' subordinato alla previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello
Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale.
Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicita',
sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli
uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono
essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle
varie professionalita'.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e le Amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia,
di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio
dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53.
7. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul
reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono
delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali
provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato,
dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi
e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione
di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, dall'articolo
23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 3 del decreto
legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonche'
da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina.
8. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni,
non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando
ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto
al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in
violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo
di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.".
Art. 23.
1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e' inserito il seguente:
"Art. 36-bis (Norme sul reclutamento per gli enti locali). -
1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli
enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita' di assunzione
agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali,
nel rispetto dei principi fissati nell'articolo 36.
2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione
a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere
periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli
quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento puo'
prevedere particolari modalita' di selezione per l'assunzione del
personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali,
secondo criteri di rapidita' e trasparenza ed escludendo ogni forma
di discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei
commi 7 e 8 dell'articolo 36.".
Art. 24.
1. All'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
nella rubrica le parole: "Comunita' europea" e al comma
1 le parole: "Comunita' economica europea" sono sostituite
dalle seguenti: "Unione europea".
Art. 25.
1. L'articolo 56 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 56 (Disciplina delle mansioni). - 1. Il prestatore di lavoro
deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o
alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione
professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti
alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto
dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive.
L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica
di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore
o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro puo'
essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non piu' di sei mesi,
prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure
per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto
alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie,
per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente
articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo
qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette
mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione,
il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica
superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per
sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque
nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente
e' assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure
per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e' nulla l'assegnazione
del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al
lavoratore e' corrisposta la differenza di trattamento economico con
la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione
risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito
con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione
della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai
contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi
contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di
cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento
di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza puo'
comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici
nell'inquadramento professionale del lavoratore.".
Art. 26.
1. Nell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"6. I commi da 7 a 16 del presente articolo si applicano ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi
quelli di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, con esclusione dei dipendenti
con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa
non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei
docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti
pubblici ai quali e' consentito da disposizioni speciali lo svolgimento
di attivita' libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui
ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non
compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto,
sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore
di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione
a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali e' corrisposto
solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento
dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali
a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti
che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione
di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo
pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti
dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le
piu' gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita' disciplinare,
il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere
versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del
dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivita'
o di fondi equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti
a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve
le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza
la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare
per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento
e' nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo
dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilita' dell'amministrazione
conferente, e' trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso
di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma
1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. All'accertamento delle violazioni
e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze,
avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme riscosse sono acquisite alle
entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta
all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici
o privati che intendono conferire l'incarico; puo', altresi', essere
richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta
comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle
di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa tra le
due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e' per
l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa
se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio
non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di
intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine
per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi
da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro
caso, si intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati
che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui
al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di
appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno
precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche
che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti
sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto
magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli
incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo
previsto o presunto. L'elenco e' accompagnato da una relazione nella
quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi
sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o
dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi
sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai
principi di buon andamento dell'amministrazione, nonche' le misure
che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso
termine e con le stesse modalita' le amministrazioni che, nell'anno
precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri
dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver
conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per
ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito
o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati
o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di
cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo
1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le amministrazioni
pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno
di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche
per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresi'
tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni
e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con
l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi
corrisposti.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi
11, 12, 13 e 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando
non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni
di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma
9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre
di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula
proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la
razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.".
Art. 27.
1. L'articolo 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e' sostituito dal seguente: "Art. 58-bis (Codice di comportamento).
- 1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis, definisce
un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare
al fine di assicurare la qualita' dei servizi che le stesse amministrazioni
rendono ai cittadini.
2. Il codice e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al
dipendente all'atto dell'assunzione.
3. Le pubbliche amministrazioni formulano all'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni indirizzi, ai sensi dell'articolo
46, comma 2, e dell'articolo 73, comma 5, affinche' il codice venga
recepito nei contratti, in allegato, e perche' i suoi principi vengano
coordinati con le previsioni contrattuali in materia di responsabilita'
disciplinare.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi
delle associazioni di categoria adottano, entro il termine di centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un codice
etico che viene sottoposto all'adesione degli appartenenti alla magistratura
interessata. Decorso inutilmente detto termine, il codice e' adottato
dall'organo di autogoverno.
5. Entro il 31 dicembre 1998, l'organo di vertice di ciascuna pubblica
amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative
ai sensi dell'articolo 47-bis e le associazioni di utenti e consumatori,
l'applicabilita' del codice di cui al comma 1, anche per apportare
eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione
e dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni
singola amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano
i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attivita' di formazione
del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici
di cui al presente articolo.".
2.
Il comma 3 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e' sostituito dal seguente:
"3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma
1, e ferma restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera
dei codici di comportamento di cui all'articolo 58-bis, la tipologia
delle infrazioni e delle relative sanzioni e' definita dai contratti
collettivi.".
Art. 28.
1. Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e' inserito il seguente:
"Art. 59-bis (Impugnazione delle sanzioni disciplinari). - 1.
Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure
di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere
impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui
all'articolo 69-bis, con le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo
7, commi 6 e 7, della legge 20 maggio 1970, n. 300.".
2.
La disposizione di cui al comma 1 si applica a far data dall'entrata
in vigore del primo contratto collettivo successivo all'entrata in
vigore del presente decreto. Dalla medesima data cessano di produrre
effetti i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 59 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 29.
1. L'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 68 (Controversie relative ai rapporti di lavoro). - 1.
Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,
tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad
eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma
4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro e le
indennita' di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorche'
vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi
ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica,
se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto
amministrativo rilevante nella controversia non e' causa di sospensione
del processo.
2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna,
richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali
riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione
e' avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno
anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto
di lavoro.
3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle
pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e le controversie, promosse da organizzazioni
sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle
procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 45 e seguenti
del presente decreto.
4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo
le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonche', in sede di
giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro
di cui all'articolo 2 commi 4 e 5, ivi comprese quelle attinenti ai
diritti patrimoniali connessi.
5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui al comma
3 dell'articolo 68-bis, il ricorso per cassazione puo' essere proposto
anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi
collettivi nazionali di cui all'articolo 45.".
Art. 30.
1. Dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e' inserito il seguente :
"Art. 68-bis (Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validita'
ed interpretazione dei contratti collettivi). - 1. Quando per la definizione
di una controversia individuale di cui all'articolo 68 e' necessario
risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia,
la validita' o l'interpretazione delle clausole di un contratto o
accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN - ai sensi dell'articolo
45 e seguenti, il giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale
indica la questione da risolvere, sospende il giudizio, fissa una
nuova udienza di discussione non prima di centoventi giorni e dispone
la comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso
introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN
convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilita'
di un accordo sull'interpretazione autentica del contratto o accordo
collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa. All'accordo
sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola si
applicano le disposizioni dell'articolo 53. Il testo dell'accordo
e' trasmesso, a cura dell'ARAN, alla cancelleria del giudice procedente,
la quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci giorni prima
dell'udienza. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al
comma 1, in mancanza di accordo la procedura si intende conclusa.
3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla
modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza
sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo distinti provvedimenti
per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della
causa. La sentenza e' impugnabile soltanto con ricorso immediato per
cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione
dell'avviso di deposito della motivazione della sentenza. Il deposito
nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una
copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle altre
parti, determina la sospensione del processo.
4. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma dell'articolo
383 del codice di procedura civile, rinvia la causa allo stesso giudice
che ha pronunciato la sentenza cassata. La riassunzione della causa
puo' essere fatta da ciascuna delle parti entro il termine perentorio
di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione.
In caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la sentenza
della Corte di cassazione conserva i suoi effetti.
5. L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire
nel processo anche oltre il termine previsto dall'articolo 419 del
codice di procedura civile e sono legittimate, a seguito dell'intervento,
alla proposizione dei mezzi di impugnazione delle sentenze che decidono
una questione di cui al comma 1. Possono, anche se non intervenute,
presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello per cassazione.
Della presentazione di memorie e' dato avviso alle parti, a cura della
cancelleria.
6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono
essere sospesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione
della medesima questione sulla quale la Corte e' chiamata a pronunciarsi.
Intervenuta la decisione della Corte di cassazione, il giudice fissa,
anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del processo.
7. Quando per la definizione di altri processi e' necessario risolvere
una questione di cui al comma 1 sulla quale e' gia' intervenuta una
pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non ritiene di uniformarsi
alla pronuncia della Corte, si applica il disposto del comma 3.
8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui e' investita
ai sensi del comma 3, puo' condannare la parte soccombente, a norma
dell'articolo 96 del codice di procedura civile, anche in assenza
di istanza di parte.".
Art. 31.
L'articolo 69 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 69 (Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie
individuali). - 1. Per le controversie individuali di cui all'articolo
68, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo
410 del codice di procedura civile si svolge con le procedure previste
dai contratti collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione
di cui all'articolo 69-bis, secondo le disposizioni dettate dal presente
decreto.
2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni
dalla presentazione della richiesta di espletamento del tentativo
di conciliazione.
3. Il giudice che rileva l'improcedibilita' della domanda sospende
il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni
per promuovere il tentativo di conciliazione. Si applicano i commi
secondo e quinto dell'articolo 412-bis del codice di procedura civile.
Espletato il tentativo di conciliazione o decorso il termine di novanta
giorni, il processo puo' essere riassunto entro i successivi centottanta
giorni. La parte contro la quale e' stata proposta la domanda in violazione
dell'articolo 410 del codice di procedura civile, con l'atto di riassunzione
o con memoria depositata in cancelleria almeno dieci giorni prima
dell'udienza fissata, puo' modificare o integrare le proprie difese
e proporre nuove eccezioni processuali e di merito, che non siano
rilevabili d'ufficio.".
2.
Dopo il terzo comma dell'articolo 669-octies del codice di procedura
civile, e' aggiunto il seguente: "Per le controversie individuali
relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni,
escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo,
il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale e' divenuta
procedibile.".
Art. 32.
1. Dopo l'articolo 69 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e' inserito il seguente:
"Art. 69-bis (Collegio di conciliazione) - 1. Ferma restando
la facolta' del lavoratore di avvalersi delle procedure di conciliazione
previste dai contratti collettivi, il tentativo obbligatorio di conciliazione
di cui all'articolo 69 si svolge dinanzi ad un collegio di conciliazione
istituito presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore
e' addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto.
Il collegio di conciliazione e' composto dal direttore dell'Ufficio
o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore
e da un rappresentante dell'amministrazione.
2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore,
e' consegnata all'Ufficio presso il quale e' istituito il collegio
di conciliazione competente o spedita mediante raccomandata con avviso
di ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita
a cura dello stesso lavoratore all'amministrazione di appartenenza.
3. La richiesta deve precisare:
a) l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore
e' addetto;
b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti
alla procedura;
c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento
della pretesa;
d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione
o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta,
l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore,
deposita presso l'Ufficio osservazioni scritte. Nello stesso atto
nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione.
Entro i dieci giorni successivi al deposito, il presidente fissa la
comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi
al collegio di conciliazione il lavoratore puo' farsi rappresentare
o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.
Per l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del potere
di conciliare.
5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della
pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale
sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione.
Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione non si
applicano le disposizioni dell'articolo 2113, commi primo, secondo
e terzo, del codice civile.
6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il Collegio di conciliazione
deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia.
Se la proposta non e' accettata, i termini di essa sono riassunti
nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali
concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice
valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa
ai fini del regolamento delle spese.
8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica
amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio
di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'articolo
420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile,
non puo' dar luogo a responsabilita' amministrativa.".
Art. 33.
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi
quelli afferenti al credito, alla vigilanza sulle assicurazioni, al
mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni
e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
2.
Tali controversie sono, in particolare, quelle:
a) concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti
gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le
istituzioni o le societa' di capitali anche di trasformazione urbana;
b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati
di pubblici servizi;
c) tra le amministrazioni pubbliche e i soci di societa' miste e quelle
riguardanti la scelta dei soci;
d) in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori
dei pubblici servizi;
e) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici
di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti
alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale
o regionale;
f) riguardanti le attivita' e le prestazioni di ogni genere, anche
di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi,
ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale
e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali
di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie
che riguardano il danno alla persona e delle controversie in materia
di invalidita'.
3.
All'articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
sono soppresse le parole: "o di servizi".
Art. 34.
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti
delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia.
2.
Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne
tutti gli aspetti dell'uso del territorio.
3.
Nulla e' innovato in ordine:
a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;
b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti
la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza
dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Art. 35.
1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua
giurisdizione esclusiva ai sensi degli articoli 33 e 34, dispone,
anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento
del danno ingiusto.
2.
Nei casi previsti dal comma 1, il giudice amministrativo puo' stabilire
i criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore
del pubblico servizio devono proporre a favore dell'avente titolo
il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non
giungono ad un accordo, col ricorso previsto dall'articolo 27, primo
comma, n. 4, del testo unico approvato col regio decreto 26 giugno
1924, n. 1054, puo' essere chiesta la determinazione della somma dovuta.
3.
Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, puo'
disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura
civile, nonche' della consulenza tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio
formale e il giuramento. L'assunzione dei mezzi di prova e l'espletamento
della consulenza tecnica d'ufficio sono disciplinati, ove occorra,
nel regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, tenendo
conto della specificita' del processo amministrativo in relazione
alle esigenze di celerita' e concentrazione del giudizio.
4.
L'articolo 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e'
sostituito dal seguente:
"Il tribunale amministrativo regionale, nelle materie deferite
alla sua giurisdizione esclusiva, conosce anche di tutte le questioni
relative a diritti. Restano riservate all'autorita' giudiziaria ordinaria
le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacita' dei
privati individui, salvo che si tratti della capacita' di stare in
giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.".
5.
Sono abrogati l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142,
e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario
delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento
di atti amministrativi nelle materie di cui al comma 1.
Art. 36.
1. La rubrica e il primo comma dell'articolo 410 del codice di procedura
civile sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione). - Chi intende
proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo
409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste
dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite
l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato,
il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione
nella cui circoscrizione si trova l'azienda o la dipendenza alla quale
il lavoratore e' addetto o era addetto al momento dell'estinzione
del rapporto.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di
conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata
del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla
sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.".
Art. 37.
1. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura civile e' inserito
il seguente:
"Art. 410-bis (Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione).
- Il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme previste dai
contratti e accordi collettivi, deve essere espletato entro sessanta
giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso inutilmente
tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque
espletato ai fini dell'articolo 412-bis.".
Art. 38.
1. L'articolo 412 del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente:
"Art. 412 (Verbale di mancata conciliazione). - Se la conciliazione
non riesce, si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni
del mancato accordo; in esso le parti possono indicare la soluzione
anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando e' possibile,
l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo
caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate
le disposizioni di cui all'articolo 411.
L'Ufficio provinciale del lavoro rilascia alla parte copia del verbale
entro cinque giorni dalla richiesta.
Le disposizioni del primo comma si applicano anche al tentativo di
conciliazione in sede sindacale.
Delle risultanze del verbale di cui al primo comma il giudice tiene
conto in sede di decisione sulle spese del successivo giudizio.".
Art. 39.
1. Dopo l'articolo 412 del codice di procedura civile sono inseriti
i seguenti:
"Art. 412-bis (Procedibilita' della domanda). - L'espletamento
del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilita'
della domanda.
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto nella memoria
difensiva di cui all'articolo 416 e puo' essere rilevata d'ufficio
dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420.
Il giudice, ove rilevi la improcedibilita' della domanda, sospende
il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni
per proporre la richiesta del tentativo di conciliazione.
Trascorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 410-bis,
il processo puo' essere riassunto entro i successivi centottanta giorni.
Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude
la concessione dei provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli cautelari
previsti nel capo III del titolo I del libro IV.
Art.
412-ter (Arbitrato previsto dai contratti collettivi). - Se il tentativo
di conciliazione non riesce o comunque e' decorso il termine previsto
nel primo comma dell'articolo 410-bis, le parti possono concordare
di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia, anche tramite
l'organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito
mandato, se i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro prevedono
tale facolta' e stabiliscono:
a) le modalita' della richiesta di devoluzione della controversia
al collegio arbitrale e il termine entro il quale l'altra parte puo'
aderirvi;
b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina
del presidente e dei componenti;
c) le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria;
d) il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone
comunicazione alle parti interessate;
e) i criteri per la liquidazione dei compensi agli arbitri.
I contratti e accordi collettivi possono, altresi', prevedere l'istituzione
di collegi o camere arbitrali stabili, composti e distribuiti sul
territorio secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione nazionale.
Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l'articolo 429, terzo
comma, del codice di procedura civile.
Salva diversa previsione della contrattazione collettiva, per la liquidazione
delle spese della procedura arbitrale si applicano altresi' gli articoli
91, primo comma, e 92 del codice di procedura civile.
Art.
412-quater (Impugnazione ed esecutivita' del lodo arbitrale). - Il
lodo arbitrale e' impugnabile per violazione di disposizioni inderogabili
di legge e per difetto assoluto di motivazione, con ricorso depositato
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo da
parte degli arbitri davanti alla Corte d'appello nella cui circoscrizione
e' la sede dell'arbitrato, in funzione di giudice del lavoro.
Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per
iscritto di accettare la decisione arbitrale, il lodo e' depositato
presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
a cura di una delle parti o per il tramite di una associazione sindacale.
Il direttore, o un suo delegato, accertandone l'autenticita', provvede
a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione
e' stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata,
accertata la regolarita' formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo
con decreto.
La Corte d'appello decide con sentenza provvisoriamente esecutiva
ricorribile in cassazione.".
Art. 40.
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 413 del codice di procedura
civile sono inseriti i seguenti:
"Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti
di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e' il giudice
nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente
e' addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
Nelle controversie nelle quali e' parte una Amministrazione dello
Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611.".
Art. 41.
1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 415 del codice di procedura civile
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo
413, il ricorso e' notificato direttamente presso l'amministrazione
destinataria ai sensi dell'articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni
statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa
in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che
prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello
Stato competente per territorio.".
Art. 42.
1. Dopo l'articolo 417 del codice di procedura civile e' inserito
il seguente: "Art. 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni).
- Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo
413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse
possono stare in giudizio avvalendosi di propri funzionari muniti
di mandato generale o speciale per ciascun giudizio.
Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della
rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione di cui al comma
precedente si applica salvo che l'Avvocatura dello Stato competente
per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi
notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la
trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti
uffici dell'amministrazione interessata, nonche' al Dipartimento della
funzione pubblica, anche per l'eventuale emanazione di direttive agli
uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso
l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non
oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi
ai competenti uffici dell'amministrazione interessata per gli adempimenti
di cui al comma precedente.
Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione,
possono utilizzare le strutture dell'amministrazione civile del Ministero
dell'interno, alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al
primo comma.".
Art. 43.
1. Sono abrogati gli articoli 5, 8, 20, commi 9, 10 e 11, 22, 25,
commi 1 e 3, 27, comma 2, 30, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, comma 2,
53, comma 2, 57, 62, 72, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e ogni altra disposizione incompatibile con quelle del
presente decreto.
2.
Il comma 2 dell'articolo 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e' sostituito dal seguente: "2. Sono abrogate le disposizioni
del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni,
l'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, il decreto del Presidente
della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551, nonche' le altre disposizioni
del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del
presente decreto.".
3.
Sono abrogati il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 settembre 1994, n. 716, il decreto del Ministro per la funzione
pubblica 27 febbraio 1995, n. 112, e le lettere b), d) ed e) dell'articolo
2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre
1994, n. 692.
4.
Sono abrogati i commi 5, 6, 23, 27 e da 47 a 52, nonche' 31, ultimo
periodo, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
5.
E' abrogato l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
6.
L'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e' abrogato. Restano ferme le altre disposizioni di cui all'articolo
3 della stessa legge.
7.
Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 della legge
11 agosto 1973, n. 533.
8.
Nell'articolo 61, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, le parole: "di cui alla lettera d) dell'articolo
8" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo
36, comma 3, lettera e),".
9.
Nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, le parole: "ai sensi dell'articolo 5, lettera b),"
sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera c),".
Art. 44.
1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997,
n. 396, le lettere b) e d) sono sostituite dalle seguenti:
"b) nella prima applicazione del presente decreto legislativo
e fino alla verifica di cui alla lettera g), l'ARAN ammette alla contrattazione
collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che, nel comparto
o nell'area di contrattazione, abbiano una rappresentativita' non
inferiore al 4 per cento, tenendo conto del solo dato associativo,
di cui all'articolo 47-bis, comma 1, e le confederazioni alle quali
esse siano affiliate. Si tiene conto del solo dato associativo anche
ai fini della percentuale richiesta per la sottoscrizione dei contratti
collettivi nazionali dall'articolo 47-bis, comma 3. Le percentuali
vengono calcolate sulla base dei dati relativi alle deleghe per i
contributi sindacali rilevati nel comparto o nell'area dal Dipartimento
della funzione pubblica. Le percentuali sono arrotondate al decimo
di punto superiore;
c) ai fini del calcolo delle percentuali di cui alla lettera b) si
considerano le deleghe in virtu' delle quali ciascuna organizzazione
sindacale percepisce, dall'amministrazione o ente che effettua la
trattenuta, la quota di retribuzione volontariamente ceduta dal lavoratore
per il contributo sindacale. Le organizzazioni sindacali che, nel
corso del 1997, abbiano dato vita, mediante fusione, affiliazione
o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa possono imputare
al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari,
purche' il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarita'
delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano,
comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo
soggetto. Le organizzazioni sindacali interessate hanno l'onere di
fornire all'ARAN idonea documentazione;
d) nella prima applicazione del presente decreto e fino alla verifica
di cui alla lettera g), in sede decentrata le pubbliche amministrazioni
ammettono alle trattative le organizzazioni sindacali che risultino
firmatarie dei contratti collettivi vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, a condizione che abbiano la rappresentativita'
richiesta ai fini dell'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale
ai sensi della lettera b), ovvero che, in mancanza di tale requisito,
contino, nell'amministrazione o ente interessato, una percentuale
di deleghe non inferiore al 10 per cento rispetto al totale dei dipendenti;
e) nella prima applicazione del presente decreto resta fermo il contingente
complessivo dei distacchi esistente al 1° dicembre 1997 ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994,
n. 770, e successive modifiche ed integrazioni. Con l'accordo di cui
al decreto legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 maggio 1996, n. 365, si provvede alla nuova ripartizione
dei contingenti tra le organizzazioni sindacali che hanno titolo all'ammissione
alle trattative nazionali ai sensi della lettera b) e delle confederazioni
alle quali sono affiliate;
f) nella prima applicazione del presente decreto resta fermo il contingente
complessivo dei permessi retribuiti esistente al 1° dicembre 1997
ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 770 del 1994 e i relativi coefficienti di ripartizione in ciascuna
amministrazione o ente. Per avviare le elezioni e il funzionamento
delle rappresentanze unitarie del personale, nel 1998 e comunque fino
alla verifica di cui alla lettera g), i permessi di cui all'articolo
23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fruibili in ogni amministrazione
o ente, non possono essere inferiori, nel loro ammontare complessivo,
a novanta minuti all'anno per dipendente e spettano alle organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi del presente articolo e alle rappresentanze
unitarie elette dal personale. L'accordo di cui al decreto-legge 10
maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
maggio 1996, n. 365, determina i criteri di gestione del monte ore
risultante, la quota spettante alle rappresentanze unitarie del personale
e puo' prevedere, per la quota spettante alle organizzazioni sindacali,
l'utilizzo flessibile e cumulativo dei permessi orari;
g) entro il primo trimestre del 1999 l'ARAN provvede a verificare
la rappresentativita' delle organizzazioni sindacali e delle confederazioni
alle quali siano affiliate, in base alle percentuali delle deleghe
relative al 1998 e dei voti riportati nelle elezioni delle rappresentanze
unitarie del personale, applicando l'articolo 47-bis. A seguito della
verifica vengono definitivamente individuate, per il biennio successivo,
le organizzazioni e le confederazioni sindacali che hanno titolo per
essere ammesse alle trattative contrattuali e a fruire, in proporzione
alla rappresentativita', dei diritti e delle prerogative sindacali
di cui alle lettere e) ed f);".
2.
La lettera c) dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4
novembre 1997, n. 396, diviene lettera h), e la lettera e) diviene
lettera i). Conseguentemente, nella lettera h) le parole: "alla
lettera precedente" sono sostituite dalle parole: "alla
lettera b)" e le parole contenute nel comma 2 del medesimo articolo
8: "di cui alla lettera e)" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui alla lettera i)".
3.
Nell'articolo 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al
comma 3, lettera a), dopo le parole: "dell'ANCI e dell'UPI"
sono inserite le seguenti: "e dell'UNIONCAMERE" e nel medesimo
articolo, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Un
rappresentante del Governo, designato dal Ministro della sanita',
partecipa al comitato di settore per il comparto di contrattazione
collettiva delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.".
4.
All'articolo 47-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, le parole: "Agli effetti dell'articolo 54, come modificato
dal decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dei successivi accordi"
sono sostituite dalle seguenti: "Agli effetti dell'accordo tra
l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dal
comma 1 dell'articolo 54, e dei contratti collettivi che regolano
la materia,".
5.
Al comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, le parole da: "stipulato" fino a: "interesse
regionale" sono sostituite dalle seguenti: "tra l'ARAN e
le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo
47-bis".
6.
I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 45,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7.
In materia di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ai
sindacati delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano
e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti,
rispettivamente, con l'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 58 del 1978 e con l'articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo n. 430 del 1989, spettano, eventualmente anche con forme
di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative,
previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative
in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano
anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano
e della regione Valle d'Aosta, i criteri per la determinazione della
rappresentativita' di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo
4 novembre 1997, n. 396, si riferiscono esclusivamente ai rispettivi
ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
8.
L'ARAN assume, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai comitati
di settore, iniziative per il coordinamento delle parti datoriali,
anche da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile,
anche con la contestualita' delle procedure del rinnovo dei contratti,
soluzioni omogenee in settori operativi simili o contigui nel campo
dell'erogazione dei servizi.
Art. 45.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo
l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi
di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta
ai dirigenti.
2.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
le disposizioni previgenti riferite ai dirigenti generali si intendono
riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.
3.
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attesa del riordino
di cui all'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, resta fermo
che le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese quelle apportate
dal presente decreto, si applicano se compatibili con i principi e
le disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata
dall'articolo 8 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639. Sulla base
del riordino di cui al citato articolo 12 e in coerenza con il nuovo
assetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si provvedera'
a definire la collocazione contrattuale del relativo personale.
4.
Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, dopo le parole: "legge 31 gennaio 1992, n. 138,"
sono inserite le seguenti: "legge 30 dicembre 1986, n. 936,".
5.
Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma
3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato
dal presente decreto, non si applica l'articolo 199 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
6.
Fino all'attuazione dell'articolo 21, commi 16 e 17, della legge 15
marzo 1997, n. 59, rimane in vigore l'articolo 57, comma 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
7.
Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della
scuola. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 35, e dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della
scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
8.
Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, si applicano a
decorrere dal 30 settembre 1998 o, se anteriore, dalla data di entrata
in vigore dei contratti collettivi di cui all'articolo 24 del medesimo
decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dal presente decreto.
Dalla stessa data decorre il termine di cui al comma 8 dell'articolo
19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato
dal presente decreto. Fino alla predetta data continua a trovare applicazione
l'articolo 19, nonchè l'articolo 21, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
9.
Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della legge
29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni
che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni
organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.
10.
Per il personale della carriera prefettizia di cui al comma 4 dell'articolo
2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli istituti della
partecipazione sindacale di cui all'articolo 10 del medesimo decreto
sono disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
11.
In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano
la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, per
le parti non incompatibili con quanto previsto dall'articolo 36 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente
decreto, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi
ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
12.
Sono portate a compimento le procedure di reclutamento per cui, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati emanati
i relativi bandi, ovvero siano stati adottati i provvedimenti autorizzativi
da parte dei competenti organi, fermo restando quanto previsto dall'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
13.
In fase di prima applicazione, il personale in servizio presso i Gabinetti
dei Ministri e le Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari
di Stato, fermi restando i rispettivi provvedimenti di assegnazione
ai predetti uffici, transita nel contingente degli uffici istituiti
con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto. Sino
alla data di entrata in vigore di tale regolamento si applicano a
tutti i Ministri, compresi i Ministri senza portafoglio, le disposizioni
sulla costituzione dei Gabinetti e delle Segreterie particolari di
cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni.
Il personale addetto ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari puo'
essere scelto fra estranei alle amministrazioni pubbliche in misura
non superiore a un terzo. Limitatamente alla durata dell'incarico,
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche chiamati alle cariche
di cui al comma 1 dell'articolo 158 della legge 11 luglio 1980, n.
312, e' assicurato lo stesso trattamento economico complessivo spettante
agli estranei all'amministrazione dello Stato chiamati a ricoprire
le corrispondenti cariche. E' fatto salvo l'eventuale trattamento
economico piu' favorevole spettante.
14.
Nei confronti delle amministrazioni pubbliche che, anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano fatto le comunicazioni
relative all'anagrafe delle prestazioni nei termini e secondo le modalita'
previste dalla preesistente disciplina, le disposizioni di cui all'articolo
58, commi 12 e 13, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere dall'anno
1999.
15.
Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Relativamente
al personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione e' altresi'
consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto
di lavoro libero-professionale o di attivita' coordinata e continuata
presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attivita' documentate
presso studi professionali privati, societa' o istituti di ricerca,
aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili
del ruolo medesimo.".
16.
Nell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, sono soppresse le parole: "fatto salvo per i soli dirigenti
generali quanto disposto dall'articolo 20, comma 10,".
17.
Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,
le controversie di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, relative a questioni
attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno
1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del
rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a
pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
18.
Le controversie di cui agli articoli 33 e 34 del presente decreto
sono devolute al giudice amministrativo a partire dal 1° luglio
1998. Resta ferma la giurisdizione prevista dalle norme attualmente
in vigore per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998.
19.
Le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997,
n. 334, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore dei contratti
collettivi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, e comunque non
oltre il 31 dicembre 1998. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma, determinato in lire37 miliardi per l'anno 1998, si
provvede utilizzando l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo
2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 550.
20.
Nel comma 3 dell'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
parole: "per i soli Ministeri" sono sostituite dalle seguenti:
"per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo".
21.
I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, non
si applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale.
22.
Le disposizioni in materia di mobilita' di cui agli articoli 33 e
seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificati
dal presente decreto, non si applicano al personale del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco.
|