IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante
interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto
normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione
della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per
le firme elettroniche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire
l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, recante attuazione
della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità
di fatturazione in materia di IVA;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione dell'11 novembre 2004;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge
21 giugno 1986, n. 317, così come modificata dal decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo
8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
riunione del 13 gennaio 2005;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 marzo 2005;
Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con
il Ministro della giustizia, con il Ministro delle attività
produttive e con il Ministro delle comunicazioni;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Sezione I
Definizioni, finalità e ambito di applicazione
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei dati
presenti in più archivi finalizzato alla verifica della corrispondenza
delle informazioni in essi contenute;
b) autenticazione informatica: la validazione dell'insieme di dati
attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne distinguono
l'identità nei sistemi informativi, effettuata attraverso
opportune tecnologie al fine di garantire la sicurezza dell'accesso;
c) carta d'identità elettronica: il documento d'identità
munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico
dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità
di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare;
d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto
informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi
erogati dalle pubbliche amministrazioni;
e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano
i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari
e confermano l'identità informatica dei titolari stessi;
f) certificato qualificato: il certificato elettronico conforme
ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati
da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato
II della medesima direttiva;
g) certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione
delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con
queste ultime;
h) chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche,
utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la
firma digitale sul documento informatico;
i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche
destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma
digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi
asimmetriche;
l) dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità
è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti
o categorie di soggetti;
m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque
trattato da una pubblica amministrazione;
n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
o) disponibilità: la possibilità di accedere ai dati
senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;
p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti;
q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati
oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici,
utilizzati come metodo di autenticazione informatica;
r) firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta
attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione
univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica,
creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un
controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in
modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente
modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata
mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, quale
l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica;
s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata
basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una
privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la
chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente,
di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità
di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
t) fruibilità di un dato: la possibilità di utilizzare
il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati
di un'altra amministrazione;
u) gestione informatica dei documenti: l'insieme delle attività
finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonchè
alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento
e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti
dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione
d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici;
v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire
al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui
sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;
z) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado
e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli
enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
aa) titolare: la persona fisica cui è attribuita la firma
elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della
firma elettronica;
bb) validazione temporale: il risultato della procedura informatica
con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici,
una data ed un orario opponibili ai terzi.
Art. 2.
Finalità e ambito di applicazione
1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità,
la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità
dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed
agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più
appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, salvo che sia diversamente stabilito, nel
rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque nel rispetto
del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione.
3. Le disposizioni di cui al capo II concernenti i documenti informatici,
le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le scritture,
le disposizioni di cui al capo III, relative alla formazione, gestione,
alla conservazione, nonchè le disposizioni di cui al capo
IV relative alla trasmissione dei documenti informatici si applicano
anche ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti
informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali
si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi
di diritto pubblico.
5. Le disposizioni del presente codice si applicano nel rispetto
della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali
e, in particolare, delle disposizioni in materia di protezione dei
dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
6. Le disposizioni del presente codice non si applicano limitatamente
all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza
pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.
Sezione II
Diritti dei cittadini e delle imprese
Art. 3.
Diritto all'uso delle tecnologie
1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere
l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche
amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali
nei limiti di quanto previsto nel presente codice.
Art. 4.
Partecipazione al procedimento amministrativo informatico
1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto
di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo
quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche
amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.
Art. 5.
Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche
1. A decorrere dal 30 giugno 2007, le pubbliche amministrazioni
centrali con sede nel territorio italiano consentono l'effettuazione
dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Art. 6.
Utilizzo della posta elettronica certificata
1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica
certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni
con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente
dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
2. Le disposizioni di cui al gomma 1 si applicano anche alle pubbliche
amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente
stabilito.
Art. 7.
Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza
1. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono alla riorganizzazione
ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano l'uso
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sulla
base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini
e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione
del grado di soddisfazione degli utenti.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni
centrali trasmettono al Ministro delegato per la funzione pubblica
e al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie una relazione
sulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dell'utenza.
Art. 8.
Alfabetizzazione informatica dei cittadini
1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione
informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie
a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei
servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.
Art. 9.
Partecipazione democratica elettronica
1. Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per
promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti
all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio
dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi.
Art. 10.
Sportelli per le attività produttive
1. Lo sportello unico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in
modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza
anche in via telematica.
2. Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze, dichiarazioni,
documenti e ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica
e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
3. Al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello
sportello unico, anche attraverso l'adozione di modalità
omogenee di relazione con gli utenti nell'intero territorio nazionale,
lo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua uno
o più modelli tecnico-organizzativi di riferimento, tenendo
presenti le migliori esperienze realizzate che garantiscano l'interoperabilità
delle soluzioni individuate.
4. Lo Stato realizza, nell'ambito di quanto previsto dal sistema
pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 42, un sistema informatizzato per le imprese relativo
ai procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali anche
ai fini di quanto previsto all'articolo 11.
Art. 11.
Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese
1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si
avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, è istituito il Registro
informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di
seguito denominato «Registro», il quale contiene l'elenco
completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche
amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività
di impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni
comunali negli archivi informatici di cui all'articolo 24, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che
si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico,
fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via
elettronica la relativa modulistica.
2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché
ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi
pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attività
produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per
l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro delle attività produttive e del Ministro delegato
per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità
di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonché
di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.
4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici,
individuati con decreto del Ministro delle attività produttive.
5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora non
provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 29 luglio
2003, n. 229.
Sezione III
Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato,
Regioni e autonomie locali
Art. 12.
Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle
comunicazioni nell'azione amministrativa
1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la
propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione
e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza,
efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza,
semplificazione e partecipazione.
2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione
e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni
e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche,
e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all'articolo
71.
3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità
e la graduale integrazione delle modalità di interazione
degli utenti con i servizi informatici da esse erogati, qualunque
sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della
specificità di ciascun erogatore di servizi.
4. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche
come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed
i privati.
5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione
e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative,
l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati
e informazioni, nonchè l'interoperabilità dei sistemi
e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni
nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo
71.
Art. 13.
Formazione informatica dei dipendenti pubblici
1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani
di cui all'articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani
medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate
alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Art. 14.
Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali
1. In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo comma,
lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale,
dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza
e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi
informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso
ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.
2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese
e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli
indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione
amministrativa coordinato e condiviso e per l'individuazione delle
regole tecniche di cui all'articolo 71.
3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce
organismi di cooperazione con le regioni e le autonomie locali,
promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la
collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti
a livello locale, in particolare mediante il trasferimento delle
soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico
tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale.
Art. 15.
Digitalizzazione e riorganizzazione
1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche
amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo
12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso
utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente
sviluppo del processo di digitalizzazione.
2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono
in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi,
le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità
di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini
e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni
tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all'articolo
71.
3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa è attuata
dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire
la partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee
per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni
dei Paesi membri dell'Unione europea.
Art. 16.
Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia
di innovazione e tecnologie
1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente
del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione
e le tecnologie, nell'attività di coordinamento del processo
di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi,
dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni
centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi:
a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione
e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche
amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione;
b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della
spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica
e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali;
c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza
strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione
per i progetti di carattere intersettoriale;
d) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione
delle nuove tecnologie;
e) detta norme tecniche ai sensi dell'articolo, 71 e criteri in
tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione,
mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche
amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonchè
della loro qualità e relativi aspetti organizzativi e della
loro sicurezza.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato
per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento
sullo stato di attuazione del presente codice.
Art. 17.
Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie
1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione
delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine le predette
amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono
i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi,
in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici
e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni
che esterni, forniti dai sistemi informativi dell'amministrazione;
c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione
dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto
dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione
e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità
dei servizi nonchè di ridurre i tempi e i costi dell'azione
amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione
ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione
prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini
di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini
e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa
tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione
e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
delegato per l'innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno
dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo
informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme
in materia di sicurezza, accessibilità e fruibilità.
Art. 18.
Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica
1. È istituita la Conferenza permanente per l'innovazione
tecnologica con funzioni di consulenza al Presidente del Consiglio
dei Ministri, o al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie,
in materia di sviluppo ed attuazione dell'innovazione tecnologica
nelle amministrazioni dello Stato.
2. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica è
presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; ne fanno parte
il Presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (d'ora in poi CNIPA), i componenti del CNIPA, il
Capo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, nonchè
i responsabili delle funzioni di cui all'articolo 17.
3. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica si riunisce
con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di attuazione
dei programmi in materia di innovazione tecnologica e del piano
triennale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato
per l'innovazione e le tecnologie, provvede, con proprio decreto,
a disciplinare il funzionamento della Conferenza permanente per
l'innovazione tecnologica.
5. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica può
sentire le organizzazioni produttive e di categoria.
6. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica opera
senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo
dovuti, compreso il trattamento economico di missione; dal presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
Art. 19.
Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego
1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, una banca dati contenente
la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, cura l'aggiornamento periodico della banca dati
di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della
contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando
agli utenti la consultazione gratuita.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 29 luglio
2003, n. 229.
Capo II
DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE
Sezione I
Documento informatico
Art. 20.
Documento informatico
1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione
su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi
alle disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche di
cui all'articolo 71.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata
o con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta
se formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 71 che garantiscano l'identificabilità dell'autore
e l'integrità del documento.
3. Le regole tecniche per la trasmissione, la conservazione, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti
informatici sono stabilite ai sensi dell'articolo 71; la data e
l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai
terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla
validazione temporale.
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche,
organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità,
la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute
nel documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione
dei dati personali.
Art. 21.
Valore probatorio del documento informatico sottoscritto
1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica,
sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio,
tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità
e sicurezza.
2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con
un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista
dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dipositivo
di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data
prova contraria.
3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale
o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un
certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata
sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno
effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante,
o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già
a conoscenza di tutte le parti interessate.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la
firma elettronica è basata su un certificato qualificato
rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente
parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed
è accreditato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore
stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui
alla medesima direttiva;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto
in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea
e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla
loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo
le modalità definite con uno o più decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie.
Art. 22.
Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni costituiscono informazione
primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi
tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla
legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione,
immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati,
documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici,
ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono
essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi
alle amministrazioni interessate, sia il soggetto che ha effettuato
l'operazione.
3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine
su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge,
gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale
è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito
dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante
l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche
stabilite ai sensi dell'articolo 71.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite
ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro per i beni
e le attività culturali, nonchè d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 23.
Copie di atti e documenti informatici
1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni
fotografiche» è inserita la seguente: «, informatiche».
2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico,
anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti
gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.
3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti
pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli
atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati
dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno
piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice
civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui
che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica
qualificata.
4. Le copie su supporto informatico di documenti originali non unici
formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico
sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono
tratte se la loro conformità all'originale è assicurata
dal responsabile della conservazione mediante l'utilizzo della propria
firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo
71.
5. Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici,
formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico
sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono
tratte se la loro conformità all'originale è autenticata
da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato,
con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata
secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui
al comma 3, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale
formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di
legge.
7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti
dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli
effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure
utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo
71 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Sezione II
Firme elettroniche e certificatori
Art. 24.
Firma digitale
1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo
soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è
apposta o associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione
di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi
genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato
qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto
di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo
le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la validità
del certificato stesso, nonchè gli elementi identificativi
del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.
Art. 25.
Firma autenticata
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice
civile, la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata
autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale o di altro tipo di firma
elettronica qualificata consiste nell'attestazione, da parte del
pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza
dal titolare, previo accertamento della sua identità personale,
della validità del certificato elettronico utilizzato e del
fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con
l'ordinamento giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica
qualificata da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui
all'articolo 24, comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato
altro documento formato in originale su altro tipo di supporto,
il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata
dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma
5.
Art. 26.
Certificatori
1. L'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in
un altro Stato membro dell'Unione europea è libera e non
necessita di autorizzazione preventiva. Detti certificatori o, se
persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti
all'amministrazione, devono possedere i requisiti di onorabilità
richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni.
2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti
di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attività
intrapresa.
3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che
hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non
si applicano le norme del presente codice e le relative norme tecniche
di cui all'articolo 71 e si applicano le rispettive norme di recepimento
della direttiva 1999/93/CE.
Art. 27.
Certificatori qualificati
1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati
devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 26.
2. I certificatori di cui al comma 1, devono inoltre:
a) dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria
necessaria per svolgere attività di certificazione;
b) utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza
e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare
della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica
nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza
con procedure di sicurezza appropriate e che sia in grado di rispettare
le norme del presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo
71;
c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati
e conformi a tecniche consolidate;
d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da
alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica
dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti
in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello
schema nazionale di cui all'articolo 35, comma 5;
e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati,
idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la
sicurezza nella generazione delle chiavi private nei casi in cui
il certificatore generi tali chiavi.
3. I certificatori di cui al comma 1, devono comunicare, prima dell'inizio
dell'attività, anche in via telematica, una dichiarazione
di inizio di attività al CNIPA, attestante l'esistenza dei
presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice.
4. Il CNIPA procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti
pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice e dispone,
se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato,
il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei
suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato
provveda a conformare alla normativa vigente detta attività
ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione
stessa.
Art. 28.
Certificati qualificati
1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti
informazioni:
a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è
un certificato qualificato;
b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;
c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha
rilasciato il certificato e lo Stato nel quale è stabilito;
d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come
tale e codice fiscale del titolare del certificato;
e) dati per la verifica della firma, cioè i dati peculiari,
come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare
la firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della
stessa in possesso del titolare;
f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità
del certificato;
g) firma elettronica qualificata del certificatore che ha rilasciato
il certificato.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva
la possibilità di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari
residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale,
si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità
fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice
identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale
o un codice identificativo generale.
3. Il certificato qualificato contiene, ove richiesto dal titolare
o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti
allo scopo per il quale il certificato è richiesto:
a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad
ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso
di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza;
b) limiti d'uso del certificato, ai sensi dell'articolo 30, comma
3;
c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per
i quali il certificato può essere usato, ove applicabili.
4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi
del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi
o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui
al presente articolo.
Art. 29.
Accreditamento
1. I certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del
possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini
di qualità e di sicurezza, chiedono di essere accreditati
presso il CNIPA.
2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo
27, ed allegare alla domanda oltre ai documenti indicati nel medesimo
articolo il profilo professionale del personale responsabile della
generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma,
della emissione dei certificati e della gestione del registro dei
certificati nonché l'impegno al rispetto delle regole tecniche.
3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto
dal comma 2, deve inoltre:
a) avere forma giuridica di società di capitali e un capitale
sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione
alla attività bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti
legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione
e dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti
di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi
dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385.
4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non
venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro
novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso una sola
volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda,
esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino
o completino la documentazione presentata e che non siano già
nella disponibilità del CNIPA o che questo non possa acquisire
autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa.
6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il CNIPA dispone l'iscrizione
del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto dal CNIPA
stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione
della disciplina in questione.
7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale
nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.
8. Sono equiparati ai certificatori accreditati ai sensi del presente
articolo i certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione
europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE.
9. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte
nell'ambito delle risorse del CNIPA, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
Art. 30.
Responsabilità del certificatore
1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato
o che garantisce al pubblico l'affidabilità del certificato
è responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa o dolo,
del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:
a) sull'esattezza e sulla completezza delle informazioni necessarie
alla verifica della firma in esso contenute alla data del rilascio
e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati
qualificati;
b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il
firmatario detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti
ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel
certificato;
c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica
della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi
in cui il certificatore generi entrambi;
d) sull'adempimento degli obblighi a suo carico previsti dall'articolo
32.
2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato
è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano affidamento
sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata
o non tempestiva registrazione della revoca o non tempestiva sospensione
del certificato, secondo quanto previsto. dalle regole tecniche
di cui all'articolo 71, salvo che provi d'aver agito senza colpa.
3. Il certificato qualificato può contenere limiti d'uso
ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere
usato il certificato stesso, purchè i limiti d'uso o il valore
limite siano riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente
evidenziati nel processo di verifica della firma secondo quanto
previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. Il certificatore
non è responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato
qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal
superamento del valore limite.
Art. 31.
Vigilanza sull'attività di certificazione
1. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività
dei certificatori qualificati e accreditati.
Art. 32.
Obblighi del titolare e del certificatore
1. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad adottare
tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno
ad altri ed a custodire e utilizzare il dispositivo di firma con
la diligenza del buon padre di famiglia.
2. Il certificatore è tenuto ad adottare tutte le misure
organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri, ivi incluso
il titolare del certificato.
3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 19, certificati
qualificati deve inoltre:
a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che
fa richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei
modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo
71, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e successive modificazioni;
c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante,
e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza
o altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche
rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente
che attesta la sussistenza degli stessi;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 71;
e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura
di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi
e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse
sulla base del servizio di certificazione;
f) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma
del titolare;
g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della
sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da
parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare
medesimo, di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo
di firma, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione
della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare,
di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle
regole tecniche di cui all'articolo 71;
h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati
elettronici sicuro e tempestivo nonché garantire il funzionamento
efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma
emessi, sospesi e revocati;
i) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di
rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni
relative al certificato qualificato dal momento della sua emissione
almeno per dieci anni anche al fine di fornire prova della certificazione
in eventuali procedimenti giudiziari;
k) non copiare, né conservare, le chiavi private di firma
del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;
l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni
utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione,
tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative
all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza
di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo
e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono
essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio
chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il
servizio ed il certificatore;
m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei
certificati con modalità tali da garantire che soltanto le
persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche,
che l'autenticità delle informazioni sia verificabile, che
i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico
soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che
l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta
i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle
informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano
affidamento sul certificato.
4. Il certificatore è responsabile dell'identificazione del
soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche
se tale attività è delegata a terzi.
5. Il certificatore raccoglie i dati personali solo direttamente
dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso,
e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento
del certificato, fornendo l'informativa prevista dall'articolo 13
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono
essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso
della persona cui si riferiscono.
Art. 33.
Uso di pseudonimi
1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare
sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come
tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha
l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità
del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato
stesso.
Art. 34.
Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti
qualificati
1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici
di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:
a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei
certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi
ai sensi dell'articolo 29; tale attività può essere
svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici,
nonchè di categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati
qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere
utilizzati soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante,
al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto; con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche
dei certificati qualificati;
b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente
normativa in materia di contratti pubblici.
2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici
aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione
può adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole
diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo
72.
3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale,
l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad
albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti
di cui all'articolo 71 di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri
di volta in volta interessati, sulla base dei principi generali
stabiliti dai rispettivi ordinamenti.
4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche
di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia
di firme digitali.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee procedure
informatiche e strumenti software per la verifica delle firme digitali
secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo
71.
Art. 35.
Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma
1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione
delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire
che la chiave privata:
a) sia riservata;
b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta
da contraffazioni;
c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso
da parte di terzi.
2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono
garantire l'integrità dei documenti informatici a cui la
firma si riferisce. I documenti informatici devono essere presentati
al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza
ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà
di generare la firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche
di cui all'articolo 71.
3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte
con procedura automatica. L'apposizione di firme con procedura automatica
è valida se l'attivazione della procedura medesima è
chiaramente riconducibile alla volontà del titolare e lo
stesso renda palese la sua adozione in relazione al singolo documento
firmato automaticamente.
4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione
e certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per
la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia
dell'informazione di cui al comma 5.
5. La conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi
per la creazione di una firma qualificata prescritti dall'allegato
III della direttiva 1999/93/CE è accertata, in Italia, in
base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di
sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, fissato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua
delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto
con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive
e dell'economia e delle finanze. Lo schema nazionale la cui attuazione
non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato ed individua l'organismo pubblico incaricato di accreditare
i centri di valutazione e di certificare le valutazioni di sicurezza.
Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione
e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed
internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti
al settore suddetto.
6. La conformità ai requisiti di sicurezza dei dispositivi
sicuri per la creazione di una firma qualificata a quanto prescritto
dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE è inoltre riconosciuta
se certificata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato
membro e notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera
b), della direttiva stessa.
Art. 36.
Revoca e sospensione dei certificati qualificati
1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
a) revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore
salvo quanto previsto dal comma 2;
b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità;
c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del
terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità
previste nel presente codice;
d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità
del titolare o di abusi o falsificazioni.
2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato
o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo
71.
3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque
ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della
lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere
attestato mediante adeguato riferimento temporale.
4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle
regole tecniche di cui all'articolo 71.
Art. 37.
Cessazione dell'attività
1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare
l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data
di cessazione, darne avviso al CNIPA e informare senza indugio i
titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i
certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.
2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la
rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore
o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatore
sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al
momento della cessazione.
3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario del
registro dei certificati e della relativa documentazione.
4. Il CNIPA rende nota la data di cessazione dell'attività
del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo
29, comma 6.
Sezione III
Contratti, pagamenti, libri e scritture
Art. 38.
Pagamenti informatici
1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni
e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole
tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 di concerto con i Ministri
per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle
finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali
e la Banca d'Italia.
Art. 39.
Libri e scritture
1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti
dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili,
di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati
su supporti informatici in conformità alle disposizioni del
presente codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 71.
Capo III
FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
Art. 40.
Formazione di documenti informatici
1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse
tecnologiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi
informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e
le regole tecniche di cui all'articolo 71.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti
originali su supporto cartaceo, nonchè la copia di documenti
informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti
necessaria e comunque nel rispetto del principio dell'economicità.
3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta
dei Ministri delegati per la funzione pubblica, per l'innovazione
e le tecnologie e del Ministro per i beni e le attività culturali,
sono individuate le categorie di documenti amministrativi che possono
essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione
al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che
sono idonei ad assumere.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti,
fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli
albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati
concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati
dalle amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri
cartacei.
Art. 41.
Procedimento e fascicolo informatico
1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi
utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento può
raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e
i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della
comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo
8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le
modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui
all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la
conferenza dei servizi è convocata e svolta avvalendosi degli
strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità
stabiliti dalle amministrazioni medesime.
Art. 42.
Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto
tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti
e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la
conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti
piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici,
nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo
71.
Art. 43.
Riproduzione e conservazione dei documenti
1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza
ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione
per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione
sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti
agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle
regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili,
la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati
mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico
o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei
documenti agli originali.
3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione
per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze
correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in
modo permanente con modalità digitali.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni
e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni
e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico
ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.
Art. 44.
Requisiti per la conservazione dei documenti informatici
1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici garantisce:
a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento
e dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento
di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) l'integrità del documento;
c) la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti
e delle informazioni identificative, inclusi ì dati di registrazione
e di classificazione originari;
d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli
da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal
disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.
Capo IV
TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
Art. 45.
Valore giuridico della trasmissione
1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione
con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax,
idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito
della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita
da quella del documento originale.
2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende
spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende
consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico
da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario
messa a disposizione dal gestore.
Art. 46.
Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi
1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre
pubbliche amministrazioni per via telematica possono contenere soltanto
le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali
previste da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento
delle finalità per le quali sono acquisite.
Art. 47.
Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le
pubbliche amministrazioni
1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni
avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica;
esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta
che ne sia verificata la provenienza.
2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono
valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica
qualificata;
b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;
c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche
di cui all'articolo 71;
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a:
a) istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale
ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun
registro di protocollo;
b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'amministrazione
ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione
dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito
al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.
Art. 48.
Posta elettronica certificata
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di
una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante
la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica,
effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale,
nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della
posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento
informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono
opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle
relative regole tecniche.
Art. 49.
Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica
di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non
possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare
con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni
anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto
di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica,
salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa
indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti
trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore
del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà
del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
Capo V
DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE
Sezione I
Dati delle pubbliche amministrazioni
Art. 50.
Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni
1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti,
conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione
e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da
parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano
salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle
leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati
personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia
di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con
le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti
dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali, è
reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione
del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali
dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima,
salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti
dall'amministrazione cedente; è fatto comunque salvo il disposto
dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei
dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici
di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone,
gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo
le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di
cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.
Art. 51.
Sicurezza dei dati
1. Le norme di sicurezza definite nelle regole tecniche di cui all'articolo
71 garantiscono l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità,
l'integrità e la riservatezza dei dati.
2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono
essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre
al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato
o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Art. 52.
Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni
1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è
disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni
del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e
di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso
ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto
di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del
diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili
per via telematica.
Art. 53.
Caratteristiche dei siti
1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali
su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità,
nonché di elevata usabilità e reperibilità,
anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione,
chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità
dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità.
2. Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla
realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali.
3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le
autonomie locali affinchè realizzino siti istituzionali con
le caratteristiche di cui al comma 1.
Art. 54.
Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni
1. I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengono necessariamente
i seguenti dati pubblici:
a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni
e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale
non generale, nonchè il settore dell'ordinamento giuridico
riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti
anche normativi di riferimento;
b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio
di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione
di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il
nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè
dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi
degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti
individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 241;
d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali
attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta
elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68;
e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto
1990, n. 241, nonchè i messaggi di informazione e di comunicazione
previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e
dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per
l'attivazione medesima.
2. Le amministrazioni che già dispongono di propri siti realizzano
quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente codice.
3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni
sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di
autenticazione informatica.
4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni
contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni
contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si
fornisce comunicazione tramite il sito.
Art. 55.
Consultazione delle iniziative normative del Governo
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare
su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del
Governo, nonchè i disegni di legge di particolare rilevanza,
assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità
con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre pubblicare
atti legislativi e regolamentari in vigore, nonchè i massimari
elaborati da organi di giurisdizione.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate
le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione
gratuita in via telematica.
Art. 56.
Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice
amministrativo e contabile
1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice
amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia
interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno
e sul sito istituzionale della rete Internet delle autorità
emananti.
2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e
contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono
contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito
istituzionale della rete Internet, osservando le cautele previste
dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
Art. 57.
Moduli e formulari
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere
disponibili anche per via telematica l'elenco della documentazione
richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi
ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive
di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.
2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati
sul sito non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti
possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.
Sezione II
Fruibilità dei dati
Art. 58.
Modalità della fruibilità del dato
1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro
non modifica la titolarità del dato.
2. Le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro convenzioni
finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano
titolari.
3. Il CNIPA definisce schemi generali di convenzioni finalizzate
a favorire la fruibilità informatica dei dati tra le pubbliche
amministrazioni centrali e, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, tra le amministrazioni centrali medesime e le regioni e le
autonomie locali.
Art. 59.
Dati territoriali
1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente
localizzata.
2. È istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati
territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di
definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei
dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo
scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali
e locali in coerenza con le disposizioni del sistema pubblico di
connettività di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 42.
3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale,
disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale,
regionale e locale, presso il CNIPA è istituito il Repertorio
nazionale dei dati territoriali.
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definite la composizione e le modalità per il funzionamento
del Comitato di cui al comma 2.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, sentito il Comitato per le regole tecniche sui
dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, e sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecniche per la
definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali,
nonchè delle modalità di prima costituzione e di successivo
aggiornamento dello stesso, per la formazione, la documentazione
e lo scambio dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni
competenti, nonchè le regole ed i costi per l'utilizzo dei
dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali e
da parte dei privati.
6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri nè alcun
tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali
rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni
direttamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio.
7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo
di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico
di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n.
3.
Art. 60.
Base di dati di interesse nazionale
1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle
informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni,
omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è
utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni per l'esercizio delle
proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative
vigenti.
2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le
basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna
tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto
dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce
l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte
delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di
tali sistemi informativi e le modalità di aggiornamento sono
attuate secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività
di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 42.
3. Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in volta interessati,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle materie di competenza
e sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con il
medesimo decreto sono altresì individuate le strutture responsabili
della gestione operativa di ciascuna base di dati e le caratteristiche
tecniche del sistema informativo di cui al comma 2.
4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede
con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore
informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio
2003, n. 3.
Art. 61.
Delocalizzazione dei registri informatici
1. Fermo restando il termine di cui all'articolo 40, comma 4, i
pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati
su supporti informatici in conformità alle disposizioni del
presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall'articolo
71, nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti
dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere
conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.
Art. 62.
Indice nazionale delle anagrafi
1. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo
1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è realizzato con
strumenti informatici.
Sezione III
Servizi in rete
Art. 63.
Organizzazione e finalità dei servizi in rete
1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalità
di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione
di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto
dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque
presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale
destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni
di disagio.
2. Le pubbliche amministrazioni centrali progettano e realizzano
i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze
degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento,
la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione
dell'utente.
3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti
di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di
cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti
che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi
di cooperazione.
Art. 64.
Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni
1. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei
servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati
in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria
l'autenticazione informatica.
2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai
servizi in rete da esse erogati che richiedono l'autenticazione
informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità
elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purchè tali
strumenti consentano di accertare l'identità del soggetto
che richiede l'accesso. L'accesso con carta d'identità elettronica
e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente
dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.
3. Ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche
gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle agenzie
fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, è fissata la data, comunque non successiva
al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non è più
consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità
elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.
Art. 65.
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni
per via telematica
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni
per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato
è rilasciato da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico
con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta
nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna
amministrazione ai sensi della normativa vigente;
c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico
con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti
di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa
vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità
previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni
sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente
addetto al procedimento.
3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non è più
consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalità
di cui al comma 1, lettera c).
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:
«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica
sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo
65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
Sezione IV
Carte elettroniche
Art. 66.
Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi
1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, della
carta d'identità elettronica, e dell'analogo documento, rilasciato
a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo
anno di età, sono definite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali
e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per
la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi sono definite
con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta congiunta
dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi:
a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su
richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni
che intendono rilasciarla;
b) l'onere economico di produzione e rilascio delle carte nazionale
dei servizi è a carico delle singole amministrazioni che
le emettono;
c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse all'erogazione
dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono
consentirne l'accesso ai titolari delle carta nazionale dei servizi
indipendentemente dall'ente di emissione, che è responsabile
del suo rilascio;
e) la carta nazionale dei servizi può essere utilizzata anche
per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento,
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento
del quindicesimo anno di età, devono contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale.
4. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento,
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento
del quindicesimo anno di età, possono contenere, a richiesta
dell'interessato ove si tratti di dati sensibili:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con
esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare
l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per
mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono
essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti,
occorrenti per la firma elettronica.
5. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei
servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione
telematica per l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati
e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite
con le regole tecniche di cui all'articolo 71, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione
e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza
relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione
della carta di identità elettronica, del documento di identità
elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonchè le
modalità di impiego.
7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di
cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia
di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni,
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità
di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione
di ulteriori servizi o utilità.
8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni
dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalità
elettroniche e contenere le funzionalità della carta nazionale
dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
Capo VI
SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI.
Art. 67.
Modalità di sviluppo ed acquisizione
1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti finalizzati
ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione
tecnologica, possono selezionare uno o più proposte utilizzando
il concorso di idee di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base delle gare
aventi ad oggetto la progettazione, o l'esecuzione, o entrambe,
degli appalti di cui al comma 1, le proposte ideative acquisite
ai sensi del comma 1, previo parere tecnico di congruità
del CNIPA; alla relativa procedura è ammesso a partecipare,
ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato
ai sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei relativi requisiti
soggettivi.
Art. 68.
Analisi comparativa delle soluzioni
1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto
1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi
informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico
ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione
sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione
committente;
b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese
della medesima o di altre amministrazioni;
c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante
ricorso a licenza d'uso;
d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto;
e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui
alle lettere da a) a d).
2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione
dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche che assicurino
l'interoperabilità e la cooperazione applicativa, secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42,
e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più
formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano peculiari
ed eccezionali esigenze.
3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati
reso pubblico e documentato esaustivamente.
4. Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno
annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche
amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati.
Art. 69.
Riuso dei programmi informatici
1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi
applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente
pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della
documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni
che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze,
salvo motivate ragioni.
2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà
delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati
o nelle specifiche di progetto è previsto ove possibile,
che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione
siano facilmente portabili su altre piattaforme.
3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l'acquisizione
di programmi informatici, di cui al comma 1, clausole che garantiscano
il diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da parte
della medesima o di altre amministrazioni.
4. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati
per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono includere
clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle caratteristiche
economiche ed organizzative di quest'ultimo, volte a vincolarlo,
per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre
amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni.
Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per
la prestazione dei servizi indicati.
Art. 70.
Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili
1. Il CNIPA, previo accordo con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e rende
note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni,
idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire
programmi applicativi valutano preventivamente la possibilità
di riuso delle applicazioni analoghe rese note dal CNIPA ai sensi
del comma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione.
Capo VII
REGOLE TECNICHE
Art. 71.
Regole tecniche
1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate,
con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica e con le amministrazioni di volta in volta
indicate nel presente codice, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie
di competenza, in modo da garantire la coerenza tecnica con le regole
tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all'articolo
16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e con le regole
di cui al disciplinare pubblicato in allegato B al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice
restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate
ai sensi del presente articolo.
Capo VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI
Art. 72.
Norme transitorie per la firma digitale
1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati
rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico già
tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma digitale basata
su certificati rilasciati da certificatori accreditati.
Art. 73.
Aggiornamenti
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni
atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi
interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino
siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione
delle disposizioni contenute nel presente codice.
Art. 74.
Oneri finanziari
1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle
risorse previste a legislazione vigente.
Art. 75.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono
abrogati:
a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc),
dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo
periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26;
27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies;
29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 51;
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 (Testo A);
c) l'articolo 26 comma 2, lettera a), e), h), della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003,
n. 3;
e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
2. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6,
commi 1 e 2; 10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono
riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 (Testo
B).
3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v),
z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn),
oo); 6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25;
26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies;
29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51; del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono
riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 444 (Testo C).
Art. 76.
Entrata in vigore del codice
1. Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a decorrere
dal 1° gennaio 2006.
TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL CODICE DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIpag. 1ONI.
Tabella: .....omissis
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 7 marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Marzano, Ministro delle attività produttive
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Castelli