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Sentenza 18, 8 Febbraio 1995 - TAR di Trento
 
Pres. S. Michelotti, est. L. Maroni - A. Degara e altri (avv. F.M. Bonazza) c. U.S.L. delle Giudicarie (avv.St. G. Denicolò).

Sanitari - Sanitari ospedalieri - Stipendi e assegni - Indennità di rischio radiologico - Congedo aggiuntivo - Operatori sanitari - Diversi dal personale medico e tecnico di radiologia - Accertamento effettiva esposizione.

- L. 27 ottobre 1988, n. 460; art. 1

- DPR 27 marzo 1969, n. 130; art. 36

L'articolo 1 della legge n. 460/1988 e l'articolo 36 del DPR n. 130/1969 non escludono, rispettivamente la spettanza dell'indennità di rischio radiologico e del congedo aggiuntivo di quindici giorni per gli operatori sanitari diversi dal personale medico e tecnico di radiologia: a differenza di questi ultimi, tuttavia, non opera per essi una presunzione normativa di esposizione a rischio radiologico, ma il rischio andrà accertato di volta in volta dalla commissione di cui all'articolo 58 del DPR n. 270/1987. Detti benefici spettano comunque a condizione che il suddetto personale sia tenuto a prestare la propria opera in "zone controllate" ed il rischio abbia carattere professionale, e cioè che l'attività non possa essere svolta senza essere soggetti a detto rischio (cfr. C. Cost. 20 luglio 1992, n. 343; CdS, V, 23 novembre 1993, n. 1208; TAR Lombardia, Milano, II, 30 novembre 1993, n. 692; TAR Toscana, III, 3 novembre 1993, n. 298; TAR Sardegna, 30 gennaio 1993, n. 38; TAR Abruzzo, L'Aquila, 18 novembre 1993, n. 618, TRGA Trento, 21 settembre 1994, n. 375).


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Last Update: Mercoledì, 10-Mar-2004