La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
Il
Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Art.
1. (nota)
1.
All'articolo 2, comma 1, della legge
12 giugno 1990, n. 146, le parole da: "e con
l'indicazione della durata dell'astensione dal lavoro"
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
".I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo
di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso,
la durata e le modalità di attuazione, nonché
le motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro.
La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni
o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio
costituito presso l'autorità competente ad adottare
l'ordinanza di cui all'articolo 8, che ne cura la immediata
trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all'articolo
12".
2.
All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge
12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: "in relazione
alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza"
sono inserite le seguenti: ", nonché alla
salvaguardia dell'integrità degli impianti".
3.
All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge
12 giugno 1990, n. 146, le parole da: "di cui
alla legge 29 marzo 1983, n. 93" fino a: "sentite
le organizzazioni degli utenti" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
nonché nei regolamenti di servizio, da emanare
in base agli accordi con le rappresentanze del personale
di cui all'articolo 47 del medesimo decreto
legislativo n. 29 del 1993".
4.
All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge
12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: "possono
disporre forme di erogazione periodica" sono aggiunte
le seguenti: "e devono altresì indicare intervalli
minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero
e la proclamazione del successivo, quando ciò sia
necessario ad evitarle che, per effetto di scioperi proclamati
in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono
sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di
utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità
dei servizi pubblici di cui all'articolo 1. Nei predetti
contratti o accordi collettivi devono essere in ogni caso
previste procedure di raffreddamento e di conciliazione,
obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima
della proclamazione dello sciopero ai sensi del comma
1. Se non intendono adottare le procedure previste da
accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere
che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga:
se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura,
o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici
di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione
comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale,
presso la competente struttura del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale. Qualora le prestazioni indispensabili
e le altre misure di cui al presente articolo non siano
previste dai contratti o accordi collettivi o dai codici
di autoregolamentazione, o se previste non siano valutate
idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme
di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria
regolamentazione compatibile con le finalità del
comma 3".
5.
All'articolo 2, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n.
146, le parole da: "di cui alla legge 29 marzo 1983,
n. 93" fino a: "di cui all'articolo 25 della
medesima legge" sono sostituite dalle seguenti: "di
cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio
da emanare in base agli accordi con le rappresentanze
del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto
legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di auto-regolamentazione
di cui all'articolo 2-bis della presente legge".
6.
All'articolo 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n.
146, dopo le parole: "quando l'astensione dal lavoro
sia terminata." è inserito il seguente periodo:
"Salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti
ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione
di garanzia o dell'autorità competente ad emanare
l'ordinanza di cui all'articolo 8, la revoca spontanea
dello sciopero proclamato, dopo che è stata data
informazione all'utenza ai sensi del presente comma, costituisce
forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla
Commissione di garanzia ai fini previsti dall'articolo
4, commi da 2 a 4-bis".
7.
All'articolo 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n.
146, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: "Le
amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi hanno
l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione
di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti
gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le
sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, e le
relative motivazioni, nonché le cause di insorgenza
dei conflitti. La violazione di tali obblighi viene valutata
dalla Commissione di garanzia ai fini di cui all'articolo
4, comma 4-sexies".
Art.
2.
1.
Dopo l'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
è inserito il seguente:
"Art.
2-bis. - 1. L'astensione collettiva dalle prestazioni,
a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da
parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli
imprenditori, che incida sulla funzionalità dei
servizi pubblici di cui all'articolo 1, è esercitata
nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione
delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo articolo.
A tale fine la Commissione di garanzia di cui all'articolo
12 promuove l'adozione, da parte delle associazioni o
degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate,
di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso
di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti
della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo
1. Se tali codici mancano o non sono valutati idonei a
garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo
1, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate
nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera
a), delibera la provvisoria regolamentazione. I codici
di autoregolamentazione devono in ogni caso prevedere
un termine di preavviso non inferiore a quello indicato
al comma 5 dell'articolo 2, l'indicazione della durata
e delle motivazioni dell'astensione collettiva, ed assicurare
in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con
le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1.
In caso di violazione dei codici di autoregolamentazione,
fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo
2, la Commissione di garanzia valuta i comportamenti e
adotta le sanzioni di cui all'articolo 4".
2.
Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, qualora i codici di autoregolamentazione
di cui all'articolo 2-bis della legge 12 giugno 1990,
n. 146, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
non siano ancora stati adottati, la Commissione di garanzia,
sentite le parti interessate nelle forme previste dall'articolo
13, comma 1, lettera a), della predetta legge 12 giugno
1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10, comma
1, della presente legge, delibera la provvisoria regolamentazione.
Art.
3. (nota)
1.
All'articolo 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n.
146, le parole: ", primo periodo," sono soppresse.
2.
All'articolo 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n.
146, le parole da: ", per la durata dell'azione stessa"
fino a: "pubblici
dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "i
permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali
comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi,
per la durata dell'astensione stessa e comunque per un
ammontare economico complessivo non inferiore a lire 5.000.000
e non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza
associativa, della gravità della violazione e della
eventuale recidiva, nonché della gravità
degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le
medesime organizzazioni sindacali possono altresì
essere escluse dalle trattative alle quali partecipino
per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento".
3.
All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il
comma 3 è abrogato.
4.
All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il
comma 4 è sostituito dal seguente:
"4.
I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche
e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che
erogano i servizi pubblici di cui all'articolo 1, comma
1, che non osservino le disposizioni previste dal comma
2 dell'articolo 2 o gli obblighi loro derivanti dagli
accordi o contratti collettivi di cui allo stesso articolo
2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria della Commissione
di garanzia, o che non prestino correttamente l'informazione
agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti
alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000
a lire 50.000.000, tenuto conto della gravità della
violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di
essa sull'insorgenza o sull'aggravamento di conflitti
e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti.
Alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni e
gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i
singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli
imprenditori, che aderendo alla protesta si siano astenuti
dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di
autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, o della
regolazione provvisoria della Commissione di garanzia
e in ogni altro caso di violazione dell'articolo 2, comma
3. Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con
ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del
lavoro-sezione ispettorato del lavoro".
5.
All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo
il comma 4, come sostituito dal comma 4 del presente articolo,
sono inseriti i seguenti:
"4-bis.
Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino
applicabili, perché le organizzazioni sindacali
che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non
fruiscono dei benefici di ordine patrimoniale di cui al
comma 2 o non partecipano alle trattative, la Commissione
di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa
pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente
per l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto
della consistenza associativa, della gravità della
violazione e della eventuale recidiva, nonché della
gravità degli effetti dello sciopero sul servizio
pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo
di lire 50.000.000. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione
della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato
del lavoro.
4-ter.
Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate
nel massimo se l'astensione collettiva viene effettuata
nonostante la delibera di invito della Commissione di
garanzia emanata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere
c), d), e) ed h).
4-quater.
Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni
degli utenti rappresentative ai sensi della legge 30 luglio
1998, n. 281, delle autorità nazionali o locali
che vi abbiano interesse o di propria iniziativa, la Commissione
di garanzia apre il procedimento di valutazione del comportamento
delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero
o vi aderiscono, o delle amministrazioni e delle imprese"
interessate, ovvero delle associazioni o organismi di
rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti
o piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva
di cui agli articoli 2 e 2-bis. L'apertura del procedimento
viene notificata alle parti, che hanno trenta giorni per
presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite.
Decorso tale termine e comunque non oltre sessanta giorni
dall'apertura del procedimento, la Commissione formula
la propria valutazione e, se valuta negativamente il comportamento,
tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto,
delibera le sanzioni ai sensi del presente articolo, indicando
il termine entro il quale la delibera deve essere eseguita
con avvertenza che dell'avvenuta esecuzione deve essere
data comunicazione alla Commissione di garanzia nei trenta
giorni successivi, cura la notifica della delibera alle
parti interessate e, ove necessario, la trasmette alla
direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del
lavoro competente.
4-quinquies.
L'INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di garanzia
i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali
per gli effetti di cui al comma 2.
4-sexies.
I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche
ed i legali rappresentanti degli enti e delle imprese
che nel termine indicato per l'esecuzione della delibera
della Commissione di garanzia non applichino le sanzioni
di cui al presente articolo, ovvero Che non forniscano
nei successivi trenta giorni le informazioni di cui all'articolo
2, comma 6, sono soggetti ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.000.000 per ogni giorno
di ritardo ingiustificato. La sanzione amministrativa
pecuniaria viene deliberata dalla Commissione di garanzia
tenuto conto della gravità della violazione e della
eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione
della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato
del lavoro, competente per territorio".
Art.
4. (nota)
1.
- I commi sesto e settimo dell'articolo 28 della legge
20 maggio 1970, n. 300, introdotti dall'articolo 6, comma
1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono abrogati.
Art.
5. (nota)
1.
All'articolo 7, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n.
146, le parole: "di cui alla legge 29 marzo 1983,
n. 93" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni".
Art.
6. (nota)
1.
Dopo l'articolo 7 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
è inserito il seguente:
"Art.
7-bis - 1. Le associazioni degli utenti riconosciute ai
fini della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate
ad agire in giudizio ai sensi dell'articolo 3 della citata
legge, in deroga alla procedura di conciliazione di cui
al comma 3 dello stesso articolo, anche al solo fine di
ottenere la pubblicazione, a spese del responsabile, della
sentenza che accerta la violazione dei diritti degli utenti,
limitatamente ai casi seguenti:
a)
nei confronti delle organizzazioni sindacali responsabili,
quando lo sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione
all'utenza al di fuori dei casi di cui all'articolo 2,
comma 6, e quando venga effettuato nonostante la delibera
di invito della Commissione di garanzia di differirlo
ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e)
ed h), e da ciò consegua un pregiudizio al diritto
degli utenti di usufruire con certezza dei servizi pubblici;
b)
nei confronti delle amministrazioni, degli enti o delle
imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1, qualora
non vengano fornite adeguate informazioni agli utenti
ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e da ciò consegua
un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire dei
servizi pubblici secondo standard di qualità e
di efficienza".
Art.
7. (nota)
1.
L'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è
sostituito dal seguente:
"Art.
8. - 1. Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio
grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente
tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, che potrebbe
essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione
del funzionamento dei servizi pubblici di cui all'articolo
1, conseguente all'esercizio dello sciopero o a forme
di astensione collettiva di lavoratori autonomi, professionisti
o piccoli imprenditori, su segnalazione della Commissione
di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza,
di propria iniziativa, informando previamente la Commissione
di garanzia, il Presidente del Consiglio dei ministri
o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza
nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi,
il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a
statuto speciale, informati i presidenti delle regioni
o delle province autonome di Trento e di Bolzano, invitano
le parti a desistere dai comportamenti che determinano
la situazione di pericolo, esperiscono un tentativo di
conciliazione, da esaurire nel più breve tempo
possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con
ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio
ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di
cui all'articolo 1, comma 1.
2.
L'ordinanza può disporre il differimento dell'astensione
collettiva ad altra data, anche unificando astensioni
collettive già proclamate, la riduzione della sua
durata ovvero prescrivere l'osservanza da parte dei soggetti
che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle
amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di
misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del
servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui
all'articolo 1, comma 1. Qualora la Commissione di garanzia,
nella sua segnalazione o successivamente, abbia formulato
una proposta in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza
al fine di evitare il pregiudizio ai predetti diritti,
l'autorità competente ne tiene conto. L'ordinanza
è adottata non meno di quarantotto ore prima dell'inizio
dell'astensione collettiva, salvo che sia ancora in corso
il tentativo, di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza,
e deve specificare il periodo di tempo durante il quale
i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti.
3.
L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari
mediante comunicazione da effettuare, a cura dell'autorità
che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono l'azione,
alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio
ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente
indicati nella stessa, nonché mediante affissione
nei luoghi di lavoro, da compiere a cura dell'amministrazione
o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì
data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione
sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante
diffusione attraverso la radio e la televisione.
4.
Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo,
il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione
alle Camere".
Art.
8. (nota)
1.
All'articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n.
146, le parole: "dei prestatori di lavoro subordinato
o autonomo" sono sostituite dalle seguenti: "dei
singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli
imprenditori".
2.
All'articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n.
146, le parole: "da un minimo di lire 100.000 ad
un massimo di lire 400.000" sono sostituite dalle
seguenti: "da un minimo di lire 500.000 ad un massimo
di lire 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le
associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori
autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non
ottemperano all'ordinanza di cui all'articolo 8 sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000
a lire 50.000.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza,
a seconda della consistenza economica dell'organizzazione,
associazione o organismo rappresentativo e della gravità
delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate
con decreto della stessa autorità che ha emanato
l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione
della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato
del lavoro".
Art.
9. (nota)
1.
All'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990,
n. 146, i periodi secondo e terzo, introdotti dall'articolo
17, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono
sostituiti dai seguenti: "La Commissione si avvale
di personale, anche con qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori
ruolo, adottando a tale fine i relativi provvedimenti.
Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di
cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127. La Commissione individua, con propria deliberazione,
i contingenti di personale di cui avvalersi nel limite
massimo di trenta unità. Il personale in servizio
presso la Commissione in posizione di comando o fuori
ruolo conserva lo stato giuridico e il trattamento economico
fondamentale delle amministrazioni di provenienza, a carico
di queste ultime. Allo stesso personale spettano un'indennità
nella misura prevista per il personale dei ruoli della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché gli
altri trattamenti economici accessori previsti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro. I trattamenti accessori
gravano sul fondo di cui al comma 5".
2.
All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni
di cui al presente articolo, pari a lire 108 milioni per
il 2000 ed a lire 423 milioni annue a decorrere dal 2001,
si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dei tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo.
3.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
10. (nota)
1.
L'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è
sostituito dal seguente:
"Art.
13. - 1. La Commissione:
a)
valuta, anche di propria iniziativa, sentite le organizzazioni
dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco
di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, che siano interessate
ed operanti nel territorio di cui trattasi, le quali possono
esprimere il loro parere entro il termine stabilito dalla
Commissione medesima, l'idoneità delle prestazioni
indispensabili, delle procedure di
raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate
ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 a garantire il contemperamento
dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento
dei diritti della persona costituzionalmente tutelati,
di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora non le giudichi
idonee sulla base di specifica motivazione, sottopone
alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni,
procedure e misure da considerare indispensabili. Le parti
devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro
quindici giorni dalla notifica. Se non si pronunciano,
la Commissione, dopo avere verificato, in seguito ad apposite
audizioni da svolgere entro il termine di venti giorni,
l'indisponibilità delle parti a raggiungere un
accordo, adotta con propria delibera la provvisoria regolamentazione
delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento
e di conciliazione e delle altre misure di contemperamento,
comunicandola alle parti interessate, che sono tenute
ad osservarla agli effetti dell'articolo 2, comma 3, fino
al raggiungimento di un accordo valutato idoneo. Nello
stesso modo la Commissione valuta i codici di autoregolamentazione
di cui all'articolo 2-bis, e provvede nel caso in cui
manchino o non siano idonei ai sensi della presente lettera.
La Commissione, al fine della provvisoria regolamentazione
di cui alla presente lettera, deve tenere conto delle
previsioni degli atti di autoregolamentazione vigenti
in settori analoghi o similari nonché degli accordi
sottoscritti nello stesso settore dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale. Nella provvisoria regolamentazione,
le prestazioni indispensabili devono essere individuate
in modo da non compromettere, per la durata della regolamentazione
stessa, le esigenze fondamentali di cui all'articolo l;
salvo casi particolari, devono essere contenute in misura
non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni
normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie
di personale non superiori mediamente ad un terzo del
personale normalmente utilizzato per la piena erogazione
del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto
conto delle condizioni tecniche e della sicurezza. Si
deve comunque tenere conto dell'utilizzabilità
di servizi alternativi o forniti da imprese concorrenti.
Quando, per le finalità di cui all'articolo 1 è
necessario assicurare fasce orarie di erogazione dei servizi,
questi ultimi devono essere garantiti nella misura di
quelli normalmente offerti e pertanto non rientrano nella
predetta percentuale del 50 per cento. Eventuali deroghe
da parte della Commissione, per casi particolari, devono
essere adeguatamente motivate con specifico riguardo alla
necessità di garantire livelli di funzionamento
e di sicurezza strettamente occorrenti all'erogazione
dei servizi, in modo da non compromettere le esigenze
fondamentali di cui all'articolo 1. I medesimi criteri
previsti per la individuazione delle prestazioni indispensabili
ai fini della provvisoria regolamentazione costituiscono
parametri di riferimento per la valutazione, da parte
della Commissione, dell'idoneità degli atti negoziali
e di autoregolamentazione. Le delibere adottate dalla
Commissione ai sensi della presente lettera sono immediatamente
trasmesse ai Presidenti delle Camere;
b)
esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative
o applicative dei contenuti degli accordi o codici di
autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 2
e all'articolo 2-bis per la parte di propria competenza
su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa.
Su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione
può inoltre emanare un lodo sul merito della controversia.
Nel caso in cui il servizio sia svolto con il concorso
di una pluralità di amministrazioni ed imprese
la Commissione può convocare le amministrazioni
e le imprese interessate, incluse quelle che erogano servizi
strumentali, accessori o collaterali, e le rispettive
organizzazioni sindacali, e formulare alle parti interessate
una proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti di
cui al comma 2 dell'articolo 2, tenuto conto delle esigenze
del servizio nella sua globalità;
c)
ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 2, comma
1, può assumere informazioni o convocare le parti
in apposite audizioni, per verificare se sono stati esperiti
i tentativi di conciliazione e se vi sono le condizioni
per una composizione della controversia, e nel caso di
conflitti di particolare rilievo nazionale può
invitare, con apposita delibera, i soggetti che hanno
proclamato lo sciopero a differire la data dell'astensione
dal lavoro per il tempo necessario a consentire un ulteriore
tentativo di mediazione;
d)
indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali
violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla
durata massima, all'esperimento delle procedure preventive
di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia,
agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e
ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente
all'astensione collettiva, e può invitare, con
apposita delibera, i soggetti interessati a riformulare
la proclamazione in conformità alla legge e agli
accordi o codici di autoregolamentazione differendo l'astensione
dal lavoro ad altra data;
e)
rileva l'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni
di servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo
bacino di
utenza, per effetto di astensioni collettive proclamate
da soggetti sindacali diversi e può invitare i
soggetti la cui proclamazione sia stata comunicata successivamente
in ordine di tempo a differire l'astensione collettiva
ad altra data;
f)
segnala all'autorità competente le situazioni nelle
quali dallo sciopero o astensione collettiva può
derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio
ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di
cui all'articolo 1, comma 1, e formula proposte in ordine
alle misure da adottare con l'ordinanza di cui all'articolo
8 per prevenire il predetto pregiudizio;
g)
assume informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese
erogatrici di servizi di cui all'articolo 1, che sono
tenute a fornirle nel termine loro indicato, circa l'applicazione
delle delibere sulle sanzioni ai sensi dell'articolo 4,
circa gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche,
le sospensioni e i rinvii di scioperi proclamati; nei
casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, può
acquisire dalle medesime amministrazioni e imprese, e
dalle altre parti interessate, i termini economici e normativi
della controversia e sentire le parti interessate, per
accertare le cause di insorgenza dei conflitti, ai sensi
dell'articolo 2, comma 6, e gli aspetti che riguardano
l'interesse degli utenti può acquisire dall'INPS,
che deve fornirli entro trenta giorni dalla richiesta,
dati analitici relativamente alla devoluzione dei contributi
sindacali per effetto dell'applicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 4;
h)
se rileva comportamenti delle amministrazioni o imprese
che erogano i servizi di cui, all'articolo 1 in evidente
violazione della presente legge o delle procedure previste
da accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi
che comunque possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento
di conflitti in corso, invita, con apposita delibera,
le amministrazioni o le imprese predette a desistere dal
comportamento e ad osservare gli obblighi derivanti dalla
legge o da accordi o contratti collettivi;
i)
valuta, con la procedura prevista dall'articolo 4, comma
4-quater, il comportamento delle parti e se rileva eventuali
inadempienze o violazioni degli obblighi che derivano
dalla presente legge, degli accordi o contratti collettivi
sulle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento
e conciliazione e delle altre misure di contemperamento,
o dei codici di autoregolamentazione, di cui agli articoli
2, commi 1 e 2, e 2-bis, considerate anche le cause di
insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni previste
dall'articolo 4 e, per quanto disposto dal comma 1 dell'articolo
4, prescrive al datore di lavoro di applicare le sanzioni
disciplinari;
l)
assicura forme adeguate e tempestive di pubblicità
delle proprie delibere, con particolare riguardo alle
delibere di invito di cui alle lettere c) d), e) ed h),
e può richiedere la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale di comunicati contenenti gli accordi o i codici
di autoregolamentazione di ambito nazionale valutati idonei
o le eventuali provvisorie regolamentazioni da essa deliberate
in mancanza di accordi o codici idonei. Le amministrazioni
e le imprese erogatrici di servizi hanno l'obbligo di
rendere note le delibere della Commissione, nonché
gli accordi o contratti collettivi di cui all'articolo
2, comma 2, mediante affissione in luogo accessibile a
tutti;
m)
riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei
medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria
competenza dei conflitti nazionali e locali relativi a
servizi pubblici essenziali, valutando la conformità
della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali,
dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione
o alle clausole sulle prestazioni indispensabili;
n)
trasmette gli atti e le pronunce di propria competenza
ai Presidenti delle Camere e al Governo, che ne assicura
la divulgazione tramite i mezzi di informazione".
Art.
11. (nota)
1.
All'articolo 14 comma 1, della legge 12 giugno 1990, n.
146, le parole: "può indire" sono sostituite
dalla seguente: "indice".
Art.
12.
1.
L'articolo 17 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è
abrogato.
Art.
13. (nota)
1.
All'articolo 20, comma 1, della legge 12 giugno 1990,
n. 146, nel secondo periodo, dopo le parole: "quanto
previsto" sono inserite le seguenti: "dall'articolo
2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'articolo
38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,
nonché".
Art.
14. (nota)
1.
All'articolo 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo
il comma 1 è aggiunto, il seguente: "1-bis.
Ai fini della presente legge si considerano piccoli imprenditori
i soggetti indicati all'articolo 2083 del codice civile".
Art.
15. (nota)
1.
Dopo l'articolo 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
è aggiunto il seguente:
"Art.
20-bis. - 1. Contro le deliberazioni della Commissione
di garanzia in materia di sanzioni è ammesso ricorso
al giudice del lavoro".
Art.
16. (nota)
1.
Le sanzioni previste dagli articoli 4 e 9 della legge
12 giugno 1990, n. 146, non si applicano alle violazioni
commesse anteriormente al 31 dicembre 1999,
2.
Le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999,
per le violazioni di cui al comma 1 sono estinte.
3.
I giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state
comminate sanzioni per le violazioni di cui al comma 1,
commesse anteriormente al 31 dicembre 1999 pendenti, in
qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti
con compensazione delle spese.
4.
In nessun caso si fa luogo al rimborso di somme corrisposte
per il pagamento delle sanzioni.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
--------------------------------------------------------------------------------
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note
all'art. 1
-
Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 12 giugno
1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero
nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione
della commissione di garanzia dell'attuazione della legge)
come modificato dalla presente legge:
"Art.
2. - 1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati
nell'art. 1 il diritto di sciopero è esercitato
nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione
delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità
di cui al comma 2 dell'art. 1, con un preavviso minimo
non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente
articolo. I soggetti che proclamano lo sciopero hanno
l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso,
la durata e le modalità di attuazione, nonché
le motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro.
La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni
o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio
costituito presso l'autorità competente ad adottare
l'ordinanza di cui all'art. 8, che ne cura la immediata
trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all'art.
12.
2.
Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi,
nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità
indicate dal comma 2, dell'art. 1, ed in relazione alla
natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza,
nonché alla salvaguardia dell'integrità
degli impianti, concordano, nei contratti collettivi o
negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché
nei regolamenti di servizio, da emanare in base agli accordi
con le rappresentanze del personale di cui all'art. 47
del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, le prestazioni
indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito
dei servizi di cui all'art. 1, le modalità e le
procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire
gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo.
Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero
di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti
alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità
per l'individuazione dei lavoratori interessati ovvero
possono disporre forme di erogazione periodica, e devono
altresì indicare intervalli minimi da osservare
tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione
del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare
che, per effetto di scioperi proclamati in successione
da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso
servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente
compromessa la continuità dei servizi pubblici
di cui all'art. 1. Nei predetti contratti o accordi collettivi
devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento
e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti,
da esperire prima della proclamazione dello sciopero ai
sensi del comma 1. Se non intendono adottare le procedure
previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono
richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione
si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la
prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei
servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il
caso in cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo
sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora
le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui
al presente articolo non siano previste dai contratti
o accordi collettivi o dai codici di autoregolamentazione,
o se previste non siano valutate idonee, la Commissione
di garanzia adotta, nelle forme di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile
con le finalità del comma 3. Le amministrazioni
e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono
tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla
pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco
dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di
sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli
accordi previsti al presente comma.
3.
I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento
ai servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 o che
vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto
di sciopero, le amministrazioni e le imprese erogatrici
dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni
indispensabili, nonché al rispetto delle modalità
e delle procedure di erogazione e delle altre misure di
cui al comma 2.
4.
La Commissione di cui all'art. 12 valuta l'idoneità
delle prestazioni individuate ai sensi del comma 2. A
tale scopo, le determinazioni pattizie ed i regolamenti
di servizio nonché i codici di autoregolamentazione
e le regole di condotta vengono comunicati tempestivamente
alla Commissione a cura delle parti interessate.
5.
Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa
erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui
al comma 2 ed allo scopo altresì, di favorire lo
svolgimento dei eventuali tentativi di composizione del
conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi
alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non può
essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi,
negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché
nei regolamenti di servizio da emanare in base agli accordi
con le rappresentanze del personale di cui all'art. 47
del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei
codici di autoregolamentazione di cui all'art. 2-bis della
presente legge possono essere determinati termini superiori.
6.
Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi
di cui all'art. 1 sono tenute a dare comunicazione agli
utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima
dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione
dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per
la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire
e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando
l'astensione dal lavoro sia terminata. Salvo che sia intervenuto
un'accordo tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta
da parte della Commissione di garanzia o dell'autorità
competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art. 8, la
revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che è
stata data informazione all'utenza ai sensi del presente
comma, costituisce forma sleale di azione sindacale e
viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti
dall'art. 4, commi da 2 a 4-bis. Il servizio pubblico
radiotelevisivo è tenuto a dare tempestiva diffusione
a tali comunicazioni, fornendo informazioni complete sull'inizio,
la durata, le misure alternative e le modalità
dello sciopero nel corso di tutti i telegiornali e giornali
radio. Sono inoltre tenuti a dare le medesime informazioni
i giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive
che si avvalgano di finanziamenti o, comunque, di agevolazioni
tariffarie, creditizie o fiscali prevista da leggi dello
Stato. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei
servizi hanno l'obbligo di fornire tempestivamente alla
Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni
riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le
revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati,
e le relative motivazioni, nonché le cause di insorgenza
dei conflitti. La violazione di tali obblighi viene valutata
dalla Commissione di garanzia ai fini di cui all'art.
4, comma 4-sexies.
7.
Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso
minimo e di indicazione della durata non si applicano
nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine
costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi
dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori".
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina
in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art.
47 (Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro).
- 1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà
e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme
previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni. Fino a quando non
vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività
sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni,
le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge
23 ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti
in materia di rappresentatività delle organizzazioni
sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle
prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio
della contrattazione collettiva.
2.
In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa
di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in
base ai criteri dell'art. 47-bis, siano ammesse alle trattative
per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono
costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi
dell'art. 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n.
300. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività,
le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della
medesima legge 20 maggio 1970, n. 300 e le migliori condizioni
derivanti dai contratti collettivi nonché dalla
gestione dell'accordo recepito nel decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770 e dai
successivi accordi.
3.
In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa
di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì
costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti,
un organismo di rappresentanza unitaria del personale
mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione
di tutti i lavoratori.
4.
Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali,
tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'art. 47-bis, sono definite
la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria
del personale e le specifiche modalità delle elezioni,
prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale
e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità.
Deve essere garantita la facoltà di presentare
liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri
dell'art. 47-bis, siano ammesse alle trattative per la
sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre
organizzazioni sindacali, purché siano costituite
in associazione con un proprio statuto e purché
abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che
disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo.
Per la presentazione delle liste, può essere richiesto
a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero
di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore
al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni,
enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti,
e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5.
I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere
che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite
rappresentanze unitarie del personale comuni a più
amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel
medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere
che siano costituiti organismi di coordinamento tra le
rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni
e enti con pluralità di sedi o strutture di cui
al comma 8.
6.
I componenti della rappresentanza unitaria del personale
sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni e del presente decreto legislativo.
Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione
e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri
e le modalità con cui sono trasferite ai componenti
eletti della rappresentanza unitaria del personale le
garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali
delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li
abbiano sottoscritti o vi aderiscano.
7.
I medesimi accordi possono disciplinare le modalità
con le quali la rappresentanza unitaria del personale
esercita in via esclusiva i diritti di informazione e
di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali
aziendali dall'art. 10 e successive modificazioni o da
altre disposizioni della legge e delle contrattazione
collettiva. Essi possono altresì prevedere che,
ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva
integrativa, la rappresentanza unitaria del personale
sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.
8.
Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione
alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali,
gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo
possono essere costituiti, alle condizioni previste dai
commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che
occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni
o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche,
possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture
periferiche che siano considerate livelli decentrati di
contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9.
Fermo restando quanto previsto dal comma 2 per la costituzione
di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art.
19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la rappresentanza
dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture
amministrative è disciplinata, in coerenza con
la natura delle loro funzioni, dagli accordi o contratti
collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.
10.
Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo
del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi
dell'articolo 45, comma 3, deve essere garantita una adeguata
presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del
personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto
della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti
dell'organismo, di specifici collegi elettorali.
11.
Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali
delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche,
nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione
Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio
1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989,
n. 430".
-
Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della citata legge
12 giugno 1990, n. 146:
"Art.
1. - 1. Ai fini della presente legge sono considerati
servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura
giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime
di concessione o mediante convenzione, quelli volti a
garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente
tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà
ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione,
all'assistenza e previdenza sociale all'istruzione ed
alla libertà di comunicazione.
2.
Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di
sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente
tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone
le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso
di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività,
nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in
particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme
delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi
dell'art. 2:
a)
per quanto concerne la tutela della vita, della salute,
della libertà e della sicurezza della persona,
dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico: la sanità;
l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e
lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali,
tossici e nocivi: le dogane, limitatamente al controllo
su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento
di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni
di prima necessità, nonché la gestione e
la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a
quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione
della giustizia, con particolare riferimento a provvedimenti
restrittivi della libertà personale ed a quelli
cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali
con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione
ambientale e di vigilanza sui beni culturali;
b)
per quanto concerne la tutela della libertà di
circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani
autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e
quelli marittimi limitatamente al collegamento con le
isole;
c)
per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale,
nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto
economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità
della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente
garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi
anche effettuati a mezzo del servizio bancario;
d)
per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica,
con particolare riferimento all'esigenza di assicurare
la continuità dei servizi degli asili nido, delle
scuole materne e delle scuole elementari, nonché
lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e
l'istruzione universitaria, con particolare riferimento
agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
e)
per quanto riguarda la libertà di comunicazione:
le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva
pubblica".
Note
all'art. 3
-
Si riporta il testo vigente dell'art. 4 della citata legge
12 giugno 1990, n. 146, come modificato dalla presente
legge:
"Art.
4. - 1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione
delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell'art. 2 o che,
richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui
al comma 2 del medesimo articolo, non prestino la propria
consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari
proporzionate alla gravità dell'infrazione, con
esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle
che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso
di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo
importo è versato dal datore di lavoro all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione
obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
2.
Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che
proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione
delle disposizioni di cui all'art. 2, sono sospesi, i
permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali
comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi,
per la durata dell'astensione stessa e comunque per un
ammontare economico complessivo non inferiore a L. 5.000.000
e non superiore a L. 50.000.000 tenuto conto della consistenza
associativa, della gravità della violazione e della
eventuale recidiva, nonché della gravità
degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le
medesime organizzazioni sindacali possono altresì
essere escluse dalle trattative alle quali partecipino
per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento.
I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono
devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
involontaria.
3.
(Abrogato).
4.
I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche
e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che
erogano i servizi pubblici di cui all'art. 1, comma 1,
che non osservino le disposizioni previste dal comma 2
dell'art. 2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi
o contratti collettivi di cui allo stesso art. 2, comma
2, o dalla regolazione provvisoria della commissione di
garanzia, o che no prestino correttamente l'informazione
agli utenti di cui all'art. 2, comma 6, sono soggetti
alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 5.000.000
a L. 50.000.000, tenuto conto della gravità della
violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di
essa sull'insorgenza o sull'aggravamento di conflitti
e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti.
Alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni e
gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i
singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli
imprenditori, che aderendo alla protesta si siano astenuti
dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di
autoregolamentazione di cui all'art. 2-bis, o della regolazione
provvisoria della commissione di garanzia e in ogni altro
caso di violazione dell'art. 2, comma 3. Nei casi precedenti,
la sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione
della direzione provinciale del lavoro sezione - ispettorato
del lavoro.
4-bis.
Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino
applicabili, perché le organizzazioni sindacali
che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non
fruiscono dei benefici di ordine patrimoniale di cui al
comma 2 o non partecipano alle trattative, la Commissione
di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa
pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente
per l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto
della consistenza associativa, della gravità della
violazione e della eventuale recidiva, nonché della
gravità degli effetti dello sciopero sul servizio
pubblico, da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di
L. 50.000.000. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione
della direzione provinciale del lavoro - sezione ispettorato
del lavoro.
4-ter.
Le sanzioni di cui la presente articolo sono raddoppiate
nel massimo se l'astensione collettiva viene effettuata
nonostante la delibera di invito della Commissione di
garanzia emanata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere
c), d), e) ed h).
4-quater.
Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni
degli utenti rappresentative ai sensi della legge 30 luglio
1998, n. 281, delle autorità nazionali o locali
che via abbiano interesse o di propria iniziativa, la
Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione
del comportamento delle organizzazioni sindacali che proclamano
lo sciopero o vi aderiscono, o delle amministrazioni e
delle imprese interessate, ovvero delle associazioni o
organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti
o piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva
di cui agli articoli 2 e 2-bis. L'apertura del procedimento
viene notificata alle parti, che hanno trenta giorni per
presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite.
Decorso tale termine e comunque non oltre sessanta giorni
dall'apertura del procedimento, la Commissione formula
la propria valutazione e, se valuta negativamente il comportamento,
tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto,
delibera le sanzioni ai sensi del presente articolo, indicando
il termine entro il quale la delibera deve essere eseguita
con avvertenza che dell'avvenuta esecuzione deve essere
data comunicazione alla Commissione di garanzia nei trenta
giorni successivi, cura la notifica della delibera alle
parti interessate e, ove necessario, la trasmette alla
direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del
lavoro competente.
4-quinquies.
L'I.N.P.S. trasmette trimestralmente alla Commissione
di garanzia i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi
sindacali per gli effetti di cui al comma 2. 4-sexies.
I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche
ed i legali rappresentanti degli enti e delle imprese
che nel termine indicato per l'esecuzione della delibera
della Commissione di garanzia non applichino le sanzioni
di cui al presente articolo, ovvero che non forniscano
nei successivi trenta giorni le informazioni di cui all'articolo
2, comma 6, sono soggetti ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da L. 400.000 a L. 1.000.000 per ogni giorno
di ritardo ingiustificato. La sanzione amministrativa
pecuniaria viene deliberata della Commissione di garanzia
tenuto conto della gravità della violazione e della
eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione
della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato
del lavoro, competente per territorio".
-
La legge 30 luglio 1998, n. 281, reca: "Disciplina
dei diritti dei consumatori e degli utenti".
Note
all'art. 4
-
Si riporta il testo dell'art. 28 della legge 20 maggio
1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà
e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi
di lavoro e norme sul collocamento) già modificato
dell'art. 6, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146
ed ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art.
28 (Repressione della condotta antisindacale). - Qualora
il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti
ad impedire o limitare l'esercizio della libertà
e della attività sindacale nonché del diritto
di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni
sindacali nazionali che via abbiano interesse, il pretore
del luogo ove è posto in essere il comportamento
denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti
ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente
la violazione di cui al presente comma, ordina al datore
di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo,
la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione
degli effetti. L'efficacia esecutiva del decreto non può
essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore
in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio
instaurato a norma del comma successivo. Si osservano
le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice
di procedura civile. Il datore di lavoro che non ottempera
al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata
nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'art.
650 del codice penale. L'autorità giudiziaria ordina
la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei
modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale. Se il comportamento
di cui al primo comma è posto in essere da una
amministrazione statale o da un altro ente pubblico non
economico, l'azione è proposta con ricorso davanti
al pretore competente per territorio. Qualora il comportamento
antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive
inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali
di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la
rimozione dei provvedimenti lesivi della predette situazioni,
propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo
regionale competente per territorio, che provvede in via
di urgenza con le modalità di cui al primo comma.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa,
entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto
alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale,
che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
(Abrogato).
(Abrogato).
Nota
all'art. 5
-
Si riporta il testo vigente dell'art. 7 della citata legge
12 giugno 1990, n. 146, come modificato dalla presente
legge:
"Art.
7. - 1. La disciplina di cui all'art. 28 della legge 20
maggio 1970, n. 300 si applica anche in caso di violazione
di clausole concernenti i diritti e l'attività
del sindacato contenute negli accordi di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
e nei contratti collettivi di lavoro, che disciplinano
il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla presente
legge".
Note
all'art. 6
-
Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 30
luglio 1998, n. 281:
"Art.
3. (Legittimazione ad agire). - 1. Le associazioni dei
consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui
all'art. 5 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi
collettivi, richiedendo al giudice competente:
a)
di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi
dei consumatori e degli utenti;
b)
di adottare le misure idonee a correggere o eliminare
gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c)
di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno
o più quotidiani a diffusione nazionale oppure
locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento
può contribuire a correggere o eliminare gli effetti
delle violazioni accertate.
2.
Le associazioni di cui al comma 1 possono attivare, prima
del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione
dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura competente per territorio a norma dell'art.
2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993,
n. 580. La procedura è, in ogni caso, definita
entro sessanta giorni.
3.
Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto delle
parti e dal rappresentante della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, è depositato
per l'omologazione nella cancelleria della pretura del
luogo nel quale si svolto il procedimento di conciliazione.
4.
Il pretore, accertata la regolarità formale del
processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il
verbale di conciliazione omologato costituisce titolo
esecutivo.
5.
In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere
proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla
data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto
da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento
lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
6.
Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione
inibitoria si svolge a norma degli articoli 669-bis e
seguenti del codice di procedure civile.
7.
Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla contingenza,
sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le
disposizioni di cui al presente articolo non precludono
il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano
danneggiati dalle medesime violazioni".
-
Per il testo dell'art. 2, comma 6, della legge 12 giugno
1990, n. 146, si veda nelle note all'art. 1.
-
Per il testo dell'art. 1, della legge 12 giugno 1990,
n. 146, si veda nelle note all'art. 1.
Note
all'art. 7
-
Per il testo dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n.
146, si veda nelle note all'art. 1.
Note
all'art. 8
-
Si riporta il testo vigente dell'art. 9 della citata legge
12 giugno 1990, n. 146, come modificato dalla presente
legge:
"Art.
9. - 1. L'inosservanza da parte dei singoli prestatori
di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori delle
disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'art.
8 è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria
per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile,
con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle
condizioni economiche dell'agente, da un minimo di L.
500.000 ad un massimo di L. 1.000.000. Le organizzazioni
dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza
dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori,
che non ottemperano all'ordinanza di cui all'art. 8 sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da L.
5.000.000 a L. 50.000.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza,
a seconda della consistenza economica dell'organizzazione,
associazione o organismo rappresentativo e della gravità
delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate
con decreto della stessa autorità che ha emanato
l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione
della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato
del lavoro.
2.
In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza
di cui all'art. 8 i preposti al settore nell'ambito delle
amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici
di servizi sono soggetti alla sanzione amministrativa
della sospensione dell'incarico, ai sensi dell'art. 20,
comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (4),
per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore
a un anno.
3.
Le somme percepite i sensi del comma 1 sono devolute all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione
obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
4.
Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorità
che ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto è
proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e
seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689".
Note
all'art. 9
-
Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge 12
giugno 1990, n. 146, come modificato dalla presente legge:
"Art.
12. - 1. è istituita una Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge, al fine di valutare l'idoneità
delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell'esercizio
del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della
persona costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1
dell'art. 1.
2.
La Commissione è composta da nove membri, scelti,
su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia
di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di
relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente
della Repubblica; essa può avvalersi della consulenza
di esperti di organizzazione dei servizi pubblici essenziali
interessati dal conflitto, nonché di esperti che
si siano particolarmente distinti nella tutela degli utenti.
La Commissione si avvale di personale, anche con qualifica
dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche in posizione
di comando o fuori ruolo, adottando a tale fine i relativi
provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. La Commissione individua, con
propria deliberazione, i contingenti di personale di cui
avvalersi nel limite massimo di trenta unità. Il
personale in servizio presso la Commissione in posizione
di comando o fuori ruolo conserva lo stato giuridico e
il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni
di provenienza, a carico di queste ultime. Allo stesso
personale spettano un'indennità nella misura prevista
per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, nonché gli altri trattamenti economici
accessori previsti dai contrasti collettivi nazionali
di lavoro. I trattamenti accessori gravano sul fondo di
cui al comma 5. Non possono far parte della Commissione
i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche
pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici,
in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori
di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con
i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese
di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi
di collaborazione o di consulenza.
3.
La Commissione elegge nel suo seno il presidente; è
nominata per un triennio e i suoi membri possono essere
confermati una sola volta.
4.
La Commissione stabilisce le modalità del proprio
funzionamento. Acquisisce, anche mediante audizioni, dati
e informazioni dalle pubbliche amministrazioni, dalle
organizzazioni sindacali e delle imprese, nonché
dalle associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali.
Può avvalersi, altresì, delle attività
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL),
nonché di quelle degli Osservatori del mercato
del lavoro e dell'Osservatorio del pubblico impiego.
5.
La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese
relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti
previsti da un apposito fondo istituto a tale scopo nel
bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria
è soggetto al controllo della Corte dei conti.
Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese,
anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità
generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente
della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione.
6.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
pari a lire 2.300 milioni per ciascuno degli anni 1990,
1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando
l'accantonamento "Norme dirette a garantire il funzionamento
dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela
del diritto di sciopero e istituzione della Commissione
per le relazioni sindacali nei servizi pubblici".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
-
Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 17 della legge
15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione di controllo):
"13.
Al comma 2 dell'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n.
146, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Alle
dipendenze della Commissione è posto, altresì,
un contingente, non superiore nel primo biennio a diciotto
unità, di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni
pubbliche, in posizione di comando, determinato, su proposta
della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro. I
dipendenti comandati conservano lo stato giuridico e il
trattamento economico delle amministrazioni di provenienza,
a carico di queste ultime".
-
Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 17 della citata
legge 15 maggio 1997, n. 127:
"14.
Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari
dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche
di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo
o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono
tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di
comando entro quindici giorni dalla richiesta".
Note
all'art. 10
-
Per il titolo della legge 30 luglio 1998, n. 281, si veda
nelle note all'art. 3.
-
Per il testo dell'art. 2 della legge 12 giugno 1990, n.
146, si veda nelle note all'art. 1.
-
Per il testo dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n.
146, si veda nelle note all'art. 1.
-
Per il testo dell'art. 4 della legge 12 giugno 1990, n.
146, si veda nelle note all'art. 3.
Note
all'art. 11
-
Si riporta il testo vigente dell'art. 14 della citata
legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificato dalla presente
legge:
"Art.
14. - 1. Nell'ipotesi di dissenso tra le organizzazioni
sindacali dei lavoratori su clausole specifiche concernenti
l'individuazione o le modalità di effettuazione
delle prestazioni indispensabili di cui al comma 2 dell'art.
2, la Commissione di cui all'art. 12, di propria iniziativa
ovvero su proposta di una delle organizzazioni sindacali
che hanno preso parte alle trattative, o su richiesta
motivata dei prestatori di lavoro dipendenti dall'amministrazione
o impresa erogatrice del servizio, indìce sempre
che valuti idonee, ai fini di cui al comma 2 dell'art.
1, le clausole o le modalità controverse oggetto
della consultazione e particolarmente rilevante il numero
dei lavoratori interessati che ne fanno richiesta, una
consultazione tra i lavoratori interessati sulle clausole
cui si riferisce il dissenso, indicando le modalità
di svolgimento, ferma restando la valutazione di cui all'art.
13, comma 1, lettera a). La consultazione si svolge entro
i quindici giorni successivi alla sua indizione, fuori
dell'orario di lavoro, nei locali dell'impresa o dell'amministrazione
interessata. L'Ispettorato provinciale del lavoro competente
per territorio sovraintende allo svolgimento della consultazione
e cura che essa venga svolta con modalità che assicurino
la segretezza del voto e garantiscano la possibilità
di prendervi parte a tutti gli aventi diritto. La Commissione
formula, per altro, la propria proposta sia nell'ipotesi
in cui persista, dopo l'esito della consultazione, il
disaccordo tra le organizzazioni sindacali, sia nel caso
in cui valuti non adeguate le misura individuate nel contratto
od accordo eventualmente stipulato dopo la consultazione
stessa".
Note
all'art. 13
-
Si riporta il testo vigente dell'art. 20 della citata
legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificato dalla presente
legge:
"Art.
20. - 1. Resta in ogni caso fermo, per gli aspetti ivi
diversamente disciplinati, quanto già previsto
in materia dal decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1964, n. 185, e dalla legge 23 maggio 1980,
n. 242. Resta inoltre fermo quanto previsto dall'art.
2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'art.
38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,
nonché dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, e dalla
legge 1o aprile 1981, n. 121. 1-bis. Ai fini della presente
legge si considerano piccoli imprenditori i soggetti indicati
all'art. 2083 del codice civile".
-
Si riporta il testo dell'art. 2 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773:
"Art.
2 (Art. 2 T.U. 1926). - Il prefetto, nel caso di urgenza
o per grave necessità pubblica, ha facoltà
di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela
dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. Contro
i provvedimenti del Prefetto che vi ha interesse può
presentare ricorso al Ministro per l'interno".
-
Si riporta il testo dell'art. 38 della legge 8 giugno
1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali):
"Art.
38. (Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza
statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo,
sovraintende:
a)
alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione
ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia
elettorale, di leva militare e di statistica;
b)
alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle
leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza
pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c)
allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di
polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla
legge;
d)
alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza
e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2.
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto
motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia
di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale
al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei
relativi ordini può richiedere al prefetto, ove
occorra, l'assistenza della forza pubblica.
2-bis.
In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con
l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a
causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari
necessità dell'utenza, il sindaco può modificare
gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi
e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i
responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti
di cui al comma 2.
3.
Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è
rivolta a persone determinate e queste non ottemperano
all'ordine impartito, il sindaco può provvedere
d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio
dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4.
Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni
di cui al presente articolo.
5.
Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il
prefetto può disporre ispezioni per accertare il
regolare funzionamento dei servizi stessi nonché
per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri
servizi di carattere generale.
6.
Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del
comma 1, nonché dall'art. 10, il sindaco, previa
comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio
delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio
circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi
di decentramento comunale, il sindaco può conferire
la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle
funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
7.
Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia
ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può
nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni
stesse.
8.
Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.
9.
Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma
2, il prefetto provvede con propria ordinanza".
Note
all'art. 14
-
Si riporta il testo dell'art. 2083 del codice civile:
"Art. 2083 (Piccoli imprenditori). - Sono piccoli
imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani,
i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività
professionale organizzata prevalentemente con il lavoro
proprio e dei componenti della famiglia".
-
Per il testo dell'art. 20 della legge 12 giugno 1990,
n. 146, si veda nelle note all'art. 13.
Note
all'art. 15
-
Per il testo dell'art. 20 della legge 12 giugno 1990,
n. 146, si veda nelle note all'art. 13.
Note
all'art. 16
-
Per il testo dell'art. 4 della legge 12 giugno 1990, n.
146, si veda nelle note all'art. 3.
-
Per il testo dell'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n.
146, si veda nella nota all'art. 8.
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