TITOLO I
Il servizio sanitario nazionale
Capo I - Principi ed obiettivi
1. (I princìpi). - La Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante
il servizio sanitario nazionale.
La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel
rispetto della dignità e della libertà della persona umana.
Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso
delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione,
al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione
senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino
l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio
sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali,
garantendo la partecipazione dei cittadini.
Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il
collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri
organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque
incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività.
Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini
istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla
presente legge.
2. (Gli obiettivi). - Il conseguimento delle
finalità di cui al precedente articolo è assicurato mediante:
1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla
base di un'adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunità;
2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni
ambito di vita e di lavoro;
3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne
siano le cause, la fenomenologia e la durata;
4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di
inabilità somatica e psichica;
5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e
dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro;
6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e
avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonché
la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro
alimentazione integrata e medicata;
7) una disciplina della sperimentazione, produzione,
immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e dell'informazione scientifica sugli
stessi diretta ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità
del prodotto;
8) la formazione professionale e permanente nonché
l'aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio sanitario nazionale.
Il servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue
competenze persegue:
a) il superamento degli squilibri territoriali nelle
condizioni socio-sanitarie del paese;
b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei
lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni
pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro
gli strumenti ed i servizi necessari;
c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la
tutela della maternità e dell'infanzia, per assicurare la riduzione dei fattori di
rischio connessi con la gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di salute per la
madre e la riduzione del tasso di patologia e di mortalità perinatale ed infantile;
d) la promozione della salute nell'età evolutiva, garantendo
l'attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata
di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo
l'integrazione dei soggetti handicappati;
e) la tutela sanitaria delle attività sportive;
f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di
prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione;
g) la tutela della salute mentale privilegiando il momento
preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da
eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione pur nella specificità delle
misure terapeutiche, e da favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati
psichici;
[h) la identificazione e la eliminazione delle cause degli
inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo] (1).
(1) Si ricorda che il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177 (G.U. 5
giugno 1993, n. 130), in seguito al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha
abrogato dell'art. 2, secondo comma, lett. h), di questa legge.
Capo II - Competenze e strutture
3. (Programmazione di obiettivi e di prestazioni
sanitarie). - Lo Stato, nell'ambito della programmazione economica nazionale,
determina, con il concorso delle regioni, gli obiettivi della programmazione sanitaria
nazionale.
La legge dello Stato, in sede di approvazione del piano
sanitario nazionale di cui all'articolo 53, fissa i livelli delle prestazioni sanitarie
che devono essere, comunque, garantite a tutti i cittadini.
4. (Uniformità delle condizioni di salute sul
territorio nazionale). - Con legge dello Stato sono dettate norme dirette ad
assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale e
stabilite le relative sanzioni penali, particolarmente in materia di:
1) inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo;
2) igiene e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;
3) omologazione, per fini prevenzionali, di macchine, di
impianti, di attrezzature e di mezzi personali di protezione;
4) tutela igienica degli alimenti e delle bevande;
5) ricerca e sperimentazione clinica e sperimentazione sugli
animali;
6) raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del
sangue umano.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono
fissati e periodicamente sottoposti a revisione i limiti massimi di accettabilità delle
concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura
chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro, abitativi e
nell'ambiente esterno.
5. (Indirizzo e coordinamento delle attività
amministrative regionali). - La funzione di indirizzo e coordinamento delle
attività amministrative delle regioni in materia sanitaria, attinente ad esigenze di
carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica
nazionale, ad esigenze di rigore e di efficacia della spesa sanitaria nonché agli impegni
derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene
esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge,
mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale.
Fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente
forza di legge, l'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato
di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), per la determinazione dei criteri operativi nelle materie
di sua competenza, oppure al Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il
Ministro della sanità quando si tratti di affari particolari.
Il Ministro della sanità esercita le competenze
attribuitegli dalla presente legge ed emana le direttive concernenti le attività delegate
alle regioni.
In caso di persistente inattività degli organi regionali
nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora l'inattività relativa alle materie
delegate riguardi adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o
risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della sanità, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione
dell'amministrazione regionale.
Il Ministro della sanità e le amministrazioni regionali sono
tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle
proprie funzioni.
6. (Competenze dello Stato). - Sono di
competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) i rapporti internazionali e la profilassi internazionale,
marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria; l'assistenza sanitaria ai
cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei
limiti ed alle condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi dei presidi
sanitari esistenti;
b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le
quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie, nonché gli
interventi contro le epidemie e le epizoozie;
c) la produzione, la registrazione, la ricerca, la
sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti i prodotti chimici usati in
medicina, i preparati farmaceutici, i preparati galenici, le specialità medicinali, i
vaccini, gli immunomodulatori cellulari e virali, i sieri, le anatossine e i prodotti
assimilati, gli emoderivati, i presidi sanitari e medico-chirurgici ed i prodotti
assimilati anche per uso veterinario;
d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione,
l'impiego, il commercio all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito,
l'acquisto, la vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che
per le attribuzioni già conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;
e) la produzione, la registrazione e il commercio dei
prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;
f) l'elencazione e la determinazione delle modalità di
impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle
bevande e nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione
delle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e dei recipienti destinati a
contenere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonché degli oggetti destinati
comunque a venire a contatto con sostanze alimentari;
g) gli standars dei prodotti industriali;
h) la determinazione di indici di qualità e di salubrità
degli alimenti e delle bevande alimentari;
i) la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego
delle sostanze chimiche e delle forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico
ed ecologico;
k) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia
termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze
radioattive;
l) il prelievo di parti di cadavere, la loro utilizzazione e
il trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n.
644;
m) la disciplina generale del lavoro e della produzione ai
fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
n) l'omologazione di macchine, di impianti e di mezzi
personali di protezione;
o) l'Istituto superiore di sanità, secondo le norme di cui
alla legge 7 agosto 1973, n. 519, ed alla presente legge;
p) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro secondo le norme previste dalla presente legge;
q) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei
profili professionali degli operatori sanitari; le disposizioni generali per la durata e
la conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle
scuole, nonché dei requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie
ausiliarie;
r) il riconoscimento e la equiparazione dei servizi sanitari
prestati in Italia e all'estero dagli operatori sanitari ai fini dell'ammissione ai
concorsi e come titolo nei concorsi stessi;
s) gli ordini e i collegi professionali;
t) il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle
acque minerali e termali e la pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo
sanitario;
u) la individuazione delle malattie infettive e diffusive del
bestiame per le quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo di
abbattimento e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione
o di contaminazione; la determinazione degli interventi obbligatori in materia di
zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all'impiego dei principi attivi, degli additivi e
delle sostanze minerali e chimico-industriali nei prodotti destinati all'alimentazione
zootecnica, nonché quelle relative alla produzione e la commercializzazione di questi
ultimi prodotti;
v) l'organizzazione sanitaria militare;
z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i
Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonché i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente.
7. (Funzioni delegate alle regioni). - E'
delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui
al precedente articolo 6 lettera b);
b) l'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorità
sanitaria statale ai sensi della lettera u) del precedente articolo 6;
c) i controlli della produzione, detenzione, commercio e
impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;
d) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per
il commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di
apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività
ambientale;
e) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti
dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi.
Le regioni provvedono all'approvvigionamento di sieri e
vaccini necessari per le vaccinazioni obbligato e in base ad un programma concordato con
il Ministero della sanità.
Il Ministero della sanità provvede, se necessario, alla
costituzione ed alla conservazione di scorte di sieri, di vaccini, di presidi profilattici
e di medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze particolari
di profilassi e cura delle malattie infettive, diffusive e parassitarie.
Le regioni esercitano le funzioni delegate di cui al presente
articolo mediante sub-delega ai comuni.
In relazione alle funzioni esercitate dagli uffici di sanità
marittima, aerea e di frontiera e dagli uffici veterinari di confine, di porto e di
aeroporto, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti per ristrutturare e potenziare i relativi uffici nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) si procederà ad una nuova distribuzione degli uffici nel
territorio, anche attraverso la costituzione di nuovi uffici, in modo da attuare il più
efficiente ed ampio decentramento delle funzioni;
b) in conseguenza, saranno rideterminate le dotazioni
organiche dei posti previsti dalla Tabella XIX, quadri B, C e D, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché le dotazioni organiche dei
ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie e degli operatori,
prevedendo, per la copertura dei posti vacanti, concorsi a base regionale.
L'esercizio della delega alle regioni, per le funzioni
indicate nel quarto comma, in deroga all'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si attua a partire dal 1° gennaio 1981.
8. (Consiglio sanitario nazionale). - E'
istituito il Consiglio sanitario nazionale con funzioni di consulenza e di proposta nei
confronti del Governo per la determinazione delle linee generali della politica sanitaria
nazionale e per l'elaborazione e l'attuazione del piano sanitario nazionale.
Il Consiglio è sentito obbligatoriamente in ordine ai
programmi globali di prevenzione anche primaria, alla determinazione dei livelli di
prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 3 e
alla ripartizione degli stanziamenti di cui all'articolo 51, nonché alle fasi di
attuazione del servizio sanitario nazionale e alla programmazione del fabbisogno di
personale sanitario necessaria alle esigenze del servizio sanitario nazionale.
Esso predispone una relazione annuale sullo stato sanitario
del paese, sulla quale il Ministro della sanità riferisce al Parlamento entro il 31 marzo
di ogni anno.
Il Consiglio sanitario nazionale, nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, per la durata di un
quinquennio, è presieduto dal Ministro della sanità ed è composto:
a) da un rappresentante per ciascuna regione e, per quanto
concerne la regione Trentino-Alto Adige, da un rappresentante della provincia di Trento e
da un rappresentante della provincia di Bolzano;
b) da tre rappresentanti del Ministero della sanità e da un
rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: lavoro e previdenza sociale; pubblica
istruzione; interno; difesa; tesoro; bilancio e programmazione economica; agricoltura e
foreste; industria, commercio e artigianato; marina mercantile; da un rappresentante
designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica;
c) dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, dal
direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, da un
rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche e da dieci esperti in materia
sanitaria designati dal CNEL, tenendo presenti i criteri di rappresentatività e
competenze funzionali al servizio sanitario nazionale.
Per ogni membro effettivo deve essere nominato, con le stesse
modalità sopra previste, un membro supplente che subentra in caso di assistenza o
impedimento del titolare.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un vicepresidente.
L'articolazione in sezioni, le modalità di funzionamento e
le funzioni di segreteria del Consiglio sono disciplinate con regolamento emanato dal
Ministro della sanità, sentito il Consiglio stesso.
9. (Istituto superiore di sanità). -
L'Istituto superiore di sanità è organo tecnico-scientifico del servizio sanitario
nazionale dotato di strutture e ordinamenti particolari e di autonomia scientifica. Esso
dipende dal Ministro della sanità e collabora con le unità sanitarie locali, tramite le
regioni, e con le regioni stesse, su richiesta di queste ultime, fornendo nell'ambito dei
propri compiti istituzionali le informazioni e le consulenze eventualmente necessarie.
Esso esplica attività di consulenza nelle materie di competenza dello Stato, di cui al
precedente articolo 6 della presente legge, ad eccezione di quelle previste dalle lettere
g), k), m) e n). Le modalità della collaborazione delle regioni con l'Istituto superiore
di sanità sono disciplinate nell'ambito dell'attività governativa di indirizzo e
coordinamento di cui all'articolo 5.
L'Istituto per l'assolvimento dei propri compiti
istituzionali, ha facoltà di accedere agli impianti produttivi nonché ai presidi e
servizi sanitari per compiervi gli accertamenti e i controlli previsti dall'articolo 1
della legge 7 agosto 1973, n. 519. Tale facoltà è inoltre consentita all'Istituto su
richiesta delle regioni.
L'Istituto, in attuazione di un programma predisposto dal
Ministro della sanità, organizza, in collaborazione con le regioni, le università e le
altre istituzioni pubbliche a carattere scientifico, corsi di specializzazione ed
aggiornamemto in materia di sanità pubblica per gli operatori sanitari con esclusione del
personale tecnico-infermieristico; esso inoltre appronta ed aggiorna periodicamente
l'Inventario nazionale delle sostanze chimiche corredato dalle caratteristiche
chimico-fisiche e tossicologiche necessarie per la valutazione del rischio sanitario
connesso alla loro presenza nell'ambiente; predispone i propri programmi di ricerca
tenendo conto degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e delle proposte
avanzate dalle regioni. Tali programmi sono approvati dal Ministro della sanità, sentito
il Consiglio sanitario nazionale.
L'Istituto svolge l'attività di ricerca avvalendosi degli
istituti pubblici a carattere scientifico e delle altre istituzioni pubbliche operanti nel
settore; possono inoltre esser chiamati a collaborare istituti privati di riconosciuto
valore scientifico.
[Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro del tesoro, verranno determinati gli organici e i contingenti dell'Istituto
superiore di sanità] (2).
(omissis)
(2) Si ricorda che questo comma è stato abrogato dall'art.
24-bis del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663.
10. (L'organizzazione territoriale). - Alla
gestione unitaria della tutela della salute si provvede in modo uniforme sull'intero
territorio nazionale mediante una rete completa di unità sanitarie locali.
L'unità sanitaria locale è il complesso dei presidi, degli
uffici e dei servizi dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane i quali in
un ambito territoriale determinato assolvono ai compiti del servizio sanitario nazionale
di cui alla presente legge.
Sulla base dei criteri stabiliti con legge regionale i
comuni, singoli o associati, o le comunità montane articolano le unità sanitarie locali
in distretti sanitari di base, quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dei
servizi di primo livello e di pronto intervento.
11. (Competenze regionali). - Le regioni
esercitano le funzioni legislative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera nel
rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ed esercitano le
funzioni amministrative proprie o loro delegate.
Le leggi regionali devono in particolare conformarsi ai
seguenti principi:
a) coordinare l'intervento sanitario con gli interventi negli
altri settori economici, sociali e di organizzazione del territorio di competenza delle
regioni;
b) unificare l'organizzazione sanitaria su base territoriale
e funzionale adeguando la normativa alle esigenze delle singole situazioni regionali;
c) assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e
relativi benefici.
Le regioni svolgono la loro attività secondo il metodo della
programmazione pluriennale e della più ampia partecipazione democratica, in armonia con
le rispettive norme statutarie. A tal fine, nell'ambito dei programmi regionali di
sviluppo, predispongono piani sanitari regionali, previa consultazione degli enti locali,
delle università presenti nel territorio regionale, delle organizzazioni maggiormente
rappresentative delle forze sociali e degli operatori della sanità, nonché degli organi
della sanità militare territoriale competenti.
Con questi ultimi le regioni possono concordare:
a) l'uso delle strutture ospedaliere militari in favore delle
popolazioni civili nei casi di calamità, epidemie e per altri scopi che si ritengano
necessari;
b) l'uso dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie
locali al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei
militari.
Le regioni, sentiti i comuni interessati, determinano gli
ambiti territoriali delle unità sanitarie locali, che debbono coincidere con gli ambiti
territoriali di gestione dei servizi sociali.
All'atto della determinazione degli ambiti di cui al comma
precedente, le regioni provvedono altresì ad adeguare la delimitazione dei distretti
scolastici e di altre unità di servizio in modo che essi, di regola, coincidano.
12. (Attribuzione delle province). - Fino
all'entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie locali spetta alle province
approvare, nell'ambito dei piani sanitari regionali, la localizzazione dei presidi e
servizi sanitari ed esprimere parere sulle delimitazioni territoriali di cui al quinto
comma del precedente articolo 11.
13. (Attribuzione dei comuni). - Sono
attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria
ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni.
I comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in
forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le
attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.
I comuni, singoli o associati, assicurano, anche con
riferimento alla L. 8 aprile 1976, n. 278, e alle leggi regionali, la più ampia
partecipazione degli operatori della sanità, delle formazioni sociali esistenti sul
territorio, dei rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della L. 12
febbraio 1968, n. 132 , e dei cittadini, a tutte le fasi della programmazione
dell'attività delle unità sanitarie locali e alla gestione sociale dei servizi sanitari,
nonché al controllo della loro funzionalità e rispondenza alle finalità del servizio
sanitario nazionale agli obiettivi dei piani sanitari triennali delle regioni di cui
all'art. 55. Disciplinano inoltre, anche ai fini dei compiti di educazione sanitaria
propri dell'unità sanitaria locale, la partecipazione degli utenti direttamente
interessati all'attuazione dei singoli servizi.
14. (Unità sanitarie locali). - L'ambito
territoriale di attività di ciascuna unità sanitaria locale è delimitato in base a
gruppi di popolazione di regola compresi tra 50.000 e 200.000 abitanti, tenuto conto delle
caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche della zona.
Nel caso di aree a popolazione particolarmente concentrata o
sparsa e anche al fine di consentire la coincidenza con un territorio comunale adeguato,
sono consentiti limiti più elevati o, in casi particolari, più ristretti.
Nell'ambito delle proprie competenze, l'unità sanitaria
locale provvede in particolare:
a) all'educazione sanitaria;
b) [all'igiene dell'ambiente] (3);
c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie
fisiche e psichiche;
d) alla protezione sanitaria materno-infantile,
all'assistenza pediatrica e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e
responsabile;
e) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di
istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;
f) all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle
attività sportive;
h) all'assistenza medico-generica e infermieristica,
domiciliare e ambulatoriale;
i) all'assistenza medico-specialistica e infermieristica,
ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;
l) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e
psichiche;
m) alla riabilitazione;
n) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle
farmacie;
o) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e
commercio degli alimenti e delle bevande;
p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione
e alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli
impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale,
sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla
riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;
q) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra
prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale, con esclusione di
quelle relative ai servizi di cui alla lettera z) dell'articolo 6.
(3) Si ricorda che il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177 (G.U. 5
giugno 1993, n. 130), in seguito al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha
abrogato dell'art. 2, secondo comma, lett. h), di questa legge
15. (Struttura e funzionamento delle unità sanitarie
locali). - L'unità sanitaria locale, di cui all'articolo 10, secondo comma,
della presente legge, è una struttura operativa dei comuni, singoli o associati, e delle
comunità montane.
Organi della unità sanitaria locale sono:
1) l'assemblea generale;
2) il comitato di gestione e il suo presidente;
3) il collegio dei revisori, composto di tre membri, uno dei
quali designato dal Ministro del tesoro e uno dalla regione (4).
La legge regionale disciplina i compiti e le modalità di
funzionamento del collegio (4).
Il collegio dei revisori è tenuto a sottoscrivere i
rendiconti di cui all'art. 50, secondo comma, e a redigere una relazione trimestrale sulla
gestione amministrativo-contabile delle unità sanitarie locali da trasmettere alla
regione e ai Ministeri della sanità e del tesoro (4).
L'assemblea generale è costituita:
a) dal consiglio comunale se l'ambito territoriale
dell'unità sanitaria locale coincide con quello del comune o di parte di esso;
b) dall'assemblea generale dell'associazione dei comuni,
costituita ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, se l'ambito
territoriale dell'unità sanitaria locale corrisponde a quello complessivo dei comuni
associati;
c) dall'assemblea generale della comunità montana se il suo
ambito territoriale coincide con quello dell'unità sanitaria locale. Qualora il
territorio dell'unità sanitaria locale comprenda anche comuni non facenti parte della
comunità montana, l'assemblea sarà integrata da rappresentanti di tali comuni.
In armonia con la legge 8 aprile 1976, n. 278, il comune può
stabilire forme di partecipazione dei consigli circoscrizionali dell'attività delle
unità sanitarie locali e quando il territorio di queste coincide con quello delle
circoscrizioni può attribuire ai consigli circoscrizionali poteri che gli sono conferiti
dalla presente legge.
L'assemblea generale dell'associazione dei comuni di cui alla
lettera b) del presente articolo è formata da rappresentanti dei comuni associati, eletti
con criteri di proporzionalità. Il numero dei rappresentanti viene determinato con legge
regionale.
La legge regionale detta norme per assicurare forme di
preventiva consultazione dei singoli comuni sulle decisioni di particolare rilievo
dell'associazione dei comuni.
L'assemblea generale elegge, con voto limitato, il comitato
di gestione, il quale nomina il proprio presidente.
Il comitato di gestione compie tutti gli atti di
amministrazione dell'unità sanitaria locale. Gli atti relativi all'approvazione dei
bilanci e dei conti consuntivi, dei piani e programmi che impegnino più esercizi, della
pianta organica del personale, dei regolamenti, delle convenzioni, sono predisposti dal
comitato di gestione e vengono approvati dalle competenti assemblee generali.
Le competenze del comitato di gestione e del suo presidente
sono attribuite rispettivamente, alla giunta e al presidente della comunità montana,
quando il territorio di questa coincide con l'ambito territoriale dell'unità sanitaria
locale. La legge regionale detta norme per l'organizzazione, la gestione e il
funzionamento delle unità sanitarie locali e loro servizi e, in particolare per:
1) assicurare l'autonomia tecnico-funzionale dei servizi
dell'unità sanitaria locale, il loro coordinamento e la partecipazione degli operatori,
anche mediante l'istituzione di specifici organi di consultazione tecnica;
2) prevedere un ufficio di direzione dell'unità sanitaria
locale, articolato distintamente per le responsabilità sanitaria ed amministrativa e
collegiale preposto all'organizzazione, al coordinamento e al funzionamento di tutti i
servizi e alla direzione del personale. Per il personale preposto all'ufficio di direzione
dell'unità sanitaria locale le norme delegate di cui al terzo comma del successivo
articolo 47, devono prevedere specifici requisiti di professionalità e di esperienza in
materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria;
3) predisporre bilanci e conti consuntivi da parte delle
unità sanitarie locali, secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 50;
4) emanare il regolamento organico del personale dell'unità
sanitaria locale e le piante organiche dei diversi presidi e servizi, anche con
riferimento alle norme di cui all'articolo 47;
5) predisporre l'organizzazione e la gestione dei presidi e
dei servizi multizonali di cui al successivo articolo 18, fermo il principio dell'intesa
con i comuni interessati. Il segretario della comunità montana assolve anche alle
funzioni di segretario per gli atti svolti dalla comunità montana in funzione di unità
sanitaria locale ai sensi del terzo comma, punto c), del presente articolo (5).
La legge regionale stabilisce altresì norme per la gestione
coordinata ed integrata dei servizi dell'unità sanitaria locale con i servizi sociali
esistenti nel territorio.
(4) L'originario secondo comma è stato sostituto con gli
attuali commi secondo e terzo per effetto dell'articolo 13 della legge 26 aprile 1982.
(5) Frase aggiunta dall'art. 8, della Legge 23 marzo 1981, n.
93.
16. (Servizi veterinari). - La legge
regionale stabilisce norme per il riordino dei servizi veterinari a livello regionale
nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale o in un ambito territoriale più ampio,
tenendo conto della distribuzione e delle attitudini produttive del patrimonio zootecnico,
della riproduzione animale, della dislocazione e del potenziale degli impianti di
macellazione, di lavorazione e di conservazione delle carni e degli altri prodotti di
origine animale, della produzione dei mangimi e degli integratori, delle esigenze della
zooprofilassi, della lotta contro le zoonosi e della vigilanza sugli alimenti di origine
animale. La legge regionale individua anche le relative strutture multizonali e ne regola
il funzionamento ai sensi dell'articolo 18.
17. (Requisiti e struttura interna degli ospedali).
- Gli stabilimenti ospedalieri sono strutture delle unità sanitarie locali, dotate dei
requisiti minimi di cui all'articolo 19, primo comma, della L. 12 febbraio 1968, n. 132.
Le Regioni nell'ambito della programmazione sanitaria
disciplinano con legge l'articolazione dell'ordinamento degli ospedali in dipartimenti, in
base al principio dell'integrazione tra le divisioni, sezioni e servizi affini e
complementari, a quello del collegamento tra servizi ospedalieri ed extra ospedalieri in
rapporto alle esigenze di definiti ambiti territoriali, nonché a quello della gestione
dei dipartimenti stessi sulla base della integrazione delle competenze in modo da
valorizzare anche il lavoro di gruppo. Tale disciplina tiene conto di quanto previsto
all'articolo 34 della presente legge.
18. (Presidi e servizi multizonali). - La
legge regionale individua, nell'ambito della programmazione sanitaria, i presidi e i
servizi sanitari ospedalieri ed extra-ospedalieri che, per le finalità specifiche
perseguite e per le caratteristiche tecniche e specialistiche, svolgono attività
prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più di una unità sanitaria
locale e ne disciplina l'organizzazione.
La stessa legge attribuisce la gestione dei presidi e dei
servizi di cui al precedente comma alla unità sanitaria locale nel cui territorio sono
ubicati e stabilisce norme particolari per definire:
a) il collocamento funzionale ed il coordinamento di tali
presidi e servizi con quelli delle unità sanitarie locali interessate, attraverso idonee
forme di consultazione dei rispettivi organi di gestione;
b) gli indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi e
le procedure per l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l'efficienza
operativa;
c) la tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al
conto di gestione generale dell'unità sanitaria locale competente per territorio;
d) la composizione dell'organo di gestione dell'unità
sanitaria locale competente per territorio e la sua eventuale articolazione in riferimento
alle specifiche esigenze della gestione.
Capo III - Prestazioni e funzioni
19. (Prestazioni delle unità sanitarie locali).
- Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione, di cura,
di riabilitazione e di medicina legale, assicurando a tutta la popolazione i livelli di
prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 3.
Ai cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta del
medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari.
Gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti in
appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'unità sanitaria locale nel cui
territorio hanno la residenza.
Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o
in casi di urgenza o di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi
di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale.
I militari hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza
delle località ove prestano servizio con le modalità stabilite nei regolamenti di
sanità militare.
Gli emigrati, che rientrino temporaneamente in patria, hanno
diritto di accedere ai servizi di assistenza della località in cui si trovano.
20. (Attività di prevenzione). - Le
attività di prevenzione comprendono:
a) la individuazione, l'accertamento ed il controllo dei
fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti [di vita e] di
lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di garantire il
rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, nonché
al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma dell'articolo 27; i predetti
compiti sono realizzati anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi
di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'unità sanitaria
locale in attuazione delle funzioni definite dall'articolo 14 (6);
b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della
loro conoscenza, anche a livello di luogo di lavoro e di ambiente di residenza, sia
direttamente che tramite gli organi del decentramento comunale, ai fini anche di una
corretta gestione degli strumenti informativi di cui al successivo articolo 27, e le
rappresentanze sindacali;
c) l'indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei
fattori di rischio ed al risanamento di ambienti [di vita e] di lavoro, in applicazione
delle norme di legge vigenti in materia, e l'esercizio delle attività delegate ai sensi
del primo comma, lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 7 (6);
d) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le
aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche
tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;
e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione
delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza;
f) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e
dai regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti
industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente
sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei
lavoratori interessati.
Nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite per
l'attività di prevenzione le unità sanitarie locali, garantendo per quanto alla lettera
d) del precedente comma la tutela del segreto industriale, si avvalgono degli operatori
sia dei propri servizi di igiene sia dei presidi specialistici multizonali di cui al
successivo articolo 22, sia degli operatori che, nell'ambito delle loro competenze
tecniche e funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione.
Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di
lavoro, concernenti la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie ed
idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, connesse alla
particolarità del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuati
sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il
datore di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti o accordi collettivi
applicati nell'unità produttiva.
(6) Si ricorda che il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177 (G.U. 5
giugno 1993, n. 130), in seguito al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha
abrogato l'articolo 20 primo comma, della presente legge, alla lettera a) e c)
limitatamente ai termini "di vita e".
21. (Organizzazione dei servizi di prevenzione).
- In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all'unità sanitaria locale sono
attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato
del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei
lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616.
Per la tutela della salute dei lavoratori [e la salvaguardia
dell'ambiente] le unità sanitarie locali organizzano propri servizi [di igiene ambientale
e] di medicina del lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all'interno
delle unità produttive (7).
In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma
dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire su proposta del
presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale,
nonché ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi delle
leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni
ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della
legislazione sulla sicurezza del lavoro.
Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere
d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'art. 8, secondo comma, nonché la
facoltà di diffida prevista dall'art. 9, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.
Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo,
nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente
della giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro.
Il presidente della giunta può sospendere l'esecuzione
dell'atto impugnato.
(7) Si ricorda che il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177 (G. U. 5
giugno 1993, n. 130), in seguito al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha
abrogato l'art. 21, secondo comma, della presente legge, limitatamente alle parole "e
la salvaguardia dell'ambiente", e alle parole "di igiene ambientale e".
22. (Presidi e servizi multizonali di prevenzione).
- La legge regionale, in relazione alla ubicazione ed alla consistenza degli impianti
industriali ed alle peculiarità dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro
a domicilio:
a) individua le unità sanitarie locali in cui sono istituiti
presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale e per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
b) definisce le caratteristiche funzionali e
interdisciplinari di tali presidi e servizi multizonali;
c) prevede le forme di coordinamento degli stessi con i
servizi di igiene ambientale e di igiene e medicina del lavoro di ciascuna unità
sanitaria locale.
I presidi e i servizi multizonali di cui al comma precedente
sono gestiti dall'unità sanitaria locale nel territorio sono ubicati, secondo le
modalità di cui all'articolo 18.
23. (Delega per la istituzione dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro). - Il Governo è delegato
ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministero della sanità, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, commercio e
artigianato e dell'agricoltura e foreste, un decreto avente valore di legge ordinaria per
la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, da
porre alle dipendenze del Ministro della sanità. Nel suo organo di amministrazione, sono
rappresentati i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, commercio
e artigianato e dell'agricoltura e foreste ed i suoi programmi di attività sono approvati
dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale.
L'esercizio della delega deve uniformarsi ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) assicurare la collocazione dell'Istituto nel servizio
sanitario nazionale per tutte le attività tecnico-scientifiche e tutte le funzioni
consultive che riguardano la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni
sul lavoro;
b) prevedere le attività di consulenza tecnico-scientifica
che competono all'Istituto nei confronti degli organi centrali dello Stato preposti ai
settori del lavoro e della produzione.
All'istituto sono affidati compiti di ricerca, di studio, di
sperimentazione e di elaborazione delle tecniche per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro in stretta connessione con l'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali,
delle attrezzature e dei processi produttivi, nonché di determinazione dei criteri di
sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di
impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi personali di protezione e dei prototipi.
L'Istituto svolge, nell'ambito delle proprie attribuzioni
istituzionali, attività di consulenza nelle materie di competenza dello Stato di cui
all'art. 6, lettere g), i), k), m), n), della presente legge, e in tutte le materie di
competenza dello Stato e collabora con le unità sanitarie locali tramite le regioni e con
le regioni stesse, su richieste di queste ultime, fornendo, le informazioni e le
consulenze necessarie per l'attività dei servizi di cui agli articoli 21 e 22.
Le modalità della collaborazione delle regioni con
l'Istituto sono disciplinate nell'ambito dell'attività governativa di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 5.
L'Istituto ha facoltà di accedere nei luoghi di lavoro per
compiervi rilevamenti e sperimentazioni per l'assolvimento dei propri compiti
istituzionali. L'accesso nei luoghi di lavoro, è inoltre consentito, su richiesta delle
regioni, per l'espletamento dei compiti previsti dal precedente comma.
L'Istituto organizza la propria attività secondo criteri di
programmazione. I programmi di ricerca dell'Istituto relativi alla prevenzione delle
malattie e degli infortuni sul lavoro sono predisposti tenendo conto degli obiettivi della
programmazione sanitaria nazionale e delle proposte delle regioni.
L'Istituto, anche ai fini dei programmi di ricerca e di
sperimentazione, opera in stretto collegamento con l'Istituto superiore di sanità e
coordina le sue attività con il Consiglio nazionale delle ricerche e con il Comitato
nazionale per l'energia nucleare. Esso si avvale inoltre della collaborazione degli
istituti di ricerca delle università e di altre istituzioni pubbliche. Possono essere
chiamati a collaborare all'attuazione dei suddetti programmi istituti privati di
riconosciuto valore scientifico. L'Istituto cura altresì i collegamenti con istituzioni
estere che operano nel medesimo settore.
Le qualifiche professionali del corpo dei tecnici e
ricercatori dell'Istituto e la sua organizzazione interna, devono mirare a realizzare
l'obiettivo delle unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti
interdisciplinari. L'Istituto collabora alla formazione ed all'aggiornamento degli
operatori dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali.
L'Istituto provvede altresì ad elaborare i criteri per le
norme di prevenzione degli incendi interessanti le macchine, gli impianti e le
attrezzature soggette ad omologazione, di concerto con i servizi di protezione civile del
Ministero dell'interno.
Nulla è innovato per quanto concerne le disposizioni
riguardanti le attività connesse con l'impiego pacifico dell'energia nucleare.
24. (Norme in materia di igiene e sicurezza negli
ambienti di lavoro e di vita e di omologazioni). - Il Governo è delegato ad
emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro della sanità con il decreto
dei Ministri competenti, un testo unico in materia di sicurezza del lavoro, che riordini
la disciplina generale del lavoro e della produzione al fine della prevenzione degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché in materia di omologazioni,
unificando e innovando la legislazione vigente tenendo conto delle caratteristiche della
produzione al fine di garantire la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, secondo i
principi generali indicati nella presente legge.
L'esercizio della delega deve uniformarsi ai seguenti criteri
direttivi:
1) assicurare l'unitarietà degli obiettivi della sicurezza
negli ambienti di lavoro e di vita, tenendo conto anche delle indicazioni della CEE e
degli altri organismi internazionali riconosciuti;
2) prevedere l'emanazione di norme per assicurare il
tempestivo e costante aggiornamento della normativa ai progressi tecnologici e alle
conoscenze derivanti dalla esperienza diretta dei lavoratori;
3) prevedere l'istituzione di specifici corsi, anche
obbligatori, di formazione antinfortunistica e prevenzionale;
4) prevedere la determinazione dei requisiti fisici e di età
per attività e lavorazioni che presentino particolare rischio, nonché le cautele alle
quali occorre attenersi e le relative misure di controllo;
5) definire le procedure per il controllo delle condizioni
ambientali, per gli accertamenti preventivi e periodici sullo stato di sicurezza nonché
di salute dei lavoratori esposti a rischio e per l'acquisizione delle informazioni
epidemiologiche al fine di seguire sistematicamente l'evoluzione del rapporto
salute-ambiente di lavoro;
6) stabilire:
a) gli obblighi e le responsabilità per la progettazione, la
realizzazione, la vendita, il noleggio, la concessione in uso e l'impiego di macchine,
componenti e parti di macchine utensili, apparecchiature varie, attrezzature di lavoro e
di sicurezza, dispositivi di sicurezza, mezzi personali di protezione, apparecchiature,
prodotti e mezzi protettivi per uso lavorativo ed extra lavorativo, anche domestico;
b) i criteri e le modalità per i collaudi e per le verifiche
periodiche dei prodotti di cui alla precedente lettera a);
7) stabilire i requisiti ai quali devono corrispondere gli
ambienti di lavoro al fine di consentirne l'agibilità, nonché l'obbligo di notifica
all'autorità competente dei progetti di costruzione, di ampliamento, di trasformazione e
di modifica di destinazione di impianti e di edifici destinati ad attività lavorative,
per controllarne la rispondenza alle condizioni di sicurezza;
8) prevedere l'obbligo del datore di lavoro di programmare il
processo produttivo in modo che esso risulti rispondente alle esigenze della sicurezza del
lavoro, in particolare per quanto riguarda la dislocazione degli impianti e la
determinazione dei rischi e dei mezzi per diminuirli;
9) stabilire le procedure di vigilanza allo scopo di
garantire la osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;
10) stabilire le precauzioni e le cautele da adottare per
evitare l'inquinamento, sia interno che esterno, derivante da fattori di nocività
chimici, fisici e biologici;
11) indicare i criteri e le modalità per procedere, in
presenza di rischio grave ed imminente, alla sospensione dell'attività in stabilimenti,
cantieri o reparti o al divieto d'uso di impianti, macchine, utensili, apparecchiature
varie, attrezzature e prodotti, sino alla eliminazione delle condizioni di nocività o di
rischio accertate;
12) determinare le modalità per la produzione, l'immissione
sul mercato e l'impiego di sostanze e di prodotti pericolosi;
13) prevedere disposizioni particolari per settori lavorativi
o per singole lavorazioni che comportino rischi specifici;
14) stabilire le modalità per la determinazione e per
l'aggiornamento dei valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e
biologica di cui all'ultimo comma dell'art. 4, anche in relazione alla localizzazione
degli impianti;
15) prevedere le norme transitorie per conseguire condizioni
di sicurezza negli ambienti di lavoro esistenti e le provvidenze da adottare nei confronti
delle piccole e medie aziende per facilitare l'adeguamento degli impianti ai requisiti di
sicurezza e di igiene previsti dal testo unico;
16) prevedere il riordinamento degli uffici e servizi della
pubblica amministrazione preposti all'esercizio delle funzioni riservate allo Stato in
materia di sicurezza del lavoro;
17) garantire il necessario coordinamento fra le funzioni
esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella materia dalle regioni e dai comuni al
fine di assicurare unità di indirizzi ed omogeneità di comportamenti in tutto il
territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del
lavoro;
18) definire per quanto concerne le omologazioni:
a) i criteri direttivi, le modalità e le forme per
l'omologazione dei prototipi di serie e degli esemplari unici non di serie dei prodotti di
cui al precedente numero 6), lettera a), sulla base di specifiche tecniche predeterminate,
al fine di garantire le necessarie caratteristiche di sicurezza;
b) i requisiti costruttivi dei prodotti da omologare;
c) le procedure e le metodologie per i controlli di
conformità dei prodotti al tipo omologato.
Le norme delegate determinano le sanzioni per i casi di
inosservanza delle disposizioni contenute nel testo unico, da graduare in relazione alla
gravità delle violazioni e comportanti comunque, nei casi più gravi, l'arresto fino a
sei mesi e l'ammenda fino a lire 10 milioni.
Sono escluse dalla delega le norme in materia di prevenzione
contro gli infortuni relative: all'esercizio di servizi ed impianti gestiti dalle ferrovie
dello Stato, all'esercizio di servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni, all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici e all'esercizio
della navigazione marittima, aerea ed interna; nonché le norme in materia di igiene del
lavoro relative al lavoro a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili.
25. (Prestazioni di cura). - Le prestazioni
curative comprendono l'assistenza medico-generica, specialistica, infermieristica,
ospedaliera e farmaceutica.
Le prestazioni medico-generiche, pediatriche, specialistiche
e infermieristiche vengono erogate sia in forma ambulatoriale che domiciliare.
L'assistenza medico-generica e pediatrica è prestata dal
personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle
unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino.
La scelta del medico di fiducia deve avvenire fra i sanitari
di cui al comma precedente.
Il rapporto fiduciario può cessare in ogni momento, a
richiesta dell'assistito o del medico; in quest'ultimo caso la richiesta deve essere
motivata.
Le prestazioni medico-specialistiche, ivi comprese quelle di
diagnostica strumentale e di laboratorio, sono fornite, di norma, presso gli ambulatori e
i presidi delle unità sanitarie locali di cui l'utente fa parte, ivi compresi gli
istituti di cui agli articoli 39, 41 e 42 della presente legge (8).
Le stesse prestazioni possono essere fornite da gabinetti
specialistici, da ambulatori e da presidi convenzionati ai sensi della presente legge (8).
L'utente può accedere agli ambulatori e strutture
convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio per le quali,
nel termine di tre giorni, le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare la
richiesta di accesso alle prestazioni stesse. In tal caso l'unità sanitaria locale
rilascia immediatamente l'autorizzazione con apposita annotazione sulla richiesta stessa.
L'autorizzazione non è dovuta per le prescrizioni, relative a prestazioni il cui costo,
in base alla normativa vigente, è a totale carico dell'assistito (8) (9).
Nei casi di richiesta urgente motivata da parte del medico in
relazione a particolari condizioni di salute del paziente, il mancato immediato
soddisfacimento della richiesta presso le strutture pubbliche di cui al sesto comma
equivale ad autorizzazione ad accedere agli ambulatori o strutture convenzionati. In tal
caso l'unità sanitaria locale appone sulla richiesta la relativa annotazione (8).
Le unità sanitarie locali attuano misure idonee a garantire
che le prestazioni urgenti siano erogate con priorità nell'ambito delle loro strutture
(8).
Le prestazioni specialistiche possono essere erogate anche al
domicilio dell'utente in forme che consentano la riduzione dei ricoveri ospedalieri (8).
I presidi di diagnostica strumentale e di laboratorio devono
rispondere ai requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione
funzionale del personale, aventi caratteristiche uniformi per tutto il territorio
nazionale secondo uno schema tipo emanato ai sensi del primo comma dell'art. 5 della
presente legge (8).
L'assistenza ospedaliera è prestata di norma attraverso gli
ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati esistenti nel territorio della
regione di residenza dell'utente.
Nell'osservanza del principio della libera scelta del
cittadino al ricovero presso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati, la
legge regionale, in rapporto ai criteri di programmazione stabiliti nel piano sanitario
nazionale, disciplina i casi in cui è ammesso il ricovero in ospedali pubblici, in
istituti convenzionati o in strutture ospedaliere ad alta specializzazione ubicate fuori
del proprio territorio, nonché i casi nei quali potranno essere consentite forme
straordinarie di assistenza indiretta.
(8) Si ricorda che per effetto dell'art. 3 del D.L. 26
novembre 1981, n. 678,
gli attuali commi dal sesto al dodicesimo comma così
sostituiscono gli originari commi sesto e settimo.
(9) Si ricorda che 'ultima frase è stata aggiunta dall'art.
1, D.L. 30 maggio 1994, n. 325
26. (Prestazioni di riabilitazione). - Le
prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate
dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale,
quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante
convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre
regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema
tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Sono altresì garantite le prestazioni protesiche nei limiti
e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio
sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri
per la sua revisione periodica.
27. (Strumenti informativi). - Le unità
sanitarie locali forniscono gratuitamente i cittadini di un libretto sanitario personale.
Il libretto sanitario riporta i dati caratteristici principali sulla salute dell'assistito
esclusi i provvedimenti relativi a trattamenti sanitari obbligatori di cui al successivo
articolo 33. L'unità sanitaria locale provvede alla compilazione ed all'aggiornamento del
libretto sanitario personale, i cui dati sono rigorosamente coperti dal segreto
professionale. Tali dati conservano valore ai fini dell'anamnesi richiesta dalla visita di
leva. Nel libretto sanitario sono riportati a cura della sanità militare gli accertamenti
e le cure praticate durante il servizio di leva.
Il libretto è custodito dall'interessato o da chi esercita
la potestà o la tutela e può essere richiesto solo dal medico nell'esclusivo interesse
della protezione della salute dell'intestatario.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio
sanitario nazionale, è approvato il modello del libretto sanitario personale comprendente
le indicazioni relative all'eventuale esposizione a rischi in relazione alle condizioni di
vita e di lavoro.
Con lo stesso provvedimento sono determinate le modalità per
la graduale distribuzione a tutti i cittadini del libretto sanitario, a partire dai nuovi
nati.
Con decreto del Ministro della sanità, sentiti il Consiglio
sanitario nazionale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi
maggiormente rappresentative e le associazioni dei datori di lavoro, vengono stabiliti i
criteri in base ai quali, con le modalità di adozione e di gestione previste dalla
contrattazione collettiva, saranno costituiti i registri dei dati ambientali e
biostatistici, allo scopo di pervenire ai modelli uniformi per tutto il territorio
nazionale.
I dati complessivi derivanti dai suindicati strumenti
informativi, facendo comunque salvo il segreto professionale, vengono utilizzati a scopo
epidemiologico dall'Istituto superiore di sanità oltre che per l'aggiornamento ed il
miglioramento dell'attività sanitaria da parte delle unità sanitarie locali, delle
regioni e del Ministero della sanità.
28. (Assistenza farmaceutica). - L'unità
sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono
titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono titolari i privati, tutte convenzionate
secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 43 e 48.
Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie di cui al
precedente comma, su presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la fornitura
di preparati galenici e di specialità medicinali compresi nel prontuario terapeutico del
servizio sanitario nazionale.
L'unità sanitaria locale, i suoi presidi e servizi, compresi
quelli di cui all'articolo 18, e gli istituti ed enti convenzionati di cui ai successivi
articoli 41, 42, 43, possono acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche di cui
al secondo comma per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari
enti pubblici e per l'impiego negli ospedali, negli ambulatori e in tutti gli altri
presidi sanitari. La legge regionale disciplina l'acquisto di detti medicinali e del
restante materiale sanitario da parte delle unità sanitarie locali e dei loro presidi e
servizi, nonché il coordinamento dell'attività delle farmacie comunali con i servizi
dell'unità sanitaria locale.
29. (Disciplina dei farmaci). - La
produzione e la distribuzione dei farmaci devono essere regolate secondo criteri coerenti
con gli obiettivi del servizio sanitario nazionale, con la funzione sociale del farmaco e
con la prevalente finalità pubblica della produzione.
Con legge dello Stato sono dettate norme:
a) per la disciplina dell'autorizzazione alla produzione e
alla immissione in commercio dei farmaci, per i controlli di qualità e per indirizzare la
produzione farmaceutica alle finalità del servizio sanitario nazionale;
b) per la revisione programmata delle autorizzazioni già
concesse per le specialità medicinali in armonia con le norme a tal fine previste dalle
direttive della Comunità economica europea;
c) per la disciplina dei prezzi dei farmaci, mediante una
corretta metodologia per la valutazione dei costi;
d) per la individuazione dei presidi autorizzati e per la
definizione delle modalità della sperimentazione clinica precedente l'autorizzazione alla
immissione in commercio;
e) per la brevettabilità dei farmaci;
f) per definire le caratteristiche e disciplinare la
immissione in commercio dei farmaci da banco;
g) per la regolamentazione del servizio di informazione
scientifica sui farmaci e dell'attività degli informatori scientifici;
h) per la revisione e la pubblicazione periodica della
farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, in armonia con le norme previste dalla
farmacopea europea di cui alla legge del 22 ottobre 1973, n. 752.
30. (Prontuario farmaceutico). - Il Ministro
della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, approva con proprio decreto il
prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale, previa proposta di un comitato
composto:
dal Ministro della sanità, che lo presiede;
dal direttore generale del servizio farmaceutico del
Ministero della sanità;
dal direttore dell'Istituto superiore di sanità;
dai direttori dei laboratori di farmacologia e di chimica del
farmaco dell'Istituto superiore di sanità;
da sette esperti designati dal Ministro della sanità, scelti
fra docenti universitari di farmacologia, di chimica farmaceutica o materie affini, di
patologia o clinica medica e fra medici e farmacisti dipendenti o convenzionati con le
strutture del servizio sanitario nazionale;
da un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio
e artigianato;
da due esperti di economia sanitaria designati dal Ministro
della sanità, su proposta del Consiglio nazionale delle ricerche;
da cinque esperti della materia designati dalle regioni. Essi
vengono scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri tra gli esperti designati uno
ciascuno dalle regioni, e per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, uno dalla
provincia di Trento e uno dalla provincia di Bolzano.
Il comitato di cui al precedente comma è nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità,
ed è rinnovato ogni tre anni.
Il prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale
deve uniformarsi ai principi dell'efficacia terapeutica, dell'economicità del prodotto,
della semplicità e chiarezza nella classificazione dell'esclusione dei prodotti da banco.
Il Ministro della sanità provvede entro il 31 dicembre di
ogni anno ad aggiornare il prontuario terapeutico con la procedura di cui al primo comma.
Fino all'approvazione del prontuario terapeutico del servizio
sanitario nazionale di cui al presente articolo, resta in vigore il prontuario di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni,
nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
31. (Pubblicità ed informazione scientifica sui
farmaci). - Al servizio sanitario nazionale spettano compiti di informazione
scientifica sui farmaci e di controllo sull'attività di informazione scientifica delle
imprese titolari delle autorizzazioni alla immissione in commercio di farmaci.
E' vietata ogni forma di propaganda e di pubblicità presso
il pubblico dei farmaci sottoposti all'obbligo della presentazione di ricetta medica e
comunque di quelli contenuti nel prontuario terapeutico approvato ai sensi dell'articolo
30.
Sino all'entrata in vigore della nuova disciplina generale
dei farmaci di cui all'articolo 29, il Ministro della sanità determina con proprio
decreto i limiti e le modalità per la propaganda e la pubblicità presso il pubblico dei
farmaci diversi da quelli indicati nel precedente comma, tenuto conto degli obiettivi di
educazione sanitaria di cui al comma successivo e delle direttive in materia della
Comunità economica europea.
Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, viste le proposte delle regioni, tenuto conto delle direttive comunitarie e
valutate le osservazioni e proposte che perverranno dall'Istituto superiore di sanità e
dagli istituti universitari e di ricerca, nonché dall'industria farmaceutica, predispone
un programma pluriennale per l'informazione scientifica sui farmaci, finalizzato anche ad
iniziative di educazione sanitaria e detta norme per la regolamentazione del predetto
servizio e dell'attività degli informatori scientifici.
Nell'ambito del programma di cui al precedente comma, le
unità sanitarie locali e le imprese di cui al primo comma, nel rispetto delle proprie
competenze, svolgono informazione scientifica sotto il controllo del Ministero della
sanità.
Il programma per l'informazione scientifica deve, altresì,
prevedere i limiti e le modalità per la fornitura ai medici chirurghi di campioni
gratuiti di farmaci.
32. (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di
polizia veterinaria). - Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di
carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia
veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso
comprendente più regioni.
La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle
funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia
veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del
veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e
disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi.
Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della
giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con
efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente
più comuni e al territorio comunale.
Sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti
preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti le attività di
istituto delle forze armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono
sotto la responsabilità delle competenti autorità.
Sono altresì fatti salvi i poteri degli organi dello Stato
preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico.
33. (Norme per gli accertamenti ed i trattamenti
sanitari volontari e obbligatori). - Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari
sono di norma volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente
previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria
accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione,
nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per
quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono
disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su
proposta motivata di un medico.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono
attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove, necessiti la degenza,
nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui
ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il
consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L'unità sanitaria locale
opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le
iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e
comunità.
Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo
ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di
modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento
sanitario obbligatorio.
Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide
entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso
procedimento del provvedimento revocato o modificato.
34. (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e
obbligatori per malattia mentale). - La legge regionale, nell'ambito della unità
sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute,
disciplina l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni
preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale.
Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente
possono essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale.
Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi
alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali
extraospedalieri di cui al primo comma.
Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale
può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se
esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli
stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze
che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il
provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza
ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma
dell'articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere
motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma.
Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere
attuato presso gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura
all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i
presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica. I
servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti letto nel numero fissato
dal piano sanitario regionale.
35. (Procedimento relativo agli accertamenti e
trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale
e tutela giurisdizionale). - Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il
trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro
48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta
medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve
essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare
nella cui circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le
informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a
convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso
di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario
obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente
articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo,
ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare
nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al
primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di
apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato competente,
tramite il prefetto.
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba
protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario
responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a
formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero,
il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti
di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata
presumibile del trattamento stesso.
Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a
comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di
degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento
sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il
trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del
sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare.
Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta
i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il
patrimonio dell'infermo.
La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e
quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del
provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave,
il reato di omissione di atti di ufficio.
Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e
chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso
contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.
Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza
del termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco può proporre
analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento
sanitario obbligatorio.
Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in
giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato
scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al
tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione
delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato
alle parti nonché al pubblico ministero.
Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che
ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può
sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione.
Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale
provvede entro dieci giorni.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove disposte di
ufficio o richieste dalle parti.
I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da
imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione.
36. (Termalismo terapeutico). - Le
prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, da erogarsi presso gli
appositi presidi di servizi di cui al presente articolo, nonché presso aziende termali di
enti pubblici e privati, riconosciute ai sensi dell'art. 6, lett. t), e convenzionate ai
sensi dell'art. 44 sono garantite nei limiti previsti dal piano sanitario nazionale di cui
all'art. 53 e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3
(10).
La legge regionale promuove la integrazione e la
qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali pubblici, in particolare nel settore
della riabilitazione, e favorisce altresì la valorizzazione sotto il profilo sanitario
delle altre aziende termali.
[Gli stabilimenti termali gestiti dall'INPS ai sensi
dell'art. 83 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni, nella L. 6
aprile 1936, n. 1155, per la cura e la prevenzione della invalidità pensionabile in base
agli artt. 45 e 81 del citato R.D.L., sono costituiti in presidi e servizi sanitari delle
unità sanitarie locali in cui sono ubicati e sono disciplinati a norma dell'art. 18]
(11).
Le aziende termali già facenti capo all'EAGT e che saranno
assegnate alle regioni, per l'ulteriore destinazione agli enti locali, in base alla
procedura prevista dall'art. 113 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dall'art.
1-quinquies della L. 21 ottobre 1978, n. 641, sono dichiarate presidi e servizi
multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicate.
La destinazione agli enti locali delle attività, patrimoni,
pertinenze e personale delle suddette aziende dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1979,
adottando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai successivi articoli 65 e 67.
(10) Si ricorda che il D.M. 19 maggio 1986 (G.U. 17 giugno
1986, n. 138) ha approvato lo schema-tipo di convenzione tra le U.S.L. e le aziende
termali.
(11) Si ricorda che l'art. 15 della Legge 31 dicembre 1991,
n. 412 ha abrogato questo comma
37. (Delega per la disciplina dell'assistenza
sanitaria agli italiani all'estero, ai cittadini del comune di Campione d'Italia ed al
personale navigante). - Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre
1979, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, del lavoro e della previdenza sociale, uno o più decreti aventi valore di legge
ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini italiani
all'estero, secondo i principi generali della presente legge e con l'osservanza dei
seguenti criteri direttivi:
a) dovrà essere assicurata attraverso forme di assistenza
diretta o indiretta, la tutela della salute dei lavoratori e dei loro familiari aventi
diritto, ivi compresi, per i casi d'urgenza, i lavoratori frontalieri, per tutto il
periodo di permanenza all'estero connesso alla prestazione di attività lavorativa,
qualora tali soggetti non godano di prestazioni assistenziali garantite da leggi locali o
tali prestazioni siano palesemente inferiori ai livelli di prestazioni sanitarie stabiliti
con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 3;
b) dovranno essere previste particolari forme e procedure,
anche attraverso convenzioni dirette, per l'erogazione dell'assistenza ai dipendenti dello
Stato e di enti pubblici, ai loro familiari aventi diritto, nonché ai contrattisti
stranieri, che prestino la loro opera presso rappresentanze diplomatiche, uffici
consolari, istituzioni scolastiche e culturali ovvero in delegazioni o uffici di enti
pubblici oppure in servizio di assistenza tecnica;
c) dovranno essere previste specifiche norme per disciplinare
l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia per
gli interventi che, pur compresi fra quelli previsti dal secondo comma dell'articolo 3,
non possono essere erogati dall'unità sanitaria locale di cui fa parte il comune, a causa
della sua eccezionale collocazione geografica.
Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza
sanitaria dovuta alle persone aventi diritto all'assistenza stessa in virtù di trattati e
accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti
dall'Italia, nonché in attuazione della legge 2 maggio 1969, n. 302.
Entro il termine di cui al primo comma il Governo è delegato
ad emanare, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della
marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri, un decreto avente valore di legge
ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante,
marittimo e dell'aviazione civile, secondo i principi generali e con l'osservanza dei
criteri direttivi indicati nella presente legge, tenuto conto delle condizioni specifiche
di detto personale.
38. (Servizio di assistenza religiosa). -
Presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale è assicurata
l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del
cittadino.
A tal fine l'unità sanitaria locale provvede per
l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari
diocesani competenti per territorio; per gli altri culti d'intesa con le rispettive
autorità religiose competenti per territorio.
39. (Cliniche universitarie e relative convenzioni).
- Fino alla riforma dell'ordinamento universitario e della facoltà di medicina, per i
rapporti tra regioni ed università relativamente alle attività del servizio sanitario
nazionale, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.
Al fine di realizzare un idoneo coordinamento delle
rispettive funzioni istituzionali, le regioni e l'università stipulano convenzioni per
disciplinare, anche sotto l'aspetto finanziario:
1) l'apporto nel settore assistenziale delle facoltà di
medicina alla realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale;
2) l'utilizzazione da parte delle facoltà di medicina, per
esigenze di ricerca e di insegnamento, di idonee strutture delle unità sanitarie locali e
l'apporto di queste ultime ai compiti didattici e di ricerca dell'università.
Tali convenzioni una volta definite fanno parte dei piani
sanitari regionali di cui al terzo comma dell'articolo 11.
Con tali convenzioni:
a) saranno indicate le strutture delle unità sanitarie
locali da utilizzare ai fini didattici e di ricerca, in quanto rispondano ai requisiti di
idoneità fissati con decreto interministeriale adottato di concerto tra i Ministri della
pubblica istruzione e della sanità;
b) al fine di assicurare il miglior funzionamento
dell'attività didattica e di ricerca mediante la completa utilizzazione del personale
docente delle facoltà di medicina e l'apporto all'insegnamento di personale ospedaliero
laureato e di altro personale laureato e qualificato sul piano didattico, saranno indicate
le strutture a direzione universitaria e quelle a direzione ospedaliera alle quali
affidare funzioni didattiche integrative di quelle universitarie. Le strutture a direzione
ospedaliera cui vengono affidate le suddette funzioni didattiche non possono superare il
numero di quelle a direzione universitaria.
Le indicazioni previste nelle lettere a) e b) del precedente
comma sono formulate previo parere espresso da una commissione di esperti composta da tre
rappresentanti della università e tre rappresentanti della regione.
Le convenzioni devono altresì prevedere:
1) che le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e
cura che sono attualmente gestiti direttamente dall'università, fermo restando il loro
autonomo ordinamento, rientrino, per quanto concerne l'attività di assistenza sanitaria,
nei piani sanitari nazionali e regionali;
2) che l'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi
per sopravvenute esigenze didattiche e di ricerca che comportino nuovi oneri connessi
all'assistenza a carico delle regioni debba essere attuata d'intesa tra regioni ed
università.
In caso di mancato accordo tra regioni ed università in
ordine alla stipula della convenzione o in ordine alla istituzione di nuove divisioni,
sezioni e servizi di cui al comma precedente si applica la procedura di cui all'art. 50,
L. 12 febbraio 1968, n. 132, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la 1ª sezione del
Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Le convenzioni di cui al secondo comma vanno attuate, per
quanto concerne la utilizzazione delle strutture assistenziali delle unità sanitarie
locali, con specifiche convenzioni, da stipulare tra l'università e l'unità sanitaria
locale, che disciplineranno sulla base della legislazione vigente le materie indicate
nell'art. 4 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 129.
Le convenzioni previste dal presente articolo sono stipulate
sulla base di schemi tipo da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, approvati di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e della sanità,
sentite le regioni, il Consiglio sanitario nazionale e la 1ª Sezione del Consiglio
superiore della pubblica istruzione.
40. (Enti di ricerca e relative convenzioni).
- Convenzioni analoghe a quelle previste per le cliniche universitarie, e di cui
all'articolo 39 della presente legge, potranno essere stipulate tra le regioni e gli enti
di ricerca i cui organi svolgano attività finalizzata agli obiettivi del servizio
sanitario nazionale, al fine di disciplinare la erogazione da parte di tali organi di
prestazioni sanitarie a livello preventivo, assistenziale e riabilitativo, nonché la
utilizzazione del personale degli enti di ricerca secondo i fini della presente legge.
41. (Convenzioni con istituzioni sanitarie
riconosciute che erogano assistenza pubblica). - Salva la vigilanza
tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale competente per territorio, nulla
è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime
giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che
esercitano l'assistenza ospedaliera, nonché degli ospedali di cui all'art. 1, L. 26
novembre 1973, n. 817.
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità
sanitaria locale competente per territorio, nulla è innovato alla disciplina vigente per
quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova. Con legge dello Stato entro il 31 dicembre
1979, si provvede al nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano, ai sensi della XIV
Disposizione transitoria e finale della Costituzione ed in conformità, sentite le regioni
interessate, per quanto attiene all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui alla
presente legge.
I rapporti delle unità sanitarie locali competenti per
territorio con gli istituti, enti ed ospedali di cui al primo comma che abbiano ottenuto
la classificazione ai sensi della L. 12 febbraio 1968, n. 132, nonché l'ospedale Galliera
di Genova e con il Sovrano Ordine militare di Malta, sono regolati da apposite
convenzioni.
Le convenzioni di cui al terzo comma del presente articolo
devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Le regioni, nell'assicurare la dotazione finanziaria alle
unità sanitarie locali, devono tener conto delle convenzioni di cui al presente articolo.
42. (Istituti di ricovero e di cura a carattere
scientifico). - Le disposizioni del presente articolo si applicano agli istituti
che insieme a prestazioni sanitarie di ricovero e cura svolgono specifiche attività di
ricerca scientifica biomedica.
Il riconoscimento del carattere scientifico di detti istituti
è effettuato con decreto del Ministro della sanità di intesa con il Ministro della
pubblica istruzione, sentite le regioni interessate e il Consiglio sanitario nazionale.
Detti istituti per la parte assistenziale sono considerati
presìdi ospedalieri multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono
ubicati.
Nei confronti di detti istituti, per la parte assistenziale,
spettano alle regioni le funzioni che esse esercitano nei confronti dei presìdi
ospedalieri delle unità sanitarie locali o delle case di cura private a seconda che si
tratti di istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico o di istituti aventi
personalità giuridica di diritto privato. Continuano ad essere esercitate dai competenti
organi dello Stato le funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo degli
istituti.
Per gli istituti aventi personalità giuridica di diritto
privato sono stipulate dalle regioni convenzioni per assistenza sanitaria, sulla base di
schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità,
sentito il Consiglio sanitario nazionale, che tengano conto della particolarità di detti
istituti. I rapporti tra detti istituti e le regioni sono regolati secondo quanto previsto
dagli articoli 41, 43 e 44 della presente legge.
Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi
personalità giuridica di diritto pubblico, per quanto attiene alle attività
assistenziali è esercitato nelle forme indicate dal primo comma dell'articolo 49.
L'annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni regionali non è
consentito ove la deroga sia stata autorizzata con specifico riguardo alle finalità
scientifiche dell'istituto, mediante decreto del Ministro della sanità di concerto con il
Ministro della ricerca scientifica.
[Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti aventi valore di legge, per
disciplinare:
a) la composizione degli organi di amministrazione degli
istituti con personalità giuridica di diritto pubblico, che dovrà prevedere la presenza
di rappresentanti delle regioni e delle unità sanitarie locali competenti per territorio;
b) i sistemi di controllo sugli atti relativi all'attività
non assistenziale, sia per gli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico
che per quelli aventi personalità giuridica di diritto privato, nel rispetto della loro
autonomia;
c) le procedure per la formazione dei programmi di ricerca
biomedica degli istituti di diritto pubblico e le modalità di finanziamento dei programmi
stessi, prevedendo in particolare il loro inserimento in piani di ricerca, coordinati a
livello nazionale e articolati per settore di ricerca, definiti di intesa tra i Ministri
della sanità, della pubblica istruzione e per la ricerca scientifica, sentito il
Consiglio sanitario nazionale, anche con riferimento agli obiettivi indicati nel piano
sanitario nazionale; con riferimento a detti piani, il Ministro della sanità potrà
stipulare apposite convenzioni con gli istituti di diritto privato per l'attuazione dei
programmi di ricerca;
d) la disciplina dello stato giuridico e del trattamento
economico del personale degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico
in coerenza con quello del personale del servizio sanitario nazionale] (12).
[Sino all'adozione dei decreti ministeriali di cui ai
successivi commi non è consentito il riconoscimento di nuovi istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico] (12).
[Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, previa
verifica dell'attività di ricerca scientifica svolta, sentiti il Consiglio sanitario
nazionale e la Commissione composta da 10 deputati e 10 senatori prevista all'art. 79,
provvede con proprio decreto al riordino degli istituti di cui al presente articolo in
relazione alle finalità e agli obiettivi del servizio sanitario nazionale, confermando o
meno gli attuali riconoscimenti] (12).
[Gli istituti a carattere scientifico aventi personalità
giuridica di diritto pubblico, ai quali non viene confermato il riconoscimento, perdono la
personalità giuridica; con lo stesso decreto di cui al precedente comma i beni, le
attrezzature ed il personale, nonché i rapporti giuridici in atto, sono trasferiti ai
sensi degli articoli 66 e 68. Ove gli istituti ai quali non è confermato il
riconoscimento abbiano personalità giuridica di diritto privato, gli stessi sono
disciplinati ai sensi del successivo articolo 43] (12).
(12) Si ricorda che questo comma è stato abrogato dall'art.
8 del Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 26.
43. (Autorizzazione e vigilanza su istituzioni
sanitarie). - La legge regionale disciplina l'autorizzazione e la vigilanza sulle
istituzioni sanitarie di carattere privato, ivi comprese quelle di cui all'articolo 41,
primo comma, che non hanno richiesto di essere classificate ai sensi della legge 12
febbraio 1968, n. 132, su quelle convenzionate di cui all'articolo 26, e sulle aziende
termali e definisce le caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e aziende devono
corrispondere onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle
erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali. Restano ferme
le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5.
Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'articolo 41, primo
comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968,
n. 132, e le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi
ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità
sanitarie locali, possono ottenere dalla regione, su domanda da presentarsi entro i
termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a seconda delle
caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini dell'erogazione
dell'assistenza sanitaria, presidi dell'unità sanitaria locale nel cui territorio sono
ubicati, sempre che il piano regionale sanitario preveda i detti presidi. I rapporti dei
predetti istituti, enti ed ospedali con le unità sanitarie locali sono regolati da
apposite convenzioni.
Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere
stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale e devono prevedere
fra l'altro forme e modalità per assicurare l'integrazione dei relativi presidi con
quelli delle unità sanitarie locali.
Sino all'emanazione della legge regionale di cui al primo
comma rimangono in vigore gli artt. 51, 52 e 53, primo e secondo comma, della L. 12
febbraio 1968, n. 132, e il decreto del Ministro della sanità in data 5 agosto 1977,
adottato ai sensi del predetto art. 51 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del 31 agosto 1977, n. 236, nonché gli artt. 194, 195, 196, 197 e 198 del T.U.
delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, intendendosi sostituiti
al Ministero della sanità la regione e al medico provinciale e al prefetto il presidente
della giunta regionale.
44. (Convenzioni con istituzioni sanitarie).
- Il piano sanitario regionale di cui all'articolo 55 accerta la necessità di
convenzionare le istituzioni private di cui all'articolo precedente, tenendo conto
prioritariamente di quelle già convenzionate.
La legge regionale stabilisce norme per:
a) le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le
istituzioni private di cui all'articolo precedente, da stipularsi in armonia col piano
sanitario regionale e garantendo la erogazione di prestazioni sanitarie non inferiori a
quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali;
b) le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le aziende
termali di cui all'articolo 36.
Dette convenzioni sono stipulate dalle unità sanitarie
locali in conformità a schemi tipo approvati dal Ministro della sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale.
Le Convenzioni stipulate a norma del presente articolo dalle
unità sanitarie locali competenti per territorio hanno efficacia anche per tutte le altre
unità sanitarie locali del territorio nazionale.
45. (Associazioni di volontariato). - E'
riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato liberamente costituite aventi
la finalità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario
nazionale.
Tra le associazioni di volontariato di cui al comma
precedente sono ricomprese anche le istituzioni a carattere associativo, le cui attività
si fondano, a norma di statuto, su prestazioni volontarie e personali dei soci. Dette
istituzioni, se attualmente riconosciute come istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB), sono escluse dal trasferimento di cui all'art. 25 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616.
A tal fine le predette istituzioni avanzano documentata
istanza al presidente della giunta regionale che con proprio decreto procede, sentito il
consiglio comunale ove ha sede l'istituzione, a dichiarare l'esistenza delle condizioni
previste nel comma precedente. Di tale decreto viene data notizia alla commissione di cui
al sesto comma dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Sino all'entrata in vigore della legge di riforma
dell'assistenza pubblica dette istituzioni restano disciplinate dalla L. 17 luglio 1890,
n. 6972, e successive modifiche e integrazioni.
I rapporti fra le unità sanitarie locali e le associazioni
del volontariato ai fini del loro concorso alle attività sanitarie pubbliche sono
regolati da apposite convenzioni nell'ambito della programmazione e della legislazione
sanitaria regionale (13).
(13) Si ricorda che il D.M. 3 febbraio 1986 (Gazz. Uff. 1°
marzo 1986, n. 50) ha approvato approvato lo schema-tipo di convenzione tra unità
sanitarie locali ed associazioni di volontariato o società cooperative che svolgono
attività riabilitative a favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o
psicotrope.
46. (Mutualità volontaria). - La mutualità
volontaria è libera.
E' vietato agli enti, imprese ed aziende pubbliche
contribuire sotto qualsiasi forma al finanziamento di associazioni mutualistiche
liberamente costituite aventi finalità di erogare prestazioni integrative dell'assistenza
sanitaria prestata dal servizio sanitario nazionale.
Capo IV - Personale
47. (Personale dipendente). - Lo stato
giuridico ed economico del personale delle unità sanitarie locali è disciplinato, salvo
quanto previsto espressamente dal presente articolo, secondo i principi generali e comuni
del rapporto di pubblico impiego.
In relazione a quanto disposto dal secondo comma
dell'articolo 13, la gestione amministrativa del personale delle unità sanitarie locali
è demandata all'organo di gestione delle stesse, dal quale il suddetto personale dipende
sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo.
Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1979,
su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri della sanità e del
lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione delle associazioni sindacali delle
categorie interessate uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per
disciplinare, salvo quanto previsto dall'ottavo comma del presente articolo, lo stato
giuridico del personale delle unità sanitarie locali nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
1) assicurare un unico ordinamento del personale in tutto il
territorio nazionale;
2) disciplinare i ruoli del personale sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo;
3) definire le tabelle di equiparazione per il personale
proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite ai comuni
per essere esercitate mediante le unità sanitarie locali e provvedere a regolare i
trattamenti di previdenza e di quiescenza, compresi gli eventuali trattamenti integrativi
di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
4) garantire con criteri uniformi il diritto all'esercizio
della libera attività professionale per i medici e veterinari dipendenti dalle unità
sanitarie locali, degli istituti universitari e dei policlinici convenzionati e degli
istituti scientifici di ricovero e cura di cui all'articolo 42. Con legge regionale sono
stabiliti le modalità e i limiti per l'esercizio di tale attività;
5) prevedere misure rivolte a favorire particolarmente per i
medici a tempo pieno l'esercizio delle attività didattiche e scientifiche e ad ottenere,
su richiesta, il comando per ragioni di aggiornamento tecnico scientifico;
6) fissare le modalità per l'aggiornamento obbligatorio
professionale del personale;
7) prevedere disposizioni per rendere omogeneo il trattamento
economico complessivo e per equiparare gli istituti normativi aventi carattere economico
del personale sanitario universitario operante nelle strutture convenzionate con quelli
del personale delle unità sanitarie locali.
Ai fini di una efficace organizzazione dei servizi delle
unità sanitarie locali, le norme delegate di cui al comma precedente, oltre a demandare
alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione ai sensi dell'articolo 117,
ultimo comma, della Costituzione, dovranno prevedere:
1) criteri generali per la istituzione e la gestione da parte
di ogni regione di ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario
nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali. Il
personale in servizio presso le unità sanitarie locali sarà collocato nei diversi ruoli
in rapporto a titoli e criteri fissati con decreto del Ministro della sanità. Tali ruoli
hanno valore anche ai fini dei trasferimenti, delle promozioni e dei concorsi;
2) criteri generali per i comandi o per i trasferimenti
nell'ambito del territorio regionale;
3) criteri generali per la regolamentazione, in sede di
accordo nazionale unico, della mobilità del personale;
4) disposizioni per disciplinare i concorsi pubblici, che
devono essere banditi dalla regione su richiesta delle unità sanitarie locali, e per la
efficacia delle graduatorie da utilizzare anche ai fini del diritto di scelta i posti
messi a concorso;
5) disposizioni volte a stabilire che nell'ambito delle
singole unità sanitarie locali l'assunzione avviene nella qualifica funzionale e non nel
posto.
I decreti delegati di cui al terzo comma del presente
articolo prevedono altresì norme riguardanti:
a) i criteri per la valutazione, anche ai fini di pubblici
concorsi, dei servizi e dei titoli di candidati che hanno svolto la loro attività o nelle
strutture sanitarie degli enti di cui all'articolo 41 o in quelle convenzionate a norma
dell'articolo 43 fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 129 del decreto
del Presidente della Repubblica numero 130 del 26 marzo 1969;
b) la quota massima dei posti vacanti che le regioni possono
riservare, per un tempo determinato, a personale in servizio a rapporto di impiego
continuativo presso strutture convenzionate che cessino il rapporto convenzionale nonché
le modalità ed i criteri per i relativi concorsi;
c) le modalità ed i criteri per l'immissione nei ruoli
regionali di cui al n. 1) del precedente comma, previo concorso riservato, del personale
non di ruolo addetto esclusivamente e, in modo continuativo, ai servizi sanitari in data
non successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore della
presente legge presso regioni, comuni, province, loro consorzi e istituzioni ospedaliere
pubbliche.
Le unità sanitarie locali, per l'attuazione del proprio
programma di attività e in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali,
didattiche e di ricerca, previa autorizzazione della regione, individuano le strutture, le
divisioni ed i servizi cui devono essere addetti sanitari a tempo pieno e prescrivono,
anche in carenza della specifica richiesta degli interessati, a singoli sanitari delle
predette strutture, divisioni e servizi, la prestazione del servizio a tempo pieno.
In riferimento al comma precedente, i relativi bandi di
concorso per posti vacanti prescrivono il rapporto di lavoro a tempo pieno.
Il trattamento economico e gli istituti normativi di
carattere economico del rapporto di impiego di tutto il personale sono disciplinati
mediante accordo nazionale unico, di durata triennale, stipulato tra il Governo, le
regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate. La
delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti,
è costituita rispettivamente: da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
ministri e dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;
da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale
di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati
dall'ANCI.
L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla
pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.
E' fatto divieto di concedere al personale delle unità
sanitarie locali compensi, indennità o assegni di qualsiasi genere e natura che
modifichino direttamente o indirettamente il trattamento economico previsto dal decreto di
cui al precedente comma. Allo scopo di garantire la parificazione delle lingue italiana e
tedesca nel servizio sanitario, è fatta salva l'indennità di bilinguismo in provincia di
Bolzano. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma sono nulli di diritto e
comportano la responsabilità personale degli amministratori.
Il Ministero della difesa può stipulare convenzioni con le
unità sanitarie locali per prestazioni professionali presso la organizzazione sanitaria
militare da parte del personale delle unità sanitarie locali nei limiti di orario
previsto per detto personale.
48. (Personale a rapporto convenzionale). - L'uniformità del
trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è
garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del
tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del
Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita
rispettivamente: dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del
tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione
interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei
rappresentanti designati dall'ANCI.
L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla
pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.
Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono
prevedere:
1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina
generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici
generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati di ogni unità sanitaria
locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;
2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici
per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti, convenzionati esterni e per
gli specialisti e generici ambulatoriali;
3) l'accesso alla convenzione, che è consentito ai medici
con rapporto di impiego continuativo a tempo definito;
4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni
del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la
migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;
5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico
generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i
medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni
di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in
dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera
professione nei confronti dei propri convenzionati; le attività libero-professionali
incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al
numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere
autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle
regioni, previa domanda motivata alla unità sanitaria locale;
6) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza
diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e
industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le
norme previste dal precedente punto 4);
7) la differenziazione del trattamento economico a seconda
della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei
settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe
socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un
compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da
distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al
tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni.
Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza
forme integrative di remunerazione;
8) le forme di controllo sull'attività dei medici
convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi
derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto
convenzionale e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della
contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di
disciplina;
9) le forme di incentivazione in favore dei medici
convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare
una migliore distribuzione territoriale dei medici;
10) le modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio
professionale dei medici convenzionati;
11) le modalità per assicurare la continuità
dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;
12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico
di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi
di prevenzione e di educazione sanitaria;
13) la collaborazione dei medici per la parte di loro
competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio.
I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili,
si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori
professionali, da stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente
articolo.
Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono,
altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in
ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie locali con tutte le
farmacie di cui all'articolo 28.
E' nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo,
stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti
convenzionali. Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità sanitarie locali di
stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive
strutture.
E' altresì nulla qualsiasi convenzione con singoli
appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto
con la presente norma comportano la responsabilità personale degli amministratori.
Le federazioni degli ordini nazionali, nonché i collegi
professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali
collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e
limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad
essi affidati dalle convenzioni uniche.
Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare
esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono
altresì tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti
agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali,
indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.
In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al
comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della
sanità e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale
dell'ordine. Il Ministro della sanità, sentita la suddetta federazione, provvede alla
nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia,
per il compimento degli atti di cui l'ordine provinciale non ha dato corso.
Sino a quando non sarà riordinato con legge il sistema
previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di
cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi
previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui
al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976,
pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1976, n. 289.
Capo V - Controlli, contabilità e finanziamento
49. (Controlli sulle unità sanitarie locali).
- Il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali è esercitato, in unica sede, dai
comitati regionali di controllo di cui all'art. 55, L. 10 febbraio 1953, n. 62, integrati
da un esperto in materia sanitaria designato dal Consiglio regionale e da un
rappresentante del Ministero del tesoro nelle forme previste dagli artt. 59 e seguenti
della medesima legge (14).
I provvedimenti vincolati della unità sanitaria locale
attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico del personale dipendente
indicati nell'art. 10, secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, sono adottati dal
coordinatore amministrativo dell'ufficio di direzione e trasmessi al comitato di gestione
e al collegio dei revisori. Detti provvedimenti non sono assoggettati al controllo del
comitato regionale di controllo (15).
Il comitato di gestione, d'ufficio o su segnalazione del
collegio dei revisori, nell'esercizio del potere di autotutela può entro 20 giorni dal
ricevimento, annullare o riformare i provvedimenti indicati al comma precedente (15).
Gli atti delle unità sanitarie locali sono nulli di diritto
se per la relativa spesa non è indicata idonea copertura finanziaria (14) (16).
Le modificazioni apportate in sede di riordinamento delle
autonomie locali alla materia dei controlli sugli atti e sugli organi dei comuni e delle
province s'intendono automaticamente estese ai controlli sulle unità sanitarie locali.
I controlli di cui ai commi precedenti per le regioni a
statuto speciale per le province autonome di Trento e di Bolzano si esercitano nelle forme
previste dai rispettivi statuti.
I comuni singoli o associati e le comunità montane
presentano annualmente, in base ai criteri e principi uniformi predisposti dalle regioni,
allegata al bilancio delle unità sanitarie locali, una relazione al presidente della
giunta regionale sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono
manifestate nel corso dell'esercizio.
Il presidente della giunta regionale presenta annualmente al
consiglio regionale una relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi
sanitari, con allegata la situazione contabile degli impegni assunti sulla quota assegnata
alla regione degli stanziamenti per il servizio sanitario nazionale. Tale relazione deve
essere trasmessa ai Ministri della sanità, del tesoro e del lavoro e della previdenza
sociale, con allegato un riepilogo dei conti consuntivi, per singole voci, delle unità
sanitarie locali.
(14) Per effetto dell'art. 13, L. 26 aprile 1982, n. 181.Gli
attuali commi primo e secondo così sostituiscono l'originario comma primo
(15) Si ricorda che il comma è stato aggiunto dall'art. 16,
D.L. 12 settembre 1983, n. 463.
(16) Comma così sostituito dall'art. 17, L. 22 dicembre
1984, n. 887.
50. (Norme di contabilità). - Entro sei
mesi dalla entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono con legge a
disciplinare l'utilizzazione del patrimonio e la contabilità delle unità sanitarie
locali in conformità ai seguenti principi:
1) la disciplina amministrativo-contabile delle gestioni deve
risultare corrispondente ai principi della contabilità pubblica previsti dalla
legislazione vigente;
2) i competenti organi dei comuni, singoli o associati, e
delle comunità montane interessati cureranno l'effettuazione di periodiche verifiche di
cassa, con ritmo almeno bimestrale, al fine dell'accertamento di eventuali disavanzi da
comunicare immediatamente ai sindaci o al presidente della comunità competenti per
l'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma del presente articolo;
3) i bilanci devono recare analitiche previsioni tanto in
termini di competenza quanto in termini di cassa;
4) i predetti bilanci, in cui saranno distinte le gestioni
autonome e le contabilità speciali, devono essere strutturati su base economica;
5) i conti consuntivi devono contenere una compiuta
dimostrazione, oltre che dei risultati finanziari, di quelli economici e patrimoniali
delle gestioni;
6) le risultanze complessive delle previsioni di entrata e di
spesa nonché dei conti consuntivi delle unità sanitarie locali, devono essere iscritte
rispettivamente nel bilancio di previsione e nel conto consuntivo dei comuni singoli o
associati o delle comunità montane. I bilanci di previsione e i conti consuntivi delle
unità sanitarie locali debbono essere allegati alle contabilità degli enti territoriali
cui si riferiscono;
7) gli stanziamenti iscritti in entrata ed in uscita dei
bilanci comunali o delle comunità montane per i compiti delle unità sanitarie locali
debbono comprendere i relativi affidamenti regionali che non possono essere utilizzati in
alcun caso per altre finalità;
8) i contratti di fornitura non possono essere stipulati con
dilazioni di pagamento superiore a 90 giorni;
9) alle unità sanitarie locali è vietato, anche attraverso
i comuni, il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento salvo anticipazioni mensili da
parte del tesoriere pari a un dodicesimo dello scoperto autorizzato;
10) l'obbligo di prevedere, nell'ordinamento contabile delle
unità sanitarie locali, l'adeguamento della classificazione economica e funzionale della
spesa, della denominazione dei capitoli delle entrate e delle spese nonché dei relativi
codici, ai criteri stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità, sentita la commissione
interregionale di cui all'art 13 L. 16 maggio 1970, n. 281, da emanarsi entro il 30 giugno
1980. Fino all'emanazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica,
l'ordinamento contabile delle unità sanitarie locali, per quanto attiene al presente
obbligo, dovrà essere conforme ai criteri contenuti nelle leggi di bilancio e di
contabilità delle rispettive regioni di appartenenza (17).
Le unità sanitarie locali debbono fornire alle regioni
rendiconti trimestrali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza
del trimestre, in cui si dia conto dell'avanzo o disavanzo di cassa nonché dei debiti e
crediti dei bilanci già accertati alla data della resa del conto anzidetto, dettagliando
gli eventuali impedimenti obiettivi per cui, decorso il termine di cui al n. 8) del primo
comma non sono stati effettuati pagamenti per forniture. Nei casi di inosservanza del
termine suindicato, le regioni sono tenute a provvedere all'acquisizione dei rendiconti
stessi, entro i successivi 30 giorni (18).
La regione a sua volta fornirà gli stessi dati ai Ministeri
della sanità e del tesoro secondo un modello di rilevazione contabile delle spese del
servizio sanitario nazionale impostato uniformemente nell'ambito dell'indirizzo e
coordinamento governativo.
Ove dalla comunicazione di cui al numero 2) del primo comma,
ovvero dalla rendicontazione trimestrale prevista dal secondo comma del presente articolo,
risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo, e ciò anche avendo riguardo
ai debiti e crediti di bilancio, i comuni, singoli o associati, le comunità montane sono
tenuti a convocare nel termine di 30 giorni i rispettivi organi deliberanti al fine di
adottare i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione della
unità sanitaria locale.
(17) Numero aggiunto dall'art. 9, D.L. 30 dicembre 1979, n.
663.
(18) Frase aggiunta dall'art. 10, D.L. 30 dicembre 1979, n.
663.
51. (Finanziamento del servizio sanitario nazionale).
- Il fondo sanitario nazionale destinato al finanziamento del servizio sanitario nazionale
è annualmente determinato con la legge di cui al successivo articolo 53. Gli importi
relativi devono risultare stanziati in distinti capitoli della parte corrente e della
parte in conto capitale da iscriversi, rispettivamente, negli stati di previsione della sp
esa del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e
della programmazione economica (19).
Le somme stanziate a norma del precedente comma vengono
ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro
della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni
contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di standards
distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale. Tali indici
e standards devono tendere a garantire i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le
modalità di cui al secondo comma dell'art. 3 in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale, eliminando progressivamente le differenze strutturali e di prestazioni tra le
regioni. Per la ripartizione della spesa in conto capitale si applica quanto disposto
dall'art. 43, D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, prorogato dall'art. 7, L. 6 ottobre 1971, n.
853.
All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il
Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua
competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate ai sensi del presente
articolo.
In caso di mancato o ritardato invio ai Ministri della
sanità e del tesoro, da parte della regione, dei dati di cui al terzo comma del
precedente articolo 50, le quote di cui al precedente comma vengono trasferite alla
regione in misura uguale alle corrispondenti quote dell'esercizio precedente (20).
Le regioni, sulla base di parametri numerici da determinarsi,
sentiti i comuni, con legge regionale ed intesi ad unificare il livello delle prestazioni
sanitarie, provvedono a ripartire tra le unità sanitarie locali la quota loro assegnata
per il finanziamento delle spese correnti, riservandone un'aliquota non superiore al 5 per
cento per interventi imprevisti. Tali parametri devono garantire gradualmente livelli di
prestazioni uniformi nell'intero territorio regionale. Per il riparto della quota loro
assegnata per il finanziamento delle spese in conto capitale, le regioni provvedono sulla
base delle indicazioni formulate dal piano sanitario nazionale.
Con provvedimento regionale all'inizio di ciascun trimestre,
è trasferita alle unità sanitarie locali, tenendo conto dei presidi e servizi di cui
all'articolo 18, la quota ad esse spettante secondo il piano sanitario regionale.
Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione
dell'unità sanitaria locale sono responsabili in solido delle spese disposte od
autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non siano
determinate da esigenze obiettive di carattere locale da collegare a fattori straordinari
di morbilità accertati dagli organi sanitari della regione e finanziabili con la riserva
di cui al quarto comma.
(19) Si ricorda che il comma è stato così sostituito
dall'art. 1, L. 23 ottobre 1985, n. 595.
(20) Si ricorda che il comma è stato inserito dall'art. 6,
L. 7 agosto 1982, n. 526.
52. (Finanziamento per l'esercizio finanziario 1979).
- Per l'esercizio finanziario 1979 l'importo del fondo sanitario nazionale, parte
corrente, da iscrivere nel bilancio dello Stato è determinato, con riferimento alle spese
effettivamente sostenute nel 1977 dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e
loro consorzi, dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome, estinti e posti in
liquidazione ai sensi dell'art. 12-bis, D.L. 8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla
legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, e da ogni altro ente pubblico previsto dalla
presente legge, per l'esercizio delle funzioni attribuite al servizio sanitario nazionale.
Ai fini della determinazione del fondo sanitario nazionale
per l'esercizio 1979, sulle spese impegnate nel 1977 vengono riconosciute in aumento:
a) le maggiorazioni derivanti dall'applicazione delle norme
contrattuali, regolamentari o legislative vigenti per quanto riguarda la spesa del
personale, compreso quello il cui rapporto è regolato da convenzioni;
b) la maggiorazione del 7 per cento delle spese impegnate per
la fornitura di beni e servizi per ciascuno degli anni 1978 e 1979;
c) le maggiorazioni derivanti dalle rate di ammortamento dei
mutui regolarmente contratti negli anni 1978 e precedenti e non compresi negli impegni
dell'anno 1977.
Fatte salve le necessità finanziarie degli organi centrali
del servizio sanitario nazionale e degli enti pubblici di cui al primo comma, alla
ripartizione del fondo fra le regioni si provvede per l'esercizio 1979, anche in deroga al
disposto dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con decreto del Ministro del
tesoro di concerto con il Ministro della sanità, assumendo come riferimento la spesa
rilevata nelle singole regioni, secondo quanto è previsto dal presente articolo,
maggiorata in base alle disposizioni di cui al precedente comma.
Le regioni, tenuto conto di quanto disposto dal terzo comma
dell'art. 61 e sulla base degli atti ricognitivi previsti dall'art. 7, L. 4 agosto 1978,
n. 461, assicurano, con periodicità trimestrale i necessari mezzi finanziari agli enti
che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario nazionale fino
all'effettivo trasferimento delle stesse alle unità sanitarie locali.
Agli enti medesimi si applicano anche, nel periodo
considerato, le disposizioni di cui ai numeri 8) e 9) del primo comma dell'art. 50.
Gli enti e le regioni, per la parte di rispettiva competenza,
sono tenuti agli adempimenti di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 50. Ove dai
rendiconti trimestrali risulti che la gestione manifesti un disavanzo rispetto al piano
economico contabile preso a base per il finanziamento dell'ente, la regione indica
tempestivamente i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione.