IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che instituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 49, l'articolo 57, paragrafo 1 e l'articolo 66,
vista la proposta della Commissione (1),
in cooperazione con il Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che in virtù dell'articolo 3, lettera c) del trattato l'eliminazione fra gli
Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi
costituisce uno degli obiettivi della Comunità; che, per i cittadini degli Stati membri,
essa implica segnatamente la facoltà di esercitare una professione, a titolo indipendente
o dipendente, in uno Stato membro diverso da quello nel quale essi hanno acquisito le loro
qualifiche professionali;
considerando che le disposizioni finora adottate dal Consiglio, in virtù delle quali gli
Stati membri riconoscono reciprocamente, a fini professionali, i diplomi di istruzione
superiore rilasciati sul loro territorio, riguardano un numero esiguo di professioni; che
il livello e la durata della formazione alla quale è subordinato l'accesso a dette
professioni erano disciplinati in modo analogo in tutti gli Stati membri o hanno
costituito oggetto delle armonizzazioni minime necessarie ad instaurare sistemi settoriali
di riconoscimento riciproco dei diplomi;
considerando che, onde soddisfare rapidamente le aspettative dei cittadini europei in
possesso di diplomi di istruzione superiore che sanciscano formazioni professionali e sono
rilasciati in uno Stato membro diverso da quello nel quale essi desiderano esercitare la
loro professione, è opportuno istituire anche un altro metodo di riconoscimento di detti
diplomi atto ad agevolare l'esercizio di tutte le attività professionali subordinate in
un determinato Stato membro ospitante al possesso di una formazione post-secondaria,
sempreché essi siano in possesso di siffatti diplomi che li preparino a dette attività,
sanzionino un ciclo di studi di almeno tre anni e siano stati rilasciati in un altro Stato
membro;
considerando che tale risultato può essere conseguito mediante l'istituzione di un
sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
considerando che relativamente alle professioni per il cui esercizio la Comunità non ha
stabilito il livello minimo di qualifica necessario, gli Stati membri conservano la
facoltà di stabilire detto livello allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni
fornite sul loro territorio; che tuttavia essi non possono, senza violare gli obblighi
loro incombenti in virtù dell'articolo 5 del trattato, imporre ad un cittadino di uno
Stato membro di acquisire qualifiche che essi di solito si limitano a determinare
riferendosi ai diplomi rilasciati nel quadro dei loro sistemi nazionali di insegnamento,
quando l'interessato ha già acquisito in tutto o in parte dette qualifiche in un altro
Stato membro; che ogni Stato membro ospitante nel quale una professione è regolamentata
è pertanto tenuto a prendere
in considerazione le qualifiche acquisite in un altro Stato membro e ad esaminare se esse
corrispondono a quelle prescritte dalle disposizioni nazionali;
considerando che la collaborazione tra gli Stati membri è atta a facilitare loro il
rispetto di detti obblighi; che è quindi opportuno disciplinarne le modalità;
considerando che è opportuno definire in particolare la nozione di attività
professionale regolamentata per tener conto delle diverse realtà sociologiche nazionali;
che va considerata tale non solo un'attività professionale il cui accesso sia subordinato
in uno Stato membro al possesso di un diploma, ma anche quella alla quale si possa
accedere liberamente, qualora sia esercitata con un titolo professionale riservato a
coloro che soddisfano a talune condizioni necessarie per la qualifica; che le associazioni
od organizzazioni professionali che rilasciano siffatti titoli ai loro membri e che sono
riconosciute dai poteri pubblici non possono addurre la loro natura privata per sottrarsi
all'applicazione del sistema della presente direttiva;
considerando che è altresì necessario determinare le caratteristiche dell'esperienza
professionale o del tirocinio di adattamento che lo Stato membro ospitante può esigere
dall'interessato oltre al diploma di istruzione superiore qualora le qualifiche di
quest'ultimo non corrispondano a quelle prescritte dalle disposizioni nazionali;
considerando che invece del tirocinio di adattamento può anche essere instituita una
prova attitudinale; che sia l'uno che l'altra avranno l'effetto di migliorare la
situazione esistente in materia di reciproco riconoscimento dei diplomi tra gli Stati
membri e pertanto di facilitare la libera circolazione delle persone all'interno della
Comunità; che la loro funzione è di valutare l'attitudine del migrante, che è una
persona già formata professionalmente in un altro Stato membro, ad adattarsi a un nuovo
ambiente professionale; che una prova attitudinale avrà il vantaggio, dal punto di vista
del migrante, di ridurre la durata del periodo di adattamento; che, in linea di massima,
la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale deve essere lasciata al
migrante; che la natura di alcune professioni è tuttavia tale che deve essere consentito
agli Stati membri di imporre, a determinate condizioni, il tirocinio o la prova; che, in
particolare, le differenze tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, anche se più
o meno rilevanti a seconda degli Stati, giustificano disposizioni particolari in quanto la
formazione attestata del diploma, dai certificati o da altri titoli in una materia del
diritto dello Stato membro di origine non copre in linea generale le conoscenze giuridiche
richieste nello Stato membro ospitante per quanto riguarda il campo giuridico
corrispondente;
considerando inoltre che il sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione
superiore non è destinato né a modificare le norme professionali, comprese quelle
deontologiche, applicabili a chiunque eserciti una professione in uno Stato membro né a
sottrarre i migranti all'applicazione di tali norme; che tale sistema si limita a
prevedere misure appropriate volte ad assicurare che il migrante si conformi alle norme
professionali dello Stato membro ospitante;
considerando che l'articolo 49, l'articolo 57, paragrafo 1 e l'articolo 66 del trattato
attribuiscono alla Comunità le competenze per adottare le disposizioni necessarie
all'instaurazione ed al funzionamento di un siffatto sistema;
considerando che il sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore
non pregiudica in alcun modo l'applicazione dell'articolo 48, paragrafo 4 e dell'articolo
55 del trattato;
considerando che tale sistema, rafforzando il diritto dei cittadini europei ad utilizzare
le loro conoscenze professionali in tutti gli Stati membri, perfeziona e al contempo
consolida il loro diritto ad acquisire tali conoscenze dove più lo ritengano opportuno;
considerando che, dopo un certo periodo di applicazione, tale sistema deve essere valutato
sotto il profilo dell'efficacia del suo funzionamento, onde determinare, in particolare,
se esso possa essere migliorato o se il suo campo di applicazione possa essere ampliato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Ai sensi della presente direttiva si intende:
a) per diploma, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di
diplomi, certificati o altri titoli;
- che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, designata in
conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
- da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari
di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in
un'università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso
livello di formazione e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione
professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari e
- dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per
accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitarla,
quando la formazione sancita dal diploma, certificato o altro titolo, è stata acquisita
in misura preponderante nella Comunità o quando il titolare ha un'esperienza
professionale di tre anni, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto il diploma,
certificato o altro titolo rilasciato in un paese terzo.
È assimilato a un diploma ai sensi del primo comma qualsiasi diploma, certificato o altro
titolo, o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli, che sia stato
rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione
acquisita nella Comunità e riconosciuta da un'autorità competente in tale Stato membro
come formazione di livello equivalente e qualora esso conferisca gli stessi diritti
d'accesso e d'esercizio di una professione regolamentata;
b) per Stato membro ospitante, lo Stato membro nel quale un cittadino di un altro Stato
membro chiede di esercitare una professione ivi regolamentata senza aver ottenuto nello
stesso il suo diploma o avervi esercitato per la prima volta la professione in questione;
c) per professione regolamentata, l'attività o l'insieme delle attività professionali
regolamentate che costituiscono questa professione in uno Stato membro;
d) per attività professionale regolamentata, un'attività professionale per la quale
l'accesso alla medesima o l'esercizio o una delle modalità di esercizio dell'attività in
uno Stato membro siano subordinati, direttamente o indirettamente mediante disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un diploma. In particolare,
costituiscono modalità di esercizio di un'attività professionale regolamentata:
- l'esercizio di un'attività con l'impiego di un titolo professionale qualora l'uso del
titolo sia limitato a chi possieda un dato diploma previsto da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative;
- l'esercizio di un attività professionale nel settore sanitario qualora la retribuzione
e/o il rimborso della medesima siano subordinati dal regime nazionale di sicurezza sociale
al possesso di un diploma.
Quando non si applica il primo comma, è assimilata ad un'attività professionale
regolamentata l'attività professionale esercitata dai membri di un'associazione od
organizzazione che, oltre ad avere segnatamente lo scopo di promuovere e mantenere un
livello elevato nel settore professionale in questione sia oggetto, per la realizzazione
di tale obiettivo, di riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro e:
- rilasci ai suoi membri un diploma,
- esiga da parte loro il rispetto di regole di condotta professionale da essa prescrite e
- conferisca ai medesimi il diritto di un titolo, di un'abbreviazione o di beneficiare di
uno status corrispondente a tale diploma.
Nell'allegato è riportato un elenco non esauriente delle associazioni o organizzazioni
che, al momento dell'adozione della presente direttiva, soddisfano alle condizioni del
secondo comma. Ogni qual volta uno Stato membro concede il riconscimento di cui al secondo
comma ad un'associazione o organizzazione, esso ne informa la Commissione che pubblica
questa informazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
e) per esperienza professionale, l'esercizio effettivo e legittimo della professione in
questione in uno Stato membro;
f) per tirocinio di adattamento, l'esercizio di una professione regolamentata svolta nello
Stato membro ospitante sotto la responsabilità di un professionista qualificato,
accompagnato eventualmente da una formazione complementare. Il tirocinio è oggetto di una
valutazione. Le modalità del tirocinio di adattamento e della valutazione nonché lo
status del tirocinante migrante sono determinati dall' autorità competente dello Stato
membro ospitante;
g) per prova attitudinale, un esame riguardante esclusivamente le conoscenze professionali
del richiedente effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo
scopo di valutare la capacità del richiedente ad esercitare in tale Stato una professione
regolamentata.
Per consentire il controllo, le autorità competenti redigono un elenco delle materie che,
attraverso un confronto tra la formazione richiesta nello Stato rispettivo e quella
ricevuta dal richiedente, non sono comprese nel diploma o nel/nei titolo/i presentato/i
dal richiedente.
La prova attitudinale deve prendere in considerazione il fatto che il richiedente è un
professionista qualificato nello Stato membro d'origine o di provenienza. Essa verta su
materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una
condizione essenziale per poter esercitare la professione nello Stato membro ospitante.
Questa prova può anche comprendere la conoscenza della deontologia applicabile alle
attività in questione nello Stato membro ospitante. La modalità della prova attitudinale
sono determinate dalle autorità competenti di detto Stato membro nel rispetto delle norme
del diritto comunitario.
Le autorità competenti dello Stato membro ospitante stabiliscono lo status, in detto
Stato membro, del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale
in tale Stato.
Articolo 2
La presente direttiva si applica a qualunque cittadino di uno Stato membro che intenda
esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato una professione regolamentata in uno
Stato membro ospitante.
La presente direttiva non si applica alle professioni contemplate da una direttiva
specifica che istituisca fra gli Stati membri il reciproco riconoscimento dei diplomi.
(1) GU n. C 217 del 28. 8. 1985, pag. 3 e GU n. C 143 del 10. 6. 1986, pag. 7.
(2) GU n. C 345 del 31. 12. 1985, pag. 80 e GU n. C 309 del 5. 12. 1988.
(3) GU n. C 75 del 3. 4. 1986, pag. 5.
Articolo 3
Quando nello Stato membro ospitante l'accesso o l'esercizio di una professione
regolamentata è subordinato al possesso di un diploma, l'autorità competente non può
rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l'accesso
a/o l'esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai
propri cittadini:
a) se il richiedente possiede il diploma che è prescritto in un altro Stato membro per
l'accesso o l'esercizio di questa stessa professione sul suo territorio, e che è stato
ottenuto in un altro Stato membro, oppure
b) se il richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per due anni durante i
precedenti dieci anni in un altro Stato membro in cui questa professione non è
regolamentata ai sensi dell'articolo 1, lettera c) e del primo comma dell'articolo 1,
lettera d), ed è in possesso di uno o più titoli di formazione:
- rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, designata conformemente alle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di questo Stato membro,
- da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari
di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in
un'università o un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello stesso
livello di formazione di uno Stato membro, e, se del caso, che ha seguito con successo la
formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari, e
- che l'hanno preparato all'esercizio di tale professione.
È assimilato al titolo di formazione di cui al primo comma qualsiasi titolo o insieme di
titoli che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro qualora
sancisca una formazione acquisita nella Comunità e sia riconosciuto come equivalente da
detto Stato membro, a condizione che il riconoscimento sia stato notificato agli altri
Stati membri e alla Commissione.
Articolo 4
1. L'articolo 3 non osta a che lo Stato membro ospitante esiga inoltre che il richiedente:
a) provi che possiede un'esperienza professionale, quando la durata della formazione
addotta a norma dell'articolo 3, lettere a) e b) è inferiore di almeno un anno a quella
prescritta nello Stato membro ospitante. In tal caso, la durata dell'esperienza
professionale richiesta:
- non può oltrepassare il doppio del periodo di formazione mancante, allorché il periodo
mancante riguarda il ciclo degli studi post-secondari e/o un tirocinio professionale
effettuato sotto la guida di un istruttore e sanzionato da un esame;
- non può oltrepassare il periodo di formazione mancante, allorché questo riguarda un
periodo di attività professionale pratica sotto la guida di un professionista
qualificato.
Quando si tratti dei diplomi di cui all'articolo 1, lettera a), ultimo comma, il periodo
di formazione riconosciuta equivalente viene determinato in base alla formazione definita
all'articolo 1, lettera a), primo comma.
Nell'applicazione della presente lettera si deve tener conto dell'esperienza professionale
di cui all'articolo 3, lettera b).
L'esperienza professionale richiesta non può comunque superare quattro anni;
b) compia un tirocinio di adattamento, per un periodo massimo di tre anni, o si sottoponga
a una prova attitudinale:
- quando la formazione ricevuta conformemente all'articolo 3, lettere a) e b) verte su
materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nel diploma prescritto nello Stato
membro ospitante oppure,
- quando, nel caso di cui all'articolo 3, lettera a), la professione regolamentata nello
Stato membro ospitante comprende una o più attività professionali regolamentate che non
esistono nella professione regolamentata nello Stato membro di origine o provenienza del
richiedente, e tale differenza è caratterizzata da una formazione specifica prescritta
nello Stato membro ospitante e vertente su materie sostanzialmente diverse da quelle
contemplate dal diploma dichiarato dal richiedente, oppure
- quando, nel caso di cui all'articolo 3, lettera b), la professione regolamentata nello
Stato membro ospitante comprende una o più attività professionali regolamentate che non
esistono nella professione esercitata dal richiedente nello Stato membro di origine o di
provenienza e tale differenza è caratterizzata da una formazione specifica prescritta
nello Stato membro ospitante e vertente su materie sostanzialmente diverse da quelle
contemplate dal titolo o dai titoli dichiarati dal richiedente.
Se lo Stato membro ospitante ricorre a tale possibilità, esso deve lasciare al
richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale. In deroga a
tale principio, lo Stato ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una
prova attitudinale se si tratta di professioni il cui esercizio richiede una conoscenza
precisa del diritto nazionale e nelle quali la consulenza e/o l'assistenza per quanto
riguarda il diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante
dell'attività. Qualora lo Stato membro ospitante intenda introdurre eccezioni al diritto
di scelta del richiedente per altre professioni, si applica la procedura di cui
all'articolo 10.
2. Tuttavia lo Stato membro ospitante non può applicare cumulativamente le lettere a) e
b) del paragrafo 1.
Articolo 5
Fatti salvi gli articoli 3 e 4, qualsiasi Stato membro ospitante ha la facoltà di
permettere al richiedente, per migliorare le sue possibilità di adattamento all'ambiente
professionale nello Stato, di seguirvi, a titolo di equivalenza, la parte della formazione
professionale costituita da un periodo di attività professionale pratica sotto la guida
di un professionista qualificato, che non abbia seguito nello Stato membro d'origine o di
provenienza. Articolo 6
1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante che subordina l'accesso ad una
professione regolamentata alla presentazione di prove relative all'onorabilità, alla
moralità o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o che sospende o vieta l'esercizio
di una siffatta professione in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per
delitti penali, accetta quale prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri che
intendono esercitare detta professione sul suo territorio la presentazione di documenti
rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro di origine o di provenienza dai
quali risulti che tali requisiti sono soddisfatti.
Se le autorità competenti dello Stato membro di origine o di provenienza non rilasciano i
documenti di cui al primo comma, tali documenti sono sostituiti da una dichiarazione
giurata - o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non è contemplata, da
una dichiarazione solenne - prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria
o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo
professionale qualificato dello Stato membro di origine o di provenienza, che rilascerà
un attestato comprovante la suddetta dichiarazione giurata o solenne.
2. Se l'autorità competente dello Stato membro ospitante richiede ai cittadini di tale
Stato membro, per l'accesso ad una professione regolamenta o per il suo esercizio, un
documento che ne attesti la sana costituzione fisica o psichica, essa accetta quale prova
sufficiente in materia la presentazione del documento prescritto nello Stato membro di
origine o di provenienza.
Quando lo Stato membro di origine o di provenienza non prescrive documenti del genere per
l'accesso alla professione di cui trattasi o per il suo esercizio, lo Stato membro
ospitante accetta dai cittadini di tale Stato membro d'origine o di provenienza un
attestato rilasciato da un'autorità competente di detto Stato membro, corrispondente agli
attestati dello Stato membro ospitante.
3. L'autorità competente dello Stato membro ospitante può esigere che i documenti o
attestati di cui ai paragrafi 1 e 2 non siano stati rilasciati più di tre mesi prima
della data della loro presentazione.
4. Quando l'autorità competente di uno Stato membro ospitante richiede ai cittadini di
tale Stato membro la presentazione di una dichiarazione giurata o una dichiarazione
solenne per l'accesso ad una professione regolamentata o per il suo esercizio e la formula
di tale dichiarazione giurata o solenne non può essere utilizzata dai cittadini degli
altri Stati membri, detta autorità provvede affinché venga presentata agli interessati
una formula adeguata ed equivalente.
Articolo 7
1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante riconosce ai cittadini degli altri
Stati membri, che soddisfino alle condizioni di accesso e di esercizio di una professione
regolamentata sul suo territorio, il diritto di fregiarsi del titolo professionale dello
Stato membro ospitante che corrisponde a questa professione.
2. L'autorità competente dello Stato membro ospitante riconosce ai cittadini degli Stati
membri, che soddisfino alle condizioni di accesso e di esercizio di una attività
professionale regolamentata sul suo territorio, il diritto di avvalersi del loro legittimo
titolo di studio ed eventualmente della relativa abbreviazione, dello Stato membro di
origine o di provenienza, nella lingua di tale Stato. Lo Stato membro ospitante può
prescrivere che il titolo sia seguito dal nome e dal luogo dell'istituto o della
commissione che lo ha rilasciato.
3. Qualora una professione sia regolamentata nello Stato membro ospitante da
un'associazione o un'organizzazione di cui all'articolo 1, lettera d), i cittadini degli
Stati membri potranno avvalersi del titolo professionale o dell'abbreviazione conferiti da
dette organizzazioni o associazioni soltanto se è comprovata la qualità di membro delle
medesime.
Qualora l'associazione o l'organizzazione subordini l'affiliazione al possesso di taluni
qualifiche, essa può applicare tali requisiti ai cittadini di altri Stati membri titolari
di un diploma ai sensi dell'articolo 1, lettera a) o di un titolo di formazione ai sensi
dell'articolo 3, lettera b) solo in conformità delle disposizioni della presente
direttiva, in particolare degli articoli 3 e 4.
Articolo 8
1. Lo Stato membro ospitante accetta, come prova che le condizioni di cui agli articoli 3
e 4 sono soddisfatte, gli attestati e i documenti rilasciati dalle autorità competenti
degli Stati membri, che l'interessato deve presentare a sostegno della propria richiesta
di poter esercitare la professione in questione.
2. La procedura d'esame di una richiesta di poter esercitare una professione regolamentata
deve concludersi nei più brevi termini con una decisione motivata dell'autorità
competente dello Stato membro ospitante, adottata al più tardi entro i quattro mesi
successivi alla presentazione della documentazione completa dell'interessato. Contro tale
decisione o assenza di decisione può essere proposto un ricorso giurisdizionale di
diritto interno.
Articolo 9
1. Entro il termine previsto all'articolo 12 gli Stati membri designano le autorità
competenti abilitate a ricevere le richieste ed a prendere le decisioni di cui alla
presente direttiva. Essi ne informano gli altri Stati membri e la Commissione.
2. Ogni Stato membro designa un coordinatore delle attività delle autorità di cui al
paragrafo 1 e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione. Il suo compito è
promuovere l'applicazione uniforme della presente direttiva a tutte le professioni in
questione. Presso la Commissione viene istituito un gruppo di coordinamento composto dai
coordinatori designati da ciascuno Stato membro o dai loro supplenti e presieduto da un
rappresentante della Commissione.
Tale gruppo ha per compito:
- di facilitare l'attuazione della presente direttiva;
- di raccogliere tutte le informazioni utili ai fini della sua applicazione negli Stati
membri.
Esso può essere consultato dalla Commissione circa le modifiche che potrebbero essere
apportate al sistema in vigore.
3. Gli Stati membri adottano misure per fornire le informazioni necessarie sul
riconoscimento dei diplomi nel quadro della presente direttiva. Essi possono essere
assistiti in tale compito dal centro d'informazione sul riconoscimento accademico dei
diplomi e dei periodi di studi, istituito dagli Stati membri nell'ambito della risoluzione
del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del
9 febbraio 1976 (1) e all'occorrenza dalle associazioni o organizzazioni professionali
appropriate. La Commissione prende le iniziative necessarie per assicurare lo sviluppo ed
il coordinamento della comunicazione delle informazioni necessarie.
Articolo 10
1. Qualora uno Stato membro, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b),
secondo trattino, terza frase, non intenda lasciare al richiedente la scelta tra il
tirocinio di adattamento e la prova attitudinale, per una professione ai sensi della
presente direttiva, esso comunica immediatamente alla Commissione il progetto della
relativa disposizione, informandola nel contempo dei moviti che rendono necessaria
l'emanazione di tale disposizione.
La Commissione informa immediatamente gli altri Stati membri circa tale progetto; essa
può anche consultare in merito il gruppo di coordinamento di cui all'articolo 9,
paragrafo 2.
2. Fatta salva la facoltà della Commissione e degli altri Stati membri di presentare
osservazioni circa il progetto, lo Stato membro può adottare la disposizione soltanto se
la Commissione non vi si è opposta entro tre mesi mediante decisione.
3. Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, gli Stati membri comunicano loro
senza indugio il testo definitivo di una disposizione conseguente all'applicazione del
presente articolo.
Articolo 11
A decorrere dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 12, gli Stati membri
comunicano alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione del sistema
istituito.
Oltre alle osservazioni generali, la relazione contiene un riepilogo statistico delle
decisioni adottate nonché una descrizione dei principali problemi connessi con
l'applicazione della direttiva.
Articolo 12
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva
entro il termine di due anni a decorrere dalla sua notifica (2). Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
Essi comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diretto interno
che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 13
Al più tardi entro cinque anni dalla scadenza del termine previsto all'articolo 12, la
Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato
d'applicazione del sistema generale di riconoscimento dei diplomi del livello di
istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre
anni.
Dopo aver proceduto a tutte le necessarie consultazioni, essa presenta in tale occasione
le proprie conclusioni sulle eventuali modifiche da apportarsi eventualmente al sistema
istituito. Al tempo stesso la Commissione presenta se del caso proposte intese a
migliorare le regole in vigore al fine di facilitare la libera circolazione, il diritto di
stabilimento e la libera prestazione dei servizi per la categoria di persone interessate
dalla presente direttiva.
Articolo 14
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
V. PAPANDREOU
(1) GU n. C 38 del 19. 2. 1976, pag. 1.
(2) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 4 gennaio 1989.
ALLEGATO
Elenco di associazioni o organizzazioni professionali che corrispondono alle condizioni
dell'articolo 1, lettera d), secondo comma
IRLANDA (1)
1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland (2)
2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland (2)
3. The Association of Certified Accountants (2)
4. Institution of Engineers of Ireland
5. Irish Planning Institute
REGNO UNITO
1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales
2. Institute of Chartered Accountants of Scotland
3. Institute of Chartered Accountants in Ireland
4. Chartered Association of Certified Accountants
5. Chartered Institute of Loss Adjusters
6. Chartered Institute of Management Accountants
7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators
8. Chartered Insurance Institute
9. Institute of Actuaries
10. Faculty of Actuaries
11. Chartered Institute of Bankers
12. Institute of Bankers in Scotland
13. Royal Institution of Chartered Surveyors
14. Royal Town Planning Institute
15. Chartered Society of Physiotherapy
16. Royal Society of Chemistry
17. British Psychological Society
18. Library Association
19. Institute of Chartered Foresters
20. Chartered Institute of Building
21. Engineering Council
22. Institute of Energy
23. Institution of Structural Engineers
24. Institution of Civil Engineers
25. Institution of Mining Engineers
26. Institution of Mining and Metallurgy
(1) Cittadini irlandesi sono anche membri delle seguenti associazioni o organizzazioni del
Regno Unito:
Institute of Chartered Accountants in England and Wales
Institute of Chartered Accountants of Scotland
Institute of Actuaries
Faculty of Actuaries
The Chartered Institute of Management Accountants
Institute of Chartered Secretaries and Administrators
Royal Town Planning Institute
Royal Institution of Chartered Surveyors
Chartered Institute of Building.
(2) Solo ai fini dell'attività di revisione dei conti.
DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
Articolo 9, paragrafo 1
Il Consiglio e la Commissione convengono che gli ordini professionali e gli istituti di
insegnamento superiore devono essere consultati o associati in modo adeguato al processo
decisionale.
27. Institution of Electrical Engineers
28. Institution of Gas Engineers
29. Institution of Mechanical Engineers
30. Institution of Chemical Engineers
31. Institution of Production Engineers
32. Institution of Marine Engineers
33. Royal Institution of Naval Architects
34. Royal Aeronautical Society
35. Institute of Metals
36. Chartered Institution of Building Services Engineers
37. Institute of Measurement and Control
38. British Computer Society
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