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Direttiva del 26 novembre 1990
Consiglio CEE 90/679/CEE, (1) |
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| L CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A, vista la proposta della Commissione (2), redatta previa consultazione con il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, in cooperazione con il Parlamento europeo (3), visto il parere del Comitato economico e sociale (4), considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttiva, le prescrizioni minime al fine di promuovere i miglioramenti, in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un migliore livello di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; considerando che, a norma dell'articolo precitato, le direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese; considerando che la risoluzione del Consiglio, del 27 febbraio 1984, relativa ad un secondo programma d'azione delle Comunità europee in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro (5), prevede la messa a punto di misure protettive per i lavoratori esposti agli agenti pericolosi; considerando che la comunicazione della Commissione relativa al suo programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul posto di lavoro (6) prevede l'adozione di direttive volte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; considerando che l'osservanza delle prescrizioni minime atte a garantire un migliore livello di sicurezza e di salute per quanto concerne la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro costituisce un'esigenza inderogabile per assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori; considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (7); che pertanto le disposizioni di detta direttiva si applicano pienamente al settore dell'esposizione dei lavoratori agli agenti biologici, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva; considerando che una più precisa conoscenza dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti biologici nell'ambito del lavoro può essere ottenuta tramite la tenuta di registri e di cartelle; considerando che i datori di lavoro devono adeguarsi ai nuovi sviluppi tecnologici al fine di migliorare la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori; considerando che devono essere prese misure preventive per garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori esposti agli agenti biologici; considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nel quadro della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno; considerando che in virtù della decisione 74/325/CEE (8), il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro è consultato dalla Commissione e per l'elaborazione di proposte in questo settore, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: SEZIONE I Art. 1 Oggetto 1. La presente direttiva, che è la settima
direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della
direttiva 89/391/CEE, ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che
derivano o possono derivare per la loro sicurezza e la loro salute dall'esposizione agli
agenti biologici durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi. 2. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano pienamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva. 3. La presente direttiva si applica fatte
salve le disposizioni della direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990,
sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (9), e della direttiva
90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati (10). Art. 2 Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende per: Art. 3 Campo di applicazione - Individuazione e valutazione dei rischi 1. La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti biologici conseguentemente alla natura della loro attività professionale. 2. a) Per qualsiasi attività che
possa comportare un rischio di esposizione ad agenti biologici, si dovrà determinare la
natura, il grado e la durata dell'esposizione dei lavoratori in modo da poter valutare i
rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e determinare le misure da adottare. 3. Si procederà alla valutazione di cui al
paragrafo 2 sulla base di tutte le informazioni disponibili, compreso:
1. Gli articoli 5-17 e l'articolo 19 non si
applicano se i risultati della valutazione di cui all'articolo 3, dimostrano che
l'esposizione e/o l'esposizione potenziale avviene rispetto a un agente biologico del
gruppo 1 senza rischio identificabile per la salute dei lavoratori. 2. Se i risultati della valutazione di cui all'articolo 3 dimostrano che l'attività non comporta la deliberata intenzione di lavorare con agenti biologici o di utilizzarli, ma può implicare l'esposizione dei lavoratori a detti agenti, come nel caso delle attività per cui è fornito un elenco indicativo nell'allegato I, le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 si applicano a meno che, in base ai risultati della valutazione di cui all'articolo 3, esse risultassero non necessarie.
SEZIONE II
Art. 5 Sostituzione Il datore di lavoro evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente, sostituendoli con agenti biologici che, nelle condizioni in cui vengono utilizzati, non siano nocivi o lo siano meno per la salute dei lavoratori, in base alle conoscenze attuali.
1. Se i risultati della valutazione prevista nell'articolo 3, rivelano un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, l'esposizione di questi ultimi deve essere evitata. 2. Ove ciò non sia tecnicamente fattibile,
tenendo presente l'attività lavorativa e la valutazione del rischio di cui all'articolo
3, l'esposizione deve essere ridotta al livello più basso necessario per proteggere
adeguatamente la salute e sicurezza dei lavoratori interessati, in particolare tramite le
seguenti misure da applicare tenendo conto dei risultati della valutazione di cui
all'articolo 3: Art. 7 Informazioni da fornire all'autorità competente 1. Se dai risultati della valutazione di cui
all'articolo 3 si evince un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, i datori
di lavoro mettono a disposizione dell'autorità competente, a richiesta, appropriate
informazioni riguardanti: 2. I datori di lavoro informano immediatamente l'autorità competente di qualsiasi infortunio o incidente che possa aver provocato la fuoriuscita di un agente biologico e capace di causare infezioni e/o malattie gravi in soggetti umani. 3. Gli elenchi di cui all'articolo 11 e le cartelle sanitarie di cui all'articolo 14 sono messi a disposizione delle autorità competenti qualora l'impresa cessi l'attività, conformemente alle leggi e/o prassi nazionali.
1. Per tutte le attività che comportano un
rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, dovuto ad un'attività lavorativa con
agenti biologici i datori di lavoro sono obbligati ad adottare misure appropriate atte a
garantire che: 2. a) Gli indumenti di lavoro e
l'attrezzatura di protezione individuale, compresi gli indumenti protettivi di cui al
paragrafo 1 che possono essere contaminati da agenti biologici, devono essere tolti quando
il lavoratore lascia la zona di lavoro e, prima di passare alle misure di cui alla
precedente lettera b), riposti separatamente dagli altri indumenti. 3. Il costo delle misure adottate in applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non può essere posto a carico dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro adotta le misure atte
a garantire che i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento
ricevano una formazione sufficiente e adeguata, in base a tutte le informazioni
disponibili, segnatamente in forma d'informazioni e di istruzioni per quanto riguarda: 2. Detta formazione deve:
1. I datori di lavoro forniscono sul luogo
di lavoro istruzioni scritte e, se del caso, cartelli riguardanti perlomeno la procedura
da seguire in caso di: 3. I datori di lavoro informano
immediatamente i lavoratori e/o i loro rappresentanti di qualsiasi incidente o infortunio
che possa aver causato la fuoriuscita di un agente biologico e che potrebbe provocare
gravi infezioni e/o malattie. 4. Ogni lavoratore ha accesso alle informazioni contenute nell'elenco di cui all'articolo 11, che lo riguardano personalmente. 5. I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento hanno accesso alle informazioni anonime e collettive. 6. I datori di lavoro forniscono ai lavoratori e/o ai loro rappresentanti, su richiesta, le informazioni previste all'articolo 7, paragrafo 1.
1. I datori di lavoro tengono un elenco dei lavoratori esposti ad agenti biologici del gruppo 3 e/o del gruppo 4 da cui risulti il tipo di lavoro svolto e, ove possibile, l'agente biologico cui i lavoratori sono stati esposti e, secondo i casi, un registro dei casi di esposizione, degli infortuni e degli incidenti. 2. L'elenco di cui al paragrafo 1 viene
conservato per almeno 10 anni dopo la fine dell'esposizione, conformemente alla
legislazione e/o alla prassi nazionale. 3. Il medico di cui all'articolo 14 e/o l'autorità competente per la salute e la sicurezza sul luogo del lavoro, nonché qualsiasi altra persona responsabile della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, hanno accesso all'elenco di cui al paragrafo 1.
La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti hanno luogo conformemente all'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE sulle materie contemplate dalla presente direttiva, compresi gli allegati.
1. L'autorità competente dovrà ricevere
preventiva notifica dell'utilizzazione per la prima volta: 2. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4, dovranno soltanto presentare una notifica iniziale della loro intenzione. 3. Una nuova notifica dovrà essere presentata qualora si verifichino sostanziali cambiamenti importanti per la salute e per la sicurezza sul lavoro e per i processi e/o i procedimenti che rendano sorpassata la notifica. 4. La notifica di cui al presente articolo
deve comprendere:
SEZIONE III
Art. 14 Sorveglianza sanitaria 1. Gli Stati membri adottano, in conformità delle legislazioni e delle prassi nazionali, disposizioni atte a garantire l'adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori per la cui sicurezza o salute sussista un rischio sulla base dei risultati della valutazione di cui all'articolo 3. 2. Le disposizioni previste al paragrafo 1
sono tali da consentire a ogni lavoratore di formare oggetto, se del caso, di un'adeguata
sorveglianza sanitaria: 3. La valutazione di cui all'articolo 3
dovrebbe consentire di individuare i lavoratori per i quali possono essere necessarie
misure speciali di protezione. 4. Qualora sia assicurata la sorveglianza
sanitaria, va tenuta una cartella sanitaria individuale per almeno dieci anni dopo la fine
dell'esposizione, conformemente alle legislazioni e alle prassi nazionali. 5. Il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria propone tutte le misure di protezione o di prevenzione utili per i singoli lavoratori. 6. Ai lavoratori devono essere fornite informazioni e consigli sulla sorveglianza sanitaria alla quale potrebbero essere sottoposti dopo la fine dell'esposizione. 7. Conformemente alle legislazioni e/o alle
prassi nazionali: 8. Alcune raccomandazioni pratiche in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori figurano nell'allegato IV. 9. Tutti i casi di malattie o decesso che,
conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, si ritiene risultino da
un'esposizione professionale ad agenti biologici sono notificati all'autorità competente. Art. 15 Servizi sanitari e veterinari diversi dai laboratori diagnostici 1. Ai fini della valutazione di cui
all'articolo 3 dovrebbe essere prestata particolare attenzione: 2. Nei servizi sanitari e veterinari vengono
adottate misure per assicurare in modo appropriato la tutela sanitaria e la sicurezza dei
lavoratori interessati. 3. Nei servizi d'isolamento che ospitano pazienti o animali contaminati o che potrebbero essere contaminati da agenti biologici dei gruppi 3 o 4, le misure di contenimento dovranno essere scelte tra quelle che figurano nell'allegato V, colonna A, per ridurre al minimo il rischio di infezione.
1. Nei laboratori, compresi i laboratori
diagnostici, e nei locali destinati agli animali da laboratorio, deliberatamente
contaminati da agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 o che sono o potrebbero essere
portatori di tali agenti, devono essere adottate le seguenti misure: 2. Per quanto riguarda i processi
industriali che impiegano agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4, devono essere adottate le
seguenti misure:
I risultati dell'utilizzazione dei dati, in base alle
informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 9, da parte delle autorità nazionali
competenti, sono tenuti a disposizione della Commissione. Art.18 Classificazione degli agenti biologici 1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 118 A del trattato, il Consiglio adotta, entro sei mesi dalla data d'attuazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, un primo elenco degli agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 per l'allegato III. 2. La classificazione comunitaria viene effettuata sulla base delle definizioni che figurano all'articolo 2, lettera d), punti da 2 a 4 (gruppi da 2 a 4). 3. In attesa di una classificazione comunitaria, gli Stati membri effettuano una classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un rischio per la salute umana sulla base delle definizioni che figurano all'articolo 2, lettera d), punti da 2 a 4 (gruppi da 2 a 4). 4. Nel caso in cui l'agente biologico
oggetto di valutazione non possa essere attribuito in modo inequivocabile a uno dei gruppi
di cui all'articolo 2, lettera d), esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato
tra le varie possibilità. Art.19 Allegati Gli adattamenti di ordine strettamente tecnico degli allegati
in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative o specifiche
internazionali e delle scoperte nel settore degli agenti biologici, sono adottati secondo
la procedura prevista dall'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE. Art. 20 Disposizioni finali 1. Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro tre anni dalla sua notifica (11). 2. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione le disposizioni di diritto nazionale già adottate o che adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva. Art. 21 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 1990.
Per il Consiglio
ELENCO ORIENTATIVO DEI TIPI DI
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
2. Attività nell'agricoltura. 3. Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale. 4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e postmortem. 5. Attività nel laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica. 6. Attività in impianti di smaltimento rifiuti. 7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.
SEGNALE DI RISCHIO BIOLOGICO
CLASSIFICAZIONE COMUNITARIA
RACCOMANDAZIONI PRATICHE PER
LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI 1. Il medico e/o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti biologici devono essere al corrente delle condizioni e delle circostanze dell'esposizione di ciascun lavoratore. 2. La sorveglianza sanitaria
dei lavoratori va effettuata in conformità dei principi e della prassi della medicina del
lavoro; essa comprende almeno le seguenti misure:
SPECIFICHE SULLE MISURE DI
CONTENIMENTO E SUI LIVELLI DI CONTENIMENTO
SPECIFICHE PER PROCESSI
INDUSTRIALI Agenti biologici del gruppo 1 Per le attività con agenti biologici del gruppo
1, compresi i vaccini spenti, si osserveranno i principi di una buona sicurezza ed igiene
professionali. Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 Può risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche di contenimento da diverse categorie tra quelle sottoindicate, in base ad una valutazione di rischio connessa con un particolare processo o parte di esso. >SPAZIO PER TABELLA>
NOTE: (1) Modifiche successive: (2) G.U. n. C 150 dell'8. 6. 1988, pag. 6. (3) G.U. n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 92. (4) G.U. n. C 56 del 6. 3. 1989, pag. 38. (5) G.U. n. C 67 dell'8. 3. 1984, pag. 2. (6) G.U. n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 1. (7) G.U. n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1. (8) G.U. n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15. (9) G.U. n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 1. (10) G.U. n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15. (11) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 29 novembre 1990. |
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| direttiva
89/391/CEE del 12 Giugno 1989 Articolo 16 Direttive particolari - Modifiche - Portata generale della presente direttiva 1. Il Consiglio, su proposta della Commissione, fondata sull'articolo 118 A del trattato, stabilisce direttive particolari riguardanti, fra l'altro, i settori di cui all'allegato. 2. La presente direttiva e, fatta salva la procedura prevista all'articolo 17 per quanto riguarda gli adattamenti tecnici, le direttive particolari possono essere modificate conformemente alla procedura prevista all'articolo 118 A del trattato. 3. Le disposizioni della presente direttiva si applicano interamente all'insieme dei settori contemplati dalle direttive particolari, fatte salve le disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute in queste direttive particolari. |
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