Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano
Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente,
del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visti i quesiti in atti;
Viste le osservazioni dell’Ufficio, formulate
dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento
del Garante, n. 1/2000;
Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;
PREMESSO:
Il Garante ha ricevuto numerosi quesiti sull’accesso
ad atti e documenti contenenti dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute, per verificare entro quali limiti persone diverse
dagli interessati possano prenderne visione ed estrarre copia.
I quesiti riguardano in particolare:
* il caso in cui la richiesta di accesso sia formulata
ad una pubblica amministrazione ai sensi della disciplina sull’accesso
a documenti amministrativi (legge n. 241/1990 ed altre normative in
materia di trasparenza);
* l’accesso a cartelle cliniche detenute presso
strutture sanitarie;
* il caso in cui la richiesta sia formulata da un
difensore in conformità a quanto previsto dal codice di procedura
penale in materia di c.d. indagini difensive (art. 391-quater c.p.p.).
Le questioni rivestono specifica rilevanza di carattere
generale in relazione ai diritti coinvolti e all’elevato grado
di tutela che l’ordinamento prevede per i dati sulla salute.
I dati sulla salute e la vita sessuale
Nell’ambito della più ampia categoria
dei dati "sensibili", riguardanti profili particolarmente
delicati della vita privata delle persone (sfera religiosa, politica,
sindacale e filosofica, origine razziale ed etnica), le informazioni
relative allo stato di salute e alla vita sessuale sono oggetto di
una speciale protezione.
Il trattamento di tali informazioni è stato
pertanto vietato sul piano internazionale e comunitario, salvi i casi
in cui esso può essere reso lecito dal legislatore nazionale
in quanto necessario per perseguire una sfera circoscritta di importanti
finalità e qualora sia basato su specifiche, elevate garanzie
(v., in particolare, la direttiva comunitaria n. 95/46/CE del 24 ottobre
1995, la Convenzione di Strasburgo n. 108/1981 e la Raccomandazione
del Consiglio d’Europa n.R. 97 (5)).
Il legislatore italiano si è fatto interprete
di queste indicazioni individuando nel diritto interno le predette
finalità e le corrispondenti garanzie, dapprima con la legge
n. 675/1996 che ha approntato un regime di particolare tutela per
il trattamento dei dati sulla salute e la vita sessuale e, poi, con
i decreti legislativi nn. 135 e 282 del 1999. Tale assetto è
stato confermato e rafforzato nel "Codice in materia di protezione
dei dati personali" di imminente pubblicazione, che sostituirà
le predette fonti normative a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Questione della documentazione sanitaria
Gli atti e i documenti nei quali vengono riportati
dati sulla salute e la vita sessuale sono a volte predisposti o raccolti
non per finalità di cura dell’interessato, ma per scopi
amministrativi connessi ad esempio al riconoscimento di particolari
benefici o malattie professionali, all’accertamento di responsabilità
o al risarcimento danni.
I quesiti pervenuti vanno poi affrontati tenendo presente
che alcuni di tali atti e documenti, come le cartelle cliniche, si
caratterizzano per la presenza di diagnosi ed anamnesi, nonché
per la menzione di patologie riferite a volte anche ad individui diversi
dal principale interessato, il che influisce sulla legittimazione
all’accesso alla cartella e sulle modalità di visione
o rilascio delle relative copie, integrali o per estratto (v. ad es.
l’art. 35 del d.P.C.M. 27 giugno 1986, in tema di compilazione
di cartelle cliniche presso case di cura private).
Le richieste di accesso di cui si tratta riguardano
inoltre documenti per i quali (specie per le cartelle cliniche) specifiche
disposizioni possono prevedere speciali modalità o responsabilità
di conservazione che si aggiungono ai comuni obblighi di rispetto
del segreto professionale. E’ il caso, appunto, dell’ordinamento
interno dei servizi ospedalieri, il quale demanda al primario di ciascuna
divisione il compito di curare la regolare compilazione delle cartelle
cliniche e la loro conservazione fino alla consegna all’archivio
centrale, ed attribuisce al direttore sanitario il compito di vigilare
sull’archivio delle cartelle e di rilasciarne copia agli aventi
diritto, anche in base a criteri "stabiliti" dall’amministrazione
(artt. 5 e 7 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128; v., analogamente, il citato
art. 35 del d.P.C.M. 27 giugno 1986, per il quale le cartelle cliniche
firmate dal medico curante e sottoscritte dal medico responsabile
di raggruppamento sono conservate a cura della direzione sanitaria).
La particolare delicatezza dei documenti in questione
è desumibile anche dalla specifica attenzione che va prestata
alle modalità di accesso e di utilizzazione delle cartelle
cliniche da parte del personale interno (artt. 3 e 4 d.lg. n. 135/1999;
punti 3 e 4 autorizzazione generale n. 2/2002 del Garante; d.P.C.M.
19 maggio 1995 sullo schema generale di riferimento della Carta dei
servizi pubblici sanitari, il quale riconosce il diritto dei pazienti
"alla segretezza della propria cartella clinica nei confronti
di persone estranee al servizio" -art. 38, allegato 8-; artt.
8, comma 5, e 19 legge n. 675/1996, secondo cui il titolare e il responsabile
del trattamento devono individuare ed incaricare per iscritto le persone
fisiche che operano sotto la loro diretta autorità, e che sono
autorizzate ad effettuare le operazioni di trattamento di competenza,
ed impartire loro apposite istruzioni; infine, art. 15 legge n. 675/1996
e d.P.R. n. 318/1999 in tema di misure di minime di sicurezza).
Deve infine tenersi conto che idonee garanzie, anche
in termini di sicurezza, vanno adottate in caso di gestione delle
cartelle mediante rete telematica.
Le norme sulla trasparenza amministrativa
Rispetto ai quesiti formulati, non suscitano particolari
problemi l’accesso ai dati personali da parte dell’interessato
(art. 13 legge n. 675/1996) e il rilascio di copia della cartella
clinica al medesimo interessato a persona munita di specifica delega
o, in caso di decesso, a chi "ha un interesse proprio o agisce
a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli
di protezione" (art. 13, comma 3, legge n. 675, come sostituito
dall’art. 9, comma 3, del Codice).
La comunicazione all’interessato di dati personali
sulla salute va comunque effettuata solo per il tramite di un medico
(art. 23, comma 2, legge n. 675/1996; v., ora, art. 84 del citato
Codice).
Rispetto all’accesso ai documenti da parte di
terzi, il Garante ha più volte evidenziato che la legge n.
675/1996 non ha comportato l’abrogazione della disciplina sull’accesso
a documenti amministrativi (art. 43, comma 2, legge n. 675/1996),
la cui applicabilità, anche in caso di documenti contenenti
dati sensibili, è stata confermata, dalla successiva disposizione
(art. 16, d.lg. 11 maggio 1999, n. 135) che in riferimento ai soggetti
pubblici ha individuato come di "rilevante interesse pubblico",
i trattamenti di dati sensibili "necessari per far valere il
diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte
di un terzo" -lett. b)- e quelli "effettuati in conformità
alle leggi e ai regolamenti per l’applicazione della disciplina
sull’accesso ai documenti amministrativi" -lett. c)-.
Il medesimo articolo 16, nel comma 2, ha anche introdotto
un’ulteriore garanzia riferita unicamente ai dati riguardanti
lo stato di salute o la vita sessuale, precisando che il trattamento
di tali dati da parte del soggetto pubblico è consentito solo
se "il diritto da far valere o difendere … è di
rango almeno pari a quello dell’interessato".
Quest’ultima garanzia, come meglio specificato
nel Codice (artt. 60, 71 e 92, comma 2), riguarda sia il caso in cui
il soggetto pubblico debba valutare una richiesta di terzi di conoscere
singoli dati sulla salute o la vita sessuale, ritenuti necessari per
far valere il diritto di difesa (lett. b) cit.), sia il caso in cui
il soggetto pubblico riceva una richiesta di accesso a documenti amministrativi
contenenti siffatti dati. Il tema viene qui affrontato con prevalente
riferimento a cartelle cliniche, ma con considerazioni utili anche
per altri tipi di documenti detenuti in ambito pubblico o privato.
La c.d. questione del "pari rango" interessa
poi anche la comunicazione a terzi, da parte di un soggetto privato,
di singoli dati personali sulla salute e la vita sessuale (es.: casa
di cura privata: art. 22, comma 4, lett. c), legge n. 675/1996; art.
art. 26, comma 4, lett. c) del Codice).
La concreta valutazione dei diritti coinvolti
Le disposizioni da ultimo indicate hanno posto l’interrogativo
sul comportamento che deve tenere il soggetto pubblico o privato (in
caso di richiesta di un terzo di conoscere dati sulla salute o la
vita sessuale, oppure di accedere a documenti che li contengono),
in particolare nello stabilire se il diritto dedotto dal richiedente
vada considerato "di pari rango" rispetto a quello della
persona cui si riferiscono i dati.
Il destinatario della richiesta, nel valutare il "rango"
del diritto di un terzo che può giustificare l’accesso
o la comunicazione, deve utilizzare come parametro di raffronto non
il "diritto di azione e difesa" che pure è costituzionalmente
garantito (e che merita in generale protezione a prescindere dall’"importanza"
del diritto sostanziale che si vuole difendere), quanto questo diritto
sottostante che il terzo intende far valere sulla base del materiale
documentale che chiede di conoscere.
Ciò chiarito, tale sottostante diritto, come
già constatato dall’Autorità (v. ad es. l’autorizzazione
n. 6/2002, al punto 1, lett. a)) e come ora espressamente precisato
dal Codice, può essere ritenuto di "pari rango" rispetto
a quello dell’interessato -giustificando quindi l’accesso
o la comunicazione di dati che l’interessato stesso intende
spesso mantenere altrimenti riservati- solo se fa parte della categoria
dei diritti della personalità o è compreso tra altri
diritti o libertà fondamentali ed inviolabili: v. gli artt.
71, 92 comma 2 e 60 del Codice.
In particolare, la norma da ultimo citata prevede espressamente che
"quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato
di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se
la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con
la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango
almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in
un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile".
In ogni altra situazione riguardante dati sulla salute
o la vita sessuale, non è quindi possibile aderire alla richiesta
di accesso o di comunicazione da parte di terzi se i dati o il documento
sono ritenuti utili dal richiedente per tutelare in giudizio un interesse
legittimo o un diritto soggettivo che possono essere anche di rilievo,
ma che restano comunque subvalenti rispetto alla concorrente necessità
di tutelare la riservatezza, la dignità e gli altri diritti
e libertà fondamentali dell’interessato: si pensi al
caso dell’accesso -in un caso, denegato dalla giurisprudenza-
volto a soddisfare generiche esigenze basate sulla prospettiva eventuale
di apprestare la difesa di diritti non posti in discussione in quel
momento (Cons. Stato Sez. VI, n. 2542/2002).
Ciò comporta ad esempio che nella prevalenza
dei casi riguardanti meri diritti di credito non sia possibile accogliere
l’istanza di accesso o di comunicazione, e che si possa invece
valutare, con cautela, caso per caso, l’effettiva necessità
di consentire l’accesso ad una cartella clinica -prima della
sua probabile acquisizione su iniziativa del giudice- in caso di controversia
risarcitoria per danni ascritti all’attività professionale
medica documentata nella cartella.
Il riferimento normativo ai diritti della personalità
e ad altri diritti e libertà fondamentali è collegato
ad un "elenco aperto" di posizioni soggettive individuabile
in chiave storico-evolutiva, e presuppone una valutazione in concreto,
in modo da evitare per le amministrazioni, gli altri destinatari delle
richieste e per il giudice stesso in caso di impugnazione, "il
rischio di soluzioni precostituite poggianti su una astratta scala
gerarchica dei diritti in contesa" (cfr. Cons. Stato, Sez. VI
n. 1882/2001 e 2542/2002).
Principio di "necessità" e pertinenza
e non eccedenza dei dati
La valutazione sull’istanza di accesso o di
comunicazione non deve essere circoscritta al raffronto fra i diritti
coinvolti, ma deve basarsi anche sull’ulteriore verifica volta
ad appurare -anche ai fini dell’accoglimento solo parziale dell’istanza-
se i dati o tutti i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
o la vita sessuale oggetto di richiesta siano effettivamente "necessari"
al fine di far valere o difendere gli equivalenti diritti in sede
contenziosa (cfr., art. 16, comma 1, lett. b) d. lg. 135/1999; Cons.
Stato Sez. VI n. 2542/2002, cit. e TAR Emilia Romagna-Bologna n. 1207/2001).
Tra i profili da valutare vi è anche quello
dell’ effettiva necessità di anticipare o meno l’autonoma
conoscibilità mediante accesso ad un documento già prodotto
agli atti di un procedimento giudiziario di cui si è parte
-e in tale sede già per altra via conoscibile- o di cui il
giudice deve inevitabilmente disporre autonomamente l’acquisizione.
Alle ricordate limitazioni connesse alla pari ordinazione
di alcuni diritti coinvolti e all’effettiva "necessità"
dei dati ai fini dell’azione o della difesa, va aggiunto il
rispetto dei princìpi di pertinenza e non eccedenza nel trattamento,
sanciti dall’art. 9 della legge n. 675, ribaditi per i soggetti
pubblici dagli artt. 3-4 del d.lg. n. 135/1999 e, ora, dall’art.
22 del Codice.
Il richiamo a tali princìpi, nel caso dei documenti
sanitari e, in particolare, delle cartelle cliniche, deve indurre
l’amministrazione ad effettuare una valutazione concreta, anche
se in alcuni casi non agevole, su quali informazioni, fra quelle contenute
nei documenti oggetto della richiesta di accesso o di comunicazione
che si ritenga di poter accogliere, debbano essere rese conoscibili
dai richiedenti.
Se la richiesta è rivolta ad una amministrazione
pubblica, nel procedimento instaurato dall’istanza andrebbe
poi interpellato l’interessato, per avviare un contraddittorio
anticipato che può consentire a quest’ultimo, oltre alla
tutela giurisdizionale in sede amministrativa, anche di opporsi per
motivi legittimi al trattamento delle informazioni che lo riguardano
(art. 13, legge n. 675/1996).
Le norme sulle investigazioni difensive
A conclusioni analoghe a quelle sopra indicate in
tema di "pari rango" deve pervenirsi per il caso in cui
la richiesta di accesso o di comunicazione di dati sia formulata dal
difensore ai sensi della disciplina sulle investigazioni difensive
introdotta dalla legge n. 397/2000 e, in particolare, dell’art.
391-quater del codice di procedura penale. Ciò è confermato
espressamente dall’art. 71 del Codice, che ha introdotto questo
chiarimento il quale opera a prescindere dalla qualificazione che
si intenda assegnare sul piano sistematico alla facoltà prevista
da tale art. 391-quater, riguardato alla luce del generale diritto
di accesso a documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
Il successivo utilizzo dei dati sulla salute
Da ultimo, la tutela dei dati personali in questione
non si esaurisce nella valutazione della richiesta nei modi illustrati,
in quanto riguarda anche l’utilizzazione dei dati e dei documenti
di cui si è venuti a conoscenza, i quali, possono essere utilizzati
anche da difensori, in conformità all’autorizzazione
del Garante n. 6/2002, solo per le finalità dapprima dichiarate
e se ancora strettamente indispensabili, pertinenti e non eccedenti
al momento del loro concreto utilizzo.
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:
esprime il proprio avviso nei termini di cui in motivazione
e dispone la trasmissione di copia della presente pronuncia alle amministrazioni,
agli enti e alle associazioni indicate in atti.
Roma, 9 luglio 2003