Suprema
Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, sentenza n.9739/2005
(Presidente: G. Coco; Relatore: E, Calmieri)
LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE
IV
SEZIONE PENALE
SENTENZA
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con
sentenza in data 3/7/2000 del Tribunale di Bari in composizione monocratica,
D.L. A, G.G., L.A., P.D. venivano assolti con la formula perché
il fatto non sussiste dal reato di cui agli artt. 113, 589 c.p. loro
ascritto perché per colpa, consistita in imprudenza, negligenza
ed imperizia, cagionavano la morte di S.M., avvenuta in Bari il 7/11/1995,
per arresto cardiacocircolatorio terminale in soggetto affetto da
shock infettivo o ipovolemico ed in particolare il G. quale medico
di guardia interdivisionale (dalle ore 20 del 6/11/1995 alle ore 8,00
del 7/11/1995) presso l’Istituto Policattedra di chirurgia d’urgenza,
chirurgia plastica e chirurgia ricostruttive dell’Università
di Bari- Policlinico, la L. quale medico tirocinante nel reparto di
chirurgia plastica (presente nel corso dello stesso turno), la P.
e la C. quali infermiere professionali presso il citato reparto nello
stesso turno, omettevano di controllare i parametri vitali del paziente
S.M., lì ricoverato a seguito di ustioni di 1° e 2°
grado e sottoposto a due innesti sottoposto a due interventi chirurgici
(il primo di escarectomia della regione posteriore delle cosce e riparo
con innesti demo- epidermici, effettuato il 4/10/1995 ed il secondo
di escarectomia tangenziale delle gambe e della regione lombare, riparata
con innesti cutanei prelevati dagli arti superiori e dai glutei, eseguito
il 6/11/1995 dalle ore 17,00 alle ore 21,00), che evidenziavano lo
stato di shock, omettendo conseguentemente di intervenire tempestivamente
e rendendo pertanto irreversibile la sindrome in atto che conduceva
alla morte; il D.L, quale chirurgo che aveva eseguito l’intervento
del 6/11/1995, per aver posto in essere le condizioni che causarono
l’esito infausto dell’intervento, omettendo tra l’altro,
di chiedere una preventiva consulenza anestesiologica, e per aver
omesso da un lato di tenere anch’egli sotto diretto controllo
il decorso post operatorio del paziente, nonostante si fosse in presenza
di un intervento delicato e di urgenza, e dall’altro, di vigilare
affinché il personale medico e paramedico del turno sopra indicato
controllasse i parametri vitali del S.
Il
Tribunale, premesso che il capo di imputazione non spiegava neppure
in che modo ed in quale misura l’omesso controllo dei parametri
vitali avesse esplicato efficienza causale sull’evento, perveniva
alla assoluzione di tutti gli imputati in forza della considerazione
che mancava qualsiasi prova del necessario nesso eziologico tra la
condotta omissiva contestata a medici ed infermiere ed il decesso
del paziente affidato alle loro cure.
Avverso
detta sentenza proponevano rituale e tempestivo appello il Procuratore
Generale ed il patrono delle Parti Civili costituite, svolgendo motivi
di doglianza in parte comuni e chiedendo la riforma della impugnata
sentenza.
Nel
corso del dibattimento di secondo grado veniva disposta perizia medico
legale intesa ad accertare quali erano state le cause della morte
del S. e se tempestivi ed appropriati interventi terapeutici avrebbero
potuto evitare la morte; i periti venivano autorizzati ad acquisire
il diario infermieristico della notte del decesso e dei giorni immediatamente
precedenti e successivi che però non fu possibile ottenere.
Acquisita
la documentazione depositata dalle parti e sentiti i periti ed i consulenti
di parte, la Corte di appello pronunciava sentenza con cui riconosceva
la responsabilità di D.L. A., G.G., P.D. e C.D., condannandoli,
in concorso di attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di
reclusione ciascuno, oltre che al risarcimento dei danni in favore
delle parti civili alle quali assegnava una provvisionali ed al rimborso
delle spese di lite.
Assolveva
L. A. per non aver commesso il fatto.
La
Corte ricostruiva con precisione la sequenza degli avvenimenti che
precedettero il decesso del S. ponendo maggiore attenzione a quanto
si era verificato dopo il secondo intervento operatorio, atteso che
fino ad allora il trattamento del paziente era risultato regolare.
Il
S., di anni 46 era stato ricoverato a seguito di un infortunio domestico
nel quale riportò ustioni estese a circa il 50% della superficie
corporea e sottoposto in data 4/10/1995 ad un primo intervento chirurgico,
e ad un secondo, quello in esame, il 6/11/1995; a tale secondo intervento
era giunto in condizioni sostanzialmente buone tanto che l’anestesista
che lo visitò giudicò che l’intervento avesse
un grado rischio inferiore a quello precedente.
L’operazione
ebbe luogo nel pomeriggio, con inizio alle 17,15 a fine alle 20,20
(ora della estubazione); tutto si svolse regolarmente ed all’esito
l’anestesista ordinò di eseguire un controllo radiografico
del torace e gli esami urgenti post operatori all’arrivo in
reparto: controllo ed esami che non vennero prontamente eseguiti.
Il
D.L. prescrisse una terapia farmacologia, tramite flebo, che non venne
compiutamente somministrata (solo una flebo risulta essere stata effettuata
e neanche completata); non venne effettuato alcun controllo del polso,
pressione e temperatura.
Nel
corso della notte le due donne più volte sollecitarono il personale
paramedico, dapprima segnalando che il gocciolamento della flebo era
lento, che dopo il precedente intervento era stata fatta una trasfusione
ematica ed erano stati somministrati più liquidi per via endovenosa
ed albumina, poi richiamando l’attenzione sul fatto che il paziente
accusava brividi, sudorazione e conati di vomito nonché sulla
scarsezza di urine contenute nella sacca, rimasta immutata dal momento
in cui il paziente era stato riportato in reparto; esse sollecitavano
anche l’intervento di un medico, ma sempre ricevendo risposte
volte ad assicurare regolarità del decorso post operatorio
e il suggerimento di aumentare le coperte (fino a giungere a otto)
e di inumidire le labbra del paziente.
Verso
le dei del mattino la moglie di S. misurava la temperatura corporea
del marito, che ad una prima misurazione risultava di 36 ° e poco
dopo di 35°.
Nel
frattempo era giunta la L. (medico tirocinante) che controllò
il ritmo cardiaco del S. e cercò di tranquillizzare la donna,
ma il paziente continuava a peggiorare fino a che verso le sette le
infermiere del nuovo turno trasferirono il paziente nel reparto rianimazione;
solo allora sopraggiunse il medico di guardia interdivisionale, dott.
G.
Dalla
cartella del reparto rianimazione risulta che il pazientavi giunse
collassato, cute pallida e sudata, polsi periferici e centrali non
apprezzabili, diuresi contratta, in coma, non risponde agli stimoli
verbali, risponde in maniera in coordinata agli stimoli nocicettive.
Alle
otto del mattino, nonostante i tentativi per rianimarlo, avveniva
l’exitus del paziente per collasso cardiocircolatorio irreversibile.
La
Corte dava atto di aver effettuato tale ricostruzione sulla base delle
dichiarazioni della moglie del S., che durante la notte era stata
costantemente al suo fianco, e della teste T.R., infermiera professionale,
amica di famiglia, che dalle 21,30 del 6 novembre alle 5,45 circa
della mattina successiva si era unita alla moglie nell’assistenza
del S., dichiarazioni ritenute pienamente attendibili sia per la loro
precisione e concordanza, sia perché confermate dalle annotazioni
della cartella clinica redatta al momento del ricovero del S. in rianimazione;
in assenza di un diario infermieristico, mai acquisito ed esibito,
nonostante l’espressa autorizzazione ottenuta dai periti non
poteva dunque darsi credito a diverse allegazioni difensive.
I
RICORSI
A.
D.L. denuncia vizio di motivazione in ordine alla affermazione di
responsabilità basata solo sul fatto di non aver impartito
ferree disposizioni scritte o orali al personale medico o paramedico
cui il paziente veniva affidato, in ordine alla gestione post operatoria.
La
stessa sentenza da atto che egli ha bene adempiuto l’intervento
operatorio; di quanto avvenuto successivamente, del deserto assistenziale
riscontrato dalla sentenza, egli non può e non deve essere
chiamato a rispondere; la situazione critica per il paziente nasce
nel reparto di terapia intensiva, dopo che il D.L. ha esaurito il
suo compito e pertanto l’adempimento del proprio obbligo di
protezione; tutte le (eventuali) macroscopiche, a dire della Corte,
inadempienze verificatesi in quel reparto sono assolutamente autonome
e da valutare autonomamente in quanto facenti capo a soggetti cui
l’obbligo di garanzia era stato trasferito, interrompendo il
nesso di causalità rispetto a quanto verificatosi (correttamente)
sino a quel momento; non vi è prova che le disposizioni sarebbero
state osservate; la stessa Corte avrebbe riconosciuto che altri erano
i soggetti che avevano il dovere di protezione e sorveglianza del
paziente e cioè il personale del reparto di terapia intensiva
dove il paziente era stato trasferito all’esito dell’intervento
operatorio, reparto dove la sorveglianza avrebbe dovuto essere adeguata
per definizione.
Non
sussiste dunque nesso causale tra il comportamento del D.L. e l’evento,
atteso che se colpa vi fu questa è solo del personale del reparto.
Peraltro
nessun rapporto di causalità poteva dirsi regolarmente accertato
in assenza di certezza sulla causa della morte.
G.G.
denuncia violazione di legge e manifesta illogicità di motivazione
in quanto la Corte di appello, trascurando le conclusioni dei periti
che avevano ritenuto impossibile porre una affidabile diagnosi quanto
a causa della morte, formulando al riguardo solo ipotesi, ha ritenuto
di poter addivenire ad una ricostruzione certa sulla sola base delle
dichiarazioni della parte offesa, in particolare formulando nei confronti
del G. un addebito colposo (omesso di controllare i parametri vitali
del paziente e pertanto intervenire tempestivamente rendendo pertanto
irreversibile la sindrome in atto che conduceva il paziente a morte)
che non teneva conto, da un lato, delle conclusioni della perizia
secondo cui il S. al termine dell’intervento operatorio non
necessitava di un controllo continuo dei parametri vitali e, dall’altro,
dei compiti del medico di guardia interdivisionale, quali specificati
in un documento che la stessa Corte di appello aveva richiesto ma
di cui non aveva fatto utilizzare, compiti che sono soltanto di intervento
su richiesta; pacifico viceversa che egli non venne mai chiamato dalle
infermiere.
D.
C. denuncia illogicità di motivazione per travisamento del
fatto.
Elevata
al rango di prova una mera ipotesi formulata dai periti (shock ipovolemico
a seguito di un sanguinamento massivo da ulcera gastrica o intestinale)
prendendo a riferimento solo i sintomi riferiti dalla parte civile
M. e dalla teste T.; tuttavia le due testi non avrebbero dichiarato
al dibattimento quello che la Corte di appello ritiene, ed in particolare
che il S. presentava nausea, sudorazione, ingravescente astenia e
conati di vomito, per cui macroscopico sarebbe il travisamento atteso
che il secondo giudice ricostruisce le cause della morte solo sulla
base di tali sintomi, che però potrebbero desumersi solo dall’esposto
presentato dalla M. e dalle sommarie informazioni rese dalla T., atti
inutilizzabili ai fini della prova.
Anche
l’accertamento relativo al quantitativo di urine e alle flebo
effettuate sarebbe frutto di travisamento.
In
realtà, come gli stessi periti hanno riconosciuto, la causa
della morte è rimasta ignota e da ciò deriva la impossibilità
di effettuare il giudizio controfattuale; neppure è stato chiarito
quale ulteriore intervento medico sarebbe stato idoneo ad impedire
l’evento: l’accertamento del nesso causale no soddisfa
dunque quei requisiti di certezza posti in luce dalla più recente
giurisprudenza.
D.P.
denuncia difetto ed illogicità della motivazione.
Le
affermazioni secondo le quali il S. è stato abbandonato a se
stesso e le infermiere di turno si limitarono a tranquillizzare le
due donne che lo assistevano, non facendo niente per verificare se
le loro preoccupazioni avessero fondamento sarebbero smentite dalle
risultanze processuali ed in particolare dal foglio termografico da
cui risulta che la temperatura è stata misurata più
due volte e che la quantità di urina era di 300 ml: l’affermazione
di essere in presenza di una diuresi contratta stante l’alterazione
della cifra in 1 in 3 era solo una mera congettura dell’estensore
della sentenza; la sentenza sarebbe illogica anche nel ritenere che
il personale paramedico potesse riconoscere quei sintomi che debbono
essere riconosciuti dal medico.
Impossibilità
di ritenere accertato il nesso di causalità non conoscendosi
la causa della morte.
Al
dibattimento sono state depositate conclusioni dell’Avv. Prof.
F. L. per D.L., e conclusioni e nota spese delle parti civili costituite.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
I
ricorsi, pur ritualmente proposti, sono infondati.
In
via preliminare mette conto escludere la intervenuta prescrizione
del reato per le sospensioni intervenute nelle more del giudizio,
già computate alla decorsa udienza del 2 aprile 2004, innanzi
a questa Suprema Corte, con provvedimento di sospensione, in detta
udienza, del termine di prescrizione.
Infatti
delle sospensioni, come quella determinata alla citata udienza del
2 aprile 2004, sono tutte imputabili alla difesa degli imputati, e
determinano il non utile decorso del tempo, nella specifica ottica
della prescrizione secondo l’indirizzo di queste SS.UU. n. 10211/2001,
Cremonese.
Nel
merito
Sul
ricorso del D.L., va innanzitutto precisato che egli, nella qualità
di capo dell’equipe operatoria, fu titolare di una posizione
di garanzia nell’ambito della quale, secondo quanto accertato
dalle precedenti sentenze di merito, risolse imprudentemente di effettuare
un intervento altamente specialistico (quale quello praticato al paziente
S.M.)) nell’ultimo turno pomeridiano, e così nell’approssimarsi
della notte: tempo nel quale; secondo regola di comune esperienza,
il presidio medico e paramedico, nei reparti ospedalieri (anche in
quelli organizzati, a differenza di quello di cui si discute, secondo
criteri accettabili), è notevolmente meno allertabile alle
emergenze che non nelle ore del giorno.
Inoltre
egli, concluso l’intervento, nel trasferire la sua posizione
di garanzia all’unico medico di guardia che aveva sotto il proprio
controllo il reparto di terapia intensiva, unitamente ad altri due
reparti facenti capo all’istituto policattedra che li raggruppava,
non curò di fornire le necessarie indicazioni terapeutiche
e dei controlli dei parametri vitali del paziente appena operato,
né si preoccupò di seguire direttamente, anche per interposta
persona, il decorso postoperatorio .
Sì
che il S., abbandonato a se stesso anche per il disinteresse sia dell’unico
medico di guardia notturno, sia del personale paramedico del tutto
professionalmente incapace ed assente, e sia persino della medico
tirocinante dello specifico reparto ove il paziente era stato sottoposto
ad intervento chirurgico, si spense rapidamente a causa di un certo
shock ipovelmico seguito a sanguinamento massivo da ulcera gastrica
o intestinale, e del probabile e conseguente instaurarsi di un’ulcera
sanguinante, forse anche seguita da perforazione.
Il
ricorrente ha denunciato l’adozione di un criterio probabilistico
nella individuazione della causa dell’evento, e dunque ha denunciato
dei canoni della più recente giurisprudenza di questa Corte
a SS. UU. (la pronuncia Francese del 30328/2002).
Per
contro deve invece farsi rilevare che la Corte si è espressa
nei seguenti termini: …le cause della morte sono state indicate,
con apprezzabile grado di assoluta verosimiglianza, scientificamente
ancorato a dati clinici desunti dalla documentazione sanitaria acquisita,
in uno shock ipovolemico a seguito di sanguinamento massivo da ulcera
gastrica o intestinale, ed ha anche indicato i datti oggettivi sui
quali la detta ipotesi, formulata dai Periti, è stata ritenuta
fondata (quali le possibili cause dell’instaurarsi di tale ulcera).
Gli
stessi Giudici hanno indicato il versamento endocavitario ed il conseguente
shock ipovolemico, dato caratterizzato da assoluta fondatezza, partendo,
tra l’altro, dai precedenti valori ottimali di ematocrito (35%
prima dell’intervento).
La
mancata pratica della terapia indicata dall’operatore, consistente
in 1500 cc. di liquidi nel corso della notte, della terapia farmacologia
prescritta, e degli altri presidi tempestivamente praticabili, solo
che fossero stati svolti gli accertamenti urgenti prescritti dall’anestesista,
o ritenuti necessari dal controllo medico che in alcun modo può
mancare nella fase postoperatoria di un intervento talmente delicato,
sarebbero stati tali da certamente evitare l’evento al quale
si è pervenuti attraverso un iter che la Corte di merito ha
descritto e qualificato come totale abbandono.
E
ciò solo che l’imputato avesse eletto, al fine di trasferire
la propria posizione di garanzia, in maniera adeguatamente oculata
i soggetti che avrebbero dovuto seguire poi il decorso postoperatorio
del paziente, nell’immediatezza del suo ritorno in reparto,
e nelle seguenti ore della notte.
Può
dunque affermarsi che, nel caso del dott. D.L. il rimprovero di non
aver usato il comportamento conseguente alla delicatissima posizione
di garanzia che gli era propria, in vista della fase postoperatoria,
trasferendo tale posizione ad un reparto che egli sapeva (o avrebbe
dovuto sapere) affidato solo a personale paramedico (indipendentemente
dalla competenza, diligenza e scrupolo che costoro possedessero) certamente
non in grado di far fronte all’assistenza di pazienti appena
sottoposti ad interventi di alta chirurgia, ed ad un medico di guardia
per contratto disponibile solo dietro chiamata o a richiesta, è
stato ineccepibilmente motivato.
Infatti,
in tali condizioni, si può dire che egli ha abbandonato il
paziente a se stesso, avendo la piena consapevolezza di tale abbandono.
Che
poi, da tale situazione di abbandono sia derivata la incredibile mancata
pratica delle cure e somministrazione di liquidi che lo steso Primario
aveva ordinato, e che da questa sia derivato il progressivo deterioramento
delle funzioni vitali del paziente che, avendo perduto già
plasma durante l’intervento (1000 ml.), ne continuava a perdere
per sanguinamento da ulcera, sino a pervenire allo shock ipovolemico,
è fatto che risulta chiaramente attraverso la ricostruzione
della dinamica degli eventi, caratterizzata dalla totale assenza di
assistenza e controllo del malato, pur in presenza di numerose segnalazioni
di dati allarmanti sul decorso postoperatorio, da parte della moglie
e dell’amica di famiglia che ne seguirono impotenti il percorso
verso l’irreparabile.
Ma
da tali successive e gravi omissioni il ricorrente non può
valersi quale scusante della propria condotta omissiva, in quanto
vale qui la regola sempre affermata da questa Suprema Corte e secondo
la quale che versa in colpa non può invocare a propria scusante
la condotta colposa altrui.
In
materia, per altro, il condiviso orientamento di questa Corte Suprema
è nel senso che gli operatori di una struttura sanitaria, medici
e paramedici, sono tutti ex lege portatori di una posizione di garanzia,
espressione dell’obbligo di solidarietà costituzionalmente
imposte ex art. 2 e 32 cost., nei confronti dei pazienti, la cui salute
essi devono tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l’integrità;
e l’obbligo di protezione perdura per l’intero tempo del
turno di lavoro (Cassazione penale, sez. IV, 2 marzo 2000, n. 9638,
Troiano).
Si
che correttamente la Corte di merito ha ritenuto che il ricorrente
non abbia adempiuto al proprio obbligo nei termini di cui innanzi.
Sul
nesso eziologico, ritiene questa corte integrare sufficientemente
l’obbligo della motivazione imposto al Giudice di merito la
sua individuazione nella ancata esecuzione della radiografia del torace
e degli accertamenti prescritti dall’anestesista, nella mancata
indicazione delle necessarie disposizioni scritte ed orali al personale
medico e paramedico cui il paziente veniva affidato nella fase postoperatoria,
tanto che nulla di tutto ciò fu praticato al S. ne nell’immediato
e nemmeno nel corso di tutta la notte.
Da
tali omessi controlli e terapie, conseguirono le insorgenze che condussero
a morte il paziente.
Omissioni
imputabili innanzi di ogni altro al D.L., a titolo di colpa integrata
dal connotato della imprudenza e della negligenza.
Ove
tutto ciò non fosse stato omesso, deduce la impugnata sentenza,
l’evento si sarebbe evitato.
La
sentenza de qua ha inoltre bene evidenziato che, per altro, egli sapeva
bene che, come prima indicato, la sua posizione di garanzia non veniva
trasmessa a personale sanitario idoneo a riceverla (e pertanto con
culpa in eligendo), ed anzi che veniva trasferita praticamente a nessuno.
Tale
condotta è stata ritenuta idonea a determinare nel paziente
quella ulteriore perdita di liquido ematico che, sommata alla perdita
subita durante l’intervento, ed in assenza di reintegrazione
di liquidi, di terapia alcuna e di controllo medico, ha determinato
il progressivo scadimento delle complessive condizioni vitali del
S. che, solo dopo un tempo individuato attorno alle sei e trenta del
mattino (ora fino alla quale è stata ritenuta la possibilità
di un intervento idoneo a salvare la vita del paziente) è divenuto
irreversibile.
Da
qui la corretta contestazione della cooperazione colposa con il medico
di guardia e con il personale infermieristico, i quali tutti hanno
inserito una condotta- parte, utile elemento ai fini della determinazione
dell’vento; ne sembra del tutto peregrina la critica alla sentenza,
di qualche difensore, in sede di discussione, secondo cui non riesce
comprensibile come sia stata assolta la specializzando dott. L., rimasta
nel turno notturno a presidiare il reparto in relazione proprio ai
compiti specifici del dott. D.L., presso il cui reparto la stessa
svolgeva la sua attività, la quale, informata dalla moglie
del paziente del peggioramento della condizioni del marito, non si
attivò personalmente con adeguate iniziative, nella sua qualità
di medico, non chiamò il medico di guardia, e nemmeno controllò
il (non) normale funzionamento della flebo e la (mancata) assunzione
delle cure anche farmacologiche prescritte dall’anestesista
e dal suo stesso direttore al momento di rinviare il S. al reparto
di terapia intensiva.
Quanto
alla impugnazione proposta dal D.L., pertanto, assorbita in quanto
precedentemente osservato ogni ulteriore considerazione critica formulata
nell’interesse del ricorrente, il ricorso deve essere ritenuto
infondato in ogni sua parte, al limite della inammissibilità,
e deve essere pertanto integralmente rigettato.
Non
diversa sorte può avere il ricorso del dottor G.
Deve
infatti qui ricordarsi l’insegnamento di questa Corte, riferito
innanzi in ordine alla posizione del dottor D. L., secondo il quale
(vale la pena ricordarlo) gli operatori di una struttura sanitaria,
medici e paramedici, sono tutti ex lege portatori di una posizione
di garanzia, espressione dell’obbligo di solidarietà
costituzionalmente imposto ex art. 2 e 32 Cost., nei confronti dei
pazienti, la cui salute devono tutelare contro qualsivoglia pericolo
che ne minacci l’integrità; l’obbligo di protezione
perdura per l’intero tempo del turno di lavoro (Cass. penale,
sez. IV, 2 marzo 2000, n. 9638, Troiano).
Egli
ritorna a porre in discussione, con il suo ricorso, la causa mortis,
a suo parere imperscrutabile per la (certo assai colpevole) mancata
esecuzione del dovuto esame auptico sul cadavere.
E
tuttavia, come detto qui prima, in relazione alla posizione del dott.
D.L., tale causa della morte è stata individuata dalla Corte
di merito in materia in maniera del tutto inequivoca e categoricamente
addossata alla responsabilità degli imputati, fra i quali spicca
il ricorrente per la totale sua assenza di controllo, dovuto, a giudizio
di questa Corte, nei termini e per le previsioni normative indicate
nella prima riferita pronuncia, ad inizio di turno e poi durante tutto
il corso della notte.
E
ciò, indipendentemente dai suoi obblighi contrattuali.
Senza
ritornare a valutare gli esiti peritali poiché questa Corte
non deve effettuare incursioni negli atti probatori, limitandosi solo
ad esaminare gli atti impugnati e gli atti d’impugnazione onde
valutare la coerenza logica dei primi, e la capacità di questi
a resistere alle critiche di ricorso (Sezione Prima, 10 febbraio 2000,
n. 94), basta osservare che, proprio in applicazione dei principi
costituzionali indicati dalla pronuncia n. 9638/2000 di questa Corte,
ed in considerazione, della tenutezza del medico, cui era affidato
il reparto, di previamente informarsi quanto meno delle situazioni
di emergenza esistenti al momento della sua assunzione di responsabilità
e di garanzia (e certamente tale era quella della persona offesa per
le ripetute ragioni connesse alla delicatezza del subito intervento
ed alla necessità di essere seguito con attenzione particolare
nella delicatissima fase postoperatoria), il ricorso alla clausola
contrattuale che avrebbe configurato il suo obbligo di intervento
su chiamata (e poi, chiamata da parte di chi, nel caso di specie?)
è del tutto privo di rilievo, come la corte di merito ha ritenuto,
pronunciando nei confronti di costui sentenza di condanna per le ragioni
ivi spiegate secondo convincente, ragionevole e condivisa motivazione.
A
pag. 21 sentenza, infatti, la Corte di merito evidenzia come fu proprio
a causa… del notevole intervallo di tempo trascorso fra la comparsa
di quei sintomi che avrebbero imposto, se doverosamente rilevanti,
l’instaurazione di una idonea terapia, ed il momento dell’irreversibile
aggravamento verificatosi dopo le ore 6,30… che ebbe a verificarsi
l’evento, specie in considerazione del fatto che l’essere
il paziente affidato ad una struttura di altissimo livello operativo
(istituto policattedra di terapia di urgenza del Policlinico di Bari)
avrebbe dovuto consentire che, praticati nei tempi congrui gli interventi
farmacologici e chirurgici appropriati, fosse evitato l’evento.
E
conclude: non ricorre nel caso di specie, in base all’evidenza
disponibile, alcuna incertezza, alcun ragionevole dubbio sulla reale
efficacia condizionante dell’omissione degli imputati…
Nel
suddetto modo appare dunque integrata, e in termini di ipotesi controfattuale,
e in termini di formula logica (SS.UU. Francese, 2002), la responsabilità,
fra gli altri, anche del dott. G.
Ne
vale il ricorso agli obblighi contrattuali, attesa la posizione di
garanzia specifica che ogni medico (o paramedico) ha nei confronti
dei pazienti a lui affidati, e che deve espletare nel rispetto dei
principi costituzionali di cui agli art 2 e 32, così come già
più volte affermato da questa Suprema Corte (una posizione
di garanzia, espressione dell’obbligo di solidarietà
costituzionalmente imposto ex art. 2 e 32 Cost., nei confronti dei
pazienti, la cui salute devono tutelare contro qualsivoglia pericolo
che ne minacci l’integrità; l’obbligo di protezione
perdura, come già precisato, per l’intero tempo del turno
di lavoro (Cassazione penale, sez. IV, 2 marzo 2000, n. 9638, Troiano).
Qui,
dunque, non è questione di obbligo contrattuale di natura privatistica
(o amministrativistica), ma dell’essere venuto meno, il dott.
G., al pari degli altri, all’esatto adempimento del debito di
garanzia dovuto nei confronti del S., mediante la condotta che gli
è stata contestata, e che è stata di poi accertata nei
termini di cui in sentenza, esenti da qualsiasi vizio logico, oltre
che anche genericamente giuridico, in funzione di un iter argomentativo
del tutto ragionevole e convincente.
Inammissibili
sono poi le censure all’accertamento di fatto che i secondo
G. hanno ritenuto, a seguito della considerazione degli esiti peritali;
e questo per le ragioni di cui all’insegnamento costante e condiviso
di questa stessa Corte, a mente del quale nel giudizio di legittimità
non è deducibile il vizio di travisamento del fatto inteso
come ipotesi di contrasto fra le argomentazioni del contesto motivazionale
e gli atti processuali, sicché il controllo demandato alla
Corte di Cassazione…non può esplicarsi in indagini extratestuali
dirette a verificare se i risultati dell’interpretazione delle
prove, costituenti i dati fondanti della decisione, siano effettivamente
corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti
del processo (Sezione Prima, 10 febbraio 2000, n. 94).
Ne
scusante è che gli infermieri non abbiano mai richiesto, durante
la notte, il suon intervento, essendo dovere e scrupolo di un medico,
cui è affidato un reparto (specialmente quando si tratti di
una unità dai compiti evidentemente di speciale delicatezza,
quale quella di terapia intensiva in questione) quello di prendere
immediata visione, raccogliendo la posizione di garanzia che gli viene
trasferita al momento della sua presa in carico del reparto, delle
specifiche situazioni degli ammalati, a partire dalle situazioni più
delicate (e non se ne immagina una più critica di quella presentata
dal S., in fase immediatamente postoperatoria a seguito della storia
chirurgica di cui in sentenza), e dunque assicurandosi della corretta
instaurazione delle terapie prescritte o ritenute necessarie, seguendo
di persona l’evolversi della situazione fino al cessare della
condizione di rischio.
Obbligo
e scrupolo cui il dott. G., come affermato in sentenza, è stato
ben lontano dal corrispondere.
Per
quanto detto, ed assorbita ogni altra considerazione, la infondatezza
del ricorso conduce alla declaratoria di rigetto dello stesso.
A
non diversa soluzione deve pervenirsi a seguito dell’esame dei
motivi presentati dalle infermiere P. e C.
Anche
costoro hanno contestato l’addebitabilità di ogni responsabilità
a loro, attesa la incertezza in ordine alla causa mortis del paziente,
per la mancata perizia autoptica.
Tuttavia,
l’accertamento svolto in sentenza sulla base delle perizie fondate
sulla risoluzione storica del fatto, non consente alcuna rivisitazione
del giudizio di fatto che, per le ragioni qui prima dette e ripetute,
non si presta a censure in ordine all’ordito argomentativo dello
specifico decisus.
Certo
è che il S. è morto perché non solo tempestivamente
ma mai, durante l’intero arco della notte (quasi dodici ore
dal suo rientro in reparto dopo l’intervento chirurgico, fino
al momento in cui le sue condizioni fisiche sono irrimediabilmente
precipitate) costoro raccolsero, come era loro preciso dovere, le
preoccupazioni reiteratamente ed in maniera allarmata prospettate
dalla moglie del paziente e dall’infermiera, amica della famiglia,
che insieme a costei trascorse quelle ore attendendo inutilmente che
qualcuno comprendesse ciò che a loro appariva, e non vi era
certo necessità di specifica competenza, il gravissimo evolversi
della situazione.
La Corte ha sottolineato, attraverso il riferimento alle parole tranquillanti
di costoro (innanzi alla esposizione dei sintomi si cui è inutile
tornare, tanto essi sono chiari anche al di la di qualunque più
elementare nozione di esperienza medica o paramedica) quale sia stata
la condizione di totale assenza di qualsiasi apporto venuto da detto
personale, se non l’aver fornito otto coperte per far fronte
alla crisi di ipotermia di una persona, il S., che si stava totalmente
dissanguando e disidratando.
Nemmeno
hanno avvertito lo scrupolo di chiamare il dott. G. che intanto stazionava
nella propria stanza, secondo contratto.
In
particolare, la P., con il suo ricorso, percorre criticamente la ricostruzione
degli eventi delle ore notturne, in chiave alternativa rispetto a
quella di cui in sentenza.
Ma
ciò non è consentito nella presente sede di legittimità,
per la ben nota preclusione rispetto ad ogni rivisitazione del merito
(già qui prima evidenziata) a condizione che l’apparato
argomentativo non presenti incongruità, così come ne
presenta la sentenza sottoposta dunque a non puntuale ed utile critica,
per quanto fin qui evidenziato.
Altrettanto
fa la C., sempre prendendo lo spunto dalla incertezza sulle cause
della morte del paziente (incertezza che la sentenza non manifesta),
per denunciare quindi mancanza di nesso causale, difetto di prova
in ordine alla responsabilità , vizio di motivazione e travisamento
del fatto.
Ma,
posto che sul nesso di causalità, anche con specifico riferimento
alla posizione di costei, la Corte di merito ha detto in maniera ineccepibile
(e la anonima correzione, meglio sarebbe parlare di falsificazione,
della cifra relativa alla quantità di urine contenute nella
sacca al momento del precipitoso ed inutile trasferimento del paziente
al reparto rianimazione, praticamente già privo di vita, è
ulteriore prova della grave omissione posta in essere dal personale
infermieristico, e del tentativo di ripararvi in chiave difensiva),
ogni altra alternativa lettura degli elementi probatori valutati (o
anche no valutati perché implicitamente ritenuti in conducenti)
non può costituire argomento di impugnazione in sede di legittimità.
Anche
tale ricorso, prevalentemente in fatto, non può trovare l’atteso
riscontro censorio, e deve essere rigettato anche a ragione della
sua pressoché manifesta infondatezza.
Al
rigetto dei ricorsi di tutti gli imputati segue la condanna di costoro,
in solido, alle spese.
P.Q.M.
Visti
gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti
in solido al pagamento delle spese processuali.
Li
condanna altresì al pagamento in solido delle spese civili
del giudizio di Cassazione in favore delle parti civili M.A. M., S.
P. e S.C., liquidandole in complessivi Euro 6.000,00 (comprese le
spese).
Roma,
1 dicembre 2004.
Depositata in Cancelleria l’11 marzo 2005.
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