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| Legge
9 ottobre 1967, n° 944
Norme integrative della Legge 4.8.65 n° 1103, in ordine alla regolamentazione giuridica dell’Arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica. |
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Promulga la seguente legge: Art. 1. Le Amministrazioni Ospedaliere, le cliniche e gli Istituti universitari, gli enti pubblici e gli altri istituti riconosciuti a norma di legge che hanno alle dipendenze personale per l’impiego delle apparecchiature radiologiche, devono istituire, qualora manchi, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un ruolo organico di tecnici di radiologia medica. Art. 2. Le Amministrazioni ospedaliere, le cliniche e gli Istituti universitari, gli enti pubblici e gli altri istituti di cui al precedente art. 1 sono obbligati a mantenere in servizio e ad inquadrare nel ruolo organico di tecnici di radiologia medica il personale che alla data di entrata in vigore della legge 4 Agosto 1965, n. 1103 (1), era adibito all’espletamento delle mansioni di tecnico di radiologia medica e che in virtù dell’art. 21 della precitata legge consegua il diploma di abilitazione o risulti in possesso di un titolo di specializzazione rilasciato da specifiche scuole riconosciute dallo Stato. (1)
V, Lex 1965, parte I, p. 1978. |
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Giovedì, 29-Dic-2005
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