SVOLGIMENTO DEL PROCESSOLa Corte di appello di Bari, con sentenza del 2 novembre 1998,
confermava la sentenza, in data 10 aprile 1996, del pretore di Bari, che aveva affermato
la responsabilità penale di M. T., medico- chirurgo, di G. R., S. D. e M. C., infermieri
professionali, per il reato di omicidio colposo in danno di D. D.
Secondo quanto accertato dai giudici di merito, questi, marinaio di leva, la
mattina del 2 settembre 1992, intorno alle ore 5,15, giunto alla stazione centrale di
Bari, saliva sul predellino di uno degli ultimi vagoni del treno, che lo avrebbe dovuto
condurre a Taranto, mentre il treno era in corsa, senza riuscire, però, ad entrare nella
vettura perché questa, fuori servizio, aveva le porte chiuse.
Il D., resosene conto, saltava a terra; ma, perdeva lequilibrio e cadeva
battendo violentemente il capo sul marciapiede, dove rimaneva, in stato di semi
incoscienza, sino allintervento del Servizio di Emergenza di Bari, che, con una
autoambulanza, lo trasportava al pronto soccorso del Policlinico di Bari dove giungeva
alle ore 5,40. Ivi, collocato su una carrozzella, veniva preso in consegna dallinfermiere
C., il quale, forse deviato nel giudizio dal torpore del giovane e dalle tracce di vomito,
si convinceva che si trattasse di un ubriaco.
Il D. veniva condotto nella sala di chirurgia dove si trovavano linfermiere
D. e il dr. T., impegnato, con lassistenza della infermiera R., a prestare cure ad
una paziente colpita da coliche renali.
Il T., senza visitare il D., impartiva lordine di chiamare uno dei due medici
internisti che si trovavano al piano di sopra: il marinaio veniva trasferito
provvisoriamente nella sala daspetto del pronto soccorso in attesa che giungesse linternista.
Nessuno dei tre infermieri, però, chiamava il medico, anche se sarebbe stato estremamente
agevole farlo, visto che la stanza ove i medici riposavano era collegata, a mezzo
citofono, con il piano inferiore; e giunte le sei, momento del cambio per gli infermieri,
A.. P., altra infermiera, veniva messa al corrente dellaccaduto e dellordine
del T. dalla collega R.
Anche la P. ometteva di chiamare il medico, sicchè il D. restava privo di
qualsiasi assistenza sino a quando, alle ore 8,15, unassistente di Polizia, in
servizio al posto fisso del pronto soccorso, avendo notato che il giovane non dava più
segni di vita, non segnalava la circostanza ad un medico di turno, il quale, resosi conto
della gravità della situazione, disponeva per il trasporto del giovane in medicheria
facendolo trasferire, poi, al centro di rianimazione, poi, al centro di rianimazione, dove
una TAC avrebbe evidenziato lesistenza di un grosso ematoma extracerebrale a tipo
verosimilmente epidurale con estensione temporale posteriore ed occipitale cerebellare a
destra.
Il D. veniva sottoposto, alle 10 e alle 18, a due interventi senza successo e,
caduto in coma, il 6 settembre, alle ore 8,00, decedeva.
La corte di merito, ciò premesso, riteneva, come già il tribunale, che, certo che
il Troiano avesse impartito lordine di chiamare un internista, al medico andava
rimproverato di non aver immediatamente sottoposto a visita il paziente e di aver fatto
propria, senza accertarla, la diagnosi di etilismo acuto fatta dallinfermiere C..
Ai quattro infermieri andava, invece, rimproverato di non aver chiamato linternista
come era stato loro ordinato.
Nessun dubbio, inoltre, poteva nutrirsi sul rapporto di causalità tra le accertate
omissioni e levento, avendo affermato i periti che, se si fosse tempestivamente
intervenuti, il D. avrebbe avuto serie probabilità di guarire.
I difensori del T., del C., del D. e della R. ricorrono per cassazione chiedendo lannullamento
della sentenza.
Il difensore del T. denuncia, anzitutto, violazione dellart. 606, lett. e),
c.p.p. e dellart. 125, comma 3, c.p.p. per mancanza ed illogicità di motivazione in
relazione allelemento oggettivo ed a quello soggettivo del reato nonché alla
qualificazione giuridica del fatto.
Denuncia, poi, violazione dellart. 606, comma I, lett. b), c.p.p. per
inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 40, comma II, 41, 42 e 589 c.p..
Deduce, con la prima censura, che il T. non si è appiattito su alcuna diagnosi
dellinfermiere, ma ha doverosamente dato disposizioni di chiamare linternista
essendo momentaneamente occupato nella visita di altro paziente, la cui patologia era di
competenza del chirurgo per le notorie complicazioni che una colica renale può
comportare.
Il dott. T., inoltre, terminata la cura della S., non avendo trovato alcuno in
attesa di essere visitato, il D. era, infatti, stato portato nellambulatorio di
medicina, posto di fronte a quello di chirurgia, non aveva alcun motivo per dubitare che
il paziente fosse stato affidato alle cure di uno dei due internisti in servizio di
guardia attiva ovvero per ipotizzare che il suo ordine fosse stato inopinatamenete
disatteso.
Deduce , con la seconda censura, che la corte di appello ha completamente ignorato
quanto scritto sul nesso di casualità, dal consulente di parte, il quale ha dimostrato la
irreversibilità delle lesioni. Il difensore del C. denuncia: violazione dellart.606,
comma I, lett.b) e c), per inosservanza ovvero erronea applicazione degli artt. 589 c.p.,
192, commi I e II, 546, lett. e), c.p.p. e violazione dellart. 606, comma I, lett.
e), c.p.p., per mancanza ovvero illogicità di motivazione in relazione a punti essenziali
ai fini della decisione.
Violazione dellart.606, comma I, lett. b) e c), per inosservanza ovvero
erronea applicazione degli artt. 589 c.p., 192, commi I e II, 546, lett. e), c.p.t. e
violazione dellart. 606, comma I, lett. e), c.p.p., per mancanza ovvero illogicità
di motivazione in relazione a punto essenziali ai fini della decisione. Deduce, tra laltro,
con il primo motivo, che la corte di appello ha dato per certo che il T. abbia impartito lordine
di chiamare linternista basandosi sulle sole dichiarazioni, peraltro non
coincidenti, degli imputati, senza prestare alcuna attenzione ai testimoni che avevano
detto qualcosa di diverso.
Deduce, con il secondo motivo, che, con il secondo motivo di appello, era stato
chiesto che dalla imputazione di omissione di soccorso, contestata dagli imputati, il C.
venisse assolto perché il fatto non sussiste, e non perché il fatto non costituisce
reato, per le stesse ragioni poste a sostegno della domanda di assoluzione per il reato di
omicidio colposo.
Propone, quindi, rispetto al relativo capo della sentenza impugnata, che ha
confermato, anche per questo capo, la sentenza del pretore, le censure esposte, per il
reato di omicidio colposo, nel primo motivo.
Il difensore del D. denuncia violazione dellart.606, deducendo che, pur nellipotesi
di sussistenza di un comportamento omissivo attribuibile allimputato, deve
incontestabilmente accertarsi se tale condotta sia di livello tale da condurre,
inesorabilmente, al risultato dannoso; va accertato, insomma, lesistenza dellimprescindibile
nesso causale tra la condotta e levento, mentre latitano prove oggettive che
incontestabilmente attestino lesistenza di valido nesso causale tra la condotta del
D. e la morte del giovane.
Il difensore della R. denuncia: violazione dellart. 606, lett. e) e b),
c.p.p.: mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del
provvedimento impugnato; violazione degli artt.43 e 113 c.p., in relazione allart.
589 c.p..
Deduce che alla R. nulla può essere rimproverato.
E pacifico, infatti, che limputata, che non aveva potuto vedere il D.,
quando questi era stato portato in chirurgia, perché si trovava nella stanza attigua
insieme con il dott. T. e non si era mossa quando questi ne era uscito, sicchè non aveva
potuto udire che il medico aveva impartito lordine di chiamare linternista,
potè accorgersi della presenza del D. solo quando questultimo si trovava già nella
sala di attesa del pronto soccorso e dopo che la diagnosi di presunta ubriachezza era
stata formulata.
In quel momento, in cui si rese conto della presenza del D., fu avvisata dagli
altri due infermieri della consegna, impartita dal medico di guardia, relativa alla
chiamata dellinternista non prima di dieci minuti, consegna che ella trasferì
immediatamente alla P., sopraggiunta in quel frangente. Violazione dellart. 606,
comma I, lett. e) e b) , c.p.p.: mancanza e manifesta illogicità della motivazione
risultante dal testo del provvedimento impugnato; violazione degli artt.40 e 41 c.p., in
relazione allart. 589 c.p..
Deduce che la condotta della R. risulta del tutto irrilevante ai fini del ritardo
diagnostico e Terapeutico ipotizzato, posto che senza il suo intervento commissivo, non
omissivo, consistendo nel passaggio della consegna alla collega del turno montante, i
fatti si sarebbero svolti esattamente nello stesso modo.
Il comportamento gravemente omissivo della infermiera P. risultava e risulta di per
se sufficiente a determinare levento e certamente tale da interrompere il
nesso eziologico con le condotte antecedenti e, quanto meno, con la condotta della R.
Deduce, inoltre, che i giudici di appello hanno disatteso le censure dei difensori
di tutti gli imputati quanto alla irreversibilità delle lesioni del giovane, non ponendo
attenzione a quanto detto dagli stessi periti sulle possibilità di sopravvivenza,
inesistenti o assolutamente minime del D.
Violazione dellart.606, comma I, lett. b), e 538 c.p.p., in relazione agli
artt.185 c.p., 2043, 2056 e 1227
c. c..
Deduce che il danno è stato determinato, in via primaria, dal fatto colposo dello
stesso D. e che, pertanto il risarcimento deve essere diminuito secondo la gravità
della colpa e lentità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il difensore della R. ha presentato anche una
memoria, prodotta pure dalle parti civili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo, assorbente, motivo del ricorso del T. è
fondato.
La corte di merito così si è espressa sulla responsabilità del T.
Al T. non può giovare lobiezione che, al momento dellarrivo del
paziente, stava prestando assistenza alla S., ciò no esonerandolo dalle sue
responsabilità, atteso che, in sostanza, una colica renale non esige poi intervenuti
così gravosi e complessi per un medico e per chi lo assiste risolvendosi, di norma, tali
interventi, come è notorio, nellapplicazione di una flebo e nella somministrazione
di antispastici e antidolorifici. Talchè è estrema evidenza che tale impegno non era
incompatibile con lobbligo che egli aveva di prestare, seppure con la frettolosità
che la riferita condizione di ubriaco comportava, la pria attenzione al paziente appena
arrivato.
Né serve a giustificare il T. il rilievo che lassistenza allubriaco
era di competenza dellinternista, tanto più se si considera che chi doveva fare la
diagnosi di stato di etilismo acuto, preliminare per affidare il soggetto alle cure dellinternista,
era proprio lui, non potendosi sulla incauta ed errata segnalazione del C., che aveva
deciso che si trattava di un ubriaco e non di un traumatizzato cranico.
Ritiene questa suprema corte che proprio dalla descrizione dei fatti emerge che al
T. non può essere rimproverato alcunchè.
E incontestato che, in quel momento il medico si stesse occupando, con la
collaborazione della R., delle coliche renali di una paziente e, sapendo della pronta
disponibilità di altri due medici, raggiungibili con un semplice contatto citofonico, ha
impartito agli infermieri lordine di mettersi in contatto con quei medici perchè
uno dei due intervenisse.
Il T., dunque, nel momento in cui il D. è stato portato in chirurgia, era
impegnato, sicché, non potendo dare che uno sguardo frettoloso al nuovo paziente, e di
questa attenzione soltanto frettolosa parla anche la corte, ha ritenuto opportuno
affidarlo alle attenzioni, di chi, gli internisti, era libero da impegni; e, se gli
internisti fossero stati tempestivamente avvisati e se fossero, come sarebbe stato loro
dovere, tempestivamente intervenuti, le cose per il D. sarebbero andate in tuttaltro
modo, come la corte ha dimostrato, lo si vedrà, trattando il tema del rapporto di
casualità.
Deve, dunque, affermarsi che un medico del pronto soccorso, che stia prestando
attenzione e cure ad un paziente, qualora sia richiesto di interessarsi di un altro
paziente e sia in grado, come nel caso di specie, di far accorrere prontamente un proprio
collega, presente nel pronto soccorso e, in quel momento, non impegnato, possa
legittimamente farlo e ciò sia per non allontanarsi dal paziente in cura, e risulta che
il T. ha lasciato la S. non subito, il che significa che la paziente aveva bisogno ancora
di assistenza, sia perché il collega possa prestare al nuovo paziente tutta lattenzione
dovuta, e non la frettolosa attenzione che, secondo la corte il T. avrebbe potuto
riservare al D., salvo, ovviamente, il caso, che, nella specie, non ricorre, anche perché
è certo che un infermiere professionale aveva detto che, probabilmente, si trattava di un
ubriaco, in cui al medico, pur occupato, venga segnalata o appaia immediatamente una
emergenza che, comparata al caso che sta trattando, faccia comprendere che il nuovo
paziente richiede assistenza e cura assolutamente non rinviabili.
La corte di appello non ripete il rimprovero, mosso dal pretore al T., di non
essersi, comunque accertato se il medico internista fosse stato chiamato.
Sul punto non può non farsi riferimento al principio dellaffidamento,
operante, come è noto, sia in materia di colpa generica, sia in materia di colpa
specifica, principio che, inizialmente elaborato soprattutto con riferimento alla
disciplina della circolazione stradale, come nota la dottrina, assume notevole importanza
anche in rapporto alla determinazione della responsabilità per colpa nellambito
delle attività che si svolgono in equipe e, più in generale, con riferimento alla
divisione dei compiti e alla delega delle funzioni nellorganizzazione del lavoro. E
da affermare, allora, che un medico del pronto soccorso, ma, il principio va al di là,
ovviamente, del pronto soccorso, che, in un certo momento, presti la sua opera con la
collaborazione di alcuni infermieri ai quali impartisca un ordine il cui significato e la
cui rilevanza siano inequivoci, può legittimamente fare affidamento sulla esecuzione di
quellordine e ciò a maggior ragione nel caso in cui la semplicità dellattività
richiesta, nella specie, un contatto citofonico che non richiedeva, di certo, particolari
attitudini in chi doveva effettuarlo, sia tale da non far neppure sorgere il dubbio che i
destinatari dellordine non lo abbiano compreso e non lo abbiano eseguito. Ne al
medico può essere rimproverata una culpa in eligendo, visti il destinatario e la natura
dellordine, a meno che non sappia, il che gli imporrebbe sicuramente lonere di
un controllo, che gli infermieri, nei momenti che precedono la fine del turno, sono soliti
trasferire gli ordini ai colleghi che li sostituiscono, cosa che può essere avvenuta
nella specie, ma che non risulta, da nessuna delle due sentenze di merito, fosse a
conoscenza del medico. Il ricorso del C. è infondato.
La corte di appello, non solo si è posto il problema se quellordine era
stato impartito o non lo era stato, ma se lo è posto dedicandovi più di qualche pagina,
ancorandosi, per risolverlo positivamente, alle dichiarazioni di tutti i protagonisti, i
quali, il T., il C. , il D., la R., avevano sempre dichiarato di averlo dato e,
rispettivamente, di averlo ricevuto.
La corte, peraltro, ha preso in considerazione,e non poteva fare diversamente,
anche le dichiarazioni dei testi, citati nel ricorso, dalle quali, stando ai motivi di
appello, si sarebbe potuto desumere il contrario rispetto a quanto riferito dagli
imputati, e ha dimostrato, con osservazioni immuni da errori logico/giuridici, che le
dichiarazioni di quei testi non erano tali da far superare le concordi dichiarazioni del
T. dei tre infermieri.
Va opportunamente ricordato, al riguardo, che il
controllo della corte di cassazione sulla motivazione della sentenza è un controllo sulla
logicità della stessa, nel senso che la corte di cassazione deve accertare se il giudice,
esaminante le prove agli atti, le abbia valutate e abbia, eventualmente, scelto,
esponendo, con rigore logico, sia le ragioni a sostegno della attendibilità delle une,
sia le ragioni a sostegno della inattendibilità delle altre.
La corte di cassazione, se accerta la logicità di
quelle ragioni, o se si vuole, se non ne coglie, perché non può cogliersi, la manifesta
illogicità, non può che disattendere leventuale doglianza che pretenda di
ricostruire la valutazione delle prove in modo altrettanto logico.
Lunica logica che importi è, invero, la logica
del giudice, chè è questi che ha lonere di vagliare il materiale probatorio, e,
dunque, se occorre, di ,selezionarlo, per far emergere, con chiarezza logica, lo spessore
del proprio libero convincimento. E dinanzi al giudice di merito, quindi, che
possono e debbono farsi valere le eventuali, alternative, interpretazioni delle prove; ma,
una volta che il giudice non abbia, correttamente sul piano logico, fatto proprie quelle
interpretazioni alternative, la loro riproposizione, in sede di legittimità, è vano
esercizio.
Secondo il ricorrente, allordine impartito dal
T. fanno riferimento gli imputati, ma non i testimoni e, per avallare questa affermazione,
sottolinea che la signora V.. V., madre della ragazza sulla quale il dott. T. stava
intervenendo perché in preda a coliche renali, aveva riferito di avere visto il medico,
già intento a visitare la figlia, allontanarsi da questultima, aggirando la porta
di tramezzo e recandosi nella zona di ambulatorio dove si trovava il giovane sulla
carrozzella, mentre G. S., padre della ragazza, aveva riferito al pretore di aver
distintamente percepito sul luogo dei fatti la frase: questo è un ubriaco, non cè
nulla da fare, portatelo in sala dattesa. Il ricorrente, a questo punto, ribadisce
che: queste affermazioni, tra loro coerenti, consequenziali e provenienti dai soli
soggetti indifferenti alla ricostruzione dei fatti, sono, logicamente, del tutto
inconciliabili con quanto affermato dagli imputati contraddicendosi tra loro.
La corte di merito, prima di prendere posizioni sulle
dichiarazioni dei testi, si è soffermata non poco, come si è accennato, sulle
dichiarazioni degli imputati per dimostrarne la attendibilità e, per cogliere lo spessore
logico delle proposizioni riservate dalla sentenza a questo tema, è opportuno
trascriverle In ordine alle ipotesi alternative prospettate, così la sentenza, ove mai la
versione sostanzialmente concordante della vicenda offerta da quattro dei cinque imputati
fosse stata il risultato di una concertazione, grave quanto inutile, di un orientamento
difensivo suggerito o, comunque scaturito nellimmediatezza del fatto in sede di
indagine amministrativa, sarebbe stato sempre possibile a quellimputato, che da tale
versione fosse stato ingiustamente ed inaspettatamente pregiudicato, ritrattare loriginaria
versione e riferire come effettivamente i fatti si erano svolti, per esempio, negando di
avere mai ricevuto lordine di chiamare linternista, come ha fatto la P., il
cui atteggiamento basterebbe da solo a dissipare il sospetto che la versione dei fatti sin
dal primo momento offerta dal Troiano e dagli infermieri del turno montante fosse stata
concertata a tavolino, o dichiarando di aver chiamato il dott. Giordano, se davvero ciò
fosse avvenuto.
Invece, ha aggiunto la corte, gli imputati, che hanno
sostanzialmente offerto la versione che il pretore ha accreditato, si sono ben guardati
dal ritrattare la versione, neppure quando si sono resi conto che non serviva a mettere al
riparo dalle rispettive responsabilità alcuno di essi e pur sapendo che nel nostro
sistema agli imputati è consentito dire tutto e il contrario di tutto senza incorrere in
responsabilità.
La ricostruzione del primo giudice, ha proseguito,
non è contraddetta dal rilievo che nella immediatezza dei fatti il direttore del pronto
soccorso volle raccogliere le dichiarazioni del personale, essendo questo un fatto
incolore, siccome rientrante nellordinario e doveroso intervento del responsabile
del servizio volto ad acquisire elementi conoscitivi in ordine al fatto, indubbiamente ed
oggettivamente grave, che si era verificato.
Da ciò, ha puntualizzato, desumere una indebita
interferenza intesa ad aggiustare la cosa è, a dir poco, azzardato e chi lo affermasse
dovrebbe assumersene le responsabilità e non nascondersi dietro ipotesi difensive, che
proprio perché formulate come ipotesi nellesercizio del diritto di difesa, non
possono che valere come tali se non sorrette, così come non lo sono, da probatori che
diano ad esse consistenza.
Così, ha precisato, non costituiscono elementi di
prova a sostegno dellipotesi che il dr. T. abbia visitato il D. il fatto, di per se
pacifico, che intorno alle sei venne chiamato in pronto soccorso per visitare altro
paziente. Nessuno, infatti, è stato trovato che abbia confermato una siffatta ipotesi.
Eppure, se qualcuno degli infermieri imputati avesse
chiamato tale sanitario non avrebbe avuto difficoltà a dichiararlo, atteso che ciò
sarebbe bastato a scriminare lui e gli altri infermieri, ai quali si contesta proprio tale
omissione, da qualsiasi addebito.
E tale considerazioni valgono, ovviamente, anche per
la P., che, per fare parte del personale montante, aveva maggiori probabilità di rendersi
conto se il dott. T. avesse o meno visitato il giovane ubriaco, e se ciò avesse notato
non avrebbe avuto difficoltà a dichiararlo, così come non ne ha avute, quando ha negato
di avere mai avuto lordine che le si contesta abbia disatteso, dal momento che un
intervento diagnostico del T. riguardo tale paziente avrebbe comunque fatto cadere ogni
imputazione a suo carico, interrompendo il nesso di causalità tra la condotta e levento.
Ebbene, la corte, dopo avere risolto quello che può definirsi come il problema della
attendibilità intrinseca degli imputati, prendendo posizione sui rilievi, o ipotesi, dei
difensori, con questa ricchezza di argomentazioni, logicamente corrette, alle quali nel
motivo di ricorso nulla si oppone, se non le dichiarazioni dei testi, è passata alla
valutazione della attendibilità estrinseca degli imputati confrontando le loro
dichiarazioni con quelle dei testi citati dal ricorrente.
A dare supporto probatorio alla ipotesi, formulata
dalla difesa del C., che nessun ordine di
chiamare fu mai impartito, così la corte, non basta
quanto hanno dichiarato i genitori della donna affidata alle cure del T., in quanto è
probabile che non avessero percepito tale ordine, vuoi per difetto attenzione, essi erano
preoccupati per la salute della figlia e poco interessava loro delle disposizioni che
riguardavano un altro paziente, tanto più se trattavasi di un ubriaco che a se stesso
doveva imputare gli effetti della intemperanza, vuoi perché si trovavano fuori della
vista del medico.
Ne, così la corte, prendendo in esame quello che nel
ricorso sembra essere largomento principe, è vero che la frase riferita dallo S..,
come percepita nel momento in cui il C. presentò il D. come un ubriaco: questo è un
ubriaco, non cè nulla da fare, portatelo in sala dattesa; prova che lordine
di chiamare linternista non fu mai dato. In primo luogo non si può escludere che
tali parole siano state pronunciate non già dal medico, ma dallinfermiere anziano
D., che si trovava seduto dietro la scrivania al momento dellarrivo del D. in pronto
soccorso. Ma, anche se tali espressioni furono pronunciate dal T., ciò non esclude che
questi, poi, subito dopo, abbia impartito, senza doverlo gridare perché lo percepissero
anche coloro che si trovavano fuori della sua vista, siccome diretto al personale che si
trovava in sua presenza, lordine in questione, che giustifica proprio in conseguenza
della errata e superficiale valutazione, manifestata dalle parole: questo è un ubriaco,
non cè nulla da fare. Rimane il fatto, questa la conclusione della corte,
insuperabile sul piano probatorio, che non solo il T., interessato ad accreditare la
prospettazione difensiva dellordine impartito, ma i destinatari di tale ordine, il
cui interesse è nel senso opposto, bastando linesistenza di tale ordine a
scriminarli, nessuno di essi essendo legittimato a formulare diagnosi e a prendere
iniziative operative e tampoco terapeutiche in presenza di un medico al quale lo
sfortunato giovane era stato presentato, non solo non lo hanno negato ma lo hanno
pacificamente ammesso. A tutto ciò si replica nel ricorso che la frase: questo è un
ubriaco, non cè nulla da fare, portatelo in sala dattesa, non può essere
attribuita al D., sia perché questi era un infermiere ed era presente il medico, sia
perché lordine è al plurale e il D., rivolgendosi al solo C., non aveva alcuna
ragione di usare il plurale. Non può negarsi che lobiezione abbia un suo rilievo
sul piano logico.
Ma, per la corte questa era la prima ipotesi, subito
seguita dallaltra, secondo cui quella frase poteva essere stata pronunciata anche
dal T., il quale, però, subito dopo, ha dato lordine di chiamare linternista,
ordine impartito senza gridarlo e, quindi, senza che quei testi lo sentissero, ordine che
si giustificava proprio per quella errata e superficiale valutazione manifestata dalle
parole: questo è un ubriaco.
Oppone il ricorrente che questa possibilità non è
ricavabile ne dalle dichiarazioni dei testi, ne da quelle degli imputati, sicchè rimane
nel campo delle congetture.
Senonchè, è proprio larticolazione di questa
obiezione che costituisce la migliore prova che la corte ha colto nel segno e che alle
valutazioni della corte ben poco può opporsi sul piano logico.
Se la corte ha detto che non vera alcun bisogno
che il T. gridasse quellordine e che, non avendolo gridato, era più che normale che
i testi, occupati a seguire la figlia e non interessati a quella vicenda, non avessero
sentito il T. mentre lo stava impartendo, non le si può eccepire che lipotesi della
corte non aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni dei testi e ciò per la decisiva
ragione che la corte, nel formulare la seconda ipotesi, ha, per lappunto, osservato,
in termini logicamente ineccepibili, non contestati minimamente dal ricorrente, che quei
testi non potevano avere udito lordine ed è evidente che, se non avevano potuto
udirlo, non erano assolutamente in grado di dire se il Troiano lo avesse o non lo avesse
impartito.
Ne si dica che neppure gli imputati hanno confermato
lipotesi prospettata dalla corte e ciò per la ragione, altrettanto decisiva, che
nella sentenza si leggono tutta una serie di considerazioni, neppure lambite nel ricorso,
sulla attendibilità degli imputati proprio su quellordine, tanto è vero che,
subito dopo avere formulato lipotesi che i genitori della S. potevano non avere
udito mentre il T. stava impartendo quellordine, la corte ha aggiunto, quasi
ricapitolando quel che aveva detto, che rimaneva coma fatto insuperabile, sul piano
probatorio, che sia il T., sia gli infermieri, non solo non lo avevano negato, ma avevano
pacificamente riconosciuto che quellordine era stato impartito.
Il secondo motivo è infondato.
La corte ha detto che le ragioni che giustificano la
conferma della affermazione della penale responsabilità di tutti gli imputati,
giustificano il rigetto della subordinata richiesta del difensore di C. di assoluzione dal
delitto sub con formula diversa da quella adottata da pretore e il ricorrente, nel
corrispondente motivo, ha detto che limpugnazione è fondata sugli stessi argomenti
esposti in relazione allaltro capo e sopra illustrati.
Non può non conseguirne che laccertata
infondatezza di quegli argomenti valga a far ritenere infondato anche il secondo motivo.
Il ricorso del D. è infondato.
Il primo profilo del motivo del ricorso, il profilo
nel quale si denuncia la nullità, per difetto di motivazione, dellaffermazione
della responsabilità, è inammissibile perché del tutto generico, non potendo
considerarsi specifiche le affermazioni secondo le quali il coinvolgimento del D. nella
vicenda è tuttaltro che incontestabilmente accertato, che limputato,
compatibilmente con quelle che erano le sue incombenze, le cure prestate alla S.
contemporaneamente allarrivo del D., si è attivato per impedire il realizzarsi di
un evento, che sembrava assolutamente imprevedibile, il cui verificarsi è da addebitare a
circostanze assolutamente indipendenti dalla sua volontà.
Come può notarsi, si tratta di proposizioni
assolutamente generiche.
Potrebbe obiettarsi, però, che il D. è trattato
nella sentenza, E per questo è stato condannato, come uno di quelli che hanno ricevuto e
ammesso di avere ricevuto lordine dal T. di fare intervenire linternista,
sicchè il motivo del C., con il quale si è contestata lesistenza di quellordine,
può, per la sua evidente oggettività, essergli esteso.
La tesi ha un suo indubbio fondamento; ma, si è
appena posto in rilievo che la corte di merito ha adeguatamente dimostrato che quellordine
era stato dato, sicchè il ricorrente non può davvero giovarsi della estensione del
motivo. Il secondo profilo del ricorso del D., con il quale si denuncia la mancanza di
motivazione sul nesso di causalità, contiene alcune affermazioni che ripropongono la tesi
delle difese sulla irreversibilità delle lesioni del D. senza, però, misurarsi con le
risposte date dalla corte, sicchè la inammissibilità sarebbe la inevitabile sanzione se
la R., e lo stesso T., non si fossero soffermati ampiamente sul tema del rapporto di
causalità nel secondo motivo dei loro ricorsi, motivo la cui formulazione in termini
soggettivi o anche oggettivi, il ricorso della R. non si colloca soltanto sul piano
oggettivo, lo rende estensibile al D., motivo che viene preso in esame, per tutti, in
questa sede.
Il T. e R., nel loro motivo sul nesso di causalità,
ripropongono i temi che, già proposti nei motivi di appello, sono stati dalla corte presi
in considerazione in cinque fittissime pagine della sentenza.
A pag. 9 del ricorso del T. si legge quanto era
testualmente scritto a pag.13 dei motivi di appello e si sostiene che la corte, al pari
del pretore, ha totalmente ignorato, per levidente impossibilità di contestarne
scientificamente il contenuto, sia la relazione scritta del consulente di parte prof. D.
che le sue dichiarazioni dibattimentali, nonostante che le stesse non siano state in alcun
modo confutate dai periti.
Il prof. D. aveva dimostrato: che non si poteva
intervenire sullo sfacelo traumatico dei poli frontali, che perveniva quasi alle cavità
ventricolari dellencefalo, nelle quali cèra sangue; che rispetto alla lesione
cerebrale localizzata nella parte anteriore, non era possibile intervenire e, daltronde,
non si interviene neppure successivamente; che le lesioni dirette, dovute allimpatto
ed al trauma conseguente, erano indubbiamente irreversibili, avendo determinato frattura
della volta e della base cranica, ematoma extra ed epidurale, sfacelo dei poli frontali,
microemorragie dei nuclei di base, focolai contusivi, ecc.; che i processi riparativi
cicatriziali non consentono la riformazione delle cellule cerebrali specifiche, neuroni,
come confermato dallo stesso consulente del p.m..
Peraltro, uno dei periti, il prof. C., al di là
delle ottimistiche conclusioni, aveva dovuto riconoscere, e ciò era stato ignorato dalla
corte, che, rispetto alle lesioni dei poli frontali, non si poteva fare alcunchè da un
punto di vista chirurgico e che le microemorragie del tronco dellencefalo, che si
erano verificate nel momento del trauma, pregiudicavano terribilmente la prognosi.
E sufficiente scorrere le cinque fitte pagine
che la sentenza dedica al nesso causale per rendersi immediatamente conto che la corte ha
risposto proprio a queste obiezioni del prof. D. avvalendosi del contributo, determinante,
dei periti, i quali, secondo quanto rilevano le parti civili nella loro memoria, hanno
anche contestato la correttezza scientifica di alcune affermazioni del consulente della
imputata.
Secondo il consulente di parte: non si sarebbe potuto
intervenire sullo sfacelo traumatico dei poli frontali; le lesioni dirette, dovute allimpatto
e al trauma conseguente erano indubbiamente irreversibili, avendo determinato frattura
della volta e della base cranica, ematoma extra durale ed epidurale, sfacelo dei poli
frontali, microemorragie dei nuclei di base, focolai contusivi ecc..
Lo stesso prof. C., inoltre, aveva dovuto riconoscere
che, rispetto alle lesioni dei poli frontali, non si sarebbe potuto fare nulla da un punto
di vista chirurgico e che le microemorragie del tronco dellencefalo si erano
verificate nel momento del trauma.
La corte, dopo aver osservato che i periti, in
dibattimento, erano stati sottoposti ad un vero e proprio fuoco di fila e che avevano
risposto esaustivamente e convincentemente, ha rilevato che gli appellanti hanno fatto un
gran parlare dello sfacelo dei poli frontali... che perveniva quasi alla cavità
ventricolare dellencefalo, nelle quali cèra sangue, per inferirne, in uno con
la non operabilità di tale quadro, lirreversibilità, sin dal primo momento, delle
gravissime lesioni che interessarono il cervello del giovane i periti, ha proseguito la
corte, hanno a chiare lettere ribadito che quello Impropriamente descritto come sfacelo,
impropriamente perché avevano chiarito che il termine sfacelo è un termine che i clinici
e i neurochirurghi non usano, per una questione di rispetto nei confronti dellorgano
più nobile del corpo umano, preferendo parlare di estesi focolai lacerocontusi,
corrisponde alla situazione apprezzata in sede autoptica, situazione che certamente non
rispecchia il quadro che era presente nel momento in cui il giovane giunse in pronto
soccorso.
A pag. 9 del ricorso del T. si riporta, sì,
testualmente il parere del prof. D. sulle lesioni encefaliche riscontrate in sede
autoptica risultate di tale gravità da poter essere considerate incompatibili con la vita
del soggetto, ma nulla si replica al rilievo della corte, già del pretore, formulato
sulla base dei chiarimenti, anche lessicali, dati dai periti, che quel parere rispecchiava
quanto era stato constatato in sede autoptica, cioè a cinque giorni dal fatto, e non le
condizioni del D. quando era giunto in ospedale.
Hanno chiarito i periti, prosegue la sentenza, che
tali focolai lacero contusivi, ancorchè presenti sin dal momento del verificarsi del
traumatismo, non rappresentavano, così come di norma avviene in casi similari, un danno
da comportare necessariamente levoluzione della situazione verso lobitus,
atteso che in tante occasioni è stato constatato, a distanza di anni, il rimarginarsi
degli stessi.
E anche su questa risposta il ricorso è silente.
I periti hanno, altresì, spiegato, ed è questo il
tema della pretesa impossibilità di intervenire chirurgicamente su quei focolai,
impossibilità che proprio il C. avrebbe formulato, impossibilità che sarebbe, secondo il
ricorrente, una delle prove della irreversibilità delle lesioni, che, di norma, tali
focolai non vengono trattati chirurgicamente, non già perché non sia possibile mai un
trattamento chirurgico, ma perché non se ne ravvisa la necessità, essendo sufficiente ad
evitarne levoluzione il trattamento farmacologico, accompagnato da quello
chirurgico, volto, però, questultimo, ad eliminare la compressione della massa
cerebrale indotta dalla concomitante emorragia epidurale che spesso si accompagna al
traumatismo del tipo che interessò il D. E, in ogni caso, ha precisato il dott. C.,
quello stesso C. che, secondo il ricorrente, avrebbe detto il contrario, nel caso in cui
tale tipo di lesione si presenti di tale entità da imporre la necessità di trattamento
chirurgico, a questo si ricorre, essendo possibile e indispensabile, in tal caso, per
salvare la vita al paziente; di norma, però, tale tipo di lesione, ove si intervenga
tempestivamente, è sufficiente il trattamento farmacologico. Un gran parlare si è fatto,
ha spiegato, poi, la corte, delle microemorragie rilevate in sede autoptica e si è giunti
ad attribuire ai periti risposte confuse e contradditorie al riguardo.
Ma, anche tali rilievi sono inesatti e frutto di
errore.
Come emerge dal verbale più volte citato, nellaffrontare
in sede di controesame il problema della rilevanza delle microemorragie apprezzate in sede
autoptica, al fine di valutare le prospettive di sopravvivenza del D. in caso gli fosse
stata prestata pronta assistenza, il dott. C. ha dovuto prima chiarire al difensore, che
gli poneva le domande, che microemorragie in questione non interessavano i nuclei di base,
come sosteneva, errando, linterlocutore, ma erano localizzate nel tronco dellencefalo,
nel quale sono le strutture che presiedono alle funzioni cardiaca e respiratoria, e indi
spiegare che tali microemorragie erano consecutive allazione compressiva dislocante
che lematoma e ledema cerebrale avevano esercitato sul tronco dellencefalo.
Ha, indi, chiarito il C., ha continuato la corte, che le microemorragie non si
accompagnano necessariamente alla formazione di un ematoma extradurale e che nel caso di
specie lematoma extradurale aveva condotto ad una condizione complicata, quale
quella dellarresto cardiorespiratorio che aveva causato ledema che, a sua
volta, aveva causato le microemorragie, aggiungendo che un ematoma che venga prontamente
asportato non si accompagna per nulla alla formazione di queste microemorragie.
E poiché, nota la sentenza, nonostante lestrema
chiarezza delle risposte, il difensore continuava a riproporre, in termini diversi, la
domanda se la presenza di microemorragie fosse indicativa di un sicuro esito infausto, il
perito ha, con coerenza, ribadito che le microemorragie non si apprezzano alla TAC, ma che
con tal tipo di indagine diagnostica si evidenzia ledema che è rivelatore di esse
in quanto queste si accompagnano e sono conseguenti alledema stesso. Il C. ha anche
aggiunto che, nel caso di specie, ledema al tronco era stato rilevato alla seconda
TAC, il che era indicativo della formazione di microemorragie e che per evitare che si
formino tali microemorragie, gravemente pregiudizievoli per la prognosi, bisogna intanto
evitare che si abbia ledema al tronco, il che è possibile quando si tratti, come
nel caso del D., di edema secondario.
Le devastanti microemorragie, dunque, non erano
insorte nel momento del trauma, come si ribadisce nei ricorsi senza, però, replicare
alcunchè a questi nutrissimi passi della sentenza sul punto.
Queste articolate riflessioni, e si sono riportate
testualmente proprio perché potesse apprezzarsi la puntualità delle risposte della
corte, spiegano anche perché la sentenza, che pure ha dato spazio al consulente del p.m.
prof. I. e al consulente della difesa prof. D., non abbia citato il secondo consulente del
p.m. dott. G., le cui affermazioni sono state riportate nei ricorsi per dimostrare quanto
le stesse siano lontane da quelle dei periti, anche se non deve dimenticarsi che le parti
civili, nella loro memoria, hanno citato altre affermazioni, dello stesso G., di segno
esattamente contrario, come laffermazione che sicuramente un trattamento tempestivo
combinato chirurgico e medico avrebbe migliorato la prognosi in termini di sopravvivenza e
come la risposta: non la escludo alla specifica domanda se poteva escludere la
sopravvivenza.
Ma, prescindendo da questo contrasto tra le
dichiarazioni dello stesso G. e volendo dare per scontato che tra i periti e i consulenti
vi fossero opinioni contrastanti, è opportuno ribadirlo, compito del giudice di merito
scegliere tra quelle opinioni purchè dia, della propria scelta, congrua motivazione ed è
superfluo mettere nuovamente laccento su come la corte abbia più che adeguatamente
motivato la propria adesione alle conclusioni dei periti sullo sfacelo dei poli frontali e
sulle microemorragie.
E, a ben vedere, è proprio in rigore scientifico di
cui i periti hanno dato prova, rigore al quale ben poco o quasi nulla si è opposto nei
ricorsi, che ha condotto la corte a condividerne il giudizio sulle buone probabilità per
il D. di salvarsi ove si fosse tempestivamente intervenuti.
Il dr. G., dunque, può essere pervenuto anche a
conclusioni difformi; ma, la attenta analisi dei problemi in questione, offerta dai periti
nel dibattimento rispondendo alle insistite richieste di chiarimenti dei difensori, ha
fatto indubbiamente sì, risulta con chiarezza dalla sentenza, che la corte abbia fatto
proprio lapprodo dei periti respingendo esplicitamente sia la tesi del consulente di
parte, prof. D., sia, senza citarlo, la tesi sulla pressochè irreparabilità, anche se
questa tesi non doveva essere così categorica, stando alle affermazioni del dr. G.
riportate dalle parti civili, delle lesioni, sposata, secondo i ricorrenti, da questo
consulente del p.m..
Ciò premesso in fatto, va ribadito, in diritto,
quanto questa suprema corte ha affermato, e la corte di merito ha fatto proprio, sul
rapporto di causalità, trattandone in tema di responsabilità professionale del medico.
Va ribadito, cioè, che, in tema di responsabilità per colpa professionale sanitaria,
nella ricerca del nesso di causalità tra la condotta , azione od omissione, ed evento, al
criterio della certezza sugli effetti della condotta va aggiunto quello della probabilità
di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli, sicchè il rapporto di
causalità sussiste non solo, e ovviamente, quando lopera del sanitario, se
correttamente e tempestivamente prestata, impedisce, con certezza, il verificarsi dellevento,
ma anche quando lintervento tempestivo ha, se non la certezza, serie probabilità
che levento non si verifichi e, dunque, serie probabilità che la vita del paziente
sia salvata. Se questo è il principio, e non è davvero il caso di richiamare le
osservazioni della migliore dottrina per dimostrare che neppure che le leggi scientifiche
assicurino la certezza, donde la necessità scientifica, specialmente ove si ricorra a
leggi di copertura statistiche, di fondare il rapporto di causalità sul criterio, non
della pressochè impossibile certezza, ma dellalto grado di probabilità che da una
data condotta consegua un dato evento, deve ritenersi che la corte di appello ne abbia
fatto corretta applicazione.
La corte, dopo aver trattato il tema dello sfacelo
dei poli frontali, secondo lespressione adoperata dal consulente dellimputata,
o dei focolai lacerocontusivi, secondo la terminologia, ritenuta più corretta, dei
periti, ha così concluso in punto di nesso di causalità: La irreversibilità della
situazione apprezzata quando il D. fu finalmente oggetto dei primi trattamenti diagnostici
e terapeutici era la risultante del concorso delle azioni esercitate dalla emorragia
epidurale, dallazione compressiva e dislocante esercitata dallo stravaso di sangue
sullencefalo, dalledema che si accompagnò allarresto respiratorio
verificatosi alle ore 8,20 del mattino.
Talchè, ha ribadito il dr. C., se il D., arrivato in
ospedale, fosse stato sottoposto ad una TAC, probabilmente sarebbe vivo e, ha
puntualizzato la corte, di tali conclusioni aveva dato ampia ragione rispondendo alle
domande che in precedenza gli erano state rivolte, spiegando, in estrema sintesi, che tale
accertamento diagnostico, che sarebbe stato imposto dai dati anamnestici, solo che si
fosse prestata attenzione a quel che avevano riferito i soccorritori o si fosse rivolta
una semplice domanda al paziente, che, al momento, sarebbe stato certamente in grado di
rispondere, se è vero che persino alle ore sette, allorchè la P. gli rivolse la sua
attenzione, rispose in maniera pertinente e sufficientemente lucida, avrebbe evidenziato
la presenza dellematoma epidurale.
Conseguentemente, una terapia farmacologica antiedema
prontamente instaurata, seguita da una ventilazione artificiale, utile, a sua volta, ad
evitare lanossia cerebrale, e dallimmediato trattamento chirurgico, inteso
allo svuotamento dellematoma e alla cauterizzazione dellarteria meningea
pinzettata, avrebbe certamente impedito ledema o, comunque, larresto
respiratorio che, a sua volta, esercitò unazione decisiva sul verificarsi del
quadro irreversibile che portò, dopo qualche giorno, alla morte del giovane.
Un corretto e tempestivo intervento avrebbe
consentito di accertare la presenza dellematoma epidurale; a questo accertamento
sarebbe seguita la ventilazione artificiale e limmediato trattamento chirurgico per
lo svuotamento dellematoma e tutto ciò avrebbe impedito certamente il formarsi delledema
o dellarresto respiratorio che esercitò unazione decisiva sul verificarsi del
quadro irreversibile.
Lavverbio certamente e laggettivo
decisiva conducono, sul piano logico, a ritenere quel che ha ritenuto la corte, cioè che
quegli interventi avrebbero, con seria probabilità, impedito il verificarsi dellevento.
La sentenza ritorna, poi, sul tema del nesso di
causalità dopo aver risposto ai rilievi sulle microemorragie. Quello che interessò il
D., così la corte citando i periti, non fu un edema primitivo (se si fosse trattato di
edema primitivo il poveretto sarebbe andato subito in coma), in quanto, ancorchè
intorpidito, il giovane si presentava vigile ai soccorritori, lo era ancora quando giunse
in ospedale, lo era alle sette del mattino quando gli rivolse la parola la P., lo era
ancora in occasione del primo contatto con il poliziotto e solo alle otto perse i sensi ed
andò in arresto respiratorio qualche istante prima che gli venissero praticati i primi,
tardivi, soccorsi.
Ed i periti, ha aggiunto la corte, a chiare lettere
hanno spiegato che, in caso di traumatismo cranico, decisivo, ai fini di una prognosi
favorevole alla sopravvivenza, è il dato che il paziente giunga in sala operatoria ancora
cosciente. Perciò, ha precisato, coerenti e condivisibili sono le conclusioni dei periti,
quando hanno affermato che, se il povero giovane, che aveva avuto la fortuna di essere
immediatamente soccorso ed era giunto in ospedale a distanza di soli venti minuti dalla
caduta, fosse stato prontamente visitato ed, indi, prontamente operato, con buone
probabilità si sarebbe salvato. La prognosi favorevole era tanto più certa, poi, ove si
consideravano la giovane età del paziente e lo stato di piena salute in cui il medesimo
si trovava al momento del soccorso.
Questo, ha concluso la sentenza, è il chiaro senso
delle conclusioni dei periti, sicchè la corte ritiene, con piena adesione a queste
conclusioni, correttamente interpretate, che gli appropriati interventi diagnostici e
terapeutici avrebbero con buona probabilità
salvato la vita del D.
Non pare possa mettersi in dubbio che la corte,
riportate tutte le ragioni addotte dai periti, abbia correttamente accertato e concluso
che, ove gli infermieri non avessero omesso di chiamare linternista, questi con il
suo intervento, avrebbe consentito di porre in essere quelliter che avrebbe, con
seria o buona probabilità, impedito il verificarsi dellevento e dire che una
probabilità è seria o buona significa riconoscere che si è dinnanzi ad un alto grado di
probabilità.
Il primo motivo del ricorso proposto nellinteresse
della R. è infondato.
La corte di merito dice, parlando della R., che
costei preferì, invece che eseguire lordine, delegare lesecuzione della lieve
ed agevole incombenza, bastava fare ricorso allinterfono, ad altro soggetto e nel
ricorso non si contesta che la R. abbia saputo dellordine impartito dal T. e che
abbia trasferito quellordine alla P.
Il problema è, allora, quello di accertare,
risalendo ai principi, se sia possibile sostenere, come si sostiene nel ricorso, che ella
eseguì lordine, esattamente così come le era stato impartito ad altri, esattamente
così come le era stato riferito, avvisando linfermiera del
turno montante della necessità di chiamare linternista
e la soluzione del problema non può non essere negativa per la ricorrente, come ha
ritenuto la corte di appello.
La R., ha affermato correttamente la corte, non
avrebbe dovuto trasferire quellordine alla R., ma curarne personalmente lesecuzione,
così come avrebbero dovuto fare il C. e il D.
E da riconoscere, invero, che gli operatori,
medici o paramedici, di una struttura sanitaria sono tutti, ex lege, portatori di una
posizione di garanzia nei confronti dei pazienti affidati, a diversi livelli, alle loro
cure o attenzioni, e, in particolare, sono portatori della posizione di garanzia nei
confronti dei pazienti affidati, a diversi livelli, alle loro cure o attenzioni, e, in
particolare, sono portatori della posizione di garanzia che va sotto il nome di posizione
di protezione, la quale, come è noto è contrassegnata dal dovere giuridico incombente al
soggetto, di provvedere alla tutela di un certo bene giuridico contro qualsivoglia
pericolo atto a minacciarne lintegrità.
Dal che discende che, in un pronto soccorso, ma, il
discorso vale anche per ambiti sanitari diversi dal pronto soccorso, linfermiere,
cui sia stato impartito un ordine o che, prestando la propria opera, in un certo momento,
in una determinata unità operativa, venga a sapere che, in quel momento, il dirigente
dellunità, il dott. T., ha impartito un determinato ordine dalla cui esecuzione
dipende lintervento di un sanitario a favore di un paziente, assume, per quanto
riguarda lesecuzione di quellordine e, quindi, le conseguenze che la non
esecuzione o la non tempestiva esecuzione di quellordine possono determinare, la
posizione di protezione, che non può essere legittimamente trasferita ad altri quando lordine
sia tale da non richiedere più di qualche secondo per poter essere eseguito e, dunque,
perché linfermiere che lo ha ricevuto, lo realizzi nel contesto del proprio orario
di servizio.
Si perviene necessariamente a questa conclusione
allorchè si rifletta soprattutto, come questa suprema corte ha già ripetute volte
sottolineato (cfr. per tutte Cass., sez. IV 6 dicembre 1990, B. ed altri), che le
cosiddette posizioni di garanzia, che sono
inequivoche espressioni di solidarietà, hanno oggi,
un indubbio retroterra, un innegabile punto di riferimento, in quella norma, art. 2, della
Carta Costituzionale, che, ispirandosi, come da tutti riconosciuto in dottrina, al
principio personalistico o del rispetto della persona umana nella sua totalità, esige nel
riconoscere i diritti inviolabili delluomo sia come singolo, sia nelle formazioni
sociali in cui si svolge la sua personalità, ladempimento dei doveri di
solidarietà politica, economica e sociale; norma che costituisce una indubbia chiave di
lettura di tante altre norme tra le quali quella dellart.32 della stessa Carta, che
esalta, come è noto, il diritto alla salute e, quindi, alla integrità psico- fisica e
che ha condizionato e condiziona, tra laltro, la legislazione antinfortunistica e la
stessa legislazione sanitaria, ove si consideri che il primo comma dellart.1 della
L. 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale,altro no è che
la testuale ripetizione del primo comma dellart.32 della Costituzione.
Se la posizione di garanzia è espressione di
solidarietà costituzionalmente riconosciuta, è innegabile che gli operatori sanitari
debbano questa solidarietà, la loro posizione di protezione, per lintero tempo del
loro turno di lavoro, con la conseguenza che non possono trasferire ai colleghi i compiti
ad essi affidati, qualora li possano svolgere agevolmente nel loro turno, contribuendo,
così, con quella esecuzione, alla tempestività degli interventi e ad evitare di caricare
di compiti coloro che, nel momento in cui succedono nel turno, assumeranno la loro
posizione di garanzia con pari e, magari, più gravosi compiti da svolgere. E certo
che, nel caso di specie, il C., il D., la R. si sarebbero potuti facilmente liberare di
quel particolare aspetto della loro posizione di protezione usando il citofono che, in
pochissimi secondi, avrebbe loro consentito di avvisare linternista della presenza,
nel pronto soccorso, del giovane D.
Né si obietti, come si fa nel ricorso, che, in ogni
caso, il comportamento gravemente omissivo della P. risulta di per se sufficiente a
determinare levento e certamente tele da interrompere, ex art.41, secondo comma, il
nesso di causalità tra la condotta della R. e levento.
Questa suprema corte, nella sentenza già citata, B.
ed altri, ha infatti, affermato che il fatto illecito altrui, in questo caso la colpevole
omissione della P., qualora sopravvenga, esclude il nesso di condizionamento soltanto se,
come qualsiasi altra causa sopravvenuta, si risolva in un fatto eccezionale,
straordinario, da solo sufficiente a determinare levento, e non è certamente
avvenimento eccezionale straordinario, lomissione di cautele o di atti di ufficio da
parte di coloro che dovrebbero adottare le prime o dei pubblici ufficiali che dovrebbero
porre in essere i secondi. Invero, dopo una precedente, colpevole omissione, come quella
posta in essere dalla R., non può vedersi una interferenza di serie meramente
occasionali, un evento eccezionale, nella successiva omissione di chi sia tenuto, come la
P. ad un determinato comportamento.
Se colui che deve intervenire successivamente
interviene ponendo in essere il comportamento richiestogli, levento, infatti, non si
verificherà perché quel comportamento, se efficace, impedisce alla o alle precedenti
condotte di spiegare i propri effetti; mentre, se colui che deve intervenire, nel caso di
specie, la P., non interviene, per un verso sarà eventualmente colpevole di omissione e,
per altro verso, consentirà alle precedenti condotte, azioni od omissioni, di spiegare la
propria efficacia causale. Il terzo motivo del ricorso, con il quale la R. deduce che il
danno è stato determinato, in via primaria, dal fatto colposo dello stesso D. e che,
pertanto, il risarcimento deve essere diminuito secondo la gravità della colpa e lentità
delle conseguenze che ne sono derivate, è infondato.
La corte di merito ha osservato, sul punto, che la
condotta antidoverosa ascritta a costei ed agli altri imputati si è esplicitata nei
confronti di un paziente, tale essendo D. nel momento in cui venne affidato ai
responsabili del pronto soccorso, a nulla rilevando quale fosse leziologia delle
lesioni delle quali era portatore.
Ora, ritenere il malato corresponsabile, ancorchè ai
soli fini della quantificazione della somma dovuta a titolo di risarcimento, è cosa che
sta davvero fuori di ogni previsione normativa e contrasta con quelli che sono i principi
sui quali si fondano i doveri che incombono a chi eserciti una professione sanitaria,
posto che anche a chi abbia tentato il suicidio è dovuta la stessa assistenza che si deve
alla vittima di una altrui condotta illecita.
A queste corrette proposizioni va aggiunto che,
intanto colui che deve risarcire il danno può chiedere che lentità della somma
dovuta sia ridotta grazie alla condotta di colui che deve ottenere il risarcimento, in
quanto la condotta di questultimo abbia concorso a determinare levento, in
quanto, cioè, levento abbia come antecedente causale, oltre che la condotta, azione
od omissione, di chi deve risarcire il danno, anche la condotta, azione od omissione, di
colui che deve essere risarcito. Se questo è il presupposto del principio del concorso di
colpa, che la R. vorrebbe le fosse applicato, è da negare recisamente che questo
presupposto sussista nel caso di specie.
Se è vero che, secondo quanto ha accertato la corte
di merito, se il D. fosse stato tempestivamente curato avrebbe avuto buone probabilità di
essere salvato, cioè un alto grado di probabilità di esserlo, non può non riconoscersi,
sul piano logico- giuridico, che è unicamente la condotta omissiva degli infermieri che
ha fatto venire meno quellalto grado di probabilità, è unicamente questa la
condotta causalmente rilevante e non la condotta del D., sicchè il concorso di colpa va
negato in radice perché va negato il concorso di cause nella determinazione dellevento.
Tutto ciò premesso, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di M.
T. per non aver commesso il fatto; gli altri ricorsi vanno rigettati con la condanna in
solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute in
questo grado dalle parti civili.
P.Q.M.
La corte di cassazione annulla senza rinvio la
sentenza impugnata nei confronti di M. T. per non aver commesso il fatto; rigetta gli
altri ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali,
nonché al pagamento, in favore della costituita parte civile D., delle spese di questo
grado che liquida in complessive lire 2.560.000.
Roma, 2 marzo 2000
(firme)
Depositata in Cancelleria il 13 settembre 2000.