| A seguito dell'assenso
del Comitato di Settore sul testo dell'accordo relativo al CCNL sull'interpretazione
autentica dell'art. 16, comma 9, del CCNL 1994-1997 – comparto
sanità – stipulato il 1° settembre 1995 nonché
della certificazione positiva della Corte dei Conti, in data 29 settembre
2000, il giorno 18 ottobre 2000, alle ore 16,00, presso la sede dell'ARAN
ha avuto luogo l'incontro tra: l'ARAN
:
Nella persona dell'Avv. Guido FANTONI componente del Comitato Direttivo
con delega del
Presidente Prof.
Carlo Dell'Aringa ......... firmato ........
e le OO.SS. di categoria : e le Confederazioni Sindacali :
CGIL f.p. sanità firmato CGIL firmato
CISL fps firmato CISL firmato
UIL fpl firmato UIL firmato
RSU : Snatoss, Adass, Fase, Fapas,Sunas,Soi firmato U.S.A.E firmato
Fials firmato CONFSAL firmato
Al termine della
riunione avvenuta alle ore 16.30, le parti suindicate hanno sottoscritto
l'allegato accordo sulla interpretazione autentica dell'art. 16, comma
9 del CCNL 1 settembre 1995 nel testo che segue.
--------------------------------------------------------------------------------
CCNL SULL'INTERPRETAZIONE
AUTENTICA
DELL'ART. 16, COMMA 9 DEL CCNL 1994 - 1997 DEL 1° SETTEMBRE 1995
PREMESSO che il
Tribunale ordinario di Brescia – sezione del lavoro in relazione
alla causa iscritta al R.G. n.1288/1999, riguardante la definizione
della misura dell'indennità di rischio radiologico spettante
ai tecnici sanitari di radiologia medica con rapporto di lavoro a
tempo parziale, nella seduta del 9 maggio 2000 ha ritenuto che per
poter definire la controversia è necessario risolvere in via
pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione dell'art.
16, comma 9 del CCNL 1994-1997 comparto Sanità del 1° settembre
1995 (relativo al personale di comparto e non dell'area dirigenziale);
CONSIDERATO che
l'art. 16, comma 9, del CCNL citato espressamente prevede che "il
trattamento economico anche accessorio del personale con rapporto
di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione
lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche,
ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al
personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa posizione
funzionale e profilo professionale, di pari anzianità";
TENUTO CONTO che
le parti ritengono che la clausola contrattuale sopracitata comprenda
tutte le indennità spettanti al personale senza operare distinzioni
tra le varie tipologie;
CHE, ai sensi
dell'art. 43, comma 2 del CCNL del 7 aprile 1999 è prevista
la revisione delle norme contrattuali da attualizzare tra cui è
compresa la disciplina e la nuova denominazione dell'indennità
di rischio radiologico che, nel rispetto della normativa europea,
assumerà sostanzialmente caratteristiche professionali;
TUTTO QUANTO SOPRA
VALUTATO, le parti indicate in premessa concordano l'interpretazione
autentica dell'art. 16, comma 9 del CCNL 1 settembre 1995 nel testo
che segue:
ART. 1
Clausola di interpretazione autentica
1. L'indennità
di rischio radiologico è ricompresa tra le indennità
fisse e periodiche citate nell'art. 16, comma 9 del CCNL 1 settembre
1995, che sono da corrispondere in misura proporzionale alla prestazione
lavorativa in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.
For
comments or suggestions please contact:
 |
| Last
Update:
Giovedì, 08-Apr-2004
|
|