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DECRETO 20 novembre 2001 |
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Rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1 luglio 2001. |
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| IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive della indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri; Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1 luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati, è agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20; Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2000, concernente la rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, dal 1 luglio 2000; Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 246 del 10 maggio 2001; Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2000 rispetto all'anno 1999, calcolata dall'ISTAT, pari al 2,6 per cento; Considerato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Decreta: Articolo 1.
Articolo 2. A norma dell'art. 11, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati
al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla
retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art.
20. Roma, 20 novembre 2001
Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2001 -
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla |
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