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DECRETO 14 febbraio 1997
( Gazz. Uff. n. 58 - 11 marzo 1997 )

Individuazione degli impianti complessi di radioterapia e di medicina nucleare, ai sensi dell’art 111, comma 11, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

IL MINISTRO DELLA SANITA’

Visto l'art. 111, comma 11, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
Vista la legge 31 gennaio 1983, n. 25;
Visto il proprio decreto 26 settembre 1994, n. 746;
Consultato il Comitato di coordinamento degli interventi di radioprotezione di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;
Sentita la conferenza Stato - regioni nella seduta del 13 febbraio 1997;

Decreta:

Art. 1

Finalità

1. li presente decreto individua gli impianti complessi nei quali il medico specialista deve avvalersi della collaborazione del fisico ,specialista ai fini della radioprotezione del paziente.

2. Vengono altresì stabilite le modalità di collaborazione fra il fisico specialista ed il medico specialista.

Art. 2

Impianto complesso

1. Ai fini del presente decreto, è considerato un impianto complesso un’installazione in cui venga svolta una delle seguenti attività:

a) terapia mediante radiazioni ionizzanti;

b) medicina nucleare a scopo diagnostico, con sistemi finalizzati alla ricostruzione delle immagini.

Art. 3.

Collaborazione

1. Il fisico specialista collabora con i medici specialisti, per quanto attiene la radioprotezione del paziente, relativamente alla messa in atto delle procedure fisiche, dosimetriche ed informatiche.

2. Il tecnico sanitario di radiologia medica collabora con il fisico specialista ed il medico specialista per gli interventi connessi con la radioprotezione del paziente.

Art. 4.

Obiettivi

1. Gli obiettivi della collaborazione, di cui all'articolo precedente, si conseguono mediante:

a) l'accettazione di sorgenti di radiazioni, nonché l'accettazione di sistemi hardware e software a queste connessi, rispondenti a normative nazionali o, in assenza, a guide e norme tecniche nazionali od internazionali;'

b) la verifica a che i parametri caratteristici presi in considerazione nei test di accettazione si mantengano costanti negli intervalli di accettabilità definiti;

c) la realizzazione di protocolli per i controlli di qualità;

d) le attività di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

Art. 5.

Responsabilità

1. Il fisico specialista è responsabile, congiuntamente con il medico specialista dell'accettazione delle apparecchiature e delle sorgenti sigillate e non sigillate nell'ambito dell'impianto complesso di cui all'art. 2 del presente decreto.

2. Il fisico specialista è altresì responsabile delle verifiche periodiche dei parametri presi in considerazione nei test relativi ai controlli di qualità su tutte le apparecchiature facenti parte dell'impianto complesso secondo protocolli definiti ed approvati dal fisico specialista e dal medico specialista.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Data ultima modifica: sabato 16 ottobre 1999