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AIDS: INDENNITA' DI RISCHIO SOLO AL PERONALE DI CORSIA
Sentenza del TAR del Lazio N. 2495 del 2000 - Prima sezione bis

L'indennità per il rischio di contagio da AIDS va corrisposta al solo personale ospedaliero a diretto contatto con gli ammalati, in quanto e, evidente il maggior rischio che incombe sul personale di corsia a chi, pur operando all'interno dell'ospedale, non ha contatti diretti con i portatori della patologia.

Con questa motivazione il Tar del Lazio ha negato a un gruppo di dipendenti dell'Ospedale Spallanzani di Roma la corresponsione della speciale indennità, prevista dal Comitato di gestione, previo accordo sindacale, per la copertura dello specifico rischio gravante sul personale a diretto contatto con i portatori di AIDS curati presso l'ospedale stesso.

I ricorrenti non individuati tra il personale a rischio, erano stati esclusi dal percepimento dall'indennità.

E il Tar del Lazio ha giudicato legittima e priva di illogicità, la scelta del Comitato di gestione, in quanto il fatto che anche altri soggetti operanti all'interno del nosocomio abbiano rischi di contagio non può, essere assunto a vizio della scelta del personale da includere nell'attribuzione dell'indennità.

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Data ultima modifica: venerdì 21 aprile 2000