IL
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof.
Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe
Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi
e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
Visto
l’art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo
cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l’elaborazione
di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione
delle specificità settoriali, alla corretta applicazione
delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva
adottate dagli Stati membri;
Visto
l’art. 12 del Codice in materia di protezione
dei dati personali (d.lg. 30
giugno 2003, n. 196), il quale attribuisce al Garante
il compito di promuovere nell’ambito delle categorie
interessate, nell’osservanza del principio di
rappresentatività e tenendo conto dei criteri
direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa
sul trattamento dei dati personali, la sottoscrizione
di codici di deontologia e di buona condotta per determinati
settori, verificarne la conformità alle leggi
e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni
di soggetti interessati e contribuire a garantirne la
diffusione e il rispetto;
Visto
l’art. 106, comma 1, del Codice il quale demanda
al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione
di uno o più codici di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese
le società scientifiche e le associazioni professionali,
interessati al trattamento dei dati per scopi statistici
o scientifici;
Visto
l’art. 106, comma 2, del medesimo Codice relativo
a taluni profili che, sulla base di alcune garanzie,
devono essere individuati dal codice di deontologia
e di buona condotta per i trattamenti di dati per scopi
statistici e scientifici;
Visto
il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la
protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 25 febbraio 2000,
n. 46, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione
di uno o più codici di deontologia e di buona
condotta relativi del trattamento di dati personali
per scopi statistici e di ricerca scientifica ed ha
invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare
all’adozione dei medesimi codici in base al principio
di rappresentatività a darne comunicazione al
Garante;
Viste
le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al
citato provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali
diversi soggetti pubblici e privati, società
scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato
la volontà di partecipare all’adozione
dei codici e fra i quali è stato conseguentemente
costituito un apposito gruppo di lavoro, composto, in
particolare, da rappresentanti dei seguenti soggetti:
Conferenza dei rettori delle università italiane;
Associazione italiana di epidemiologia; Associazione
italiana di sociologia; Consiglio italiano per le scienze
sociali; Società italiana degli economisti; Società
italiana di biometria; Società italiana di demografia
storica; Società italiana di igiene, medicina
preventiva e sanità pubblica; Società
italiana di statistica; Società italiana di statistica
medica ed epidemiologia clinica; Associazione tra istituti
di ricerche di mercato, sondaggi di opinione, ricerca
sociale;
Considerato
che il testo del codice è stato oggetto di ampia
diffusione anche attraverso la sua pubblicazione sul
sito Internet di questa Autorità, resa nota tramite
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
20 maggio 2004, n. 117, al fine di favorire il più
ampio dibattito e di permettere la raccolta di eventuali
osservazioni e integrazioni al testo medesimo da parte
di tutti i soggetti interessati;
Viste
le osservazioni pervenute secondo quanto disposto dal
citato avviso;
Rilevato
che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice
di deontologia e di buona condotta costituisce condizione
essenziale per la liceità e la correttezza del
trattamento dei dati personali effettuato da soggetti
privati e pubblici (art. 12, comma 3, del Codice);
Constatata
la conformità del codice di deontologia e di
buona condotta alle leggi e ai regolamenti in materia
di protezione dei dati personali, anche in relazione
a quanto previsto dagli artt. 12 e 104 e seguenti del
Codice;
Considerato
che, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del Codice,
il codice di deontologia e di buona condotta deve essere
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro
della giustizia, riportato nell’Allegato A) al
medesimo Codice;
Vista
la documentazione in atti;
Viste
le osservazioni formulate dal segretario generale ai
sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante
n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno
2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Relatore
il prof. Gaetano Rasi;
DISPONE:
la
trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta
per i trattamenti di dati personali per scopi statistici
e scientifici, che figura in allegato, all’Ufficio
pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia
per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nonché al Ministro della
giustizia per essere riportato nell’Allegato A)
al Codice.
Roma,
16 giugno 2004
IL
PRESIDENTE
Rodotà
IL
RELATORE
Rasi
Il
SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
------------------------------------------------------------------------
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI
DI DATI PERSONALI PER SCOPI STATISTICI E SCIENTIFICI
sottoscritto da:
* Conferenza dei rettori delle università italiane
* Associazione italiana di epidemiologia
* Associazione italiana di sociologia
* Consiglio italiano per le scienze sociali
* Società italiana degli economisti
* Società italiana di biometria
* Società italiana di demografia storica
* Società italiana di igiene, medicina preventiva
e sanità pubblica
* Società italiana di statistica
* Società italiana di statistica medica ed epidemiologia
clinica
* Associazione tra istituti di ricerche di mercato,
sondaggi di opinione, ricerca sociale
PREAMBOLO
I
sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono
il presente codice, adottato sulla base di quanto previsto
dall’art. 106 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice
in materia di protezione dei dati personali (di seguito
denominato "decreto"), sulla base delle seguenti
premesse:
1)
Le disposizioni del presente codice di deontologia e
di buona condotta sono volte ad assicurare l’equilibrio
tra i diritti e le libertà fondamentali della
persona, in particolare il diritto alla protezione dei
dati personali e il diritto alla riservatezza, con le
esigenze della statistica e della ricerca scientifica,
quali risultano dal principio della libertà di
ricerca costituzionalmente garantito, presupposto per
lo sviluppo della scienza, per il miglioramento delle
condizioni di vita degli individui e per la crescita
di una società democratica;
2)
i ricercatori, singoli o associati, che operano nell’ambito
di università, enti ed istituti di ricerca e
società scientifiche, conformano al presente
codice ogni fase dei trattamenti di dati personali effettuati
a fini statistici o scientifici, indipendentemente dalla
sottoscrizione del codice stesso da parte dei rispettivi
enti e società scientifiche;
3)
nell’applicazione del presente codice, i soggetti
che ne sono destinatari osservano i princìpi
contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
del 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848,
nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’Unione europea, nelle Raccomandazioni
del Consiglio d’Europa n. R(83)10 adottata il
23 settembre del 1983 e n. R(97)18 adottata il 30 settembre
1997, nonché nelle altre disposizioni normative
comunitarie e internazionali relative al trattamento
dei dati personali a fini statistici e scientifici.
Essi operano nel rispetto dei princìpi di pertinenza
e di non eccedenza, intesa come non ridondanza del trattamento
progettato rispetto agli scopi perseguiti, avuto riguardo
ai dati disponibili ed ai trattamenti già effettuati
dallo stesso titolare;
4)
per quanto non disciplinato nel presente codice, si
applicano le disposizioni previste dalla normativa in
materia di dati personali, anche in relazione alla natura
pubblica o privata del soggetto titolare del trattamento
(artt. 18 e s. e 23 e s. del decreto). In particolare,
i dati personali trattati per scopi statistici o scientifici
non possono essere utilizzati per prendere decisioni
o provvedimenti relativamente all’interessato,
né per trattamenti di dati per scopi di altra
natura;
5)
per trattamento per scopi statistici si intende qualsiasi
trattamento effettuato per le finalità di indagine
statistica o di produzione di risultati statistici,
anche a mezzo di sistemi informativi statistici (art.
4 del decreto);
6)
per trattamento per scopi scientifici si intende qualsiasi
trattamento effettuato per le finalità di studio
e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo
delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore
(art. 4 del decreto);
7)
gli enti e i soggetti che applicano il presente codice
osservano il principio di imparzialità e di non
discriminazione nei confronti degli altri soggetti che
trattano i dati per scopi statistici o scientifici.
La sottoscrizione del presente codice è effettuata
avendo riguardo, in particolare, alla rilevanza di tale
principio in materia di comunicazione per scopi statistici
o scientifici di dati depositati in archivi pubblici
o che sono stati trattati sulla base di finanziamenti
pubblici;
8)
il decreto e il presente codice non si applicano ai
dati anonimi;
9)
ai trattamenti finalizzati alla realizzazione di attività
di informazione commerciale e di comunicazione commerciale,
nonché alle correlate ricerche di mercato si
applicano le disposizioni dei codici di deontologia
e di buona condotta previsti dagli articoli 118 e 140
del decreto.
Capo I - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Definizioni
1.
Ai fini del presente codice si applicano le definizioni
elencate nell’art. 4 del decreto con le seguenti
integrazioni:
a)
"risultato statistico", l’informazione
ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare
aspetti di un fenomeno collettivo;
b)
"unità statistica", l’entità
alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati;
c)
"dato identificativo indiretto", un insieme
di modalità di caratteri associati o associabili
ad una unità statistica che ne consente l’identificazione
con l’uso di tempi e risorse ragionevoli, secondo
i princìpi di cui all’art. 4;
d)
"variabile pubblica", il carattere o la combinazione
di caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto
di una rilevazione statistica che faccia riferimento
ad informazioni presenti in pubblici registri, elenchi,
atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque;
e)
"istituto o ente di ricerca", un organismo
pubblico o privato per il quale la finalità di
statistica o di ricerca scientifica risulta dagli scopi
dell’istituzione e la cui attività scientifica
è documentabile;
f)
"società scientifica", un’associazione
che raccoglie gli studiosi di un ambito disciplinare,
ivi comprese le relative associazioni professionali.
2.
Salvo quando diversamente specificato, il riferimento
a trattamenti per scopi statistici si intende comprensivo
anche dei trattamenti per scopi scientifici.
Art. 2. Ambito di applicazione
1.
Il presente codice si applica all’insieme dei
trattamenti effettuati per scopi statistici e scientifici
—conformemente agli standard metodologici del
pertinente settore disciplinare —, di cui sono
titolari università, altri enti o istituti di
ricerca e società scientifiche, nonché
ricercatori che operano nell’ambito di dette università,
enti, istituti di ricerca e soci di dette società
scientifiche.
2.
Il presente codice non si applica ai trattamenti per
scopi statistici e scientifici connessi con attività
di tutela della salute svolte da esercenti professioni
sanitarie od organismi sanitari, ovvero con attività
comparabili in termini di significativa ricaduta personalizzata
sull’interessato, che restano regolati dalle pertinenti
disposizioni.
Art. 3. Presupposti dei trattamenti
1.
La ricerca è effettuata sulla base di un progetto
redatto conformemente agli standard metodologici del
pertinente settore disciplinare, anche al fine di documentare
che il trattamento sia effettuato per idonei ed effettivi
scopi statistici o scientifici.
2.
Il progetto di ricerca di cui al comma 1, inoltre:
a)
specifica le misure da adottare nel trattamento di dati
personali, al fine di garantire il rispetto del presente
codice, nonché della normativa in materia di
protezione dei dati personali;
b)
individua gli eventuali responsabili del trattamento;
c)
contiene una dichiarazione di impegno a conformarsi
alle disposizioni del presente codice sottoscritta dai
soggetti coinvolti. Un’analoga dichiarazione è
sottoscritta anche dai soggetti - ricercatori, responsabili
e incaricati del trattamento- che fossero coinvolti
nel prosieguo della ricerca, e conservata conformemente
a quanto previsto al comma 3.
3.
Il titolare deposita il progetto presso l’università
o ente di ricerca o società scientifica cui afferisce,
la quale ne cura la conservazione, in forma riservata
(essendo la consultazione del progetto possibile ai
soli fini dell’applicazione della normativa in
materia di dati personali), per cinque anni dalla conclusione
programmata della ricerca.
4.
Nel trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di
salute, i soggetti coinvolti osservano le regole di
riservatezza e di sicurezza cui sono tenuti gli esercenti
le professioni sanitarie o regole di riservatezza e
sicurezza comparabili.
Art. 4. Identificabilità dell’interessato
1.
Agli effetti dell’applicazione del presente codice:
a)
un interessato si ritiene identificabile quando, con
l’impiego di mezzi ragionevoli, è possibile
stabilire un’associazione significativamente probabile
tra la combinazione delle modalità delle variabili
relative ad una unità statistica e i dati identificativi
della medesima;
b)
i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare
un interessato afferiscono, in particolare, alle seguenti
categorie:
*
risorse economiche;
*
risorse di tempo;
*
archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti
dati identificativi congiuntamente ad un sottoinsieme
delle variabili oggetto di comunicazione o diffusione;
*
archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori
informazioni oltre quelle oggetto di comunicazione o
diffusione;
*
risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni
necessarie per collegare informazioni non nominative
ad un soggetto identificato, tenendo anche conto delle
effettive possibilità di pervenire in modo illecito
alla sua identificazione in rapporto ai sistemi di sicurezza
ed al software di controllo adottati;
*
conoscenza delle procedure di estrazione campionaria,
imputazione, correzione e protezione statistica adottate
per la produzione dei dati;
c)
n caso di comunicazione e di diffusione, l’interessato
può ritenersi non identificabile se il rischio
di identificazione, in termini di probabilità
di identificare l’interessato stesso tenendo conto
dei dati comunicati o diffusi, è tale da far
ritenere sproporzionati i mezzi eventualmente necessari
per procedere all’identificazione rispetto alla
lesione o al pericolo di lesione dei diritti degli interessati
che può derivarne, avuto altresì riguardo
al vantaggio che se ne può trarre.
Art. 5. Criteri per la valutazione del rischio di identificazione
1.
Ai fini della comunicazione e diffusione di dati, la
valutazione del rischio di identificazione tiene conto
dei seguenti criteri:
a)
si considerano dati aggregati le combinazioni di modalità
alle quali è associata una frequenza non inferiore
a una soglia prestabilita, ovvero un'intensità
data dalla sintesi dei valori assunti da un numero di
unità statistiche pari alla suddetta soglia.
Il valore minimo attribuibile alla soglia è pari
a tre;
b)
nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto
del livello di riservatezza delle informazioni;
c)
i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche
non sono soggette alla regola della soglia;
d)
la regola della soglia può non essere osservata
qualora il risultato statistico non consenta ragionevolmente
l’identificazione di unità statistiche,
avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla natura
delle variabili associate;
e)
i risultati statistici relativi a una stessa popolazione
possono essere diffusi in modo che non siano possibili
collegamenti tra loro o con altre fonti note di informazione,
che rendano possibili eventuali identificazioni;
f)
si presume adeguatamente tutelata la riservatezza nel
caso in cui tutte le unità statistiche di una
popolazione presentano la medesima modalità di
una variabile.
Capo II - INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Art. 6. Informativa
1.
Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, nell’ambito
delle informazioni di cui all’art. 13 del decreto
è rappresentata all’interessato l’eventualità
che i dati personali possono essere conservati e trattati
per altri scopi statistici o scientifici, per quanto
noto adeguatamente specificati anche con riguardo alle
categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere
comunicati.
2.
Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, l’informativa
alla persona presso la quale i dati sono raccolti può
essere differita per la parte riguardante le specifiche
finalità e le modalità del trattamento
cui sono destinati i dati, qualora ciò risulti
necessario per il raggiungimento dell’obiettivo
dell’indagine -in relazione all’argomento
o alla natura della stessa- e il trattamento non riguardi
dati sensibili o giudiziari. In tali casi, l’informativa
all’interessato è completata non appena
cessano i motivi che ne avevano ritardato la comunicazione,
a meno che ciò risulti irragionevole o comporti
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. Il
soggetto responsabile della ricerca redige un documento
-successivamente conservato per tre anni dalla conclusione
della raccolta e reso disponibile agli interessati che
esercitano i diritti di cui all’art. 7 del decreto-,
in cui sono indicate le specifiche motivazioni per le
quali si è ritenuto di differire l’informativa,
la parte di informativa differita, nonché le
modalità seguite per informare gli interessati
quando sono venuti meno i motivi che avevano giustificato
il differimento, ovvero le ragioni portate per il mancato
completamento dell’informativa.
3.
Quando, con riferimento a parametri scientificamente
attendibili, gli obiettivi dell’indagine, la natura
dei dati e le circostanze della raccolta sono tali da
consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per
conto di un altro in quanto familiare o convivente,
l’informativa all’interessato può
essere data per il tramite del soggetto rispondente,
purché il trattamento non riguardi dati sensibili
o giudiziari.
4.
Quando i dati sono raccolti presso terzi, ovvero il
trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici
riguarda dati raccolti per altri scopi, e l’informativa
comporta uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto
tutelato, il titolare adotta forme di pubblicità
con le seguenti modalità:
*
per trattamenti riguardanti insiemi numerosi di soggetti
distribuiti sull’intero territorio nazionale,
inserzione su almeno un quotidiano di larga diffusione
nazionale o annuncio presso un’emittente radiotelevisiva
a diffusione nazionale;
*
per trattamenti riguardanti insiemi numerosi di soggetti
distribuiti su un’area regionale (o provinciale),
inserzione su un quotidiano di larga diffusione regionale
(o provinciale) o annuncio presso un’emittente
radiotelevisiva a diffusione regionale (o provinciale);
*
per trattamenti riguardanti insiemi di specifiche categorie
di soggetti, identificate da particolari caratteristiche
demografiche e/o da particolari condizioni formative
o occupazionali o analoghe, inserzione in strumenti
informativi di cui gli interessati sono normalmente
destinatari.
Della
modalità di pubblicità adottata, il titolare
dà preventiva informazione al Garante.
5.
Qualora il titolare ritenga di non utilizzare le forme
di pubblicità di cui al comma 4, anche in considerazione
della natura dei dati raccolti o delle modalità
del trattamento, ovvero degli oneri che comportano rispetto
al tipo di ricerca svolta, il titolare medesimo può
individuare idonee forme di pubblicità da comunicare
preventivamente al Garante, il quale può, in
ogni caso, prescrivere eventuali misure ed accorgimenti.
Art. 7. Consenso
1.
Il trattamento per scopi statistici o scientifici può
essere effettuato da un soggetto privato senza il consenso
dell’interessato qualora non riguardi dati sensibili
o giudiziari e l’informativa ai sensi dell’art.
13 del decreto, nella parte riguardante la natura obbligatoria
o meno del conferimento dei dati, evidenzi in dettaglio
e specificamente le ragioni per le quali il conferimento
è facoltativo.
Art. 8. Comunicazione e diffusione dei dati
1.
È consentito diffondere anche mediante pubblicazione
risultati statistici soltanto in forma aggregata ovvero
secondo modalità che non rendano identificabili
gli interessati neppure tramite dati identificativi
indiretti, salvo che la diffusione riguardi variabili
pubbliche.
2.
I dati personali trattati per un determinato scopo statistico
possono essere comunicati, privi di dati identificativi,
a un’università o istituto o ente di ricerca
o a un ricercatore per altri scopi statistici chiaramente
determinati per iscritto nella richiesta dei dati. Il
soggetto richiedente, nel predisporre il pertinente
progetto di ricerca ai sensi dell’art. 3, si impegna
a non effettuare trattamenti per fini diversi da quelli
indicati nella richiesta e a non comunicare ulteriormente
i dati a terzi; allega inoltre al progetto copia della
richiesta di comunicazione. Il soggetto richiesto, titolare
del trattamento originario, deposita la richiesta di
comunicazione e il connesso progetto presso l’università
o ente di ricerca o società scientifica cui afferisce,
la quale ne cura la conservazione, in forma riservata,
per cinque anni dalla conclusione programmata della
ricerca.
3.
Nel caso in cui il richiedente dichiari che non è
possibile conseguire altrimenti il risultato statistico
di interesse, dandone espressa motivazione nella richiesta
di cui al procedente comma 2, è consentita anche
la comunicazione dei dati identificativi. Il soggetto
richiesto, valutata la motivazione, fornisce i dati
nel rispetto del principio di pertinenza e di stretta
necessità. Resta fermo quanto previsto dall’art.
9.
4.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche
alla comunicazione, e al conseguente trasferimento anche
temporaneo, di dati personali a università o
istituti o enti di ricerca o ricercatori residenti in
un Paese appartenente all’Unione europea o il
cui ordinamento assicuri comunque un livello di tutela
delle persone adeguato.
5.
Quando il trattamento per un determinato scopo statistico
comporta il trasferimento anche temporaneo dei dati
personali in un Paese, non appartenente all’Unione
europea, il cui ordinamento non assicura un livello
di tutela delle persone adeguato, il trasferimento è
consentito sulla base di garanzie per i diritti dell’interessato
comparabili a quelle del presente codice, prestate dall’ente
o dal ricercatore destinatario del trasferimento medesimo
tramite un contratto redatto secondo una tipologia autorizzata
dal Garante ai sensi dell’art. 40 del decreto,
anche su proposta di enti e società scientifiche.
Art. 9. Trattamento dei dati sensibili o giudiziari
1.
I dati sensibili o giudiziari trattati per scopi statistici
e scientifici devono essere di regola in forma anonima.
2.
Quando gli scopi statistici e scientifici, legittimi
e specifici, del trattamento di dati sensibili o giudiziari
non possono essere raggiunti senza l’identificazione
anche temporanea degli interessati, il titolare adotta
specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi
già al momento della raccolta, salvo ciò
risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche
del trattamento o richieda un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato.
3.
Quando i dati di cui al comma 1 sono contenuti in elenchi,
registri o banche dati tenuti con l’ausilio di
strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di
cifratura o mediante l’utilizzazione di codici
identificativi o di altre soluzioni che, considerato
il numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente non intelligibili anche a chi è
autorizzato ad accedervi e permettono di identificare
gli interessati solo in caso di necessità.
4.
I soggetti di cui all’art. 2, comma 1, aventi
natura privata possono trattare dati sensibili per scopi
statistici e scientifici quando:
a)
l’interessato ha espresso liberamente il proprio
consenso sulla base degli elementi previsti per l’informativa;
b)
il consenso è manifestato per iscritto. Quando
la raccolta dei dati sensibili è effettuata con
modalità —quali interviste telefoniche
o assistite da elaboratore o simili— che rendono
particolarmente gravoso per l’indagine acquisirlo
per iscritto, il consenso, purché esplicito,
può essere documentato per iscritto. In tal caso,
la documentazione dell’informativa resa all’interessato
e dell’acquisizione del relativo consenso è
conservata dal titolare del trattamento per tre anni;
c)
il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal
Garante, a seguito di specifica richiesta ai sensi dell’art.
26, comma 1, del decreto ovvero sulla base di un’autorizzazione
generale relativa a determinate categorie di titolari
o di trattamenti, rilasciata ai sensi dell’art.
40 del decreto, anche su proposta di enti e società
scientifiche.
5.
Il trattamento di dati giudiziari da parte dei soggetti
di cui all’art. 2, comma 1, aventi natura privata
è consentito soltanto se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante emanato
ai sensi dell’art. 27 del decreto.
6.
I soggetti cui all’art. 2, comma 1, aventi natura
pubblica possono trattare dati sensibili o giudiziari:
a)
per scopi scientifici, nel rispetto dell’art.
22 del decreto, qualora provvedano con atto di natura
regolamentare ad individuare e rendere pubblici i tipi
di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessarie
in relazione alle finalità perseguite nei singoli
casi, aggiornando tale individuazione periodicamente,
secondo quanto previsto dall’art. 20, commi 2
e 4, del decreto;
b)
per scopi statistici, nel rispetto dell’art. 22
del decreto, qualora siano soddisfatte le condizioni
di cui all’art. 20, commi 2, 3 e 4 del decreto
medesimo.
Art. 10. Dati genetici
1.
Il trattamento di dati genetici è consentito
nei soli casi e modi previsti da apposita autorizzazione
del Garante ai sensi dell’art. 90 del decreto.
Art. 11. Disposizioni particolari per la ricerca medica,
biomedica ed epidemiologica
1.
La ricerca medica, biomedica ed epidemiologica è
sottoposta all’applicazione del presente codice
nei limiti di cui all’art. 2, comma 2.
2.
La ricerca di cui al comma 1 si svolge nel rispetto
degli orientamenti e delle disposizioni internazionali
e comunitarie in materia, quali la Convenzione sui diritti
dell’uomo e sulla biomedicina del 4 aprile 1997,
ratificata con legge 28 marzo 2001, n. 145, la Raccomandazione
del Consiglio d’Europa n. R(97)5 adottata il 13
febbraio 1997 relativa alla protezione dei dati sanitari
e la dichiarazione di Helsinki dell’Associazione
medica mondiale sui princìpi per la ricerca che
coinvolge soggetti umani.
3.
Nella ricerca di cui al comma 1, l’informativa
mette in grado gli interessati di distinguere le attività
di ricerca da quelle di tutela della salute.
4.
Nel manifestare il proprio consenso ad un’indagine
medica o epidemiologica, l’interessato è
richiesto di dichiarare se vuole conoscere o meno eventuali
scoperte inattese che emergano a suo carico durante
la ricerca. In caso positivo, l’interessato è
informato secondo quanto previsto dall’art. 84
del decreto. Quando, per i motivi di cui al successivo
comma 5, il consenso non può essere richiesto,
tali eventi sono comunque comunicati all’interessato
nel rispetto dell’art. 84 del decreto qualora
rivestano un’importanza rilevante per la tutela
della salute dello stesso.
5.
Nella ricerca di cui al comma 1, il consenso dell’interessato
non è necessario quando, ai sensi dell’art.
110 del decreto, sono soddisfatti i seguenti requisiti:
a)
non è possibile informare l’interessato
per motivi etici (ignoranza dell’interessato sulla
propria condizione), ovvero per motivi metodologici
(necessità di non comunicare al soggetto le ipotesi
dello studio o la sua posizione di elezione), ovvero
per motivi di impossibilità organizzativa;
b)
il programma di ricerca è stato oggetto di motivato
parere favorevole del competente comitato etico;
c)
il trattamento è autorizzato dal Garante, anche
ai sensi dell’art. 40 del decreto anche su proposta
di enti e società scientifiche pertinenti.
Art. 12. Attività di controllo
1.
Le università, gli altri istituti o enti di ricerca
e le società scientifiche conservano la documentazione
relativa ai progetti di ricerca presentati e agli impegni
sottoscritti dai ricercatori ai sensi dell’art.
3, commi 1 e 2, e dell’art. 8, comma 2 del presente
codice.
2.
Gli enti di cui al comma 1:
a)
assicurano la diffusione e il rispetto del presente
codice fra tutti coloro che, all’interno o all’esterno
dell’organizzazione, sono in qualunque forma coinvolti
nel trattamento dei dati personali realizzato nell’ambito
delle ricerche, anche adottando opportune misure sulla
base dei propri statuti e regolamenti;
b)
segnalano al Garante le violazioni del codice di cui
vengono a conoscenza.
Capo III - SICUREZZA E REGOLE DI CONDOTTA
Art. 13. Raccolta dei dati
1.
I soggetti di cui all’art. 2, comma 1, pongono
specifica attenzione nella selezione del personale incaricato
della raccolta dei dati e nella definizione dell’organizzazione
e delle modalità di rilevazione, in modo da garantire
il rispetto del presente codice e la tutela dei diritti
degli interessati.
2.
Il personale incaricato della raccolta si attiene alle
disposizioni contenute nel presente codice e alle istruzioni
ricevute. In particolare:
a)
rende nota la propria identità, la propria funzione
e le finalità della raccolta, anche attraverso
adeguata documentazione;
b)
fornisce le informazioni di cui all’art. 13 del
decreto ed all’art. 6 del presente codice, nonché
ogni altro chiarimento che consenta all’interessato
di rispondere in modo adeguato e consapevole, evitando
comportamenti che possano configurarsi come artifici
ed indebite pressioni;
c)
non svolge contestualmente presso gli stessi interessati
attività di rilevazione di dati personali per
conto di più titolari, salvo espressa autorizzazione;
d)
provvede tempestivamente alla correzione degli errori
e delle inesattezze delle informazioni acquisite nel
corso della raccolta;
e)
assicura una particolare diligenza nella raccolta di
dati sensibili o giudiziari.
Art. 14. Conservazione dei dati
1.
I dati personali possono essere conservati per scopi
statistici o scientifici anche oltre il periodo necessario
per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati
raccolti o successivamente trattati, in conformità
all’art. 99 del decreto. In tali casi, i dati
identificativi possono essere conservati fino a quando
risultino necessari per:
a)
indagini continue e longitudinali;
b)
indagini di controllo, di qualità e di copertura;
c)
definizione di disegni campionari e selezione di unità
di rilevazione;
d)
costituzione di archivi delle unità statistiche
e di sistemi informativi;
e)
altri casi in cui ciò risulti essenziale e adeguatamente
documentato per le finalità perseguite.
2.
Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono
conservati separatamente da ogni altro dato, in modo
da consentirne differenti livelli di accesso, salvo
ciò risulti impossibile in ragione delle particolari
caratteristiche del trattamento o comporti un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
Art. 15. Misure di sicurezza
1.
Nell’adottare le misure di sicurezza dei dati
e dei sistemi di cui agli artt. 31 e seguenti del decreto
e al disciplinare tecnico contenuto nel relativo Allegato
B), i titolari dei trattamenti di dati per scopi statistici
curano anche i livelli di accesso ai dati personali
con riferimento alla natura dei dati stessi ed alle
funzioni dei soggetti coinvolti nei trattamenti.
Art. 16. Esercizio dei diritti dell’interessato
1.
In caso di esercizio dei diritti di cui all’art.
7 del decreto in riferimento a dati trattati per scopi
statistici e scientifici, l’interessato può
accedere agli archivi che lo riguardano per chiederne
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione,
sempre che tale operazione non risulti impossibile per
la natura o lo stato del trattamento o comporti un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato.
2.
Qualora tali modifiche non producano effetti significativi
sui risultati statistici connessi al trattamento, il
responsabile del trattamento provvede ad annotare, in
appositi spazi o registri, le modifiche richieste dall’interessato,
senza variare i dati originariamente immessi nell’archivio.
Art. 17. Regole di condotta
1.
I responsabili e gli incaricati del trattamento che,
per motivi di lavoro e ricerca, abbiano legittimo accesso
ai dati personali trattati per scopi statistici e scientifici,
conformano il proprio comportamento anche alle seguenti
disposizioni:
a)
i dati personali possono essere utilizzati soltanto
per gli scopi definiti nel progetto di ricerca di cui
all’art. 3;
b)
i dati personali devono essere conservati in modo da
evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro
uso non conforme alla legge e alle istruzioni ricevute;
c)
i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico
di cui si venga a conoscenza in occasione dello svolgimento
dell’attività statistica o di attività
ad essa strumentali non possono essere diffusi, né
altrimenti utilizzati per interessi privati, propri
o altrui;
d)
il lavoro svolto è oggetto di adeguata documentazione;
e)
le conoscenze professionali in materia di protezione
dei dati personali sono adeguate costantemente all’evoluzione
delle metodologie e delle tecniche;
f)
la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici
sono favorite, in relazione alle esigenze conoscitive
della comunità scientifica e dell’opinione
pubblica, nel rispetto della disciplina sulla protezione
dei dati personali;
g)
i comportamenti non conformi alle regole di condotta
dettate dal presente codice sono immediatamente segnalati
al responsabile o al titolare del trattamento.
Art. 18. Adeguamento
1.
La corrispondenza delle disposizioni del codice alla
normativa, anche di carattere internazionale, introdotta
in materia di protezione dei dati personali trattati
a fini di statistica e di ricerca scientifica è
verificata nel tempo anche su segnalazione dei soggetti
che lo hanno sottoscritto. Ciò ai fini dell’introduzione
nel codice medesimo delle modifiche necessarie al fine
del coordinamento con dette fonti, ovvero, qualora tali
modifiche incidano in maniera apprezzabile sulla disciplina
del presente codice, del pronunciamento di un nuovo
codice ai sensi dell’art. 12 del decreto.
Art. 19. Entrata in vigore
1.
Il presente codice si applica a decorrere dal 1°
ottobre 2004.