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Circolare 20 novembre 1991, n. 151 del Ministero del Lavoro

Modalità applicative del D.M. 449/1990.

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti, concernenti le modalità di applicazione del D.M. 13 luglio 1990, n. 449, questo Ministero, sentito anche l'Ispettorato medico centrale del lavoro, ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti in ordine alle disposizioni contenute nel decreto suddetto.

Art. 1. La previsione di cui al comma 2 dell'art. 1, di determinazione di un luogo di conservazione dei documenti relativi alla sorveglianza fisica e medica più idoneo di quello prescelto dal datore di lavoro, può trovare applicazione solo nel caso in cui la disponibilità del documento stesso non si possa avere nelle 48 ore immediatamente successive alla richiesta dell'Ispettore del lavoro incaricato della vigilanza, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 14, comma 3.

Art. 2. Il registro di cui al comma 1, ovvero le singole sezioni staccate di cui al comma 2, devono essere costituiti solo da fogli rilegati o a modulo continuo, oppure uniti mediante graffatura metallica; di ciò l'Ispettore dovrà accertarsi all'atto della vidimazione (art. 15, comma 1).

In riferimento alla definizione di cui al comma 2 relativa ai diversi impianti facenti parte dello stesso complesso produttivo, si può adottare qualsiasi interpretazione giustificata da motivi oggettivi che facilitino la tenuta dei registri. Ciò di cui occorre preoccuparsi, ai fini della vigilanza, è il pieno rispetto della seconda disposizione dello stesso comma 2.

Art. 3.

1 - L'aggiornamento del registro deve essere fatto rispettando la periodicità dei termini stabiliti con l'ordine di servizio (v. art. 73 del D.P.R. n. 185/1964) che potrà prevedere elementi di flessibilità. L'intervento dell'Ispettorato si potrà verificare solo per il rispetto delle scadenze regolamentari.

2 - Nel registro, l'elencazione aggiornata relativa ad ogni variazione delle sorgenti radiogene in corso d'esercizio, di cui alla lett. b), va riportata di seguito nel primo spazio disponibile oppure mediante la procedura di cui all'art. 4, comma 3.

3 - L'annotazione di cui alla lett. c) per le sorgenti non sigillate dell'attività massima complessiva può non rappresentare un dato preciso, tenuto conto del decadimento fisico nel tempo dei radionuclidi.

Tuttavia i valori ivi annotati devono essere congruenti con le eventuali autorizzazioni richieste dalla vigente normativa e contenere comunque l'indicazione dell'attività massima non superabile in alcun momento.

Art. 4. In base al comma 3 la possibilità di effettuare le registrazioni di cui al precedente articolo mediante fogli prestampati o dattiloscritti, applicati alle pagine del registro, si intende estesa a tutti i documenti (anche le schede dosimetriche e i documenti sanitari).

Nell'ipotesi che i fogli prestampati provenissero da computer, ciò non è assimilabile ad un sistema di elaborazione automatica dei dati e pertanto non è soggetto ad autorizzazione (non muta infatti il supporto fisico utilizzato per la conservazione).

Art. 6. In relazione alla previsione, contenuta nei commi 1 e 2 dell'articolo, fermo restando che l'obbligo di adottare i modelli previsti di schede personali dosimetriche vige per il personale soggetto a sistematica sorveglianza dosimetrica di cui all'art. 3 lett. d), ove detta sorveglianza venga estesa anche ad altri lavoratori esposti, è facoltà del datore di lavoro istituire una specifica scheda personale dosimetrica conforme ai suddetti allegati.

L'organo di vigilanza controllerà che i datori di lavoro adempiano all'obbligo previsto dal comma 3, ossia di richiedere ai precedenti datori di lavoro i dati dosimetrici dei relativi periodi di esposizione, in applicazione e ai fini di quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 6 giugno 1968.

La istanza di autorizzazione di cui al comma 8, per modelli di schede personali dosimetriche diversi dai modelli allegati al decreto, deve essere inoltrata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro, Div. VII - Via Flavia 6, Roma, anche tramite gli Ispettorati provinciali del lavoro competenti.

Nel frontespizio della scheda, nella parte prevista per la vidimazione, dovrà essere scritto: "La presente scheda personale dosimetrica è autorizzata ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.M. n. 449/1990, con provvedimento del .....(in bianco) n......(in bianco)". Il modello proposto dovrà essere identificato tramite opportuna sigla.

Art. 8. La responsabilità della trasmissione al medico autorizzato dei dati relativi alle dosi di radiazioni assorbite dai lavoratori è dell'esperto qualificato in solido con il datore di lavoro, e riguarda le dosi assorbite dal lavoratore sul quale l'esperto qualificato esercita la sorveglianza fisica.

La comunicazione di cui al comma 1 può avvenire, come stabilito, secondo frequenze periodiche, comunque non superiori al semestre, e pertanto può risultare non completamente aggiornata. Ovviamente, in caso di superamento di dose o di esposizioni eccezionali, i dati dosimetrici dovranno essere comunicati nel più breve tempo possibile, per cui è bene controllare l'organizzazione che il datore di lavoro e l'esperto qualificato hanno posto in essere per questa evenienza.

Gli organi radioesposti di cui alla lettera B) del comma 3 sono quelli che per il tropismo nei riguardi nel radionuclide e per la loro importanza biologica risultano essere i più significativi.

La dose totale globale va intesa secondo la definizione dell'art. 2 del D.M. 6 giugno 1968, che assimila al corpo intero le gonadi e gli organi ematopoietici. Al riguardo si precisa che alcune delle definizioni riportate nei modelli A e B allegati al D.M. risultano usate, in quanto note per il loro significato tecnico e scientifico ed assicurano, pertanto, la possibilità di corrispondenza con quelle di cui al D.P.R. n. 185/1964.

Art. 9. Per quanto concerne la legatura del documento sanitario personale di cui al comma 1, valgono le stesse precisazioni formulate per l'art. 2.

Analogamente a quanto già detto per l'art. 6, ove venga espletata la sorveglianza medica su lavoratori non professionalmente esposti, è facoltà del datore di lavoro istituire un documento sanitario personale conforme al modello approvato.

La richiesta di autorizzazione di cui al comma 2 di modelli di documenti sanitari difformi da quelli previsti nel D.M. deve essere presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. VII, Via Flavia 6, Roma, anche tramite gli Ispettorati provinciali del lavoro competenti, e deve contenere nel frontespizio quanto già indicato per la scheda personale.

Art. 10. L'inserimento nel documento sanitario personale degli esiti e degli accertamenti integrativi, non essendo disciplinato, può avvenire nella maniera considerata più idonea dal medico autorizzato.

Art. 13. In merito alle disposizioni di cui al comma 1, relative alla istituzione della scheda personale dosimetrica e del documento sanitario personale, si precisa che ove il lavoratore presti la propria attività presso lo stesso datore di lavoro, ma in sedi lavorative diverse, dovrà essere istituita una sola scheda ed un solo documento sanitario. Nel caso in cui il lavoratore presti la propria opera presso più datori di lavoro, si conferma la opportunità, già segnalata con la circolare n. 38/1985, che i diversi datori di lavoro affidino formalmente l'incarico ad un unico medico autorizzato. Nel caso di prima istituzione della scheda personale dosimetrica, si precisa che non è richiesta la firma dell'esperto qualificato, in calce alla medesima. Al contrario, tale firma risulterà necessaria per la istituzione delle schede successive, in quanto l'esperto qualificato dovrà indicarne i motivi (es. per esaurimento della precedente, smarrimento, ecc.).

Art. 14. Nel caso delle ditte c.d. itineranti, la comunicazione scritta preventiva di cui al comma 3 deve essere fornita all'Ispettorato provinciale del lavoro nel cui territorio trovasi la sede legale della ditta, fermo restando l'obbligo di messa a disposizione dell'organo di vigilanza nelle sedi dove svolge la sua attività nei termini indicati in precedenza (v. art. 1).

Art. 15.

1 - I documenti soggetti a vidimazione sono soltanto il registro, la scheda personale dosimetrica ed il documento sanitario. Restano pertanto esclusi i verbali del provvedimento di intervento.

2 - I documenti sui quali effettuare la vidimazione possono essere presentati direttamente dal datore di lavoro o da una sua persona delegata, con lettera di accompagnamento.

3 - La scheda personale, il documento sanitario e il registro della ditta debbono essere intestati rispettivamente al lavoratore ed alla ditta prima di essere presentati per la vidimazione.

4 - In particolare, per il documento sanitario, atteso che la prima visita medica è necessariamente preventiva per il personale adibito ad una attività comportante radioesposizione, la vidimazione può essere eseguita successivamente alla esecuzione e registrazione della visita stessa, garantendo la riservatezza degli esiti.

5 - Per facilitare lo svolgimento dell'attività, si ritiene che il registro possa essere preventivamente timbrato a secco presso un notaio o l'Ufficio del registro. In detta circostanza è sufficiente che l'Ispettorato provinciale apponga un timbro sulla prima pagina del documento.

Art. 17. L'adozione di sistemi computerizzati per la registrazione (prevista dal comma 1) è consentita previa autorizzazione ministeriale. Nel caso che tali sistemi non risultino ancora autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto (14 agosto 1991), i dati relativi ai lavoratori radioesposti dovranno essere registrati col sistema già in uso (purchè contengano gli elementi richiesti dal D.M. n. 449/1990) e successivamente inseriti nel sistema computerizzato.

Art. 18. 1 - La consegna dei documenti in plico chiuso, prevista da questo articolo, dovrà avvenire in tempi che non compromettano il regolare espletamento della sorveglianza fisica e medica della radioprotezione.

2 - Il datore di lavoro risponde della materiale consegna del plico.

3 - Nel merito dell'accertamento del contenuto dei plichi l'esperto qualificato o il medico autorizzato subentrante avrà cura di controllare che la documentazione trasmessa sia completa; in caso contrario provvederà a richiedere i documenti eventualmente mancanti al precedente esperto qualificato o medico autorizzato.

Osservazioni finali

Quanto sopra considerato, in relazione alle varie incombenze derivanti dall'applicazione del decreto in esame, si sottolinea che l'obbligo della istituzione e della vidimazione della scheda dosimetrica e del documento sanitario, conformi al modello approvato, si concretizza al momento della loro utilizzazione da parte dell'esperto qualificato e del medico autorizzato.

Per analogo motivo, il registro dovrà essere disponibile, regolarmente vidimato, all'atto del primo esame e controllo di cui all'art. 72 p.2 del D.P.R. n. 185/1964, successivo alla data di entrata in vigore del decreto e comunque non oltre sei mesi da tale data.

È appena il caso di far rilevare che i documenti regolarmente vidimati da un Ispettorato provinciale godono di una presunzione assoluta di conformità al decreto.

Si ritiene opportuno infine richiamare l'attenzione di codesti Uffici, considerata la complessità delle procedure per l'adeguamento al decreto, sulla necessità di fornire la massima collaborazione, in termini di consulenza ai soggetti interessati, facendo uso prioritariamente, ogni qualvolta possibile, del potere di diffida.

In relazione a quanto sopra si ritiene necessario richiamare l'attenzione dell'ENEA, che legge la presente per conoscenza, affinchè, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 14 del D.P.R. n. 185/1964, concordi le eventuali ispezioni in materia con gli Ispettorati del lavoro territorialmente competenti.

Questo Ministero si riserva di impartire quanto prima le ulteriori disposizioni che si potranno rendere necessarie sulla base delle esperienze che matureranno nella prima applicazione della normativa, tenendo conto delle richieste e dei quesiti che potranno pervenire dagli utenti nonchè dai propri Organi ispettivi.

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Last Update: sabato 01 febbraio 2003