CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
COMPARTO SANITÁ II BIENNIO ECONOMICO 2000-2001
A seguito del parere favorevole espresso in data 20 giugno 2001 dal
Comitato di Settore sul testo dell’accordo del personale del
comparto Sanità, relativo al II biennio di parte economica
2000-2001 nonché dell’ulteriore atto di indirizzo dello
stesso in data 16 luglio 2001 e dell’autorizzazione governativa
intervenuta il 7 settembre 2001, la Corte dei Conti, in data 20 settembre
2001, ha certificato l’attendibilità dei costi quantificati
per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli
strumenti di programmazione e di bilancio.
Lo stesso giorno
20 settembre 2001 alle ore 17,30 ha avuto luogo l’incontro tra
:
l’ARAN :
Nella persona
dell’Avv. Guido FANTONI - Presidente …firmato……………..
e le seguenti
Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali: Confederazioni sindacali:
CGIL FP sanità_____
firmato ________ CGIL___ firmato ______
CISL FPS________ firmato _________ CISL_____ firmato _____
UIL FPL _______ firmato _________ UIL______ firmato _____
RSU: __________ firmato _________
Snatoss, Adass, Fase, Fapas, Sunas, Soi USAE_____ firmato _____
FIALS______ firmato ______________ CONFSAL___ firmato ___
Al termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto
l’allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
I N D I C E
PARTE GENERALE
Art. 1 Durata e decorrenza del contratto biennale
PARTE I – BIENNIO ECONOMICO 2000-2001
Art. 2 Incrementi tabellari
Art. 3 Finanziamento dei trattamenti economici
Art. 4 Utilizzo delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa
Art. 5 Indennità di rischio da radiazioni
Art. 6 Clausola di interpretazione autentica
PARTE II – FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER IL RUOLO
SANITARIO E PER LE ASSISTENTI SOCIALI
Art. 7 Finalità e campo di applicazione delle risorse aggiuntive
Art. 8 Utilizzazione delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario
e tecnicoprofilo di assistente sociale
Art. 9 Trasformazione dei posti e passaggi
Art. 10 Coordinamento
PARTE III – NORME GENERALI E FINALI
Art. 11 Le posizioni organizzative
Art. 12 Norma programmatica
Art. 13 Previdenza complementare
Art. 14 Effetti dei nuovi stipendi
Art. 15 Norma finale
Tabelle da A a G
Dichiarazioni congiunte
Dichiarazioni a verbale
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
COMPARTO SANITÁ II BIENNIO ECONOMICO 2000-2001
PARTE GENERALE
ART. 1
Durata e decorrenza
del contratto biennale
1. Il presente
contratto si applica a tutto il personale, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato ed a tempo determinato, esclusi i dirigenti,
dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di
cui all’art. 6 del CCNQ del 2 giugno 1998, in servizio alla
data del 1 gennaio 2000 o assunto successivamente. Il presente contratto
si riferisce al periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001 e concerne
gli istituti normo - economici di cui ai successivi articoli.
2. Sono confermati
tutti i riferimenti e le dizioni di cui all’art. 1 del predetto
contratto. Il D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (come modificato ed integrato
dai D. Lgs. nn. 49, 168 e 254 tutti del 2000) viene indicato come
D. Lgs. 229 del 1999.
PARTE I
Biennio economico 2000 - 2001
ART. 2
Incrementi tabellari
1. Gli stipendi tabellari di cui all’allegato 9, colonna C)
del CCNL 7 aprile 1999, prospetto n. 2 sono incrementati delle misure
mensili lorde indicate nell’ allegata Tabella A, alle scadenze
ivi previste.
2. Gli importi annui del trattamento economico iniziale risultanti
dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle medesime scadenze,
nella misura stabilita dalla allegata tabella B, prospetti nn. 1 e
2.
3. Gli importi delle fasce retributive di cui all’allegato n.
11 del CCNL 7 aprile 1999 sono rideterminati nei valori indicati nelle
tabelle C e D alle scadenze ivi indicate
4. Con l’entrata in vigore del presente contratto, nella categoria
D, livello economico iniziale e livello economico Ds, sono istituite
le posizioni economiche D5 e D5 Super, indicate nella tabella E del
presente contratto.
ART. 3
Finanziamento dei trattamenti economici
1. I fondi di
cui all’art. 38, commi l e 3 del CCNL 7 aprile 1999 sono confermati
e per il loro tramite si provvede al finanziamento dei trattamenti
economici cui i fondi stessi sono finalizzati con le precisazioni
dei seguenti commi. Il loro ammontare è quello consolidato
al 31 dicembre 1999 ed, in particolare, il fondo dell’art. 38
comma 1 è comprensivo dell’incremento annuo dello 0,06%
previsto a tale scadenza.
2. Sono confermate le modalità di incremento del Fondo della
produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e
per il premio della qualità delle prestazioni individuali di
cui all’art. 38, commi 3 e 4 del CCNL 7 aprile 1999. L’incremento
pari all’1,2% del monte salari annuo calcolato con riferimento
al 1999 al netto degli oneri riflessi di cui al comma 5 dell’art.
38 è confermato per tutto l’anno 2000. Per l’anno
2001, si rinvia all’art. 4.
3. Il fondo dell’art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 nonché
le modalità di incremento del fondo stesso sono confermati.
Inoltre, il fondo viene altresì incrementato alle decorrenze
indicate con le seguenti risorse :
a) dal 1 gennaio 2000, delle risorse pari all’importo dei risparmi
sulla retribuzione individuale di anzianità (RIA) in godimento
del personale comunque cessato dal servizio a decorrere dalla medesima
data. Per l’anno in cui avviene la cessazione dal servizio è
accantonato , per ciascun dipendente cessato un importo pari alle
mensilità residue della Ria in godimento, computandosi a tal
fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni
di mese superiori ai quindici giorni. L’importo accantonato
confluisce in via permanente , nel fondo con decorrenza dall’anno
successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane
assegnato in ragione di anno;
b) dal 1.7.2000
da una somma mensile L. 5.000 pro- capite per sei mesi. Dall’1.1.2001
l’incremento è pari a L. 13.000 mensili pro capite, per
dodici mensilità, che riassorbe il precedente. Tali risorse
residuano dall’applicazione dei tassi programmati di inflazione
non utilizzati per l’incremento degli stipendi tabellari.
4. Le risorse di cui al fondo dell’art. 39 , utilizzate dalla
data di entrata in vigore del CCNL 7 aprile 1999, per le finalità
ivi previste o per quelle introdotte dal presente contratto, sono
riassegnate al fondo dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi
titolo avvenuta del personale che ne ha usufruito.
ART. 4
Utilizzo delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa
1. Dal 1 gennaio
2001, le risorse pari all’1,2% del monte salari annuo calcolato
con riferimento al 1999 nonché le ulteriori risorse pari allo
0,4% del medesimo monte salari, messe a disposizione dalle Regioni,
sono destinate ai fondi dell’art. 38 o dell’art. 39 del
CCNL 7 aprile 1999, nella misura prevista dalla medesima contrattazione
integrativa.
2. Con riguardo alla destinazione delle risorse di cui all’1,2%
sono fatti salvi gli eventuali accordi integrativi già sottoscritti
in materia per il 2001 .
ART. 5
Indennità di rischio da radiazioni
1. L’indennità
di rischio radiologico spettante ai tecnici sanitari di radiologia
medica – ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. 384 del 1990
(sulla base della Legge 28.03.1968, n. 416, come modificata dalla
Legge 27.10.1988 n. 460) e confermata dall’art. 4 del CCNL II
biennio parte economica 1996 – 1997 del 27 giugno 1996 - a decorrere
dall’entrata in vigore del presente contratto è denominata
indennità professionale specifica ed è corrisposta al
medesimo personale, per 12 mensilità, nella stessa misura di
L. 200.000 mensili lorde.
2. Il valore complessivo degli importi della indennità professionale
di cui al comma 1 spettante al personale interessato è trasferito
dal fondo di cui all’art. 38, comma 1, al fondo dell’art.
39 del CCNL 7 aprile 1999 .
3. Al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica
esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata
del periodo di esposizione, l’indennità continua ad essere
corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui
al comma 1. L’ammontare delle indennità corrisposte al
personale del presente comma rimane assegnato al fondo dell’art.
38, comma 1 del CCNL 7 aprile 1999.
4. L’accertamento delle condizioni ambientali, che caratterizzano
le “zone controllate”, deve avvenire ai sensi e con gli
organismi e commissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali in
base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche del personale
esposto al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale.
5. Gli esiti dell’accertamento di cui al comma 4 ai fini della
corresponsione dell’indennità sono oggetto di informazione
alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa,
ai sensi dell’art. 6, comma 1 lettera a) del CCNL 7 aprile 1999.
6. Al personale dei commi 1 e 3, competono 15 giorni di ferie aggiuntive
da fruirsi in una unica soluzione.
7. L’indennità di cui ai commi 1 e 3, alla cui corresponsione
si provvede con i fondi ivi citati deve essere pagata in concomitanza
con lo stipendio, non è cumulabile con l’indennità
di cui al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e con altre eventualmente previste
a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E’, peraltro, cumulabile
con l’indennità di profilassi antitubercolare confermata
dall’art. 44, comma 2, secondo alinea, del CCNL del 1 settembre
1995.
8. La tabella all. n. 6 del CCNL 7 aprile 1999 è sostituita
con la tabella F del presente contratto. Sono disapplicati l’art.
54 del D.P.R 384/1990 e l’art. 4 del CCNL II biennio parte economica
1996 – 1997 del 27 giugno 1996.
Art. 6
Clausola di interpretazione autentica
1. L’art.
31, comma 10 del CCNL 7 aprile 1999 si applica anche nel caso di dipendenti
del Servizio sanitario nazionale vincitori di pubblico concorso o
assunti a tempo determinato.
PARTE II
Finanziamenti aggiuntivi per il ruolo sanitario e per le assistenti
sociali
ART. 7
Finalità e campo di applicazione delle risorse aggiuntive
1. Nel quadro
del riordino del Servizio sanitario nazionale, realizzato dal D. Lgs.
229 del 1999, e del riordino delle professioni sanitarie, iniziato
con la ridefinizione dei profili sanitari e sociali, la legge di equiparazione
42 del 1999 e proseguito con la disciplina del nuovo percorso formativo
delle professioni medesime culminato nella Legge 10 agosto 2000, n.
251, le parti ritengono di dover finalizzare le risorse aggiuntive
indicate nel comma 2, alla valorizzazione delle professionalità
del ruolo sanitario e delle assistenti sociali ed al loro sviluppo
professionale in relazione al modello di organizzazione aziendale,
al fine di migliorare la funzionalità dei servizi ed in considerazione
della situazione venutasi a creare nel mercato del lavoro.
2. Le risorse aggiuntive sono così individuate:
a) a decorrere dal 1 gennaio 2001 per una somma pari a L. 400 miliardi
comprensivi degli oneri riflessi
b) a decorrere dal 31 dicembre 2001, di ulteriori L. 800 miliardi
comprensivi degli oneri riflessi.
3. Per la equilibrata distribuzione regionale di tali risorse alle
aziende, ciascuna di esse quantifica l’onere a proprio carico
per l’attuazione degli artt. 8 e 10 garantendo l’erogazione
di quanto previsto dalle richiamate norme alle scadenze indicate dal
presente contratto.
ART. 8
Utilizzazione delle risorse aggiuntive per il ruolo sanitario e tecnico
profilo di assistente sociale
1. Per realizzare
le finalità dell’art. 7 comma 1 e favorire il processo
di riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie innanzitutto
le parti, ravvisando che l’insieme dei requisiti richiesti al
personale appartenente alla categoria C del ruolo sanitario nonché
al profilo di operatore professionale assistente sociale del ruolo
tecnico - per contenuti di competenze, conoscenze e capacità
necessarie per l’espletamento delle relative attività
lavorative - corrisponde a quello della categoria D dei rispettivi
profili, ritengono necessario che le aziende siano messe nelle condizioni
economico – normative per attuare il passaggio di detto personale
alla citata categoria.
2. A tale scopo, nell’ambito delle risorse aggiuntive di cui
all’art. 7, comma 2, ciascuna azienda dispone di una quota di
L. 2.588.000 lorde annue pro – capite per dipendente in servizio
nella categoria C del ruolo sanitario nonché della categoria
C del ruolo tecnico, profilo di operatore professionale assistente
sociale, cui va aggiunto il rateo della tredicesima mensilità.
3. Tale quota è destinata:
a) in deroga all’art. 37 del CCNL, alla trasformazione alla
cadenza prevista dall’art. 9 dei posti della dotazione organica
di tutti i profili appartenenti alla categoria C del ruolo sanitario
e dell’operatore professionale – assistente sociale –
del ruolo tecnico in altrettanti posti di categoria D;
b) ad inquadrare, in prima applicazione, il citato personale della
categoria D nelle fasce economiche e con gli assegni ad personam indicati
nella tabella F allegata, in deroga all’art. 31, comma 10 del
CCNL. Tali assegni sono riassorbibili con l’attribuzione delle
fasce successive e rimangono accreditati al fondo in caso di cessazione
dal servizio dei dipendenti titolari prima dell’attribuzione
della successiva fascia .
4. Per lo sviluppo delle professioni medesime, nel nuovo assetto che
si determina nell’organizzazione del lavoro conseguente ai passaggi
di cui al comma 1, ciascuna azienda dispone, nell’ambito delle
risorse aggiuntive di cui al citato art. 7, comma 2, di una quota
pari a L. 3.000.000 lorde annue pro – capite per i dipendenti
già in categoria D all’entrata in vigore del presente
contratto e non beneficiari del comma 1, che espletino l’incarico
di effettivo coordinamento ai sensi dell’art. 10 alla data del
31 agosto 2001. Al predetto importo va aggiunto il rateo della tredicesima
mensilità.
5. Il comma 4 ricomprende i dipendenti appartenenti al livello economico
Ds che, alla data ivi prevista espletino l’incarico di effettivo
coordinamento, formalmente riconosciuto ai sensi dell’art. 10,
comma 3.
6. Le risorse quantificate ai sensi dei commi 4 e 5 confluiscono nel
fondo dell’art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
ART. 9
Trasformazione
dei posti e passaggi
1. La trasformazione
dei posti di cui all’art. 8, comma 2 avviene con decorrenza
dal 1 settembre 2001. Dalla stessa data alla dotazione organica dei
profili del ruolo sanitario e del ruolo tecnico- assistenti sociali
– delle categorie C e D sono apportate le conseguenti modifiche.
2. Con decorrenza dal 1 settembre 2001 tutti gli operatori professionali
del ruolo sanitario e l’operatore professionale – assistente
sociale – del ruolo tecnico assumono la denominazione della
categoria D, rispettivamente, di “collaboratore professionale
sanitario” nei profili e discipline già corrispondenti
a quella della categoria di provenienza nonché di collaboratore
professionale – assistente sociale.
3. I commi 1 e 2 trovano applicazione anche nei confronti del personale
in distacco o aspettativa per motivi sindacali all’atto dell’entrata
in vigore del presente contratto.
4. Il personale del ruolo sanitario e le assistenti sociali transitati
alla categoria D, secondo i servizi di assegnazione assicurano i turni
previsti dalle modalità organizzative già in atto presso
le singole aziende ed, in particolare, quelli che garantiscono l’assistenza
sulle 24 ore. In tal senso si intendono completati i contenuti dei
relativi profili di cui all’allegato 1 del CCNL 7 aprile 1999.
Con successivo accordo le declaratorie di cui al citato allegato saranno
comunque adeguate al nuovo assetto organizzativo anche con riferimento
ai requisiti di accesso dall’interno e dall’esterno.
5. Il personale di cui al presente articolo che sarà assunto
successivamente all’entrata in vigore del presente contratto
a seguito di pubblico concorso indetto sulla base della precedente
classificazione, viene inquadrato nella categoria D.
6. Il personale di cui al presente articolo adibito a funzioni diverse
dal profilo di appartenenza ovvero addetto ad altre attività
per motivi di salute all’entrata in vigore del presente contratto
non beneficia direttamente del passaggio e viene inquadrato nella
categoria D, a domanda - da effettuarsi entro tre mesi dall’entrata
in vigore del presente contratto con riacquisizione delle mansioni
proprie del profilo di appartenenza. Tale domanda , nel caso di allontanamento
per motivi di salute, deve essere corredata – anche in momento
successivo - da apposita certificazione medico legale attestante la
recuperata efficienza per lo svolgimento delle mansioni proprie del
profilo di appartenenza. In caso di mancata presentazione della domanda
o impossibilità per motivi di salute di svolgere le mansioni
del proprio profilo i dipendenti interessati saranno inquadrati in
un profilo diverso della categoria C con le conseguenti modifiche
della dotazione organica.
ART. 10
Coordinamento
1. Al fine di dare completa attuazione all’art. 8, commi 4 e
5 e per favorire le modifiche dell’organizzazione del lavoro
nonché valorizzare l’autonomia e responsabilità
delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità
per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività
dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente
allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed –
ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con
assunzione di responsabilità del proprio operato. L’indennità
di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l’ indennità di funzione di
coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1 settembre 2001, è
corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari
– caposala - già appartenenti alla categoria D e con
reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua
lorda di L. 3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L’indennità di cui al comma 2 – sempre in prima
applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con
la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari
degli altri profili e discipline nonchè ai collaboratori professionali
– assistenti sociali - già appartenenti alla categoria
D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico
di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale
lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche
ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds , ai sensi dell’art.
8, comma 5.
4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti
di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell’indennità
di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo
di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili
nel fondo dell’art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
5. L’indennità attribuita al personale di cui al comma
2 e 3 è revocabile limitatamente alla parte variabile con il
venir meno della funzione o, in caso, di valutazione negativa.
6. L’indennità di coordinamento attribuita al personale
dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è
revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione
o anche a seguito di valutazione negativa.
7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare
duplicazione di benefici, l’incarico di coordinamento è
affidato di norma al personale gia appartenente alla categoria D alla
data del presente contratto. E’ rimessa alla valutazione aziendale,
in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità
di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria
C cui sia riconosciuto l’espletamento di funzioni di effettivo
coordinamento ai sensi dell’art. 8 commi 4 e 5.
8. L’applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché
i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti
previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all’art.
9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. L’utilizzo delle risorse del
fondo dell’art. 39 avviene nell’ambito della contrattazione
integrativa.
9. Dal 1° settembre 2001, i requisiti per il conferimento dell’indennità
di coordinamento saranno previsti dal contratto di cui all’art.
9, comma 4 ultimo periodo del presente contratto.
PARTE III
Norme generali
e finali
ART. 11
Le posizioni organizzative
1. Al fine di adeguare l’ organizzazione dei servizi sanitari
e sociali al nuovo sistema classificatorio del personale oggetto del
passaggio di categoria, agli artt. 21 e 36 del CCNL del 7 aprile 1999
vanno apportate le seguenti modifiche:
a) Art. 21, con decorrenza dal 1 settembre 2001:
- al comma 2, sono abrogate le parole “nonché –
limitatamente al personale del ruolo sanitario e di assistenza sociale
– nella categoria C per tipologie di particolare rilevo professionale
coerenti con l’assetto organizzativo dell’azienda o ente”.
Il comma termina pertanto con le parole “nella categoria D”.
- il comma 9 è abrogato.
2. In relazione alle modifiche apportate all’art. 21 del CCNL
7 aprile 1999, sono fatte salve le situazioni in cui la disposizione
ora abrogata abbia prodotto i propri effetti, per il personale appartenente
alla categoria C.
3. In via di interpretazione autentica al comma 1 dell’art.
36 del CCNL del 7 aprile 1999 e con decorrenza dalla sua entrata in
vigore, vanno apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole “trattamento economico”, la parola “iniziale”
va sostituita con le parole “in godimento”.
b) al termine del comma , si devono aggiungere le parole “corrisposta
su tredici mesi.Il valore complessivo dell’indennità
di funzione comprende il rateo di tredicesima”.
4. Le posizioni organizzative possono essere conferite anche al personale
di cui all’art. 10, secondo criteri definiti in contrattazione
integrativa.
ART. 12
Norma programmatica
1. Al fine di
equilibrare i benefici economici derivanti dal nuovo sistema classificatorio
di cui al presente contratto e per evitare eventuali squilibri connessi
alla ricostruzione economica del passaggio di cui all’art. 9
secondo le modalità transitorie del contratto stesso, è
demandato alla contrattazione integrativa il compito, nell’utilizzo
delle risorse disponibili nel fondo dell’art. 39 del CCNL 7
aprile 1999, di garantire con priorità l’acquisizione
delle fasce economiche al personale della medesima categoria D non
beneficiario dell’art. 9, versante in concreta situazione di
scavalco economico rispetto all’inquadramento di cui all’art.
8, comma 3 lett. b).
2. Ferma rimanendo la facoltà delle aziende di rideterminare
le dotazioni organiche con oneri a carico del proprio bilancio, al
fine di favorire il processo di riorganizzazione delle aziende anche
per il personale dei ruoli tecnico ed amministrativo, la quota delle
risorse di cui all’art. 3, comma 3 lettere a) e b) di pertinenza
del predetto personale, pari - mediamente - al 35% di quelle complessive
che confluiscono nel fondo di cui all’art. 39 del CCNL 7 aprile
1999 - per effetto delle medesime lettere, può essere destinata,
in via eccezionale, per detto personale oltre che alle finalità
del fondo medesimo, al finanziamento dei passaggi di livello economico
o di categoria mediante trasformazione dei posti di organico. Analogamente
si può procedere con le risorse ad essi spettanti, ai sensi
dell’art. 4, ove destinate al fondo dell’art. 39.
3. La possibilità di cui al comma 2 può essere utilizzata
solo in prima applicazione del presente contratto dopo la quale continua
ad applicarsi il sistema di finanziamento previsto dall’art.
37, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. In ogni caso le risorse utilizzate
eccezionalmente per le finalità del comma 2, al cessare dal
servizio del personale che ne ha beneficiato sono restituite al fondo
di cui all’art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
ART. 13
Previdenza complementare
1. Le parti confermano quanto previsto dall'art. 42 del CCNL 7 aprile
1999 circa la costituzione di un fondo nazionale di pensione complementare,
ai sensi del D. Lgs. 124 del 1993, della legge 335 del 1995, della
Legge 449 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’accordo
quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza
complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del D.P.C.M.
del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che
consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti confermano
quanto già previsto dall’art. 42, comma 2 del CCNL 7
aprile 1999 circa l’istituzione di un fondo unico con i lavoratori
del comparto Regioni – autonomie locali, a condizioni di reciprocità.
3. Il fondo pensione sarà finanziato ai sensi dell’art.
11 del predetto accordo quadro e si costituirà secondo le procedure
ivi previste dall’art. 13 dello stesso accordo.
4. le parti concordano sin d’ora che la quota di contribuzione
da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al Fondo di
previdenza complementare sia determinata nella misura dell’1%
della retribuzione presa a base di calcolo secondo la disciplina dell’Accordo
istitutivo del Fondo stesso.
5. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall’art. 42,
citato nel comma 1, sarà costituito, con apposito Accordo,
il Fondo di previdenza complementare, definendone tutti gli elementi
compresi quelli inerenti alla contribuzione del lavoratore, all’avvio
ed al funzionamento, nonché all’utilizzo delle risorse
ad esso destinate ed alle misure straordinarie per incentivare l’adesione
al Fondo stesso dei dipendenti delle amministrazioni interessate.
ART.14
Effetti dei nuovi stipendi
1.Gli incrementi
del trattamento economico previsti dal presente contratto alle scadenze
e negli importi previsti dalle tabelle di cui all’art. 2 hanno
effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento
di quiescenza ordinario e privilegiato, diretto ed indiretto, sull’indennità
premio di servizio, sull’indennità dell’art. 32
del CCNL del 1 settembre 1995, sull’equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi
di riscatto. Il trattamento economico da prendere a base per il compenso
del lavoro straordinario di cui all’art. 34 del CCNL 7 aprile
1999 è quello previsto dalla tabella B, colonna C dei relativi
prospetti allegati al presente contratto secondo le decorrenze indicate.
Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità
sostitutiva del preavviso nonché di quella prevista dall’art.
2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. I benefici economici risultanti dal presente contratto sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale
comunque cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica
2000- 2001.
3. Gli effetti del comma 1 si applicano anche all’ indennità
di cui all’ art. 10 con decorrenza dal 1 settembre 2001 ed all’indennità
specifica professionale di cui all’art. 5, comma 1 con decorrenza
31 dicembre 2001.
ART. 15
Norma finale
1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore
le norme dei vigenti CCNL del 1 settembre 1995 (come integrato dal
CCNL 22 maggio 1997) e 7 aprile 1999 ove non disapplicate o sostituite
dal presente contratto.
Tabella F
VALORI ANNUI LORDI PER DODICI MENSILITÁ DELLA INDENNITÁ
PROFESSIONALE SPECIFICA
PROFILO Valore annuo lordo indennità
1. addetto alle pulizie - fattorino - commesso - ausiliario specializzato
---
2. ausiliario specializzato (ex ausiliario socio sanitario specializzato)
540.000
3. operatore tecnico - coadiutore amministrativo – coadiutore
amministrativo esperto ---
4. operatore tecnico specializzato – operatore sociosanitario
---
5. operatore tecnico coordinatore 936.000
6. Puericultrice 240.000
7. massofisioterapista – massaggiatore ---
8. infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso 480.000
9. assistente amministrativo - programmatore - assistente tecnico
---
10. collaboratore prof. sanitario (esclusi i profili di cui al punto
n.11) - assistente religioso - collaboratore professionale assistente
sociale - collaboratore amministrativo professionale – collaboratore
tecnico-professionale ---
11. collaboratore prof. sanitario : a) infermiere - infermiere pediatrico
- assistente sanitario – ostetricab) tecnico sanitario di radiologia
medica 840.000 2.400.000
12. collaboratore prof. sanitario esperto (esclusi i profili di cui
al punto n.13) collaboratore amministrativo professionale esperto
– collaboratore tecnico-professionale esperto - collaboratore
professionale assistente sociale esperto ---
13. collaboratore prof. sanitario esperto: a) ex operatore professionale
dirigente b) tecnico sanitario di radiologia medica 660.000 2.400.000
N.B. La tabella
F sostituisce la tab. 6 allegata al CCNL 7 aprile 1999, ai sensi dell’art.
5, comma 8 del presente contratto, con l’unica innovazione nei
punti 11 e 13 dell’inserimento dell’indennità professionale
specifica dei collaboratori professionali sanitari tecnici di radiologia,
inquadrati in D e Ds nonché della ricollocazione in D del personale
dei profili sanitari, di cui all’art. 9, comma 1 del presente
contratto.
Tabella G
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti con l’art.
12, comma 1 intendono riequilibrare eventuali situazioni di scavalco
che potrebbero essersi prodotte per effetto del presente contratto
con il passaggio ai sensi dell’art. 9 del contratto stesso,
rispetto agli inquadramenti disposti ai sensi dell’art. 16 del
CCNL del 7 aprile 1999, applicando l’art. 31 comma 10.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 2
Le parti si danno atto che il presente contratto determina le condizioni
per l’avvio del riordino delle professioni sanitarie in coerenza
con le attuali leggi in materia, processo che sarà portato
a termine con il successivo quadriennio, con particolare riguardo
anche alle condizioni di lavoro in cui opera il predetto personale.
In tale contesto, le parti riprenderanno in considerazione anche la
specifica situazione del personale ad esaurimento collocato nella
categoria B, livello economico Bs.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 3
In relazione all’art. 9 comma 6 le parti concordano sul fatto
che per mansioni proprie del profilo di appartenenza si intendono
tutte quelle previste dalle vigenti disposizioni tra le quali rinvenire
quelle di assegnazione del personale interessato compatibili con lo
stato di salute ed in grado di recuperarlo alla funzione propria.
DICHIARAZIONE
A VERBALE N. 1
La scrivente Organizzazione,
preso atto dei contenuti emersi dall’odierno confronto negoziale
sul rinnovo del secondo biennio economico e sulla adozione delle code
contrattuali, ed in particolare sul fatto che l’atto di indirizzo
fornito dal Comitato di Settore ha sostanzialmente indotto le parti
a rivedere quanto sottoscritto nell’accordo tecnico dello scorso
4 maggio, ritiene di dover confermare le argomentazioni espresse nella
precedente dichiarazione a verbale in ordine a quanto segue :
q Il finanziamento di aumenti contrattuali per il biennio pari a 3,22
% ( 1,2% anno 2000 + 1,7 % anno 2001 + 0,32 di differenziale inflazionistico)
ed ulteriori risorse da allocare sull’art.39 pari a 0,4 % e
la rivalutazione della RIA, pur consentendo a tutto il personale aumenti
che vanno oltre quanto concesso agli altri comparti dell’ex
pubblico impiego, non consente - per il personale che non è
stato interessato dalle eventuali ricollocazioni – una reale
armonizzazione del comparto che sia in linea cioè con quanto
avvenuto nelle aree dirigenziali;
q Ancora una volta non si è voluto adottare una seria regolamentazione
dell’esercizio della libera professione per gli operatori. Va
prevista, così come più volte rivendicato, una norma
contrattuale che consenta l’attività dei professionisti
del comparto, così individuati ed abilitati ex lege. Facendo
cioè in modo che sia il contratto del comparto, e non quello
di altre categorie, a regolamentare l’attività degli
operatori sanitari e sociali nell’esercizio della professione.
Nella fattispecie deve essere inserita nel Contratto apposita norma
che vincoli le parti a contrattare al livello integrativo sia il range
operativo (libera professione individuale, di equipes ed aziendale)
nonché le quantificazione economiche retributive che la medesima
attività comporta.
q Relativamente all’ultima stesura dell’art. 12 (Norma
Programmatica), si rileva come questa, contrariamente alla precedente,
consente alle Aziende la facoltà di rideterminare le dotazioni
organiche - al fine di favorire il processo di riorganizzazione anche
per il personale dei ruoli tecnico ed amministrativo – con oneri
a carico del proprio bilancio. Tale previsione, in buona sostanza,
non permette un adeguato ed agile percorso di carriera ai Lavoratori
dei ruoli tecnico ed amministrativo i quali, a tutt’oggi e sin
dalle tornate contrattuali che hanno caratterizzato l’ultimo
decennio, certamente non hanno fruito di particolari benefici. Non
si è voluto prevedere, in particolare, un percorso che consentisse
– attraverso specifici percorsi - la straordinaria riqualificazione
dei coadiutori amministrativi.
Precisa altresì
che la sottoscrizione del verbale odierno non inficia - in quanto
non risolutiva del problema - la richiesta già formalizzata,
di attivazione delle procedure di interpretazione autentica sull’art.
18, commi 1 e 2 del C.C.N.L. 7 aprile 2001 ed evidenzia espressa riserva
rispetto alla tabella di equiparazione riguardante l’A.R.P.A.
della Regione Friuli Venezia Giulia in quanto la stessa tabella, prevedendo
l’inserimento negli organici di personale laureato, potrebbe
essere utilizzata strumentalmente per inserire altro personale in
profili oggi non previsti dal C.C.N.L. del comparto Sanità.
Roma, 20 settembre
2001
Federazione Sindacati Indipendenti
GIÀ: RS.U./Snatoss-Adass-Fase-Fapas-Sunas-Soi
Roma, 20 settembre
2001
Prot. n. 531/SG/01
DICHIARAZIONE
A VERBALE N. 2
La FIALS a conferma della dichiarazione a verbale resa il 04/05/2001
in sede di sottoscrizione del verbale tecnico di riunione, apprezza
il giusto e doveroso riconoscimento professionale ed economico previsto
in favore dei profili professionali del ruolo sanitario e degli Assistenti
Sociali ricollocati nella categoria D e per la istituzione della indennità
di coordinamento riconosciuta in favore dei medesimi profili ai quali
viene affidata la funzione di coordinamento.
Ciò premesso,
D I C H I A R A
a) di dissentire
fortemente per il mancato accoglimento delle proposte FIALS che avrebbero
evitato discriminazioni al personale amministrativo e ad altri profili
completamente ignorati;
b) nella continuità della azione sindacale sin qui portata
avanti, richiamata anche la dichiarazione a verbale apposta in sede
di sottoscrizione del CCNL 07/04/1999, e tutti i documenti inviati
all’A.RA.N., rivendica le proposte e le richieste, di seguito
elencate, avanzate nel corso della trattativa e che non hanno trovato,
al momento, la piena condivisione e accoglienza da parte dell’A.RA.N
quanto segue:
1. il Coadiutore
Amministrativo con anzianità di 5 anni al 31/12/1997 deve essere
ricollocato nella categoria C con la trasformazione del posto in Assistente
Amministrativo;
2. l’Assistente
Amministrativo e l’Assistente Tecnico con anzianità di
5 anni al 31/12/1997 deve essere ricollocato nella categoria D con
la trasformazione del posto in Collaboratore Amministrativo Professionale
e Collaboratore Tecnico Professionale;
3. il Collaboratore
Amministrativo Professionale con anzianità di servizio di 7
anni al 31/12/1997 deve essere ricollocato nella categoria D livello
economico Ds;
4. l’Infermiere Generico e la Puericultrice devono essere ricollocati
nella categoria C, fermo restando il diritto di conseguire l’inquadramento
giuridico ed economico nel profilo della categoria D qualora se siano
in possesso del relativo titolo abilitante;
5. una generale
rivalutazione delle altre figure professionali presenti nel comparto:
Commessi ed Ausiliari Specializzati, Operatori Tecnici e Operatori
Tecnici Specializzati.
Le rivendicazioni
sopra elencate possono avvenire, anche, nell’ambito delle procedure
e con le risorse di cui all’art. 12 comma 2 secondo tempi e
modalità individuate dalla contrattazione integrativa aziendale,
fermo restando che il Governo deve ritenersi impegnato a fare in modo
che tutte le Regioni finanzino tutti gli istituti contrattuali, in
conformità agli impegni assunti.
Quanto sopra, viene richiesto perché la riorganizzazione del
lavoro in atto nelle aziende sanitarie che ha già prodotto
più elevati livelli qualitativi nelle prestazioni, è
frutto della riqualificazione delle professionalità ottenuta
dalle nuove metodologie di lavoro e dalle esperienze acquisite nel
tempo.
Riteniamo che alla FIALS vada riconosciuto il merito di aver sollecitato
e sostenuto, durante tutta la fase della trattativa contrattuale l’estensione
della indennità di coordinamento ai profili professionali di
Collaboratore Amministrativo Professionale e Collaboratore Amministrativo
professionale esperto, nonché dei corrispondenti profili del
ruolo tecnico.
La sottoscrizione
del presente accordo è dettata dalla esigenza fondamentale:
a) di non danneggiare ulteriormente gli operatori della sanità
che attendono il rinnovo contrattuale da circa 17 mesi;
b) di consentire la partecipazione della FIALS alle contrattazioni
integrative aziendali per tutelare tutte le professionalità.
La FIALS si sente impegnata ad aprire una vertenza contrattuale con
il nuovo Governo per risolvere anche le questioni sopra evidenziate,
comprendendo che l’A.RA.N. attualmente non è stata autorizzata
ad operare nel senso voluto da questo Sindacato.
FIALS
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Martedì, 02-Mar-2004
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