1
- Disposizioni generali
1.1
Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (di seguito indicato con
TSRM) è il professionista sanitario che, all’interno
del percorso assistenziale, è responsabile nei confronti della
persona degli atti tecnici e sanitari degli interventi radiologici
aventi finalità di prevenzione, diagnosi e terapia.
1.2
Per poter esercitare la professione, il TSRM, ovunque operante, deve
essere iscritto all’Albo del Collegio professionale competente
per territorio.
1.3
Le disposizioni del presente Codice si applicano ad ogni Tecnico Sanitario
di Radiologia Medica. Le norme deontologiche, in quanto attengono
a doveri generali di comportamento, devono essere osservate dal Tecnico
Sanitario di Radiologia Medica in qualsiasi ambito eserciti la propria
professione.
1.4
L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati
dal presente Codice Deontologico e ogni azione od omissione, comunque
disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono
punibili con le sanzioni disciplinari previste dalla norma.
2 - Principi etici del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
2.1
Il TSRM pone la persona al centro di tutte le attività sanitarie.
2.2
Il TSRM è al servizio della persona e, nella sua autonomia
professionale, valuta, decide ed agisce al solo fine di tutelarne
e favorirne la salute attraverso la realizzazione di interventi tecnici
di radiologia a finalità preventive, diagnostiche o terapiche.
Il TSRM contribuisce a prevenire e curare la malattia.
2.3
Il TSRM riconosce che la persona non è destinataria passiva
degli interventi sanitari bensì soggetto titolare dei diritti
inviolabili dell'uomo, cui spetta un ruolo da protagonista attivo
e responsabilenella tutela e promozione della propria salute. Il TSRM
sostiene che la persona ha diritto ad un accesso agevole a strutture
e servizi sanitari e a tal fine, laddove ha facoltà d’intervento,
fornisce il suo contributo.
2.4
Il TSRM, ritenendosi soggetto attivo nella determinazione della politica
professionale e sanitaria assume un atteggiamento responsabile nell'attuazione
del diritto alla salute.
2.5
Il TSRM afferma l’impossibilità di scindere i concetti
di responsabilità e autonomia, decisionale ed operativa. Pertanto,
il TSRM è responsabile delle decisioni assunte autonomamente
e degli atti compiuti in autonomia.
2.6
Il TSRM valuta ed agisce tenendo conto di età, sesso, razza,
cultura, valori ideologici, politici, religiosi e condizione socioeconomica,
senza che queste diventino causa di discriminazione.
2.7
Ponendosi in ascolto nei confronti della persona, il TSRM ne coglie
sentimenti, opinioni, difficoltà e dolori, oltre che il significato
che essa attribuisce all’intervento radiologico. Con essa cerca
d’instaurare una relazione.
2.8
Il TSRM è consapevole che ogni prestazione sanitaria ha come
presupposto il rapporto di fiducia che deve essere instaurato tra
operatore e persona.
Il
rapporto di fiducia esige il rispetto della persona, che, nell'attività
del TSRM, si esprime in particolare nel garantire la riservatezza
delle informazioni all’atto della raccolta dei dati anamnestici,
negli atteggiamenti assunti durante l'esecuzione delle prestazioni,
nel preservare l’intimità dell'utente anche quando le
situazioni logistiche ne facilitino il pregiudizio.
2.9
Il TSRM pone il principio di lealtà alla base dei rapporti
interpersonali.
2.10
Nell’esercizio della professione il TSRM valuta ed agisce sulla
base di evidenze scientifiche. Il TSRM verifica costantemente le proprie
modalità operative e contribuisce alla definizione e all’aggiornamento
di linee guida, protocolli o procedure oltre che dei manuali della
qualità.
Il
TSRM che non agisce secondo quanto indicato dalle più recenti
evidenze scientifiche è deontologicamente censurabile e disciplinarmente
perseguibile.
2.11
Il TSRM partecipa alla determinazione della politica professionale
e sanitaria. Nel quotidiano, si adopera per il concreto miglioramento
della sua specifica realtà lavorativa.
2.12
Il TSRM caratterizza il suo esercizio professionale in modo da garantire
l’erogazione di prestazioni sanitarie alla persona ai massimi
livelli qualitativi. A tal fine, il TSRM individua come strumenti
appropriati la formazione continua, la ricerca e il miglioramento
continuo della qualità in sanità.
2.13
Di fronte ai molteplici e crescenti dilemmi etici posti da società,
scienza e tecnologia, tra le risposte proposte dai possibili orientamenti
di riferimento (etico, religioso, scientifico, normativo, professionale,
culturale ed economico), il TSRM sceglie quella che soddisfa dignità,
libertà e bisogni di salute della persona.
2.14
Il TSRM rifiuta l’accanimento diagnostico e terapeutico in quanto
lesivo della dignità e della salute della persona. Allorquando
si verifichi, dopo averne data segnalazione ed essersi confrontato
con i soggetti richiedenti o prescrittori, il TSRM può ricorrere
all’obiezione di coscienza.
2.15
Le relazioni che il TSRM instaura e mantiene con familiari, cittadini
e società, colleghi, altre professioni sanitarie e non, studenti
dei Corsi di laurea, Istituzioni ed Associazioni scientifiche, tecnologie
e industria sono finalizzate a tutelare e favorire la salute della
persona nonché prevenirne e curarne la malattia.
3
- Rapporti con la persona
3.1
Ridurre la persona ad una patologia, un numero od un segmento corporeo
è lesivo della sua dignità personale e sociale. Pertanto,
il TSRM si rivolge ad essa utilizzandone nome e cognome personalizzando
la dinamica relazionale. Tale atteggiamento assume particolare rilievo
nei confronti dei soggetti di età pediatrica.
3.2
Il TSRM è al servizio della persona. Con essa si impegna ad
instaurare una relazione tenendo in considerazione le variabili fisiche,
psichiche e sociali. A tal fine, il TSRM attribuisce una particolare
importanza all’ascolto, attraverso il quale è possibile
raccogliere informazioni e dati utili alla realizzazione di atti sanitari
di qualità appropriata.
3.3
Il TSRM deve sempre essere facilmente riconoscibile, attraverso l’apposito
abbigliamento da lavoro (camice bianco), iltesserino personale di
riconoscimento ed eventuali distintivi professionali.
3.4
Il TSRM contribuisce all’educazione terapeutica necessaria a
rendere la persona capace di partecipare consapevolmente alle decisioni
che riguardano la sua salute. Per lo stesso fine, il TSRM garantisce
un’informazione qualificata, obiettiva e completa, in particolar
modo sugli aspetti tecnologici e tecnici del processo.
3.5
Il TSRM fornisce informazioni su tecnologie, tecniche, aspetti radioprotezionistici
delle attività radiologiche e, se adeguatamente preparato,
su mezzi di contrasto e radiofarmaci; per ciò che non è
di sua competenza, indicherà l’interlocutore più
qualificato a farlo.
3.6
Al fine di adottare la procedura tecnica più appropriata e
garantire prestazioni professionali di qualità, il TSRM raccoglie
informazioni e dati attraverso un’attenta e specifica attività
anamnestica.
3.7
Il segreto professionale costituisce garanzia del rapporto di fiducia.
Il TSRM si fa carico inoltre di informare coloro che collaborano alle
sue prestazioni, anche non a titolo professionale, del dovere di mantenere
il segreto e vigila che vi si conformino.
3.8
Il TSRM tutela la privacy della persona riservando particolare attenzione
ai dati sensibili. Si preoccupa altresì di tutelare l’intimità
dei soggetti a lui affidati.
3.9
Il TSRM è responsabile della documentazione iconografica prodotta
o consegnatagli dalla persona. Sulla documentazione iconografica prodotta
la sua responsabilità si estende a tutte le fasi del processo:
acquisizione, elaborazione, stampa ed archiviazione. Al fine di rendere
individuabili con facilità e sicurezza gli autori delle prestazioni
radiologiche, il TSRM utilizza i più sicuri sistemi di identificazione.
3.10
Il TSRM è consapevole che il consenso ad una prestazione sanitaria
è un diritto di ogni cittadino costituzionalmente tutelato.
Si adopera pertanto a garantire che la persona, debitamente informato,
possa giungere ad un'accettazione libera e consapevole della prestazione
propostagli. Ritiene contrario a tale impostazione il ricorso puramente
formale alla sottoscrizione di moduli predisposti. Il TSRM considera
il consenso informato un atto di concreta partecipazione alle attività
sanitarie e ne contrasta l’uso ai soli fini medico-legali.
3.11
In ordine alla sperimentazione il TSRM è consapevole che questa
non può essere eseguita senza informazione e consenso della
persona e sufficienti garanzie di tutela della sua salute.
3.12
Il TSRM riserva particolare attenzione alla tutela dei diritti dei
minori.
4
- Rapporti con familiari, cittadini e società
4.1
Il TSRM recepisce le indicazioni della persona sui soggetti ai quali
fare riferimento per il suo progetto di salute.
4.2
Il TSRM contribuisce ad educare i familiari o altri soggetti a cui
la persona è affidata affinché collaborino al progetto
di salute, anche in relazione alle particolari esigenze della tutela
della salute dei familiari stessi.
4.3
Il TSRM è a conoscenza che nel caso di soggetto maggiorenne,
in grado di intendere e volere, i familiari non possono sostituirsi
allo stesso nell'espressione del consenso.
4.4
Attraverso le Istituzioni professionali e le Associazioni scientifiche
di riferimento, il TSRM promuove progetti ed eventi formativi ed informativi
per la cittadinanza e le altre figure professionali con l’obiettivo
di migliorarne la partecipazione consapevole alle attività
di tutela e promozione della salute nonché di prevenzione e
cura della malattia.
5
- Rapporti con i colleghi TSRM e le altre professioni, sanitarie e
non
5.1
Nei rapporti con i colleghi, il TSRM opera nella convinzione che la
finalità primaria dell'impegno professionale è la tutela
e la promozione della salute delle persone affidatele. Pertanto si
preoccupa di garantire la massima collaborazione e la possibilità
di utilizzare le rispettive conoscenze ed esperienze. Ritiene quindi
deontologicamente censurabile ogni atteggiamento ispirato da rivalità
o protagonismo.
Negli
ambienti di lavoro, il TSRM assume comportamenti che favoriscano la
creazione di un clima sereno e collaborativo, riconoscendolo come
condizione favorente il raggiungimento degli obiettivi di salute,
relazionali, professionali ed aziendali.
In
caso di opinioni divergenti, su temi di carattere professionale il
TSRM, evitando di manifestarle in presenza dell'utente, cercherà
il confronto con i colleghi sul terreno di un corretto approfondimento
scientifico.
5.2
Il TSRM, pur nella sua autonoma responsabilità tecnico professionale,
ritiene essenziale ai fini del proprio servizio la collaborazione
con le altre professioni sanitarie delle quali riconosce e rispetta
le specifiche competenze. Con esse collabora al raggiungimento degli
obiettivi di salute della persona.
5.3
In caso di richiesta di prestazioni che, sulla base della sua conoscenza
tecnico professionale e dopo approfondita valutazione, tema possano
risultare dannose per la salute della persona, il TSRM è tenuto
a manifestare il proprio orientamento al medico radiologo. Nei casi
di palese richiesta incongrua egli ha diritto di astenersi, assumendosene
diretta responsabilità.
5.4
Sul luogo di lavoro, il TSRM impronta i rapporti professionali su
comprensione e collaborazione e rifiuta e contrasta ogni tipo di violenza
psicofisica nei confronti di collaboratori di ogni grado o funzione.
In caso di constatata violenza psicofisica nei suoi confronti o nei
confronti di uno o più soggetti a lui vicini, il TSRM è
tenuto a darne immediata e circostanziata segnalazione ai diretti
superiori, al Collegio professionale ed eventualmente alle autorità
competenti.
5.5
Qualora richiesto, dagli altri professionisti o dalle situazioni,
il TSRM garantisce la sua consulenza professionale condividendo quanto
posseduto in termini di conoscenze, capacità ed abilità
relazionali.
6
- Rapporti con le Istituzioni e le Associazioni scientifiche
6.1
Il TSRM, consapevole di essere soggetto inserito in un contesto sanitario
ampio ed articolato, si pone in modo collaborativo nei confronti dei
soggetti, pubblici o privati, e delle Istituzioni con le quali è
chiamato ad operare a tutela e beneficio degli interessi di salute
della persona.
6.2
Il TSRM promuove iniziative per adeguare le norme vigenti ai bisogni
di salute della persona, finalizzate alla tutela della salute, segnala
all'autorità competente le carenze organizzative ed i ritardi
nell'applicazione delle leggi, e collabora per la loro sollecita e
puntuale attuazione.
Il
TSRM è titolare per norma costituzionale del diritto di sciopero.
Egli ha comunque il dovere di garantire le prestazioni urgenti ed
indispensabili.
6.3
Se attraverso i percorsi interni previsti dalla struttura presso la
quale esercita non ottiene chiarimenti o risoluzione delle criticità,
il TSRM è tenuto a segnalare al Collegio professionale dei
TSRM ogni comportamento di collega ritenuto lesivo del prestigio professionale,
ogni tentativo di imporgli comportamenti non conformi, ogni prestazione
di persona estranea alla professione che si configuri come esercizio
abusivo della stessa. Anche in conformità ai compiti stabiliti
dalla legge il TSRM deve fare riferimento al Collegio in caso di controversie
con altri colleghi.
Il
TSRM partecipa attivamente alla vita del Collegio professionale di
riferimento per la tutela della professione, lo sviluppo culturale
e sociale della categoria, affinché possa dare il meglio di
se stesso al servizio della persona e della comunità.
6.4
Il TSRM è tenuto a farsi remunerare per le prestazioni professionali
effettuate, nel rispetto dei valori minimi forniti dal Collegio professionale
attraverso il tariffario.
6.5
Allorquando previsto, il TSRM promuove la propria attività
professionale nel rispetto della norma e in modo non ingannevole.
6.6
Il TSRM che per valide e comprovabili motivazioni, su questioni professionali,
si pone in contrasto con soggetti e/o Istituzioni alle quali è
legato funzionalmente o gerarchicamente è tenuto a darne informazione
al Collegio professionale competente e a richiederne l’intervento.
6.7
Il TSRM sostiene le Associazioni scientifiche di riferimento, nazionali
ed internazionali, e partecipa attivamente alle loro attività
apportando il proprio contributo alla costante verifica delle modalità
operative ed alla produzione di nuove conoscenze.
7
- Rapporti con le tecnologie e l’industria
7.1
Il TSRM è il professionista sanitario posizionato tra la persona
sottoposta ad interventi radiologici e le tecnologie utilizzate per
la loro realizzazione. Attraverso la tecnologia il TSRM traduce il
bisogno di salute della persona in appropriati e qualificati interventi
radiologici, preventivi, diagnostici o terapeutici.
7.2
Il TSRM è tenuto a conoscere approfonditamente componenti e
principi di funzionamento delle tecnologie utilizzate.
7.3
Negli appositi organismi istituzionali il TSRM è tenuto a fornire
il suo parere professionale sull'acquisto di apparecchiature o materiali,
nonché sulla loro efficacia ed efficienza, ispirando le proprie
scelte in funzione della reale utilità delle tecnologie senza
condizionamenti politico-amministrativi ed economici.
7.4
Il TSRM fa uso appropriato delle tecnologie di diagnostica per immagini
e radioterapia a sua disposizione e, per ogni singolo caso, adotta
le tecniche che meglio soddisfano le esigenze delle persone che a
lui si affidano, riconoscendo particolare attenzione agli aspetti
radioprotezionistici e ai controlli di qualità.
7.5
Il TSRM intrattiene rapporti con l’industria ispirandoli ai
principi di lealtà, trasparenza e confronto professionale,
finalizzandoli esclusivamente al miglioramento continuo delle attività
radiologiche.
8
- Rapporti con gli studenti dei Corsi di Laurea
8.1
Il TSRM partecipa direttamente alle attività formative dei
rispettivi Corsi di Laurea. E’ responsabile degli insegnamenti
tecnologici e tecnici nonché degli aspetti storici, sociali,
etici e deontologici della professione. Il TSRM contribuisce alla
formazione degli studenti anche attraverso un apposita attività
tutoriale, di addestramento pratico ed editoriale.
8.2
Per il TSRM gli studenti rappresentano il futuro della professione.
Li accoglie e ad essi dedica tempo ed attenzione garantendogli la
trasmissione di conoscenze, competenze ed abilità professionali.
Il TSRM è responsabile degli atti compiuti dagli studenti a
lui affidati.
9
- Osservatorio permanente
La
Federazione nazionale dei Collegi professionali TSRM costituisce un
Osservatorio permanente, rappresentativo delle diverse anime della
professione, con il compito di verificare nel tempo l'adeguatezza
di quanto previsto dal presente Codice deontologico alla realtà
culturale, sociale e sanitaria del momento. Allorquando l’Osservatorio
lo ritenesse necessario, elaborerà apposite proposte di integrazione
e/o revisione da sottoporre al Consiglio nazionale.
10
- Norma finale
In
caso di dubbi interpretativi o assenza d’indicazioni, il TSRM
individua gli atteggiamenti da assumere rifacendosi alla propria coscienza
ed ai principi etici richiamati dal presente Codice deontologico.
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