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L'AUTORITA'
GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 23 novembre 2000;
SENTITO il Relatore Professor Marco D'Alberti;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
RITENUTA la propria competenza;
VISTA la propria delibera del 25 gennaio 2000, con la quale è stata
avviata un'istruttoria, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n.
287/90, nei confronti delle società BRACCO Spa, BYK GULDEN ITALIA
Spa, FARMADES Spa, NYCOMED AMERSHAM SORIN Srl e SCHERING Spa per verificare
se l'identico livello dei prezzi offerti da tali società relativamente
ai mezzi di contrasto non ionici fosse da ricondurre a una o più intese
aventi per oggetto e/o effetto una restrizione della concorrenza,
in violazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90, ed
è stato fissato il termine di chiusura del procedimento al 24 novembre
2000;
VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel
corso dell'istruttoria;
CONSIDERATO quanto segue:
A. LE PARTI
BRACCO Spa (di seguito anche BRACCO) è una società attiva, direttamente
e attraverso diverse controllate, nella produzione e commercializzazione
di prodotti chimico-farmaceutici, mezzi di contrasto per radiologia,
prodotti dietetici e apparecchi scientifici. Il capitale sociale di
BRACCO è interamente detenuto dalla famiglia Bracco tramite la società
Brafin Finanziaria Spa e altre società (cfr. Provvedimento n. 8073,
C3864, BRACCO/MERCK).
BYK GULDEN ITALIA Spa (di seguito anche BYK) è una società che svolge
attività di produzione e commercializzazione di prodotti medicinali,
in particolare farmaci etici, farmaci da banco (OtC) e prodotti diagnostici.
BYK è controllata da Cedona GmbH, che ne detiene il 60% del capitale
sociale. Quest'ultima appartiene al gruppo facente capo alla società
di diritto tedesco Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, la quale
è a sua volta controllata dalla famiglia Quandt.
FARMADES Spa (di seguito anche FARMADES) è una società attiva nella
produzione e commercializzazione di farmaci e di prodotti diagnostici.
Il capitale sociale di FARMADES è detenuto da SCHERING Spa, a sua
volta controllata da SCHERING AG. In particolare, tale società ha
distribuito mezzi di contrasto attraverso un suo ramo di azienda denominato
"Divisione Guerbet". Nel corso del mese di aprile 2000 tale
ramo di azienda è stato acquistato dal Gruppo Guerbet che ha costituito
in Italia una nuova società, Guerbet Spa.
NYCOMED AMERSHAM SORIN Srl (di seguito anche NYCOMED) è una società
attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti medicinali,
presidi medico-chirurgici, prodotti veterinari e prodotti diagnostici.
Tale società è controllata da Nycomed Amersham plc, società risultante
dalla fusione fra le società NYCOMED AS e AMERSHAM INTERNATIONAL plc,
società holding di due gruppi societari operanti nel settore farmaceutico.
In particolare, a seguito della fusione fra le società NYCOMED AS
e AMERSHAM INTERNATIONAL plc, le attività dei due gruppi in Italia
sono state riorganizzate di modo che la società NYCOMED Spa, attiva
nel mercato dei prodotti diagnostici fino al 31 dicembre 1998, ha
ceduto il proprio complesso aziendale a AMERSHAM SORIN Srl, che ha
modificato la propria ragione sociale in NYCOMED AMERSHAM SORIN Srl.
SCHERING Spa (di seguito SCHERING) è una società che opera nella produzione
e commercializzazione di numerosi prodotti farmaceutici e diagnostici.
SCHERING è controllata da SCHERING AG, società attiva nel settore
farmaceutico a livello internazionale.
AZIENDA USL n. 12 Versilia (di seguito anche ASL VERSILIA) è una azienda
unità sanitaria locale della regione Toscana.
B. L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA
A seguito di una denuncia della ASL VERSILIA del 9 dicembre 1997,
nella quale si segnalava una presunta intesa tra le imprese fornitrici
di mezzi di contrasto non ionici in relazione allo svolgimento di
una gara per l'acquisto di tali prodotti, e dopo avere effettuato
alcuni riscontri presso altre ASL e Aziende Ospedaliere della Regione
Toscana, in data 25 gennaio 2000, l'Autorità ha deliberato l'avvio
di un'istruttoria nei confronti delle società BRACCO Spa, BYK GULDEN
ITALIA Spa, FARMADES Spa, NYCOMED AMERSHAM SORIN Srl e SCHERING Spa
per verificare se l'identico livello dei prezzi offerti da tali società
relativamente ai mezzi di contrasto non ionici fosse da ricondurre
a una o più intese aventi per oggetto e/o effetto una restrizione
della concorrenza, in violazione dell'articolo 2, comma 2, della legge
n. 287/90.
In particolare, si rilevava che l'uniformità dei prezzi offerti dalle
singole imprese per i diversi mezzi di contrasto non ionici non sembrava
potersi ricondurre a una strategia indipendente e autonoma di ciascuna
impresa, ma all'applicazione di un meccanismo volontariamente definito
dalle stesse imprese, consistente nell'individuare come prezzo comune
di riferimento, quello del farmaco con il più basso prezzo al pubblico,
al netto dello sconto minimo imposto per legge, pari al 50%. Nella
stessa delibera si fissava al 24 novembre 2000 il termine di chiusura
del procedimento istruttorio
In pari data, l'Autorità ha deliberato di procedere ad accertamenti
ispettivi presso le sedi di ciascuna impresa parte del procedimento,
che si sono svolti in data 3 febbraio 2000.
Con delibera del 16 marzo 2000, l'Autorità ha deliberato di procedere
ad ulteriori accertamenti ispettivi presso le società S.I.S. Srl ed
EG Spa, che si sono svolti in data 21 marzo 2000.
Nello svolgimento dell'attività istruttoria sono state richieste informazioni
alle società parti del procedimento, nonché a terzi quali le società
Abbott e EG, il Ministero della Sanità, il Ministero del Tesoro, Bilancio
e Programmazione Economica, la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera-SIFO.
Inoltre, sono stati inviati due formulari ad un campione significativo
di ASL e Aziende Ospedaliere (di seguito anche Aziende Sanitarie).
Nel corso dell'istruttoria sono state inoltre sentite in audizione:
1) in data 3 aprile 2000, la società Farmades; 2) in data 5 aprile
2000, la società Schering; 3) in data 13 aprile 2000, la società Bracco;
4) in data 14 aprile 2000, la società Nycomed; 5) in data 17 aprile
2000, la società Byk; 6) in data 26 maggio 2000, la Associazione Italiana
di Radiologia Medica-SIRM. Le società Schering e Nycomed hanno inoltre
presentato, rispettivamente, in data 20 giugno e 14 luglio 2000, una
memoria difensiva.
In data 4 agosto 2000 è stata trasmessa alle parti del procedimento
la Comunicazione delle risultanze istruttorie (di seguito anche CRI),
nella quale si è fissato al 4 ottobre 2000 il termine di conclusione
della fase istruttoria.
In data 12 settembre 2000, la società Bracco ha presentato una richiesta
di proroga del termine di chiusura dell'istruttoria, che è stata respinta
dall'Autorità in data 21 settembre 2000. La società Schering ha presentato,
nel corso di un incontro del 18 settembre 2000, alcune proposte relative
agli impegni che la medesima intendeva assumere con riguardo alla
sua futura attività nel mercato dei mezzi di contrasto non ionici.
In data 28 e 29 settembre 2000 le società Byk, Bracco, Nycomed, Schering
e Farmades hanno presentato le loro memorie difensive, allegando anche
due studi economici; in data 4 ottobre 2000 si è svolta l'audizione
finale innanzi al Collegio con la partecipazione di tutte le imprese.
Le società parti dell'istruttoria hanno in più occasioni esercitato
il diritto di accesso agli atti del fascicolo, sia prima che successivamente
al ricevimento della Comunicazione delle risultanze istruttorie.
C. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE
1. Il mercato
1.1. Descrizione, natura e funzione dei prodotti
I mezzi di contrasto non ionici (di seguito anche MDC) sono specialità
medicinali che vengono somministrate in via endovenosa o intra-arteriosa
per lo svolgimento di indagini diagnostiche di natura radiologica,
in particolari urografie, angiografie e tomografie assiali computerizzate
(TAC) (diagnostici in vivo). Essi sono classificati nella quarta classe
ATC V08AB definita "mezzi di contrasto radiologici idrosolubili,
nefrotropici, a bassa osmolarità".
Si tratta di prodotti che consentono una visualizzazione di contrasto
positiva delle strutture, organi ed apparati di alcune regioni corporee
durante esami radiografici (o meglio definiti imaging), in quanto
i raggi X vengono maggiormente assorbiti dallo iodio contenuto nei
mezzi di contrasto stessi che dai tessuti circostanti; in altri termini,
tali prodotti incrementano il contrasto tra tessuti differenti o tra
zone normali ed aree patologiche, permettendo un'indagine diagnostica.
Il loro più importante utilizzo è rappresentato dagli esami effettuati
con le TAC, che rappresentano circa il 60% degli impieghi. Gli altri
utilizzi dei mezzi di contrasto sono rappresentati da: A) le indagini
angiografiche-interventistiche, solitamente eseguite con tecniche
di RX convenzionale e con dispositivi cateteri (l'emodinamica si inserisce
in questo ambito); B) pielografie, urografie, sempre eseguite con
RX convenzionale (tipologia di esami in diminuzione).
Tali prodotti sono stati immessi sul mercato a partire dagli anni
80' ed hanno progressivamente sostituito i mezzi di contrasto ionici,
prodotti che venivano utilizzati per le medesime applicazioni, ma
che determinavano numerosi e gravi effetti collaterali, talvolta mortali,
in relazione soprattutto all'assai elevata osmolarità11 Si tratta
della pressione osmotica - la capacità di richiamare l'acqua - che
il prodotto provoca a contatto con il sangue e i tessuti. L'osmolarità
aumenta all'aumentare del numero di particelle disciolte in soluzione.
. Il primo è stato lo Iopamiro della Bracco nel 1981, cui hanno
fatto seguito l'Omnipaque di Schering nel 1984 (su licenza di Nycomed
fino al 1994), e successivamente l'Ultravist di Schering e l'Optiray
di Byk nel 1992, l'Imagopaque di Nycomed nel 1993, lo Iomeron della
Bracco nel 1994, il Visipaque di Nycomed nel 1995 e, da ultimo, lo
Xenetix di Farmades nel 1996. Nella tabella che segue sono indicate
le imprese produttrici, i nomi commerciali dei vari prodotti e il
relativo principio attivo.
Tab. 1
| Impresa |
Nome farmaco
|
Nome principio
attivo
|
| Bracco |
iopamiro |
iopamidolo |
| Bracco |
iomeron |
iomeprolo |
| Schering |
ultravist |
iopromide |
| Nycomed |
imagopaque |
iopentolo |
| Nycomed
(Schering*) |
omnipaque |
iohexolo |
| Nycomed |
visipaque |
iodixanolo |
| Byk |
optiray |
ioversolo |
| Farmades |
xenetix |
iobitridolo |
*Omnipaque
è stato distribuito da Schering fino al 1994
Un diverso indirizzo di ricerca ha portato allo sviluppo di mezzi
di contrasto ionici a bassa osmolarità. Attualmente l'unica specialità
in commercio di tale categoria di farmaci è l'Hexabrix di Farmades
che tuttavia, secondo la stessa società, si differenzia dai mezzi
di contrasto non ionici, essendo "una via di mezzo fra gli
ionici ed i non ionici, un prodotto di nicchia che viene utilizzato
soprattutto in emodinamica" (verbale audizione Farmades).
I mezzi di contrasto non ionici presentano vantaggi enormi in termini
di efficacia e tollerabilità rispetto agli ionici, in ragione della
ridotta osmolarità della soluzione e della bassa chemiotossicità della
molecola: tali caratteristiche consentono, infatti, di iniettare maggiore
quantità di prodotto e dunque di ottenere un miglior contrasto. Essi
hanno, inoltre, comportato una significativa riduzione delle reazioni
avverse, soprattutto di quelle di media e minore gravità, stimabile
a seconda delle situazioni da 4 a 20 volte, mentre la morte è diventato
un fenomeno talmente raro da non essere più statisticamente rilevante
(audizione Associazione Italiana di Radiologia Medica-SIRM). Si consideri,
ad esempio, che con i mezzi di contrasto ionici si rilevava un decesso
ogni 30.000-40.000 esami, mentre con i mezzi di contrasto non ionici
si registra un decesso ogni 200.000 esami (Schering ha precisato che
per l'Ultravist tale incidenza è minore, uno ogni 800.000).
A tale riguardo è interessante riportare le conclusioni di un recente
studio sulle reazioni avverse da mezzi di contrasto iodati predisposto
dalla SIRM congiuntamente alla SIAARTI (Società Italiana di Anestesia,
Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva), nel gennaio 2000, secondo
il quale si rileva come "[...] la frequenza di reazioni gravi
sia molto bassa con entrambe le classi di mdc, non ci sia differenza
percentuale di decessi a seguito di somministrazione di agenti contrastografici;
va infine rimarcato come il rischio di gravi complicanze dopo l'utilizzo
di mdc sia equiparabile a quello derivante dall'uso regolare di aspirina
o di una dose di penicillina o al pericolo di caduta in volo di un
aereo. Si può quindi affermare come l'incidenza di eventi avversi
sia ascrivibile soprattutto alle complicanze legate alla procedura
più che al mdc impiegato. Viene pertanto sconfessata l'attribuzione
di gran parte degli eventi indesiderati o inattesi alla somministrazione
di mdc".
1.2. Elementi raccolti in merito alla sostituibilità fra i prodotti
Ciascun mezzo di contrasto non ionico commercializzato in Italia è
composto da un principio attivo diverso e presenta delle specifiche
caratteristiche in relazione ai diversi parametri chimico-fisici (osmolarità,
idrofilia e solubilità). Nel corso dell'istruttoria sono stati raccolti
numerosi elementi per valutare se, nonostante tali diversità, fra
i diversi mezzi di contrasto non ionici sussista una relazione di
sostituibilità.
In primo luogo, è risultato che fra tali prodotti non sussistono sostanziali
differenze dal punto di vista contrastografico e farmacocinetico generale
(audizione SIRM).
Risulta, inoltre, che le principali indicazioni diagnostiche di tutti
i mezzi di contrasto non ionici sono uguali, essendovi alcune diversità
soltanto per quello che riguarda alcune specifiche indicazioni (verbale
di audizione Farmades). In particolare, il confronto fra le indicazioni
registrate in Italia e negli Stati Uniti mette in evidenza una sostanziale
copertura delle indicazioni d'uso più comuni da parte di tutte le
sostanze (risposta SIFO).
Dal punto di vista della tollerabilità dei prodotti non risultano
elementi che possano rendere preferibile una sostanza rispetto all'altra
(SIFO). In primo luogo, non vi sono differenze nelle reazioni avverse
chemiotossiche, che dipendono dalla dose iniettata; esse, come detto,
sono molto rare in ragione della bassa chemiotossicità dei mezzi di
contrasto non ionici e sostanzialmente ascrivibili a stati patologici
del paziente stesso, quindi indifferenti allo specifico principio
attivo utilizzato.
Vi sono invece alcune differenze nelle reazioni avverse anafilattoidi,
che dipendono dalla formula chimica di ciascun prodotto; esse risultano
molto simili alle reazioni allergiche e come tali non sono dosodipendenti.
Esse non sono prevedibili e quindi rilevabili dal punto di vista scientifico,
come comprovato dal fatto che non esiste alcuno studio che confronti
i vari mezzi di contrasto nel senso più vasto delle reazioni avverse,
o che stabilisca che una reazione sia derivata da un fattore rispetto
all'altro (audizione SIRM). Si tratta, comunque, di eventi molto rari.
Con riferimento agli elementi relativi alla condotta delle imprese
fornitrici, si rileva che tutte hanno partecipato alle procedure di
gara effettuate dalle Aziende Sanitarie nelle quali i vari mezzi di
contrasto sono stati messi direttamente a confronto, ciascuna ritenendo
i propri prodotti sostituibili con quelli dei concorrenti.
Anche la società EG, impresa che si accinge ad entrare in questo mercato,
ha affermato che, sebbene il suo principale prodotto di confronto
sarà il prodotto Bracco di cui essa commercializzerà la versione generica,
"dal lato della domanda vi è piena sostituibilità dal punto
di vista farmacologico fra tutti i mezzi di contrasto offerti sul
mercato dalle imprese Bracco, Schering, Farmades, Byk Gulden e Nycomed"
(verbale di ispezione presso EG, del 21 marzo 2000).
Si segnala, poi, che in un verbale di una riunione Marketing Strategico
Mezzi di Contrasto della società Bracco dell'aprile 1989 (documento
Bracco 57J), ove si discuteva dell'ingresso sul mercato di altri MDC
non ionici, successivamente immessi sul mercato e oggetto della presente
istruttoria, il direttore commerciale della Bracco evidenzia che la
strategia commerciale "si baserà soprattutto su leve di marketing,
poiché la differenziazione scientifica dei prodotti è praticamente
impossibile".
Appare anche significativa la facilità con la quale Schering è riuscita
a spostare la domanda dei mezzi di contrasto da essa soddisfatta dal
prodotto Omnipaque ad Ultravist in soli 3 anni, dal 1992 al 1994,
circostanza che ha poi portato all'anticipata conclusione di un contratto
di licenza con Nycomed. La tabella in nota mostra i fatturati realizzati
da Schering per i due prodotti nel periodo 1991-1994
| |
1991
|
1992
|
1993
|
1994
|
|
Omnipaque
|
43.652
|
29.976
|
17.999
|
8.600
|
|
Ultravist
|
|
15.915
|
32.398
|
40.934
|
| |
43.652
|
45.891
|
50.397
|
49.534
|
Dati espressi
in valore.
Un ulteriore elemento indicativo del fatto che le imprese riconoscessero
un elevato grado di sostituibilità tra i loro prodotti è rappresentato
dallo stesso meccanismo che le imprese hanno seguito per giungere
ad un sostanziale allineamento dei prezzi di offerta (infra sez. C.2.).
Appaiono inoltre rilevanti due lettere inviate dalle società Farmades
e Schering ad Aziende Sanitarie Locali (documento Farmades 12), in
cui si rileva che è improponibile sottoporre i prodotti ad una valutazione
qualitativa da parte delle singole Aziende Sanitarie basata su parametri
chimico-fisici e farmaco-tossicologici, essendo tali prodotti rispondenti
ai requisiti qualitativi previsti dalle vigenti normative in materia
di produzione e commercializzazione.
Al fine di acquisire ulteriori elementi in merito alla sostituibilità
fra i mezzi di contrasto non ionici, è stata formulata una specifica
richiesta ad un campione di ASL e Aziende Ospedaliere che acquistano
tali prodotti. Dalle risposte pervenute, indicate nella tabella seguente,
risulta che il 32% dei soggetti che hanno fornito risposta (38 su
117) considera i prodotti sostituibili; tale percentuale sale però
al 49% se si considerano anche le amministrazioni (19), che pur avendo
risposto negativamente, hanno esperito procedure di acquisto nelle
quali hanno messo le diverse molecole direttamente in concorrenza,
dimostrando dunque di ritenere tali prodotti sostituibili (infra sez.
C.3.1.).
Tab. 2
| Soggetti
che considerano espressamente i prodotti sostituibili |
38 |
| Soggetti
che hanno dichiarato di non considerare i prodotti sostituibili,
ma hanno effettuato acquisizioni mediante gare |
19 |
| Soggetti
che non considerano i prodotti sostituibili e hanno sempre
effettuato acquisti a trattativa privata |
60 |
Per quanto riguarda
invece le ASL che hanno risposto in senso negativo, ovvero escludendo
l'esistenza di una sostituibilità fra i prodotti, sono state fornite
le seguenti motivazioni:
argomentazioni di carattere generale nelle quali si evidenzia che
i prodotti hanno caratteristiche chimiche diverse, che comportano
un utilizzo differenziato per singola branca diagnostica, per alcune
tecniche di studio, per patologie o per gruppi di pazienti, nonchè
un diverso grado di tollerabilità (reazioni avverse);
indicazione che la scelta del mezzo di contrasto spetta in via esclusiva
al medico radiologo, il quale deve valutare secondo scienza e coscienza
le numerose variabili di ogni esame per effettuare la migliore indagine
diagnostica e ridurre gli effetti collaterali derivanti dalle reazioni
avverse;
indicazione di impieghi specifici e/o preferenziali dei singoli prodotti
in relazione ad alcune tipologie di esami.
Come si specificherà in sede di qualificazione del mercato rilevante
(infra sez. E.2.), le prime due argomentazioni appaiono eccessivamente
generiche e non offrono un'indicazione rilevante per la definizione
del mercato; la terza invece appare compatibile con l'individuazione
di un mercato rilevante dei mezzi di contrasto non ionici.
1.3. La struttura del mercato: analisi della domanda e dell'offerta
Il mercato dei mezzi di contrasto non ionici ha registrato, a partire
dagli anni '80, una costante crescita, in termini di volumi consumati,
della domanda, che è costituita per circa il 90% da strutture sanitarie
pubbliche. Tale crescita è in primo luogo attribuibile al processo
di sostituzione dei mezzi di contrasto ionici.
Ben più rilevante è invece l'incremento dei consumi conseguente all'aumento
numerico e al miglioramento tecnologico delle apparecchiature radiografiche
che utilizzano tali prodotti, soprattutto le TAC. Si stima che vi
siano attualmente circa 900/1000 apparecchi TAC a fronte dei 200/250
esistenti nei primi anni 90; inoltre, grazie a importanti sviluppi
tecnologici, i nuovi apparecchi sono sempre più veloci e dunque in
grado di effettuare un maggior numero di esami in uno stesso giorno.
Proprio lo sviluppo tecnologico delle apparecchiature, unitamente
anche a una loro diminuzione di prezzo, ha ampliato in modo considerevole
le possibilità diagnostiche e quindi il numero di esami effettuati,
molti dei quali con mezzi di contrasto.
In termini di valore, il mercato dei mezzi di contrasto non ionici
ha registrato una costante crescita, pari al 23,7% nel quadriennio
considerato (1995-1999), come risulta dalla tabella seguente. In particolare,
essa evidenzia l'incremento registrato nel 1998 rispetto al 1997,
pari a circa l'8,5%.
Tab. 3
| 1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
| 124.465.684 |
129.795.370 |
135.835.983 |
147.427.417 |
153.933.953 |
Valori in
migliaia di lire relativi ai ricavi industria
La tabella seguente indica la crescita del mercato dei mezzi di contrasto
non ionici in termini di quantità (kg/iodio) e mostra come il mercato
sia cresciuto nel periodo considerato di oltre il 30%.
Tab. 4
| 1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
| 63170,5 |
67479,3 |
70257,1 |
76924,6 |
82639,8 |
Valori in
quantità kg/iodio
Dal confronto dei valori delle due tabelle si desume che il prezzo
medio del mercato per kg/iodio è diminuito nel periodo considerato
1995-1999 di circa il 5%.
Appare significativo evidenziare che, parallelamente all'aumento dei
consumi di tali prodotti, negli ultimi dieci anni si è registrato
l'ingresso di alcuni prodotti e di nuove imprese concorrenti. Infatti,
rispetto ai primi anni 90, nei quali erano presenti sul mercato solo
Bracco e Schering, rispettivamente con Iopamiro e Omnipaque, nell'arco
di cinque anni si sono aggiunte sei nuove specialità (Iomeron, Ultravist,
Imagopaque, Visipaque, Optiray e Xenetix), e tre nuove imprese (Byk
Gulden, Nycomed e Farmades).
Nonostante l'aumento significativo della domanda, l'ingresso di sei
nuovi prodotti e di tre nuove imprese, il mercato italiano dei mezzi
di contrasto ha mantenuto una sostanziale stabilità delle quote di
mercato nel periodo 1995-1999. La posizione delle parti, indicata
nelle tabelle seguenti (5A-quote in valore e 5B-quote in quantità
espresse in kg/iodio), è infatti rimasta relativamente stabile nel
quinquennio considerato; solo la quota di mercato di Bracco è diminuita
di circa 5 punti percentuali a vantaggio di Nycomed, sebbene il fatturato
di Bracco abbia registrato nel periodo considerato una costante crescita,
pari al 10% complessivo.
Tab. 5°
| Impresa |
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
1999
|
| Bracco |
52,2% |
52,4% |
50,2% |
48,1% |
46,5% |
| Schering
(Farmades) |
31,2%
-
31,2% |
29,3%
-
29,3% |
28,4%
1,3%
29,7% |
28,4%
2,6%
31% |
28,1%
3,8%
31,9% |
| Nycomed |
10,6% |
11,9% |
14,2% |
15,2% |
16,1% |
| Byk
Gulden |
6% |
6,4% |
5,9% |
5,6% |
5,5% |
Fonte: dati
forniti dalle imprese.
Tab. 5B
| Impresa |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
| Bracco |
51,9%
|
52,4%
|
50,4%
|
48,4%
|
47,2%
|
| Schering
(Farmades) |
31,8
-
31,8% |
29,7
-
29,7% |
29%
1,3%
30,3% |
29,2%
2,7%
31,9% |
28,5%
3,8%
32,3% |
| Nycomed |
10,7%
|
12%
|
13,8%
|
15,1%
|
15,8%
|
| Byk
Gulden |
5,6%
|
5,9%
|
5,5%
|
4,6%
|
4,6%
|
Fonte: dati
forniti dalle imprese.
A questo proposito, appare interessante evidenziare come l'impresa
Bracco, leader sul mercato nei primi anni '90, considerasse con evidente
preoccupazione l'ingresso sul mercato italiano di nuove imprese concorrenti
proprio in relazione alle ripercussioni sul grado di concorrenza del
mercato italiano e, in particolare, sul livello dei prezzi che tali
ingressi avrebbero potuto determinare.
Significativi al riguardo appaiono i documenti Bracco 28J, 29J e 32J.
Nel primo, del gennaio 1991, relativo al Budget 1991 e pianificazione
1992/93, si considera con preoccupazione "la possibilità che
i nostri concorrenti possano ottenere la registrazione di nuovi mezzi
di contrasto in regime di prezzo libero" ritenendo questa
eventualità "una turbativa di mercato estremamente negativa
per l'Azienda".
Nel secondo, relativo ad una riunione del settembre 1991, avente ad
oggetto lo scenario della Linea Radiologica 1992, si rileva che: "-
la commercializzazione di tre nuovi mezzi di contrasto in un mercato
notoriamente "chiuso", avverrà essenzialmente a spese dei
prodotti attualmente presenti;-Ultravist si presenterà con un prezzo
ospedaliero più basso di Iopamiro (e di Omnipaque) per cui saremo
costretti a ridurre il nostro".
Nel terzo, relativo ad una riunione del 25 giugno 1992, sempre avente
ad oggetto scenari e strategie dell'Area Diagnostica per Immagini,
si definisce "in turbolenza il mercato dei non ionici, dove
tutte le case competitrici del mondo si presentano in Italia con propri
prodotti e prodotti in licenza" e si evidenziano segnali
di una "forte" concorrenza ritenendo che "la
maggiore incognita è data dalla Nycomed che si presenta per la prima
volta direttamente sul mercato con intenzioni particolarmente bellicose
(prezzi bassissimi con svilimento del settore M.d.C.). Obiettivo prioritario
sarà la difesa delle quote di mercato in termini quantitativi, mentre
in termini di valore verrà adottata la massima flessibilità per adeguarsi
alla concorrenza".
In altri documenti Bracco manifesta preoccupazione anche per l'ingresso
dei generici in questo mercato in relazione alla concorrenza sul prezzo
che essi avrebbero potuto determinare (documenti Bracco 18J, 23J,
27J e 37J).
Significativo, in proposito, appare il confronto fra due prospetti
relativi al marketing strategico di Nycomed. Il primo, riguardante
il periodo 1997-2004 (documento Nycomed 8) predisposto per la casa
madre probabilmente prima del 1997, nel quale si stima un aumento
della quota di mercato a favore dei prodotti Nycomed pari a circa
un punto percentuale per anno, a fronte di una sostanziale stabilità
delle quote di mercato attribuite a tutti gli altri prodotti. Il secondo,
predisposto nell'agosto 1997 relativamente al periodo 1996-2002 (documento
Nycomed 16), nel quale si stima un contesto molto più instabile del
mercato con variazioni significative delle quote dei singoli prodotti,
in conseguenza dell'ingresso dei generici che avrebbero acquisito
una quota del 6% nel 1999 e superiore al 10% a partire dal 2001.
1.4. I legami internazionali tra le imprese parti dell'istruttoria
Dagli elementi acquisiti nel corso del procedimento è emersa l'esistenza
di ampi ed importanti legami intercorrenti fra le imprese presenti
in Italia, relativamente ad altri ambiti geografici nei quali le stesse
imprese risultano attive, essendo esse imprese multinazionali. Si
tratta di molteplici rapporti di licenza incrociati relativi sia ai
mezzi di contrasto non ionici, che ai mezzi di contrasto per la risonanza
magnetica e agli ultrasuoni.
Dal momento che il territorio italiano risulta soltanto uno degli
ambiti nei quali le stesse imprese si trovano a confrontarsi per le
forniture dei mezzi di contrasto è stato sommariamente ricostruito
il contesto internazionale nel quale le imprese operano.
Il quadro dei rapporti che interessa direttamente il mercato italiano
presenta le seguenti relazioni attuali e passate:
- la società Mallinckrodt ha concesso alla società Byk nel 1989 una
licenza per la distribuzione del prodotto Optiray (ioversolo);
- la società Guerbet ha concesso nel 1995 alla società Farmades, facente
parte del gruppo Schering, una licenza per la distribuzione dei prodotti
Xenetix (iobitridolo) e Hexabrix (ioxaglate); peraltro, nel corso
del procedimento la società Guerbet ha proceduto ad acquistare da
Farmades il ramo di azienda relativo alla distribuzione dei mezzi
di contrasto costituendo una nuova società, Guerbet Spa;
- la società Nycomed aveva concesso a Schering una licenza per la
distribuzione di Omnipaque (iohexolo), che la stessa Nycomed ha provveduto
a riacquistare nel 1994 prima della naturale scadenza della licenza
stessa;
- la società Guerbet aveva concesso alla società Byk una licenza per
la distribuzione del prodotto Hexabrix (ioxaglate), fino al 1995.
Per quanto riguarda gli altri paesi, risulta un notevole numero di
rapporti di licenza fra tutte le imprese, che determina un complesso
e complicato intreccio di legami fra le stesse. In particolare:
a) Bracco/Schering. Dalle informazioni fornite risulta che
Bracco ha concesso a Schering una licenza per la distribuzione dello
Iopamidolo (Iopamiro) in Francia, [omissis] Da un report
del 1998 sulle condizioni di concorrenza nel mercato europeo (documento
Bracco 82J) risulta che il 44% delle vendite 1997 di mezzi di contrasto
effettuate da Schering nel mondo (ove detiene una posizione di leader)
sono riferite allo Iopamiro, il quale rappresenta il suo principale
mezzo di contrasto non ionico.
Risulta di converso che Schering abbia concesso a Bracco [omissis].
b) Nycomed/Schering. Nycomed risulta aver concesso a Schering
una licenza per la distribuzione di Iohexolo (Omnipaque) in alcuni
paesi europei [omissis]; tale prodotto rappresentava l'8% delle
vendite 1997 di Schering nel mondo (documento Bracco 82J).
Nycomed risulta inoltre aver concesso una licenza mondiale non esclusiva
a Schering per [omissis].
Risulta inoltre che Nycomed abbia concesso a Schering [omissis].
c) Bracco/Byk. Dai documenti acquisiti risulta che Byk era
licenziataria di Bracco nei primi anni 90 per lo Iopamidolo. Nel 1993
(documenti Bracco 46J, 47J, 48J, 49J), risulta che Bracco e Byk hanno
costituito un'impresa comune (51% Bracco, 49% Byk), avente per oggetto
la ricerca e sviluppo di nuovi mezzi di contrasto (con trasferimento
delle attività di ricerca effettuate da Byk in questo settore) e la
distribuzione dei mezzi di contrasto della società Bracco nell'Europa
continentale [omissis]. Inoltre, Bracco si è assicurata il
diritto di distribuire in Italia i prodotti etici derivanti dalla
ricerca Byk.
Fra le due imprese vi è dunque un legame molto forte, di carattere
strutturale, proprio nel settore della diagnostica per immagini.
d) Schering/Byk. Dalle informazioni fornite risulta che Schering
ha concesso a Byk licenze non esclusive [omissis].
e) Guerbet/Mallinckrodt. Dal documento Nycomed 7 risulta
che Guerbet ha concesso a Mallinckrodt la licenza per la distribuzione
del prodotto Hexabrix negli USA, le cui royalties rappresentano
un'importante parte dei profitti della stessa Guerbet.
In aggiunta all'aspetto strutturale di tale network di licenze,
occorre evidenziare che nel testo dei contratti di licenza sono spesso
presenti pattuizioni che prevedono discussioni, incontri ed accordi
per definire i quantitativi oggetto di vendita e le attività promozionali
che le imprese licenziatarie devono porre in essere negli specifici
ambiti territoriali interessati, nonché specifiche clausole in merito
alla distribuzione di prodotti concorrenti (cfr. ad esempio il contratto
di licenza con Schering per la distribuzione di Iopamiro in Francia).
Il mercato in questione si caratterizza dunque per un ampio e complesso
network di licenze incrociate che coinvolgono tutti i principali
operatori e che determina tra i medesimi importanti legami ed interessi
economici..
Quanto ai riflessi di tali rapporti sulle condizioni di concorrenza
nel mercato italiano, appare significativo il documento 37J acquisito
presso Bracco, consistente in un resoconto di una riunione del 31
gennaio 1994 sul budget 1994 e pianificazione 1995/96 della Diagnostica
per Immagini in Italia, nel quale risulta che la Direzione Generale
"conferma, che anche grazie ai recenti accordi, i rapporti
con Schering sono ottimi [...]" e si stabilisce che "-
nell'organizzazione dei congressi e delle manifestazioni si deve
tener conto delle sinergie con le Società estere collegate (Bracco/Byk
Gulden [...])". A questo riguardo, il rappresentante di Bracco
ha precisato in audizione che "[I] recenti accordi si riferivano
alla conferma degli accordi per la distribuzione dello iopamidolo
da parte di Schering in Giappone".
Significativa appare, inoltre, la comunicazione del 10 novembre 1993
con la quale il direttore commerciale di Bracco ha informato tutta
la rete vendita dell'importante accordo di cooperazione raggiunto
con la Byk nella quale si indica specificamente che la joint venture
"è finalizzata alla gestione e sviluppo dei mezzi di contrasto
per imaging diagnostico" (documento Bracco 47J). Anche nel
documento Nycomed 15, il marketing plan 1997 della stessa Nycomed,
si descrive fra i punti di forza di Byk nel mercato italiano l'esistenza
di un rapporto di cooperazione con Bracco ("Cooperating with
Bracco").
In molti documenti acquisiti presso Bracco risultano peraltro evidenti
collegamenti fra il mercato italiano e gli altri mercati, sia in termini
di sviluppo del mercato (nuovi prodotti, riflessi sul grado di concorrenza),
che di rapporti con le imprese licenziatarie (documenti Bracco 32J,
37J ).
1.5. La regolamentazione del prezzo al pubblico e applicazione
del PME
I mezzi di contrasto non ionici oggetto di istruttoria sono prodotti
destinati al solo canale ospedaliero e dunque classificati in classe
H, ad eccezione della specialità Xenetix classificata in classe C
per i motivi che verranno descritti; il loro prezzo al pubblico è
regolamentato secondo i criteri fissati con delibere CIPE.
Quando tali prodotti sono ceduti ad ASL e Aziende Ospedaliere, il
prezzo di trasferimento è obbligatoriamente assoggettato ad uno sconto
minimo del 50%, al netto dell'IVA, ai sensi dell'articolo 9 del D.L.
264/74, convertito in legge 386/74. Con riferimento alla regolamentazione
del prezzo al pubblico, la delibera CIPE 25 febbraio 1994, come modificata
dalle delibere del 16 marzo e 13 aprile 1994, ha introdotto il criterio
del PME, secondo il quale il prezzo in Italia doveva individuarsi
sulla base della media dei prezzi di vendita ex factory delle
specialità aventi lo stesso principio attivo commercializzate in quattro
paesi, due a prezzo libero, Germania e Inghilterra, e due a prezzo
amministrato, Francia e Spagna. Il prezzo di vendita ex factory
corrisponde al prezzo al pubblico dedotto il margine riconosciuto
al canale distributivo.
Mentre la delibera del 25 febbraio 1994 non prevedeva alcuna specifica
disposizione per la determinazione dei prezzi al pubblico dei farmaci
di uso esclusivo ospedaliero, nella delibera del 16 marzo 1994, si
precisava che "le specialità ad esclusivo uso ospedaliero
[...] sono soggette alle regole ordinarie per la determinazione del
prezzo medio europeo [...]", ovvero sulla base del prezzo
ex factory.
In base a tale indicazione risulta che per calcolare il PME dei loro
prodotti le imprese hanno utilizzato i dati relativi al prezzo ex
factory di ciascun prodotto nei quattro paesi indicati e non i
dati relativi al fatturato effettivamente realizzato per ciascuno
di essi. Ciò risulta confermato dal rappresentante di Bracco che,
in sede di audizione, ha precisato che "[...] la delibera
CIPE 1994 si riferiva ai dati di vendita, ma un'ulteriore precisazione
del CIPE ha stabilito che il prezzo medio europeo poteva calcolarsi
prescindendo dai dati di vendita, tenendo presente i prezzi in vigore
a ricavo industria nei vari paesi".
Dagli elementi raccolti risulta che le citate delibere CIPE del 1994
sono state applicate da tutte le imprese parti dell'istruttoria, ad
eccezione di Farmades, e che in relazione alla loro applicazione si
è determinata una significativa riduzione dei prezzi al pubblico di
tutte le specialità.
Per quanto riguarda Farmades risulta invece che nel 1996, al momento
dell'immissione in commercio della specialità Xenetix, essa si è espressamente
rifiutata di seguire il descritto metodo del PME per stabilire il
prezzo al pubblico del suo prodotto, procedendo a pubblicare sulla
G.U. dell'ottobre 1996 i prezzi superiori indicati nel decreto di
Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC); conseguentemente,
a seguito di segnalazione del Ministero del Bilancio, la Commissione
Unica del Farmaco (CUF), con un decreto del marzo 1998, ha proceduto
a riclassificare le varie confezioni di Xenetix in classe c).
Appaiono rilevanti le precisazioni fornite dalla stessa Farmades al
CIPE a giustificazione del fatto di non voler applicare i prezzi risultanti
dal PME, ovvero che essi avrebbero determinato "un ricavo
industria molto inferiore a quello di tutti gli altri paesi europei
ove la specialità è in commercio", e che i prezzi superiori
che essa intende applicare "risultano perfettamente allineati
ai prezzi praticati per le specialità appartenenti alla medesima categoria
citati in premessa (Iopamiro, Omnipaque, Ultravist, Imagopaque, Optiray,
Iomeron)".
Nella tabella che segue si è effettuato un confronto fra il prezzo
al pubblico del prodotto Xenetix, quale sarebbe risultato dall'applicazione
del PME (come indicato dalla stessa Farmades al CIPE in una lettera
del 6 ottobre 1996) e quello del prodotto con prezzo al pubblico più
basso nel 1996-Imagopaque di Nycomed -, nonché un confronto fra i
prezzi netti delle due specialità (Xenetix e Imagopaque) risultanti
dall'applicazione dello sconto ospedaliero del 50%. Da tale confronto
risulta che l'applicazione del PME da parte di Farmades avrebbe comportato
per la specialità Xenetix un prezzo al pubblico e un prezzo ospedaliero
inferiore rispetto a quello degli altri mezzi di contrasto non ionici
presenti sul mercato italiano; tale elemento assume rilievo ai fini
dell'analisi sulla condotta delle imprese che sarà successivamente
svolta.
Tab. 6
| |
Prezzo
pubbl.
Xenetix secondo PME (Farmades) |
Prezzo
pubbl. Imagopaque (Nycomed) |
Diff.
% |
Prezzo
ospedaliero Xenetix secondo PME (con sconto 50%) |
Prezzo
ospedaliero Imagopaque 1996 (con sconto 50%) |
Diff.
% |
|
300/50
|
51.400 |
64.500 |
20,3% |
24.711 |
31.009 |
20,3% |
|
300/100
|
102.700 |
129.000 |
20,4% |
49.375 |
62.019 |
20,4% |
|
300/200
|
205.400 |
260.000 |
21,0% |
98.750 |
125.000 |
21% |
|
350/50
|
56.500 |
70.600 |
20,0% |
27.163 |
33.942 |
20,0% |
|
350/100
|
113.000 |
141.200 |
20,0% |
54.326 |
67.884 |
20,0% |
|
350/200
|
225.900 |
282.900 |
20,1% |
108.605 |
136.009 |
20,1% |
La delibera del
1994 è stata successivamente modificata dalla delibera CIPE n. 10/98
del 26 febbraio 1998, la quale ha disposto che i prezzi da prendere
in considerazione per la determinazione del PME siano non solo quelli
dei quattro paesi precedentemente indicati, ma quelli di dodici paesi
della Comunità Europea.
Tale delibera prevede, inoltre, che per le specialità di esclusivo
uso ospedaliero il PME venga definito tenendosi conto dei dati resi
accessibili dal CIPE sulla base delle autocertificazioni trasmesse
dalle aziende "relative ai fatturati e ai consumi dei propri
prodotti nei paesi di riferimento". Per il caso in cui le
imprese non siano in grado di fornire i dati richiesti è prevista
una procedura alternativa, c.d. negoziale. Con riferimento all'applicazione
di tale delibera e del nuovo criterio di calcolo del PME da essa introdotto,
in un documento acquisito in ispezione presso Nycomed (documento n.
13), un report del 18 agosto 1998 contenente le principali
questioni relative alle politiche di prezzo dei mezzi di contrasto
a livello europeo, si indicava che nessuna delle imprese aveva fornito
al CIPE i dati per calcolare il Prezzo Medio Europeo ("Italy
introduces new criteria for the calculation of the European Average
Price. This is now based on real average net selling price in
12 EU member States (and not List Price in 4 countries). None of the
CM players have given any figures to the Authorities. A decree is
to be published in August-September and will be followed by negotiation")
(sottolineatura aggiunta).
In particolare, in tale documento, dopo la descrizione della modifica
intervenuta circa i criteri di definizione del PME, non vengono indicati
i riflessi che tale modifica avrebbe potuto determinare sui prezzi
al pubblico dei prodotti di Nycomed, bensì solo il fatto che nessuna
impresa concorrente ha fornito alcun dato al CIPE e che, in conseguenza
di ciò, si procederà a negoziazione.
In relazione a tale non chiara e per molti versi anomala indicazione
sulla condotta tenuta da Nycomed e da tutte le altre imprese, si è
proceduto a verificare se effettivamente le imprese avessero o meno
rispettato tale regolamentazione, soprattutto in considerazione del
fatto che il prezzo al pubblico costituisce il punto di riferimento
per il meccanismo seguito da tutte le imprese per giungere a formulare
offerte identiche in termini di prezzo (infra sez. C.2.).
Dagli elementi acquisiti è emerso che nessuno dei mezzi di contrasto
non ionici oggetto di istruttoria ha un prezzo al pubblico derivante
dall'applicazione del criterio del PME, come definito dalla delibera
CIPE n. 10/98 del 26 febbraio 1998. In particolare, è risultato che
nessuna delle imprese parti dell'istruttoria, compresa Farmades, ha
fornito al CIPE i dati relativi ai prezzi medi effettivamente applicati
negli altri paesi europei e che tutte le imprese hanno proceduto a
pubblicare sulla G.U. i prezzi precedentemente in vigore.
Le imprese hanno motivato la mancata trasmissione al CIPE dei dati
relativi ai fatturati e ai consumi negli altri paesi europei sostenendo
che non ne avevano la disponibilità. In particolare, Bracco e BYK
hanno spiegato di non distribuire direttamente gli stessi prodotti
in altri paesi e dunque di non conoscere i prezzi medi applicati in
tali contesti; inoltre, Bracco ha precisato di essere stata nell'impossibilità
"di autocertificare dati di mercato non propri, bensì desunti
da indicazioni che Bracco potrebbe conoscere soltanto in via informale
e senza alcuna garanzia di veridicità e che, comunque, rispecchierebbero
dati di vendita non commensurabili con quelli indicati e richiesti
dalla deliberazione CIPE" (risposta del 6 aprile 2000). Nycomed
e Schering hanno invece precisato di non avere la disponibilità di
tali dati, in quanto non gli sono stati forniti dalle rispettive case
madri (Schering ha affermato, peraltro, che tali dati non erano neppure
nella disponibilità della casa madre). Anche Farmades ha rappresentato
che la società licenziante non poteva fornire tali informazioni in
quanto strettamente confidenziali e non pienamente affidabili.
Tali giustificazioni come si esporrà successivamente (infra sez. E.3.2.)
non appaiono plausibili.
Dal momento che l'applicazione del nuovo criterio del PME di cui alla
delibera del 1998 avrebbe potuto condurre ad una riduzione dei prezzi
al pubblico dei vari prodotti, considerato che il nuovo criterio si
basava non già sul prezzo ex factory, ma sul prezzo effettivo
di vendita risultante dai dati relativi ai fatturati effettivi, si
è proceduto a svolgere alcune analisi per verificare quale livello
di prezzi si sarebbe determinato ove fosse stata applicata in modo
corretto la nuova regolamentazione. In particolare, sono state effettuate
alcune elaborazioni di confronto sulla base dei prezzi medi applicati
nei vari paesi europei forniti dalle società Bracco, Nycomed e Mallinckrodt
Inc.
A tal fine è stato
individuato il prezzo ex factory 1997 per grammo iodio in Italia
per una delle principali confezioni di ciascun prodotto (conc. 300/
mg. 100), che può rappresentare un idoneo dato di confronto per valutare
gli effetti che sarebbero derivati dall'applicazione della citata
Delibera CIPE. L'ultima colonna della tabella che segue (C) indica
il valore del prezzo grammo/iodio ex factory, ricavato sottraendo
al prezzo al pubblico 1997 senza IVA (A), il margine della distribuzione
(B), e suddividendo tale valore per il quantitativo di iodio di ciascuna
confezione (30 g. per tutte le confezione escluso Visipaque ove i
grammi sono 27).
Tab. 7
| Prodotti |
Prezzo
al pubblico 1997 senza IVA (A)
|
Prezzo
ex factory (detratto il margine della distribuzione
pari a 33,35%) (B)
|
Prezzo
ex factory per grammo iodio in Italia (C)
|
| Omnipaque |
146.545,45 |
97672,54 |
3255,751 |
| Imagopaque |
124.000 |
82646 |
2754,867 |
| Visipaque
(270) |
124.727,27 |
83130,73 |
3078,916 |
| Optiray |
145.363.64 |
96884,87 |
3229,496 |
| Iopamiro |
148.636,36 |
99066,13 |
3302,204 |
| Iomeron |
176.454,55 |
117607 |
3920,232 |
Il prezzo ex
factory per grammo iodio in Italia vigente nel 1997, indicato
nella colonna C, è stato confrontato con i prezzi medi di vendita
1997 per g/iodio nei vari Paesi europei forniti da ciascuna impresa.
La tabella che segue indica nella prima colonna i vari prodotti; nella
seconda il numero di paesi per i quali i dati erano disponibili; nella
terza e quarta il risultato dell'elaborazione di confronto effettuata
fra tali dati e il prezzo ex factory italiano, indicando lo
scostamento percentuale minimo e massimo fra tali valori.
Tab. 8
| Prodotti |
Numero
di dati relativi ai prezzi esteri disponibili (tra parentesi
il numero di paesi di grande dimensione Fr., Ger, GB e Sp.)
|
Scostamento
percentuale minore rispetto al prezzo ex factory in
Italia
|
Scostamento
percentuale maggiore rispetto al prezzo ex factory
in Italia
|
| Omnipaque |
7
(3) |
-
21,2 |
-
56,3 |
| Imagopaque |
4
(3) |
-
10,9 |
-
37,2 |
| Visipaque
(270) |
9
(4) |
5,1*** |
-
47,5 |
| Optiray* |
6
(3) |
1,5*** |
-
59,4 |
| Iopamiro** |
9
(3) |
-
17,4 |
-
66,4 |
| Iomeron** |
7
(3) |
-
23,1 |
-
68,3 |
* Si sono considerati
soltanto i prezzi medi finali ovvero quelli applicati da filiali del
Gruppo Mallinckrodt;
** Non si è considerato il prezzo medio relativo al Regno Unito, in
quanto tale dato aveva un valore assoluto non coerente con i dati
relativi agli altri paesi, essendo superiore del 100%;
*** Si tratta degli unici valori superiori a quello italiano fra i
9 e 6 paesi considerati e si riferiscono ad un solo paese di piccole
dimensioni.
Come si evince da tale tabella, i prezzi medi di vendita applicati
negli altri paesi nel 1997 risultano quasi sempre inferiori al prezzo
ex factory vigente in Italia, con percentuali massime di scostamento
(quarta colonna) di assoluta rilevanza percentuale.
La società Schering ha sostenuto che tale analisi è stata effettuata
prendendo a riferimento un prezzo ex factory errato, in quanto
esso deve essere individuato tenendo conto dell'esistenza di uno sconto
obbligatorio del 50% e non solo del margine dei distributori pari
al 33,3%. Si è dunque proceduto a confrontare tale prezzo ex factory
| Prodotti |
Prezzo
ex factory per grammo iodio in Italia
|
|
Omnipaque
|
2442,424
|
|
Imagopaque
|
2066,667
|
|
Visipaque
(270)
|
2309,764
|
|
Optiray
|
2422,727
|
|
Iopamiro
|
2477,273
|
|
Iomeron
|
2940,909
|
con i prezzi medi
di vendita applicati nei vari paesi della Comunità.
La tabella che segue dimostra che, anche in tale prospettiva, si sarebbe
giunti ad una diminuzione del prezzo al pubblico. Infatti, sebbene
si registrino paesi con prezzo medio superiore a quello applicato
in Italia (seconda colonna) e con differenze positive nel livello
dei prezzi (quarta colonna), il numero di paesi in cui si registrano
scostamenti negativi (terza colonna) e il valore percentuale di tali
scostamenti (quinta colonna) sono quasi sempre superiori a quelli
di segno positivo (seconda e quarta colonna).
Tab. 9
| Prodotti |
Numero
di paesi con prezzo medio superiore al prezzo ex factory
in Italia (tra parentesi il numero di paesi di grande dimensione
F, G, GB e S)
|
Numero
di paesi con prezzo medio inferiore al prezzo ex factory
in Italia (tra parentesi il numero di paesi di grande dimensione
F, G, GB e S)
|
Differenze
positive rispetto al prezzo ex factory in Italia
|
Scostamento
percentuale maggiore rispetto al prezzo ex factory
in Italia
|
| Omnipaque |
1
(0) |
6
(3) |
5 |
-41,8 |
| Imagopaque |
1
(1) |
3
(2) |
18,7 |
-16,3 |
| Visipaque
(270) |
4
(1) |
5
(3) |
40,1 |
-30 |
| Optiray* |
3
(1) |
3
(2) |
35,2 |
-45,9 |
| Iopamiro** |
2
(1) |
7
(2) |
10,1 |
-55,2 |
| Iomeron** |
1
(0) |
6
(3) |
2,5 |
-57,7 |
* Si sono
considerati soltanto i prezzi medi finali ovvero quelli applicati
da filiali del Gruppo Mallinckrodt;
** Non si è considerato il prezzo medio relativo al Regno Unito
in quanto tale dato aveva un valore assoluto non coerente con i dati
relativi agli altri paesi, essendo superiore del 100%.
Tali analisi dimostrano che i prezzi medi applicati nei Paesi europei
risultavano inferiori rispetto al prezzo ex factory ricavato
dal prezzo al pubblico vigente in Italia al momento della citata delibera
CIPE n. 10/98, e che pertanto la corretta applicazione di tale delibera
avrebbe determinato una diminuzione significativa dei prezzi al pubblico
per tutti i prodotti in Italia.
Conferma in tal senso si trova nel documento Bracco 18J, predisposto
probabilmente nel settembre 1998, ove si indica fra i "PROBLEMI"
del mercato anche la "Probabile diminuzione dei prezzi con
l'applicazione del prezzo medio europeo".
Sempre a questo proposito, sembra infine meritevole di essere segnalato
il tentativo effettuato dalla società Nycomed di aumentare i prezzi
al pubblico dei propri mezzi di contrasto in occasione dell'applicazione
della citata delibera CIPE n. 10/98. Tale tentativo è stato effettuato
presentando, al posto dei dati relativi ai prezzi medi effettivi,
quelli relativi alla media dei prezzi ex factory nei vari paesi
di riferimento, che risultavano superiori a quelli ex factory
applicati in Italia; tale richiesta è stata respinta dal Ministero
in quanto formulata sulla base di dati diversi da quelli previsti
dalla citata delibera CIPE. Anche tale aspetto assume specifico rilievo
ai fini dell' analisi sulla condotta delle imprese che sarà successivamente
svolta.
2. L'applicazione del meccanismo in base al quale le imprese presentano
offerte uguali
Presso tutte le imprese sono stati acquisiti i rispettivi listini
prezzi (documenti Bracco G3, G6, G7, G8, G9, G13, G14 G15, 40J e 41J;
documenti Schering 12; documenti Farmades 14; documenti Nycomed 9
e 14), i quali indicano come prezzo minimo o di riferimento per le
forniture ospedaliere quello derivante dal meccanismo descritto nel
provvedimento di avvio dell'istruttoria e consistente nel prendere
a riferimento la specialità con il più basso prezzo di mercato ed
applicargli lo sconto minimo imposto per legge (pari al 50%).
Tale sistema prevede che, una volta raggruppati i prodotti in questione
in relazione al volume e alla concentrazione di principio attivo:
- si individui il prodotto con il più basso prezzo al pubblico (Omnipaque
nel periodo 1993-94 e Imagopaque negli anni 1995-99);
- si applichi lo sconto del 50% a tale prezzo al pubblico;
- si uniformino a tale ammontare i prezzi di offerta relativi agli
altri prodotti, applicando sconti superiori al 50% sul loro prezzo
al pubblico.
La tabella sottostante rappresenta un'esemplificazione di tale meccanismo
per i vari mezzi di contrasto aventi concentrazione di iodio 300 mg
e volume 50 ml. Come si desume dalla stessa, il prezzo di riferimento
per tutti i prodotti è quello di Imagopaque, che ha il più basso prezzo
al pubblico e al quale si applica lo sconto del 50% previsto per legge.
La penultima colonna indica, inoltre, i diversi livelli di sconto
applicati da tutte le imprese per raggiungere un uniforme livello
di prezzi (ultima colonna).
Tab. 10
| Impresa |
Nome farmaco
|
Conc.
iodio |
Vol.
|
Prezzo
pubb. con IVA
|
Prezzo
pubb. senza IVA
|
Prezzo
con
sconto al 50% |
Sconto
effettivo
|
Prezzo
minimo |
| Bracco |
iopamiro |
300 |
50
ml |
81.800 |
74.363 |
37.181 |
58,31 |
31.000 |
| |
iomeron |
300 |
50
ml |
100.700 |
91.545 |
45.772 |
66,13 |
31.000 |
| Schering |
ultravist |
300 |
50
ml |
75.800 |
68.909 |
34.454 |
55,01 |
31.000 |
| Nycomed |
imagopaque |
300 |
50
ml |
68.200 |
62.000 |
31.000 |
50 |
31.000 |
| |
omnipaque |
300 |
50
ml |
81.800 |
74.363 |
37.181 |
58,31 |
31.000 |
| |
visipaque* |
270 |
50
ml |
68538 |
62.273 |
31.136 |
50,21 |
31.000 |
| Byk |
optiray |
300 |
50
ml |
80.900 |
73.545 |
36.772 |
57,85 |
31.000 |
| Farmades |
xenetix |
300 |
50
ml |
85.700 |
77.909 |
38.954 |
60,21 |
31.000 |
- Visipaque
è un dimero composto da un molecola con due anelli benzenici contenenti
sei atomi di iodio. Ciò comporta un identico effetto contrastografico
con gli altri prodotti contenenti maggiore concentrazione di principio
attivo.
Nei listini e in altri documenti tale livello uniforme di prezzo
è definito "prezzo minimo" (Bracco), "quotazione/listino
prezzi riservati" (Schering), "prezzo ospedaliero standard"
(Schering), "prezzo ospedaliero" (Farmades, Nycomed e
Byk), e ancora "prezzo base di riferimento" (Nycomed).
L'adozione di un tale meccanismo di riferimento è stato confermato
in sede di audizione da tutte le imprese ed è stato espressamente
descritto in alcune lettere inviate alle Aziende Sanitarie al fine
di motivare l'uniforme livello dei prezzi offerti (documenti Bracco
24J e 63J).
2.1. In particolare, utilizzo del parametro del prezzo grammo
iodio
Da alcuni documenti acquisiti risulta che il meccanismo applicato
dalle imprese per determinare prezzi di offerta identici per i loro
prodotti fosse più complesso di quello appena descritto, non sempre
risultante dal prezzo al pubblico del prodotto con prezzo al pubblico
più basso. Molto spesso, infatti, l'effettivo parametro di riferimento
per individuare il prezzo di offerta di tutti i prodotti aventi
la stessa concentrazione di iodio è individuato da un identico prezzo
g/iodio (si ricorda che i mezzi di contrasto commercializzati hanno
le seguenti concentrazioni di iodio: 150/160/200/240/250/300/320/350/370/400).
In particolare, presso Schering (documento 9), Nycomed (documento
6) e Bracco (documento 65J) sono stati acquisiti alcuni prospetti
contenenti i prezzi al pubblico 1993, 1996 e 1997, i prezzi minimi
ospedalieri, il relativo sconto rispetto al prezzo al pubblico,
nonché il relativo prezzo per grammo di iodio, per tutte le concentrazioni
sopraindicate e i diversi volumi (10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 60ml,
75ml, 100ml, 150ml, 200ml, 250ml, 500ml e 1000ml). In particolare,
essi contengono tali informazioni non solo riguardanti i prodotti
di ciascuna impresa presso la quale i prospetti sono stati acquisiti,
ma anche quelli relativi ai prodotti delle imprese concorrenti.
Si tratta di circa 80 classi di prodotti, intendendosi per tali
classi l'insieme dei prodotti con identica combinazione di concentrazione
e volume.
- I prospetti
acquisiti presso Schering e Nycomed risultano avere esattamente
lo stesso contenuto; inoltre si rileva che il prospetto acquisito
presso Schering appare graficamente simile a numerosi documenti
acquisiti presso Bracco.
Le due tabelle che seguono rappresentano alcuni estratti esemplificativi
del contenuto di tali prospetti, estrapolati dai documenti Schering
9 e Nycomed 6 (le aree ombreggiate rappresentano il funzionamento
del meccanismo basato sul prezzo al pubblico di uno dei prodotti).
Tab. 11
| conc.
iodio |
vol.
|
prodotto
|
impresa
|
prezzo
1997 senza IVA
|
prezzo
1997 con sc. 50%
|
prezzo
minimo
|
prezzo
gr/I
|
| 300 |
10 |
IOMERON |
Bracco |
20.000 |
10.000 |
6.205 |
2.068,333 |
| |
|
IOPAMIRO |
Bracco |
14.909,09 |
7.454 |
6.205 |
2.068,333 |
| |
20 |
IMAGOPAQUE |
Nycomed |
24.818,18 |
12.409 |
12.409 |
2.068,167
|
| |
|
IOMERON |
Bracco |
38.454,55 |
19,227 |
12.409 |
2.068,167
|
| |
|
OMNIPAQUE |
Nycomed |
30.181,82 |
15.090 |
12.409 |
2.068,167
|
| |
|
ULTRAVIST |
Schering |
27.636,36 |
13.818 |
12.409 |
2.068,167
|
| |
|
XENETIX |
Farmades |
30.727,27 |
15.363 |
12.409 |
2.068,167
|
| |
30 |
IOMERON |
Bracco |
55.636,36 |
27.818 |
18.613 |
2.068,111 |
| |
|
IOPAMIRO |
Bracco |
44.636,36 |
22.318 |
18.613 |
2.068,111 |
| |
50 |
IMAGOPAQUE |
Nycomed |
62.000 |
31.000 |
31.000 |
2.066,667
|
| |
|
IOMERON |
Bracco |
91.545,45 |
45.772 |
31.000 |
2.066,667
|
| |
|
IOPAMIRO |
Bracco |
74.363,64 |
37.181 |
31.000 |
2.066,667
|
| |
|
OMNIPAQUE |
Nycomed |
74.363,64 |
37.181 |
31.000 |
2.066,667
|
| |
|
OPTIRAY |
Byk |
73.545,45 |
36.772 |
31.000 |
2.066,667
|
| |
|
ULTRAVIST |
Schering |
68.909,09 |
34.454 |
31.000 |
2.066,667
|
| |
|
XENETIX |
Farmades |
77.909,09 |
38.954 |
31.000 |
2.066,667
|
| |
60 |
XENETIX |
Farmades |
93.454,55 |
46.727 |
37.200 |
2.066,667
|
| |
75 |
IOMERON |
Bracco |
135.181,82 |
67.950 |
46.500 |
2.066,667
|
| |
|
OMNIPAQUE |
Nycomed |
96.454,55 |
48.227 |
46.500 |
2.066,667
|
| |
|
ULTRAVIST |
Schering |
103.454,55 |
51.727 |
46.500 |
2.066,667
|
| |
100 |
IMAGOPAQUE |
Nycomed |
124.000 |
62.000 |
62.000 |
2.066,667
|
| |
|
IOMERON |
Bracco |
176.454,55 |
88.227 |
62.000 |
2.066,667
|
| |
|
IOPAMIRO |
Bracco |
148.636,36 |
74.318 |
62.000 |
2.066,667
|
| |
|
OMNIPAQUE |
Nycomed |
146.545,45 |
73.272 |
62.000 |
2.066,667
|
| |
|
OPTIRAY |
Byk |
145.363,64 |
72.681 |
62.000 |
2.066,667
|
| |
|
ULTRAVIST |
Schering |
138.000 |
69.000 |
62.000 |
2.066,667
|
| |
|
XENETIX |
Farmades |
153.545,45 |
73.772 |
62.000 |
2.066,667
|
| |
150 |
IOMERON |
Bracco |
259.545,45 |
129.772 |
93.000 |
2.066,667
|
| |
|
OPTIRAY |
|
213.363,64 |
106.681 |
93.000 |
2.066,667
|
| |
|
XENETIX |
Farmades |
233.636,36 |
116.818 |
93.000 |
2.066,667
|
| |
200 |
IMAGOPAQUE |
Nycomed |
250.000 |
125.000 |
125.000 |
2.083,333 |
| |
|
IOMERON |
Bracco |
333.000 |
166.500 |
125.000 |
2.083,333 |
| |
|
IOPAMIRO |
Bracco |
297.272,73 |
148.636 |
125.000 |
2.083,333 |
| |
|
ULTRAVIST |
Schering |
269.090.91 |
134.545 |
125.000 |
2.083,333 |
| |
|
XENETIX |
Farmades |
307.090,091 |
153.545 |
125.000 |
2.083,333 |
| |
250 |
IOMERON |
Bracco |
379.818,18 |
189.909 |
156.250 |
2.083,333 |
| |
500 |
ULTRAVIST |
Schering |
672.727,27 |
336.363 |
312.500 |
2.083,333 |
| |
|
XENETIX |
Farmades |
767.818,18 |
383.909 |
312.500 |
2.083,333 |
| |
1000 |
ULTRAVIST |
Schering |
1.345.454,5 |
672.727 |
625.000 |
2.083,333 |
Tab. 12
| conc.
iodio |
vol.
|
prodotto
|
impresa
|
prezzo
1997
con IVA |
prezzo
1997 con sc. 50%
|
prezzo
minimo
|
prezzo
gr/I
|
| 400 |
30 |
IOMERON |
Bracco |
81.000 |
36.818 |
23.100 |
1925 |
| |
50 |
IOMERON |
Bracco |
132.700 |
60.318 |
38.500 |
1925 |
| |
75 |
IOMERON |
Bracco |
194.100 |
88.227 |
57.750 |
1925 |
| |
100 |
IOMERON |
Bracco |
254.600 |
115.727 |
77.000 |
1925 |
| |
150 |
IOMERON |
Bracco |
366.300 |
166.500 |
115.500 |
1925 |
| |
200 |
IOMERON |
Bracco |
445.400 |
202.454 |
154.000 |
1925 |
| |
250 |
IOMERON |
Bracco |
533.500 |
242.500 |
192.500 |
1925 |
Come si evince
dalle tabelle 11 e 12, i prospetti acquisiti presso le imprese contengono:
a) l'indicazione dei prezzi minimi ospedalieri di tutti i prodotti
presenti sul mercato e, quindi, anche relativi a classi di prodotti
(definite sulla base della loro concentrazione di iodio o di volume)
nelle quali non vi è alcun prodotto commercializzato dalle imprese
presso le quali ciascun prospetto è stato acquisito (ad esempio la
tabella 12, ricavata dai documenti acquisiti presso Schering e Nycomed,
contiene i dati relativi ad una concentrazione per la quale vi è soltanto
un prodotto della Bracco);
b) l'indicazione di un prezzo minimo ospedaliero non coincidente con
quello del prodotto avente con prezzo al pubblico più basso, al quale
si applica lo sconto del 50%, ma derivante dall'applicazione di un
identico prezzo grammo/iodio (ad esempio, per quanto riguarda la tabella
11, si confronti le colonne 6 e 7 per i prodotti con volume 10, 30,
60, 75, 150, 250, 500 e 1000 e le medesime colonne della tabella 12
per tutti i prodotti ivi indicati);
c) l'individuazione di un prezzo grammo/iodio che risulta identico
per alcune classi di prodotti aventi la stessa concentrazione di iodio
(i prodotti con volume 50, 60, 75, 100 e 150 e i prodotti con volume
200, 250, 500 e 1000 della tabella 11, e tutti quelli della tabella
12) e che corrisponde al prezzo al pubblico di un prodotto non appartenente
alla medesima classe (i prodotti con volume 60, 75 e 150 e i prodotti
con volume 250, 500 e 1000 della tabella 11-ultima colonna);
d) l'individuazione di un prezzo grammo/iodio per alcune classi di
prodotti che non presenta alcun elemento di collegamento con il prezzo
al pubblico di alcun prodotto (i prodotti con volume 10 e 30 della
tabella 11-ultima colonna e tutti quelle della tabella 12-ultima colonna).
Dall'esame di tali prospetti emerge che l'indicazione del prezzo grammo/iodio
risulta l'effettivo parametro di riferimento per individuare il prezzo
minimo di molte classi di prodotti, sebbene questo non sempre sia
immediatamente deducibile dalle informazioni disponibili sul mercato.
Indicativo in proposito appare il documento Bracco 43J, una comunicazione
del marzo 1997 del Direttore Marketing Diagnostica a tutta la rete
esterna per comunicare i nuovi prezzi "minimi" di cessione
di alcuni prodotti Bracco (Iopamiro 300/200 e 370/200, Iomeron 300/200,
Iomeron 300/250, 350/200 e 350/250), da applicare a partire dal 2
aprile 1997 (cfr. tabella seguente).
Tab. 13
| prodotto |
conc.
iodio |
vol. |
vecchio
prezzo minimo
|
nuovo
prezzo minimo
|
nuovo
sconto su prezzo al pubblico |
| IOPAMIRO |
300 |
200 |
125.000 |
124.000 |
58,29% |
| IOMERON |
300 |
200 |
125.000 |
124.000 |
62,76% |
| IOMERON |
300 |
250 |
156.250 |
155.000 |
59,19% |
| IOMERON |
350 |
200 |
136.000 |
135.726 |
62,23% |
| IOMERON |
350 |
250 |
170.000 |
169.657 |
61,15% |
| IOPAMIRO |
370 |
200 |
136.000 |
135.726 |
56,23% |
In particolare,
si osserva che tali variazioni fra il vecchio e il nuovo prezzo minimo
non conseguono alla modifica del prezzo al pubblico di tali prodotti
o di quelli delle imprese concorrenti appartenenti alla medesima classe,
ma solo per adeguare tali prezzi ad un nuovo prezzo grammo iodio.
La tabella che segue (costruita sulla base dei dati contenuti anche
nei documenti Nycomed 6 e Bracco 65J) mostra la variazione del prezzo
grammo iodio utilizzato per individuare il prezzo minimo (nella settima
e ottava colonna il "vecchio" prezzo minimo e prezzo gr/iodio
e nella nona e decima colonna il "nuovo" prezzo minimo e
prezzo gr/iodio -aree con diversi sfondi) e mostra come il prezzo
grammo iodio del prodotto Imagopaque 300/100 è diventato il criterio
di riferimento anche per le altre classi di prodotti (ultima colonna).
Tab. 14
| conc.
iodio |
vol.
|
prodotto
|
impresa
|
prezzo
1997 senza IVA
|
prezzo
1997 con sc. 50%
|
vecchio
prezzo minimo
|
prezzo
gr/I
|
nuovo
prezzo minimo
|
prezzo
gr/I
|
| 300 |
100
|
IMAGOPAQUE |
Nycomed
|
124.000 |
62.000 |
62.000 |
2066,667 |
62.000 |
2066,667 |
| |
200 |
IMAGOPAQUE |
Nycomed
|
250.000 |
125.000 |
125.000 |
2.083,333 |
124.000 |
2066,667 |
| |
200 |
IOMERON |
Bracco
|
333.000 |
166.500 |
125.000 |
2.083,333 |
124.000 |
2066,667 |
| |
200 |
IOPAMIRO |
Bracco
|
297.272,73 |
148.636 |
125.000 |
2.083,333 |
124.000 |
2066,667 |
| |
200 |
ULTRAVIST |
Schering
|
269.090,91 |
134.545 |
125.000 |
2.083,333 |
124.000 |
2066,667 |
| |
200 |
XENETIX |
Farmades
|
307.090,91 |
153.545 |
125.000 |
2.083,333 |
124.000 |
2066,667 |
| |
250 |
IOMERON |
Bracco
|
379.818 |
189.909 |
156.250 |
2.083,333 |
155.000 |
2066,667 |
| |
500 |
ULTRAVIST |
Schering
|
672.727 |
336.363 |
312.500 |
2.083,333 |
310.000 |
2066,667 |
| |
500 |
XENETIX |
Farmades
|
767.818 |
383.909 |
312.500 |
2.083,333 |
310.000 |
2066,667 |
A tale riguardo,
appare significativo che anche il listino di Schering sui prezzi ospedalieri
(documento Schering 12) risulta modificato nello stesso periodo (1°
aprile 1997) relativamente ad alcuni prezzi ospedalieri di alcune
confezioni, in parte coincidenti con quelle di Bracco (Ultravist 300/200,
300/500, 370/200 e 370/500), in modo da adeguare i prezzi al nuovo
criterio dell'uniforme prezzo g/iodio.
2.2. Circolare di Farmindustria (Associazione Nazionale dell'Industria
Farmaceutica) e altri elementi documentali
Dagli elementi raccolti (documento Schering 23) risulta che il meccanismo
di definizione del prezzo minimo per le forniture ospedaliere è descritto
in alcune circolari inviate dal Presidente di Farmindustria alle imprese
farmaceutiche associate nel corso del 1984 (precisamente in data 19
giugno e 14 settembre 1984) in applicazione di una norma deontologica
relativa all'applicazione dello sconto ospedaliero.La citata norma
deontologica prevedeva:
"chiunque vende agli enti ospedalieri od istituti pubblici
di ricovero e cura una specialità medicinale ad un prezzo inferiore
al 50% del prezzo al pubblico amministrato si presume che venda sottocosto
e pertanto può essere deferito alla Commissione Deontologica per la
determinazione del caso".
Sulla base di tale norma deontologica, Farmindustria aveva predisposto
alcune circolari contenenti note interpretative ed esplicative, a
seguito di alcuni seminari svolti nei mesi successivi all'approvazione
della citata norma "ai quali hanno preso parte oltre 130 operatori
delle Aziende Associate, [e dove] sono stati esaminate le diverse
fattispecie che si presentano alle Aziende Associate nell'applicazione
corretta della norma deontologica". Fra le note esplicative
predisposte "per rendere più efficace e razionale le nostre
delibere" risulta anche che:
"[...] 6) Le specialità medicinali etiche ad uso diagnostico
(es. mezzi di contrasto per radiologia) sono equiparate se, anche
con molecole diverse, hanno lo stesso uso e/o indicazioni. In tal
caso per sconto massimo applicabile, si intende il 50% del prezzo
al pubblico amministrato, riferito alle specialità con prezzo al pubblico
unitario più basso direttamente concorrente nell'utilizzo ospedaliero
per le medesime indicazioni".
Dallo stesso documento Schering 23 risulta, peraltro, che tali note
esplicative, compresa quella appena citata relativa alle specialità
medicinali ad uso diagnostico, sono il frutto di un'attività preparatoria
svolta l'anno precedente dalla Commissione per i problemi ospedalieri
di Farmindustria, alla quale hanno preso parte rappresentanti della
società Bracco e Schering.
Tale circolare, sebbene non più in vigore, sembra rilevante per comprendere
l'origine del meccanismo seguito dalle imprese per giungere ad offrire
prezzi allineati. In particolare, nella memoria finale, la società
Bracco ha sostenuto che l'allineamento dei prezzi nel periodo considerato
dalla presente istruttoria doveva ricondursi a tale regola deontologica,
precisando che i concorrenti sono pervenuti al comune livello di prezzi
"oltre che in risposte ad ovvie ed autonome considerazioni
di ordine economico [...] nella convinzione di adempiere correttamente
un precetto legislativo, nell'interpretazione dallo stesso fornita
dalla competente associazione di categoria (Farmindustria) con riguardo
alla regola 6), "Norma deontologica sconto ospedaliero-Applicabilità"
del 4 settembre 1984" (Memoria finale pagine 13 e 14).
Presso Bracco sono stati inoltre acquisiti alcuni documenti che indicano
come all'inizio degli anni '90 vi siano stati contatti fra Bracco
e Schering aventi ad oggetto le azioni commerciali di entrambe le
società. Si tratta di documenti significativi, sebbene non recenti,
circa l'esistenza di dinamiche non indipendenti di entrambe le imprese
in merito alle condotte relative al livello di sconti applicati per
le forniture di mezzi di contrasto.
Da un documento del 14 novembre 1990 risulta che si sono tenuti due
incontri fra Bracco e Schering ove si è discusso sia della possibilità
di aumentare i prezzi al pubblico dei mezzi di contrasto ionici al
fine di ridurre la differenza di prezzo esistente fra questi e i mezzi
di contrasto non ionici (punto 2 del documento) sia delle condotte
commerciali tenute dalle due imprese (punto 3 del documento) rilevando
che "recenti azioni commerciali più o meno mascherate e condotte
da entrambe le Società, hanno portato a riformulare l'accordo
di non belligeranza e la volontà di non praticare sconti se non indispensabili
e comunque concordati. Eventuali presunte deroghe a questo accordo
porteranno ad un immediato contatto per una verifica chiarificatrice
tra le Aziende" (neretto aggiunto) (documento Bracco 5J).
Risulta inoltre che nel 1990 e 1991 vi sono stati incontri fra Bracco
e Schering (documenti Bracco 3J e 5J) e Bracco e Byk (documento Bracco
5J) nel corso dei quali si è concordata l'applicazione integrale ed
automatica da parte delle stesse di un vademecum predisposto da Farmindustria
avente ad oggetto i comportamenti da tenere in relazione alle gare
ospedaliere a fronte di specifiche clausole inserite nei bandi di
gara.
3. L'analisi
delle condotte adottate dalle imprese nell'ambito delle gare
Le forniture di mezzi di contrasto non ionici alle strutture ospedaliere
sono normalmente effettuate, ai sensi del Decreto Legislativos. 24
luglio 1992, n. 358 (Testo unico in materia di appalti pubblici di
forniture), "mediante gare aventi la forma del pubblico incanto,
della licitazione privata, dell'appalto- concorso e della trattativa
privata" (cfr. articolo 9, comma 2, Decreto Legislativos.
358/92). Inoltre, ai sensi dell'articolo 16, del citato decreto, le
forniture possono essere aggiudicate al prezzo più basso (lettera
a) o all'offerta economicamente più vantaggiosa (lettera b). Specifiche
normative regionali dettano ulteriori disposizioni circa le modalità
di acquisto dei farmaci da parte delle Aziende Sanitarie.
Dall'esame delle gare esperite dalle Aziende Sanitarie emerge che,
ai fini dell'instaurazione di un confronto concorrenziale fra imprese
fornitrici, non assume rilevanza la modalità di selezione prescelta
(come detto pubblico incanto, licitazione privata o trattativa privata.),
quanto invece la modalità di definizione dei lotti. Ciò che rileva
è se l'Azienda sanitaria individui l'oggetto del lotto di gara con
riferimento ad un solo principio attivo/prodotto, oppure richieda
in via generale i prodotti appartenenti alla medesima classe terapeutica,
nel caso di specie, quella dei mezzi di contrasto non ionici.
Nel primo caso non vi è alcuna possibilità di confronto fra imprese
concorrenti con riferimento al singolo lotto di gara, dal momento
che le imprese parti dell'istruttoria commercializzano specialità
a base di principi attivi diversi. Nel secondo caso, invece, vi è
la possibilità di partecipazione di più imprese concorrenti e dunque
può manifestarsi un confronto fra le offerte.
Va peraltro rilevato che costituiscono elementi tipici delle forniture
di farmaci sia la previsione della durata del rapporto di fornitura
che l'indicazione presuntiva dei quantitativi dei farmaci oggetto
della fornitura: il che dà luogo ad un contratto di somministrazione
con fabbisogno variabile.
Con riferimento alla durata delle forniture, essa risulta diversificata
a seconda della singola gara e della prassi di ciascuna Azienda sanitaria.
E' inoltre molto frequente che le Aziende procedano a proroghe, di
durata anche analoga a quella della gara, frequentemente ricontrattando
le condizioni economiche.
Con riferimento ai quantitativi oggetto della fornitura, essi sono
presunti, e dunque l'Azienda Sanitaria può aumentare o diminuire gli
acquisti secondo il suo specifico fabbisogno; vi sono numerosi documenti
che confermano tale modalità di acquisizione dei prodotti (documenti
Schering 37, Farmades 11). In particolare, nel corso del rapporto
di fornitura, l'Azienda sanitaria (normalmente il servizio di Farmacia)
emette un ampio numero di ordini all'azienda farmaceutica aggiudicataria
relativamente a tali prodotti.
Più in generale, risulta che ciascuna Azienda Sanitaria acquista i
mezzi di contrasto seguendo propri criteri in relazione alle sue specifiche
esigenze e modalità organizzative, che frequentemente si sono modificate
nel corso degli anni, anche in relazione ai profondi mutamenti organizzativi
che hanno interessato le stesse Aziende.
Al fine di verificare la condotta seguita dalle imprese fornitrici
in occasione delle procedure di vendita dei mezzi di contrasto non
ionici, sono state richieste informazioni ad un campione significativamente
rappresentativo, pari a 109 ASL e 47 Aziende Ospedaliere
Tale campione include infatti un numero di ASL per ogni Regione tale
da coprire almeno la metà della spesa per l'acquisto di farmaci, e
un numero di Aziende Ospedaliere tale da coprire almeno la metà dei
posti letto in tale tipologia di strutture all'interno di ogni Regione.
Hanno fornito risposta 97 ASL e 46 Aziende Ospedaliere. La rappresentatività
in termini di spesa farmaceutica e di posti letto dei soggetti che
hanno risposto è indicata nella tabella seguente:
Tab. 15
| Regione |
Percentuale
di spesa farmaceutica rappresentata dalle ASL che hanno risposto
|
Percentuale
posti letto rappresentata dalle Aziende Ospedaliere che hanno
risposto
|
| Piemonte |
51,5% |
59,7% |
| Valle
d'Aosta |
100% |
-* |
| Lombardia |
46,6% |
51% |
| Trentino
Alto Adige |
62,7% |
-* |
| Veneto |
48,8% |
51,7% |
| Friuli
Venezia Giulia |
54,7% |
70,4% |
| Liguria |
53,2% |
68,2% |
| Emilia
Romagna |
62,3% |
52,3% |
| Toscana |
69% |
100% |
| Umbria |
57,8% |
58,4% |
| Marche |
44,3% |
65,6% |
| Lazio |
16,8% |
62,1% |
| Abruzzo |
73,9% |
-* |
| Molise |
64,3% |
-* |
| Campania |
54,3% |
58,4% |
| Puglia |
50,1% |
61% |
| Basilicata |
52,9% |
100% |
| Calabria |
42,5% |
62,7% |
| Sicilia |
56,1% |
49,8% |
| Sardegna |
84,3% |
66,8% |
* In tale
Regione non esistono Aziende Ospedaliere.
Le informazioni richieste riguardavano i prezzi offerti dalle singole
imprese fornitrici in occasione di ogni procedura di acquisto condotta
dalle Aziende Sanitarie contattate con riferimento alle 6 classi di
confezioni maggiormente acquistate, che sono quelle normalmente utilizzate
per individuare i principali lotti di ciascuna gara (concentrazione
da 300/320 mg di iodio per ml, per le confezioni da 50ml, 100ml e
200ml; concentrazione da 350/370 mg di iodio per ml, per le confezioni
da 50ml, 100ml e 200ml) nel periodo 1993-1999.
Sono state inoltre richieste, in una seconda fase, informazioni relative
alla sostituibilità fra i vari mezzi di contrasto, alla tipologia
di procedura di acquisto seguita, nonché specifiche informazioni su
alcune condotte eventualmente manifestatesi nel corso delle procedure
di gara. A tale richiesta hanno fornito risposta 117 Aziende Sanitarie.
I dati utilizzati nell'analisi che segue sono relativi al periodo
1995-1999, in quanto la maggioranza delle Aziende Sanitarie non ha
fornito dati relativi al periodo precedente, giustificando tale incompletezza
soprattutto in relazione agli importanti mutamenti organizzativi e
accorpamenti che hanno coinvolto le stesse Aziende nel periodo precedente.
Si tratta, nel complesso, di 363 procedure di acquisto, per le quali
erano disponibili informazioni certe sulle modalità di svolgimento
della gara (procedura con molecole in concorrenza oppure acquistate
in esclusiva). In particolare, se si considera che ogni gara ha per
oggetto il fabbisogno annuale o pluriennale di farmaci etici di un'intera
struttura sanitaria o ospedaliera e che essa rappresenta un ambito
nel quale si può apprezzare il grado di concorrenza esistente tra
le imprese fornitrici, l'indagine effettuata nella presente istruttoria
risulta molto ampia e i suoi risultati costituiscono piena evidenza
delle condotte adottate dalle imprese fornitrici di mezzi di contrasto;
e ciò anche quando, per la eterogeneità dei dati trasmessi, è stato
possibile effettuare alcune analisi soltanto su una parte limitata
delle risposte fornite dal campione di Aziende Sanitarie contattate
(infra sez. C.3.3.).
3.1. Diffusione delle procedure di gara
In primo luogo, si è proceduto a verificare quale diffusione avessero
avuto, nel periodo considerato, le procedure di acquisto nelle quali
i vari prodotti erano posti direttamente a confronto, rispetto a quelle
che hanno interessato specifici principi attivi/specialità farmaceutica.
Di seguito si procederà a chiamare la prima tipologia di procedure
come "gara", mentre la seconda sarà chiamata "trattativa
esclusiva".
La tabella che segue indica quante Aziende Sanitarie del campione
considerato hanno realizzato nel corso del periodo 1995/1999 almeno
una gara., rispetto a quelle che hanno fatto ricorso alla sola
trattativa esclusiva. Essa evidenzia che più di un terzo delle
Aziende Sanitarie considerate ha espletato almeno una volta una procedura
di gara, mettendo a confronto le varie molecole tra loro, dimostrando
di considerare tali prodotti sostituibili ai fini delle diverse applicazioni
diagnostiche. In particolare, le Aziende che hanno effettuato una
gara, hanno individuato in modo prevalente quale criterio di aggiudicazione
quello basato sul prezzo più basso rispetto a quello fondato sull'offerta
economicamente più vantaggiosa, ovvero prezzo/qualità (31 casi contro
26).
Tab. 16
| Aziende
che hanno fatto almeno una procedura con più molecole in concorrenza |
57 |
| Aziende
che non hanno mai fatto una procedura con più molecole in
concorrenza |
86 |
La successiva
tabella individua il numero complessivo di procedure effettuate dalle
Aziende Sanitarie nel periodo considerato (1995-1999), pari a 363
, e le suddivide distinguendo fra quelle nelle quali le varie molecole
erano state poste direttamente in concorrenza (gare) e quelle in cui
si era stata richiesta una specifica molecola (trattativa esclusiva).
La tabella mostra una certa stabilità dell'incidenza delle gare sulla
totalità delle forniture, tra il 20 e il 30%.
Tab. 17
| |
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
1999
|
Totale
|
| Procedure
di "gara" |
16 |
19 |
18 |
19 |
14 |
86 |
| Procedure
a "trattativa esclusiva" |
46 |
64 |
56 |
62 |
49 |
277 |
| Forniture
complessive |
62
|
83
|
74
|
81
|
63
|
363
|
Si è inoltre verificato
quale fosse l'effettivo peso delle gare sul complesso delle forniture,
dal momento che la gara viene tendenzialmente effettuata dalle Aziende
Sanitarie per acquisti di dimensione significativa, mentre la trattativa
in esclusiva viene utilizzata anche per acquisti di modesta importanza
relativi a un solo prodotto. A tal fine, si è proceduto a calcolare
il valore medio delle gare rispetto a quello delle trattative esclusive
sulla base dei dati disponibili forniti dalle Aziende Sanitarie (126
trattative esclusive e 53 gare). Il risultato di tale analisi evidenzia
quale valore medio delle trattative circa 725 milioni e quale valore
medio delle gare circa 1 miliardo.
Rapportando tali valori al numero delle gare e delle trattative risulta
che le prime rappresentano una quota pari al 30% del mercato, superiore
rispetto alla percentuale calcolata sulla base del numero di procedure.
Ciò trova conferma anche nella scomposizione del fatturato di Bracco
1999 (analisi consegnata in sede di audizione finale), dalla quale
risulta che circa il 37% di questo è realizzato nell'ambito di gare.
3.2. Evidenza di una generale applicazione del meccanismo
Si è quindi analizzato quale prezzo le diverse imprese hanno applicato
nell'ambito delle procedure di offerta dei mezzi di contrasto e, in
particolare, quale grado di diffusione ha avuto il parallelismo di
prezzo derivante dall'applicazione del sopradescritto meccanismo basato
sul prezzo del prodotto con prezzo al pubblico più basso.
La tabella che segue indica che in 163 procedure su 363 (di cui 18
gare e 145 trattative esclusive) tutte le imprese hanno offerto per
tutte le principali confezioni sempre prezzi corrispondenti al meccanismo;
in 124 procedure tali prezzi sono stati offerti per almeno una delle
principali confezioni; solo in 76 casi (pari a circa il 20% delle
procedure) si registrano prezzi differenti dall'algoritmo.
Tab. 18
| |
Gare
|
Trattative
|
| Procedure
con prezzi offerti corrispondenti al meccanismo per tutte
le confezioni |
18 |
145 |
| Procedure
con prezzi offerti corrispondenti al meccanismo per almeno
una confezione |
14 |
110 |
| Procedure
con prezzi offerti diversi dal meccanismo per tutte le confezioni
da parte di almeno un'impresa |
54 |
22 |
Da tale tabella
emerge in modo evidente l'ampiezza e la diffusione di offerte con
prezzi corrispondenti al meccanismo da parte di tutte le imprese,
con una percentuale maggiore, superiore al 90%, nell'ambito delle
trattative esclusive.
Tale analisi trova conferma in alcuni documenti acquisiti presso le
imprese parti dell'istruttoria. In particolare, i documenti Schering
21, 36 e 37 evidenziano che i prezzi medi offerti per le diverse confezioni
di Ultravist presentano quasi sempre scostamenti inferiori all'1%
rispetto ai prezzi derivanti dal meccanismo, e registrano un'elevatissima
percentuale di forniture con prezzi uguali al meccanismo.
La tabella che segue evidenzia il numero di procedure in cui si è
registrata un'identità di prezzi offerti da parte di più imprese concorrenti
per almeno una delle confezioni di cui al questionario, anche a prescindere
dall'applicazione del meccanismo, sia nell'ambito delle gare che delle
trattative esclusive.
Tab. 19
| |
Gare
|
Trattative
|
| Offerte
con prezzi identici per tutti gli offerenti (almeno due) per
almeno una confezione secondo il meccanismo |
32 |
207 |
| Offerte
con prezzi identici per tutti gli offerenti (almeno due) per
almeno una confezione ma diversi dal meccanismo |
4 |
10 |
Da tale tabella
emerge, come dato di analisi che, anche al di fuori del "meccanismo",
si registrano parallelismi di prezzo fra imprese concorrenti, e ciò
sia nell'ambito di gare che di trattative esclusive.
Sempre con riferimento alle modalità di svolgimento delle gare, si
è inoltre richiesto alle Aziende Sanitarie se l'allineamento di prezzo
fosse derivato da specifiche richieste da esse effettuate. Tale richiesta
deriva dal fatto che si sono trovate alcune evidenze documentali di
tali richieste (documenti Bracco 22J e 25J), e dal fatto che le imprese
fornitrici hanno sostenuto, nel corso dell'istruttoria, che l'allineamento
dei prezzi derivava da richieste delle Aziende Sanitarie in tal senso.
La tabella che segue indica che 107 Aziende, su 117 che hanno risposto,
non hanno mai richiesto un allineamento dei prezzi come condizione
per l'aggiudicazione alle imprese della fornitura.
Tab. 20
| |
| Aziende
che non hanno effettuato alcun intervento per ottenere un
allineamento dei prezzi dei mezzi di contrasto non ionici |
107 |
| Aziende
che hanno effettuato almeno una volta un intervento per ottenere
un allineamento dei prezzi dei mezzi di contrasto non ionici |
10 |
Relativamente
alle 10 Aziende che hanno risposto in modo affermativo, 4 hanno richiesto
l'identità dei prezzi in via preventiva come condizione per l'espletamento
della procedura di acquisto in esclusiva, mentre 2 hanno richiesto
l'allineamento in sede successiva a fronte di offerte iniziali differenziate.
Si è inoltre richiesto alle Aziende Sanitarie se avessero esperito
senza successo richieste o interventi per ottenere offerte migliorative
per le forniture di mezzi di contrasto non ionici, ovvero se a fronte
di una richiesta o un intervento per ottenere offerte migliorative,
alcune imprese (almeno due) avessero accolto tale richiesta presentandosi
con offerte allineate. La tabella che segue indica quante Aziende
hanno registrato tali condotte nel periodo considerato.
Tab. 21
| |
| Aziende
che hanno richiesto almeno una volta una miglioria senza successo
nel periodo considerato |
22 |
| Aziende
che hanno richiesto una miglioria ricevendo offerte migliori
ma nuovamente allineate da parte di almeno due imprese |
10 |
Il primo dato
corrisponde a circa il 19% delle amministrazioni che hanno fornito
risposta, mentre il secondo a circa il 9% dello stesso gruppo.
3.3. Le condotte delle imprese nell'ambito delle gare per concentrazione
o dosaggio
Si è, quindi, proceduto a esaminare la condotta delle imprese in occasione
delle procedure di gara, in cui i prodotti erano posti a diretto confronto
e nelle quali si sarebbe dovuto manifestare un confronto concorrenziale.
Le informazioni fornite hanno consentito di analizzare nel dettaglio
un sottoinsieme di 41 gare. tra le 86 svolte dalle amministrazioni
contattate (cfr. tabella 17), per le quali le Aziende Sanitarie hanno
fornito informazioni dettagliate sulla composizione dei singoli lotti;
a queste va aggiunta una gara risultata deserta per mancanza di offerte.
Per questo sottoinsieme di gare si è effettuata un'analisi approfondita
del livello dei prezzi offerti nei diversi lotti posti in gara, in
quanto il singolo lotto rappresenta per le imprese concorrenti uno
specifico momento di confronto. Tali lotti/occasioni di confronto
ammontano a 121 delle sopraindicate 41 gare.
In relazione a questi 121 lotti si sono distinti quelli nei quali
si registrano offerte identiche al meccanismo, rispetto a quelli in
cui vi sono state offerte differenziate. La tabella che segue mostra
che, in un elevato numero di occasioni di confronto, le imprese hanno
offerto prezzi sempre allineati al meccanismo, senza dunque differenziarsi.
Tab. 22
| Lotti
con offerte sempre allineate al meccanismo |
47 |
| Lotti
con almeno un'offerta diversa dal meccanismo |
74 |
La tabella che
segue scompone le 47 occasioni di confronto in cui si registrano offerte
sempre allineate al meccanismo.
Tab. 23
| Tre
o più offerte da parte di imprese concorrenti |
28 |
| Due
offerte da parte di imprese concorrenti |
15 |
| Una
sola offerta |
4 |
Tali dati evidenziano
che, nella maggior parte dei casi, vi sono state offerte di più imprese
con prezzi di livello identico, come derivanti dal meccanismo.
Si è inoltre proceduto ad analizzare i 74 lotti nei quali non si registrava
tale allineamento di prezzo al meccanismo (cfr. tabella 22). La tabella
che segue indica alcune tipologie di condotte che si sono registrate
in tali circostanze.
Tab. 24
| Offerte
uguali da parte di almeno due imprese |
5 |
| Un'offerta
da parte di una sola impresa |
1 |
| Una
sola offerta inferiore al meccanismo in presenza di altre
offerte con prezzi da meccanismo |
35 |
| Offerte
diversificate con almeno due offerte inferiori al meccanismo |
33 |
Si evidenziano,
in primo luogo, le 5 occasioni in cui si sono avuti prezzi allineati,
sebbene ad un livello diverso dal meccanismo, nonché la circostanza
in cui vi è stata una sola offerta.
Maggiore importanza numerica assumono le due altre ipotesi: quella
in cui una sola impresa si è differenziata dal meccanismo (35), e
quella in cui vi è stata una effettiva diversificazione delle offerte
(33). In particolare, al fine di verificare il livello di concorrenza
registrato in tali occasioni, si è proceduto ad analizzare i livelli
di sconto applicati rispetto al meccanismo per tali due categorie
di occasioni di confronto. Il primo grafico che segue rappresenta
la distribuzione degli sconti nel caso di una sola offerta inferiore
al meccanismo, mentre il secondo la distribuzione degli sconti in
caso di offerte differenziate.
Grafici 1 e 2
(…)
Tali grafici indicano che un livello di sconto significativo è di
gran lunga più frequente nei casi in cui sono presenti più offerte
diversificate, mentre è normalmente molto basso (inferiore al 2% in
29 casi su 35) nei casi in cui una sola impresa offre prezzi inferiori
al meccanismo.
Questa analisi appare indicare che: 1) nelle ipotesi in cui una sola
impresa ha offerto un prezzo inferiore al meccanismo (35), anche in
considerazione del limitato scostamento dal livello di prezzo del
meccanismo (29), vi è stata una designazione preventiva dell'impresa
aggiudicataria del relativo lotto; 2) nelle ipotesi in cui più imprese
hanno offerto prezzi inferiori al meccanismo (33), anche in considerazione
del significativo scostamento dal livello di prezzo del meccanismo
(19), vi è stato un effettivo confronto concorrenziale.
In aggiunta a tale analisi, basata sulla condotta delle imprese nell'ambito
di ciascun lotto di gara, si è proceduto a verificare la condotta
che le imprese hanno tenuto nell'ambito di una specifica gara con
riferimento ai diversi lotti oggetto della stessa.
Anche in questa diversa prospettiva, le condotte delle varie imprese
appaiono connotarsi per alcune anomalie rispetto a quella che dovrebbe
essere una condotta concorrenziale. Infatti, tale analisi mette in
luce come ciascuna impresa abbia tenuto condotte anomale in termini
di prezzi offerti e di partecipazione ai diversi lotti inclusi in
una medesima gara, e che grazie a tali condotte si sia molto spesso
giunti ad una suddivisione fra le diverse imprese dei vari lotti oggetto
della stessa gara. Nelle tabelle che seguono sono indicate in neretto
le imprese aggiudicatarie della fornitura; inoltre, la lettera "M"
indica che il prezzo offerto corrisponde al meccanismo, mentre "n.d."
significa che l'impresa non dispone di tale confezione.
Si segnala, ad esempio, la gara del 1996 dell'Azienda Policlinico
di Bari (tabella seguente), nella quale era stato previsto un unico
lotto per tutte le confezioni da 200ml, a prescindere dalla loro concentrazione,
per il quale soltanto Schering ha presentato un'offerta con un prezzo
determinato secondo il meccanismo (relativamente al prodotto con concentrazione
370) mentre Bracco, Nycomed e Byk Gulden non hanno presentato alcuna
offerta. Per quanto riguarda gli altri due lotti posti a gara, quello
per le concentrazioni da 300-320mg nelle confezioni da 50 e 100ml
tutte le imprese hanno offerto prezzi determinati secondo l'algoritmo;
per il lotto relativo alle concentrazioni da 350-370mg nelle confezioni
da 50 e 100ml solo Schering ha presentato un'offerta con prezzi secondo
il meccanismo, mentre tutte le altre imprese hanno offerto prezzi
più bassi del 5,4% rispetto al meccanismo
Si evidenzia,
inoltre, che per entrambi i lotti l'Azienda Ospedaliera ha richiesto
una miglioria alle imprese offerenti, alla quale tutte le aziende
hanno risposto confermando la proposta iniziale. L'aggiudicazione
è quindi avvenuta con frazionamento delle forniture sulla base delle
richieste dei medici.
Tab.
25
| Lotto |
Bracco |
Schering |
Byk
Gulden |
Nycomed |
| tutte
conc. 200 ml |
no
offerta |
135.768
(M) |
no
offerta |
no
offerta |
| 300-320/50
e 100 ml |
31.009
(M)
62.019 (M) |
31.009
(M)
62.019 (M) |
31.009
(M)
62.019 (M) |
31.009
(M)
62.019 (M) |
| 350-370/
50 e 100 |
32.107
(M-5,4%)
64.215 (M-5,4%) |
33.942
(M)
67.884 (M) |
32.107
(M-5,4%)
64.215 (M-5,4%) |
32.107
(M-5,4%)
64.215 (M-5,4%) |
Anche
in occasione della gara della Asl Salerno 1 del 1996, per il lotto
relativo ai prodotti con concentrazione 370mg, vi è stata la sola
offerta di Schering con prezzo pari a quello del meccanismo, mentre
Bracco non ha presentato offerta. Schering, d'altro canto, non ha
partecipato all'aggiudicazione del lotto per i prodotti con concentrazione
300mg, che ha visto aggiudicataria la società Bracco con prezzi inferiori
all'algoritmo.
Relativamente a questa gara vi è un documento acquisito presso la
società Byk (B10), che indica come tale esito sia stato predefinito
dalle imprese, quantomeno da Bracco e Schering (infra sez. C.3.5.).
Nella gara indetta nel 1998 dalla Asl di Merano, risulta che soltanto
Nycomed ha presentato un'offerta per il lotto relativo alla confezione
300mg/50ml con prezzi conformi al meccanismo mentre le altre imprese
hanno presentato offerte per tutti gli altri lotti con quotazioni
pari al livello determinato in base all'algoritmo, così che le aggiudicazioni
sono avvenute per sorteggio. Infine, in due gare condotte dalla medesima
struttura, l'Azienda Ospedaliera S. Giovanni di Torino, si sono avute
offerte da parte di un'unica impresa per un singolo lotto. Nel 1996,
per il lotto in cui venivano poste a gara confezioni da 300mg/100ml
di iopromide (Ultravist di Schering) o iopamidolo (Iopamiro di Bracco),
solo Bracco ha presentato un'offerta, mentre per il lotto relativo
ai medesimi principi attivi, ma alle confezioni da 300mg/50ml, solo
Schering ha partecipato.
Il complesso delle offerte presentate in occasione di quest'ultima
gara è il seguente:
Tab. 26
| Lotto |
Bracco |
Schering |
Byk
Gulden |
Nycomed |
| Ioprom./iopamid.300/50 |
no
offerta |
31.009
(M) |
n.d. |
n.d. |
| Ioprom./iopamid.300/100 |
62.019
(M)* |
no
offerta |
n.d. |
n.d. |
| 300/100 |
62.019
(M) |
no
offerta |
62.000
(M-19 lire) |
62.019
(M) |
| 350/100 |
67.850
(M-0,05%) |
n.d. |
67.884
(M) |
67.500
(M-0,56%) |
| 370/50 |
33.942
(M) |
33.900
(M-0,12%) |
n.d. |
n.d. |
| 370/100 |
67.884
(M) |
67.800
(M-0,12%) |
n.d. |
n.d. |
*
Il lotto non è stato poi aggiudicato in quanto Bracco è stata esclusa
dalla gara per mancata presentazione della documentazione necessaria
Dalla tabella che precede può desumersi che le imprese si siano suddivise
i lotti di fornitura, in modo che Schering si aggiudicasse quello
relativo alle confezioni 370/50 e 370/100 e iopromide/iopamidolo da
300/50, Bracco quello per lo iopromide/iopamidolo da 300/100, Byk
Gulden quello per le confezioni 300/100 e Nycomed quello per le 350/100.
La suddivisione dei lotti fra imprese, che si può inferire da tale
tabella, è confermato da un documento relativo a questa gara, acquisito
presso la società Bracco (documento 72 J), il quale indica come tale
esito sia stato predefinito dalle imprese (infra sez. C.3.5.).
Nella gara condotta dalla medesima Azienda Ospedaliera nel 1997, le
offerte sono state le seguenti:
Tab. 27
| Lotto |
Bracco |
Schering |
Byk
Gulden |
Nycomed |
Farmades |
| Ioprom/iopamid
300/50 |
31.000
(M) |
30.940
(M-0,2%) |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
| Ioprom/iopamid
300/100 |
61.900
(M-0.15%) |
no
offerta |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
| 300/50 |
31.000
(M) |
no
offerta |
31.000
(M) |
29.450
(M-5%) |
28.520
(M-8%) |
| 300/100 |
62.000
(M) |
no
offerta |
62.000
(M) |
58.900
(M-5%) |
57.040
(M-8%) |
| 350/50 |
33.954
(M) |
n.d. |
33.854
(M-0,3%) |
33.954
(M) |
33.931
(M-23 lire) |
| 350/100 |
67.863
(M) |
n.d. |
67.663
(M-0,3%) |
67.863
(M) |
67.863
(M) |
| 370/50 |
33.954
(M) |
33.890
(M-0,18%) |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
| 370/100 |
67.863
(M) |
67.780
(M-0,12%) |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
È
interessante rilevare anche quanto è successo in occasione della gara
tenuta dalla medesima Azienda Ospedaliera nel 1995:
Tab. 28
| Lotto |
Bracco |
Schering |
Byk
Gulden |
Nycomed |
| Ioprom./iopamid.300/50 |
30.650
(M) |
30.600
(M-50 lire) |
n.d. |
n.d. |
| Ioprom./iopamid.300/100 |
61.200
(M-50 lire) |
61.250
(M) |
n.d. |
n.d. |
| 300/100 |
61.250
(M) |
61.250
(M) |
60.021
(M-2%) |
60.330
(M-1,5%) |
| 350/50 |
33.550
(M) |
n.d. |
33.550
(M) |
33.046
(M-1,5%) |
| 350/100 |
67.050
(M). |
n.d. |
67.050
(M). |
66.044
(M-1,5%) |
| 370/50 |
33.550
(M) |
32.879
(M-2%) |
n.d. |
n.d. |
| 370/100 |
67.050
(M). |
65.709
(M-2%) |
n.d. |
n.d. |
L'analisi
della tabelle che precedono induce a ritenere che Bracco e Schering
abbiano mantenuto nel triennio 1995-97 il medesimo meccanismo di ripartizione
dei lotti per cui esse soltanto potevano concorrere e che a Byk Gulden
e Nycomed siano stati assegnati alternativamente i lotti relativi
alle concentrazioni da 300mg e 350mg, con la sola eccezione relativa
al 1997, quando è intervenuta Farmades che ha offerto condizioni migliori
di Nycomed aggiudicandosi la fornitura a questa destinata.
Ulteriori evidenze di condotte anomale si rilevano con riferimento
alla gara effettuata nel 1999 dall'Azienda Policlinico di Bari (tabella
seguente). Essa era strutturata su tre lotti; in quello per le confezioni
con concentrazione 300-320mg da 50 e 100ml, Nycomed ha offerto prezzi
secondo l'algoritmo, tutte le altre imprese hanno offerto prezzi con
un ribasso del 5%. Vista la parità di offerte, per questi lotti è
stata formulata una richiesta di miglioria; dopo che tutte le imprese
hanno confermato le offerte iniziali, le forniture sono state aggiudicate
a tutte le imprese sulla base delle richieste dei medici Nel lotto
per le confezioni di varia concentrazione da 200ml, hanno presentato
offerte solamente Schering e Bracco per la confezione 370, ancora
con un prezzo inferiore del 5% rispetto a quello desumibile dal meccanismo.
Relativamente al terzo lotto, dopo che si era registrato un allineamento
anche a seguito di richiesta di miglioria, l'Azienda ha proceduto
ad esperire una trattativa privata.
Tab. 29
| Lotto |
Bracco |
Schering |
Byk
Gulden |
Nycomed |
Farmades |
| tutte
conc. 200 ml |
128.725
(M-5%) |
128.725
(M-5%) |
no
offerta |
no
offerta |
no
offerta |
| 300-320/50
e 100 ml |
29.450
(M-5%)
58.900 (M-5%) |
29.450
(M-5%)
58.900 (M-5%) |
29.450
(M-5%)
58.900 (M-5%) |
31.000
(M)
62.000 (M) |
29.450
(M-5%)
58.900 (M-5%) |
Vi
sono altri casi di gare in cui la condotta delle imprese lascia intravedere
una preventiva ripartizione delle forniture o dei lotti posti a gara.
Ad esempio, la gara dell'Azienda Ospedaliera Monaldi Cotugno di Napoli
(1998) ha visto le seguenti offerte:
Tab. 30
| Lotto |
Bracco |
Schering |
Byk
Gulden |
Nycomed |
Farmades |
| 300/100 |
62.000
(M) |
61950
(M-0,08%) |
62.000
(M) |
62.000
(M) |
62.000
(M) |
| 320/100 |
n.d. |
n.d. |
64.000 |
67.863
(M) |
n.d. |
| 350/100 |
67.863
(M) |
n.d. |
67.863
(M) |
67.800
(M-0,09%) |
67.863
(M) |
| 370/50 |
33.954
(M) |
33.890
(M-0,19%) |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
| 370/100 |
67.800
(M-0,09%) |
67.863
(M) |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
La
tabella evidenzia come, per ciascun lotto, tutte le imprese abbiano
presentato offerte con prezzi determinati secondo il meccanismo, salvo
una, diversa da lotto a lotto, che ha invece offerto un prezzo leggermente
ribassato, risultando aggiudicataria.
Infine, sono numerosi i casi in cui le imprese hanno presentato offerte
analoghe, generalmente, ma non sempre, determinate sulla base dell'algoritmo,
confidando su una successiva ripartizione delle forniture sulla base
delle richieste dei medici o su valutazioni di qualità dei prodotti,
oppure assumendo il rischio dell'aggiudicazione tramite sorteggio.
La prima delle due soluzioni si è verificata, ad esempio, nelle gare
dell'Asl Versilia del 1995 (dove tra l'altro per una confezione Bracco
e Schering hanno praticato un prezzo per entrambe superiore di 50
lire a quello secondo il meccanismo), dell'Asl di Palmi nel 1998,
dell'Azienda Policlinico di Bari nel 1996 e nel 1999, già esaminate
in precedenza, dell'Asl di Varese nel 1997 (salvo per il lotto relativo
alle confezioni con concentrazione da 300mg e 100 ml), dell'Asl Salerno
3 nel 1995, dell'Asl di Crema nel 1995.; la seconda nelle gare
dell'Asl Cittadella del 1995 (per il lotto relativo alle confezioni
da 370mg con offerte uguali di Bracco e Schering), dell'Asl di Garbagnate
nel 1996 (dopo che tutte le imprese hanno offerto con prezzi da meccanismo
anche dopo richiesta di miglioria), dell'Asl di Merano nel 1998.
Si registra, inoltre, una gara risultata deserta effettuata da parte
dell'Asl Crema nel 1995 , ove l'Azienda Sanitaria ha provveduto
a ripetere la procedura cambiando la forma da licitazione a trattativa
privata.
In sintesi, le analisi svolte mostrano che in molte gare per concentrazione
e dosaggio le imprese hanno tenuto condotte che risultano anomale
rispetto ad un normale contesto competitivo. Si tratta di:
- casi in cui tutte le imprese hanno offerto prezzi uguali e corrispondenti
al meccanismo;
- casi in cui tutte le imprese hanno offerto prezzi uguali, ma non
corrispondenti al meccanismo;
- casi in cui una sola impresa ha offerto un prezzo inferiore al meccanismo
e le altre hanno offerto prezzi corrispondenti al meccanismo.
Con riferimento alla condotta tenuta dalle singole imprese nell'ambito
di una medesima gara, si registrano inoltre:
- casi in cui le imprese, pur disponendo dei prodotti richiesti, non
hanno presentato offerte per alcuni lotti;
- casi in cui le imprese hanno presentato offerte diversificate in
termini di valore per i singoli lotti, con alcune offerte corrispondenti
al meccanismo e altre inferiori allo stesso.
3.4. Segue: analisi della condotta di Nycomed nell'ambito delle
medesime gare per concentrazione o dosaggio
Nel corso del procedimento Nycomed ha sostenuto di aver adottato una
strategia competitiva con riferimento al prezzo che si è sostanziata
in deviazioni dal prezzo di equilibrio nelle gare nelle quali essa
stimava che i benefici risultassero superiori ai rischi; tale condotta
si sarebbe verificata in un numero ridotto di casi, ma rilevante in
termini di incremento delle vendite e quote di mercato. A dimostrazione
di tale strategia, Nycomed ha depositato alcune tabelle dalle quali
risulta che la maggior parte delle forniture del 1998 per le principali
confezioni di Omnipaque e Imagopaque, calcolate in valore, sono state
effettuate ad un prezzo diverso da quello derivante dal meccanismo.
Si è proceduto pertanto ad esaminare quale sia stata la strategia
di offerta di Nycomed con riferimento al campione di gare sopraesaminato.
La tabella che segue indica la condotta tenuta da Nycomed nelle 121
occasioni di confronto ricavate dalle 41 gare esaminate.
Risulta, in primo luogo, che in 46 circostanze Nycomed non poteva
partecipare, in quanto non disponeva della concentrazione o del dosaggio
richiesto (in rari casi in quanto non disponeva di una tra le molecole
richieste).
Con riferimento ai 75 lotti in cui Nycomed poteva partecipare, emerge
che essa ha offerto un prezzo secondo il meccanismo in 38 circostanze
(1+25+12), in 24 (9+1+14) prezzi inferiori (di cui 1 tuttavia con
prezzi allineati ai concorrenti), mentre in 13 essa non ha ritenuto
di partecipare.
Tab. 31
| Lotti
a cui non poteva partecipare: |
46 |
| Lotti
a cui poteva partecipare: |
75 |
| Lotti
per cui non ha presentato offerta |
13 |
| Lotti
con offerta unica di NYC secondo meccanismo |
1 |
| Lotti
con offerta di NYC e da altre offerenti secondo meccanismo |
25 |
| Lotti
con offerta di NYC secondo meccanismo e offerta inferiore
di altre imprese |
12 |
| Lotti
con offerta da meccanismo da parte di altre imprese e inferiore
solo da NYC |
9 |
| Lotti
con offerta inferiore al meccanismo da parte di NYC ma allineata
a quella di altre imprese |
1 |
| Lotti
con offerta inferiore da meccanismo da parte di più imprese
fra cui NYC |
14 |
Con
riferimento alle 23 occasioni in cui Nycomed ha offerto prezzi inferiori
al meccanismo e non allineati a quelli delle altre imprese, è risultato
che in 10 di tali occasioni Nycomed è risultata aggiudicataria.
Si è quindi proceduto ad analizzare nel dettaglio tali 10 gare per
verificare se l'aggiudicazione fosse ascrivibile al sopraindicato
comportamento competitivo di Nycomed, ovvero se anche in tali ipotesi
emergessero indici sintomatici di una possibile concertazione fra
imprese concorrenti, in particolare sotto forma di ripartizione dei
lotti posti a gara dalle Aziende Sanitarie.
Da tale analisi è emerso che in 5 di tali occasioni vi sono elementi
che portano a ritenere che vi sia stata una forma di ripartizione
di tutti i lotti di gara fra le varie imprese con un'offerta inferiore
al meccanismo soltanto da parte di una impresa per uno o più lotti
di gara o per specifiche evidenze documentali.La deviazione dal prezzo
di riferimento non è dunque prerogativa esclusiva di Nycomed, ma è
stata attuata da tutte le imprese in modo alternato al fine di pervenire
ad una ripartizione dei lotti oggetto di gara.
Con riferimento ai restanti 5 lotti in cui Nycomed è risultata vincitrice
si è proceduto infine a verificare il valore di tali lotti, al fine
di accertare se trovava conferma la descritta strategia di deviare
in quelle circostanze in cui il valore del lotto fosse rilevante.
Dei 5 lotti, 3 sono effettivamente risultati di valore significativo,
superiore a 500 milioni, mentre 2 di importo modesto, inferiore a
100 milioni
Si
osserva infine che le 13 occasioni in cui Nycomed non ha presentato
alcuna offerta si riferiscono anche ad alcuni lotti di importanza
significativa. In particolare, tra esse è inclusa la gara condotta
congiuntamente dalle ASL di Modena e Reggio Emilia (infra sez. C.3.6.),
che pur avendo un valore assai significativo, non ha visto la partecipazione
di Nycomed per due lotti sui tre oggetto di gara.
Dall'analisi di questi dati non sembra confermata la tesi sostenuta
da Nycomed. Sebbene vi siano evidenze di alcune condotte competitive
in termini di prezzi, esse non appaiono indicative di una strategia
di ribasso adottata in occasione di gare di significativo valore (3
sole occasioni sulle 75), ma riferibili ad occasionali condotte, che
per l'esiguità e sporadicità non sono idonee a dimostrare che la società
Nycomed abbia adottato una condotta competitiva sul prezzo.
Infine va evidenziato che le tabelle presentate da Nycomed sul prezzo
applicato per le forniture di Omnipaque e Imagopaque non appaiono
fornire un elemento certo di prova circa la competitività della condotta
seguita da Nycomed in quanto:
tale analisi si riferisce soltanto al livello dei prezzi applicati
alle forniture in cui Nycomed è risultata aggiudicataria e non rappresenta
un quadro effettivo della politica di prezzo adottata da Nycomed nelle
gare in cui ha partecipato o poteva partecipare;
non è indicato in quale tipo di procedure tali prezzi sono stati applicati
(gara o trattativa esclusiva), né si forniscono elementi per verificare
l'esattezza degli stessi (non essendo note le Aziende presso le quali
tali offerte sarebbero state effettuate, nonché quale livello di prezzi
sia stato effettivamente applicato ovvero di quanto esso si differenzi
da quello risultante dal meccanismo, non potendosi neppure escludere
che siano state considerate anche offerte con prezzi superiori al
meccanismo);
le risultanze della presente istruttoria indicano che l'applicazione
di prezzi diversi dal meccanismo appare in molte ipotesi il risultato
di una concertazione fra imprese concorrenti.
3.5. Gli accordi a livello locale su singole gare
Nei casi di gare che pongono a confronto le diverse molecole, risulta
frequentemente che vi siano contatti e che si siano raggiunti accordi
in ambito locale fra gli informatori farmaceutici (agenti o responsabili
di zona) delle imprese fornitrici, salva naturalmente la conferma,
e in alcuni casi l'intervento, delle strutture direzionali/commerciali
delle varie società.
Significative appaiono in proposito le indicazioni contenute in un
documento acquisito presso la Schering (documento n. 39), predisposto
nel marzo 1997 dal responsabile dell'Ufficio gare della medesima società,
che descrive appunto l'attività e le competenze dell'Ufficio gare:
"- DEFINIRE QUALI SONO LE GARE PER LE QUALI CI SI "DEVE"
INCONTRARE [...] (conc.)?
- DEFINIRE QUALI SONO INVECE I CASI PER I QUALI TALE INTESA E' DEMANDATA
ALLA RETE ESTERNA?
- CORRETTA IMPOSTAZIONE DEI RAPPORTI CON LA CONCORRENZA (chi-fa-che-cosa-quando-come)-CONOSCENZA
OBIETTIVI AZIENDALI RELATIVAMENTE A MERCATO OSPEDALIERO [...]
- CONOSCENZA DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI SULLE GARE (suddivisione a
spot, come ora? Oppure mappatura ragionata quote mercato regionali/provinciali/ente)
- CONOSCENZA SULLE INDAGINI STATISTICHE AZIENDALI RELATIVAMENTE A
QUOTE DI MERCATO [...]".
Nello stesso documento si aggiunge, relativamente alla gestione delle
gare:
"- OFFERTE (valutazione -in rapporto a quanto sopra- e riscontro
conforme)- (attualmente manca monitoraggio a fronte di ogni singola
gara-valutare come impostare tale esigenza, come pure i reports
sui prezzi praticati dalla concorrenza a fronte di ogni singola gara)
[...]
- REPORTS A CONSUNTIVO SU GESTIONE SCHERING GARE E RAFFRONTO
COSTANTE CON QUOTE MERCATO CONCORRENZA"
Anche nel documento Schering 4, dell'aprile 1997, si descrive l'iter
comportamentale business ospedaliero e, relativamente alle gare per
i mezzi di contrasto, si distinguono le "gare indette per
principio attivo" da quelle "indette per range di
concentrazione". Per le prime si dichiara "no problem
quotaz. RISERV", mentre per le seconde si prevede "Segnalazione
a DIM/C attivazione iter partic. [...] possibile accordo
in zona con "altri" colleghi".
Nel Documento Bracco 21J, che costituisce un appunto recente del Direttore
Marketing sulle strategie commerciali della Bracco, si segnala con
preoccupazione la sempre maggiore rilevanza del fattore prezzo come
guida delle scelte del mercato e si individuano, fra l'altro, quali
azioni devono essere adottate nei confronti della "concorrenza":
"1. dove è possibile trovare una soluzione locale, operate
in prima persona, segnalandoci le conclusioni con la metodologia dialettica
già indicata nella riunione di Rimini".
Anche dal documento Nycomed 4, un prospetto relativo alle procedure
da seguire per la "GESTIONE GARE" emerge chiaramente
che "GLI UNICI RESPONSABILI DELLA PREPARAZIONE E DELL'ESITO
DELLE GARE/OFFERTE SONO GLI RDZ [Responsabili di Zona]"
ai quali spetta definire nel follow up successivo all'emissione
del bando "QUALI E QUANTI PRODOTTI OFFRIRE [...] I PREZZI
da offrire (in cifra assoluta, NON con sconti in percentuale, a
scanso di equivoci), previa AUTORIZZAZIONE da parte del Direttore
Vendite (in accordo con la Direzione Commerciale)".
Sono stati inoltre acquisiti numerosi report, predisposti dagli
informatori medico-scientifici delle varie aziende, nei quali si riferisce
dei contatti e/o accordi raggiunti con i rappresentanti delle imprese
concorrenti in merito alla condotta da tenere nell'ambito di specifiche
gare; questi contatti si svolgono nel periodo successivo all'emanazione
del bando di gara e precedente alla presentazione delle offerte e
sono definiti in molti documenti come relativi alla procedura "follow
up".
Alcuni di questi descrivono esattamente la condotta che le singole
imprese hanno successivamente tenuto in sede di gara, mentre altri
contengono informazioni non esattamente corrispondenti alla condotta
di gara; ciò si spiega con il fatto che molti di tali report
rappresentano solo una delle fasi delle trattative che si svolgevano
fra i rappresentanti delle imprese per trovare un accordo per ogni
singola gara e dunque possono riferirsi ad un momento nel quale non
si era giunti alla conclusiva definizione della condotta che ciascuna
impresa doveva tenere in sede di gara.
Di seguito si fornisce l'elenco di tali documenti, riportando i passi
più significativi degli stessi. Nelle note sono indicate le contestazioni
formulate dalle imprese su ciascun documento, nonché la risposta che
è possibile fornire alle medesime contestazioni.
- Documento Byk B3 gara Ospedale di Careggi dell'aprile 1997: riporta
una comunicazione ricevuta da Bracco sui prezzi mg/iodio per le diverse
concentrazioni con indicazione degli sconti aggiuntivi rispetto al
prezzo base; in tale report si afferma espressamente che "Nycomed
ha accettato offerta 350 a £ 1,9389 mgI/ml (sconto 5,41 sul prezzo
base)"; l'informatore chiede quindi alla Direzione Commerciale
di preparare l'offerta; nella comunicazione del giorno precedente
emerge come le discussioni con i responsabili delle altre aziende
non fossero ancora concluse e si riportano soltanto le intenzioni
di Schering e Nycomed su specifiche concentrazioni (il 370 e 350),
mentre si rileva che "Bracco non sa ancora cosa propone";
si rileva inoltre che "i prezzi indicati nel follow up rispecchiano
il prezzo mgI/ml a L.1,83"; da un appunto ancora precedente
risulta che l'informatore attendeva di "ricevere comunicazione
da Bracco in merito all'importo da indicare [...] perché in base al
decimale che dovrò indicare, cambierà il prezzo per flacone"
Contestazione: Nycomed afferma che il report, contenente
indicazione preventiva dei prezzi che ciascuna impresa offrirà, è
inattendibile, sia in quanto i prezzi relativi a Nycomed corrispondono
ai prezzi minimi sia in quanto l'offerta effettivamente presentata
da Nycomed è stata poi ad un prezzo inferiore.
Risposta: Il report si riferisce a una licitazione
privata di inizio 1997, poi annullata per intervento dei radiologi;
il fatto che la prevista offerta di Nycomed fosse ai prezzi minimi
non esclude che essa fosse stata concordata con i concorrenti, come
appunto indica espressamente l'appunto. L'offerta presentata da Nycomed
a prezzi inferiori si riferisce invece a una successiva e diversa
procedura in trattativa privata esperita alla fine dell'anno..
- Documento Byk B10 gara ASL Salerno 2 del novembre 1999: si richiedono
offerte con riduzioni di prezzo sui minimi che normalmente vengono
applicati, precisando che "Bracco e Schering si dividono il
370, alle altre tre aziende toccherà il solo 300. Poiché si è pensato
di non abbassare i prezzi minimi, la GUERBET alla quale toccherà il
300 da 50 ml, offrirà L.31000, mentre le altre aziende prezzi superiori
(la BYK come l'anno precedente L.36772). Per il 300 da 100ml, poiché
si è pensato di dividerlo fra la NICOMED e la BYK GULDEN, le suddette
aziende offriranno L.62000. Per questa confezione, chiedo l'autorizzazione
a poter ridurre in seduta di gara il prezzo, qualora l'amministrazione
accettasse la divisione della fornitura" Contestazione:
Nycomed obietta che il report è inattendibile, sia in quanto i prezzi
relativi a Nycomed corrispondono ai prezzi minimi, sia in quanto il
prezzo effettivamente offerto da Farmades che ha vinto la gara, e
dalle altre imprese, è stato diverso da quello indicato nel report.
Inoltre, si contesta la rilevanza dell'affermazione secondo la quale
Bracco e Schering si dividono il 370, che si spiegherebbe in ragione
del fatto che solo queste hanno prodotti con tale concentrazione di
iodio.
Risposta: Come previsto nel report, la società Farmades
si è aggiudicata la fornitura, e tutte le altre imprese hanno offerto
prezzi superiori, esattamente nelle proporzioni previste, soltanto
con una variazione nel livello dei prezzi offerti che sono stati tutti
inferiori rispetto a quanto indicato nel report. Con riferimento alla
suddivisione della concentrazione 370 fra Bracco e Schering, non appare
idonea giustificazione il fatto che esse sono le uniche imprese con
tali prodotti, in quanto, fino a prova contraria, si tratta di due
imprese concorrenti. ;
- Documento Byk 10 gara ASL Salerno 2 del dicembre 1997: si richiedono
riduzioni di prezzo rispetto ai prezzi minimi in quanto "non
si è raggiunto un accordo fra noi colleghi per la suddivisione dei
mezzi di contrasto organoiodati (soprattutto il collega della Bracco
non ha voluto cedere il 300 da 100ml) [...]. Rivolgo questa richiesta
in quanto non vorrei che avvenga ciò che è accaduto nella gara dell'anno
scorso [...] dove il collega della Bracco ha abbassato i prezzi pur
avendo stabilito con noi di rispettare i prezzi minimi";
-Documento Byk 10 gara ASL Salerno 1 del 1996: prospetto delle offerte
(tabella seguente) da cui emerge una ripartizione delle forniture
fra Bracco e Schering cui segue il seguente commento: "Come
si può vedere da questo prospetto, alla Bracco andrà tutto escluso
il 370 che non ha offerto, previo accordo con la Schering, che a sua
volta non ha offerto il 300".
Tab. 32
| Lotto |
Bracco |
Schering |
Byk
Gulden |
Nycomed |
| 300/50 |
31.000 |
no
offerta |
31.009
(M) |
31.008
(M-1) |
| 300/75 |
46.500 |
no
offerta |
n.d. |
46.513
(M) |
| 300/100 |
62.000 |
no
offerta |
62.018
(M-1) |
62.017
(M-2) |
| 350/100 |
67.880 |
n.d. |
67.884
(M) |
67.884
(M) |
| 370/100 |
no
offerta |
67.884
(M) |
n.d. |
n.d. |
I
dati forniti dalla Asl Salerno 1 precedentemente descritti (cfr. Sez.
C.3.3) confermano esattamente che questa è stata la condotta di Bracco
e Schering per la gara del 1996.
- Documento Byk 6 fornitura ad Istituti Privati Torinesi del giugno
1997: si richiede offerta inferiore a quelle di Bracco e Schering
che si afferma sono state presentate "di comune accordo";
- Documento Byk 10 gara Ospedale di Pascale del marzo 1997: nella
tabella che segue si riportano le aggiudicazioni effettuate relativamente
a nove lotti per ciascuno dei quali vi è una sola impresa che offre
prezzi inferiori a quelli da meccanismo (da notare che nelle ipotesi
in cui sono solo Bracco e Byk ad offrire il prezzo di aggiudicazione
è quello da meccanismo con l'altra impresa che offre un prezzo leggermente
superiore). Sembra che tale suddivisione dei lotti sia stata concordata
anche con il medico radiologo e si commenta circa l'aggiudicazione
del lotto 300/500 alla Guerbet "che era stata destinato alla
Schering [...] perché, per un errore in fase di riduzione di prezzo,
non le era stato assegnato una quota del contrasto per risonanza"
Contestazione: Nycomed rileva che dal report si desume
un decisivo intervento del radiologo per ripartire la fornitura tra
le imprese.
Risposta: Sebbene si trattasse di una gara aperta,
i nove lotti di gara sono stati sempre aggiudicati, con una sola eccezione,
ai prezzi minimi. Anche in presenza di una richiesta del radiologo,
rileva il fatto che le imprese hanno tenuto una condotta tale da escludere
un confronto concorrenziale..
Tab. 33
| Lotto |
Bracco |
Schering |
Nycomed |
Byk
Gulden |
Farmades |
| 1)
150/50 |
15.545
(M) |
15.500 |
15.545
(M) |
n.d. |
n.d. |
| 2)
250/100 |
50.726
(M) |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
50.650 |
| 3)
250/50 |
25.363
(M) |
n.d. |
25.363
(M) |
n.d. |
25.300 |
| 4)
300/150 |
93.050 |
n.d. |
n.d. |
93.000
(M) |
no
offerta |
| 5)
300/200 |
125.000
(M) |
no
offerta |
123.950 |
n.d. |
125.000
(M) |
| 6)
300/500 |
n.d. |
310.000 |
n.d. |
n.d. |
309.700 |
| 7)
350/150 |
101.844 |
n.d. |
n.d. |
101.794
(M) |
no
offerta |
| 8)
350/200 |
135.500 |
136.000
(M) |
136.000
(M) |
n.d. |
136.000
(M) |
| 9)
400/200 |
aggiudicata |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
-
Documento Farmades 11 forniture al Policlinico di Bari nel 1999: si
indicano i risultati e si commenta che: "A sorpresa la Nycomed
si aggiudica [...]". Risulta inoltre l'uniformità di prezzi
anche in miglioria per alcune confezioni e la reazione dell'amministrazione
che intende denunciare il fatto all'antitrust "l'amministrazione
è incavolata per l'uniformità di prezzi, anche in miglioria, ed ha
fatto verbalizzare che sarà fatta denuncia all'antitrust"
(rapporto datato 25 giugno 1999). L'amministrazione decide di non
aggiudicare il lotto, indicendo una trattativa privata per la fornitura
delle relative confezioni. Per essa i medici avrebbero assegnato a
priori il 25% della fornitura globale a ciascuna di quattro imprese
(rapporto datato 24 novembre 1999), ma il provveditore vorrebbe invece
designare un solo vincitore sulla base del prezzo più basso; "quid
facimus?", conclude il rappresentante di Farmades (rapporto
del 1° dicembre 1999).
- Documenti Bracco 70J e 72J: si tratta di appunti relativi a due
gare bandite dall'azienda Ospedaliera S.Giovanni Battista di Torino:
nel primo si trovano indicazioni circa la ripartizione della fornitura
fra BRA e NYC per alcuni lotti della gara effettuata nel 1999 per
le forniture degli anni successivi Contestazione: Nycomed
obietta che il documento non fa riferimento ad alcuna suddivisione
di lotti, in quanto a Nycomed sarebbe stato assegnato solo il dimero
che essa sola possiede.
Risposta: Il documento indica anche il fatturato
assegnato a Bracco e Nycomed che corrisponde a quello delle confezioni
attribuite alle due società. Dalla risposta dell'Azienda Sanitaria
(doc.154) risulta che a Bracco e Nycomed sono state aggiudicate solo
quelle confezioni per un fatturato complessivo identico a quello indicato
nel documento e che per gli altri lotti Bracco ha offerto prezzi sempre
corrispondenti al meccanismo, mentre Nycomed non ha presentato offerte.
Ciò significa che si era stabilito che ad entrambe le imprese spettavano
soltanto i lotti con confezioni esclusive e alle altre imprese erano
destinati gli altri lotti oggetto di gara.; nel secondo, si trova
un prospetto relativo ai vari lotti della gara, con l'indicazione
"offriamo" o "non offriamo" e altresì
il nome di un'impresa concorrente alla quale presumibilmente è assegnatala
fornitura. Si trovano anche la scritta "attendere conferma
Pelis [direttore settore vendite] e in calce vi è la conferma
del direttore Marketing e Farma di Bracco che danno "OK"
mettendo firma e data.
La tabella che segue rappresenta graficamente il contenuto di tale
documento, predisposto prima del 18 settembre 1996, mentre il termine
per la presentazione delle offerte era il 24.9.1996.
Tab. 34
| 1)
300 non offriamo 50 ml 2400 74421 |
Schering |
| 2)
300 normale minimi 100 ml 1500 93028 |
Bracco |
| 3)
300 offriamo 100 ml 1800 111634 |
Byk
? |
| 4)
350 normale > 67850 100 ml 2400 162921 |
Cirillo/Bracco |
| 5)
370 normale minimi 50 ml 1850 62792 |
Schering |
| 6)
370 normale minimi 100 ml 8950 607561 |
Schering |
| (Nycomed:
hanno fatto T.P. per dimero) |
|
| Attendere
conferma Pelis
ok 18.9.96 [firma] |
Ok
Garlisi
[firma] 18.9.96 |
I
dati forniti dall'Azienda Ospedaliera S.Giovanni Battista di Torino,
precedentemente descritti (cfr. tabella 26), hanno permesso di evidenziare
una sostanziale corrispondenza fra quanto indicato in tale documento,
predisposto prima della presentazione delle offerte, con i risultati
della gara del 1996 (l'unica differenza riguarda l'impresa aggiudicataria
del quarto lotto che è stata Nycomed Tuttavia in un un'altra parte
dello stesso documento Bracco 72J, ove sono nuovamente riportati i
lotti posti in gara, relativamente al lotto in questione è inserito,
in aggiunta all'indicazione "Cirillo Bracco", un punto di
domanda e quindi l'indicazione di Nycomed.).
Sempre relativamente alle singole forniture con le Aziende Sanitarie
e ai rapporti di collaborazione che si instauravano fra imprese concorrenti,
merita di essere segnalato il contenuto del documento 77J acquisito
presso Bracco, un fax inviato nel dicembre 1996 dal servizio vendite
di Schering al responsabile gare della Bracco, con il quale si è trasmessa
una comunicazione della farmacia dell'Ospedale di Padova ai reparti
di radiologia dello stesso Ospedale, nella quale si indica che, a
seguito della gara, non sono più disponibili i prodotti di Bracco,
ma solo quelli di Nycomed e si informa che, per il lotto non aggiudicato,
si sta procedendo con la trattativa privata.
3.6. Gli episodi di effettiva concorrenza di prezzo nell'ambito
di gare
Vi sono anche alcuni documenti che descrivono episodi di effettiva
concorrenza fra le imprese, ove queste hanno presentato offerte nettamente
diversificate e con prezzi significativamente inferiori a quelli del
meccanismo, applicando sconti anche del 15% rispetto al prezzo ospedaliero
standard (documenti Bracco AG1, AG2, 21J).
E' significativo notare la preoccupazione con cui gli stessi operatori
hanno reagito o commentato tali episodi.
In particolare, da alcuni documenti Schering (documento Schering 2)
emerge una situazione di tensione nel novembre 1997 "dopo
incid. POL MI" a seguito della quale si intende modificare
la strategia commerciale abolendo il listino MDC "quotazioni
riservate" e stabilendo che tutte le offerte debbano essere
definite dal responsabile della Diagnostica che deciderà in piena
autonomia la "QUOTAZIONE DA PRATICARE" LOTTO per LOTTO",
sia per le gare per concentrazione grammo iodio che per quelle per
principio attivo. Appare emblematico il commento inserito a margine
di tale documento, con data di alcuni giorni successiva a quella dello
stesso documento, nella quale si indica: "Situazione "rientrata"
in data odierna".
Con riferimento a questo documento il rappresentante di Schering ha
precisato in audizione che nel 1997 Schering aveva "perso
moltissime gare in quanto applicando i listini riservati non si riusciva
ad aggiudicarsi alcuna gara. Schering doveva dunque cambiare strategia,
aumentare gli sconti per rientrare nella quota di mercato. Il documento
rappresenta questa strategia [...]".
Significativi appaiono anche alcuni report deagli informatori
delle varie imprese in relazione ad altri episodi di concorrenza:
essi esprimono sorpresa e preoccupazione circa l'andamento di tali
gare, evidenziando la necessità di effettuare interventi per riportare
la situazione sotto controllo:
- Documento Schering 5 gara ASL Modena e Reggio Emilia del giugno
1998: si commenta il comportamento delle aziende concorrenti nell'ambito
di un'importante gara nella quale tutte le imprese hanno effettuato
significativi sconti percentuali e Schering non si è aggiudicata alcun
lotto. E' interessante notare che l'ingente sconto di Bracco viene
ascritto al "risveglio del leone che decide di utilizzare
questa gara per dare lezioni agli impertinenti". Di rilievo
anche l'ulteriore considerazioni di carattere generale sulla circostanza
che tali episodi potrebbero innescare una più ampia e pericolosa concorrenza
di prezzo, vista la tendenza ad un sempre più diffuso utilizzo da
parte delle Aziende Sanitarie della gara rispetto alla trattativa
privata: "[...] Questo giorno dovrà purtroppo essere ricordato
perché hanno vinto i fautori della concentrazione, gli amministrativi
ed i farmacisti, ed hanno perso le aziende ed i radiologi. Fino ad
oggi abbiamo venduto anche in trattativa privata perché era dimostrabile
che con le gare esistevano solo spese certe senza vantaggi economici
[...]. Verrà rafforzata la posizione già salda di chi vuole LA GARA
REGIONALE perché col nostro comportamento li abbiamo messi nelle condizioni
ideali per portare a compimento quello che fino a ieri era impraticabile.
Posto peggiore per scannarci non potevamo scegliere [...]".
- Documento Schering 6 gara S.Camillo del giugno 1998: si evidenziano
gli sconti praticati da Bracco sul listino riservato, pari al 15-17%,
nonostante i vantaggi di qualità e si commenta in proposito che "il
susseguirsi di gare che stanno avvantaggiando solo gli amministratori
delle ASL, dovrebbe far riconsiderare a tutte le ditte del settore
la politica dei prezzi che si sta concretizzando. Non siamo noi sul
campo a poter decidere fino a che punto è lecito spingersi col margine
nell'operare sconti, essendo ormai vicino il punto in cui il guadagno
non ci sarà più".
Da tali documenti si rileva che il diffondersi delle gare e l'innescarsi
di effettivi meccanismi di concorrenza rappresentano un evidente pericolo
per tutte le imprese, in quanto dimostrano l'efficienza di tale strumento
per ottenere migliori condizioni economiche rispetto alle altre modalità
di acquisto, quali in particolare la trattativa privata.
Ed in effetti, nella gara successiva effettuata dall'Azienda Ospedaliera
S.Camillo-Forlanini nel settembre 1999, emerge una ripartizione dei
lotti fra le diverse imprese, come indicato nella tabella che segue.
Tab. 35
| Lotto |
|
Bracco |
Schering |
Byk
Gulden |
Nycomed |
Farmades |
| 240-250/50
ml |
2A |
no
offerta |
24.500
(M-2%) |
23.214 |
24.500
(M-2%) |
25.363
(M) |
| 300-320/50
ml |
2B |
31.000
(M) |
30.380 |
27.156 |
27.838 |
31.000
(M) |
| 300-320/100
ml |
2B |
62.000
(M) |
60.760 |
54.312 |
55.676 |
62.000
(M) |
| 300-320/200
ml |
2B |
124.000
(M) |
121.030 |
112.128 |
116.560 |
124.000
(M) |
| 300/10
ml |
2C |
6.205
(M) |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
n.d. |
| 350-370/50
ml |
2D |
30.728 |
33.275 |
no
offerta |
33.274 |
33.931 |
| 350-370/100
ml |
2D |
61.416 |
66.506 |
no
offerta |
66.506 |
67.863
(M) |
| 350-370/200
ml |
2D |
122.832 |
132.790 |
n.d. |
no
offerta |
128.939 |
| 350-370/500
ml |
2E |
n.d. |
300.000 |
n.d. |
n.d. |
302.400 |
| 350/200
ml |
2F |
no
offerta |
no
offerta |
n.d. |
121.881 |
128.939 |
In
proposito, appare rilevante il report inviato dal rappresentante
della Byk alla direzione commerciale prima della gara (documento Byk
B9) nel quale si comunica che "vista la sua importanza, che
precedentemente ha visto l'aggiudicazione per intero della Bracco,
e l'alto importo della fornitura, si chiede un offerta in "ribasso"
per il lotto 2A (valore circa 15 milioni) e per il lotto 2B (valore
circa 115 mio), allo scopo di avere una presenza che, equivalente
a circa il 6% del valore complessivo della fornitura, garantirebbe
una fornitura Byk allineata a quello delle forniture precedenti alla
gara". Come si evince dalla tabella, Byk si è poi aggiudicata
i lotti indicati nel report.
3.7. La strategia di non competere sul prezzo orientando la scelta
dei prodotti attraverso l'attività informativa promozionale
Dagli elementi raccolti emerge come le imprese abbiano cercato di
sottrarsi alla concorrenza di prezzo, concentrando invece le proprie
strategie commerciali sull'attività informativa-promozionale, al fine
di valorizzare il ruolo del medico-radiologo.
Con riferimento alla scarsa disponibilità ad utilizzare la variabile
prezzo, appare significativo il documento Byk B9, relativo alla Gara
ASL Aquila del 1996, nel quale si descrive l'atteggiamento tenuto
a fronte di un'offerta inferiore al prezzo del meccanismo: "[...]
all'apertura delle buste dell'offerta vista la nostra di 61.019 sul
minimo di 62.019 con savoir faire sono riuscito a far passare la cosa
come un errore di battitura, evitando quindi vista l'inutilità di
esporre l'Azienda su azioni di abbassamento di prezzo volute a priori".
Analogamente, nel documento Nycomed 3, relativo alla gara dell'Ospedale
San Giovanni del 1998, si legge che: "The bids have been all
proposed at the list price, since the tender have been well managed
in a way not to hamper the biggest competitors, and facing a price
war".
Si segnala inoltre il documento Schering 6, relativo ad una riunione
interna del luglio 1998 avente ad oggetto la scarsa competitività
sul prezzo di Schering nelle gare ospedaliere, problema rispetto al
quale il Direttore Commerciale precisa "dobbiamo continuare
a mantenere l'attuale margine/no aum. fatturato ad ogni costo (anche
se perdiamo quote di mercato)". In particolare, non può non
notarsi il diverso approccio rispetto a quanto emerge dal documento
Schering 2 citato nella sezione precedente e alla spiegazione dello
stesso fornita in audizione dal rappresentante di Schering relativamente
alla strategia commerciale da essa seguita nel 1997, ove si era deciso
di "aumentare gli sconti per rientrare nella quota di mercato".
Infine, nel documento Farmades 8, il responsabile di zona evidenzia
la possibilità di acquisire forniture per un'Azienda Sanitaria nel
dicembre 1999 effettuando sconti in merce, in modo da mantenere i
prezzi a listino "onde evitare spiacevoli confronti e l'innesco
di un meccanismo al ribasso che nuoce a tutti". Anche nel
documento Farmades 11 emergono altri episodi dell'ottobre 1999 in
cui Farmades rinuncia ad offrire prezzi inferiori a quelli offerti
dalle altre imprese, che le assicurerebbero una fornitura del proprio
prodotto, in quanto "per il momento non ci conviene innescare
una guerra dei prezzi".
Con riferimento all'attività informativa promozionale, da molti documenti
ispettivi e, in particolare, dai reports degli informatori
medico scientifici, risulta che tutte le aziende fondano gran parte
della loro attività commerciale sulle attività informative e di marketing
svolte tramite la rete degli informatori medico scientifici, per sviluppare
politiche di differenziazione dei prodotti. In particolare, Nycomed
ha sostenuto che con il suo ingresso sul mercato essa ha perseguito
e introdotto una cultura di differenziazione del prodotto, attraverso
un'apposita struttura di informazione al medico e di continua assistenza.
La tabella che segue riporta un'analisi percentuale sui ricavi di
ciascuna impresa dei costi del marketing relativi al 1998/99 (a seconda
dei dati forniti dalle parti). Dai dati emerge come tutte le imprese
effettuino importanti investimenti di marketing, sia relativi alla
rete degli informatori medico scientifici, sia relativi ad altre componenti
del marketing (quali congressi, donazioni ecc.) che incidono percentualmente
in maniera rilevante sui ricavi.
Tab. 36
| |
Incidenza
% dei costi del personale marketing sui ricavi |
Incidenza
% degli altri costi di marketing sui ricavi |
Incidenza
% dei costi complessivi di marketing sui ricavi |
| Bracco |
[omissis
0-10%] |
[omissis
10-20%] |
[omissis
10-20%] |
| Schering |
[omissis
10-20%] |
[omissis
0-10%] |
[omissis
10-20%] |
| Nycomed |
[omissis
10-20%] |
[omissis
20-30%] |
[omissis
30-40%] |
| Byk |
n.d. |
n.d. |
[omissis
10-20%] |
| Farmades |
[omissis
20-30%] |
[omissis
10-20%] |
[omissis
30-40%] |
Appaiono
significativi, in proposito, alcuni documenti acquisiti presso Bracco.
Il primo (documento 17J), relativo al business market plan
della Diagnostica per Immagini del 1999 prevede, a fronte di un possibile
incremento della concorrenza di prezzo, la strategia di: "[...]
valutare e mettere in atto azioni sia di controllo dei fenomeni
che di supporto delle scelte e del potere dei Radiologi all'interno
degli Ospedali" nonché "utilizzo e monitoraggio del
prezzo e delle percentuali di sconto in ambiti e situazioni selezionate".
Anche dal documento Bracco 18J emerge la strategia di Bracco per il
1999 volta a "[c]ontenere la necessità di applicare sconti
entro un valore medio del 4%. Puntare sul convincimento dei principali
attori (amministrativi, farmacisti e radiologi) sull'adozione delle
trattative private a difesa dell'originalità di ogni singola molecola...
Attuare un processo di collaborazione fra Bracco, SIRM, SIFO con l'intento
di chiarire la dignità scientifica di ogni molecola [...] Puntare
ancora su quelli che fino ad oggi si sono dimostrati fattori vincenti:
Forza di penetrazione, Validità dei servizi, Presenza ai congressi".
Analoghe indicazioni si trovano nel documento Bracco 21J, un recente
appunto del Direttore Marketing sulle strategie commerciali della
Bracco, ove si manifesta la volontà di non voler adottare una strategia
competitiva sul prezzo, in quanto "ogni gara diventerebbe
una specie di roulette russa all'apertura delle buste", e
si individua quale strategia quella di puntare tutto sulle "trattative
private", convincendo il radiologo del fatto che "lui
è e deve essere il vero e unico responsabile dell'uso e quindi
della scelta di un mdc in quanto farmaco a tutti gli effetti (e in
questo la legge lo difende) [...] garantirgli che se è disposto ad
assumersi questa responsabilità, suffragata da appositi documenti
[...] che noi stessi gli forniremo, noi opereremo uno sconto FINO
AL 3% sulla fornitura che lui vorrà assegnare a Bracco",
nonché facendo "capire bene al radiologo che senza il suo
aiuto produttivo, non potremo più garantire degli investimenti";
conseguentemente si impartisce la direttiva di sospendere ogni attività
promozionale dove si è persa una gara, ovvero "niente congressi
(organizzazione o sponsorizzazione) niente donazioni e/o concessioni,
niente volumi, cene, Inforad o altro" e si invita tutta la
rete ad effettuare un continuo monitoraggio e controllo "incrociando
i dati di vendita con i cassetti promozionali".
Anche dal documento Nycomed 15, relativo al marketing plan
del 1997, risulta che la strategia commerciale dell'impresa è basata
principalmente sull'attività informativa e promozionale (e sulla differenziazione
del packaging), mentre il prezzo è considerato al quinto posto
della stessa strategia che prevede una cauta aggressività nelle principali
gare ("careful aggressivity in Major tenders, premium price
for Visipaque on Iodine basis (+10%)") e una possibilità
di sconti solo per Imagopaque nelle principali gare e per Omnipaque
nel settore privato e non invece per Visipaque. Tuttavia, fra i piani
di emergenza ("contingency planning") è previsto
il rischio di una guerra dei prezzi ("price war in X-rays"),
per la quale si ipotizza di rispondere con Imagopaque e Omnipaque,
riducendo i costi promozionali e aumentando gli sconti ("If
volume falls, reduce promotional costs and increase discounts").
3.8. La collaborazione fra le imprese anche nell'acquisizione delle
forniture mediante l'attività informativa promozionale
Da alcuni documenti emerge un'evidente correlazione fra le attività
promozionali effettuate dalle singole imprese presso le strutture
sanitarie e le forniture dei mezzi di contrasto effettuate da ciascuna
impresa presso le medesime strutture attraverso trattative esclusive;
anche in questo specifico ambito risultano occasioni di contatto e
collaborazione fra imprese concorrenti.
Da alcuni documenti si evince, in primo luogo, un'immediata corrispondenza
fra le forniture ottenute e gli investimenti effettuati a favore delle
Aziende Sanitarie, con ripartizione proporzionale fra le varie imprese
concorrenti. Vi sono vari reports che danno evidenza di tali
condotte:
- Documento B6 Byk Ospedale di Alessandria del 1999: ripartizione
fra le varie aziende del costo di informatizzazione del reparto di
radiologia (oltre 100 milioni) "in proporzione al fatturato
fatto nel 1998 [...] nel 1999 e nel 2000 in seguito alle aggiudicazioni
fatte nella gara espletata nel 1998";
- Documento B7 Byk Ospedale di Rovigo del settembre 1998: richiesta
di contribuzione alle spese di organizzazione dell'annuale congresso
Triveneto di Radiologia, che sono suddivise fra Byk, Bracco e Schering;
- Documento Farmades 11 Ospedale di San Giovanni Rotondo dell'ottobre
1999: il responsabile precisa che a "parte i contatti con
i radiologi, ho potuto approfondire la conoscenza con la concorrenza
e sapere le quote di mercato delle varie Aziende nell'Ospedale attraverso
la ripartizione dei contributi dati e la conseguente lottizzazione
presente che, di fatto limita, per il momento, una mia crescita esponenziale.
La Bracco ha contribuito con [...], la Schering [...], la Nycomed
con [...], la Byk con [...] e noi con [...] ";
Documento Farmades 11 ASL Bari del 4 ottobre 1999: commento del responsabile
su ripartizione delle forniture effettuate dal responsabile medico
che "a noi ci riserva il 20% del suo budget, avendo promesso
a Bracco e Schering il 40 e 40: lascia fuori Nycomed e Byk perché
non hanno voluto sponsorizzare il suo convegno di Alimini".
Anche in questo contesto emergono relazioni fra imprese concorrenti
che frequentemente portano a contatti e discussioni con riferimento
alle politiche commerciali, nonché a forme di collaborazione nelle
attività promozionali.
Ad esempio, dal documento Farmades 2, un report del gennaio
2000, il rappresentante per la Sicilia riferisce di essere "[...]
stato invitato ad una riunione in cui, viene preso atto della nostra
"esistenza" e viene considerato giusto "concederci"
per il 2000, una quota pari al 10% del mercato regionale".
Sebbene il documento prosegua indicando che Farmades avrebbe già acquisito
una quota superiore a quella assegnata dai concorrenti, esso indica
l'esistenza di precisi contatti e discussioni fra informatori delle
varie imprese volti a procedere ad una ripartizione del mercato.
Anche nel documento Farmades 21 del luglio 1998, il rappresentante
per la Sardegna riferisce che "il collega della Bracco mi
ha proposto "sante alleanze" contro la Schering responsabile,
a suo dire, di gravi scorrettezze".
Significativo al riguardo appare il documento Bracco 21J, relativo
alla strategia commerciale definita dal Direttore Marketing a seguito
di episodi di concorrenza di prezzo dei concorrenti ove si dà come
direttiva quella per cui: "Con le Aziende che si sono rese
responsabili di azioni pesanti, che hanno portato alla nostra esclusione
SOSPENDIAMO ogni forma di collaborazione promozionale per la voce
congressi".
4. Lo scambio di informazioni
Da alcuni documenti risulta che le imprese hanno realizzato un sistema
di scambio di informazioni avente ad oggetto i quantitativi di vendita
da ciascuna realizzati. Tale scambio di informazioni ha avuto luogo
sia in forma diretta che per il tramite della società Seledati Srl,
successivamente Società Italiana di Statistica (SIS).
Con riferimento al sistema organizzato attraverso le società Seledati
e SIS, definito MECO, risulta che per il periodo 1994-1998, ciascuna
impresa, ad eccezione di Farmades, ha fornito, per ciascun ambito
provinciale e con cadenza trimestrale, i dati relativi alle proprie
vendite in Kg/iodio e numero di dosi, ed ha ricevuto, per ciascun
trimestre i dati aggregati relativi alle vendite in Kg/iodio e numero
di pezzi (documento SIS 7), unitamente ad un indice di assorbimento
provinciale che indica la quota di consumo, sempre in Kg/iodio e numero
di dosi, di ciascuna provincia relativamente allo stesso periodo di
riferimento (documenti SIS 1, 2, 3, 4, 6 e 8).
In questo modo ciascuna impresa poteva conoscere i dati relativi alle
vendite complessive del mercato dei mezzi di contrasto, espresse in
Kg/iodio e numero di dosi, relativamente ad un ambito trimestrale,
per quanto riguarda il periodo, e provinciale, per quanto riguarda
il territorio, e in base a queste informazioni era in grado di ricavare
il proprio posizionamento di mercato con riferimento ad entrambi questi
due parametri.
Dal documento Schering 31 risulta l'esistenza di un ulteriore e diretto
scambio di informazioni fra imprese concorrenti. Tale documento rappresenta
un prospetto nel quale è effettuata l'analisi della posizione di Schering
in ogni ambito provinciale relativamente al terzo trimestre 1997,
che risulta essere stato predisposto sulla base dei dati che erano
forniti dal sistema MECO appena descritto, nonché in relazione alla
"conoscenza delle dimensioni assolute del mercato totale derivante
da un ulteriore scambio di informazioni fra aziende".
La presenza di uno scambio di informazioni individuali è attestato
da altre evidenze documentali. In primo luogo, il documento Bracco
18J della Direzione per Immagini, relativo alla strategia per il 1999,
contiene molte analisi sugli anni precedenti, che danno conto sia
del mercato complessivo che delle quote delle varie imprese, espressi
sia in kg/iodio che in numero di dosi: tali dati, per il livello di
completezza e precisione, non appaiono essere il frutto di stime interne.
Ancor più rilevante appare il contenuto del documento Schering 3,
una tabella contenente dati molto puntuali relativi alle vendite di
ciascuna delle imprese concorrenti, compresa Farmades/Guerbet, che,
come si è detto, non partecipava al sistema di raccolta dati effettuato
da Seledati. Tale tabella contiene infatti i dati di vendita mensili
espressi in kg di iodio di ciascuna impresa, relativi ai primi 5 mesi
1997 e 1996, in base ai quali viene calcolata la differenza percentuale
rispetto all'anno precedente e la quota di mercato di ciascuna impresa
concorrente, sia mensile che trimestrale, ovvero dati aventi un maggior
livello di dettaglio rispetto a quelli che ciascuna impresa trasmetteva
alla società Seledati, quali appunto le vendite mensili di ciascuna
impresa nonché le vendite di Farmades (Guerbet).
L'esistenza di un sistema di scambio di informazioni individuali sembra
inoltre confermata dai documenti Bracco 11J e 12J. In tali documenti
sono infatti contenute alcune analisi e considerazioni puntuali non
solo sulla posizione di mercato di Bracco, ma anche su quella delle
imprese concorrenti, con indicazioni precise in relazione all'incremento
percentuale delle loro vendite. In particolare, nel documento 11J
si afferma che "L'analisi di confronto delle quote di mercato
non è invece particolarmente lusinghiera: a fronte di un aumento del
mercato del 8,3% nel semestre, le vendite relative hanno visto un
incremento nello stesso periodo del 29,7% della Nycomed, del 3,5%
della Schering, dello 0,45 per Byk e del 1,9% per Bracco. Questo dato
si traduce in una quota di mercato nel secondo trimestre per Bracco
del 49%, con una perdita di oltre 1 punto percentuale rispetto al
primo trimestre, ed a un calo anche rispetto alla quota del primo
semestre 1996 di quasi 3 punti percentuali (50% circa contro 53,2%)".
Nel documento 12J si afferma che "i dati di confronto fanno
registrare soltanto recuperi minimi per la quota di mercato nel consuntivo
anno (50,2%)".
Dai documenti Bracco 32J e 37J emerge infine che un sistema di scambio
di informazioni era stato realizzato da Bracco e Schering prima del
1994. Nel documento 37J risulta infatti che la Direzione per Immagini
di Bracco ha presentato nel gennaio 1994 una relazione contenente
un'analisi su "l'andamento del mercato 93 relativamente allo
scambio dei dati interaziendali Bracco/Schering e valutando al 5%
la quota di mercato di Byk Gulden e Nycomed insieme". Nel
documento 32J, relativo ad una riunione della Direzione per Immagini
del giugno 1992 si rileva che "[l]'ingresso di nuovi competitori
pone in risalto la necessità di ottenere informazioni più attendibili
e tempestive sui dati di mercato; la formula dell'interscambio si
rivela sempre più inefficace".
Lo scambio di tali informazioni ha consentito alle parti di conoscere
in modo preciso, con riferimento a ciascun ambito provinciale e con
cadenza mensile, la propria posizione e quella dei concorrenti nel
mercato dei mezzi di contrasto. Tale sistema è idoneo ad orientare
le condotte degli operatori, tanto più nel mercato in esame, che è
caratterizzato da forti variabili, in ragione delle peculiari dinamiche
della domanda (pluralità di confezioni, pluralità di modi di acquisto
con ampio numero di trattative private, incertezza sulle quantità
effettivamente acquistate in relazione ad ogni genere di rapporto).
5. Esame dei costi di produzione, dei costi di trasferimento dei
prodotti finiti e dei prezzi medi negli altri paesi CE
Nel corso dell'istruttoria, sono stati richiesti a tutte le imprese
i dati relativi ai costi sostenuti per la produzione e commercializzazione
dei mezzi di contrasto non ionici in Italia, ai prezzi medi applicati
negli altri paesi comunitari e, relativamente alle quattro imprese
che svolgono in Italia solo attività di distribuzione dei vari mezzi
di contrasto (Schering, Nycomed, Byk e Farmades), i costi di trasferimento
dei prodotti dalle società madri o dalle società licenzianti.
La richiesta di tali dati era volta a verificare se l'allineamento
dei prezzi di offerta che risulta sul mercato italiano potesse trovare
giustificazione in analoghe strutture di costo delle imprese e/o nell'identità
fra il livello dei prezzi offerti e il costo marginale dell'impresa
meno efficiente. Nel caso di specie, come si dimostrerà, le analisi
effettuate non permettono di ritenere l'esistenza di tali giustificazioni.
5.1. Costi di produzione e costi di trasferimento dei prodotti
finiti
Alla richiesta sui costi di produzione, ricerca e distribuzione sostenuti
per ciascuno dei prodotti oggetto di istruttoria hanno fornito risposta
le società Bracco, Schering, Guerbet e Nycomed, trasmettendo tuttavia
dati fra loro non omogenei, che non consentono un confronto completo
fra le strutture di costo dei mezzi di contrasto di ciascuna impresa.
Mentre infatti Bracco ha fornito dati sufficientemente disaggregati,
Nycomed non ha espressamente indicato il costo di produzione, limitandosi
a fornire una scomposizione dei costi di trasferimento sostenuti dall'affiliata
italiana (fra "costo del venduto", costi per ricerca e spese
generali e amministrative), Schering ha fornito una suddivisione dei
costi di Ultravist molto aggregata e a livello europeo.
Nondimeno, in base ai dati forniti da alcune imprese e in relazione
ad altri elementi acquisiti in sede istruttoria, è possibile ritenere
che i costi di produzione e ricerca dei mezzi di contrasto non sono
particolarmente elevati e dunque non costituiscono giustificazione
del parallelismo dei prezzi registrato sul mercato italiano.
Per quanto riguarda Bracco, si segnala che i costi di produzione e
ricerca ammontano ad un valore che si colloca fra il 30% e il 50%
dei ricavi. Analoghi valori possono ritenersi riferibili alle altre
società, soprattutto se si considera, come si evince dall'analisi
svolta nella sezione successiva, che dette società applicano prezzi
significativamente inferiori in altri ambiti territoriali.
Ha invece fornito dati precisi sui costi totali di produzione la società
EG, l'impresa che ha ottenuto la registrazione del generico Iopamidolo.
Tale società, pur non producendo direttamente il principio attivo
e non potendo beneficiare, in relazione alla sua modesta dimensione,
di specifiche economie di scala, indica come costi di produzione un
valore che si colloca fra il 30% e il 40% del prezzo di mercato, calcolato
secondo il meccanismo sopradescritto. Appare, in proposito, significativo
evidenziare come Bracco, in un'analisi relativa all'ingresso di EG
sul mercato, individuasse fra i punti di debolezza quello di avere
"margini di profittabilità molto ridotti sul mdc"
(documento Bracco 23J).
Sempre al fine di verificare l'esistenza di una giustificazione del
parallelismo dei prezzi, si è proceduto ad analizzare i costi di trasferimento
dei prodotti finiti per le quattro imprese che svolgono nel mercato
italiano solamente attività di distribuzione, in quanto tali costi
possono considerarsi delle "proxy" dei costi di produzione
e ricerca.
Gli elementi istruttori raccolti hanno permesso di evidenziare una
differenza sensibile fra i costi di trasferimento dei vari mezzi di
contrasto distribuiti dalle società Schering, Nycomed, Byk e Farmades,
acquistati dalle imprese produttrici appartenenti allo stesso gruppo,
per quanto riguarda Schering e Nycomed, o dalle imprese licenzianti,
per quanto riguarda Byk e Farmades. Il grafico che segue mostra una
significativa divergenza fra i costi di trasferimento dei diversi
prodotti, calcolati in termini percentuali sui ricavi [è omessa
la legenda indicante i nomi dei singoli prodotti cui si riferiscono
le curve del grafico].
Grafico 3
(…)
Inoltre, appare importante evidenziare come per le due imprese licenziatarie
(Byk e Farmades), per le quali soltanto è stato possibile individuare
il parametro utilizzato per individuare tale costo sulla base dei
contratti di licenza, emerge una diretta relazione fra tale costo
di acquisto e la politica commerciale adottata da ciascuna impresa.
In particolare, il costo di acquisto di Optiray per Byk e quello di
Xenetix per Farmades è individuato a partire dal prezzo di mercato,
quale percentuale dello stesso. In altri termini il costo di trasferimento
dei mezzi di contrasto per le due imprese licenziatarie risulta completamente
sganciato da dati reali di costo di produzione dei rispettivi mezzi
di contrasto (produzione e R&S), ma risulta direttamente correlato
al livello del prezzo esistente sul mercato che corrisponde, come
si è visto, al prezzo del farmaco con prezzo al pubblico più basso.
Sotto questo profilo, il criterio adottato per individuare tali prezzi
di trasferimento, non solo non appare giustificato in base ad alcun
criterio economico, ma indica espressamente una volontà dell'impresa
licenziante e licenziataria di assumere il prezzo di mercato esistente
come dato di riferimento per le loro strategie commerciali e dunque
di non volere innescare alcun confronto di prezzo con le altre imprese
concorrenti.
5.2. Prezzi
medi di vendita negli altri paesi europei
Alla richiesta sui prezzi medi praticati per la commercializzazione
dei prodotti oggetto di istruttoria negli altri paesi europei hanno
fornito risposta tutte le imprese, sebbene Schering abbia fornito
dati diversi da quelli richiesti e non confrontabili con il ricavo
grammo iodio in Italia.
La
tabella seguente riporta un confronto tra i prezzi medi effettivi
per g/iodio attuati in Italia e alcuni altri paesi, per alcuni dei
prodotti relativamente al 1997:
Tab. 37
| |
Ricavo
per g/iodio in Italia |
Numero
di dati relativi ai prezzi esteri disponibili (tra parentesi
il numero di paesi di grande dimensione Fr., Ger., GB e Sp.) |
Scostamento
percentuale maggiore dal prezzo in Italia |
Scostamento
percentuale minore dal prezzo in Italia |
| Omnipaque |
[omissis] |
7
(3) |
33,6 |
-26,0 |
| Imagopaque |
[omissis] |
4
(3) |
33,4 |
-6,0 |
| Visipaque |
[omissis] |
9
(4) |
40,3 |
-29,8 |
| Optiray |
[omissis] |
6
(3) |
56,8 |
-37,3 |
| Iopamiro |
[omissis] |
9
(3) |
43,9 |
-41,4 |
| Iomeron |
[omissis] |
9
(4) |
52,8 |
-37,0 |
| Xenetix |
[omissis]* |
8
(4) |
87,5 |
-
26,7 |
- L'analisi
è stata effettuata con riferimento ai dati espressi in franchi per
prezzo/litro.
I dati evidenziano che i prezzi in Italia si collocano tendenzialmente
nel range di variazione dei prezzi rilevabili negli altri paesi
europei: alcuni paesi presentano prezzi sempre superiori, altri
sempre inferiori, altri infine con una situazione più variegata.
Tali dati, oltre a riflettere le diverse modalità di regolazione
del prezzo nei vari paesi europei, permettono di ritenere che i
prezzi applicati in Italia potrebbero essere inferiori a quelli
effettivamente praticati, dato che in alcuni paesi i medesimi prodotti
sono venduti con prezzi inferiori anche del 40%.
Tale analisi risulta confermata anche dal contenuto del documento
Nycomed 13, nel quale è effettuata un'analisi dei prezzi medi relativi
al secondo semestre 1998, ove sono indicate differenze nei livelli
dei prezzi fra i diversi paesi pari a circa il 200% fra il maggiore
e il minore di essi.
A questo riguardo, si segnala anche l'analisi commissionata da Nycomed
sulla strategia aggressiva di prezzo adottata da Guerbet in Francia
(documento Nycomed 7), dal quale emerge come attraverso tale strategia
di "cut price" tale impresa sia riuscita ad aumentare
la sua quota di mercato.
6. Le proposte di Schering
In data 18 settembre 2000, la società Schering nell'ambito di un
incontro da essa richiesto ha presentato alcuni impegni che essa
intendeva assumere per quanto riguarda la sua futura attività nel
mercato dei mezzi di contrasto non ionici. Tali impegni, relativi
anche a Farmades, sebbene questa sia già uscita dal mercato dei
mezzi di contrasto, si riferiscono a:
1) modificare dell'organizzazione della struttura commerciale della
società;
2) non partecipare ad alcuna attività che possa comportare uno scambio
di informazioni con le imprese concorrenti, al di fuori di quella
associativa svolta all'interno di Farmindustria, se non dopo averla
sottoposta ad un'autorizzazione da parte dell'Autorità;
3) rinforzare l'antitrust compliance programme, effettuando
ulteriori corsi e seminari diretti anche ai responsabili di zona;
4) presentare all'Autorità una relazione sull'attività svolta entro
il termine di sei mesi dalla chiusura dell'istruttoria.
D. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI
Nel corso delle audizioni e nelle memorie presentate, Bracco e Nycomed
hanno eccepito preliminarmente la violazione del principio c.d.
del ne bis in idem, essendovi a loro giudizio una
completa identità tra il procedimento I/342-Farmindustria, concluso
il 7 dicembre 1999, e la presente istruttoria I/337, sotto il profilo
sia oggettivo che degli effetti. La norma del codice deontologico
sullo sconto da applicare alle forniture ospedaliere sarebbe stata
già oggetto di accertamento e condanna nel procedimento I-342, nell'ambito
del quale l'Autorità avrebbe effettuato anche l'esame degli effetti
derivanti dall'applicazione di tale norma deontologica.
In questa prospettiva, Nycomed eccepisce come lesivo del diritto
di difesa il fatto di non essere stata interessata nella precedente
istruttoria e considera discriminatorio il fatto che l'Autorità
abbia focalizzato la sua attenzione su uno specifico segmento di
mercato, quello dei mezzi di contrasto non ionici.
Sempre con riferimento alle questioni preliminari, Nycomed contesta
il mancato accesso ad alcuni documenti istruttori, nonché la parzialità
delle modalità di acquisizione delle informazioni sulle gare e delle
analisi effettuate con le stesse informazioni.
Farmades afferma invece di aver adottato una politica pienamente
autonoma rispetto a quella di Schering, conformemente a quanto prevedeva
la licenza con la società Guerbet e a quanto risulta dalle evidenze
istruttorie.
Nel merito, le società hanno svolto, sia nel corso del procedimento
che nell'ambito delle memorie difensive presentate a conclusione
dell'istruttoria, alcune argomentazioni volte essenzialmente a sottolineare:
- la scarsa sostituibilità dei prodotti;
- l'interesse delle Aziende Sanitarie a disporre di una vasta gamma
di prodotti che in alcuni casi porterebbe ad esplicite richieste
di allineamento dei prezzi;
- il potere contrattuale della domanda, che si manifesterebbe nella
capacità di ottenere il prezzo da meccanismo anche nelle trattative
esclusive;
- le caratteristiche del mercato (domanda anelastica al prezzo,
struttura oligopolistica e trasparenza del mercato), che determinerebbero
un equilibrio sul prezzo di tipo non cooperativo;
- la rilevanza degli episodi di deviazione delle offerte rispetto
al prezzo da meccanismo;
- gli scarsi margini che non consentirebbero alle aziende di praticare
politiche aggressive sul prezzo, al fine di non ridurre ulteriormente
i ricavi;
- la regolarità delle procedure seguite con il CIPE nella determinazione
del prezzo al pubblico.
1. La definizione del mercato rilevante
Le parti hanno sottolineato che i mezzi di contrasto non ionici
attualmente commercializzati, pur potendo di massima essere impiegati
in tutte le applicazioni, si distinguono, tra loro, sia in ragione
delle caratteristiche chimico-fisiche (osmolarità, idrofilia, viscosità)
sia per la diversa concentrazione di molecole di iodio. Tali elementi
darebbero luogo a differenze negli usi, soprattutto con riferimento
alle diverse tipologie di esami radiografici, potendo ciascun prodotto
dare risultati diagnostici qualitativamente diversi.; inoltre,
per determinate applicazioni, la sostituibilità sarebbe nulla, essendo
possibile utilizzare soltanto uno dei mezzi di contrasto non ionici.
Anche la tollerabilità da parte dei pazienti sarebbe diversa da
prodotto a prodotto; di conseguenza, ciascun medico dovrebbe poter
scegliere il mezzo di contrasto più appropriato, ossia meno suscettibile
di determinare reazioni avverse, in relazione al tipo di analisi
da effettuare. Per Nycomed sarebbe proprio la diversa tollerabilità,
e non tanto l'efficacia contrastografica o diagnostica, il motivo
dell'infungibilità tra i mezzi di contrasto.
La non fungibilità sarebbe ulteriormente confermata dalle risposte
fornite dal campione di ASL interpellato, avendo la maggior parte
dei radiologi, sostenuto, nelle risposte al questionario, una sostituibilità
parziale, ed in alcuni casi nulla, dei diversi prodotti in relazione
al profilo della sicurezza dell'impiego e dell'efficacia diagnostica.
La risposta dei radiologi avrebbe, ad avviso delle imprese, particolare
rilevanza, essendo proprio il medico radiologo il consumatore dei
mezzi di contrasto. E' infatti il radiologo che valuta quale sia
il mezzo di contrasto più adatto e lo impiega assumendosene la responsabilità.
La non sostituibilità tra i prodotti in questione risulterebbe anche
dalla circostanza che la maggior parte delle gare esperite dalle
Aziende Sanitarie ed ospedaliere, pari a circa l'80%, è effettuata
per singola molecola.
La società Nycomed ha sostenuto di aver contribuito, entrando sul
mercato con tre diversi prodotti, ad introdurre una "cultura"
di differenziazione del prodotto e che proprio la mancanza di tale
"cultura" spiegherebbe la facilità con cui Shering, prima
dell'entrata sul mercato di Nycomed, sia riuscita a spostare la
domanda da Omnipaque ad Ultravist.
Tale società, infine, contesta l'utilizzo della classe ATC per definire
il mercato, evidenziando che la classe V08AB individua i prodotti
caratterizzati da bassa osmolarità e non quelli non ionici, come
dimostrerebbe l'inclusione in tale classe dell'Hexabrix.
Sempre con riferimento al mercato rilevante, la società Byk ritiene
che esso abbia dimensione europea, in ragione del fatto che i prodotti
sono commercializzati in tutti i paesi, le imprese produttrici sono
caratterizzate da un'elevata internazionalizzazione e la regolamentazione
del mercato si stia progressivamente armonizzando.
2. Spontaneità delle condotte tenute da ciascuna impresa e mancanza
di sufficienti prove circa l'esistenza di una pratica concordata
Secondo le parti gli elementi costitutivi della pratica concordata
non costituiscono un insieme di indizi seri, precisi e concordanti.
Bracco sostiene inoltre la necessità di provare che la pratica concordata
ha determinato una situazione non corrispondente alle normali condizioni
di mercato.
Quanto al parallelismo dei prezzi, si osserva in via preliminare
che la situazione attuale rappresenterebbe un equilibrio tra le
esigenze di economicità dell'amministrazione e quelle mediche, le
quali impongono di non utilizzare il prezzo comune come l'unico
parametro di scelta del prodotto. Emblematico sarebbe il fatto che,
mentre prima del 1994 le forniture sarebbero avvenute in base a
trattative dirette fra l'impresa farmaceutica e il medico radiologo
sulla base di prezzi differenziati (in quanto gli uffici amministrativi
dei presidi sanitari svolgevano un ruolo passivo, di ratifica delle
decisioni del medico), negli anni successivi si è registrata una
maggiore influenza della parte amministrativa, che ha imposto, in
alcuni ambiti, il ricorso alle procedure del pubblico incanto e
della licitazione privata.
In relazione alle diverse esigenze e sensibilità di ciascuna struttura,
si registrano diverse modalità di acquisto: gare effettive (richieste
generiche di un mezzo di contrasto per le diverse concentrazioni
di iodio, ovvero offerte per mg/iodio o specifiche confezioni),
licitazioni private, ovvero acquisti riferiti alle singole molecole.
Le parti hanno sostenuto che spesso i medici radiologi richiedono
una pluralità di mezzi di contrasto e, conseguentemente, le strutture
sanitarie acquistano un'ampia gamma di prodotti, invitando tutte
le imprese a formulare un'offerta equivalente al prezzo più basso
offerto. Sarebbero dunque proprio le Aziende Sanitarie a considerare
il più basso dei prezzi presenti sul mercato quale benchmark
per le loro politiche di acquisto, ancorché non riconoscano la sostituibilità
fra i vari prodotti; tale potere della domanda sarebbe amplificato
dalla trasparenza delle condizioni effettive di aggiudicazione derivanti
dagli osservatori prezzi a livello regionale. Ulteriori indici di
tale potere sarebbero individuabili nei frequenti inviti al miglioramento
dell'offerta, così come nelle richieste di altri beni e servizi
accessori alle forniture da prestare in modo gratuito.
Schering ha precisato che la formulazione di offerte corrispondenti
al prezzo del prodotto più basso nelle trattative esclusive dipenderebbe
dall'esigenza di evitare che gli acquisti di tale prodotto siano
molto più onerosi per l'Azienda sanitaria rispetto a quelli degli
altri prodotti e che per tali ragioni possa determinarsi una riduzione
delle quantità effettivamente acquistate o della richiesta nelle
successive gare; questo sistema garantirebbe al tempo stesso l'economicità
dell'aggiudicazione e soddisferebbe le esigenze dei radiologi.
Le parti ritengono inoltre che l'equilibrio dei prezzi riscontrabile
nel mercato costituisce una naturale conseguenza della sua struttura
oligopolistica e della trasparenza che lo caratterizza, in ragione
della regolamentazione vigente. Al riguardo si rileva che il prezzo
al pubblico dei diversi prodotti è fissato per legge e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale, così come imposto per legge è lo sconto
minimo obbligatorio pari al 50% che le società devono applicare
alle strutture sanitarie pubbliche. Si sottolinea inoltre che la
maggior parte delle forniture viene effettuata attraverso gare,
siano esse a molecola o a concentrazione.
Le società hanno altresì rilevato che le vendite a strutture pubbliche
prevedono che il prezzo di aggiudicazione e le quantità della fornitura
siano rese pubbliche, e quindi conoscibili ex post da parte
di tutte le imprese. Ulteriori strumenti di monitoraggio del mercato
sarebbero costituiti dai dati forniti dalla società IMS Health,
peraltro ritenuti di scarsa attendibilità, e dalle rilevazioni statistiche
offerte dalla società Seledati.
Gli elementi evidenziati consentirebbero a ciascuna impresa di individuare
in modo agevole ed autonomo il prezzo di mercato applicando il 50%
di sconto obbligatorio al prezzo al pubblico del prodotto con il
prezzo più basso, che rappresenterebbe un punto di riferimento tacito
per tutti gli operatori: ciò spiegherebbe perché le imprese hanno
elaborato tabelle nelle quali viene individuato tale prezzo di riferimento.
La società Bracco ha fatto presente che pur offrendo il prodotto
migliore in termini di qualità/prezzo, quando partecipa alle gare
deve formulare un prezzo almeno uguale a quello del prodotto più
economico, al fine di assicurarsi maggiori possibilità di aggiudicazione
della fornitura.
Le imprese hanno sostenuto di non avere interesse-considerate le
dinamiche del mercato e l'elevato numero di gare cui partecipano-a
perseguire strategie aggressive in termini di prezzo, i cui vantaggi
sarebbero vanificati dall'innescarsi di meccanismi di immediata
reazione da parte dei concorrenti, con negativi in termini di ricavi.
Il livello dei prezzi di mercato rappresenterebbe, pertanto, il
risultato spontaneo e indipendente della razionale strategia di
ciascuna impresa, un equilibrio di tipo non cooperativo.
Bracco sostiene di aver allineato conformemente i prezzi dei propri
prodotti a quelli delle imprese concorrenti nella convinzione di
adempiere ad una norma legislativa interpretata dall'Associazione
di categoria (Farmindustria) nella circolare del 1984, riservandosi
solo in una seconda fase di praticare sconti ulteriori a fronte
di richieste del committente. In questa prospettiva, gli unici comportamenti
effettivamente imputabili alle imprese sarebbero quelli che si pongono
a valle dell'allineamento iniziale, nell'ambito del quale si registra
una vivace concorrenza. Gli unici indizi relativi ai tentativi di
coordinamento sarebbero riferibili ai vari responsabili di zona,
mentre non vi sarebbe stato alcun coordinamento a livello nazionale.
Schering contesta invece l'esattezza del riferimento alla circolare
Farmindustria del 1984, osservando che la stessa si riferiva a periodi
nei quali i prezzi erano calcolati in maniera diversa.
Allegato alla memoria finale, la società Bracco ha presentato un
parere tecnico finalizzato a verificare l'esistenza di spiegazioni
plausibili ed alternative a quelle della CRI in merito all'evidenza
dei prezzi allineati in sede di gara. Tale documento mira in particolare
a dimostrare che l'allineamento può essere compatibile con un equilibrio
concorrenziale e con le particolari condizioni strutturali del mercato
in esame.
Nel parere si sostiene innanzitutto che esiste un prezzo focale,
indotto dal regolatore, determinabile autonomamente da parte di
ciascuna impresa sulla base dello sconto minimo di legge e dei prezzi
pubblicati, che costituisce il prezzo base d'asta per tutte le imprese.
In secondo luogo si fa presente che nel processo di formazione dell'offerta
in sede di gara occorre distinguere due stadi: il primo, nel quale
tutte le imprese offrono il prezzo base d'asta (il prezzo focale)
sulla base di una razionale ed autonoma valutazione, che non può
costituire il risultato di una pratica concordata; il secondo, nel
quale le imprese possono offrire ulteriori ribassi, andare al sorteggio
o alla ripartizione.
Posto che l'orizzonte strategico per gli operatori non sarebbe la
singola gara (come si sarebbe erroneamente ritenuto nella CRI),
ma il complesso delle gare che si svolgono lungo un arco temporale
prolungato e che costituiscono un gioco ripetuto con prodotti omogenei
per la domanda, nel parere si afferma, sulla base di un modello
di interazione strategica, che le imprese selezionano un equilibrio
competitivo di lungo periodo coincidente con il livello del prezzo
focale, che ha assicurato un profitto superiore a quello di concorrenza
perfetta, ma inferiore a quello associabile ad una pratica concordata.
In particolare, non vi sarebbe convenienza a praticare prezzi diversi
nelle gare, sia superiori che inferiori al prezzo focale, in quanto
non vi sarebbe garanzia di vincere se non tramite un accordo sulla
ripartizione delle gare basato su una rotazione della partecipazione
delle imprese alle gare stesse. Inoltre, l'offerta di prezzi inferiori
al prezzo focale e/o concorrenziali sarebbe irrazionale, in quanto,
attesa la reazione delle altre imprese nelle gare future, comporterebbe
un minor guadagno.
Gli scostamenti dall'equilibrio non cooperativo che si osservano
nel caso di specie sarebbero compatibili con il descritto equilibrio
non cooperativo, in quanto sarebbero da attribuire alle varie modalità
di aggiudicazione delle gare (prezzo, prezzo/qualità, ripartizione,
sorteggio, richieste migliorative) e al fatto che la gestione della
gara è affidata agli agenti locali, che in alcuni casi deviano dalle
linee-guida aziendali.
Mediante simulazioni, il parere si propone di dimostrare che il
risultato appena menzionato è molto robusto anche in presenza di
caratteristiche simili a quelle reali del mercato dei mezzi di contrasto
(presenza di centri decisionali decentrati, asimmetrie nella possibilità
per le varie imprese di praticare ribassi di prezzo). In particolare,
le simulazioni condurrebbero a un'incidenza del numero di gare con
ribassi rispetto al prezzo focale approssimativamente simile al
peso delle gare aggiudicate a un prezzo inferiore a quello da meccanismo,
riscontrato nell'indagine campionaria effettuata dalla Direzione
Istruttoria.
Nycomed ha invece sostenuto di seguire una "trigger strategy",
in base alla quale vengono scelte per importanza le gare nelle quali
adottare una condotta deviante rispetto al parallelismo che caratterizza
il mercato, evitando una sistematica riduzione dei prezzi che determinerebbe
una sicura reazione delle imprese concorrenti, e una riduzione dei
margini, nonché l'assenza di garanzie in termini di forniture future.
A dimostrazione di tale condotta, Nycomed ha prodotto alcune tabelle
dalle quali risulta che la maggior parte delle forniture dei prodotti
Omnipaque e Imagopaque è effettuata a prezzi inferiori a quelli
derivanti dal meccanismo.
Anche Schering ha rilevato come vi siano esempi di gare "per
concentrazione" in cui sono stati applicati sconti molto rilevanti
rispetto al prezzo di riferimento, anche superiori al 20%.
In ogni caso, le imprese hanno sottolineato che le gare rappresenterebbero
un parte limitatissima del mercato, e che eventuali fenomeni collusivi
in questo ambito sarebbero privi di consistenza.
Bracco, Nycomed e Schering contestano sia la ricostruzione di alcune
gare, sia il contenuto di alcuni report degli informatori
medico scientifici, descritti nella Comunicazione delle risultanze
istruttorie. Nycomed contesta la sostanziale identità fra i documenti
Schering 9 e Nycomed 6, fra i quali evidenzia alcune diversità.
3. Altri elementi che dimostrano il grado di concorrenza del
mercato
Le imprese individuano quali specifici elementi che dimostrerebbero
la concorrenzialità del mercato italiano, l'ingresso di nuove imprese
concorrenti, la diminuzione dei prezzi medi in misura pari al 5%
nel periodo 1995-1999, l'esistenza di ricavi medi analoghi a quelli
dei principali paesi europei, le variazioni di fatturato e di quote
di mercato delle singole aziende nel corso degli anni, nonché le
innovazioni introdotte da alcune imprese in termini di confezioni
e dosaggi. Ad avviso delle parti, le variazioni delle quote di mercato
in termini relativi sarebbero assolutamente rilevanti e indicativi
della concorrenza presente sul mercato.
Viene poi fatto presente che dati i rilevanti costi di ricerca,
i margini sarebbero molto ridotti e comunque molto inferiori a quelli
realizzati dall'industria farmaceutica in altri mercati.
Relativamente allo scambio di informazioni, si sostiene che il sistema
realizzato attraverso Seledati non avrebbe avuto alcun effetto anticoncorrenziale,
in quanto effettuato da un soggetto terzo che ha proceduto ad elaborare
le informazioni fornendole a ciascuna impresa solo in forma aggregata
e dunque in modo compatibile con le regole di concorrenza: tali
informazioni hanno infatti permesso a ciascuna impresa di conoscere
il proprio posizionamento di mercato. Si sottolinea altresì che
il mercato in questione è molto trasparente e fornisce di per sé
tutte le informazioni necessarie alle strategie commerciali.
Le imprese hanno infine contestato che una riduzione della concorrenza
possa derivare dagli accordi di licenza incrociati i quali trovano
origine in legittime ragioni economiche e non hanno mai influito
sul grado di concorrenza nei vari mercati da essi interessati, ma
al contrario l'hanno incrementata.
4. Inesistenza di concertazioni sui prezzi al pubblico
Per quel che attiene alla mancata comunicazione al CIPE dei dati
relativi ai fatturati e ai prezzi medi delle varie specialità in
tutti i paesi della Comunità Europea, ai fini della determinazione
del PME, le società hanno contestato gli assunti della CRI volti
a ricondurre tale comportamento ad una condotta collusiva. Tutte
le imprese, a questo proposito, hanno ribadito di non aver potuto
comunicare tali informazioni in quanto non disponibili, sottolineando
altresì che la procedura negoziale che le stesse hanno seguito è
prevista dalla stessa delibera CIPE n. 10/98 per i casi in cui non
sia possibile calcolare il PME e che nessun rilievo è stato mosso
al riguardo dallo stesso CIPE.
Schering e Nycomed contestano l'analisi effettuata nella Comunicazione
delle risultanze istruttorie sul livello del prezzo al pubblico
che sarebbe derivato dall'applicazione degli effettivi prezzi medi
dei vari paesi europei, rilevando che sarebbe fuorviante e non oggettivo
il confronto effettuato fra prezzo ex factory in Italia e
prezzi effettivi all'estero; Nycomed non ritiene inoltre che la
citata delibera CIPE prevedesse un obbligo di conformarsi ai criteri
di calcolo del prezzo ivi previsti.
La società Farmades asserisce infine di essersi volontariamente
sottratta all'applicazione del PME di cui alla delibera CIPE del
1994 in quanto ciò avrebbe comportato un prezzo inferiore rispetto
a quello praticato dalla società licenziante negli altri paesi europei
e a quello praticato in Italia dalle altre imprese, operando con
correttezza e trasparenza.
E. DIRITTO
1. Questioni pregiudiziali e procedimentali
Prima di procedere all'esame dei vari elementi che portano a ritenere
l'esistenza della pratica concordata, occorre soffermarsi su due
aspetti preliminari sollevate da alcune imprese: 1) la sovrapposizione
fra il presente procedimento e quello svolto nei confronti di Farmindustria
(I-342), concluso il 7 dicembre 1999; 2) alcune eccezioni procedimentali
che vizierebbero il presente procedimento.
1.1. La presunta sovrapposizione con il procedimento I-342 Farmindustria/Codice
di autoregolamentazione
In merito alla coincidenza fra il presente procedimento e quello
svolto nei confronti di Farmindustria (I-342), si ritiene che, contrariamente
a quanto sostenuto dalle parti, i due procedimenti siano diversi
in ordine ai soggetti coinvolti, all'infrazione contestata e agli
stessi fatti oggetto di accertamento.
Infatti, da un punto di vista soggettivo, va rilevato che il procedimento
I/342 ha coinvolto un'associazione di categoria, mentre quello attuale
è svolto nei confronti di singole imprese farmaceutiche.
Quanto all'oggetto dell'accertamento, va osservato che nel procedimento
I/342 è stata valutata una norma deontologica sul divieto di sconto
superiore al 50%, adottata nel 1995 e rimasta in vigore fino al
1997, mentre nel presente procedimento viene esaminata solo la circolare
interpretativa di una norma deontologica, sempre relativa al divieto
di sconto superiore al 50%, che stabiliva una specifica regola per
determinare i prezzi dei mezzi contrasto, consistente nel prendere
come prezzo di riferimento quello risultante dall'applicazione dello
sconto del 50% alla specialità con il prezzo al pubblico unitario
più basso; sia la norma deontologica sia la circolare interpretativa
che ad essa si riferisce sono del 1984 e sono rimaste in vigore
fino al 1990.
Per quanto riguarda infine l'accertamento degli effetti, si fa presente
che nel caso I-342 l'analisi è stata compiuta sulle gare in cui
si registravano sconti del 50%, mentre nell'attuale procedimento
l'analisi è stata svolta con riguardo alle gare che presentavano
prezzi allineati a quelli della specialità con prezzo al pubblico
più basso, ossia a gare nell'ambito delle quali, per il funzionamento
del meccanismo sopradescritto, si sono registrati sconti superiori
al 50% per tutti i prodotti meno uno, quello di riferimento.
Sulla base di questi elementi si ritiene dunque che non vi sia alcuna
coincidenza fra i due procedimenti. In tal senso, peraltro, si è
espressa anche Schering, ritenendo che il richiamo alla circolare
Farmindustria del 1984 non sarebbe pertinente, in quanto la stessa
si riferisce a periodi nei quali i prezzi erano calcolati in modo
diverso e che essa non può essere utilizzata al fine di determinare
il prezzo derivante dal meccanismo; infine, la stessa Bracco in
sede di audizione finale ha escluso l'esistenza di una violazione
del principio del ne bis in idem sul terreno formale, sottolineando
solo l'interferenza tra l'oggetto dei due procedimenti.
1.2. Questioni procedimentali (accesso atti, richieste informazioni,
indagine di mercato)
Le imprese parti del procedimento hanno avanzato alcune eccezioni
sulla regolarità dell'istruttoria, alle quali si replica sinteticamente.
Con riferimento alla lesione dei diritti di difesa per il mancato
accesso, totale o parziale, ad alcuni documenti istruttori, si rileva
che tali documenti (o parti di essi) contengono informazioni relative
a segreti commerciali e industriali per i quali le imprese interessate
hanno formulato richiesta di riservatezza, che non sono stati utilizzati
per formulare addebiti nei confronti delle parti del procedimento.
Quanto all'indagine riguardante gli acquisti delle Aziende Sanitarie
effettuata nel corso dell'istruttoria, sono state contestate sia
le modalità di raccolta dei dati (in particolare la predisposizione
delle domande del formulario) sia le analisi effettuate, con specifico
riferimento alla genericità dei risultati ottenuti e all'impossibilità
di verificarli.
In merito al primo aspetto, si osserva che il formulario inviato
alle Aziende Sanitarie riguardava informazioni relative alla condotta
tenuta dalle stesse nell'ambito degli acquisti di mezzi di contrasto,
ritenute essenziali per verificare l'esistenza dell'infrazione oggetto
di istruttoria.
Con riferimento invece all'analisi sulle gare effettuate nel corso
di istruttoria, si evidenzia che tutte le risposte delle Aziende
Sanitarie sono state rese pienamente accessibili alle parti, mentre
le modalità seguite per elaborare le risposte sono state illustrate
sia nella comunicazione delle risultanze istruttorie che nel presente
provvedimento (cfr.sez. C.3.).
In particolare, con specifico riferimento alla gare selezionate
ai fini di una puntuale analisi della condotta delle imprese (cfr.
sez.C.3.3), il criterio seguito è stato quello oggettivo relativo
alla completezza delle risposte fornite, che permetteva di effettuare
un'analisi particolareggiata; dal momento, peraltro, che ogni gara
esaminata rappresenta un significativo ambito di confronto fra imprese
concorrenti, l'analisi che è stata effettuata e che ha riguardato
un numero significativo di gare (41), è in grado di fornire un'attendibile
evidenza degli effetti delle condotte delle imprese sul mercato.
2. Il mercato
rilevante
Nell'ambito dei prodotti farmaceutici, il criterio normalmente seguito
per la definizione del mercato rilevante adottato dall'Autorità
e dalla Commissione UE consiste nel riferimento alle classi terapeutiche,
ovvero all'azione chimica e allo scopo terapeutico del prodotto.
L'individuazione di tali classi viene realizzata facendo ricorso
all'Anatomical Therapeutic Classification (ATC). L'ATC è un sistema
di classificazione dei farmaci, a cura del Nordic Council on Medicines
di Uppsala, adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO
Collaborating Centre for International Drug Monitoring).
Tale sistema divide i farmaci in base a una classificazione di tipo
alfa-numerico, individuando cinque livelli gerarchici. Il primo
e il secondo gruppo identificano rispettivamente l'apparato o il
sistema a cui il farmaco è destinato (sistema nervoso, sistema respiratorio,
sistema cardiaco, ecc.) e la tipologia di farmaco (anestetici, antiasmatici,
vasodilatatori periferici, ecc.). Tali livelli non risultano essere
sufficienti a individuare prodotti sostituti dal lato della domanda:
il primo, in quanto individua solo la parte anatomica per cui il
farmaco viene impiegato; il secondo, in quanto identifica farmaci
aventi effetti terapeutici diversi e impiegati per patologie differenti.
E' invece il sottogruppo terapeutico, quello definito dal terzo
livello del codice ATC, che può essere normalmente utilizzato per
la definizione del mercato del prodotto. Tale livello, infatti,
individua in linea di massima classi di medicinali aventi le stesse
proprietà terapeutiche e quindi prodotti sostituti in quanto utilizzabili
per la cura della stessa patologia.
In alcuni casi, come quello di specie, è necessario scendere al
quarto livello ATC, sottogruppo chimico/terapeutico, che suddivide
i prodotti in relazione a loro specifiche ed ulteriori caratteristiche
chimiche.
I farmaci oggetto di istruttoria sono infatti specialità medicinali
utilizzate per esami diagnostici, che rientrano nella classe ATC-terzo
livello (V08A) definita "mezzi di contrasto radiologici iodati".
Nell'ambito di tale classificazione sono compresi sia i "mezzi
di contrasto radiologici idrosolubili, nefrotropici, ad alta osmolarità"
(c.d. mezzi di contrasto ionici-ATC quarto livello V08AA), sia i
"mezzi di contrasto radiologici idrosolubili, nefrotropici,
a bassa osmolarità" (c.d. mezzi di contrasto non ionici-ATC
quarto livello V08AB).
Si tratta di due tipologie di farmaci destinate alla realizzazione
di indagini diagnostiche radiologiche. I secondi sono farmaci contenenti
principi attivi di "nuova generazione", con un'ampia gamma
di utilizzi nell'ambito degli esami per imaging a raggi x
-in particolari urografie, angiografie e tomografie assiali
computerizzate (TAC)-, mentre i mezzi di contrasto "ionici"
sono meno recenti, con impieghi limitati a specifiche tipologie
di esami e con prezzi molto inferiori rispetto a quelli non ionici.
Occorre inoltre osservare che quasi tutte le specialità appartenenti
alla classe ATC V08AB sono mezzi di contrasto non ionici, con la
sola eccezione dell'Hexabrix, specialità ionica a bassa osmolarità.
In relazione alle sue caratteristiche, quest'ultima rappresenta
tuttavia un prodotto di nicchia destinato a specifici utilizzi (audizione
di Farmades) che si differenzia pertanto dagli altri mezzi di contrasto
non ionici. Il mercato rilevante nel caso di specie va conseguentemente
individuato in quello dei mezzi di contrasto non ionici appartenenti
alla classe ATC V08AB.
Le risultanze dell'istruttoria confermano che i diversi mezzi di
contrasto non ionici commercializzati dalle imprese parti dell'istruttoria
risultano fra loro sostituibili, in quanto prodotti destinati alle
medesime funzioni d'uso e che non presentano differenze sostanziali
negli utilizzi o in relazione ad altre loro specifiche caratteristiche.
Sebbene ciascun prodotto sia composto da un principio attivo diverso
e tra un prodotto e l'altro siano presenti alcune differenze in
relazione ai diversi parametri chimico-fisici (osmolarità, idrofilia,
viscosità e solubilità), all'interno dell'insieme di prodotti considerati
non sussistono sostanziali differenze dal punto di vista contrastografico
e dal punto di vista farmacocinetico generale (audizione SIRM).
Anche il confronto fra le indicazioni registrate in Italia e negli
Stati Uniti mette in evidenza una sostanziale copertura delle indicazioni
d'uso più comuni da parte di tutte le sostanze (risposta SIFO e
Farmades).
Dal punto di vista della tollerabilità dei prodotti non esistono
elementi che possano rendere preferibile una sostanza rispetto all'altra
(SIFO). Le differenze che si registrano si riferiscono soltanto
alle reazioni avverse anafilattoidi, le quali dipendono dalla formula
di ciascun prodotto e sono simili alle reazioni allergiche e, come
tali, non sono prevedibili e/o rilevabili dal punto di vista scientifico
(audizione SIRM). Non vi sono differenze invece per le reazioni
chemiotossiche, che dipendono dalla dose iniettata e che sono sostanzialmente
ascrivibili a preesistenti stati patologici del paziente.
Le reazioni avverse sono, in ogni caso, eventi talmente rari rispetto
ai quali le eventuali differenze risultanti dall'uso dei diversi
mezzi di contrasto non appaiono assumere rilevanza statistica (cfr.
sez. C.1.1. studio sulle reazioni avverse da mezzi di contrasto
iodati predisposto dalla SIRM congiuntamente alla SIAARTI, nel gennaio
2000).
In aggiunta a quanto fin qui osservato in relazione allecaratteristiche
farmacologiche dei prodotti, indicazioni concordanti circa la sostituibilità
fra i diversi mezzi di contrasto si ricavano sia dalla condotta
delle Aziende Sanitarie acquirenti che dalle strategie commerciali
delle imprese offerenti. In particolare, le risultanze istruttorie
hanno evidenziato i seguenti elementi:
1) l'esistenza di numerose Aziende Sanitarie che hanno effettuato
delle procedure di gara per acquistare tali prodotti, procedure
nelle quali l'offerta economica rappresenta il parametro di aggiudicazione
esclusivo o prevalente; le gare, che costituiscono una quota significativa
della domanda di tali prodotti, rappresentano un indice significativo
circa la sostituibilità dal punto di vista della domanda, come confermato
anche da Bracco sia nel parere tecnico dalla stessa presentato che
in sede di audizione finale;
2) un certo numero di aziende che, nell'ambito dell'indagine effettuata
presso il campione di Asl, ha espressamente evidenziato la sostituibilità
fra i prodotti;
3) la partecipazione di tutte le imprese fornitrici alle procedure
di gara;
4) la presentazione di offerte che ha portato ad un allineamento
di prezzo da parte di tutte le imprese, circostanza che conferma
come dal loro punto di vista i prodotti sono ritenuti pienamente
sostituibili;
5) la facilità con la quale Schering è riuscita a spostare dal 1992
al 1994 la domanda dei mezzi di contrasto da essa soddisfatta dal
prodotto Omnipaque ad Ultravist, ciò che ha poi portato all'anticipata
conclusione di un contratto di licenza con Nycomed;
6) l'affermazione della società EG, impresa che si accinge ad entrare
in questo mercato, secondo la quale "dal lato della domanda
vi è piena sostituibilità dal punto di vista farmacologico fra tutti
i mezzi di contrasto offerti sul mercato dalle imprese Bracco, Schering,
Farmades, Byk Gulden e Nycomed" (verbale di ispezione presso
EG, del 21 marzo 2000);
7) l'evidenza che tutte le imprese fornitrici di mezzi di contrasto
hanno seguito precise strategie volte a differenziare i prodotti
attraverso significativi investimenti di marketing presso le Aziende
Sanitarie e i medici radiologi, e dunque indicano che tale differenziazione
sia stata artificialmente indotta dalle medesime; tale conclusione
è confermata dal documento Bracco 57J, relativo ad una riunione
Marketing Strategico Mezzi di Contrasto della medesima società dell'aprile
1989 (nella quale si discuteva dell'ingresso sul mercato di altri
MDC non ionici, effettivamente entrati sul mercato e oggetto della
presente istruttoria), durante la quale il direttore commerciale
della Bracco evidenziava che la strategia commerciale "si
baserà soprattutto su leve di marketing, poiché la differenziazione
scientifica dei prodotti è praticamente impossibile".
Tali elementi forniscono indicazioni significative e puntuali circa
l'esistenza di una relazione di sostituibilità fra i diversi prodotti.
Alla luce di tali molteplici evidenze non si ritiene che conduca
a valutazioni di segno diverso la circostanza che, nell'ambito dell'indagine
effettuata presso il campione di ASL e Aziende Ospedaliere, numerose
aziende abbiano rilevato l'assenza di una relazione di sostituibilità
fra i diversi prodotti.
A questo proposito si osserva, in primo luogo, che le relazioni
fornite dai medici radiologi non esprimono una valutazione di assoluta
insostituibilità tra un prodotto e l'altro, limitandosi a rilevare
la presenza di differenze negli usi di ciascun mezzo di contrasto
in relazione a ciascun tipo di esame diagnostico o branca diagnostica
(angiografia, urografia, TC spirale ecc.), a ciascuna patologia
e gruppi di pazienti e che nella valutazione delle numerose variabili
che devono essere tenute presenti per ciascun esame la scelta deve
essere effettuata dal medico radiologo, sulla base della sua esperienza
medica, secondo scienza e coscienza.
Solo alcune risposte indicano specificamente alcuni esami per i
quali i singoli prodotti sarebbero insostituibili, riconoscendo
tuttavia come per altri esami sussista una possibilità di sostituzione
(sostituibilità parziale).
Pertanto la valutazione complessiva delle risposte fornite dai medici
radiologi non contraddice, ma anzi conferma quanto già desumibile
dalle altre risultanze istruttorie precedentemente indicate, ovvero
l'effettiva esistenza di un grado di sostituibilità tra i prodotti
considerati, che appare sufficiente ad identificare un mercato rilevante
nell'ambito del quale le imprese sono in concorrenza tra loro.
A tale riguardo, si osserva che l'Autorità non intende sindacare
il giudizio medico circa l'efficacia dei diversi prodotti, quanto
soltanto verificare se fra tali prodotti sussiste un sufficiente
grado di sostituibilità in base al quale procedere ad individuare
un mercato rilevante quale ambito nel quale le imprese sono in concorrenza
fra loro e ove sia possibile apprezzare l'impatto di alcune loro
condotte.
Ciò premesso, si osserva che, anche assumendo la più restrittiva
delle ipotesi e dunque ritenendo che vi siano alcune differenze
nelle caratteristiche dei prodotti che li rendano preferibili o
non sostituibili per alcuni specifici esami e vi siano pertanto
acquirenti caratterizzati da preferenze rigide per uno specifico
prodotto, ciò di per sé non appare sufficiente a individuare mercati
rilevanti distinti quando, come nel caso di specie, risulta che
vi sono amplissime aree di sovrapposizione con riferimento a gran
parte degli impieghi previsti per i singoli prodotti, che vincolano
il comportamento di tutte le imprese (c.d. catene di sostituzione).
Ciò trova conferma nel livello comune dei prezzi di offerta, dal
momento che anche nell'ambito delle trattative esclusive si registra
sempre lo stesso prezzo per tutti i prodotti.
Inoltre, in base alla presenza di funzioni d'uso comuni e alla identità
di prezzo, si ritiene che anche il prodotto Visipaque di Nycomed,
sebbene abbia una composizione chimica differente rispetto agli
altri mezzi di contrasto non ionici, faccia parte dello stesso mercato
rilevante.
Quanto alle differenze evidenziate con riferimento alle reazioni
avverse, si ribadisce che tutti i prodotti hanno una bassissima
chemiotossicità e presentano raramente episodi di reazioni anafilattoidi
le quali peraltro non sono prevedibili, in quanto assimilabili alle
reazioni allergiche e derivanti dalla specifica composizione chimica
di ciascun principio attivo.
Dal punto di vista geografico, il mercato rilevante appare di dimensione
nazionale. Più precisamente, due sono i fattori che portano a "segmentare"
il mercato geografico a livello nazionale: le politiche sanitarie
dei singoli paesi (per tali intendendosi, ad esempio, la regolamentazione
dei prezzi, delle modalità di rimborso, della classificazione dei
medicinali, dei canali distributivi ecc.) e i regimi di accesso
(ovvero i regimi di brevettazione e di autorizzazione all'immissione
in commercio).
Vi è anche da aggiungere che le abitudini di consumo contraddistinguono
e differenziano ciascun paese, ciò che rafforza ulteriormente la
definizione di mercato geografico sopra individuata.
3. L'intesa ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90
Gli elementi emersi e i documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria,
descritti nella sezione C, dimostrano che BRACCO Spa, BYK GULDEN
ITALIA Spa, FARMADES Spa, NYCOMED AMERSHAM SORIN Srl e SCHERING
Spa hanno posto in essere una pratica concordata, in violazione
dell'articolo 2 della legge n. 287/90, che si è manifestata attraverso
una pluralità di condotte, le quali, in ragione dei profili di connessione
e di complementarietà che le caratterizzano, appaiono riconducibili
ad un unitario disegno di alterazione delle dinamiche concorrenziali
del mercato dei mezzi di contrasto non ionici. Tale pratica concordata
ha avuto ad oggetto la definizione di un generale sistema di prezzi
comuni di offerta, la definizione di altre strategie finalizzate
all'alterazione delle gare, quali, ad esempio, la ripartizione dei
lotti, e l'individuazione concertata delle imprese destinate a presentare
offerte nelle singole gare, nonché altre forme di cooperazione,
consistenti, tra l'altro, nel coordinamento dell'attività informativo
promozionale e nell'attuazione di un sistematico scambio di informazioni
sui quantitativi di vendita.
Obiettivo comune di tali condotte è stato quello di eliminare ogni
possibile spazio di confronto concorrenziale tra le imprese sul
mercato considerato. In questa prospettiva, il ricorso congiunto
alla spartizione delle forniture e alla fissazione di un comune
livello di prezzo appaiono finalizzate ad impedire che le Aziende
sanitarie e ospedaliere possano scegliere il prodotto da acquistare
sulla base di un confronto di prezzo tra offerte concorrenti. In
questo modo, le parti hanno potuto alterare l'intero meccanismo
di acquisto dei mezzi di contrasto.
Le restanti attività di coordinamento sono servite a garantire il
controllo reciproco dell'attività di ciascuna impresa allo scopo
di eliminare ogni ulteriore incertezza sulla posizione di mercato
di ciascuna di esse e sulle iniziative promozionali.
Una pratica concordata, come ha ripetutamente sottolineato la Corte
di Giustizia consiste in "una forma di coordinamento dell'attività
delle imprese che, senza essere stata spinta fino all'attuazione
di un vero e proprio accordo, costituisce in pratica una consapevole
collaborazione fra le imprese stesse, a danno della concorrenza"
Corte di Giustizia, caso C-48/69 (ICI/Commissione), del 14 luglio
1972, in Racc., 1972, p. 619.
La nozione di pratica concordata elaborata dalla Corte di Giustizia
fa riferimento al principio stabilito dalle regole di concorrenza
secondo il quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare
la condotta che intende seguire sul mercato. Nell'individuare il
contenuto minimo di concertazione, la Corte di Giustizia ha infatti
ricompreso tutte quelle condotte che dimostrino che le imprese non
si comportano in modo indipendente ed autonomo sul mercato concertandosi
in modo anticoncorrenziale. In particolare, le imprese non devono
sostituire ai rischi della concorrenza una cooperazione fra loro
mediante "contatti diretti o indiretti aventi lo scopo di
influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente
attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento
che l'interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul
mercato" (Corte di Giustizia, cause riunite C-40-48, 50,
54-56, 111, 113 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, del
16 dicembre 1975, in Racc., 1975, p. 1465). E' dunque sufficiente
che le imprese pongano in essere o aderiscano consapevolmente a
meccanismi collusivi che incoraggiano o agevolano il coordinamento
del loro comportamento commerciale.
Quanto alla dimostrazione dell'esistenza di una pratica concordata
essa si può "[...] desumere dal coordinamento che si concreta
nella condotta dei partecipanti" (Corte di Giustizia,
ICI/Commissione, cit.). In particolare, la prova di tale
alterazione concorrenziale si può desumere sia da documenti formali
che provino direttamente la concertazione fra i produttori interessati,
sia da comportamenti che "[...] costituiscano un
complesso di indizi seri, precisi e concordanti di una previa concertazione"
(Corte di Giustizia, cause riunite C-89/85 e altre, Ahlstroem
Osakeyhtioe e altri/Commissione, sentenza del 31 marzo 1993,
in Racc. 1993, p. I-1583, punto 70).
Tale orientamento è stato confermato anche dal Consiglio di Stato,
con sentenza n. 1792/96 del 30 dicembre 1996, e dal TAR Lazio con
sentenza n. 873/99 del 15 aprile 1999. In particolare, il TAR Lazio
ha precisato che non è necessario che tali elementi singolarmente
considerati assurgano a prova della concertazione, ma è sufficiente
che essi, congiuntamente considerati costituiscano indizi seri,
precisi e concordanti della deviazione dalla fisiologica condizione
del mercato considerato.
In particolare, quando si registra un andamento parallelo dei prezzi
sul mercato è necessario dimostrare che vi siano indizi gravi, precisi
e concordanti che dimostrino che la concertazione appare l'unica
spiegazione possibile del suddetto parallelismo (Corte di Giustizia,
cause riunite C-89/85 e altre, Ahlstroem Osakeyhtioe e altri/Commissione,
sentenza del 31 marzo 1993, in Racc. 1993, p. I-1583, punto 70).
La presenza di comportamenti paralleli delle imprese sul mercato
non può essere infatti ritenuta sufficiente manifestazione di una
pratica concordata in quanto alle imprese non è vietato di adeguarsi
al comportamento dei loro concorrenti, fino a che tale adattamento
sia il frutto di una loro scelta autonoma e non indotta dalla artificiale
conoscenza dell'assetto produttivo e commerciale dei concorrenti
che ne consenta di prevedere i comportamenti (Corte di Giustizia,
cause riunite C-40-48, 50, 54-56, 111, 113 e 114/73, Suiker Unie
e a./Commissione, del 16 dicembre 1975, in Racc., 1975,
p. 1465; cause riunite C-89, 104, 114, 116-7, 125 e 129/85, Ahlstrom
Osakeyhtio e a./Commissione, del 31 marzo 1993, in Racc.,
1993, I, 1307).
A questo riguardo, nella citata sentenza. n. 873/99, il TAR ha precisato
che "il parallelismo di comportamento che fisiologicamente
discende dalla natura oligopolistica di un mercato, non può essere
considerato comunque, una verità incontrovertibile e non diversamente
spiegabile, alla luce delle norme sulla libera concorrenza nello
stesso, poiché detto parallelismo può, invece, sempre nel mercato
oligopolistico, essere conseguenza anche (e prevalentemente) dello
scambio di documenti e di informazioni strategiche [...] con la
conseguenza che, in tal caso, il mero parallelismo di comportamento
assume i contorni illeciti della concertazione che diviene di quel
parallelismo la sola spiegazione plausibile. Si ha, allora, vulnerazione
dello scopo delle norme antitrust [...] la quale si rende palese
allorquando [...] si abbiano riscontri sufficienti che l'allineamento
dei prezzi ai rivenditori e la definizione di tutte le altre condizioni
contrattuali sono spiegabili, soltanto con riferimento ai concreti
comportamenti collusivi posti in essere dalle imprese".
Anche con riferimento alla condotta tenuta dalle imprese nell'ambito
di gare, è necessario verificare l'esistenza di comportamenti anomali
o di evidenze documentali, che permettano di ritenere che il risultato
delle gare stesse non costituisca il frutto di un confronto concorrenziale
sul mercato. Il Tribunale di Primo Grado CE ha affermato al riguardo
che "è in contrasto con l'articolo 85, n. 1, del Trattato
il fatto che le imprese si concertino sul modo in cui intendono
rispondere ad un bando di gara, anche quando esso contiene condizioni
poco ragionevoli. Infatti spetta a ciascuna impresa determinare
autonomamente cosa ritenga ragionevole e trarne le conseguenze per
la propria condotta" (Sentenza 21 febbraio 1995, causa
T-29/92, SPO).
Nel caso di specie, l'esistenza dell'articolata pratica concordata
posta in essere dalle imprese trova evidenza sia in copiose risultanze
documentali, sia nell'analisi economica delle condotte tenute dalle
parti.
Di seguito sono esaminati i vari comportamenti attraverso i quali
si è manifestata la pratica concordata fra BRACCO Spa, BYK GULDEN
ITALIA Spa, FARMADES Spa, NYCOMED AMERSHAM SORIN Srl e SCHERING
Spa, indicando per ciascuno di essi gli elementi che rilevano ai
fini della dimostrazione dell'esistenza della concertazione, ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, della l. n. 287/90.
3.1. La concertazione per la fissazione di prezzi identici di
offerta
Le evidenze raccolte dimostrano un generale allineamento dei prezzi
offerti dalle imprese concorrenti nelle forniture dei rispettivi
mezzi di contrasto non ionici. Tale allineamento si registra, in
particolare, per le confezioni equivalenti in termini di concentrazione
di iodio e di volume (esempio: concentrazione 300, volume 100ml).
Dall'indagine di mercato svolta presso diverse Aziende Sanitarie
risultano applicati in modo pressoché costante identici livelli
dei prezzi da parte di tutte le imprese per ciascuna confezione
(individuata sulla base della concentrazione di iodio e del volume
del prodotto) nell'ambito di uno stesso anno solare, con leggere
variazioni nel livello dei prezzi fra i diversi anni considerati
(1995-1999).
Tale identico livello dei prezzi risulta applicato sia in molte
procedure nelle quali le imprese vengono messe direttamente a confronto
(gare), sia in quasi tutte le procedure nelle quali sono predefiniti
gli acquisti di uno specifico prodotto individuandolo in base alla
sua particolare composizione-principio attivo (trattative esclusive).
Tali prezzi risultano inoltre essere espressamente indicati nei
listini di ciascuna impresa fornitrice, nonché in numerosi documenti
acquisiti nelle ispezioni, ove sono definiti come prezzi regolari,
standard, minimi o ospedalieri.
a) Natura artificiale del meccanismo seguito
L'identità del livello dei prezzi applicati deriva, come confermato
dalle stesse imprese, dall'applicazione di un preciso e predefinito
meccanismo da esse conosciuto e volontariamente applicato, basato
sul prezzo al pubblico del prodotto con prezzo più basso. Secondo
tale meccanismo, l'allineamento dei prezzi avviene al livello del
prezzo del prodotto con prezzo al pubblico più basso, dal quale
viene dedotto lo sconto del 50% previsto per le forniture ospedaliere
dall'articolo 9 del D.L. 264/74, convertito in legge 386/74 In
base a tale disposizione le imprese produttrici di farmaci sono
tenute a "concedere agli enti ospedalieri ed istituti pubblici
di ricovero e cura lo sconto non inferiore al 50% sul prezzo di
vendita al pubblico delle specialità medicinali, ad eccezione degli
emoderivati e degli altri preparati comunque di origine umana".
Tale disposizione è stata confermata dall'art. 8, comma 2, della
l. 724/1994, e dall'art. 3, comma 128, della l. 549/95.. Ciò
comporta che, per poter mantenere l'allineamento, devono essere
applicati sconti superiori al 50% per tutti prodotti, escluso quello
con prezzo al pubblico più basso.
Il meccanismo, al quale tutte le imprese hanno consapevolmente aderito,
risulta essere stato, in passato, precisamente definito in ambito
associativo. Esso viene infatti descritto in una nota interpretativa
del 1984 predisposta da Farmindustria, in relazione ad una norma
deontologica dalla stessa adottata in merito al livello di sconto
che doveva essere applicato dalle imprese associate. Tale nota risulta
essere stata predisposta e discussa dalle imprese associate proprio
in relazione alla specifica fattispecie costituita dall'applicazione
della norma deontologica alle specialità ad uso diagnostico e con
la partecipazione dei rappresentanti di alcune delle imprese parti
della presente istruttoria (Bracco e Schering) (cfr. Sez. C.2.1.).
Sebbene tale nota risalga al 1984 e si riferisca ad una norma deontologica
non più in vigore, la sua esatta identità con il meccanismo che
tutte le imprese parti dell'istruttoria hanno applicato negli anni
1995-1999 indica che tale meccanismo non è il risultato di uno spontaneo
confronto concorrenziale sul mercato, ma il frutto di una concertazione
proseguita nel corso del tempo.
A tale riguardo, si fa presente che la società Bracco ha espressamente
ammesso di aver continuato a seguire tale regola per definire i
propri prezzi di offerta, spiegando che l'allineamento era sostanzialmente
imposto da una precisa regola deontologica stabilita da Farmindustria,
che non poteva essere trascurata da ciascuna impresa farmaceutica
(pag. 13-14 e 33-34 della memoria finale). Anche Nycomed, nel sostenere
l'identità d'oggetto fra la presente istruttoria e il procedimento
I-342, riconosce implicitamente la rilevanza di tale regola deontologica
ai fini della condotta da essa adottata in questo mercato.
Quanto precede dimostra che il meccanismo seguito da tutte le imprese
per definire i propri prezzi di offerta non era naturale e spontaneo,
bensì artificialmente definito per individuare un comune livello
di prezzi di riferimento e che, pertanto, l'applicazione volontaria
di tale "regola" da parte di ciascuna impresa è riconducibile
a una concertazione tra imprese concorrenti volta ad evitare un
confronto concorrenziale sul prezzo, rilevante ai sensi dell'articolo
2, comma 1, l. 287/90.
Anche a prescindere dal fatto che il meccanismo di prezzo seguito
sia stato oggetto di una precedente ed esplicita definizione contenuta
nella citata nota interpretativa di Farmindustria, si osserva che
lo stesso non potrebbe comunque essere il frutto di una scelta razionale
derivante dal confronto e dall'adeguamento alle strategie dei rispettivi
concorrenti. Infatti, prendere come punto di riferimento il prezzo
al pubblico del prodotto con il prezzo più basso, anche assumendo
che questo sia noto e conoscibile da parte di tutte le imprese,
non rappresenta, da un punto di vista economico, un adeguamento
spontaneo alla condotta dei concorrenti. Non vi è, invero, nessun
elemento di certezza che tale prezzo di riferimento sia o possa
essere il prezzo di mercato, potendo l'impresa titolare del prodotto
con prezzo al publico più basso applicare uno sconto superiore al
minimo previsto dalla legge, così come è possibile che le altre
imprese applichino a loro volta uno sconto superiore a quello individuato
dal meccanismo. Il prezzo scaturente dal meccanismo non rappresenta,
in altri termini, il prezzo risultante dal confronto e dall'osservazione
delle offerte delle imprese concorrenti, ma solo un punto di riferimento
esogeno individuato sulla base di parametri noti in relazione al
contesto normativo e regolamentare di tale settore.
D'altro canto, è rilevante osservare che i prezzi di offerta derivanti
dal meccanismo sono espressamente indicati nei listini di tutte
le imprese farmaceutiche, ed assumono una precisa e generale indicazione
sul livello di prezzi che tale impresa intende applicare per le
forniture ospedaliere. Ciò dimostra che ciascuna impresa doveva
avere sufficienti elementi di certezza ex ante sul fatto
che anche le altre imprese concorrenti si sarebbero adeguate al
medesimo criterio.
Vi sono inoltre alcuni elementi documentali che, sebbene precedenti
al periodo considerato dalla presente istruttoria, dimostrano come
l'omogeneità dei livelli di prezzo non dipenda da un allineamento
spontaneo ai prezzi offerti dai concorrenti, ma da una concertazione
(cfr. sez. C.2.2). Il documento Bracco 5J, ad esempio, che si riferisce
a due incontri fra Bracco e Schering di ottobre/novembre 1990, indica
che l'allineamento dei prezzi di offerta in questo mercato deriva
da una precisa concertazione in proposito fra le imprese.
Tale documento, infatti, riporta non soltanto la discussione relativa
al prezzo di un prodotto ionico (punto 2 dello stesso documento),
come sostiene Bracco nella sua memoria, ma anche quella relativa
alle "azioni commerciali" delle due imprese (punto 3 del
documento), per le quali si rileva che "recenti azioni commerciali
più o meno mascherate e condotte da entrambe le Società, hanno portato
a riformulare l'accordo di non belligeranza e la volontà di non
praticare sconti se non indispensabili e comunque concordati.
Eventuali presunte deroghe a questo accordo porteranno ad un immediato
contatto per una verifica chiarificatrice tra le Aziende"
(neretto aggiunto).
b) La definizione
del prezzo grammo iodio
La natura artificiale e concertata dell'allineamento dei prezzi
offerti emerge altresì dall'evidenza che, come si è accennato nella
sez. C.2.1., il meccanismo seguito dalle imprese per definire i
prezzi di offerta non prende sempre e soltanto a riferimento il
prezzo al pubblico degli altri prodotti con identica concentrazione
e dosaggio, ma si basa anche sull'individuazione di un comune prezzo
grammo iodio che non sempre deriva dal prezzo al pubblico del prodotto
con prezzo più basso.
Presso Schering (documento 9), Nycomed (documento 6) e Bracco (documento
65J) sono stati acquisiti articolati prospetti contenenti, oltre
ai prezzi minimi di offerta per tutti i mezzi di contrasto presenti
sul mercato, anche i prezzi di offerta di tutti i prodotti delle
imprese concorrenti che, per concentrazione di iodio e/o dosaggio
di prodotto, sono diversi da quelli offerti da ciascuna delle tre
imprese. Si tratta di circa 80 classi di prodotti, intendendosi
per tali classi l'insieme dei prodotti con identica combinazione
di concentrazione di iodio (da 150 a 400) e volume di prodotto (da
10 ml a 1000 ml).
In particolare, risulta che i prezzi minimi dei prodotti indicati
in tali prospetti non sono sempre individuati sulla base del prezzo
del prodotto concorrente con prezzo al pubblico più basso, ma anche
in funzione della individuazione di un comune prezzo grammo/iodio,
alcune volte derivante dal prezzo di uno dei prodotti con la stessa
concentrazione di iodio, altre volte non correlato al prezzo di
alcun prodotto (cfr. Sez. C.2.1); in entrambe queste ipotesi non
è spiegabile perché tale valore diventi quello di riferimento per
molte o per tutte le classi di prodotti aventi la stessa concentrazione
di iodio.
In sostanza, quando non deriva dal prezzo del prodotto con prezzo
al pubblico più basso avente identica concentrazione di iodio e
stesso volume, il prezzo grammo/iodio non rappresenta un criterio
desumibile dalle informazioni presenti sul mercato e dunque non
risulta altrimenti spiegabile se non come il risultato di una precisa
ed espressa concertazione fra tutte le imprese per definire identici
prezzi di offerta per i vari prodotti, in violazione dell'articolo
2, comma 1, l. 287/90.
Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dalla considerazione
che i prospetti acquisiti presso Schering e Nycomed risultano avere
un contenuto sostanzialmente identico Fra le due tabelle vi sono
soltanto alcune differenze di carattere prevalentemente formale,
mentre sono identiche le indicazioni sui prezzi di offerta. ;
il prospetto acquisito presso Schering risulta inoltre una veste
grafica diversa da quella degli altri documenti Schering e del tutto
corrispondete a quella dei documenti acquisiti presso Bracco.
La natura concertata derivante dall'utilizzo del criterio del prezzo
grammo/iodio risulta anche da altri documenti. In particolare, il
documento Bracco 43 J, una comunicazione interna sui nuovi prezzi
"minimi" di cessione di alcuni prodotti Bracco, rappresenta
in modo evidente il passaggio dal criterio del prezzo al pubblico
più basso a quello del comune prezzo grammo iodio avvenuta nel marzo
1997, con decorrenza 2 aprile (cfr. Sez. C.2.1.); corrispondenza
di tale variazione si trova inoltre nel listino di Schering in vigore
dal 1° aprile 1997(documento Schering 12).
Anche tali variazioni dei prezzi minimi di offerta, derivanti dalla
modifica del criterio comune adottato per definire i prezzi di offerta,
non possono che rappresentare l'effetto di una concertazione fra
imprese concorrenti.
c) Altri elementi di anomalia nella condotta delle imprese
Anche l'analisi delle condotte delle imprese presenta alcuni aspetti
anomali che appaiono spiegabili soltanto in base ad una concertazione
tra le stesse.
Si osserva, in primo luogo, che, per quanto riguarda le forniture
effettuate nell'ambito delle gare, ovvero in un contesto in cui
le offerte delle imprese partecipanti vengono espressamente considerate
sostituibili e conseguentemente poste a confronto, non appare razionale
la strategia di ciascuna impresa di offrire un prezzo derivante
dall'applicazione del sopradescritto meccanismo, in quanto è presumibile
che tale offerta non risulterà inferiore a quella delle imprese
concorrenti e pertanto non assicurerà alcuna possibilità di aggiudicarsi
la relativa fornitura.
Tenendo conto dell'entità rilevante delle forniture generalmente
oggetto di gara e della cadenza non frequente delle stesse (spesso
con durata pluriennale), ciascuna impresa avrebbe infatti l'interesse
a offrire un prezzo che le assicuri la possibilità di aggiudicazione
della fornitura e non invece un prezzo che, per definizione, esclude
tale possibilità.
In questa prospettiva, la presentazione di offerte identiche a quelle
delle imprese concorrenti, non può essere il frutto di uno spontaneo
parallelismo derivante da comportamenti autonomamente definiti da
ciascuna impresa, ma solo il risultato di una condotta concordata
fra imprese concorrenti in base alla quale vi è la certezza che
anche le altre imprese offrano prezzi identici o che vi siano altre
forme di ripartizione della fornitura che permettano di alterare
ed annullare i meccanismi di gara.
Non può essere invece accolta la ricostruzione avanzata da Bracco,
secondo cui vi sarebbero due diversi stadi nel processo di formazione
dell'offerta: il primo nel quale tutte le imprese offrono lo stesso
prezzo base d'asta, il secondo nel quale le imprese possono offrire
ulteriori ribassi, andare al sorteggio o alla ripartizione. Tale
giustificazione non risulta plausibile, sia sotto un profilo logico-razionale
sia in considerazione delle evidenze raccolte, non essendovi alcun
motivo in ragione del quale le imprese non potrebbero differenziare
le offerte già nella prima fase.
Anche per ciò che riguarda le forniture risultanti da trattative
esclusive, l'applicazione costante da parte di ciascuna impresa
del prezzo derivante dal meccanismo sopradescritto non appare una
condotta normale, bensì connotata da un'anomalia, ovvero dal fatto
che in tali occasioni ciascuna impresa, pur essendo l'unica offerente
della specialità/principio attivo espressamente richiesto dalla
ASL o Azienda Ospedaliera, non offre un prezzo diverso da quello
del meccanismo, che risulta dall'applicazione alla specialità con
prezzo al pubblico più basso dello sconto minimo previsto dalla
legge.
Tale strategia sembra trovare, sulla base delle informazioni raccolte
in sede istruttoria (memoria Schering), la propria spiegazione nell'esigenza
di evitare che a fronte delle differenze di prezzo esistenti fra
i diversi prodotti offerti nell'ambito di una pluralità di trattative
esclusive (normalmente più lotti di una medesima gara) le Aziende
sanitarie siano spinte ad acquistare maggiori quantità di quello
con prezzo più basso.
Tale giustificazione dimostra, in primo luogo, che anche ove le
Aziende Sanitarie procedano ad effettuare i propri acquisti mediante
trattative esclusive vi sia un'importante possibilità di confronto
concorrenziale sul prezzo fra le imprese fornitrici.
In secondo luogo, l'offerta di prezzi corrispondenti al meccanismo
e allineati a quelli dei concorrenti anche nell'ambito delle trattative
esclusive, in cui l'impresa sarebbe teoricamente libera, nel rispetto
della regolamentazione di settore, di proporre qualunque prezzo
superiore o inferiore, non può spiegarsi altrimenti che come una
manifestazione della stessa pratica concordata per l'applicazione
del sopradescritto meccanismo al fine della definizione di identici
prezzi di offerta, che trova esecuzione nell'intera strategia di
prezzo dell'impresa e che, come tale, va al di là della singola
trattativa.
In altri termini, anche la presentazione di offerte identiche da
parte delle diverse imprese nell'ambito di tali specifiche procedure
di acquisto adottate dalle Aziende Sanitarie non appare riconducibile
a una strategia autonoma ed indipendente di ciascuna impresa, ma
spiegabile solo in base all'adesione ad una pratica concordata alla
quale ciascuna impresa ha aderito per evitare un confronto concorrenziale
sul prezzo ed alterare le condizioni di concorrenza nel mercato.
Appaiono infine sintomatici di una concertazione fra imprese concorrenti
i numerosi episodi in cui le Aziende Sanitarie hanno esperito senza
successo una richiesta o un intervento per ottenere offerte migliorative
per le forniture di mezzi di contrasto, nonché quelli in cui le
imprese hanno accolto tale richiesta presentandosi nuovamente con
offerte allineate (cfr. sez.C.3.2). In particolare, circa il 9%
di tutto il campione delle strutture sanitarie contattate ha precisato
che almeno in un caso (relativo a gare o trattative) ha richiesto
una miglioria a fronte della quale almeno due imprese hanno risposto
con una diminuzione di uguale entità rispetto al prezzo proposto
inizialmente.
Tali condotte non appaiono in alcun modo spiegabili con una condotta
indipendente ed autonoma di ciascuna impresa, in quanto ciascuna
avrebbe avuto interesse ad offrire, nel primo caso, uno sconto aggiuntivo
e, nel secondo, a presentare offerte differenziate proprio al fine
di ottenere la relativa fornitura.
Anche i sopradescritti elementi di anomalia riscontrabili nelle
condotte tenute dalle imprese sul mercato appaiono indicare in modo
serio, preciso e concordante l'esistenza di una concertazione fra
imprese concorrenti per la definizione in comune dei prezzi di offerta,
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, l. n. 287/90.
d) Assenza di condizioni di mercato che giustificano uno spontaneo
allineamento dei prezzi
Ad ulteriore conferma della natura concertata del parallelismo di
prezzo deve infine osservarsi che, contrariamente a quanto contestato
dalle parti, il mercato rilevante non presenta quelle condizioni
strutturali che sono essenziali per giustificare un parallelismo
spontaneo.
Infatti, nel mercato considerato non vi è una perfetta conoscenza
della domanda in termini di quantità, dal momento che le Aziende
Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere ricorrono a procedure
di acquisto diversificate sia nei modi che nei tempi, che peraltro
non impegnano le Aziende medesime ad acquistare le quantità ivi
indicate. Una significativa parte delle forniture è, inoltre, acquisita
attraverso trattative c.d. esclusive, per le quali le imprese non
sono poste in concorrenza e nelle quali ciascuna potrebbe agire
nella massima autonomia; in molti casi, infine, le trattative vengono
condotte senza ricorrere a procedure ad evidenza pubblica. Frequenti
sono anche gli episodi di proroga delle forniture da parte delle
aziende sanitarie, che rendono non prevedibile il momento in cui
avrà luogo la nuova procedura di acquisto.
Più in generale, si osserva che la domanda dei mezzi di contrasto
non ionici non è stata stabile nel periodo considerato dall'istruttoria,
essendo continuamente aumentata in relazione all'incremento del
numero di apparecchiature e degli esami effettuati (cfr. sez. C.1.3).
Tale crescita non è dipesa dalle strategie delle imprese fornitrici
di mezzi di contrasto, ma da scelte delle Aziende Sanitarie in relazione
alla disponibilità e all'utilizzo delle apparecchiature radiologiche.
Manca inoltre una correlazione fra il livello dei prezzi di mercato
e i costi di produzione di ciascun prodotto e/o i costi di trasferimento
degli stessi prodotti da parte di imprese licenzianti o di altre
imprese dello stesso gruppo societario (cfr. sez. C.5). Infatti,
i dati forniti, sebbene non abbiano permesso un vero e proprio confronto,
hanno consentito di verificare l'esistenza, quantomeno per alcune
imprese, di ampi margini, così da escludere che il parallelismo
dei prezzi trovi giustificazione in un elevato ed identico livello
dei costi delle imprese.
Anche con riferimento ai costi di trasferimento dei vari prodotti,
dalle imprese produttrici appartenenti al medesimo gruppo, per quanto
riguarda Schering e Nycomed, e dalle imprese licenzianti, per quanto
riguarda Byk e Farmades, l'analisi effettuata dimostra l'esistenza
di significative divergenze nei margini distributivi a disposizione
di ciascuna impresa. Tali differenze determinano incentivi diversi
per ciascuna impresa, che dovrebbero essere perseguiti attraverso
strategie diversificate e dunque con condotte competitive relativamente
al prezzo.
Non può altresì non sottolinearsi l'esistenza di una pluralità di
legami contrattuali incrociati fra tutte le imprese aventi ad oggetto
lo sfruttamento di brevetti che contribuiscono a creare un contesto
estremamente favorevole alla concertazione (cfr. Sez. C.1.4.).
3.2. Alterazione del livello dei prezzi al pubblico
Lo stesso livello dei prezzi al pubblico dei vari mezzi di contrasto
oggetto di istruttoria non risulta derivare dall'applicazione puntuale
del criterio del PME (Prezzo Medio Europeo) previsto dalla delibera
CIPE del 25 febbraio 1994, come modificata dalle delibere del 16
marzo e 13 aprile 1994, nonché dalla delibera CIPE n. 10/1998. Dagli
elementi raccolti risulta che nessuna delle imprese, a seguito dell'emanazione
della delibera n. 10/98 ha fornito al CIPE i dati relativi ai fatturati
e ai consumi nei 12 paesi della Comunità Europea, sostenendo di
non avere la disponibilità di tali informazioni (cfr. Sez. C.1.5.)
. In conseguenza di ciò, si è resa necessaria la procedura negoziale,
prevista dall'articolo 2, comma 7, della stessa delibera, nell'ambito
della quale sono stati riconfermati i prezzi al pubblico precedentemente
in vigore.
Le giustificazioni addotte dalle imprese in merito alla mancata
comunicazione dei dati richiesti dalla citata delibera CIPE non
appaiono plausibili. Per quanto riguarda Bracco, si osserva che
i mezzi di contrasto da essa commercializzati in Italia sono prodotti
derivanti dalla sua ricerca e che sono distribuiti negli altri paesi
europei da imprese licenziatarie della stessa Bracco. In particolare,
risulta che in tutte le licenze stipulate dalla stessa impresa per
la distribuzione di tali specialità nei vari paesi comunitari si
fa più volte riferimento a ricavi realizzati dai licenziatari ("net
sales"), parametro in base al quale sono calcolati i corrispettivi
di spettanza di Bracco quali le royalties (cfr., ad esempio,
il contratto di licenza con Schering per la distribuzione di Iopamiro
in Francia).
Per quanto riguarda Nycomed e Schering, imprese multinazionali che
operano attraverso proprie filiali in molti paesi, è evidente che
tali dati risultavano nella piena disponibilità dei rispettivi gruppi,
che è presumibile effettuino analisi accurate sui livelli di prezzi
in ogni ambito territoriale, così come accade per l'Italia. Il citato
documento 13 acquisito presso Nycomed rappresenta un'esemplificazione
di queste analisi sui prezzi nei vari paesi e conferma espressamente
che Nycomed, pur essendo in possesso di tali dati, non li ha volontariamente
trasmessi al CIPE. Anche le giustificazione di Byk e Farmades non
appaiono verosimili in quanto non si basano su motivi che dimostrano
oggettivamente l'indisponibilità di tali dati.
In base a tali elementi risulta pertanto che tutte le imprese si
sono consapevolmente sottratte al metodo del PME previsto dalla
Delibera CIPE n. 10/98 per definire il prezzo al pubblico dei loro
mezzi di contrasto,come risulta, in particolare, dal documento Nycomed
13 ("None of the CM players have given any figures to the
Authorities. A decree is to be published in August-September and
will be followed by negotiation").
Inoltre, l'analisi dei dati forniti da alcune imprese (cfr. sez.
C.1.5., tabelle 8 e 9) dimostra che l'applicazione del criterio
previsto nella citata delibera CIPE n.10/98 avrebbe determinato
una riduzione del prezzo al pubblico di tutti i prodotti, diminuzione
che era peraltro prevista da parte di alcune imprese.
D'altra parte, a conferma di ciò, si consideri che se l'applicazione
del nuovo criterio di regolamentazione avesse determinato la possibilità
di procedere ad aumentare il prezzo al pubblico, ciascuna impresa
avrebbe avuto interesse ad applicarlo in modo spontaneo. Significativo
in proposito è il tentativo effettuato da Nycomed di aumentare i
prezzi al pubblico dei propri mezzi di contrasto, presentando al
CIPE i dati relativi alla media dei prezzi "ex factory"
nonché dei prezzi di listino in vigore in ciascuno dei Paesi di
riferimento (cfr. sez. C.1.5).
L'assenza di una giustificazione per la mancata comunicazione al
CIPE dei dati relativi ai fatturati e ai consumi nei 12 paesi della
Comunità Europea, unitamente alla circostanza che tali dati avrebbero
determinato una riduzione dei prezzi al pubblico di tutti i prodotti,
costituiscono indici dell'anomalia della condotta tenuta da ciascuna
impresa e quindi un primo indizio del fatto che esse non siano state
autonomamente definite, ma siano il risultato di una concertazione
fra imprese concorrenti.
In secondo luogo, dal momento che il meccanismo adottato da tutte
le imprese per definire i prezzi di offerta dei propri prodotti
prende a riferimento il prezzo al pubblico del prodotto con prezzo
più basso, può escludersi che vi fosse uno specifico interesse individuale
di ciascuna impresa a non applicare il nuovo criterio del PME, in
quanto tale condotta, singolarmente ed autonomamente adottata da
ciascuna impresa, non avrebbe in alcun modo garantito il mantenimento
dello stesso livello dei prezzi di offerta dei propri prodotti.
In altri termini, considerate le dinamiche del mercato e il particolare
meccanismo di formazione dei prezzi di offerta dei prodotti, il
vantaggio derivante dalla mancata applicazione del nuovo criterio
del PME non poteva discendere da una scelta autonoma di ciascuna
impresa, ma soltanto da una condotta uniforme da parte di tutte
le imprese, finalizzata ad escludere la diminuzione del prezzo al
pubblico di tutti i prodotti e, conseguentemente, del comune prezzo
di riferimento per la presentazione delle offerte, effetto che si
è puntualmente verificato.
Tale analisi dimostra pertanto che vi era un interesse comune, e
non individuale, a non applicare il nuovo criterio del PME e che
pertanto l'uniforme condotta adottata da ciascuna impresa di non
comunicare al CIPE i dati richiesti trova spiegazione solamente
quale risultato di una concertazione fra imprese concorrenti.
Una conferma in proposito si ricava dal documento Nycomed 13 nel
quale, dopo la descrizione dei nuovi criteri per la definizione
dei prezzi al pubblico, si specifica che nessuna impresa concorrente
ha fornito alcun dato al CIPE. Tale indicazione appare anomala dal
punto di vista di una condotta autonoma ed indipendente di Nycomed,
sotto due profili: 1) per il fatto che non si indicano i riflessi
che potranno derivare dalla nuova regolamentazione sui prezzi al
pubblico per i prodotti di Nycomed; 2) per il fatto che si considera
rilevante esclusivamente la condotta delle imprese concorrenti.
Infine, ulteriore indice della concertazione si desume dall'esistenza
di un coordinamento fra le stesse imprese relativamente ai prezzi
effettivi di offerta (cfr. sez. E.3.1.). Ove infatti si consideri
che la mancata comunicazione dei dati al CIPE ha permesso di non
variare il comune e concordato livello dei prezzi di offerta, si
può ritenere che anche la mancata comunicazione dei dati al CIPE
non sia stata autonomamente definita da ciascuna impresa, ma costituisca
specifica ed ulteriore manifestazione della stessa pratica concordata,
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, l. n. 287/90.
Significativo in proposito è infine il già descritto tentativo effettuato
da Nycomed di aumentare i prezzi al pubblico dei propri mezzi di
contrasto, presentando al CIPE i dati relativi alla media dei prezzi
"ex factory", nonché dei prezzi di listino in vigore
in ciascuno dei paesi di riferimento, se si considera che proprio
Nycomed era titolare del prodotto con il prezzo al pubblico più
basso, Imagopaque, e che pertanto tale variazione del prezzo al
pubblico avrebbe avuto l'effetto di aumentare il livello complessivo
dei prezzi in Italia.
Di conseguenza, anche in assenza di una prova diretta relativa alla
concertazione su questo aspetto, si può ritenere che vi sono indizi
seri, precisi e concordanti che portano a ritenere che la condotta
tenuta da ciascuna impresa volta a non applicare il criterio del
PME di cui alla delibera CIPE n. 10/98, possa spiegarsi unicamente
come conseguenza di una concertazione fra imprese concorrenti volta
ad evitare una riduzione del livello dei prezzi al pubblico e, conseguentemente,
dei prezzi effettivi di offerta, ai sensi dell'articolo 2, comma
1, l. n. 287/90.
Per quanto riguarda Farmades, assume inoltre rilevanza quanto accaduto
nel 1996 al momento dell'introduzione sul mercato della specialità
Xenetix, quando tale società si è espressamente opposta all'applicazione
di prezzi conformi al criterio del PME.
Anche tale condotta appare collegata al mantenimento del comune
livello dei prezzi di offerta, ove si consideri che il rispetto
da parte di Farmades della Delibera CIPE avrebbe portato ad un prezzo
al pubblico inferiore a quello dei prodotti concorrenti e conseguentemente,
in relazione al sopradescritto meccanismo di definizione dei prezzi
di offerta, ad una riduzione dei prezzi di vendita di tutti i prodotti
(cfr. Sez. C.1.5. tabella 6).
In particolare, non appare pertinente la motivazione addotta dalla
stessa Farmades al CIPE per giustificare il rifiuto di applicare
il PME, ovvero che il livello dei prezzi da esso risultante avrebbe
determinato "un ricavo industria molto inferiore a quello
di tutti gli altri Paesi europei ove la specialità è in commercio",
dal momento che i dati utilizzati per calcolare il PME non si riferivano
ai ricavi effettivi realizzati nei vari Paesi (come ha successivamente
richiesto la delibera CIPE n. 10/98), ma al valore superiore rappresentato
dal ricavo industria. Tale condotta appare invece sintomatica di
una precisa volontà di non alterare il livello dei prezzi di mercato,
come peraltro la stessa Farmades afferma nella lettera inviata al
CIPE, precisando che i prezzi che essa intendeva applicare risultavano
"perfettamente allineati ai prezzi praticati per le specialità
appartenenti alla medesima categoria citati in premessa (Iopamiro,
Omnipaque, Ultravist, Imagopaque, Optiray, Iomeron)".
In conclusione, tali elementi indicano che Bracco, Byk, Nycomed,
Schering e Farmades hanno volontariamente evitato la regolamentazione
relativa al PME, in forza di una concertazione, ai sensi dell'articolo
2, comma 1, l. n. 287/90, in base alla quale esse sono riuscite
a mantenere inalterato l'esistente livello dei prezzi al pubblico
e quindi il livello comune di prezzo da applicare nelle forniture
alle Aziende Sanitarie, quale congiuntamente concordato.
- 3.3.
La concertazione per alterare i meccanismi di gara a livello locale
L'analisi delle condotte tenute dalle imprese in occasione di 41
procedure di gara nelle quali le imprese erano poste direttamente
a confronto (cfr. sez. C.3.3.) ha fatto emergere una serie di comportamenti
anomali che appaiono spiegabili solo in relazione all'esistenza
di una concertazione fra imprese concorrenti finalizzata ad alterare
il funzionamento delle medesime gare e a predefinirne gli esiti.
Dall'analisi effettuata con riferimento ai 121 lotti di gara (relativamente
a 41 gare) nei quali le imprese si sono trovate a diretto confronto,
è risultato che in 47 occasioni si sono registrati prezzi sempre
allineati al meccanismo da parte di tutte le imprese offerenti.
Tali condotte, come precedentemente indicato, appaiono spiegabili
soltanto come il risultato di una concertazione fra le imprese per
non differenziarsi sulla variabile prezzo, quella che la gara prevedeva
come criterio principale o esclusivo per aggiudicare la fornitura.
Con riferimento agli altri lotti, appaiono sintomatiche di un'alterazione
della concorrenza le molteplici occasioni (35 lotti) in cui una
sola impresa ha offerto un prezzo diverso-e inferiore-rispetto al
meccanismo, soprattutto se si considera che in 29 di esse lo scarto
rispetto al prezzo da meccanismo è stato molto lieve, inferiore
al 2%. Tali condotte appaiono il risultato di una concertazione
fra le imprese per designare preventivamente l'impresa vincitrice
di ciascun lotto.
Vengono, inoltre, in rilievo i casi in cui sono state presentate
offerte diverse dal meccanismo ma uguali fra due imprese (5 lotti),
e quelli in cui è stata presentata un'offerta da parte di una sola
impresa (5 lotti, di cui 4 con prezzi corrispondenti al meccanismo).
Ciascuna di tali condotte appare anomala se confrontata con quello
che dovrebbe essere un normale confronto fra imprese concorrenti
e spiegabile solo come il risultato di una concertazione fra imprese
concorrenti.
Anche l'analisi della condotta tenuta dalle imprese nell'ambito
di ciascuna specifica gara ha permesso di evidenziare alcune anomalie
rispetto a quella che dovrebbe essere una condotta concorrenziale.
Da una parte, vi sono alcune gare in cui tutte le imprese hanno
offerto prezzi allineati per tutti i lotti di gara. Dall'altra,
vi sono gare in cui ciascuna impresa ha tenuto condotte disomogenee
per i diversi lotti oggetto della stessa gara, sia in termini di
prezzi offerti per ciascun lotto, sia in termini di partecipazione
alla gara stessa (non avendo presentato offerte per alcuni lotti
per i quali si avevano prodotti disponibili), così da pervenire
ad una suddivisione fra le diverse imprese dei vari lotti oggetto
della gara.
L'analisi di tali condotte, sia con riferimento agli specifici lotti
di gara, sia in relazione alla singola gara, dimostra un'alterazione
dei meccanismi concorrenziali che non appare spiegabile se non come
l'effetto di una concertazione fra imprese concorrenti, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, l. 287/90.
Tale ricostruzione trova conferma negli ampi elementi documentali
acquisiti nel corso dell'istruttoria, che dimostrano che le imprese
intendevano raggiungere, e spesso hanno raggiunto, specifici accordi
in relazione alla condotta da tenere nell'ambito delle procedure
nelle quali venivano messe direttamente a confronto da parte delle
Aziende sanitarie e ospedaliere (cfr. sez. C.3.5).
Ciò si evince, in primo luogo, dalle procedure definite dalle direzioni
commerciali di alcune imprese relativamente alle condotte che i
responsabili di zona devono seguire in occasione di gare per la
fornitura di mezzi di contrasto non ionici. In particolare, i documenti
4 e 39 di Schering dimostrano in modo inequivoco come le procedure
definite dalla Direzione Commerciale prevedessero che, nel caso
di gara, i responsabili di zona dovessero raggiungere accordi e
intese con i concorrenti in relazione alla gara stessa. Anche i
documenti Bracco 21J e Nycomed 4 confermano come fosse affidato
agli informatori/responsabili di zona definire la condotta da assumere
in ciascuna gara, trovando "soluzioni locali" con i concorrenti.
Vi sono poi numerosi rapporti dei responsabili di zona che dimostrano
come tali direttive siano state effettivamente attuate. Essi evidenziano
incontri, contatti, discussioni con i rappresentanti delle imprese
concorrenti per definire la condotta da tenere in occasione di specifiche
gare al fine di alterarne il funzionamento e predefinirne l'esito.
In particolare, risulta la conclusione di accordi in merito alla
ripartizione dei lotti di gara, alla definizione dei prezzi da offrire
e, più in generale, alla condotta che ciascuna impresa doveva tenere
per giungere al risultato concordato con i concorrenti (le contestazioni
e le risposte relative ai singoli documenti sono contenute nella
sezione C.3.5.).
Tali documenti hanno indubbia rilevanza probatoria circa l'esistenza
di incontri e contatti fra i rappresentanti delle imprese per alterare
in modo concertato l'andamento delle singole gare, ai sensi dell'articolo
2, comma 1, l. 287/90.
Non può essere invece sostenuta l'irrilevanza di tali documenti
in relazione ad alcune divergenze tra quanto in essi contenuto e
la condotta che le imprese hanno effettivamente tenuto in sede di
gara. La presenza di qualche, peraltro modesta, divergenza di tale
tipo trova infatti spiegazione nel fatto che molti dei reports
rappresentano e descrivono soltanto specifici momenti delle trattative
intercorse fra i rappresentanti delle imprese in occasione delle
singole gare e, come tali, possono dunque riferirsi a fasi di tali
trattative nelle quali non si era ancora definitivamente stabilita
la condotta che ciascuna impresa avrebbe dovuto tenere nella singola
gara.
In alcune circostanze si è comunque riscontrata l'assoluta corrispondenza
fra la condotta descritta nei reports, e quella effettivamente
posta in essere da ciascuna impresa nella presentazione delle offerte
alle Aziende sanitarie (in particolare, nelle gare effettuate dall'Azienda
S.Giovanni Battista di Torino 1996, dall'ASL Salerno 1 1996 e dall'ASL
Salerno 2 1999).
Infine, sono del tutto sporadici gli episodi di effettiva concorrenza
fra le imprese (cfr. sez. C.3.6.): essi non dimostrano, dunque,
l'esistenza di un significativo grado di concorrenza sul mercato,
ma soltanto il fatto che in alcune occasioni le imprese non sono
riuscite a raggiungere specifici accordi per predeterminare il risultato
delle gare. Si tratta, in sostanza, di episodi di deviazione occasionale
dalla pratica concordata.
In conclusione, l'analisi delle condotte tenute dalle imprese in
sede di gara, e gli ampi elementi documentali raccolti dimostrano
l'esistenza di una concertazione fra imprese concorrenti per alterare
i meccanismi di gara, in violazione dell'articolo 2, l. 287/90.
3.4. Altre forme di cooperazione
Dagli elementi acquisiti risulta che il coordinamento fra le imprese
fornitrici di mezzi di contrasto ha avuto anche ulteriori manifestazioni,
che hanno interessato altri aspetti delle politiche commerciali
delle imprese (cfr. sez. C.3.8.).
In sede ispettiva, sono stati acquisiti alcuni elementi documentali
(documenti Farmades 2 e 21 e Bracco 21J) che dimostrano come fra
le imprese vi siano stati contatti anche in relazione allo svolgimento
della attività informativo-promozionale, dando luogo anche in questo
ambito a forme di coordinamento, ai sensi dell'articolo 2, comma
1, della l. n. 287/90. In particolare, vi sono state forme di coordinamento
tra le imprese per ripartire gli investimenti da effettuare presso
alcune Aziende e medici radiologi, nonché per la ripartizione delle
spese di sponsorizzazione dei congressi.
Altri elementi documentali raccolti dimostrano che le imprese parti
dell'istruttoria hanno realizzato un significativo scambio di informazioni
in merito alle quantità vendute, espresse in kg/iodio, sia direttamente
sia attraverso una società terza Seledati (cfr. sez. C.4.).
Con riferimento alle informazioni scambiate attraverso Seledati,
risulta che le imprese, ad eccezione di Farmades, hanno dato luogo
ad un sistema di scambio di informazioni relativamente al periodo
1994/1998, in base al quale ciascuna impresa ha fornito, per ciascun
ambito provinciale, i dati relativi alle proprie vendite trimestrali
in kg/iodio e numero di dosi, e ha ricevuto i dati trimestrali relativi
ai consumi complessivi del mercato (espressi sempre in kg/iodio
e numero dosi) e all'assorbimento di ciascun ambito provinciale.
Gli elementi documentali raccolti rivelano inoltre l'esistenza di
un più ampio e diretto scambio di informazioni individuali fra tutte
le imprese. Tale sistema è espressamente menzionato in alcuni documenti
(Schering 31, e limitatamente a Bracco e Schering dai documenti
Bracco 32J e 37J) e rappresenta l'unica spiegazione possibile
del livello di dettaglio e di precisione delle informazioni contenute
in altri documenti (Schering 3, Bracco 11J e 12J). Informazioni
così dettagliate e precise non si sarebbero potute ottenere in assenza
di un coordinato scambio di dati tra le parti, considerata la grande
incertezza relativa alle quantità acquistate effettivamente da ciascuna
Azienda sanitaria e la conseguente difficoltà di stabilire con esattezza
il volume delle vendite e le quote di mercato delle imprese concorrenti.
In particolare, il sopra richiamato documento Schering 3, costituisce
un prospetto nel quale sono indicate le vendite mensili di ciascuna
impresa espresse in kg/iodio relative ai primi cinque mesi del 1996
e 1997 con indicazione delle variazioni percentuali della quota
di mercato di ciascuna impresa. Le informazioni contenute in tale
documento non possono che essere il frutto di un sistema di scambio
di informazioni individuali realizzato da tutte le aziende, in ragione
del maggior livello di dettaglio rispetto alle informazioni trasmesse
a Seledati, nonché per la presenza dei dati di vendita di Farmades
che non partecipava al sistema Seledati.
Tali condotte dimostrano pertanto che la concertazione fra le imprese
produttrici di mezzi di contrasto si è manifestata anche con riferimento
ad alcune forme dell'attività informativa promozionale e in relazione
all'attuazione di un sistema di scambio di informazioni.
3.5 Inattendibilità di spiegazioni alternative alla pratica proposta
dalle parti
Non appaiono infine condivisibili le specifiche spiegazioni alternative
alla pratica concordata proposte dalle parti.
Non trova anzitutto alcuna conferma nelle risultanze acquisite la
tesi sostenuta da Nycomed, secondo la quale la società avrebbe adottato
una strategia competitiva e non cooperativa nelle sole gare in cui
i benefici fossero stimabili come superiori ai rischi, ovvero in
un numero di casi ridotto, ma rilevante in termini di incremento
delle vendite e delle quote di mercato (cfr. sez. C.3.4.). Dall'analisi
del campione di gare esaminato risulta infatti che nella maggior
parte dei casi Nycomed si è aggiudicata soltanto 3 lotti di gara
di importo significativo deviando dal prezzo derivante dal meccanismo;
nella maggior parte dei casi (43), Nycomed ha offerto prezzi allineati
a quelli dei concorrenti. Con riferimento ai 23 lotti in cui essa
ha offerto prezzi diversi, si è rilevato che in 5 dei 10 lotti di
cui l'impresa è risultata aggiudicataria vi sono elementi che portano
a ritenere che tale condotta sia risultata da una concertazione
fra imprese concorrenti per ripartirsi i vari lotti oggetto di gara.
Anche per ciò che riguarda le forniture risultanti da trattative
esclusive, non appare condivisibile la spiegazione fornita da Nycomed,
secondo la quale il livello di prezzo praticato sarebbe l'effetto
del potere contrattuale della domanda; in particolare, dall'indagine
effettuata risulta che solo 10 ASL su 117 hanno effettuato una richiesta
di allineamento dei prezzi di offerta al prezzo più basso e dunque
che si tratta di una condotta non usuale delle ASL che, in quanto
tale, non può costituire spiegazione dell'uguaglianza dei prezzi
di offerta (cfr. Sez. C.3.2., tabella 20).
Parimenti non condivisibili risultano altresì il modello teorico
e gli esercizi di simulazione contenuti nel parere-studio presentato
da Bracco relativamente alle condotte di gara, in quanto fondati
su un'ipotesi di mercato e di svolgimento delle dinamiche concorrenziali
non corrispondente alla realtà del mercato oggetto di istruttoria.
Si rileva innanzitutto che il parere presentato cerca di dimostrare
l'esistenza di un equilibrio non cooperativo sulla base di una convenienza
individuale di ciascuna impresa ad aderire al prezzo base d'asta,
mentre non spiega i meccanismi secondo i quali le imprese sono pervenute
ad individuare tale prezzo, limitandosi a considerarlo indotto dal
contesto regolatorio.
Il parere, in particolare, non dimostra come, a fronte dell'indicazione
derivante dall'applicazione dello sconto del 50% al prezzo del prodotto
con prezzo al pubblico più basso, sia individualmente razionale
da parte di ciascuna impresa fissare il prezzo base d'asta a tale
livello (focal point) e dunque non smentisce la conclusione
per la quale tale condotta rappresenta il frutto di una concertazione
tra le imprese, come documentato dagli elementi istruttori raccolti.
Si osserva inoltre che alcune ipotesi alla base di tale esercizio
non appaiono conformi alla realtà del mercato in esame. In particolare
con riferimento agli elementi economici si osserva che:
la struttura dei costi è diversificata con margini molto ampi quantomeno
da parte di alcune imprese;
non vi è staticità delle condizioni strutturali del mercato (numero
invariato di imprese), né uguaglianza nel tempo del numero di gare
in cui si reagisce ad abbassamenti del prezzo;
non vi è omogeneità dell'importanza dei centri decisionali (regioni),
le quote di mercato delle quattro imprese ipotizzate come partecipanti
alle gare risultano, alla fine del gioco ripetuto, tutte comprese
nel range 20-30%, quindi omogenee e diverse da quelle detenute
dalle imprese parti del procedimento, che sono molto differenziate.
Con riferimento agli elementi relativi allo specifico mercato in
esame, si osserva ancora che:
il numero di gare in cui è stata effettuata la simulazione è molto
più elevato di quello effettivo; la simulazione inoltre si basa
sul presupposto che tutte le gare abbiano lo stesso valore, anche
in ciò discostandosi dalla realtà, nella quale si registrano gare
di diverso ammontare, aspetto quest'ultimo che può risultare decisivo
nell'orientare la scelta delle imprese in ordine alle gare alle
quali partecipare; in assenza di differenziazione nel valore, il
modello assume invece la partecipazione delle varie imprese secondo
criteri casuali;
l'allineamento di prezzo, contrariamente a quanto presupposto nel
modello, non è costantemente applicato nell'ambito delle gare, ove
si assiste frequentemente a forme diverse di alterazione concorrenziale,
in particolare alla ripartizione dei lotti di gara con designazione
dell'impresa vincente che offre un prezzo inferiore a quello derivante
dal meccanismo;
non corrisponde infine alla realtà del mercato in esame l'ipotesi
che le decisioni sui prezzi di offerta siano determinate esclusivamente
a livello locale.
Occorre ancora osservare che lo scenario descritto nel parere di
Bracco presenta una contraddizione interna di fondo, nella misura
in cui cerca di dimostrare che le imprese potevano raggiungere un
equilibrio oligopolistico non cooperativo basato su un livello di
prezzo pari al prezzo scontato del prodotto con prezzo di partenza
più basso, e nello stesso tempo ammette che nella metà circa delle
gare vi sono stati ribassi rispetto a tale livello di equilibrio;
ed, in effetti, il modello non prevede alcun meccanismo che possa
determinare tale risultato.
Infine va rilevato che sussiste una palese contraddizione fra quanto
si vuole dimostrare con lo studio economico in esame e la tesi difensiva
prospettata dalla stessa Bracco, per la quale l'allineamento al
meccanismo si spiegherebbe come esecuzione di quanto prescritto
da Farmindustria.
In conclusione, il modello presentato non dimostra che tutti gli
aspetti della condotta delle imprese siano il frutto di scelte autonome
e razionali, appare eccessivamente semplicistico e non rappresenta
adeguatamente la realtà del mercato oggetto di istruttoria. Ne consegue
che i risultati delle simulazioni non corrispondono all'effettiva
condotta delle imprese e, per questa ragione, non riescono a fornire
una convincente e fondata spiegazione delle condotte delle imprese
in termini di interazione strategica non cooperativa.
4. Oggetto ed effetti dell'intesa
Le risultanze istruttorie hanno permesso di individuare una pratica
concordata fra le imprese farmaceutiche produttrici di mezzi di
contrasto, che ha avuto diverse manifestazioni, in violazione dell'articolo
2, comma 2, lettera a) , b) e c) della legge n. 287/90.
Di seguito, si procederà a descrivere le specifiche restrizioni
della concorrenza che sono derivate dall'intesa in esame.
4.1. La fissazione dei prezzi di offerta
La pratica concordata sopra descritta ha avuto, in primo luogo,
per oggetto ed effetto la fissazione dei prezzi di offerta dei mezzi
di contrasto non ionici. Tale obiettivo è stato raggiunto attraverso
la definizione concordata di un identico livello dei prezzi di vendita
delle diverse confezioni dei mezzi di contrasto destinati alle Aziende
sanitarie.
Tale identico livello dei prezzi ha trovato ampia e diffusa applicazione
nelle forniture effettuate dalle diverse imprese, sia in molte procedure
di gara sia in quasi tutte le trattative esclusive, in attuazione
di una medesima concertazione per annullare qualsiasi possibilità
di concorrenza di prezzo per ogni tipologia di procedura di acquisto
seguita dalle Aziende Sanitarie.
Non vi è peraltro dubbio che per entrambe queste tipologie di forniture
il prezzo di acquisto rappresenti il principale parametro di riferimento
per le imprese. Riguardo alle gare, il prezzo rappresenta il principale,
se non l'unico, parametro di valutazione delle offerte.
Anche nell'ambito delle trattative esclusive, dove per definizione
non vi dovrebbe essere confronto fra imprese concorrenti, gli elementi
raccolti dimostrano come vi fosse un'importante possibilità di confronto
concorrenziale sul prezzo fra le imprese fornitrici.
La concertazione sul prezzo, oltre ad avere un oggetto restrittivo,
ha determinato la produzione di consistenti effetti restrittivi
della concorrenza sul mercato rilevante, in quanto ha eliminato
l'incertezza circa il reciproco comportamento di imprese concorrenti,
comportando il raggiungimento di un equilibrio dei prezzi diverso
e superiore rispetto a quello che si sarebbe determinato in regime
di concorrenza, a danno delle Aziende Sanitarie acquirenti.
Il livello comune dei prezzi derivante dall'applicazione del meccanismo
è stato mantenuto inalterato nel periodo considerato dalla presente
istruttoria, dal 1995 al 1999, anche attraverso l'elusione concordata
della regolamentazione relativa al PME, in particolare dei criteri
di cui alla delibera CIPE n. 10/1998.
4.2. L'alterazione
dei meccanismi di gara
La pratica concordata ha avuto quale ulteriore oggetto ed effetto
l'alterazione dei meccanismi di gara predisposti dalle Aziende Sanitarie.
In particolare, la concertazione attuata tra le imprese parti del
procedimento si è indirizzata alla ripartizione delle forniture
oggetto di gara, attraverso una pluralità di condotte concordate,
quali la determinazione del prezzo di offerta dei vari partecipanti,
la predefinizione dei partecipanti a ciascuna selezione, il rifiuto
individuale o collettivo di offerta ed altre condotte volte ad alterare
il meccanismo di gara ed a predefinirne i risultati secondo quanto
stabilito fra imprese concorrenti.
Nel caso di specie, in ragione dell'ampia applicazione di tale alterazione
dei meccanismi concorrenziali, risulta che tale concertazione ha
avuto uno scopo ed un effetto ancor più restrittivo, ovvero annullare
in via generale il meccanismo stesso di gara, per far sì che le
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere rinunciassero ad utilizzare tale
modalità di acquisto, dimostrando che essa non portava alcun vantaggio
economico rispetto alla trattativa esclusiva, ma solo oneri superiori;
in tal modo le imprese hanno potuto perseguire l'obiettivo di continuare
ad orientare la domanda soltanto ed esclusivamente attraverso l'attività
informativa promozionale e con investimenti di marketing. Ed, in
effetti, il numero delle gare effettuate nel periodo considerato
non risulta essere aumentato.
Tale ultimo aspetto evidenzia l'esistenza di un forte legame fra
le due modalità di acquisto dei mezzi di contrasto, gare e trattative
esclusive, e permette di ritenere che gli effetti dell'alterazione
concorrenziale nell'ambito delle gare siano stati molto ampi e si
siano riflessi sulle condizioni di concorrenza di tutto il mercato,
rendendo ininfluente la scelta della modalità di acquisto adottata
dalle Aziende Sanitarie.
In questa prospettiva, l'identico livello dei prezzi di offerta
nelle gare e nelle trattative esclusive rappresenta la manifestazione
di un unico disegno concertativo secondo il quale le imprese hanno
escluso in modo pressoché totale qualsiasi possibilità di confronto
sul prezzo per le forniture dei mezzi di contrasto. Per tali motivi,
gli effetti di questa restrizione non appaiono limitati all'ambito
delle gare ma hanno interessato tutto il mercato, influenzando la
scelta delle Aziende sanitarie sulla procedura di acquisto da adottare.
4.3. Ulteriori limitazioni della concorrenza
La pratica concordata ha avuto, infine, quale oggetto ed effetto
ulteriori limitazioni della concorrenza che si manifestano nell'ambito
dell'acquisizione di forniture al di fuori dei meccanismi di gara.
Gli elementi acquisiti indicano l'esistenza di episodi in cui si
è registrato un coordinamento fra le imprese concorrenti nell'effettuazione
di all'attività informativa promozionale nei confronti dei medici
radiologi. Com'è noto l'attività informativa promozionale rappresenta
un importante ambito di confronto concorrenziale per le imprese
farmaceutiche e la sua alterazione comporta una restrizione della
concorrenza nel mercato.
Le risultanze istruttorie dimostrano inoltre l'esistenza di un sistema
di scambio di informazioni individuali relativo ai dati di vendita
di ciascuna impresa, che ha permesso di conoscere con sufficiente
precisione la posizione di ciascuna impresa concorrente e quindi
di avere una visione puntuale dell'intero mercato con riferimento
ad intervalli temporali ridotti (mensili) e ad un ambito territoriale
provinciale. Tali informazioni rappresentano il dato commerciale
più importante per ciascuna impresa, in quanto permettono di conoscere
la posizione di mercato dei concorrenti oltre alla strategia concorrenziale
da essi adottata e, come tali, hanno carattere di segreto commerciale
per ciascuna impresa. Infatti, le vendite e la quota di mercato
rappresentano il vero parametro che misura la capacità concorrenziale
di ogni impresa (cfr. anche documenti Bracco 18J e 32J).
In particolare, tale scambio di informazioni ha consentito alle
parti di conoscere in modo preciso, con riferimento a ciascun ambito
provinciale e con cadenza mensile o quantomeno trimestrale, la posizione
di mercato di ciascuna impresa concorrente, escludendo in proposito
qualsiasi incertezza in proposito.
Tali elementi, unitamente alla sostanziale stabilità delle quote
di mercato, dimostrano che le imprese hanno limitato la concorrenza
fra di esse anche con riferimento alle forniture acquisite al di
fuori dei meccanismi di gara, riuscendo a trovare un equilibrio
non spontaneo, che ha permesso anche in tali casi di evitare di
innescare una concorrenza di prezzo e di procedere ad una ripartizione
del mercato rispettando le posizioni acquisite. In definitiva, il
sistema di scambio di informazioni risulta aver costituito un complemento
necessario agli accordi collusivi sul prezzo, in quanto ha permesso
a ciascuna impresa di monitorare il rispetto di quanto concordato
attraverso un puntuale e dettagliato controllo delle rispettive
posizioni di mercato.
4.4. La consistenza dell'intesa
Le imprese parti del procedimento rappresentano tutta l'offerta
dei mezzi di contrasto non ionici presente sul mercato italiano.
In considerazione della quota di mercato detenuta da tali imprese,
la pratica concordata precedentemente descritta ha determinato una
significativa e consistente alterazione della concorrenza nel mercato
dei mezzi di contrasto non ionici che ha permesso alle imprese di
mantenere invariati i propri margini, a pregiudizio delle Aziende
sanitarie e ospedaliere, e in ultima analisi, dei consumatori.
5. La gravità della violazione
Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90, l'Autorità
nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e durata
dell'infrazione può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria
alle imprese interessate.
5.1. La gravità delle restrizioni della concorrenza
Secondo la giurisprudenza comunitaria, la gravità dell'infrazione
deve essere valutata facendo riferimento, in particolare, alla natura
della restrizione della concorrenza, al numero e alla dimensione
delle imprese coinvolte, alla quota controllata da ciascuna di esse
all'interno della mercato e alla situazione del mercato all'interno
del quale è stata commessa la violazione (Corte di Giustizia, causa
C-45/69, Boehringer, sentenza del 15 luglio 1970, in Racc.
1970, p.769; ripresa e precisata nelle cause riunite C-100-103/80,
Musique Diffusion Française, sentenza del 7 giugno 1983,
in Racc. 1983, p.1825; e nella causa C-322/81, Michelin,
sentenza del 9 novembre 1983, in Racc. 1983, p.3461).
La pratica concordata posta in essere da BRACCO Spa, BYK GULDEN
ITALIA Spa, FARMADES Spa, NYCOMED AMERSHAM SORIN Srl e SCHERING
Spa ha avuto come oggetto e come effetto quello di alterare e fissare
i prezzi di offerta dei mezzi di contrasto non ionici, determinando
in tal modo gravi restrizioni sulla possibilità di concorrenza fra
le imprese e arrecando un significativo pregiudizio ai soggetti
acquirenti, in termini di maggiori costi da questi sopportati per
l'acquisto dei farmaci.
Si ricorda che il diritto comunitario e quello nazionale considerano
le intese orizzontali di prezzo come una delle restrizioni più gravi
alla concorrenza, in quanto impediscono la funzione principale di
questa, che è quella di "far si che il livello di questi
[dei prezzi] resti il più basso possibile" (Corte di
Giustizia, caso C-48/69, ICI/Commissione, sentenza del 14
luglio 1972, in Racc. 1972, pag. 619; cfr. altresì Autorità 26 agosto
1991, Assirevi, in Boll. 1991/7, p. 6; decisione dell'Autorità
del 9 ottobre 1997, Associazione Vendomusica, e da ultimo
Autorità 25 febbraio 1999, Byk Gulden Italia/Istituto Gentili,
in Boll. 1999/8, p. 6). Inoltre, secondo la Comunicazione della
Commissione 98/C-9/03 "Orientamenti per il calcolo delle
ammende" (in GUCE 14.1.1998), le "restrizioni orizzontali,
quali cartelli di prezzo" sono ricomprese tra le infrazioni
di per sé molto gravi.
Anche l'alterazione effettiva dei meccanismi di funzionamento delle
gare ospedaliere ha comportato una grave restrizione della concorrenza,
poiché ha consentito di eliminare la concorrenza prevista e garantita
da specifici meccanismi di selezione pubblica, quali le procedure
in materia di appalti pubblici di forniture che la legge espressamente
prescrive come strumento di selezione dell'offerta migliore da parte
delle aziende sanitarie per ottenere le migliori condizioni di mercato
per l'acquisto di specialità medicinali.
La gravità di tali infrazione discende inoltre dall'accertamento
degli effetti della pratica concordata, risultanti dall'ampia indagine
di mercato effettuata e relativi sia alla fissazione dei prezzi
che all'alterazione dei meccanismi di gara.
Anche il numero e l'importanza economica delle società coinvolte,
oltreché dalle caratteristiche del mercato costituiscono indici
rilevanti di gravità dell'infrazione. L'intesa in esame coinvolge,
infatti, le cinque società farmaceutiche operanti in Italia, la
cui quota aggregata delle vendite rappresenta la totalità del mercato.
I comportamenti collusivi, riscontrati e contestati alle suddette
imprese, si sono realizzati in un mercato oligopolistico fortemente
concentrato, contraddistinto da una sostanziale omogeneità dei prodotti;
dalla mancanza di potere dal lato della domanda; da una sostanziale
stabilità delle quote di mercato delle imprese nonostante la crescita
significativa dei consumi. La rilevanza di tali elementi, sotto
il profilo della gravità dell'infrazione ai fini sanzionatori, è
stata più volte confermata dal giudice amministrativo.
5.2. La durata dell'infrazione
La pratica concordata contestata alle società farmaceutiche, in
violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90, risulta aver avuto
costante e continuata applicazione per tutto il periodo preso in
considerazione dalla presente istruttoria, dal 1995 al 1999. Per
Farmades, dal suo ingresso sul mercato nel 1996.
Si tratta di un periodo particolarmente significativo, tale da alterare
in maniera consistente le dinamiche concorrenziali sul mercato rilevante
con grave pregiudizio per la collettività.
5.3. La quantificazione della sanzione
In ordine alla quantificazione della sanzione, ai sensi dell'articolo
11 della legge n. 689/81, oltreché la gravità della violazione,
devono essere considerate anche le condizioni economiche e il comportamento
delle imprese coinvolte e, in particolare, le eventuali iniziative
volte a eliminare o attenuare le conseguenze delle violazioni.
Per quanto riguarda la gravità, valgono integralmente le considerazioni
sopraesposte nelle sezioni E.5.1 e E.5.2 che portano a qualificare
come estremamente grave l'infrazione accertata nel caso di specie.
In particolare, non si ritiene possibile distinguere la posizione
di Farmades in relazione alla minore durata dell'infrazione ad essa
imputabile, in relazione alla natura particolarmente grave dell'infrazione
commessa, nonché in considerazione del fatto che, adeguandosi alla
concertazione esistente sul mercato, essa è venuta meno alla funzione
proconcorrenziale che è tipicamente svolta dall'impresa che entra
per ultima sul mercato.
Con riguardo alle condizioni economiche delle imprese, si rileva
che esse presentano ad eccezione di Nycomed condizioni positive.
In particolare, con riferimento all'ultimo bilancio disponibile,
Bracco ha realizzato nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999 un
fatturato di circa 750 miliardi di lire e un utile al netto delle
imposte di circa 39 miliardi di lire; Byk ha realizzato nell'esercizio
chiuso al 31 dicembre 1999 un fatturato di circa 150 miliardi di
lire e un utile al netto delle imposte di 2,8 miliardi di lire;
Farmades ha realizzato nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999
un fatturato di circa 134 miliardi di lire e un utile al netto delle
imposte di 1,6 miliardi di lire; Schering ha realizzato nell'esercizio
chiuso al 31 dicembre 1999 un fatturato di oltre 333 miliardi di
lire e un utile al netto delle imposte di 12 miliardi di lire.
Nycomed, al contrario, ha realizzato nell'esercizio chiuso al 31
dicembre 1999 un fatturato di oltre 69 miliardi di lire e una perdita
di 2 miliardi di lire. Il risultato operativo, relativo all'attività
tipica della società, risulta pressoché in pareggio, mentre le perdita
risulta per la gran parte attribuibile ad interessi passivi per
debiti verso la controllante.
Peraltro, la più importante voce dei costi della produzione è rappresentata
dal costo di acquisto pagato alla società madre per l'acquisizione
dei prodotti finiti, pari a circa 35 miliardi, e dunque ad una variabile
il cui valore dipende da politiche di gruppo e non da fattori che
indicano una situazione di difficoltà dell'impresa. Ciò trova conferma
nell'elevato livello degli investimenti per attività informative
promozionali che superano il 30% dei ricavi (cfr. sez. C.3.7.).
Nel complesso si tratta di una società economicamente solida appartenente
a uno dei maggiori gruppi mondiali del settore farmaceutico e leader
nel mercato dei mezzi di contrasto, rispetto alla quale non si ritiene
di dover applicare riduzioni specifiche.
Con riferimento al comportamento delle parti per eliminare o attenuare
le conseguenze della violazione, si rileva che la società Schering
ha presentato degli impegni che non appaiono idonei ad attenuare
o eliminare le infrazioni che sono state evidenziate nella comunicazione
delle risultanze istruttorie.
In particolare, non appare degna di rilievo la modifica delle procedure
interne con l'accentramento delle funzioni decisionali sulle gare
alla direzione commerciale, né le altre proposte che risultano semplicemente
affermare l'intenzione di rispettare i precetti generale della l.
287/90. Tali proposte non incidono infatti, in alcun modo sulle
condotte passate, né in termini di agevolazione dell'accertamento
dell'illecito, né in termini di rimozione degli effetti dello stesso.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, riguardo alla gravità delle
violazioni commesse in relazione alla loro natura; alla loro considerevole
durata; al numero e alle dimensioni delle imprese che hanno dato
vita alle intese; alle caratteristiche strutturali del mercato rilevante,
ed alle ulteriori circostanze aggravanti sopra indicate, si ritiene
congruo stabilire l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria
nella misura del 5,5% del fatturato di ciascuna società.
L'articolo 15 della legge n. 287/90, mediante il riferimento al
fatturato realizzato in ciascun'impresa nell'ultimo esercizio chiuso
anteriormente alla notificazione della diffida, relativamente ai
prodotti oggetto dell'intesa, pone in relazione diretta la sanzione
amministrativa pecuniaria con il contesto economico individuato
dal mercato rilevante nel quale si constata la gravità e la durata
delle restrizioni concorrenziali.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che la pratica concordata realizzata
dalle imprese fornitrici dei mezzi di contrasto ha interessato il
mercato italiano dei mezzi di contrasto non ionici, avendo avuto
come oggetto ed effetto ampi aspetti delle politiche commerciali
delle imprese relativamente a questi prodotti e, in particolare,
il livello dei prezzi al pubblico, il livello dei prezzi di offerta,
la condotta da tenere in sede di gara, lo scambio di informazioni
sulle quantità vendute.
Per tali motivi, non appare possibile circoscrivere il fatturato
da prendere a riferimento come base di calcolo della sanzione, escludendo
quello riferito ad utilizzi specifici dei singoli prodotti e/o confezioni
esclusive, come richiesto da Bracco, ovvero escludendo quello relativo
al prodotto Visipaque, come richiesto da Nycomed.
Pertanto, deve essere preso in considerazione il fatturato realizzato
dalle imprese nell'ultimo esercizio chiuso relativo alle vendite
dei mezzi di contrasto non ionici nel mercato italiano, come indicato
nella tabella seguente.
Tab. 38
| Società |
Fatturato
(in lire) |
| Bracco
Spa |
71.617.286.000 |
| Schering
Spa |
43.263.840.931 |
| Nycomed
Amersham Sorin Srl |
24.768.338.093 |
| Byk
Gulden Italia Spa |
8.452.620.000 |
| Farmades
Spa |
5.831.868.701 |
Tutto
ciò premesso e considerato;
DELIBERA
a) che le società BRACCO Spa, BYK GULDEN ITALIA Spa, FARMADES Spa,
NYCOMED AMERSHAM SORIN Srl e SCHERING Spa hanno posto in essere un'intesa
tra imprese operanti sul mercato dei mezzi di contrasto non ionici
in violazione dell'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e
c) della legge n. 287/90;
b) che le imprese citate al punto a) cessino dall'attuazione e continuazione
della infrazione accertata e si astengano da ogni intesa che possa
avere oggetto od effetto analogo a quello accertato;
c) che, in ragione della gravità e durata dell'infrazione realizzata,
alle società BRACCO Spa, BYK GULDEN ITALIA Spa, FARMADES Spa, NYCOMED
AMERSHAM SORIN Srl e SCHERING Spa venga applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria nella misura indicata nella seguente tabella:
| Società |
Sanzione
(in lire) |
| Bracco
Spa |
3.938.950.730 |
| Schering
Spa |
2.379.511.251 |
| Nycomed
Amersham Sorin Srl |
1.362.258.595 |
| Byk
Gulden Italia Spa |
464.894.100 |
| Farmades
Spa |
320.752.779 |
Le
sanzioni amministrative descritte al punto c) devono essere pagate
entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente
provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio
di riscossione, oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane
Spa, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così
come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Dell'avvenuto pagamento delle stesse le imprese citate al punto a)
sono tenute a dare immediata comunicazione all'Autorità attraverso
l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati
e pubblicato ai sensi di legge.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al
TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n.
287/90, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento
stesso.
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