Direttiva che adatta al progresso tecnico la Direttiva
90/679/CEE del Consiglio relativa
alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti
biologici
durante il lavoro (settima Direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo i
della
Direttiva 89/391/CEE) 
(G.U. CEE n.L 282 del 15/10/1997)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea,
vista la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12
giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a
promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro (1), e in
particolare l'articolo 17,
vista la direttiva 90/679/CEE del Consiglio, del 26
novembre 1990, relativa alla protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima
direttiva particolare
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE (2),
modificata dalla direttiva 93/88/CEE
del Consiglio (3) e dalla direttiva 95/30/CE della Commissione (4),
in particolare l'articolo 19,
visto il parere del Comitato consultivo per la
sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,
considerando che le disposizioni fissate nella
direttiva 90/679/CEE devono essere considerate come
elemento fondamentale nell'approccio globale della protezione della salute dei lavoratori
sul posto di lavoro;
considerando che lo scopo della direttiva 93/88/CEE,
che fissa un primo elenco di agenti biologici sulla
base delle definizioni fornite dall'articolo 2, lettera d), punti 2, 3 e
4 della direttiva 90/679/CEE, è
armonizzare le condizioni in questo settore pur mantenendo i progressi effettuati;
considerando che l'elenco e la classificazione degli
agenti biologici deve essere regolarmente esaminata e
rivista sulla base dei nuovi dati scientifici;
considerando che le misure stabilite in questa
direttiva sono in accordo con il parere del comitato istituito
ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE,
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(1) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
(2) GU L 374 del 31.12.1990, pag.
1.
(3) GU L 268 del 29.10.1993, pag.
71.
(4) GU L 155 del 6.7.1995, pag. 41.
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
L'allegato III alla direttiva 90/679/CEE viene emendato in accordo con il presente
allegato.
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