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DECRETO-LEGGE 12 novembre 2001, n.402 |
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| Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario. (GU n. 263 del 12-11-2001) | ||
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza
di adottare misure finalizzate ad assicurare una maggiore funzionalita' ed efficienza
nella gestione del personale del Servizio sanitario nazionale; E m a n a Articolo 1 1. In caso di accertata impossibilità a coprire posti
da infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a procedure
concorsuali. 2. Fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le residenze sanitarie per anziani e gli istituti di riabilitazione, previa autorizzazione della Regione, possono remunerare agli infermieri dipendenti prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dellimpegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza; tali prestazioni sono assimilabili, ai soli fini fiscali e contributivi, ala libera professione ancorché resa allamministrazione di appartenenza. 3. Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri dipendenti della stessa amministrazione in possesso dei seguenti requisiti: a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi; b) essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente; c) non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dellorario di servizio, comprese le assenze per malattia. 4. Lamministrazione interessata utilizza in via prioritaria le prestazioni aggiuntive per garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza e lattività delle sale operatorie. 5. La tariffa di tali prestazioni aggiuntive a favore dellamministrazione di appartenenza di appartenenza e i tetti massimi individuali della stessa sono determinati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali in sede decentrata, in misura compatibile con il vincolo finanziario di cui al comma 1. 6. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 5 si applicano ai sensi dellarticolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino allentrata in vigore di una specifica disciplina contrattuale e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2003. 7. Il ministro della Salute individua, con proprio decreto emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, dintesa con la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le figure di operatori professionali dellarea sanitaria, nonché, di concerto con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, le figure professionali operanti nellarea socio-sanitaria ad alta integrazione sanitaria che possono essere formate attraverso corsi organizzati e finanziati dalle Regioni. Con lo stesso decreto sono stabiliti standard minimi di insegnamento teorico e di addestramento pratico, nonché le modalità di nomina della Commissione e di espletamento dellesame finale. I predetti corsi sono svolti dalle aziende sanitarie pubbliche e private autorizzate dalle Regioni. 8. Fino a quando non si procederà ai sensi del comma 7, per loperatore socio-sanitario restano confermate le disposizioni di cui allaccordo intervenuto il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza Stato-Regioni fra il ministro del Lavoro e delle politiche sociali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Con la stessa procedura è disciplinata, per loperatore socio-sanitario la formazione complementare in assistenza sanitaria che consente a detto operatore di collaborare con linfermiere o con lostetrica e di svolgere autonomamente alcune attività assistenziali in base allorganizzazione dellunità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dellassistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione. 9. Il conseguimento del master di primo livello di tipo specialistico in Scienze infermieristiche, organizzato dalle università ai sensi dellarticolo 3, comma 8 del decreto ministeriale n. 509/1999, costituisce titolo valutabile ai fini di carriera. 10. I diplomi conseguiti dagli infermieri in base alla normativa precedente allistituzione dei corsi di laurea in infermieristica e che abbiano consentito liscrizione agli albi professionali Ipasvi, sono validi ai fini dellaccesso ai corsi di laurea specialistica in Scienze infermieristiche, ai master e agli altri corsi di formazione post base attivati dalle università. Allarticolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, alla lettera a), dopo la parola "architettura" è inserita la seguente locuzione: "ai corsi di laurea delle professioni sanitarie". 11. In ogni caso restano fermi i vincoli finanziari previsti dallaccordo tra Governo, Regioni e Province autonome dell8 agosto 2001. Articolo 2 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 12 novembre 2001 |
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