Decreto Ministeriale 15 ottobre 1996 Il Ministro della sanità:
Decreta: Art. 1. 1.1. Il Servizio sanitario nazionale adotta un insieme di indicatori quale strumento ordinario per la verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie con riferimento alla personalizzazione e umanizzazione dell'assistenza, al diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere e alle attività di prevenzione delle malattie. 1.2. Gli indicatori sono riportati nell'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome, delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di adottare ulteriori indicatori al fine di assistere efficacemente i processi decisionali regionali e locali. Art. 2. 2.1. Il direttore generale dell'unità sanitaria locale e,
per la parte applicabile, il direttore generale dell'azienda ospedaliera sono responsabili
della raccolta delle informazioni necessarie per la produzione degli indicatori e della
loro trasmissione alla regione e al Ministero della sanità. 2.2. Con successivo decreto del Ministro della sanità sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, saranno definiti i contenuti e le specifiche delle informazioni necessarie alla produzione degli indicatori previsti dal presente decreto, anche tenendo conto delle informazioni già prodotte dagli attuali flussi informativi nazionali. Nello stesso decreto saranno, altresì, indicati i tempi di realizzazione del complessivo sistema degli indicatori, coerentemente con la gradualità necessaria all'adeguamento del sistema informativo ai diversi livelli. Art. 3. 3.1. Il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome diffondono periodicamente la distribuzione dei valori di riferimento e gli intervalli di variazione osservati, rispettivamente a livello nazionale e regionale, onde consentire alle singole aziende sanitarie di conoscere la propria situazione rispetto al dato nazionale e regionale. 3.2. Le regioni e le province autonome utilizzano gli indicatori definiti dal presente decreto per l'esercizio delle attività di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e sue successive modificazioni ed integrazioni, in materia di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. 3.3. Il Ministero della sanità utilizza gli indicatori di cui al presente decreto per la valutazione del processo di miglioramento della qualità delle strutture e delle prestazioni, nonchè per la redazione della relazione sullo stato sanitario del Paese, di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Art. 4. 4.1. Gli indicatori definiti con il presente decreto possono essere aggiornati con decreto del Ministro della sanità, da adottarsi secondo le modalità previste dall'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei seguenti criteri: indicazioni del piano sanitario nazionale; andamento del processo di miglioramento della qualità dei servizi; adeguamento a direttive di livello europeo; grado di sviluppo dei sistemi informativi sanitari. 4.2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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