Home Page Radiologia 2

Decreto Ministeriale 21 febbraio 1997
(in Gazz. Uff., 29 marzo, n. 74)
Linee-guida per l'accertamento e l'acquisizione delle conoscenze radioprotezionistiche per il personale medico che svolge attività specialistica di radiodiagnostica, di radioterapia e di medicina nucleare nonchè attività radiodiagnostica complementare all'esercizio clinico ivi compresa quella in campo odontoiatrico.

Il Ministro della sanità:

  • Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, concernente l'attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 90/461 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti;
  • Visto in particolare l'art. 110, comma 5;
  • Considerato che la richiamata disposizione prevede che con decreto del Ministro della sanità sono stabilite le linee-guida per l'accertamento e l'acquisizione delle conoscenze radioprotezionistiche per il personale medico che svolge attività specialistica di radiodiagnostica, di radioterapia e di medicina nucleare nonchè attività radiodiagnostica complementare all'esercizio clinico ivi compresa quella in campo odontoiatrico;
  • Ritenuto, per quanto concerne il personale dipendente dai presidi delle unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere, dagli enti e istituti di cui all'art. 4, comma 12 e 13, e dalle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi gli ospedali militari, di demandare gli accertamenti e l'attività di aggiornamento direttamente ai predetti enti ed istituzioni;
  • Ritenuto, per quanto concerne i medici dipendenti da istituzioni sanitarie private e per quelli che svolgono l'attività nei propri studi professionali, di demandare gli accertamenti agli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, territorialmente competenti;
  • Ritenuto, altresì, di demandare alle associazioni e società scientifiche riconosciute che comprendono tra le finalità i settori della radiodiagnostica, della radioterapia, della medicina nucleare e della radioprotezione, gli accertamenti e le attività di aggiornamento, previa autorizzazione del Ministro della sanità;
  • Sentito il Consiglio superiore di sanità;
  • Sentito il comitato di coordinamento di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;
  • Sentita la conferenza Stato-regioni;

Decreta:

Le linee-guida per l'accertamento e l'acquisizione delle conoscenze radioprotezionistiche per il personale medico che svolge attività specialistica di radiodiagnostica, di radioterapia e di medicina nucleare nonchè attività radiodiagnostica complementare all'esercizio clinico ivi compresa quella in campo odontoiatrico, sono quelle stabilite nei seguenti articoli.

Art. 1. 1. Le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti ed enti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, promuovono, nell'ambito dei programmi di formazione ed aggiornamento professionale del personale sanitario dipendente, nei confronti del personale medico chirurgo addetto all'esercizio professionale specialistico della radiologia, della radioterapia e della medicina nucleare o ad attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico e degli odontoiatri specifiche iniziative per la formazione e l'aggiornamento in materia di radioprotezione delle persone per qualsiasi motivo sottoposte a prestazioni curative o ad indagini diagnostiche individuali o collettive che implichino l'uso di radiazioni ionizzanti.

1.2. Per la realizzazione delle iniziative di formazione ed aggiornamento le aziende e le istituzioni di cui al comma 1 possono avvalersi della collaborazione di altri soggetti pubblici e delle associazioni e società scientifiche di cui all'art. 2.

1.3. Ai corsi di formazione ed aggiornamento le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono ammettere, con oneri a loro carico, medici chirurghi addetti all'esercizio professionale specialistico della radiologia, della radioterapia e della medicina nucleare in istituzioni private o nei propri studi professionali nonchè odontoiatri e medici chirurghi che svolgono attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico nelle predette istituzioni e studi privati.

1.4. Al termine del corso i medici sono sottoposti all'accertamento del possesso delle conoscenze radioprotezionistiche da parte di apposite commissioni. In caso di esito favorevole è rilasciata apposita certificazione da parte del legale rappresentante dell'ente.

1.5. Le linee generali sulla durata, i contenuti e la periodicità dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di radioprotezione sono stabilite con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Art. 2. 1. Le associazioni e le società scientifiche riconosciute che comprendono tra le finalità i settori della radiodiagnostica, della radioterapia, della medicina nucleare e della radioprotezione, previa autorizzazione del Ministero della sanità, possono procedere ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'art. 1 nonché agli accertamenti ed ai corsi previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7.

2.2. La certificazione sull'esito dell'accertamento del possesso delle conoscenze delle misure di radioprotezione è rilasciata dal presidente della associazione o società scientifica.

Art. 3. 1. I corsi di cui agli articoli 1 e 2 devono essere attivati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 1, comma 5.

3.2. Nel caso in cui i corsi di cui agli articoli 1 e 2 non siano stati attivati entro la data di cui al comma 1 e, comunque, per tutti i medici e odontoiatri che non hanno potuto seguire, entro la predetta data, i corsi stessi all'accertamento del possesso delle conoscenze delle misure radioprotezionistiche si provvede con le modalità di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.

Art. 4. 1. I medici addetti all'esercizio professionale specialistico della radiologia, della radioterapia e della medicina nucleare in strutture e presidi delle unita sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli istituti ed enti di cui all'art. 4, comma 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, delle istituzioni sanitarie pubbliche ivi compresi gli ospedali militari, devono essere sottoposti, ogni cinque anni a partire dalla data di emanazione del presente decreto,all'accertamento del possesso delle conoscenze delle misure che, in relazione all'evoluzione scientifica e tecnologica, alle direttive ed alle raccomandazioni comunitarie, devono essere adottate per la radioprotezione delle persone per qualsiasi motivo sottoposte a prestazioni curative o ad indagini diagnostiche individuali o collettive che implichino l'uso di radiazioni ionizzanti.

4.2. Le aziende e le istituzioni sanitarie di appartenenza provvedono, direttamente o in forma associata all'accertamento tramite apposite commissioni di tre esperti in radioprotezione.

4.3. La commissione può procedere all'accertamento anche per mezzo di test di domande a risposte multiple.

4.4. In caso di esito favorevole dell'accertamento il legale rappresentante dell'ente, presso il quale è stato compiuto l'accertamento, rilascia al medico interessato apposita certificazione. L'accertamento favorevole deve essere annotato nel fascicolo personale del dipendente.

4.5. L'accertamento negativo comporta, per il medico, l'obbligo della frequenza di apposito corso di aggiornamento in radioprotezione organizzato a cura della azienda ed istituzione sanitaria di appartenenza e con oneri a carico del medico dipendente.

4.6. La mancata, non giustificata, frequenza del corso configura una infrazione disciplinare di particolare gravità. Se reiterata, la commissione di disciplina dovrà valutare se comminare la sanzione della sospensione dal servizio fino a quando il medico non avrà soddisfatto l'obbligo della frequenza del corso e non avrà superato favorevolmente la verifica da parte della commissione.

4.7. Le aziende e le istituzioni sanitarie interessate devono programmare i primi accertamenti e gli eventuali corsi di aggiornamento in modo da completarli, nei confronti di tutto il proprio personale, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4.8. Le regioni e le province autonome in caso di inerzia o inadempimento da parte degli enti e istituzioni provvedono in via sostitutiva agli adempimenti previsti dal presente articolo tramite commissari ad acta, con oneri a carico degli enti e istituzioni stesse. Nei confronti dei direttori generali di aziende sanitarie la regione e la provincia autonoma tiene conto dell'inadempimento ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico di cui all'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502.

Art. 5. 1. I medici addetti all'esercizio professionale specialistico della radiologia, della radioterapia e della medicina nucleare in istituzioni sanitarie private o nei propri studi professionali devono sottoporsi, ogni cinque anni a partire dalla data di emanazione del presente decreto, all'accertamento del possesso delle conoscenze delle misure che, in relazione all'evoluzione scientifica e tecnologica, alle direttive ed alle raccomandazioni comunitarie, devono essere adottate per la radioprotezione delle persone per qualsiasi motivo sottoposte a prestazioni curative o ad indagini diagnostiche individuali o collettive che implichino l'uso di radiazioni ionizzanti.

5.2. L'accertamento delle conoscenze è effettuato a cura dell'ordine provinciale dei medici-chirurghi ed odontoiatri e con oneri a carico degli interessati, tramite apposite commissioni di tre esperti in radioprotezione. Uno degli esperti, con funzioni di presidente, è nominato dalla regione.

5.3. La commissione può procedere all'accertamento anche per mezzo di test di domande a risposte multiple.

5.4. In caso di esito favorevole dell'accertamento il presidente della commissione rilascia al medico interessato apposita certificazione. La certificazione deve, a richiesta, essere esibita nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo della unità sanitaria locale. L'esito è annotato dall'ordine nell'albo professionale.

5.5. L'accertamento negativo delle conoscenze comporta, per il medico, l'obbligo della frequenza di apposito corso di aggiornamento in radioprotezione organizzato a cura dell'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri e con oneri a carico del medico interessato.

5.6. La mancata non giustificata frequenza del corso configura una infrazione disciplinare di particolare gravità, perseguibile, su iniziativa del presidente dell'ordine. Se reiterata, la commissione di disciplina dovrà valutare se comminare la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale fino a quando il medico non avrà soddisfatto all'obbligo della frequenza del corso e non avrà superato favorevolmente la verifica da parte della commissione.

5.7. Gli ordini provinciali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri devono programmare i primi accertamenti e gli eventuali corsi di aggiornamento previsti dal presente articolo in modo da completarli, nei confronti di tutti gli iscritti all'ordine interessati, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5.8. Le regioni, tramite i servizi delle unità sanitarie locali, verificano che i medici di cui al comma 1 si siano sottoposti all'accertamento del possesso delle conoscenze radioprotezionistiche e segnalano l'inosservanza di tale obbligo al presidente dell'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente per la conseguente azione disciplinare, dandone contestuale comunicazione al Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie.

5.9. Le regioni e le province autonome verificano che gli ordini provinciali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri si attengano alle prescrizioni del presente articolo, segnalando al Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, gli eventuali inadempimenti.

Art. 6. 1. Gli odontoiatri ed i medici chirurghi, che svolgono attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico in strutture delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti ed enti di cui all'art. 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, delle altre istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi gli ospedali militari, devono essere sottoposti ogni dieci anni a partire dalla data del presente decreto, all'accertamento del possesso della conoscenza delle misure che, in relazione all'evoluzione scientifica e tecnologica, alle direttive ed alle raccomandazioni comunitarie, devono essere adottate per la radioprotezione delle persone sottoposte ad attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico.

6.2. Le aziende e le istituzioni sanitarie di appartenenza provvedono, direttamente o in forma associata all'accertamento tramite apposite commissioni di tre esperti in radioprotezione.

6.3. La commissione può procedere all'accertamento anche per mezzo di test di domande a risposte multiple.

6.4. In caso di esito favorevole dell'accertamento il legale rappresentante dell'ente, presso il quale è stato compiuto l'accertamento, rilascia al medico interessato apposita certificazione. L'accertamento favorevole deve essere annotato nel fascicolo personale del dipendente.

6.5. L'accertamento negativo comporta, per il medico, l'obbligo della frequenza di apposito corso di aggiornamento in radioprotezione organizzato a cura delle aziende ed istituzioni sanitarie di appartenenza e con oneri a carico del medico stesso.

6.6. La mancata non giustificata frequenza del corso configura una infrazione disciplinare di particolare gravità. Se reiterata, le commissioni di disciplina dovranno valutare se comminare al dipendente la sanzione della sospensione dal servizio fino a quando il dipendente stesso non avrà soddisfatto l'obbligo della frequenza del corso e non avrà superato favorevolmente la verifica da parte della commissione.

6.7. Le aziende e le istituzioni sanitarie interessate devono programmare i primi accertamenti e gli eventuali corsi di aggiornamento in modo da completarli, nei confronti di tutto il proprio personale, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6.8. Le regioni e le province autonome in caso di inerzia o inadempimento da parte degli enti e istituzioni provvedono in via sostitutiva agli adempimenti previsti dal presente articolo, tramite commissari ad acta, con oneri a carico degli enti e istituzioni stesse. Nei confronti dei direttori generali di aziende sanitarie la regione e la provincia autonoma tiene conto dell'inadempimento ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico di cui all'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502.

Art. 7. 1. Gli odontoiatri ed i medici chirurghi, che svolgono attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico in istituzioni sanitarie private o nei propri studi professionali, devono sottoporsi, ogni dieci anni a partire dalla data di emanazione del presente decreto, all'accertamento del possesso delle conoscenze delle misure che, in relazione all'evoluzione scientifica e tecnologica, alle direttive ed alle raccomandazioni comunitarie, devono essere adottate per la radioprotezione delle persone sottoposte ad attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico.

7.2. L'accertamento delle conoscenze è effettuato a cura dell'ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri e con oneri a carico dei medici interessati, tramite apposite commissioni di tre esperti in radioprotezione. Uno degli esperti, con funzioni di presidente, è nominato dalla regione.

7.3. La commissione può procedere all'accertamento anche per mezzo di test di domande a risposte multiple.

7.4. In caso di esito favorevole dell'accertamento il presidente della commissione rilascia al medico interessato apposita certificazione. La certificazione deve, a richiesta, essere esibita nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo della unità sanitaria locale. L'esito è annotato dall'ordine nell'albo professionale.

7.5. L'accertamento negativo delle conoscenze comporta, per il medico, l'obbligo della frequenza di apposito corso di aggiornamento in radioprotezione organizzato a cura dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e con oneri a carico dei medici interessati.

7.6. La mancata non giustificata frequenza del corso configura una infrazione disciplinare di particolare gravità, perseguibile su iniziativa del presidente dell'ordine. Se reiterata, la commissione di disciplina dovrà valutare se comminare al medico interessato la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale fino a quando il medico stesso non avrà soddisfatto all'obbligo della frequenza del corso e non avrà superato favorevolmente la verifica da parte della commissione.

7.7. Gli ordini provinciali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri devono programmare i primi accertamenti e gli eventuali corsi di aggiornamento previsti dal presente articolo in modo da completarli nei confronti di tutti gli iscritti all'ordine interessati entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7.8. Le regioni, tramite i servizi delle unità sanitarie locali, verificano che i medici di cui al comma 1 si siano sottoposti all'accertamento del possesso delle conoscenze radioprotezionistiche e segnalano l'inosservanza di tale obbligo al presidente dell'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente per la conseguente azione disciplinare, dandone comunicazione al Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie.

RadPro|Home Page Rad 2

per commenti o suggerimenti contattare:
danlelli@orsola-malpighi.med.unibo.it
Data ultima modifica: venerdì 12 novembre 1999