Preambolo
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DI CONCERTO
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato
con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche edaggiornamenti
al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento
didattico universitario - e successive modificazioni;
Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle Università e
degli Istituti di istruzione superiore;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al governo per il riordinamento
della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la
sperimentazione didattica e organizzativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi
da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;
Visti i decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del
7 dicembre 1993, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria,
a norma dell'art. 1 della legge n. 421 del 23 ottobre 1992;
Ritenuta la necessità di definire l'ordinamento didattico dei
corsi di diploma universitario di area sanitaria per le figure professionali
approvate dal Ministero della sanità;
Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale;
Sentite le federazioni nazionali o le associazioni di categoria;
Riconosciuta la necessità di modificare la tabella I dell'ordinamento
didattico universitario e di sopprimere le tabelle XXXIX, XXXIX-bis,
XXXIX-ter, XLI, XLI-bis, XLI-ter, XLI-quater del medesimo, recanti
gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario di area
sanitaria concernenti le figure professionali suddette;
Riconosciuta la necessità di modificare la tabella I dell'ordinamento
didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XVIII-bis,
la tabella XVIII-ter, recante gli ordinamenti didattici dei diplomi
universitari dell'area sanitaria;
Decretano:
Articolo unico
Le tabelle XXXIX,
XXXIX-bis, XXXIX-ter, XLI, XLI- bis, XLI-ter, XLI-quater, annesse
al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, citate nelle premesse
sono soppresse.
All'elenco delle
laure e dei diplomi di cui alla tabella I dell'ordinamento didattico
universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i diplomi
universitari allegati al presente decreto.
La tabella II
annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che
la facoltà di medicina e chirurgia può rilasciare i
diplomi universitari di area sanitaria i cui ordinamenti didattici
sono allegati al presente decreto.
Dopo la tabella
XVIII-bis, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è
aggiunta la tabella XVIII-ter, recante gli ordinamenti didattici dei
corsi di diploma universitario dell'area sanitaria.
L'anzidetta tabella
è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
Il presente decreto
sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ROMA, 24 LUGLIO 1996
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA BERLINGUER
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
BINDI
REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI 11 OTTOBRE 1996.
REGISTRO N. 1, UNIVERSITÀ, FOGLIO N. 198.
Annesso
A
CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO TITOLO I - NORME GENERALI
Art. 1 Finalità,
organizzazione, requisiti di accesso 1.1 - Nell'ordinamento universitario
- Facoltà di Medicina e Chirurgia sono istituiti i seguenti
Corsi di Diploma Universitario, che rilasciano i corrispondenti titoli
di studio:
1 . Dietista
2 . Fisioterapista
3 . Igienista
Dentale
4 . Infermiere
5 . Logopedista
6 . Ortottista
- Assistente in oftalmologia
7 . Ostetrica/o
8 . Podologo
9 . Tecnico audiometrista
10 . Tecnico audioprotesista
11 . Tecnico sanitario
di Laboratorio biomedico
12 . Tecnico di
Neurofisiopatologia
13 . Tecnico Ortopedico
14 . Tecnico sanitario
di Radiologia medica.
La formazione deve garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica,
un congruo addestramento professionale tecnico-pratico, nella misura
eventualmente stabilita dalla normativa dell'Unione Europea.
I corsi hanno durata triennale, e si concludono con un esame finale
(Esame di stato con valore abilitante) e con il rilascio del relativo
titolo professionale.
Durante il corso lo studente deve conseguire gli obiettivi didattici
teorici, pratici e di tirocinio stabiliti nei singoli ordinamenti;
deve altresì acquisire la capacità di aggiornarsi, di
valutare i propri comportamenti e di svolgere attività di ricerca.
1.2. - I Corsi sono attivitati, in conformità ai protocolli
d'intesa stipulati tra le Università e le Regioni, e si svolgono
in sede ospedaliera - Policlinici universitari, IRCCS, Ospedali -
e presso le altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale, nonché
presso Istituzioni private accreditate.
Le strutture sede di formazione debbono avere i requisiti minimi stabiliti
per ciascun Corso di Diploma Universitario ai fini dell'accreditamento
della struttura medesima.
1.3 - In base alla normativa dell'Unione Europea e con l'osservanza
delle relative specifiche norme, nonché della normativa nazionale,
possono essere istituiti corsi di ulteriore formazione riservati ai
possessori del Diploma Universitario e finalizzati alla ulteriore
qualificazione degli stessi possessori del Diploma per quanto riguarda
le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni di base
ed in particolare:
a. Corsi rivolti alla formazione complementare, su tipologie stabilite
con Decreti del Ministro della Sanità, emanati secondo le norme
vigenti ed attivabili presso le strutture accreditate;
b. Corsi di perfezionamento ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 162/1982, con oneri per il S.S.N. esclusivamente in
presenza di Convenzioni con le Regioni, secondo modalità concordate
tra le parti.
1.4 - Nel Corso di Diploma sono riconoscibili crediti per frequenza
di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero,
relativamente a corsi con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti,
ai sensi dell'art. 11 della Legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera
di riconoscimento dei crediti è adottata dal Consiglio di Corso
di Diploma. L'applicazione della norma non implica, ai sensi delle
direttive dell'Unione Europea, abbreviazioni di corso, né esime
dal conseguire il monte-ore complessivo per l'accesso all'esame finale.
1.5 - Sulla base delle indicazioni contenute nei piani regionali della
formazione e tenuto conto delle esigenze sanitarie nazionali, il numero
effettivo degli iscritti a ciascun Corso di Diploma è determinato
con Decreto del Ministero della Sanità di concerto con il Ministero
dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Il
decreto deve essere emanato entro il 30 aprile di ciascun anno.
Il numero effettivo degli ammessi ogni anno non può essere
superiore al numero massimo stabilito in sede di accreditamento.
1.6 - Sono ammissibili alle prove per ottenere l'iscrizione al primo
anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale.
Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti
disponibili, l'accesso al primo anno del Corso di Diploma, nel limite
dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame
mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70%
dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di
scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del restante punteggio
complessivo.
Il Consiglio di Corso di Diploma approva, con almeno sei mesi di anticipo
rispetto alla data della prova, gli argomenti sui quali verrà
effettuata la prova scritta, concernente comunque settori di cultura
generale e di scienze biomediche e naturalistiche.
L'ammissione al Corso avviene previo accertamento medico di idoneità
psico-fisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del singolo
profilo professionale.
1.7 - I docenti universitari, a ciò destinati dal Consiglio
di Facoltà sono titolari di insegnamento nel Corso di Diploma
Universitario. I docenti non universitari del S.S.N. sono nominati
annualmente dal Rettore, senza oneri per l'Università, su proposta
del Consiglio di Corso di Diploma e delibera del Consiglio di Facoltà
o nulla osta del Direttore Generale della struttura di appartenenza.
All'avvio dei Corsi i docenti ospedalieri sono proposti dal legale
rappresentante dell'Azienda.
La titolarità dei corsi d'insegnamento previsti dall'ordinamento
didattico universitario è affidata di norma a personale del
ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge
la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti, in base
alla tabella di equiparazione tra settori scientifico disciplinari,
di cui alla legge 341/1990, e discipline ospedaliere stabilite con
Decreto interministeriale Ministero dell'Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica - Ministero della Sanità.
1.8 - Sono organi del Corso di Diploma
a) il Consiglio di Corso di Diploma, costituito da tutti i docenti
del Corso;
b) il Presidente del Corso, responsabile del medesimo; egli è
eletto ogni tre anni tra i Professori di ruolo di I fascia dai membri
del Consiglio di Corso di Diploma;
c) il Coordinatore dell'insegnamento tecnico-pratico e di tirocinio,
nominato dal Consiglio di Corso di D.U. tra coloro che, in servizio
presso la struttura sede del Corso, sulla base del curriculum che
tiene conto del livello formativo nell'ambito dello specifico profilo
professionale, cui corrisponde il Corso.
Il Coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici dura in carica
per tre anni, è responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici
e del loro coordinamento con gli insegnamenti teorico-scientifici,
organizza le attività complementari, assegna i tutori e ne
supervede l'attività, garantisce l'accesso degli studenti alle
strutture qualificate come sede di insegnamenti tecnico-pratici.
Il Consiglio di Corso di Diploma individua un coordinatore didattico
per ciascun anno di corso ed individua altresì forme di tutorato
per la formazione tecnico-pratica.
1.9 - Il coordinamento organizzativo nelle sedi non universitarie
è demandato ad una Commissione mista composta da due docenti
universitari, due ospedalieri ed un medico dirigente di II livello
con funzioni di coordinatore, delegato dal Direttore Generale.
1.10 - È istituito un Osservatorio nazionale permanente (ONP)
per la valutazione della qualità dell'insegnamento e la rispondenza
dell'attività dei Corsi di Diploma agli obiettivi didattici
generali di ciascuno di essi, nonché per la verifica almeno
ogni triennio, attraverso richieste documentali ed anche attraverso
analisi in loco, della qualità dei Corsi nelle sedi.
L'Osservatorio è costituito presso il Ministero dell'Università
e della Ricerca scientifica e tecnologica, con decreto del Ministro
dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica di
concerto con il Ministro della Sanità. L'Osservatorio è
costituito da:
- tre esperti o funzionari ciascuno per il Ministero Università
e Ricerca scientifica e tecnologica e per il Ministero della Sanità;
- due rappresentanti delle Facoltà di Medicina e Chirurgia,
designati dalla Conferenza dei Presidi tra i Responsabili delle strutture
didattiche di D.U.;
- tre esperti rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza
permanente dei Presidenti delle Regioni, tra i responsabili delle
strutture di coordinamento organizzativo delle strutture didattiche.
L'Osservatorio è integrato per l'attività relativa a
ciascun Corso di Diploma da 1 Presidente della relativa struttura
didattica e da 1 rappresentante dello specifico Ordine, Collegio o
Associazione professionale. Il Ministro dell'Università e della
Ricerca scientifica e tecnologica procede alla costituzione ed alle
integrazioni con propri decreti, acquisite le designazioni.
L'Osservatorio può eventualmente coinvolgere studenti nell'attività
di valutazione.
In caso di verifica negativa, anche a seguito di sopralluogo in sede
di funzionari ministeriali, sono dettate prescrizioni sulle strutture
ed attrezzature o sull'attività didattica e di addestramento
professionale alle quali il Corso di Diploma o sua sezione deve adeguarsi
nei termini prescritti e comunque non oltre due anni, trascorsi i
quali, senza che siano intervenuti i prescritti adeguamenti, il Corso
o la sezione sono soppressi.
Art. 2 Organizzazione
didattica - verifiche di profitto - esame finale.
2.1 - La frequenza
alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai tirocinii è obbligatoria
e deve essere documentata con rilevazione delle presenze e valutazione
di merito in itinere.
È altresì
obbligatorio assegnare gli studenti a tutori che ne coordinano la
formazione tecnico-pratica.
Per essere ammesso
all'Esame finale di Diploma, che ha valore abilitante, lo studente
deve avere regolarmente frequentato per il monte ore complessivo previsto
ed aver frequentato i singoli corsi integrati per un monte ore non
inferiore al 75% di quello previsto, superato tutti gli esami previsti
ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocinii prescritti.
Lo studente è
tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico
allo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura
scientifica.
In caso d'interruzione
della frequenza per oltre 2 anni accademici, il Consiglio di Corso
di Diploma può prescrivere la ripetizione di parte del tirocinio
già effettuato. Ciò è obbligatorio ove l'interruzione
sia superiore a 3 anni.
Lo studente che
non superi tutti gli esami e non ottenga positiva valutazione nei
tirocinii può ripetere l'anno per non più di una volta;
egli è iscritto fuori corso e viene collocato in sovrannumero.
2.2 - Il Consiglio
di Corso di Diploma può predisporre piani di studio alternativi,
con diversa distribuzione dei corsi integrati nei semestri, nonché
approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione
che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si
discosti in aumento o diminuzione per oltre il 20% da quello tabellare.
L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale dai singoli
corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area
ove viene preparata la tesi di Diploma.
2.3 - Le attività
didattiche sono ordinate in aree, che definiscono gli obiettivi generali,
culturali e professionalizzanti. Le aree comprendono i corsi integrati,
che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri
e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti; ai corsi
integrati afferiscono i settori scientifico-disciplinari, che indicano
le competenze scientifico professionali.
Il peso relativo
di ciascuna area è definito dal numero dei crediti, ciascuno
dei quali corrisponde mediamente a 50 ore, con una parte teorica,
che non può eccedere il 50% delle suddette ore.
Nei corsi integrati
previsti dall'ordinamento sono attivabili le discipline ricomprese
nei settori scientifico- disciplinari afferenti al corso integrato
(Tabella A di ciascun ordinamento). Le discipline attengono unicamente
la titolarità dei Docenti e non danno comunque luogo a verifiche
di profitto autonome. Esse sono attivate con atto programmatorio del
Consiglio di Corso di D.U. e sono in tale evenienza inserite nel Manifesto
annuale degli Studi, che è anche forma di pubblicizzazione
dei Docenti.
Lo studente deve
sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi
nell'ordinamento.
Gli esami sono
sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, nei periodi di
sospensione delle lezioni. Sessioni di recupero sono previste, una
nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello
invernale). Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti
più di due esami.
La valutazione
del tirocinio è effettuata al termine di ciascun anno accademico.
2.4 - Le attività
di tutorato sono disciplinate dal Consiglio di Corso di Diploma. Il
tutore è responsabile delle attività a lui affidate;
egli contribuisce alla valutazione di ciascun periodo di tirocinio,
nonché alla formulazione del giudizio finale.
2.5 - L'esame
finale, con valore di Esame di Stato abilitante alla professione,
organizzato in 2 sessioni in periodi concordati su base nazionale,
comprende:
a) una prova scritta,
svolta in forma anonima, anche con domande a risposta multipla;
b) la presentazione di una dissertazione scritta (tesi), di natura
teorico-applicativa-sperimentale, discussa davanti alla Commissione
d'esame di Diploma;
c) una prova pratica, che consiste nel dimostrare la capacità
di gestire una situazione proposta, sotto l'aspetto proprio della
professione; la prova riguarda, secondo l'area, una situazione di
tipo assistenziale, riabilitativo, tecnico- diagnostico oppure preventivo-socio-sanitario.
2.6 - La Commissione
per l'esame finale è composta da non meno di 7 e non più
di undici membri nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di
Corso di Diploma, che indica almeno 1 membro in rappresentanza del
Collegio professionale, ove esistente.
Le date delle
sedute sono comunicate ai Ministeri dell'Università e della
Ricerca scientifica e tecnologica e della Sanità, che inviano
esperti come loro rappresentanti alle singole sessioni.
Art. 3 Norme generali
relative agli ordinamenti tabellari
3.1 - Le Tabelle
A e B, che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia
di Corso di Diploma (sugli obiettivi formativi e relativi settori
scientifico- disciplinari di pertinenza e sull'attività minima,
pratica e di tirocinio, perché lo studente possa essere ammesso
all'esame finale) sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'Università
e della Ricerca scientifica etecnologica, di concerto con il Ministro
della Sanità, con le procedure di cui all'art. 9 della legge
341/1990.
3.2 - La Tabella
relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture accreditabili
è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art.
6, III comma, del D.L.vo 502/1992.
Art. 4 Norme di
passaggio
4.1 - A domanda
degli interessati e previa valutazione del curriculum formativo, a
coloro che abbiano conseguito un titolo finale non abilitante di Diploma
Universitario con il precedente ordinamento, oppure di Scuole dirette
a fini speciali o ad esse equiparate, o di Scuole universitarie o
regionali, è consentito integrare detto esame con la prova
scritta e la prova pratica previste dal nuovo ordinamento; il superamento
della prova ha la funzione di Esame di Stato abilitante alla professione.
La domanda va presentata al Rettore dell'Università presso
cui si è conseguito il titolo finale o, in mancanza di Corso
di diploma Universitario riconosciuto ai sensi del presente ordinamento,
presso altra Università nella quale si intende sostenere la
prova. La valutazione del precedente curriculum è effettuata
sulla base di criteri stabiliti con specifici decreti con decreto
interministeriale, emanato dal Ministro dell'Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con il Ministro della
Sanità.
La Commissione
d'esame, costituita con le modalità di cui all'art. 2.6, esprime
una valutazione di idoneità o non idoneità allo svolgimento
dell'attività professionale, rimanendo confermato il voto già
conseguito.
4.2 - Qualora
il curriculum formativo sia ritenuto insufficiente, gli interessati
possono essere ammessi ad integrare preventivamente la formazione
presso una struttura didattica accreditata.
4.3 - Sino a
quando non si procederà alla definizione dei criteri per l'accreditamento
delle strutture e comunque non oltre l'a.a. 1997/98 all'accreditamento
provvisorio si provvede con Decreto MURST-Sanità, su proposta
delle Università e delle Regioni.
omissis
..................
Annesso O
CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO TITOLO II - ORDINAMENTO DEI CORSI DI
DIPLOMA TAB. XVIII/ter-14 TABELLA DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TECNICO
SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA (TSRM)
Art. 1
Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.
1.1 - l'università - Facoltà di Medicina e chirurgia
istituisce il corso di Diploma Universitario di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica.
Il corso ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il
rilascio del diploma di "Tecnico sanitario di radiologia medica".
Lo Statuto dell'Università indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun
anno di corso in relazione alle strutture proprie ed a quelle convenzionate.
1.2 - il corso di Diploma ha lo scopo di formare
operatori sanitari in grado dì svolgere, ai sensi del D.M.
26.9.1994 n. 746 e in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983 n. 25, in via autonoma o in collaborazione con
altre figure sanitarie, su prescrizione medica, tutti gli interventi che richiedono l'uso
di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche
di risonanza magnetica, nonché gli interventi per la protezione fisica e dosimetrica.
Art. 2
Ordinamento didattico
2.1 - il corso di Diploma prevede attività didattiche e di
tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è
suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni
teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di
tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed
approfondimento.
E' possibile organizzare all'interno del Corso, a partire dal II anno, percorsi didattici
con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in
particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del
monte-ore complessivo.
L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di
3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti
dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed
attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche
nei singoli settori. Il Consiglio della Scuola può aumentare l'attività didattica
programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività
seminariali.
2.2 - Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi
didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli
specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella Tabella A.
Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la
conoscenza dei fenomeni fisici, biologici e fisiopatologici, le conoscenze dei principi di
funzionamento delle strumentazioni diagnostiche e collaborare con il medico
radiodiagnosta, il medico nucleare, con il fisico radioterapista e con il fisico sanitario
agli atti diagnostici e terapeutici utilizzando le fonti radianti ed altre energie,
nonché per effettuare interventi relativi alla protezione fisica e dosimetrica.
Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di D.U.:
Settori scientifico-disciplinari:
A02A Analisi matematica,
B01A Fisica generale,
BOIB Fisica,
B04X Fisica nucleare e subnucleare,
C03X Chimica generale ed inorganica,
E06A Fisiologia umana,
E07X Farmacologia,
E09A Anatomia umana,
E10X Biofisica medica,
E13X Biologia applicata,
F04A Patologia generale,
Fl8X Diagnostica per immagini e radioterapia,
F22A Igiene generale ed applicata,
F22B Medicina legale,
F22C Medicina del lavoro,
Kl0X Misure elettriche ed elettroniche,
K05B Informatica,
K06X Bioingegneria elettronica.
2.3 - Lo standard formativo pratico, comprensivo del
tirocinio, rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale
è specificato nella Tabella B.
Tabella
A - Obiettivi didattici, Aree didattiche, piano, di studio esemplificato
e relativi settori scientifico disciplinari
I ANNO
- I SEMESTRE
Area A - Propedeutica (crediti: 7.0)
Obiettivo: lo studente deve essere in grado di applicare il
metodo sperimentale allo studio dei fenomeni umani e tecnologici rilevanti
per la professione, dimostrando di saper utilizzare allo scopo, i
principi fondamentali della fisica, della biofisica e dell'informatica
applicati ai problemi tecnologici della diagnostica per immagini;
lo studente deve altresì conoscere il ruolo anatomo-funzionale delle
diverse strutture biologiche nell'organizzazione della cellula e dell'organismo
umano.
A.1 - Corso
integrato di Matematica, fisica, statistica ed informatica
Settori scientifico-disciplinari:
A02A
-Analisi matematica,
B01B Fisica,
F01X Statistica medica,
K05B informatica.
A.2 - Corso
integrato di Fisica generale
Settori scientifico-disciplinari:
B01A
Fisica generale,
B01B Fisica.
A.3 - Corso
integrato di Chimica generale organica ed inorganica.
Settori scientifico-disciplinari:
B03X
Struttura della materia,
C03X Chimica generale ed inorganica,
C05X Chimica organica.
A.4 - Corso
integrato di Anatomia umana sistematica e topografica.
Settori scientifico-disciplinari:
E09A
Anatomia umana,
E09B Istologia.
A. 5 -
Corso integrato di Biologia e radiobiologia.
Settori scientifico-disciplinari:
E13X
Biologia applicata.
A. 6 Corso
integrato di Anatomo-fisiologia umana.
Settori scientifico-disciplinari:
E06A
Fisiologia umana,
E09A Anatomia umana.
A.7 - Attività
di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi universitari ed
ospedalieri (complessive 700 ore annue).
I ANNO
- II SEMESTRE
Area B - patologia generale, principi di tecnologie radiodiagnostiche
ed organizzazione della professione (crediti 7.0).
Obiettivo: lo studente deve essere in grado conoscere le principali
patologie con riferimento agli aspetti pertinenti agli effetti delle
radiazioni ed alle tecniche e metodologie radiologiche nonché alle
tecniche di trattamento radioterapiche.
B.1 - Corso
integrato di patologia generale
Settori scientifico-disciplinari:
F04A
patologia generale.
B.2 - Corso
integrato di Tecniche di diagnostica per immagini 1.
Settori scientifico-disciplinari:
E09A
Anatomia umana,
F18X diagnostica per immagini e radioterapia.
B.3 - Corso
integrato di Apparecchiature dell'area radiologica.
Settori scientifico-disciplinari:
B01A
Fisica generale,
F18X Diagnostica per immagini e radioterapia,
K06X Bioingegneria elettronica.
B.4 - Corso
integrato di Misure elettriche ed Elettronica.
Settori scientifico-disciplinari:
I17X
Elettrotecnica,
K10X Misure elettriche ed Elettronica.
B.5 - Corso
integrato di Igiene ed organizzazione sanitaria.
Settori scientifico-disciplinari:
F22A
Igiene generale ed applicata.
B.6 -Attività
di Tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi universitari ed
ospedalieri (700 ore nell'intero anno).
II ANNO
- I SEMESTRE
Area C - Tecniche di diagnostica per immagini e radioterapia (crediti:
6.0)
Obiettivi: lo studente deve essere in grado di realizzare le
principali incidenze e proiezioni radiografiche e conoscere le diverse
tecniche procedurali di diagnostica per immagini; deve conoscere i
principi generali dell'informatica e delle applicazioni informatiche
nellarea radiologica, con riferimento all'archiviazione di immagini,
di referti e di dati di interesse clinico-sanitario; deve conoscere
le modalità di uso diagnostico e terapeutico di radiazioni e traccianti
radioattivi, nonché applicare le principali norme di radioprotezione.
C.1 Corso
integrato di Tecniche di diagnostica per immagini II.
Settori scientifico-disciplinari:
F18X
Diagnostica per immagini e radioterapia,
B01B Fisica,
K06X Bioingegneria elettronica.
C.2 Corso
integrato di Informatica ed archiviazione.
Settori scientifico-disciplinari:
K05B
Informatica,
KO5C Cibernetica,
K06X Bioingegneria elettronica.
C.3 Corso
integrato di Igiene ambientale e medicina del lavoro.
Settori scientifico-disciplinari:
F22A
Igiene generale ed applicata,
F22C Medicina del lavoro.
C.4 Attività
di Tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso servizi universitari
e ospedalieri.
II ANNO
- Il SEMESTRE
Area D - Fisica e strumentazione, principi di radiobiologia e radioprotezione
(crediti: 5.0)
Obiettivi: lo studente deve apprendere conoscenze sulle sorgenti
di radiazioni ionizzanti e di altre energie impiegate nella diagnostica
e nella radioterapia; deve conoscere le relative unità di misura,
e deve essere reso edotto sulle caratteristiche principali di struttura
e funzionamento delle apparecchiature utilizzate; deve inoltre essere
in grado di scegliere ed utilizzare appropriate tecnologie e materiali
al fine di produrre immagini radiologiche e terapie radianti.
Lo studente inoltre deve apprendere i principi generali dell'interazione
delle radiazioni con i sistemi viventi; deve apprendere le procedure
di radioprotezione, decontaminazione ambientale, usa dei radionuclidi
e marcatura dei radiocomposti.
D.1 - Corso
integrato di Fisica applicata alla strumentazione radiodiagnostica
e radioterapia.
Settori scientifico-disciplinari:
B04X
Fisica nucleare e subnucleare,
B01 A Fisica generale,
K06X Bioingegneria elettronica.
D.2 - Corso
integrato di Radiobiologia e Radioprotezione.
Settori scientifico-disciplinari:
B01B
Fisica,
E10X Biofisica medica.
D.3 - Corso
integrato di Radiofarmaci.
Settori scientifico-disciplinari:
C03X
Chimica generale ed inorganica,
F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.
D.4 - Attività
di tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso strutture sanitarie
universitarie e ospedaliere (l.000 ore nell'intero anno).
III
ANNO - I SEMESTRE
Area E - Produzione e trattamento delle immagini diagnostiche (crediti
4.0).
Obiettivi: lo studente deve conoscere tecnologie e materiali
ai fine di produrre immagini e terapie radianti; deve conoscere i
parametri che caratterizzano le energie utilizzate per l'estrazione
delle immagini; deve inoltre acquisire la conoscenza dei sistemi di
rilevazione, archiviazione e trasmissione a distanza delle immagini;
deve acquisire le conoscenze tecniche per l'esecuzione di indagini
radiologiche, di ecografia, di tomografia computerizzata e Risonanza
Magnetica Nucleare (R.M.N.); infine, deve conoscere le problematiche
etiche e deontologiche connesse con la professione e più in generale
nel rapporto con i pazienti.
E.1 Corso
integrato di Tecniche di diagnostica per immagini III.
Settori scientifico-disciplinari:
F18X
Diagnostica per immagini e radioterapia.
E.2 - Corso
integrato di Produzione e trattamento delle immagini diagnostiche.
Settori scientifico-disciplinari:
F18X
Diagnostica per immagini e radioterapia,
K03X Telecomunicazioni.
F.1 - Corso
integrato di Tecniche in diagnostica per immagini IV (R.M.N.).
Settori scientifico-disciplinari:
F18X
Diagnostica per immagini e radioterapia.
E.3 - Corso
integrato di Bioetica, deontologia ed etica professionale.
Settori scientifico-disciplinari:
F02X
Storia della medicina,
F22B Medicina legale;
E.4 Attività
di Tirocinio pratico guidato da effettuarsi presso servizi universitari
e ospedalieri (per un totale di 1.300 ore annuo).
III
ANNO - Il SEMESTRE
Area F - Tecniche di Medicina nucleare e radioterapia (crediti: 3.0).
Obiettivi: lo studente deve conoscere le tecniche di indagini
di Medicina Nucleare, sia statiche che dinamiche; deve acquisire la
conoscenza per l'assistenza tecnica di trattamenti radioterapici;
la preparazione e limpiego di schermature e di sistemi di contenzione
del paziente; deve essere informato sui principi generali della terapia
medico-nucleare (radio-metabolica, ecc.) e acquisire la conoscenza
per la preparazione delle dosi, per l'esecuzione di misure di ritenzione
sul paziente, per l'eliminazione dei rifiuti organici, per i provvedimenti
di decontaminazione.
F.1 - Corso
integrato di Tecniche in radioterapia
Settori scientifico-disciplinari:
F18X
Diagnostica per immagini e radioterapia.
F.2 - Corso
integrato di Tecniche in medicina nucleare.
Settori scientifico-disciplinari:
F18X
Diagnostica per immagini e radioterapia.
F.3 - Corso
integrato di Tecniche di terapia medico-nucleare.
Settori scientifico-disciplinari:
E07X
Farmacologia,
Fl8X Diagnostica per immagini e radioterapia.
F4 - Attività
di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso servizi universitari
e ospedalieri (l.300 ore nell'intero anno).
Tabella B - Standard formativo pratico e di tirocinio
Lo studente
per essere ammesso all'esame finale deve aver partecipato o compiuto
con autonomia tecnico-professionale, in collaborazione diretta con
il medico radiodiagnosta, il medico nucleare, il fisico radioterapista
e con il fisico sanitaria, i seguenti atti (D.M.
746/94):
a) Servizio
di radiodiagnostica - Frequenza a rotazione con partecipazione all'esecuzione
tecnica di almeno:
300 esami
rx dello scheletro;
300 esami rx del torace;
200 esami rx dell'apparato gastrointestinale;
200 esami rx di radiologia d'urgenza;
200 mammografie;
150 esami di radiologia del capo, del collo ed odontostomatologica
300 esami di radiologia pediatrica;
100 esami di radiologia cardiovascolare ed interventistica;
100 esami T.C.;
100 esami R.M.;
200 esami ecografici;
utilizzare in forma appropriata le apparecchiature radiologiche
e di camera oscura;
adottare in ogni situazione metodiche atte a garantire il massimo
di radioprotezione (ALARA).
b) Servizio
di Medicina Nucleare - Frequenza a rotazione con partecipazione all'esecuzione
tecnica di:
50 esami
dell'apparato scheletrico;
50 esami del SNC;
50 esami dell'apparato cardiocircolatorio,
50 esami dell'apparato respiratorio;
50 esami della tiroide e delle paratiroidi;
50 esami dei surreni;
30 esami dell'apparato emopoietico;
30 esami dell'apparato digerente;
30 esami dell'apparato urinario;
40 esami con indicatori positivi;
tarare e predisporre le apparecchiatura per l'esecuzione di esami
di Medicina Nucleare;
approntare dosi semplici di radiofarmaci;
manipolare materiale radioattivo;
controllare la contaminazione personale ed ambientale.
c) Servizio
di Radioterapia - Frequenza a rotazione con partecipazione alle funzioni
di competenza su:
15 pazienti
trattati con radioterapia da fasci esterni;
5 pazienti studiati con il simulatore universale;
5 pazienti con volume di irradiazione definiti su documento TC o
RM;
5 studi di calcolatore di piani di trattamento individuale;
5 modelli di schermatura sagomata personalizzata;
5 controlli dosimetrici di un fascio di radiazioni da sorgente esterna.
d) Servizio
di Fisica Sanitaria - Frequenza di 2 mesi.
Nel Regolamento didattico di ciascun Ateneo verranno eventualmente
specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico
od altre integrazioni.
Il Ministro
dellUniversità e della Ricerca scientifica e Tecnologica |