IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32,
vista la proposta della Commissione, elaborata previo parere di un gruppo di personalità
designate dal Comitato scientifico e tecnico fra gli esperti scientifici degli Stati
membri,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che, secondo l'articolo 2, lettera b) del trattato, si devono stabilire norme
di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori;
considerando che, a norma dell'articolo 30 del trattato, per norme fondamentali relative
alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti
dalle radiazioni ionizzanti s'intendono:
a) le dosi massime ammissibili con un sufficiente margine di sicurezza;
b) le esposizioni e contaminazioni massime ammissibili;
c) i principi fondamentali di sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
considerando che ciascuno Stato membro, a norma dell'articolo 33 del trattato, stabilisce
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative atte a garantire l'osservanza
delle norme fondamentali fissate e adotta le misure necessarie per quanto riguarda
l'insegnamento, l'educazione e la formazione professionale;
considerando che, al fine di realizzare il proprio compito, la Comunità ha fissato norme
fondamentali per la prima volta nel 1959, conformemente all'articolo 218 del trattato con
le direttive del 2 febbraio 1959 che fissano le norme fondamentali relative alla
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle
radiazioni ionizzanti; che le direttive sono state rivedute nel 1962 con la direttiva del
5 marzo 1962 , nel 1966 con la direttiva 66/45/Euratom, nel 1976 con la direttiva
76/579/Euratom , nel 1979 con la direttiva 79/343/Euratom (7), nel 1980 con la direttiva
80/836/Euratom e nel 1984 con la direttiva 84/467/Euratom;
considerando che le norme fondamentali sono state integrate dalla direttiva 84/466/Euratom
del Consiglio, del 3 settembre 1984, che stabilisce le misure fondamentali relative alla
protezione radiologica delle persone sottoposte ad esami e a trattamenti medici, dalla
decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, sulle modalità comunitarie
di uno scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radioattiva, dal regolamento
(Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi
ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in
caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in
qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva, dalla direttiva 89/618/Euratom del
Consiglio, del 27 novembre 1989, concernente l'informazione della popolazione sulle misure
di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza
radioattiva (13), dalla direttiva 90/641/Euratom del Consiglio, del 4 dicembre 1990,
concernente la protezione operativa dei lavoratori esterni esposti al rischio di
radiazioni ionizzanti nel corso del loro intervento in zona controllata (14), dalla
direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed
al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra gli Stati membri e di quelle
verso la Comunità e fuori da essa e dal regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio,
dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri;
considerando che l'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia di protezione
radiologica, come espresso in particolare nella raccomandazione n. 60 della Commissione
internazionale per la protezione radiologica, rende opportuno rivedere le norme
fondamentali e rifonderle in un nuovo atto normativo;
considerando che le norme fondamentali rivestono un'importanza particolare per quanto
riguarda i rischi da radiazioni ionizzanti rispetto ad altre direttive concernenti altri
tipi di rischi e che è importante progredire nella loro applicazione in tutta la
Comunità;
considerando che è auspicabile che per il campo d'applicazione delle norme fondamentali
si prendano in considerazione le pratiche e le attività lavorative che potrebbero portare
ad un aumento significativo, che non possa essere trascurato dal punto di vista della
radioprotezione, dell'esposizione dei lavoratori e di individui della popolazione alle
radiazioni ionizzanti di fonti artificiali o naturali, nonché la protezione appropriata
nel caso di intervento;
considerando che gli Stati membri, al fine di assicurare il rispetto delle norme
fondamentali, sono tenuti a assoggettare determinate pratiche implicanti un rischio da
radiazioni ionizzanti ad un sistema di dichiarazione e di previa autorizzazione ovvero a
proibirle;
considerando che un sistema di protezione contro le radiazioni in determinate pratiche
dovrebbe continuare ad essere basato sui principi della giustificazione dell'esposizione,
dell'ottimizzazione della protezione e della limitazione della dose; che si devono
stabilire limitazioni delle dosi tenendo conto della particolare situazione dei diversi
gruppi di persone esposte quali lavoratori, apprendisti, studenti e individui della
popolazione;
considerando che la protezione operativa dei lavoratori esposti, degli apprendisti e degli
studenti richiede l'applicazione di misure sul posto di lavoro; che tali misure devono
includere la valutazione previa del rischio implicato, la classificazione dei posti di
lavoro e dei lavoratori, la sorveglianza delle aree e delle condizioni di lavoro nonché
la sorveglianza medica;
considerando che gli Stati membri sono tenuti a identificare le attività lavorative che
comportano per i lavoratori e individui della popolazione notevolmente accresciuti di
esposizione a fonti di radiazioni naturali che non possono essere trascurati dal punto di
vista della radioprotezione; che gli Stati membri devono adottare misure di protezione
appropriate nei riguardi delle attività lavorative dichiarate preoccupanti;
considerando che la protezione operativa della popolazione in circostanze normali richiede
l'istituzione da parte degli Stati membri di un sistema di ispezione per tenere sotto
controllo la protezione della popolazione dalle radiazioni e verificare il rispetto delle
norme fondamentali;
considerando che gli Stati membri dovrebbero essere preparati all'eventualità di
emergenze radiologiche nel loro territorio e dovrebbero cooperare con gli altri Stati
membri e con paesi terzi per migliorare la capacità di intervento e di gestione di tali
situazioni;
considerando che le direttive sulle norme fondamentali modificate da ultimo dalla
direttiva 84/467/Euratom dovrebbero essere abrogate con effetto dalla data di entrata in
vigore della presente direttiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
TITOLO I DEFINIZIONI
Articolo 1
Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti
definizioni:
Dose assorbita (D): energia assorbita per unità di massa
D = >NUM>d>
>DEN>dm
ove:
- d>
è l'energia media ceduta dalle radiazioni ionizzanti alla materia in un elemento di
volume;
- dm è la massa di materia contenuta in tale elemento di volume.
Nella presente direttiva, la dose assorbita indica la dose media in un tessuto o in un
organo. L'unità di dose assorbita è il gray.
Acceleratore: apparecchio o impianto in cui sono accelerate particelle e che emette
radiazioni ionizzanti con energia superiore a 1 mega-electron volt (MeV).
Esposizione accidentale: esposizione di singole persone a seguito di incidente. Non
comprende l'esposizione di emergenza.
Attivazione: processo per effetto del quale un nuclide stabile si trasforma in
radionuclide, a seguito di irradiazione con particelle o con raggi gamma ad alta energia
del materiale in cui è contenuto.
Attività (A): l'attività A, di una determinata quantità di un radionuclide in uno stato
particolare di energia in un momento determinato, è il quoziente di dN fratto dt, ove dN
è il numero atteso di transizioni nucleari spontanee da tale stato di energia
nell'intervallo di tempo dt:
A = >NUM>dN
>DEN>dt
L'unità di attività è il becquerel.
Apprendista: persona che riceve in un'impresa un'istruzione e una formazione allo scopo di
esercitare un mestiere specifico.
Servizio autorizzato di dosimetria: struttura preposta alla taratura, alle rilevazioni o
all'interpretazione dei singoli dispositivi di monitoraggio, o alla misurazione della
radioattività nel corpo umano o nei campioni biologici, o alla valutazione delle dosi, la
cui idoneità a tali funzioni è riconosciuta dalle autorità competenti.
Medico autorizzato: medico preposto alla sorveglianza medica dei lavoratori della
categoria A, quale definita nell'articolo 21, la cui idoneità a tali funzioni è
riconosciuta dalle autorità competenti.
Servizio autorizzato di medicina del lavoro: struttura cui può essere affidata la
responsabilità della protezione dalle radiazioni dei lavoratori esposti, e/o la
sorveglianza sanitaria dei lavoratori della categoria A. L'idoneità a svolgere tali
funzioni è riconosciuta dalle autorità competenti.
Sorgenti artificiali: sorgenti di radiazione diverse dalle sorgenti di radiazione
naturali.
Autorizzazione: permesso rilasciato dalle autorità competenti su richiesta, o previsto
dalla legislazione nazionale, che consente di svolgere una pratica o qualsiasi altra
attività che rientra nel campo d'applicazione della presente direttiva.
Becquerel (Bq): denominazione speciale dell'unità di attività. Un becquerel equivale ad
una transizione per secondo.
1 Bq = 1 s-1
Livelli di allontanamento: valori, fissati dalle autorità nazionali competenti, espressi
in termini di concentrazioni di attività e/o di attività totale ai quali, o al di sotto
dei quali, le sostanze radioattive o i materiali contenenti sostanze radioattive derivanti
da qualsiasi pratica soggetta al requisito di notifica o autorizzazione possono essere
esentati dalle prescrizioni di cui alla presente direttiva.
Dose efficace impegnata: (E(ô)): somma delle dosi equivalenti impegnate in un organo o
tessuto (HT(ô)) risultanti da una assunzione, moltiplicate per un fattore relativo di
peso del tessuto wT. È definita dalla formula:
E(ô) = TÓ wTHT(ô)
Nell'espressione E(ô), ô indica il numero di anni per i quali è attuata l'integrazione.
L'unità di dose efficace impegnata è il sievert.
Dose equivalente impegnata (HT(ô)): integrale rispetto al tempo (t) dell'intensità di
dose equivalente nel tessuto o organo T che sarà ricevuta da un individuo a seguito di
una introduzione. È indicata dalla formula:
HT(ô) = t0+t0 + ô HT(t)dt
per un'assunzione al tempo t0, dove
T(ô) è l'intensità di dose equivalente nell'organo o nel tessuto T al tempo t
- ô è il periodo per cui è calcolato l'integrale.
Nell'espressione HT(ô), ô è indicato in anni. Qualora ô non sia indicato, si
sottintende un periodo di 50 anni per gli adulti e un periodo fino all'età di 70 anni per
i bambini. L'unità della dose equivalente impegnata è il sievert.
Autorità competenti: qualsiasi autorità designata dallo Stato membro.
Zona controllata: zona sottoposta a regolamentazione speciale ai fini della protezione
dalle radiazioni ionizzanti o della prevenzione della contaminazione radioattiva, e il cui
accesso è controllato.
Smaltimento: la collocazione dei rifiuti in un deposito, o in un determinato sito, con
l'intenzione di non ricuperarli. Con smaltimento si intende altresì lo scarico diretto
autorizzato di rifiuti nell'ambiente, con conseguente dispersione.
Vincolo di dose: restrizione per le dosi individuali possibili che possono derivare da una
sorgente determinata, cui attenersi nella fase di pianificazione della radioprotezione
quando si tratta di ottimizzazione.
Limiti di dose: riferimenti massimi stabiliti nel titolo IV per le dosi derivanti
dall'esposizione dei lavoratori, degli apprendisti, degli studenti e di individui della
popolazione alle radiazioni ionizzanti causate dalle attività disciplinate dalla presente
direttiva che si applicano alla somma delle dosi derivanti dall'esposizione esterna nel
periodo specificato e delle dosi impegnate per un periodo di 50 anni (fino a 70 anni per i
bambini) derivanti da assunzioni verificatesi nello stesso periodo.
Dose efficace (E): la somma delle dosi equivalenti pesate in tutti i tessuti ed organi del
corpo di cui all'allegato II, causate da irradiazioni interne ed esterne. È definita
dall'espressione:
E = TÓ wTHT = TÓ wT RÓ wR DT,Rove:
- DT,R è la dose assorbita media, nel tessuto o nell'organo T, dovuta alla radiazione R,
- WR è il fattore di peso per la radiazione e
- WT è il fattore di peso per il tessuto o l'organo T.
I valori appropriati di WT e WR figurano nell'allegato II. L'unità di dose efficace è il
sievert.
Esposizione di emergenza: esposizione di persone nello svolgimento delle necessarie azioni
rapide per soccorrere persone in pericolo, prevenire l'esposizione di un gran numero di
persone o salvare un impianto o beni di grande valore, e che può provocare il superamento
di uno dei singoli limiti di dose uguali a quelli fissati per i lavoratori esposti.
L'esposizione di emergenza si applica unicamente ai volontari.
Dose equivalente (HT): la dose assorbita, nel tessuto o organo T, pesata in base al tipo e
alla qualità della radiazione R. È indicata da:
HT,R = wR DT,R
ove:
- DT,R è la dose assorbita media, nel tessuto o organo T dovuta alla radiazione R e
- WR è il fattore di peso per la radiazione.
Quando il campo di radiazioni è composto di tipi ed energie con valori diversi di WR, la
dose equivalente totale, HT, è espressa da
HT = RÓ wR DT,R
I valori appropriati di WR figurano nell'allegato II. L'unità della dose equivalente è
il sievert.
Lavoratori esposti: persone, lavoratori autonomi o dipendenti, sottoposte a un'esposizione
derivante da pratiche contemplate dalla presente direttiva e che possono comportare dosi
superiori ad uno qualsiasi dei limiti di dose uguali a quelli fissati per individui della
popolazione.
Esposizione: processo di esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Gray (Gy): denominazione speciale dell'unità di dose assorbita. Un gray equivale a un
joule per chilogrammo:
1 Gy = 1 J kg-1
Detrimento sanitario: valutazione del rischio di riduzione della durata e della qualità
della vita che si verifica in una popolazione in seguito all'esposizione a radiazioni
ionizzanti. Essa include le perdite derivanti da effetti somatici, cancro e gravi
disfunzioni genetiche.
Introduzione: attività dei radionuclidi che penetrano nell'organismo provenienti
dall'ambiente esterno.
Intervento: attività umana intesa a prevenire o diminuire l'esposizione degli individui
alle radiazioni dalle fonti che non fanno parte di una pratica o che sono incontrollate,
intervenendo sulle fonti, sulle vie di trasmissione e sugli individui stessi.
Livello di intervento: valore della dose equivalente evitabile, della dose efficace
evitabile o di un valore derivato, in ordine al quale dovrebbero essere prese in
considerazione misure d'intervento. La dose evitabile o il valore derivato sono
esclusivamente quelli relativi alla via di esposizione cui va applicato l'intervento.
Radiazioni ionizzanti: il trasferimento di energia in forma di particelle o onde
elettromagnetiche pari ad una lunghezza d'onda di 100 nanometri o meno o a una frequenza
maggiore o uguale di 3×10 (15) Hertz in grado di produrre ioni direttamente o
indirettamente.
Individui della popolazione: individui della popolazione, esclusi i lavoratori esposti,
gli apprendisti e gli studenti durante l'orario di lavoro e gli individui durante
l'esposizione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettere a), b) e c).
Sorgenti di radiazioni naturali: sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale,
terrestre o cosmica.
Esposizione potenziale: esposizione che, pur non essendo certa, ha una probabilità di
verificarsi prevedibile in anticipo.
Pratica: un'attività umana che può aumentare l'esposizione degli individui alle
radiazioni provenienti da una sorgente artificiale, o da una sorgente di radiazione
naturale quando radionuclidi naturali sono trattati per loro proprietà radioattive,
fissili o fertili, tranne in caso di esposizione d'emergenza.
Esperto qualificato: persona che possiede le cognizioni e la formazione necessarie ad
effettuare esami fisici, tecnici o radiochimici atti a consentire la valutazione delle
dosi, e a esprimere pareri necessari per garantire una protezione efficace degli individui
e un funzionamento corretto dei dispositivi di protezione, e la cui idoneità a tali
funzioni è riconosciuta dalle autorità competenti. All'esperto qualificato può essere
attribuita la responsabilità tecnica per quanto riguarda la radioprotezione dei
lavoratori e degli individui della popolazione.
Contaminazione radioattiva: contaminazione di qualsiasi materiale, ambiente o individuo,
prodotta da sostanze radioattive. Nel caso particolare del corpo umano, la contaminazione
radioattiva comprende sia la contaminazione esterna cutanea che quella interna,
indipendentemente dalla via di assunzione.
Sostanza radioattiva: qualsiasi sostanza che contenga uno o più radionuclidi, la cui
attività o concentrazione non possono essere trascurate ai fini della radioprotezione.
Emergenza radiologica: una situazione richiede azioni urgenti per proteggere i lavoratori,
individui della popolazione ovvero l'intera popolazione o parte di essa.
Gruppo di riferimento della popolazione: gruppo comprendente individui la cui esposizione
ad una sorgente è ragionevolmente omogenea e rappresentativa di quella degli individui
della popolazione maggiormente esposti a detta sorgente.
Notifica: il requisito di sottoporre alle autorità competenti un documento atto a
notificare l'intenzione di svolgere una pratica o una qualsiasi altra attività
nell'ambito del campo d'applicazione della presente direttiva.
Sorgente sigillata: sorgente avente struttura tale da impedire, in normali condizioni
d'impiego, dispersioni delle sostanze radioattive nell'ambiente.
Sievert: denominazione speciale dell'unità di dose equivalente e dose efficace. Un
sievert equivale ad un joule per chilogrammo:
1 Sv = 1 J kg-1
Sorgente: apparecchiatura, sostanza radioattiva o impianto in grado di emettere radiazioni
ionizzanti o sostanze radioattive.
Zona sorvegliata: zona sottoposta a adeguata sorveglianza ai fini della protezione contro
le radiazioni ionizzanti.
Impresa: ogni persona fisica o giuridica che svolge le pratiche o le attività lavorative
di cui all'articolo 2 della presente direttiva e che ha la responsabilità giuridica per
tali pratiche attività lavorative ai sensi della legislazione nazionale.
TITOLO II CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 2
1. La presente direttiva si applica a tutte le pratiche che
implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente
artificiale o da una sorgente di radiazione naturale nei casi in cui i radionuclidi
naturali siano o siano stati trattati, per le loro proprietà radioattive, fissili o
fertili, vale a dire:
a) alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, all'impiego, alla detenzione,
all'immagazzinamento, al trasporto, all'importazione nella Comunità ed all'esportazione a
partire dalla Comunità e allo smaltimento di sostanze radioattive;
b) al funzionamento di qualunque attrezzatura elettrica che emetta radiazioni ionizzanti e
contenga componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 kV;
c) a ogni altra pratica designata dallo Stato membro.
2. Conformemente al titolo VII, essa si applica anche alle attività lavorative che non
sono contemplate nel paragrafo 1 ma che implicano la presenza di sorgenti di radiazioni
naturali e conducono ad un significativo aumento dell'esposizione di lavoratori, o di
individui della popolazione, che non può essere trascurato dal punto di vista della
radioprotezione.
3. Conformemente al titolo IX, essa si applica anche a qualsiasi intervento in caso di
emergenza radiologica o di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza
radiologica oppure di una pratica o un'attività lavorativa passata o desueta.
4. La presente direttiva non si applica all'esposizione al radon nelle abitazioni o al
livello naturale di radiazione, ossia non si applica né ai radionuclidi contenuti
nell'organismo umano, né alla radiazione cosmica presente al livello del suolo né
all'esposizione in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non
perturbata.
TITOLO III NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE DI PRATICHE
Articolo 3
Notifica
1. Ogni Stato membro prescrive che lo svolgimento delle pratiche di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, sia oggetto di una notifica salvo quanto previsto nel presente articolo.
2. Devono essere escluse dall'obbligo di notifica le pratiche nelle quali intervengano:
a) sostanze radioattive, qualora le quantità implicate non superino in totale i valori
esenti di cui alla colonna 2 della tabella A dell'allegato I ovvero, in circostanze
eccezionali in un determinato Stato membro, valori diversi autorizzati dalle autorità
competenti, che soddisfino comunque i criteri generali di base di cui all'allegato I;
oppure
b) sostanze radioattive se la concentrazione di attività per unità di massa non supera i
valori esenti indicati nell'allegato I, tabella A, colonna 3; ovvero, in circostanze
eccezionali di un determinato Stato membro, valori diversi autorizzati dalle autorità
competenti, che soddisfino comunque i criteri generali di base di cui all'allegato I;
oppure
c) apparecchi contenenti sostanze radioattive che superano le quantità o le
concentrazioni di cui alle lettere a) o b), a condizione che:
i) siano di tipo approvato dalle autorità competenti dello Stato membro; e
ii) siano costruiti in forma di sorgenti sigillate; e
iii) in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da
un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensità di dose
superiore a 1 µSv h-1; e
iv) le cui condizioni di smaltimento siano state specificate dalle autorità competenti;
oppure
d) l'impiego di apparecchi elettrici cui si applica la presente direttiva diversi da
quelli di cui alla lettera e), a condizione che:
i) siano di tipo approvato dalle autorità competenti dello Stato membro; e
ii) in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una distanza di 0,1 m da un
qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio, un'intensità di dose
superiore a 1 µSv h-1; oppure
e) l'impiego di qualunque tipo di tubo catodico destinato a fornire immagini visive, o di
altri apparecchi elettrici che funzionano con una differenza di potenziale non superiore a
30 kV, purché ciò, in condizioni di funzionamento normale, non comporti, ad una distanza
di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell'apparecchio,
un'intensità di dose superiore a 1 µSv h-1; oppure
f) materiali contaminati da sostanze radioattive risultanti da scarichi autorizzati
dichiarati non soggetti a ulteriori controlli dalle autorità competenti.
Articolo 4
Autorizzazione
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, gli Stati membri provvedono a richiedere
l'autorizzazione preventiva per le seguenti pratiche:
a) funzionamento e disattivazione di impianti del ciclo del combustibile nucleare e
sfruttamento e chiusura delle miniere di uranio;
b) aggiunta intenzionale di sostanze radioattive nella produzione e manifattura di
prodotti medicinali e l'importazione o l'esportazione di tali beni;
c) l'aggiunta intenzionale di sostanze radioattive nella produzione e manifattura di beni
di consumo e l'importazione o l'esportazione di tali beni;
d) somministrazione intenzionale di sostanze radioattive a persone e, per quanto riguarda
la radioprotezione di persone, animali a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o
veterinaria;
e) impiego di impianti a raggi X o di sorgenti radioattive per radiografia industriale o
trattamento di prodotti o ricerca o esposizione di persone a fini di terapia medica e uso
di acceleratori, fatta eccezione per i microscopi elettronici.
2. L'autorizzazione preventiva può essere richiesta per altre pratiche diverse da quelle
elencate nel paragrafo 1.
3. Gli Stati membri possono specificare che una pratica non è soggetta ad autorizzazione
se:
a) nel caso delle pratiche menzionate al paragrafo 1, lettere a), c) e e), la pratica non
richiede la dichiarazione; o
b) nei casi in cui un rischio limitato di esposizione delle persone non rende necessario
l'esame dei singoli casi la pratica è svolta alle condizioni stabilite nella legislazione
nazionale.
Articolo 5
Autorizzazione e livelli di eliminazione per smaltimento,
riciclo o riutilizzazione
1. Lo smaltimento, il riciclo o la riutilizzazione di sostanze radioattive o materiali
contenenti sostanze radioattive derivanti da qualsiasi pratica soggetta all'obbligo della
dichiarazione o dell'autorizzazione richiede l'autorizzazione preventiva.
2. Tuttavia, lo smaltimento, il riciclo o la riutilizzazione di tali sostanze o materiali
possono derogare alle prescrizioni della presente direttiva se soddisfano i livelli di
eliminazione fissati dalle autorità nazionali competenti. Questi devono allinearsi sui
criteri fondamentali di cui all'allegato 1 e tener conto di qualsiasi altro orientamento
tecnico fornito dalla Comunità.
TITOLO IV
GIUSTIFICAZIONE, OTTIMIZZAZIONE E LIMITAZIONE DELLA DOSE PER LE PRATICHE
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 6
1. Gli Stati membri fanno sì che tutte le nuove categorie
o tipi di pratica implicanti un'esposizione a radiazioni ionizzanti siano giustificati,
anteriormente alla loro prima adozione o approvazione, dai loro vantaggi economici,
sociali o di altro tipo rispetto al detrimento sanitario che ne può derivare.
2. Le categorie o tipi di pratica esistenti sono verificati per quanto concerne la
giustificazione ogniqualvolta emergano nuove e importanti prove della loro efficacia o
delle loro conseguenze.
3. Inoltre, gli Stati membri garantiscono che:
a) nel quadro dell'ottimizzazione qualsiasi esposizione sia mantenuta al livello più
basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali;
b) salvo il disposto dell'articolo 12, la somma delle dosi derivanti da tutte le pratiche
in oggetto non superi i limiti di dose stabiliti nel presente titolo per i lavoratori
esposti, gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione.
4. I principi di cui al paragrafo 3, lettera a), si applicano a tutte le esposizioni a
radiazioni ionizzanti derivanti dalle pratiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Il
principio di cui al paragrafo 3, lettera b), non si applica alle seguenti esposizioni:
a) esposizione di individui nell'ambito di un esame diagnostico o d'una terapia che li
concerne;
b) esposizione di individui che scientemente e volontariamente collaborano (a titolo non
professionale) al sostegno e all'assistenza di pazienti sottoposti a terapia o a diagnosi
medica;
c) esposizione di volontari che prendono parte a programmi di ricerca medica e biomedica.
5. Gli Stati membri non permettono l'aggiunta intenzionale di sostanze radioattive nella
produzione di alimenti, giocattoli, ornamenti personali e cosmetici, né l'importazione e
l'esportazione di tali prodotti.
Articolo 7
Vincoli di dose
1. I vincoli di dose, se pertinenti, si applicano nel quadro dell'ottimizzazione della
protezione radiologica.
2. Gli orientamenti definiti dagli Stati membri sulle procedure idonee da applicare ai
soggetti esposti di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettere b) e c) possono includere
vincoli di dose.
CAPO II
LIMITAZIONE DELLE DOSI
Articolo 8
Limiti d'età per i lavoratori esposti
Salvo il disposto dell'articolo 11, paragrafo 2 i minori di anni diciotto non possono
essere adibiti a lavori in conseguenza dei quali rientrerebbero nella categoria dei
lavoratori esposti.
Articolo 9
Limiti di dose per i lavoratori esposti
1. Il limite di dose efficace per i lavoratori esposti è di 100 millisievert (mSv)
nell'arco di cinque anni consecutivi, con una dose massima efficace di 50 mSv in un
singolo anno. Gli Stati membri possono decidere un'entità annua.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, valgono i seguenti limiti di dose equivalente:
a) per il cristallino, 150 mSv all'anno;
b) per la pelle, 500 mSv all'anno: tale limite si applica alla dose media, su qualsiasi
superficie di 1 cm², indipendentemente dalla superficie esposta;
c) per le mani, gli avambracci, i piedi e le caviglie, 500 mSv all'anno.
Articolo 10
Protezione speciale durante la gravidanza e l'allattamento
1. Non appena una gestante informa l'impresa della propria condizione, ai sensi della
legislazione e/o della prassi nazionale in vigore, la protezione del nascituro è
paragonabile a quella prevista per gli individui della popolazione. Le condizioni delle
gestanti connesse con la loro attività di lavoro devono perciò essere tali che la dose
equivalente per il nascituro sia la più bassa ragionevolmente ottenibile e che sia
improbabile che la dose ecceda 1 mSv durante il restante periodo della gravidanza.
2. Non appena una lavoratrice che allatta informa l'impresa della propria condizione, non
può eseguire un lavoro che implica significativi rischi di contaminazione radioattiva del
corpo.
Articolo 11
Limiti di dose per apprendisti e studenti
1. Agli apprendisti e agli studenti, di almeno diciotto anni di età, i quali nel corso
dei loro studi debbono usare sorgenti, si applicano i limiti di dose per i lavoratori
esposti stabiliti all'articolo 9.
2. Per gli apprendisti e gli studenti, d'età compresa fra i sedici e i diciotto anni, i
quali nel corso dei loro studi debbono usare sorgenti, il limite di dose efficace è di 6
mSv all'anno.
Fatto salvo questo limite di dose sono previsti i seguenti limiti di dose equivalente:
a) per il cristallino, 50 mSv all'anno;
b) per la pelle, 150 mSv all'anno. Tale limite si applica alla dose media, su qualsiasi
superficie di 1 cm², indipendentemente dalla superficie esposta;
c) per le mani, gli avambracci, i piedi e le caviglie, 150 mSv all'anno.
3. I limiti di dose per gli apprendisti e gli studenti che non sono soggetti alle
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono quelli stabiliti dall'articolo 13 per gli individui
della popolazione.
Articolo 12
Esposizioni soggette ad autorizzazione speciale
1. In situazioni eccezionali, escluse le emergenze radiologiche, da valutare caso per
caso, le autorità competenti possono autorizzare, qualora lo esiga l'esecuzione di
operazioni specifiche, che lavoratori singolarmente designati subiscano esposizioni
professionali individuali superiori ai limiti di dose di cui all'articolo 9, purché tali
esposizioni siano limitate nel tempo, circoscritte a determinati ambienti di lavoro e
entro i limiti di esposizione massima fissati dalle autorità competenti nel caso
specifico. Si tiene conto delle seguenti condizioni:
a) possono essere sottoposti ad un'esposizione soggetta ad autorizzazione speciale,
soltanto i lavoratori della categoria A di cui all'articolo 21;
b) da tali esposizioni sono esclusi apprendisti, studenti, donne gestanti e madri che
allattano suscettibili di contaminazione del corpo;
c) l'impresa è tenuta a giustificare preventivamente e in modo rigoroso tali esposizioni
e a discuterne in modo approfondito con i lavoratori volontari, i loro rappresentanti, il
medico autorizzato, i servizi autorizzati di medicina del lavoro o l'esperto qualificato;
d) vengono fornite preventivamente ai lavoratori interessati informazioni sui rischi
connessi con l'operazione e sulle precauzioni da adottare nel corso di essa;
e) tutte le dosi derivanti da tale esposizione sono annotate separatamente sul libretto
sanitario previsto dall'articolo 34 e sul libretto individuale previsto dall'articolo 28.
2. Il superamento dei limiti di dose in conseguenza di esposizioni soggette ad
autorizzazione speciale non costituisce necessariamente un motivo di esclusione dalla
abituale attività di lavoro del lavoratore o di trasferimento, senza il consenso del
lavoratore interessato.
Articolo 13
Limiti di dose per gli individui della popolazione
1. Salve le disposizioni dell'articolo 14, i limiti di dose da rispettare per gli
individui della popolazione sono indicati nei paragrafi 2 e 3.
2. Il limite di dose efficace è di 1 mSv all'anno. Tuttavia, in circostanze particolari,
può essere autorizzato un valore più alto di dose efficace in un solo anno, purché la
media nell'arco di cinque anni consecutivi non superi 1 mSv all'anno.
3. Fatto salvo il paragrafo 2:
a) il limite di dose equivalente per il cristallino è di 15 mSv all'anno;
b) il limite di dose equivalente per la pelle è di 50 mSv all'anno, calcolato in media su
1 cm² di pelle, indipendentemente dall'area esposta.
Articolo 14
Esposizione dell'intera popolazione
Gli Stati membri prendono tutte le misure ragionevoli affinché il contributo delle
pratiche all'esposizione dell'intera popolazione sia mantenuto entro il valore minimo
ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali.
L'insieme di tutti i contributi è valutato con regolarità.
TITOLO V
VALUTAZIONE DELLA DOSE EFFICACE
Articolo 15
Per la valutazione della dose efficace e della dose
equivalente si usano i valori e rapporti indicati nel presente titolo. Le autorità
competenti possono autorizzare l'uso di metodi equivalenti.
Articolo 16
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15:
a) nel caso di radiazioni esterne, per stimare le dosi efficaci e le dosi equivalenti
pertinenti, si usano i valori e rapporti indicati nell'allegato II;
b) nel caso di esposizioni interne provocate da un radionuclide o da una miscela di
radionuclidi, per stimare le dosi efficaci possono essere usati i valori e rapporti
indicati negli allegati II e III.
TITOLO VI
PRINCIPI FONDAMENTALI DI PROTEZIONE OPERATIVA DEI LAVORATORI ESPOSTI, DEGLI APPRENDISTI E
DEGLI STUDENTI PER QUANTO RIGUARDA LE PRATICHE
Articolo 17
La protezione operativa dei lavoratori esposti si basa in
particolare sui seguenti principi:
a) valutazione preventiva che identifichi la natura e l'ordine di grandezza del rischio
radiologico per i lavoratori esposti e ottimizzazione della protezione radiologica in
tutte le condizioni di lavoro;
b) classificazione dei luoghi di lavoro in diverse zone, se del caso, in rapporto alle
valutazioni delle dosi annue previste e delle probabilità e dell'ordine di grandezza
delle potenziali esposizioni;
c) classificazione dei lavoratori in diverse categorie;
d) attuazione di disposizioni di controllo e di sorveglianza per le diverse zone e le
diverse condizioni di lavoro compresa, ove necessario, la sorveglianza individuale;
e) sorveglianza medica.
CAPO I
MISURE PER LA RESTRIZIONE DELL'ESPOSIZIONE
Sezione 1
Classificazione e delimitazione delle zone
Articolo 18
Provvedimenti da adottare sul luogo di lavoro
1. Ai fini della radioprotezione, sono presi provvedimenti concernenti tutti i luoghi di
lavoro, qualora esista la possibilità di esposizione a radiazioni ionizzanti al di sopra
di 1 mSv all'anno o una dose equivalente di un decimo dei limiti di dose per il
cristallino, la pelle e le estremità del corpo di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Tali
disposizioni devono essere adattate ai tipi di impianti e di sorgenti nonché all'entità
e alla natura dei rischi. La portata delle misure precauzionali e di sorveglianza, nonché
la loro natura e qualità, devono essere commisurate ai rischi inerenti al lavoro
implicante esposizione alle radiazioni ionizzanti.
2. È fatta distinzione fra zone controllate e zone sorvegliate.
3. Le autorità competenti elaborano criteri orientativi per la classificazione delle zone
controllate e delle zone sorvegliate, tenuto conto delle circostanze specifiche.
4. L'impresa tiene sotto controllo le condizioni di lavoro nelle zone controllate e nelle
zone sorvegliate.
Articolo 19
Obblighi relativi alle zone controllate
1. Gli obblighi minimi relativi ad una zona controllata sono i seguenti:
a) la zona controllata è delimitata e l'accesso è limitato alle persone cui siano state
impartite opportune istruzioni e controllato secondo procedure scritte stabilite
dall'impresa. Sono adottati specifici provvedimenti qualora sussista un rischio
significativo di diffusione della contaminazione radioattiva, compresi l'accesso e
l'uscita delle persone e dei beni;
b) in rapporto alla natura e all'entità dei rischi radiologici nelle zone controllate è
organizzata una sorveglianza radiologica dell'ambiente di lavoro in conformità
dell'articolo 24;
c) affissione di segnali che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti e i
relativi tipi di rischio;
d) predisposizione di istruzioni di lavoro adeguata al rischio radiologico inerente alle
sorgenti ed alle operazioni previste.
2. Dell'adempimento di tali obblighi saranno responsabili le imprese che consulteranno i
servizi autorizzati di medicina del lavoro o gli esperti qualificati.
Articolo 20
Obblighi relativi alle zone sorvegliate
1. Gli obblighi relativi ad una zona sorvegliata sono i seguenti:
a) quale obbligo minimo in rapporto alla natura e all'entità dei rischi radiologici nelle
zone sorvegliate, organizzazione di una sorveglianza radiologica dell'ambiente di lavoro
in conformità dell'articolo 24;
b) se del caso, affissione di segnali che indichino il tipo di zona, la natura delle
sorgenti e i relativi tipi di rischio;
c) se del caso, predisposizione di istruzioni di lavoro adeguate al rischio radiologico
inerente alle sorgenti ed alle operazioni previste.
2. Dell'adempimento di tali obblighi saranno responsabili le imprese che consulteranno gli
esperti qualificati o i servizi autorizzati di medicina del lavoro.
Sezione 2
Classificazione dei lavoratori esposti, degli apprendisti e degli studenti
Articolo 21
Categoria di lavoratori esposti
Ai fini del controllo e della sorveglianza, è fatta distinzione fra due categorie di
lavoratori esposti:
a) categoria A: i lavoratori esposti che possono ricevere una dose efficace superiore a 6
mSv all'anno o una dose equivalente superiore a >NUM>3
>DEN>10
dei limiti di dose per il cristallino, la pelle e le estremità del corpo, di cui
all'articolo 9, paragrafo 2;
b) categoria B: i lavoratori esposti che non sono classificati quali lavoratori esposti
della categoria A.
Articolo 22
Informazione e formazione
1. Gli Stati membri obbligano l'impresa a informare i lavoratori esposti, gli apprendisti
e gli studenti, i quali nel corso dei loro studi debbono usare sorgenti, circa:
a) i rischi per la salute connessi con la loro attività di lavoro;
- le procedure di radioprotezione generali e le precauzioni da adottare e, in particolare,
quelle connesse con le condizioni operative e di lavoro esistenti sia nella pratica in
generale, sia in ogni tipo di posto di lavoro o di mansione cui possono essere assegnati;
- l'importanza di rispettare le precauzioni tecniche, mediche e amministrative;
b) se di sesso femminile, sulla necessità di dichiarare tempestivamente il proprio stato
di gravidanza in considerazione dei rischi di esposizione del nascituro e sul rischio di
contaminazione del lattante in caso di contaminazione radioattiva dell'organismo.
2. Gli Stati membri obbligano l'impresa a provvedere affinché ai lavoratori esposti, agli
apprendisti e agli studenti sia impartita una formazione pertinente nel campo della
radioprotezione.
Sezione 3
Valutazione e attuazione dei provvedimenti per la protezione radiologica dei lavoratori
esposti
Articolo 23
1. L'impresa è responsabile della valutazione e
dell'esecuzione dei provvedimenti di protezione radiologica dei lavoratori esposti.
2. Gli Stati membri obbligano l'impresa a consultare gli esperti qualificati o i servizi
autorizzati di medicina del lavoro in merito all'esame e al collaudo dei dispositivi di
protezione e degli strumenti di misurazione che comprendono in particolare:
a) l'esame critico preventivo dei progetti di impianti sotto il profilo della
radioprotezione;
b) il collaudo delle sorgenti nuove o modificate sotto il profilo della radioprotezione;
c) la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di protezione;
d) la taratura periodica degli strumenti di misurazione e la verifica periodica delle loro
buone condizioni di funzionamento e del loro corretto impiego.
CAPO II
VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE
Sezione 1
Sorveglianza del luogo di lavoro
Articolo 24
1. La sorveglianza radiologica dell'ambiente di lavoro, di
cui agli articoli 19, paragrafo 1, lettera b) e 20, paragrafo 1, lettera a), comprende se
del caso gli elementi seguenti:
a) misurazione delle intensità esterne di dose, indicando la natura e la qualità delle
radiazioni interessate;
b) misurazione della concentrazione dell'attività aerea e della densità superficiale
delle sostanze radioattive contaminanti, indicando la loro natura e il loro stato fisico e
chimico.
2. I risultati delle misurazioni sono annotati e, se, necessario, utilizzati per la stima
delle dosi individuali, in conformità delle disposizioni dell'articolo 25.
Sezione 2
Sorveglianza individuale
Articolo 25
Sorveglianza - Disposizioni generali
1. La sorveglianza individuale è sistematica per i lavoratori esposti della categoria A.
Essa si basa su misurazioni individuali, stabilite da un servizio autorizzato di
dosimetria. Se esiste la possibilità che lavoratori della categoria A possano subire una
significativa contaminazione interna, dovrebbe essere istituito un sistema adeguato di
sorveglianza; le autorità competenti possono fornire orientamenti generali per
individuare tali lavoratori.
2. La sorveglianza per i lavoratori della categoria B è almeno sufficiente a dimostrare
che tali lavoratori sono correttamente classificati nella categoria B. Gli Stati membri
possono esigere la sorveglianza individuale e, eventualmente, misurazioni individuali,
stabilite da un servizio autorizzato di dosimetria, sui lavoratori della categoria B.
3. Ove le misurazioni individuali risultino impossibili o inadeguate, la sorveglianza
individuale è basata su stime ricavate o da misurazioni individuali su altri lavoratori
esposti o dai risultati della sorveglianza del luogo di lavoro, prevista all'articolo 24.
Sezione 3
Sorveglianza in caso di esposizioni accidentali o d'emergenza
Articolo 26
In caso di esposizioni accidentali si valutano le dosi
relative e la loro distribuzione nell'organismo.
Articolo 27
In caso di esposizioni di emergenza, si procede alla
sorveglianza individuale o alle valutazioni delle dosi individuali a seconda dei casi.
Sezione 4
Registrazione e comunicazione dei risultati
Articolo 28
1. Per ciascun lavoratore esposto della categoria A è
predisposto un libretto contenente i risultati della sorveglianza individuale.
2. Ai fini del paragrafo 1, per tutto il periodo lavorativo implicante esposizione a
radiazioni ionizzanti e, successivamente, fino a quando il lavoratore esposto ha, o
avrebbe, compiuto i 75 anni - e comunque per almeno 30 anni dalla cessazione del lavoro
implicante esposizione alle radiazioni ionizzanti - va conservato quanto segue:
a) un registro delle esposizioni misurate o stimate, delle dosi individuali, in
conformità degli articoli 12, 25, 26 e 27;
b) nel caso delle esposizioni di cui agli articoli 26 e 27, le dichiarazioni relative alle
circostanze e alle misure adottate;
c) i risultati della sorveglianza del luogo di lavoro utilizzati per definire le dosi
individuali, laddove necessario.
3. L'esposizione di cui agli articoli 12, 26 e 27 sono annotate separatamente nel libretto
di cui al paragrafo 1.
Articolo 29
1. I risultati della sorveglianza individuale prevista agli
articoli 25, 26 e 27 sono:
a) messi a disposizione delle autorità competenti e dell'impresa;
b) messi a disposizione del lavoratore interessato a norma dell'articolo 38, paragrafo 2;
c) presentati al medico autorizzato o ai servizi autorizzati di medicina del lavoro
affinché ne valutino le ripercussioni per la salute secondo quanto previsto all'articolo
31.
2. Gli Stati membri stabiliscono le modalità con cui comunicare i risultati della
sorveglianza individuale.
3. In caso di esposizione accidentale o di emergenza, i risultati della sorveglianza
individuale sono presentati senza indugio.
CAPO III
SORVEGLIANZA MEDICA DEI LAVORATORI ESPOSTI
Articolo 30
La sorveglianza medica dei lavoratori esposti è basata sui
principi della medicina del lavoro generalmente applicati.
Sezione 1
Sorveglianza medica dei lavoratori della categoria A
Articolo 31
Sorveglianza medica
1. Ferma restando la responsabilità globale dell'impresa, alla sorveglianza medica dei
lavoratori della categoria A sono preposti i medici autorizzati o i servizi autorizzati di
medicina del lavoro.
Detta sorveglianza medica deve permettere di valutare lo stato di salute dei lavoratori ad
essa sottoposti relativamente all'idoneità fisica ai compiti loro assegnati. A tal fine,
il medico autorizzato o il servizio autorizzato di medicina del lavoro devono avere
accesso a qualunque informazione essi ritengano utile, comprese le informazioni sulle
condizioni ambientali nei luoghi di lavoro.
2. La sorveglianza medica include:
a) una visita medica prima dell'assunzione o della classificazione quale lavoratore della
categoria A.
Tale visita accurata ha lo scopo di determinare l'idoneità fisica del lavoratore a un
posto come lavoratore della categoria A per cui è preso in considerazione;
b) controlli periodici dello stato di salute.
Lo stato di salute di ciascun lavoratore della categoria A è controllato almeno una volta
all'anno per determinare se i lavoratori conservano l'idoneità all'esercizio delle
proprie mansioni. La natura di tali controlli, che possono essere effettuate il numero di
volte ritenuto necessario dal medico autorizzato, dipende dal tipo di lavoro e dallo stato
di salute del singolo lavoratore.
3. Il medico autorizzato o i servizi autorizzati di medicina del lavoro possono segnalare
la necessità di proseguire la sorveglianza medica dopo la cessazione del rapporto di
lavoro, per il periodo di tempo da essi ritenuto necessario per proteggere la salute del
lavoratore interessato.
Articolo 32
Classificazione medica
Per quanto riguarda l'idoneità al lavoro dei lavoratori della categoria A, la
classificazione medica è la seguente:
a) idoneo;
b) idoneo, a determinate condizioni;
c) non idoneo.
Articolo 33
Nessun lavoratore può essere occupato o classificato per
qualsiasi periodo di tempo in un determinato posto di lavoro come lavoratore della
categoria A, se dai risultati degli esami medici egli risulta non idoneo a detto posto di
lavoro.
Articolo 34
Libretti sanitari
1. Per ciascun lavoratore della categoria A è costituito un libretto sanitario, tenuto
aggiornato per tutto il periodo di permanenza in tale categoria. In seguito, esso è
conservato fino a quando il lavoratore abbia, o avrebbe, compiuto i 75 anni e, comunque,
per almeno 30 anni dalla cessazione dell'attività lavorativa implicante esposizione a
radiazioni ionizzanti.
2. Nel libretto sanitario sono annotate le informazioni sulla natura del posto di lavoro,
i risultati della visita medica effettuata prima dell'assunzione o la classificazione come
lavoratore della categoria A, dei controlli periodici, nonché la registrazione delle dosi
prevista dall'articolo 28.
Sezione 2
Sorveglianza speciale dei lavoratori esposti
Articolo 35
1. In tutti i casi in cui viene superato uno dei limiti di
dose di cui all'articolo 9 è esercitata una sorveglianza medica speciale.
2. Le successive condizioni di esposizione sono soggette all'assenso di un medico
autorizzato o dei servizi autorizzati di medicina del lavoro.
Articolo 36
Oltre alla sorveglianza medica dei lavoratori esposti di
cui agli articoli 30 e 31, sono disposte tutte le ulteriori iniziative di protezione
sanitaria del soggetto esposto ritenute necessarie da un medico autorizzato o dai servizi
autorizzati di medicina del lavoro, quali ulteriori esami, interventi di decontaminazione
o trattamenti correttivi d'urgenza.
Sezione
3 Ricorsi
Articolo 37
Ogni Stato membro stabilisce procedure di ricorso contro le
conclusioni e le decisioni adottate ai sensi degli articoli 32, 33 e 35.
CAPO IV
COMPITI DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI ESPOSTI
Articolo 38
1. Ogni Stato membro istituisce uno o più sistemi di
ispezione al fine di far rispettare le norme emanate in conformità della presente
direttiva e di promuovere le misure di sorveglianza e di intervento che si rivelino
necessarie.
2. Ogni Stato membro dispone che i lavoratori abbiano accesso, a loro richiesta, ai
risultati della sorveglianza individuale che li riguarda, compresi i risultati delle
misurazioni eventualmente utilizzate per la loro valutazione o alle valutazioni delle
dosi, ricavate dalle misurazioni sul luogo di lavoro.
3. Ogni Stato membro prende le disposizioni necessarie per riconoscere l'idoneità:
- dei medici autorizzati;
- dei servizi autorizzati di medicina del lavoro;
- dei servizi autorizzati di dosimetria;
- degli esperti qualificati.
A tal fine ogni Stato membro provvede a che sia organizzata la formazione di questi
specialisti.
4. Ogni Stato membro dispone che siano messi a disposizione delle unità responsabili i
mezzi necessari a garantire un'adeguata protezione dalle radiazioni. È prevista un'unità
specializzata di radioprotezione, distinta dalle unità produttive e operative nel caso di
un'unità interna autorizzata, a svolgere compiti di radioprotezione e a fornire pareri
specifici, per gli impianti per i quali le autorità competenti lo reputano necessario.
Questa unità può essere comune a vari impianti.
5. Ogni Stato membro agevola lo scambio, tra autorità competenti o medici autorizzati o
servizi autorizzati di medicina del lavoro o esperti qualificati o servizi autorizzati di
dosimetria all'interno della Comunità europea, di tutte le informazioni relative alle
dosi assorbite in precedenza da un lavoratore, al fine di effettuare le visite mediche
prima dell'assunzione o la classificazione come lavoratore della categoria A previsti
dall'articolo 31 e controllare l'ulteriore esposizione dei lavoratori.
CAPO V
PROTEZIONE OPERATIVA DEGLI APPRENDISTI E DEGLI STUDENTI
Articolo 39
1. Le condizioni di esposizione e la protezione operativa
degli apprendisti e degli studenti di almeno 18 anni d'età di cui all'articolo 11,
paragrafo 1 sono analoghe a quella dei lavoratori esposti della categoria A o della
categoria B, a seconda dei casi.
2. Le condizioni di esposizione e la protezione operativa degli apprendisti e degli
studenti di età compresa fra i 16 e i 18 anni di cui all'articolo 11, paragrafo 2 sono
analoghe a quelle dei lavoratori esposti della categoria B.
TITOLO VII
AUMENTO SIGNIFICATIVO DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA A SORGENTI DI RADIAZIONI NATURALI
Articolo 40
Applicazione
1. Il presente titolo si applica alle attività lavorative non contemplate nell'articolo
2, paragrafo 1 della presente direttiva nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni
naturali conduce ad un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di
individui della popolazione, che non può essere trascurato dal punto di vista della
radioprotezione.
2. Ogni Stato membro garantisce, mediante indagini o con qualsiasi altro mezzo
appropriato, l'individuazione delle attività lavorative che possono costituire oggetto di
attenzione. Tali attività comprendono segnatamente:
a) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, se del caso, individui della
popolazione sono esposti a prodotti di filiazione del toron o del radon, o a radiazioni
gamma o a ogni altra esposizione in luoghi di lavoro quali stabilimenti termali, grotte,
miniere, luoghi di lavoro sotterranei e luoghi di lavoro in superficie in zone ben
individuate;
b) attività lavorative implicanti l'uso o lo stoccaggio di materiali abitualmente non
considerati radioattivi ma che contengono radionuclidi allo stato naturale e provocano un
aumento notevole dell'esposizione dei lavoratori e, se del caso, di individui della
popolazione;
c) attività lavorative che comportano la produzione di residui abitualmente non
considerati radioattivi ma che contengono radionuclidi allo stato naturale e provocano un
aumento notevole dell'esposizione di individui della popolazione e, se del caso, dei
lavoratori;
d) l'esercizio di aeromobili o attività lavorative su aerei.
3. Gli articoli 41 e 42 si applicano nella misura in cui gli Stati membri abbiano
dichiarato che le esposizioni alle sorgenti di radiazioni naturali dovute alle attività
lavorative individuate ai sensi del paragrafo 2 devono fare oggetto di particolare
attenzione e essere sottoposte a controllo.
Articolo 41
Protezione contro le esposizioni a sorgenti di radiazioni
naturali terrestri
Per ogni attività lavorativa individuata dagli Stati membri, questi esigono l'attuazione
di un adeguato dispositivo di sorveglianza delle esposizioni e, a seconda dei casi:
a) l'attuazione di azioni correttive destinate a ridurre le esposizioni, conformemente al
titolo IX, in tutto o in parte;
b) l'esecuzione di misure di radioprotezione conformemente ai titoli III, IV, V, VI e
VIII, in tutto o in parte.
Articolo 42
Protezione del personale navigante
Ogni Stato membro prende le disposizioni necessarie affinché le imprese che esercitano
aeromobili tengano conto dell'esposizione alle radiazioni cosmiche del personale navigante
la cui esposizione potrebbe superare il valore di 1 mSv all'anno. Le imprese adottano
misure appropriate, in particolare ai seguenti scopi:
- valutare l'esposizione del personale considerato;
- tener conto del valore suddetto quando organizzano orari di lavoro, per ridurre
l'esposizione del personale navigante maggiormente esposto;
- informare i lavoratori in questione dei rischi che il loro lavoro comporta per la loro
salute;
- applicare l'articolo 10 al personale navigante di sesso femminile.
TITOLO VIII
APPLICAZIONE DELLA RADIOPROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE IN SITUAZIONE NORMALE
Articolo 43
Principio di base
Ogni Stato membro crea le condizioni necessarie al fine di garantire la migliore
protezione possibile della popolazione sulla base dei principi stabiliti dall'articolo 6 e
per l'applicazione dei principi fondamentali che disciplinano dal punto di vista operativo
la protezione della popolazione.
Articolo 44
Condizioni per l'autorizzazione di pratiche implicanti per
la popolazione un rischio di radiazioni ionizzanti
La protezione operativa della popolazione in situazione normale contro le pratiche
soggette ad autorizzazione preventiva è l'insieme delle disposizioni e degli accertamenti
atti ad individuare e eliminare i fattori che nello svolgimento di un'operazione qualsiasi
che esponga alle radiazioni ionizzanti, possono comportare per la popolazione un rischio
di esposizione che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione. La
protezione prevede i seguenti adempimenti:
a) esame e approvazione dei progetti di impianti implicanti un rischio di esposizione
nonché dei siti proposti per detti impianti nel territorio interessato, sotto il profilo
della radioprotezione;
b) collaudo di detti nuovi impianti, previa verifica dell'esistenza di un'adeguata
protezione contro qualsiasi esposizione o contaminazione radioattiva che possa uscire dal
loro perimetro, tenendo conto, se del caso, delle condizioni demografiche, meteorologiche,
geologiche, idrologiche ed ecologiche;
c) esame ed approvazione di progetti per lo smaltimento degli effluenti radioattivi.
Questi compiti vengono svolti conformemente a modalità determinate dalle autorità
competenti a seconda dell'entità del rischio di esposizione.
Articolo 45
Stima delle dosi per la popolazione
Le autorità competenti:
a) provvedono affinché le stime delle dosi di pratiche di cui all'articolo 44 siano
eseguite nel modo più realistico possibile per la popolazione nel suo insieme e per i
gruppi di riferimento della popolazione in tutti i luoghi in cui essi possano trovarsi;
b) decidono sulla frequenza delle valutazioni e prendono tutti i provvedimenti necessari
per individuare i gruppi di riferimento della popolazione, tenendo conto delle vie
effettive di trasmissione delle sostanze radioattive;
c) provvedono affinché, tenuto conto dei rischi di radiazioni, le stime delle dosi per la
popolazione includano quanto segue:
- valutazione delle dosi dovute alle radiazioni esterne, con l'indicazione, se del caso,
della qualità delle radiazioni in oggetto;
- valutazione dell'assunzione di radionuclidi, con l'indicazione della natura dei
radionuclidi e, se del caso, del loro stato fisico e chimico, e determinazione
dell'attività e delle concentrazioni di detti radionuclidi;
- valutazione delle dosi che i gruppi di riferimento della popolazione possono ricevere e
specificazione delle caratteristiche di tali gruppi;
d) prescrivono la conservazione di registri delle misurazioni dell'esposizione esterna,
delle stime dell'assunzione di radionuclidi e di contaminazione radioattiva, nonché delle
conclusioni delle valutazioni delle dosi ricevute dai gruppi di riferimento e dalla
popolazione.
Articolo 46
Ispezione
Per quanto attiene alla tutela sanitaria della popolazione, ogni Stato membro istituisce
un sistema d'ispezione al fine di far rispettare le norme emanate in conformità della
presente direttiva e di promuovere le misure di sorveglianza nel campo della
radioprotezione.
Articolo 47
Responsabilità delle imprese
1. Ogni Stato membro impone alle imprese responsabili di pratiche contemplate all'articolo
2, l'obbligo di conformarsi ai principi di protezione sanitaria della popolazione nel
campo della radioprotezione e, in particolare, di adempiere i seguenti compiti all'interno
dell'impianto:
a) raggiungere e conservare un livello ottimale di protezione dell'ambiente e della
popolazione;
b) verificare l'efficacia dei dispositivi tecnici destinati alla protezione dell'ambiente
e della popolazione;
c) collaudare, sotto il profilo della sorveglianza della radioprotezione, le attrezzature
e i processi di misurazione e, a seconda dei casi, di valutazione dell'esposizione e della
contaminazione radioattiva dell'ambiente e della popolazione;
d) tarare periodicamente gli strumenti di misurazione e controllarne periodicamente lo
stato di funzionamento e il corretto impiego.
2. Tali compiti sono affidati a esperti qualificati e, se del caso, all'unità
specializzata di radioprotezione di cui all'articolo 38, paragrafo 4.
TITOLO IX
INTERVENTI
Articolo 48
Applicazione
1. Il presente titolo si applica agli interventi in caso di emergenza radiologica o in
caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica oppure di
una pratica o un'attività lavorativa passata o desueta.
2. L'attuazione e l'ampiezza di qualsiasi intervento devono essere considerate nel
rispetto dei seguenti principi:
- si procede ad un intervento solo se la diminuzione del detrimento dovuto alle radiazioni
è tale da giustificare i danni e i costi, inclusi quelli sociali, dell'intervento;
- tipo, ampiezza e durata dell'intervento sono ottimizzati in modo che il vantaggio della
riduzione del detrimento sanitario, dopo aver dedotto il danno connesso con l'intervento,
sia massimo;
- i limiti di dose fissati agli articoli 9 e 13 non si applicano in caso di intervento:
tuttavia i livelli di intervento stabiliti a norma dell'articolo 50, paragrafo 2
forniscono indicazioni sulle situazioni in cui un intervento è opportuno; inoltre, in
caso di esposizione prolungata, contemplata all'articolo 53, i limiti di dose fissati
all'articolo 9 dovrebbero, di norma, essere considerati appropriati per i lavoratori
impegnati in interventi.
Sezione I
Interventi in caso di emergenza radiologica
Articolo 49
Esposizioni potenziali
Se del caso, gli Stati membri richiedono:
- che sia prevista la possibilità di casi di emergenza radiologica dovuti a pratiche
soggette al sistema di dichiarazione od autorizzazione di cui al titolo III;
- che sia valutata la distribuzione spaziale e temporale delle sostanze radioattive
disperse in caso di eventuale emergenza radiologica;
- che siano valutate le relative esposizioni potenziali.
Articolo 50
Preparazione dell'intervento
1. Ogni Stato membro garantisce che si tenga conto del possibile verificarsi di emergenze
radiologiche, dovute a pratiche condotte all'interno o all'esterno del territorio e che
possono ripercuotersi su quest'ultimo.
2. Ogni Stato membro, tenuto conto dei principi generali di radioprotezione d'intervento
di cui all'articolo 48, paragrafo 2 e dei livelli d'intervento adeguati stabiliti dalle
autorità competenti, garantisce che siano elaborati piani d'intervento adeguati a livello
nazionale o locale, anche all'interno degli impianti, per far fronte ai vari tipi di
emergenza radiologica, e che tali piani siano in misura adeguata, oggetto di esercitazioni
periodiche.
3. Ogni Stato membro garantisce, se necessario, che si disponga la creazione e un'adeguata
formazione di squadre speciali d'intervento tecnico, medico e sanitario.
4. Ogni Stato membro ricerca la collaborazione con altri Stati membri o paesi terzi per il
caso di possibili emergenze radiologiche in impianti sul proprio territorio che possano
riguardare altri Stati membri o paesi terzi, nell'intento di agevolare l'organizzazione
della protezione radiologica in tali Stati e paesi.
Articolo 51
Attuazione degli interventi
1. Ogni Stato membro provvede affinché le emergenze radiologiche verificatesi sul proprio
territorio siano immediatamente notificate alle autorità competenti dall'impresa
responsabile delle pratiche in questione, e prescrive tutte le misure appropriate per
ridurne gli effetti.
2. Ogni Stato membro garantisce che, in caso di emergenza radiologica sul proprio
territorio, l'impresa responsabile delle pratiche in questione proceda ad una prima
valutazione provvisoria delle circostanze e degli effetti dell'emergenza e fornisca il suo
contributo agli interventi.
3. Ogni Stato membro garantisce che, se necessario, siano predisposti interventi
riguardanti:
- la sorgente, per ridurre o arrestare la radiazione e la dispersione di radionuclidi;
- l'ambiente, per ridurre il trasferimento di sostanze radioattive agli individui;
- gli individui, per ridurre l'esposizione e organizzare la cura delle vittime.
4. In caso di emergenza radiologica all'interno o all'esterno del proprio territorio, ogni
Stato membro richiede:
a) l'organizzazione degli opportuni interventi, tenendo conto delle caratteristiche reali
dell'emergenza;
b) la valutazione e la registrazione delle conseguenze dell'emergenza radiologica e
dell'efficacia dell'intervento.
5. Ove si verifichi un'emergenza radiologica in un impianto sul proprio territorio ovvero
che rischi di avere conseguenze radiologiche sul proprio territorio, ogni Stato membro
stabilisce contatti per collaborare con qualsiasi altro Stato membro o paese terzo
eventualmente coinvolto.
Articolo 52
Esposizione professionale d'emergenza
1. Ogni Stato membro provvede per il caso in cui lavoratori o personale di intervento,
impegnati in vari tipi di intervento, rischino di essere sottoposti ad esposizioni
d'emergenza implicanti dosi superiori ai limiti di dose per i lavoratori esposti. A tal
fine, stabilisce livelli d'esposizione tenendo conto dei vincoli tecnici e dei rischi
sanitari; i livelli costituiscono criteri operativi. Un'esposizione al di sopra di questi
livelli speciali può essere ammessa in via eccezionale allo scopo di salvare vite umane e
solo per volontari che siano informati dei rischi connessi con il loro intervento.
2. Ogni Stato membro dispone il controllo radiologico e medico delle squadre speciali
d'intervento d'emergenza.
Sezione II
Interventi in caso di esposizione prolungata
Articolo 53
Gli Stati membri, allorché individuano una situazione
comportante un'esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica o di
una pratica passata, garantiscono, in funzione delle necessità e del rischio di
esposizione:
a) la delimitazione dell'area interessata;
b) l'istituzione di un dispositivo di sorveglianza delle esposizioni;
c) l'attuazione di interventi adeguati, tenuto conto delle caratteristiche reali della
situazione;
d) la regolamentazione dell'accesso ai terreni o agli edifici ubicati nell'area
delimitata, o della loro utilizzazione.
TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 54
La presente direttiva fissa le norme fondamentali di
sicurezza relative alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i
pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ai fini dell'applicazione uniforme da parte
degli Stati membri. Qualora uno Stato membro adotti dosi limite più rigorose di quelle
fissate dalla presente direttiva, ne informa la Commissione e gli Stati membri.
Articolo 55
Attuazione nell'ordinamento giuridico nazionale
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 13 maggio 2000.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto
interno emanate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 56
Abrogazioni
Le direttive del 2 febbraio 1959, la direttiva del 5 marzo 1962, la direttiva
66/45/Euratom, la direttiva 76/579/Euratom, la direttiva 79/343/Euratom, la direttiva
80/836/Euratom e la direttiva 84/467/Euratom sono abrogate con effetto dal 13 maggio 2000.
Articolo 57
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva. |