PREMESSO:
1. Il ricorrente lamenta, con ricorso presentato il
,
che la Asl di
, non avrebbe fornito positivoriscontro alla propria istanza,
inoltrata il ..., con la quale aveva richiesto, ai sensi dell'art. 13 della leggen.
675/1996, la cancellazione "di tutta la banca dati" contenente le proprie
informazioni personali.
A giudizio dell'interessato, la Asl di
. avrebbe
infatti trattato i dati che lo riguardano,relativi in particolare al suo stato di salute,
"in contrasto con quanto espressamente previsto e regolato"dalla medesima legge
n. 675. Più specificamente il ricorrente ha sottolineato che i dati personali
contenutinella propria cartella clinica detenuta sarebbero stati trasmessi in più
occasioni alla Procura della Repubblicapresso il Tribunale di in occasione di indagini
relative ad alcuni procedimenti giudiziari penali che vedevanolo stesso sig. . come
persona offesa.
La richiesta di cancellazione dei dati troverebbe
giustificazione nel fatto che i dati personaliin questione sarebbero "confusi, non
chiari e fondati su valutazioni personali estranee al campo medico diagnosticoe, comunque,
non tutelabili ai fini della salvaguardia dell'incolumità pubblica e del soggetto
interessato".
Pertanto, con l'odierno ricorso, l'interessato ha chiesto
"la cancellazione o in subordineil blocco dei dati trattati in violazione di
legge".
2. Con nota pervenuta a questo Ufficio lo stesso giorno della
presentazione del ricorso da partedell'interessato ., la Asl di , rispondendo alla
richiesta formulata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 13 dellalegge n. 675/1996, ha
fornito allo stesso e, per conoscenza, al Garante le seguenti indicazioni:
i dati personali del sig. . in possesso della Asl medesima
sarebbero contenuti nella cartellaclinica, nella corrispondenza intercorsa fra
l'interessato e la Asl stessa, nonché nelle notizie riportate"su un registro ad uso
interno nel quale si fa riferimento unicamente alle date in cui l'interessato ha
contattato.l'operatoreche è intervenuto";
l'Asl "è disponibile, con il consenso dell'interessato,
a procedere alla distruzionedi tutto il carteggio intercorso" nonché delle notizie
riportate nel registro, "non rilevandosialcuna utilità alla conservazione" di
tali documenti;
per quanto concerne, invece, la cartella clinica, l'Asl ha
evidenziato di non poter procederealla distruzione della cartella clinica in quanto, sulla
base della vigente normativa, la stessa cartella dovrebbeessere "conservata
illimitatamente poiché rappresenta un atto ufficiale, indispensabile a garantirela
certezza del diritto", anche secondo le previsioni della circolare del Ministero
della sanità n.900.2/AG.464/260 del 19 dicembre 1986.
3. In data , il ricorrente ha inviato alcune osservazioni in
relazione alla comunicazione dellaAsl di .., trasmettendo copia della documentazione
(pervenuta all'Autorità il giorno successivo) che sarebbein possesso della stessa Asl.
In particolare, nel ribadire le doglianze evidenziate nel
ricorso e la richiesta di cancellazionedi tutti i dati in possesso della Asl, il
ricorrente ha fatto presente che:
non intenderebbe rilasciare il consenso alla cancellazione
dei dati contenuti nel carteggio intercorsocon la predetta Asl se non dopo aver chiarito
le lacune, definite dall'interessato come "illegittime ed offensive",della
cartella clinica che lo riguarda;
sarebbe opportuno precisare "l'esatto significato della
parola "cartella clinica""con riferimento ai documenti che ad essa
dovrebbero essere allegati e, in particolare, ad alcune "valutazionipersonali"
ivi riportate nel a seguito delle richieste di accesso alla documentazione formulate dal
sig...;ciò al fine di ottenere la cancellazione, all'interno della stessa cartella
clinica, delle parti dove appuntosi parla, in modo ritenuto inesatto, del predetto
carteggio intercorso con la Asl.
Tali considerazioni sono state confermate nell'audizione
svoltasi presso l'Ufficio del Garanteil , nella quale il ricorrente ha nuovamente
evidenziato che l'Asl conserverebbe "una serie di documenti eccessivarispetto alla
cartella clinica vera e propria", da cui comunque "dovrebbe essere espunto fra
l'altroil riferimento al citato carteggio (ultime due pagine della cartella)",
chiedendo infine che "l'interacartella clinica venga distrutta o, in subordine, resa
anonima, ovvero consegnata per la sua conservazione ad altrosoggetto, preferibilmente al
Garante".
Sulla base del preventivo assenso espresso dalle parti, è
stato prorogato di ulterioriventi giorni il termine di cui all'art. 29, comma 4, della
legge n. 675, trasmettendo alla Asl di . copia delleosservazioni e dei documenti
presentati dal ricorrente.
Da ultimo, il .., la Asl ha inviato un'ulteriore memoria al
Garante (trasmessa, via fax, il dall'Ufficioal ricorrente), nella quale ha ribadito
"la propria disponibilità a procedere alla distruzione, exart. 16 l. 675/1996,
previo consenso dell'interessato, di tale documentazione ad eccezione della cartella
clinica".
A tale riguardo, la medesima Asl ha sottolineato che la
disciplina della conservazione e distruzionedella cartella clinica rientra nell'ambito di
applicazione del d.P.R. n. 1409 del 30 settembre 1963 sullo scartodegli atti d'archivio,
facendo inoltre riferimento ad un decreto del 16 dicembre 1986 e alla già
menzionatacircolare del 19 dicembre 1996 emanati dal Ministero della sanità, sulla
possibilità di conservarele cartelle cliniche ed i relativi referti per un periodo
indeterminato "dapprima in un archivio corrente,quindi, in una separata sezione
d'archivio". La Asl ha comunque manifestato la propria disponibilitàad attenersi
alle istruzioni del Garante qualora si ritenessero superate le sopra indicate disposizioni
del Ministerodella sanità.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
4. Il Garante prende, anzitutto, atto della disponibilità
manifestata dalla Asl di provvederealla cancellazione dei dati contenuti nel citato
carteggio intrattenuto con l'interessato nonché nel registrointerno della Asl stessa.
Ciò nei limiti in cui la loro conservazione non risulti più necessariarispetto agli
scopi del trattamento e alle disposizioni vigenti sulla conservazione degli atti
d'ufficio.
Pertanto, si ritiene che, sotto questo profilo, la risposta
fornita dalla ASL soddisfi la richiestadel ricorrente di cancellazione dei dati relativi
alla corrispondenza intercorsa ed al registro interno e, perquesta parte, possa quindi
essere dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso.
5. Per quanto attiene alla richiesta di blocco o di
cancellazione dei dati personali contenutinella cartella clinica il ricorso è invece
infondato. Tale richiesta è infatti priva di valido supportogiuridico, non risultando che
i dati siano trattati dalla Asl di . in violazione di legge, né che gli stessisiano
conservati senza una specifica motivazione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c), n. 2), della
legge n. 675/1996 la cancellazione,il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati
possono essere chiesti solo quando i dati siano trattatiin violazione di legge o non
risulti necessaria la loro conservazione in relazione agli scopi della loro raccoltae
trattamento.
Allo stato degli atti ed in base alle circostanze contestate
dal ricorrente, non si ravvisanonell'attività svolta dalla Asl elementi che mettano in
luce un trattamento dei dati svolto in violazionedella legge.
I trattamenti sono, infatti, avvenuti nell'ambito delle
attività istituzionalmente affidatealla citata Asl e comunque in un arco temporale molto
ampio e non esattamente delimitato, comprendente in largaparte operazioni effettuate in
periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge n. 675/1996 (8 maggio1997)
e, pertanto, non soggette alle relative disposizioni.
Per quanto concerne poi l'attuale trattamento svolto dalla
Asl di , rientrante nell'ambito diapplicazione della legge n. 675/1996, va anzitutto
evidenziato che, fino all'entrata in vigore del recente decretolegislativo n. 135 del 1999
(18 maggio 1999), i soggetti pubblici, e fra questi le aziende od unità sanitarielocali,
potevano proseguire il trattamento dei dati personali sensibili, anche in assenza dei
precisi parametrinormativi di cui all'art. 22, comma 3 della legge n. 675, in forza della
disposizione contenuta nell'art. 41, comma5, della stessa legge.
Il decreto n. 135/1999 ha stabilito una nuova disciplina per
il trattamento dei dati predettida parte dei soggetti pubblici che ha reso ammissibile il
trattamento di questi dati nell'ambito delle attivitàrientranti nei compiti del servizio
sanitario nazionale e degli altri organismi pubblici e che dovrà essereintegrata ed
attuata attraverso apposite disposizioni adottate dagli stessi organismi e dalle altre
amministrazionicompetenti (v. gli artt. 1 e 17 del d.lg. n. 135).
Si osserva, inoltre, che la divulgazione all'esterno dei dati
relativi al ricorrente èstata posta in essere, secondo quanto precisato anche nello
stesso ricorso, per corrispondere a richieste dell'autoritàgiudiziaria in relazione ad
indagini e procedimenti penali in corso di svolgimento nei confronti dell'interessato.Tali
operazioni di comunicazione dei dati anche sensibili, contestate genericamente dal
ricorrente, derivano dall'adempimentoda parte della ASL di obblighi previsti dal codice di
procedura penale rispetto all'esercizio dei poteri attribuitiall'autorità giudiziaria
penale in materia di accertamento, prevenzione e repressione dei reati; quindi,non possono
essere considerate di per se stesse come contrarie a disposizioni di legge peraltro non
meglio precisate.
6. Riguardo alla conservazione dei dati contenuti nella
cartella clinica e nei referti mediciallegati, la Asl ha evidenziato le ragioni che
giustificano la conservazione di tali dati, che sono sostanzialmentequelle relative alla
conservazione del predetto documento sanitario e dei documenti che ne costituiscono
parteintegrante, di cui è stata più volte ribadita, anche nella giurisprudenza di
legittimità,la natura di atto pubblico. A tale proposito, tenuto conto delle attuali
disposizioni in materia di scarto di attid'archivio (d.P.R. n. 1409/1963 e successive
modificazioni ed integrazioni in tema di archivi di Stato) e dallestesse indicazioni
emergenti dalle direttive sinora impartite dal Ministero della sanità, non emergono
gliestremi per riscontrare l'asserita violazione delle norme sulla conservazione anche
temporale delle cartelle cliniche.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, non pare
pertanto meritevole di accoglimento larichiesta del ricorrente volta ad ottenere
l'integrale cancellazione, blocco o trasformazione in forma anonimadei dati registrati
nella propria cartella clinica e nei referti ad essa allegati, in quanto sussistono sia i
presuppostinormativi, sia i preminenti motivi che rendono lecita la conservazione di tale
documento e, conseguentemente, deidati in esso registrati.
7. Con riferimento alle doglianze del ricorrente sui criteri
e sulle modalità di compilazionee di tenuta della cartella clinica, va ricordato che
quest'ultima, in quanto atto pubblico, è assoggettataal rispetto dei princìpi in tema di
falso documentale (cfr. l'art. 476 ss. c.p.), le cui violazioni possonoessere contestate
dall'interessato nelle competenti sedi giudiziarie.
Rimane peraltro ferma, per il futuro, la necessità per la
ASL di di adeguarsi ai nuoviprincìpi introdotti dal d. lg. n. 135/1999 in tema di dati
sensibili, con particolare riguardo alle disposizioniche saranno impartite dai competenti
organi in tema di verifica dell'essenzialità e della pertinenza deidati rispetto alle
finalità perseguite, nonché di conservazione dei dati relativi allo stato di salute.
Sotto questi ultimi aspetti, è necessario che l'Azienda
sanitaria in questione, venendoincontro ad alcune lamentele del ricorrente in relazione
alle ultime annotazioni apposte nella propria cartellaclinica (che sarebbero scaturite, a
quanto sembra, dalle richieste del sig . di accedere alla documentazione stessa:v. le
osservazioni del , riportate nelle ultime due pagine della cartella clinica
dell'interessato), proceda, autonomamente,ad una verifica dell'essenzialità e della piena
pertinenza delle predette informazioni.
L'infondatezza del presente ricorso non pregiudica, peraltro,
la possibilità per l'interessatodi esercitare nei confronti del titolare o del
responsabile del trattamento dei propri dati personali altri dirittiugualmente previsti
dall'art. 13 della legge n. 675/1996 ed, in particolare, la facoltà di ottenerne
l'eventualeaggiornamento o rettificazione oppure, per motivi legittimi ed oggettivi,
l'integrazione (attraverso, ad esempio,la richiesta di inserimento od apposizione nella
cartella clinica di annotazioni relative alle risultanze di accertamentisuccessivamente
effettuati dall'interessato presso organismi sanitari accreditati).
PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:
dichiara il non luogo a provvedere riguardo alla richiesta di
cancellazione dei dati contenutinel carteggio intercorso con la Asl di .., nonché nel
registro della stessa Azienda , nei termini indicatiin motivazione;
dichiara infondato il ricorso per quanto attiene alla
richiesta di cancellazione, trasformazionein forma anonima o blocco dei dati contenuti
nella cartella clinica del ricorrente;
invita la stessa Azienda, sempre nei termini indicati in
motivazione, a valutare l'essenzialitàe la pertinenza delle annotazioni apposte il nella
cartella clinica del ricorrente e a dare tempestivo riscontro a quest'ultimo.