Articolo 1.
(Professioni sanitarie infermieristiche e
professione sanitaria ostetrica)
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dellarea delle
scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia
professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute
individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei
relativi profili professionali nonchè dagli specifici codici deontologici ed utilizzando
metodologie di pianificazione per obiettivi dellassistenza.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nellesercizio delle
proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la
valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni
infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla
salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale,
allintegrazione dellorganizzazione del lavoro della sanità in Italia con
quelle degli altri Stati dellUnione europea.
3. Il Ministero della sanità, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, emana linee guida per:
a) lattribuzione in tutte le aziende sanitarie della
diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle
connesse funzioni;
b) la revisione dellorganizzazione del lavoro,
incentivando modelli di assistenza personalizzata.
Articolo 2.
(Professioni sanitarie riabilitative)
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dellarea della
riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei
singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura,
alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le
competenze proprie previste dai relativi profili professionali.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nellesercizio delle
proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo
sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dellarea
della riabilitazione, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta
responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del
diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento
della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale, con
lobiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti
degli altri Stati dellUnione europea.
Articolo 3.
(Professioni tecnico-sanitarie)
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dellarea
tecnico-diagnostica e dellarea tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia
professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche
su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in
attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti lindividuazione delle
figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della
sanità.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nellesercizio delle
proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo
sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dellarea
tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta
responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del
cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità
organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale con lobiettivo di una
integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati
dellUnione europea.
Articolo 4.
(Professioni tecniche della prevenzione)
1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione
svolgono con autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e
controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di
igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. Tali
attività devono comunque svolgersi nellambito della responsabilità derivante dai
profili professionali.
2. I Ministeri della sanità e dellambiente, previo parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, emanano linee guida per lattribuzione in tutte le aziende
sanitarie e nelle agenzie regionali per lambiente della diretta responsabilità e
gestione delle attività di competenza delle professioni tecniche della prevenzione.
Articolo 5.
(Formazione universitaria)
1. Il Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, ai sensi e per gli effetti di cui
allarticolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individua con uno o
più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi
universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni di cui agli articoli
1,2,3 e 4 della presente legge, in possesso di diploma universitario o di titolo
equipollente per legge.
2. Le università nelle quali è attivata la scuola diretta a fini
speciali per docenti e dirigenti di assistenza infermieristica sono autorizzate alla
progressiva disattivazione della suddetta scuola contestualmente alla attivazione dei
corsi universitari di cui al comma 1.
Articolo 6.
(Definizione delle professioni e dei relativi
livelli di inquadramento)
1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del
Consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina del Consiglio universitario
nazionale, include le diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate
successivamente in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.
2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi
dellarticolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
sostituito dallarticolo 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,
definisce la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici
diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui allarticolo 5, comma 1,
della presente legge, per laccesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del
ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per
laccesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui allarticolo
26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le regioni possono istituire la
nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario nellambito del proprio bilancio,
operando con modificazioni compensative delle piante organiche su proposta delle aziende
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
Articolo 7.
(Disposizioni transitorie)
1. Al fine di migliorare lassistenza e per la qualificazione
delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dellassistenza
infermieristica ed ostetrica e possono attribuire lincarico di dirigente del
medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui
allarticolo 5 della presente legge lincarico, di durata triennale rinnovabile,
è regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato
dallarticolo 15-septies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
introdotto dallarticolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal
direttore generale con un appartenente alle professioni di cui allarticolo 1 della
presente legge, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di
requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati. Gli incarichi di
cui al presente articolo comportano lobbligo per lazienda di sopprimere un
numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi
della normativa vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le
disposizioni del comma 4 del citato articolo 15-septies. Con specifico atto
dindirizzo del Comitato di settore per il comparto sanità sono emanate le direttive
allAgenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
per la definizione, nellambito del contratto collettivo nazionale dellarea
della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del Servizio
sanitario nazionale, del trattamento economico dei dirigenti nominati ai sensi del
presente comma nonchè delle modalità di conferimento, revoca e verifica
dellincarico.
2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente,
con modalità analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui
alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per
lattribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica
area professionale.
3. La legge regionale che disciplina lattività e la
composizione del Collegio di direzione di cui allarticolo 17 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, prevede la partecipazione al
medesimo Collegio dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.