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"MEDICI - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE - INTERVENTI IN EQUIPE - RESPONSABILITA' PER LE CONDOTTE COLPOSE ALTRUI - LIMITI. (CP, ARTICOLI 43 E 113) - NESSO CAUSALE - CAUSALITA' OMISSIVA - COLPA - CRITERI DI VALUTAZIONE. (CP, ARTICOLO 40)".

CASSAZIONE SEZIONE IV SENTENZA 01 OTTOBRE 1999 25 FEBBRAIO 2000 N.2285

Nel caso delle équipe chirurgiche e, più in generale, in quello in cui ci si trovi di fronte a ipotesi di cooperazione multidisciplinare nell'attività medico-chirurgica, sia pure svolta non contestualmente (come nell'ipotesi dei trapianti), ogni sanitario oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, e' tenuto a osservare gli obblighi a ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività, verso il fine comune e unico. In virtù, di tali obblighi, in sostanza, ogni sanitario non può, esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio a errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio.

In materia di responsabilità, per colpa professionale sanitaria, per l'individuazione del nesso causale tra la condotta omissiva e l'evento dannoso al criterio della certezza degli effetti della condotta si può sostituire quello della probabilità, nel senso che il nesso causale può, essere ravvisato quando si accerti che la condotta doverosa omessa, se tempestivamente e correttamente intervenuta, avrebbe avuto non già la certezza ma serie e apprezzabili possibilità, di salvare la vita del paziente o di evitargli l'evento lesivo dell'integrità, fisica.

* SEZIONE IV, SENTENZA 1 OTTOBRE 1995-25 FEBBRAIO 2000 N. 2885 - PRES. FRANGINI; REL. COLARUSSO; PM (PARZ. DIFF.) FEBBRARO; RIC. ALTIERI E ALTRI.

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Data ultima modifica: venerdì 21 aprile 2000