![]() |
||
Raccolta di Sentenze della Cassazione Civile inerenti la responsabilità professionale del Medico |
||
Cass. civile, sez. III, 19-05-1999, n. 4852 Pres. Grossi M - Rel. Segreto A - P.M. Amatucci E (conf.) - Generali Assicurazioni SpA c. Maturi ed altri LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA' - IN GENERE - Parto con complicanze - Responsabilità del ginecologo - ostetrico per danno cagionato al neonato - Estremi - Fattispecie. PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI - Parto con complicanze - Responsabilità del ginecologo - ostetrico per il danno cagionato al neonato - Estremi - Fattispecie. IGIENE E SANITA' PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - Parto con complicanze - Responsabilità del ginecologo - ostetrico per il danno cagionato al neonato - Estremi - Fattispecie. La responsabilità del medico in ordine al danno subito dal paziente presuppone la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento della professione, tra cui il dovere di diligenza da valutarsi in riferimento alla natura della specifica attività esercitata; tale diligenza non è quella del buon padre di famiglia ma quella del debitore qualificato ai sensi dell'art. 1176, secondo comma COD.CIV. che comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obbiettivamente connesse all'esercizio della professione e ricomprende pertanto anche la perizia; la limitazione di responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave di cui all'art. 2236, secondo comma COD.CIV. non ricorre con riferimento ai danni causati per negligenza o imperizia ma soltanto per i casi implicanti risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendono la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica; quanto all'onere probatorio, spetta al medico provare che il caso era di particolare difficoltà e al paziente quali siano state le modalità di esecuzione inidonee ovvero a questi spetta provare che l'intervento era di facile esecuzione e al medico che l'insuccesso non è dipeso da suo difetto di diligenza (nella specie la S.C. ha ritenuto immune da vizi la sentenza di merito che, in un caso di "grave sofferenza perinatale con danno cerebrale", facendo applicazione di tali principi, aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2236, secondo comma e affermato la responsabilità concorrente del medico ginecologo - ostetrico - che, per aver omesso di praticare tempestivamente il taglio cesareo e per aver indugiato nel disporre perfusioni ossitociche in presenza di una dilatazione anomala, aveva colposamente condotto la partoriente ad una complicanza finale che imponeva la scelta tecnica di particolare difficoltà dell'applicazione della ventosa, che implicava ulteriore ritardo per reperire altro chirurgo e un anestesista, e - e della casa di cura - per essere stata dotata di attrezzature non funzionanti, non aver predisposto terapie di rianimazione adeguate e a aver tardato il trasferimento in struttura pubblica).
Cass. civile, sez. II, 28-03-1994, n. 3023 Pres. Anglani F - Rel. Paolella F - P.M. Leo A (Conf.) - Landi c. Traldi Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Responsabilità - In genere - Prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà - Attenuazione della normale responsabilità. Per la responsabilità professionale del prestatore d'opera intellettuale, che ha sempre per oggetto i soli errori tecnici, dovuti cioè a mancanza di cognizioni tecniche e o di esperienza professionale, nella sola ipotesi che la prestazione dedotta in contratto implichi "la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà", la legge (art. 2236 cod. civ.) prevede un'attenuazione della normale responsabilità, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave, mentre, al di fuori di questa ipotesi, il professionista risponde, secondo le regole comuni (art. 1176 comma secondo cod. civ.), anche per colpa lieve, tenendo presente che la diligenza "media" a lui richiesta è quella posta nell'esercizio della propria attività professionale da un professionista di preparazione ed attenzione media.
Cass. civile, sez. III, 03-03-1995, n. 2466. Cass. civile, sez. III, 03-03-1995, n. 2466 Pres. Scala P - Rel. Di Nanni LF - P.M. Lo Cascio G (Conf.) - Mascali c. Cristando S.p.a. LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA' - IN GENERE - Medico - Chirurgo - Adempimento di prestazione professionale - Speciale diligenza di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ. - Necessità - Contenuto. Il medico-chirurgo nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali inerenti alla propria attività professionale è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia, come richiesto dall'art. 1176 comma 1 cod. civ., ma è quella specifica del debitore qualificato, come indicato dal comma 2 dell'art. 1176, la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica, tenendo conto che il progresso della scienza e della tecnica ha notevolmente ridotto nel campo delle prestazioni medico-specialistiche l'area della particolare esenzione indicata dall'art. 2236 cod. civ. (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale aveva escluso che possa considerarsi problema tecnico di speciale difficoltà per uno specialista ortopedico la corretta terapia della immobilizzazione delle articolazioni di un arto ustionato).
Cass. civile, sez. III, 04-02-1998, n. 1127. Pres. Sommella F - Rel. Fancelli C - P.M. Palmieri R (Conf.) - Auriemma c. Torella LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA' - IN GENERE - Intervento chirurgico - Esito infelice - Responsabilità professionale del medico chirurgo - Onere della prova - Ripartizione tra attore e convenuto. Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del medico chirurgo per l'infelice esito di un intervento chirurgico, l'onere della prova si riparte tra attore e convenuto a seconda della natura dell'intervento effettuato, e precisamente: a) nel caso di intervento di difficile esecuzione, il medico ha l'onere di provare soltanto la natura complessa dell'operazione, mentre il paziente ha l'onere di provare quali siano state le modalità di esecuzione ritenute inidonee; b) nel caso di intervento di facile o routinaria esecuzione, invece, il paziente ha il solo onere di provare la natura routinaria dell'intervento, mentre sarà il medico, se vuole andare esente da responsabilità, a dover dimostrare che l'esito negativo non è ascrivibile alla propria negligenza od imperizia.
Cass. civile, sez. III, 26-03-1990, n. 2428. Pres. CRUCIANI M - Rel. FAVARA U - P.M. VISALLI I (CONF) - CAIAFFA c. USL BARI/3 Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Responsabilità - In genere - Medico chirurgo - Responsabilità per colpa lieve o colpa grave - Presupposti relativi. La responsabilità del professionista per i danni causati nello esercizio della sua attività postula la violazione dei doveri inerenti al suo svolgimento, tra i quali quello di diligenza, che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività e che, in rapporto alla professione di medico-chirurgo, implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale. Ne consegue che il professionista medico-chirurgo risponde anche per colpa lieve, quando per omissione di diligenza o per inadeguata preparazione provochi un danno nell'esecuzione d'un intervento operatorio o d'una terapia medica, mentre egli risponde solo se versi in colpa grave, quante volte il caso affidatogli sia di particolare complessità o perché non ancora sperimentato e studiato a sufficienza o perché non ancora dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da seguire. (In base a tali principi, la corte di cassazione ha considerato legittimamente affermata la responsabilità d'un medico-chirurgo, con esperienza in ortopedia, che aveva eseguito un intervento al midollo spinale, richiedente una specifica esperienza di neurochirurgia, dal quale era derivata al paziente la paralisi degli arti inferiori).
Cass. civile, sez. III, 01-09-1999, n. 9198. Pres. Fiduccia G - Rel. Vittoria P - P.M. Palmieri R (conf.) - Università Studi Torino ed altro c. Macaluso RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA - Struttura ospedaliera - Istituti e cliniche universitarie operanti all'interno di essa - Contratto di ricovero del paziente - Soggetto contrattualmente obbligato - Individuazione - Università - Ammissibilità - Fondamento. Nel caso di una convenzione stipulata, fra una Università e una struttura deputata a fornire assistenza sanitaria, per la gestione di specifici istituti universitari, si rende rilevante - ai fini dell'individuazione del soggetto con il quale il paziente conclude il contratto di ricovero (e perciò del soggetto cui si renda riferibile la responsabilità civile derivante dal relativo inadempimento) - lo stesso fatto in sé per cui le università, su richiesta di pubbliche amministrazioni o di privati, convengono lo svolgimento di analisi, prove, controlli ed esperienze, compatibilmente con la loro attività scientifica e didattica. Del resto, fermo il profilo per cui, la presenza, nell'organizzazione delle università, di cliniche destinate anche ad accogliere ammalati a pagamento, è attestata già dal regolamento generale universitario del 1924 (art. 132, secondo comma, del R.D. 6 aprile 1924, n. 674), nonché dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore del 1933 (art. 49, del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), il fenomeno per cui l'assistenza ospedaliera risulti svolta attraverso cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura, trova riscontro anche in epoca successiva, dapprima nell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (contenente la disciplina degli enti ospedalieri e dell'assistenza ospedaliera), e poi nell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sulla istituzione del servizio sanitario nazionale. Inoltre il complesso della normativa ha, di tempo in tempo, preso in espressa considerazione le convenzioni quali strumento attraverso il quale le amministrazioni universitarie avrebbero potuto far funzionare le cliniche universitarie come strutture ospedaliere (art. 30 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592; art. 50 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; art. 4 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 129; art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; D.M. 9 novembre 1982; D.M. 12 maggio 1986). Cass. civile, sez. III, 27-07-1998, n. 7336. Pres. Iannotta A - Rel. Segreto A - P.M. Fedeli M (Conf.) - Mollo c. Università Studi Napoli, ed altri LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA' - IN GENERE - Danni cagionati ad un ricoverato in una struttura ospedaliera - Responsabilità dell'ente ospedaliero e del medico suo dipendente - Natura - Normativa regolante la responsabilità in tema di prestazione professionale medica in esecuzione di un contratto di opera professionale - Applicabilità in via analogica - Normativa regolante la responsabilità degli impiegati civili dello Stato - Applicabilità - Esclusione. RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA - Danni cagionati ad un ricoverato in una struttura ospedaliera - Responsabilità dell'ente ospedaliero e del medico suo dipendente - Natura - Normativa regolante la responsabilità in tema di prestazione professionale medica in esecuzione di un contratto di opera professionale - Applicabilità in via analogica - Normativa regolante la responsabilità degli impiegati civili dello Stato - Applicabilità - Esclusione. La responsabilità dell'ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario, per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica, inserendosi nell'ambito del rapporto giuridico fra l'ente gestore ed il privato che ha richiesto ed usufruito del servizio, ha natura contrattuale di tipo professionale. Ne consegue che la responsabilità diretta dell'ente e quella del medico, inserito organicamente nell'organizzazione del servizio, sono disciplinate, in via analogica, dalle norme che regolano la responsabilità professionale medica in esecuzione di un contratto di opera professionale, senza che possa trovare applicazione, nei confronti del medico, la normativa prevista dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, con riguardo alla responsabilità degli impiegati civili dello Stato per gli atti compiuti in violazione dei diritti dei cittadini. |
||
|