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Sentenza Tribunale di Tortona, 8 Marzo 2002
Indennità di Rischio Radiologico e Part Time
  REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORTONA

In persona della dott.ssa Tiziana Paolillo, in funzione di giudice dei lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

CALABRESE MARIA CARMELA, CANCARINI LAURETTA, ONETO DANIELA, CALABRESE MICHELA, tutte elettivamente domiciliate in Alessandria, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Giovinazzo, che le rappresenta e difende, per delega in margine ai ricorsi introduttivi;

RICORRENTI

contro

ASL 20, in persona del suo direttore generale pro tempore, corrente in Alessandria, elettivamente domiciliata in Tortona, rappresentata e difesa, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dagli avv. Castellotti e Casaschi

RESISTENTE

OGGETTO: pubblico impiego indennità di rischio radiologico/ "part time"

Conclusioni

PER LE RICORRENTI:

"Accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti all'indennità di rischio da radiazioni nella misura intera unica mensile di lire 200.000 e al congedo ordinario aggiuntivo di giorni 15 da usufruirsi in un'unica soluzione, a decorrere dal mese di agosto 1997; per l'effetto condannare l'ASL. n. 20, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore delle ricorrenti delle somme totali, a titolo di differenza indennitaria, previa quantificazione a seguito di Ctu, a decorrere dal mese di agosto 1997, oltre rivalutazione ed interessi dal giorno della maturazione dei crediti e fino all'effettiva soddisfazione; condannare infine la convenuta ASL 20 al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre CNA e IVA nelle misure di legge".

PER L'ASL 20:

"Nel merito: piaccia al Giudice ill.mo respingere i proposti ricorsi perché infondati in fatto e in diritto"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorsi depositati in Cancelleria in data 28 ottobre 1999, le ricorrenti premesso che:


- prestano la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'ASL 20 di Alessandria con il profilo di "tecnico sanitario di radiologia medica";
-hanno chiesto ed ottenuto la trasformazione dei proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- a decorrere dal mese di agosto 1997, e quindi dopo il passaggio al "part time", l'indennità di rischio radiazioni e il relativo congedo aggiuntivo dì quindici giorni sono stati loro ridotti sull'assunto che tali benefici debbano essere "proporzionali alla prestazione lavorativa";
-ai sensi della normativa in materia (art. 1 L. 416/68; art. 58 DPR. 270/87; art. 54 DPR. 384/90) l'indennità di rischio radiologico ha natura di diritto soggettivo il quale può subire un affievolimento solo in caso di mancata esposizione al rischio stesso e nemmeno può subire frazionamenti;
- l'indennità di rischio radiologico, inoltre, in quanto espressamente disciplinata dalla legge, non può essere limitata o ridotta in forza di un atto di autonomia negoziale delle parti quale il Contratto Collettivo Nazionale.
Tutto ciò premesso le ricorrenti adivano il Giudice del Lavoro per sentir accogliere le conclusioni in epigrafe.

Si costituiva in giudizio la ASL 20 chiedendo il rigetto dei ricorsi in quanto infondati in fatto e in diritto.

Eccepiva in particolare la resistente:

il difetto di giurisdizione del giudice adito ai sensi dell'art. 45 comma 17 D. Lgs. 80/98;

la necessità, in via subordinata, di devolvere, ai sensi dell'art. 68 bis D. Lgs. 29/93, l'accertamento pregiudiziale sull'interpretazione della clausola del contratto collettivo all'ARAN e alle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto medesimo;

l'infondatezza nel merito delle domande avanzate dalle ricorrenti poiché il rischio radiologico diminuirebbe proporzionalmente alle ore effettivamente lavorate.
Il Giudice, con ordinanza del 17.10.2000, preliminarmente riuniva i ricorsi presentati dalle ricorrenti; in secondo luogo rigettava l'eccezione della ASL 20 circa il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, infine, ritenuto necessaria l'interpretazione autentica di cui all'art. 68 bis D.Lgs. 29/93, e successive modifiche, disponeva la trasmissione all'ARAN dei ricorsi introduttivi, delle memorie difensive e dell'ordinanza.

A seguito della procedura tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi in materia, le parti scambiavano memorie autorizzate.

In particolare le ricorrenti, ribadite tutte le proprie difese ed argomentazioni, sollevavano questione di legittimità costituzionale degli artt. 49 e 64 D.Lgs. 165/2001 (artt. 53 e 68 bis pregresso D.Lgs. 29/93) in relazione all'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega rispetto al criteri direttivi contenuti nella L. 421/92, nella parte in cui sottrae al Giudice ordinario e devolve alle organizzazioni sindacali l'interpretazione di norme primarie (vincolando il giudice alle interpretazione data), e in relazione agli artt. 101, 3, 24, 76, e 113 della Costituzione per il vulnus arrecato al canone generale di coerenza dell'ordinamento normativo e per le limitazioni e le difficoltà create al diritto di difesa.

All'udienza dell'8.3.2002, davanti al nuovo Giudice, le parti discutevano oralmente la causa e il giudice pronunciava sentenza di cui dava lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente controversia verte in ordine alla cosiddetta "indennità di rischio radiologico", ossia quella particolare indennità spettante a soggetti, quali i medici e i tecnici radiologi, che prestano, con continuità, la propria attività lavorativa in zone a rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti. Più precisamente, la questione sottoposta a questo Giudice concerne la sussistenza del diritto delle ricorrenti a percepire l'intera indennità di rischio radiologico (pari a lire 200.000 lorde mensili e 15 giorni continuativi di congedo ordinario aggiuntivo), a fronte del loro passaggio da un rapporto di lavoro a tempo pieno ad un rapporto di lavoro a tempo parziale.

L'indennità di rischio radiologico trova la propria disciplina all'interno di alcune leggi statali: l'art. 1 della L. 416/68 il quale stabilisce che a "favore dei tecnici di radiologia medica... è istituita una indennità di rischio da radiazione nella misura unica mensile..."; l'art. 58 DPR 270/87 che prevede "al personale di medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, viene corrisposta una indennità di rischio da radiazione ai sensi della L. 416/68 nella misura mensile lorda di lire 200.000" e l'art. 54 DPR 384/90 che prevede, in aggiunta all'indennità mensile anche un periodo di congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici da usufruirsi in un'unica soluzione.

A tale normativa si affiancano poi alcuni, più recenti, interventi legislativi, in particolare, l'art. 8 comma 6 della L. 537/93 il quale prevede che "a far data dal 1 gennaio 1995, è soppressa l'indennità... Dalla stessa data l'indennità di rischio da radiazione è ricondotta nell'ambito delle indennità professionali previste in sede di accordo di lavoro e correlata a specifiche funzioni" e l'art. 5 comma 4, L. 724/94 secondo il quale "fino all'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro al personale di cui al primo comma - tra cui risultano i tecnici di radiologia medica - continua ad essere corrisposta l'indennità mensile lorda prevista dall'art. 1 comma 2 della legge 27 ottobre 1988 n. 460".

La normativa legislativa appena citata deve poi essere esaminata alla luce della contrattazione collettiva intervenuta, tra l'altro, a disciplinare il trattamento economico dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, quali le ricorrenti.

L' art. 16, comma 9, del CCNL del 1.9.1995 il quale prevede che il "trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze, fisse e periodiche., ivi compresa l'indennità integrativa speciale., spettanti al personale con rapporto a tempo pieno, appartenente alla stessa posizione funzionale e profilo professionale, di pari anzianità".

La disposizione del CCNL appena citata è stata poi oggetto, in data 18.10.2000, di un'interpretazione autentica, sollecitata, ai sensi dell'art. 64 D.Lgs. 165/2001 (art. 68 bis pregresso D.Lgs. 29/93), dal Tribunale di Brescia, da parte dell'ARAN e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL medesimo, secondo la quale "l'indennità di rischio radiologico, è ricompresa tra le indennità fisse e periodiche citate nell' art. 16 comma 9 del CCNL 1 settembre 1995 che sono da corrispondere in misura proporzionale alla prestazione lavorativa in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale".

Tale interpretazione autentica è stata quindi sostanzialmente ribadita, anche nell'ambito del presente giudizio, attraverso la nota dell'ARAN del 23.11.2000 (in atti), la quale, a seguito della ordinanza di trasmissione ai sensi dell'art. 68 bis D. Lgs. 29/93, e successive modifiche, ha trasmesso a codesto ufficio il testo del CCNL di interpretazione autentica del 18.10.2000 riguardante l'indennità di rischio radiologico. infine, per completare il quadro normativo in tema di indennità di rischio radiologico, si deve dare atto del CCNL Integrativo Comparto del 20.9.2001 il quale all'art. art. 35, 7 comma, stabilisce che '"il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze, fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, l'eventuale retribuzione individuale di anzianità e le indennità professionali specifiche e l'indennità di rischio radiologico ove spettanti, corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, appartenente alla stessa posizione economica e profilo professionale".

Orbene è proprio alla luce di tutta la normativa in materia di indennità di rischio radiologico appena analizzata che si impone la decisione dì questo Giudice di rigettare i ricorsi.

L'art. 5, comma 4, L. 724/94 disponendo che "fino all'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro al personale di cui al primo comma tra cui risultano i tecnici di radiologia medica - continua ad essere corrisposto l'indennità mensile lorda prevista dall'art. 1 comma 2 della legge 27 ottobre 1988 n. 460", ha sostanzialmente demandato alla contrattazione collettiva la futura disciplina della indennità di rischio radiologico. E proprio la contrattazione collettiva ha espressamente previsto la proporzionalità dell'indennità di rischio radiologico rispetto alla prestazione lavorativa resa dal dipendente. Il contratto collettivo nazionale di settore del 1995 ha, infatti, stabilito, in generale che il trattamento economico dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere proporzionale, appunto, alla prestazione lavorativa e tale previsione è stata poi oggetto di uno specifico intervento interpretativo dell'ARAN e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie che, con la clausola di interpretazione autentica dell'ottobre 2001, hanno espressamente sancito la proporzionalità, rispetto alla prestazione lavorativa medesima, anche dell'indennità di rischio radiologico, interpretazione questa poi pienamente recepita nel successivo CCNL Integrativo Comparto del 20.9.2001 (art. 35, 7 comma).

Questo Giudice non può quindi andare a sindacare, nel merito, la correttezza o meno della disciplina in tema di indennità di rischio radiologico contrattualmente data dalle parti (ARAN e Organizzazioni sindacali) in forza di una espressa previsione legislativa in tal senso (art. 5, comma 4, L. 724/94), poiché altrimenti andrebbe a sostituire la propria decisione - eventualmente divergente dalla sopravista disciplina negoziale - a quanto le parti, nell'ambito del proprio potere di autonomia negoziale, hanno contrattualmente stabilito.

Senza qui voler entrate nel merito in ordine alla, discussa, questione circa la natura e l'efficacia erga omnes dei contratti collettivi di pubblico impiego - questione, peraltro, non sollevata dalle ricorrenti le quali non hanno mai eccepito la non applicabilità nel loro confronti del contratto collettivo in quanto non aderenti ai sindacati firmatari dello stesso - occorre comunque ribadire che, nel caso di specie, la contrattazione collettiva è andata a disciplinare una materia, l'indennità di rischio radiologico appunto, in virtù di una espressa disposizione di legge: l'art. 5, comma 4, L. 724/94 che prevedeva la corresponsione dell'indennità de qua fino all'entrata in vigore del contratto collettivo.

Il legislatore, quindi, sebbene, in un primo tempo, avesse abolito l'indennità di cui è causa (art. 8 comma 6 della L. 537/93), ha poi, diversamente, previsto che tale indennità doveva essere corrisposta, ma comunque fino all'entrata in vigore della contrattazione collettiva.

Alla luce di tale disposizione dì legge, spettava quindi alla contrattazione collettiva, e quindi ad un atto dì autonomia negoziale, comunque dotato, ad avviso di questo giudice, di efficacia normativa proprio per il rinvio contenuto nell' art. 5 comma 4 legge citata, disciplinare l'indennità di rischio radiologico. Sempre ad avviso di questo giudice. la contrattazione collettiva avrebbe poi anche potuto, a fronte del tenore letterale della disposizione dì legge più volte richiamata e a fronte altresì dei pregresso intervento legislativo che abrogava l'indennità di rischio radiologico, anche disporre la soppressione dell'indennità de qua, soppressione che poi in concreto non e avvenuta, avendo le parti contrattuali (ARAN e Organizzazioni sindacali) tenuto ferma la corresponsione dell'indennità di rischio radiologico, prevedendone tuttavia la proporzionale riduzione in relazione all'effettiva prestazione lavorativa, e quindi la sua riduzione in caso di contratti di lavoro "part time".

Infine occorre esaminare la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalle ricorrenti.

Pur non ritenendo, questo giudice, la questione di costituzionalità dell'art. 64 D. Lgs. 165/2001 (art. 68 bis D. Lgs. 29/93) - laddove prevede la sospensione del giudizio di merito affinché si svolga la procedura di interpretazione autentica presso l'ARAN - manifestamente infondata, la questione deve tuttavia dichiararsi irrilevante ai fini del presente giudizio. Ed infatti la procedura di cui all'art. 64 D. Lgs. 165/2001 (art. 68 bis D. Lgs. 29/93), nell'ambito della presente procedura è già stata espletata e si è conclusa con l'invio della nota dell'ARAN nella quale si richiama la clausola di interpretazione autentica del CCNL. E' quindi del tutto irrilevante sollevare la questione di legittimità costituzionale poiché, anche qualora questa fosse accolta dalla Corte Costituzionale e la norma de qua fosse dichiarata incostituzionale, siffatta pronuncia non potrebbe, evidentemente, più influire nel presente procedimento.

Per tutti i motivi sopra visti, i ricorsi devono essere rigettati. Data la complessità della normativa in materia, la sopravvenienza in corso di causa della clausola di interpretazione autentica data dall'ARAN e dalle Organizzazioni Sindacali e la particolare delicatezza delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così decide:

dichiara non rilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti;

respinge i ricorsi;

compensa le spese di giudizio.
Tortona 8.3.2002

Il Giudice

dr.ssa Tiziana Paolillo


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Last Update: Giovedì, 08-Apr-2004