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Decreto legislativo - 30/06/2003 , n. 196
- Gazzetta Uff. 29/07/2003 , n.174
Epigrafe
DECRETO
LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 (in Suppl. ordinario n. 123 alla Gazz. Uff.,
29 luglio, n. 174). - Codice in materia di protezione dei dati personali.
Testo
della Legge [Parte 1 di 7]
PARTE I
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO III
Titolo III
REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Capo II
CAPO II
REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI
Art.22
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e
giudiziari)
Art. 22
1. I
soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dell'interessato.
2. Nel
fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso
riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla
quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I
soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari
indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati
personali di natura diversa.
4. I
dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
5. In
applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti
pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati
sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e
indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con
riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine
di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto
agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano
specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati
sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I
dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati,
tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di
cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre
soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e
permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. I
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati
separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono
il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma
6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza
l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I
dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
9.
Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i
soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di
trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento
di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I
dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test
psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono
effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.
11. In
ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati
utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione
di legge.
12. Le
disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in
conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla
Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della
Repubblica e dalla Corte costituzionale.
Capo III
CAPO III
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Art.23
(Consenso)
Art. 23
1. Il
trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici
è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il
consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello
stesso.
3. Il
consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente
in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per
iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 13.
4. Il
consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati
sensibili.
Art.24
(Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza
consenso)
Art. 24
1. Il
consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è
necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria;
b) è
necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste dell'interessato;
c)
riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i
regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e
pubblicità dei dati;
d)
riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) è
necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo.
Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita
legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui
dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma
2;
f) con
esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che
i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con
esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante
sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo
interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in
riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o
collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la
dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con
esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da
associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti,
in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti,
per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di
utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
i) è
necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui
all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per
esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi
privati.
Art.25
(Divieti di comunicazione e diffusione)
Art. 25
1. La
comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto
disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:
a) in
riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione,
ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1,
lettera e);
b) per
finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove
prescritta.
2. È
fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla
legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di
informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo
58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati.
Art.26
(Garanzie per i dati sensibili)
Art. 26
1. I
dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza
dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge
e dai regolamenti.
2. Il
Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro
quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto.
Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla
base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a
garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad
adottare.
3. Il
comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei
dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con
riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti
regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da
enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati
fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al
riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei
dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere
sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni
a carattere sindacale o di categoria.
4. I
dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso,
previa autorizzazione del Garante:
a)
quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza
scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati
personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno
contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non
siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo
determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo
espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota
agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
b)
quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda
l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o
di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà,
ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica
la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
c)
quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che
i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a
quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o
in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
d)
quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del
rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della
popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti
dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia
e di buona condotta di cui all'articolo 111.
5. I
dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
PARTE II
DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
TITOLO IV
TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO
Capo V
PARTICOLARI CONTRASSEGNI
Art.74
(Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)
Art .74.
1. I
contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di
veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in
zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i
soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza
l'apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura
dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.
2. Le
generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui
contrassegni con modalità che non consentono, parimenti, la loro diretta
visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o necessità di
accertamento.
3. La
disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a
qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto
di circolazione o di altro documento.
4. Per
il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli
accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato
continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
TITOLO V
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art.75
(Ambito applicativo)
Art. 75.
1. Il
presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito
sanitario.
Art.76
(Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)
Art. 76.
1. Gli
esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche
nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi
dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute:
a) con
il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il
trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una
finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;
b)
anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante,
se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.
2. Nei
casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità
semplificate di cui al capo II.
3. Nei
casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi
di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.
Capo II
MODALITÀ SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO
Art.77
(Casi di semplificazione)
Art. 77
1. Il
presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui
al comma 2:
a) per
informare l'interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il
medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
b) per
manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è
richiesto ai sensi dell'articolo 76;
c) per
il trattamento dei dati personali.
2. Le
modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a)
dagli organismi sanitari pubblici;
b)
dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;
c)
dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.
Art.78
(Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)
Art. 78.
1. Il
medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano
l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara
e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell'articolo
13, comma 1.
2.
L'informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali
necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte
dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica
dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in
quanto effettuate nel suo interesse.
3.
L'informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti
presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte
tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati
dal Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche
oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.
4.
L'informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra,
riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico
di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un
professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla
prestazione richiesta, che:
a)
sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b)
fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
c) può
trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale prestata
in forma associata;
d)
fornisce farmaci prescritti;
e) comunica
dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.
5.
L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente
eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i
diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in
particolare in caso di trattamenti effettuati:
a) per
scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica
controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo
in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato
liberamente;
b)
nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per
fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di
comunicazione elettronica.
Art.79
(Informativa da parte di organismi sanitari)
Art. 79
1. Gli
organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalità
semplificate relative all'informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e
81 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti
reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o
territoriali specificamente identificati.
2. Nei
casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta
informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere una
verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi
diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.
3. Le
modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in
modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati
personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende
sanitarie.
4.
Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le
modalità semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti di dati
effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui
all'articolo 80.
Art.80
(Informativa da parte di altri soggetti pubblici)
Art. 80
1.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facoltà di
fornire un' unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati
effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti
presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di
soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza
del lavoro.
2.
L'informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e idonei cartelli ed
avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di
pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in
particolare per quanto riguarda attività amministrative di rilevante interesse
pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.
Art.81
(Prestazione del consenso)
Art. 81
1. Il
consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi
in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di
legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In
tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto dell'interessato,
con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo
sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più
soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli articoli
78, 79 e 80.
2.
Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto di più
professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal
comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate
modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o
tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un
richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse
specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.
Art.82
(Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica)
Art. 82
1.
L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono
intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di
emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha
adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'informativa
e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire
senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:
a)
impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere
dell'interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita
legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui
dimora l'interessato;
b)
rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità fisica
dell'interessato.
3.
L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono
intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di
prestazione medica che può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del
consenso, in termini di tempestività o efficacia.
4. Dopo
il raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita all'interessato
anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso
quando questo è necessario.
Art.83
(Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati)
Art. 83
1. I
soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire,
nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del
segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai
regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di
misure minime di sicurezza.
2. Le
misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a)
soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad
adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno di
strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo
dalla loro individuazione nominativa;
b)
l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale
uso di apparati vocali o di barriere;
c)
soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte
di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
d)
cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale
documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti
dalle modalità o dai locali prescelti;
e) il
rispetto della dignità dell'interessato in occasione della prestazione medica e
in ogni operazione di trattamento dei dati;
f) la
previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa
essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi
legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;
g) la
formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture
ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi
legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati
nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando
eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;
h) la
messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a
prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato
e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di
salute;
i) la
sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto
professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.
Art.84
(Comunicazione di dati all'interessato)
Art. 84
1. I
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti
all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da
parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il
tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. Il presente
comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal
medesimo interessato.
2. Il
titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le
professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti
intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi
dati all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a).
L'atto di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al
contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.
Capo III
FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art.85
(Compiti del Servizio sanitario nazionale)
Art. 85
1.
Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei
compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari
pubblici relative alle seguenti attività:
a)
attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi
compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani
all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed
aeroportuale;
b)
programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;
c)
vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione
all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti
di rilevanza sanitaria;
d)
attività certificatorie;
e)
l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
f) le
attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonché
alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio
1990, n. 107;
g)
instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra
l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario
nazionale.
2. Il
comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di
salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari
pubblici per finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato,
di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni
relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi
dell'articolo 76.
3.
All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di
operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche tramite
affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda
sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di
libera scelta.
4. Il
trattamento di dati identificativi dell'interessato è lecito da parte dei soli
soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1.
L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli
incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui
al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di volta
in volta trattati.
Art.86
(Altre finalità di rilevante interesse pubblico)
Art. 86
1.
Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite
mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività
amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di:
a)
tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza,
con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori
familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza
delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza;
b)
stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte
al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di
lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai
tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi
e l'applicazione delle misure amministrative previste;
c)
assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate
effettuati, in particolare, al fine di:
1)
accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e
riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici
integrativi ed altre agevolazioni;
2)
curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l'informazione alla
famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei
casi previsti dalla legge;
3)
realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;
4)
curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni
di volontariato impegnati nel settore.
2. Ai
trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 85, comma 4.
Capo IV
PRESCRIZIONI MEDICHE
Art.87
(Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)
Art. 87
1. Le
ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del
Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2,
conformato in modo da permettere di risalire all'identità dell'interessato solo
in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della
prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi
epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche
applicabili.
2. Il
modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di
medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui
agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988,
n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è
integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo
e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.
3. Il
tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello predisposte per
l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da
consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione del
tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Il
tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e
successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene
indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una
effettiva necessità connessa al controllo della correttezza della prescrizione,
anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.
5. Il
tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche
presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla
correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere
indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando è
indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità.
6. Con
decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata
una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata
sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche
a modelli non cartacei.
Art.88
(Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)
Art. 88
1.
Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile
non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità
dell'interessato non sono indicate.
2. Nei
casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dell'interessato
solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per
un'effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo
interessato o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.
Art.89
(Casi particolari)
Art. 89
1. Le
disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione di disposizioni
normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano
l'interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei
casi in cui deve essere accertata l'identità dell'interessato ai sensi del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate
separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.
Capo V
DATI GENETICI
Art.90
(Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)
Art. 90
1. Il
trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi
previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro
della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di
sanità.
2.
L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da
includere nell'informativa ai sensi dell'articolo 13, con particolare riguardo
alla specificazione delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili
anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per
effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo
trattamento per motivi legittimi.
3. Il
donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il
diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente
sia nei confronti di terzi.
Capo VI
DISPOSIZIONI VARIE
Art.91
(Dati trattati mediante carte)
Art. 91
1. Il
trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la
vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche,
compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte
è consentito se necessario ai sensi dell'articolo 3, nell'osservanza di misure
ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui all'articolo 17.
Art.92
(Cartelle cliniche)
Art. 92
1. Nei
casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una
cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati
opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per
distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti
altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.
2.
Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e
dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi
dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la
richiesta è giustificata dalla documentata necessità:
a) di
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo
26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente
in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile;
b) di
tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti
amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un
altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Art.93
(Certificato di assistenza al parto)
Art. 93
1. Ai
fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è
sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti
nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo
109.
2. Il
certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati
personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler
essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere
rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla
legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.
3.
Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o
alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che
abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele
per evitare che quest'ultima sia identificabile.
Art.94
(Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)
Art. 94
1. Il
trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di
dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel
rispetto dell'articolo 3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o
registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in
riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima
data, in particolare presso:
a) il
registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di
cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
dicembre 2002, n. 308;
b) la
banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o
delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al decreto del Ministro
della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8
del 10 gennaio 2002;
c) il
registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 3 del decreto del
Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;
d) i
registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6
marzo 2001, n. 52;
e) gli
schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro
della sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78
del 3 aprile 2001.
TITOLO VI
ISTRUZIONE
Capo I
PROFILI GENERALI
Art.95
(Dati sensibili e giudiziari)
Art. 95
1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21,
le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale,
superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in
forma integrata.
Art.96
(Trattamento di dati relativi a studenti)
Art. 96
1. Al
fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale,
anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria,
su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a
privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e
finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o
giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati
nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono
essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.
2.
Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto
dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni
in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione
nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.
Tutti i diritti riservati - © copyright 2002 - Dott. A. Giuffrè
Editore S.p.A.
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