Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Conferenza
Unificata
Intesa tra il
Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i
Comuni e le Comunità montane in merito alle modalità e ai criteri per
l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabílità.
Intesa ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Repertorio Atti n.
39/CU del 20 marzo 2008.
LA CONFERENZA
UNIFICATA
Nella seduta odierna
del 20 marzo 2008:
VISTO l'articolo 8,
comma 6 delle legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale prevede che, in sede di
Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a
favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di
posizioni comuni;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge
5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
VISTO il Decreto del
Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, atto di indirizzo e coordinamento
relativo ai compiti delle unità sanitarie in materia di alunni portatori di
handicap;
VISTA la legge 27
dicembre 1997, n. 449 con particolare riferimento all'art. 40, così come modificato
dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, commi 413 e 414 (legge
finanziaria 2008);
VISTA la legge 27
dicembre 2002 n. 289, con particolare riferimento all'art. 35, comma 7 secondo
la quale all'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap
provvedono le aziende sanitarie sulla base dì accertamenti collegiali, con
modalità e criteri definiti con decreto del Presidente dei Consiglio dei
ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri della pubblica
istruzione, e della salute;
VISTO il DPCM
23 febbraio 2006, n. 185, regolamento recante modalità e criteri per
l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap attuativo
della citata legge n. 289/2002;
VISTA la legge 27
dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), con particolare riferimento all'art.
1, comma 605 che prevede il perseguimento della sostituzione del criterio
previsto dall'articolo 40, comma 3, della citata legge n. 449/1997, con
l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate,
tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali,
aziende sanitarie e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a
definire appropriati interventi formativi;
VISTA la legge 24
dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 413 e 414 (finanziaria 2008), secondo cui
il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno
scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del
numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno
scolastico 2006/2007 e la dotazione organica di diritto relativa ai docenti di
sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al
raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica
pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati
nell'anno scolastico 2006/2007;
VISTO il Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante norme per il conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge
8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali;
VISTA la proposta di
intesa del Ministro della Pubblica Istruzione e del Ministro della Salute, nel
testo pervenuto dal Ministero della pubblica istruzione il 5 marzo 2008 e
diramata il successivo 10 marzo 2008 alle Regioni ed agli Enti locali;
CONSIDERATO che nella
riunione, a livello tecnico, del 17 marzo 2008, su richiesta delle Regioni
presenti, dell'ANCI, del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero della salute sono stati concordati alcuni emendamenti;
VISTA la
riformulazione dello schema d'intesa con le modifiche concordate in sede
tecnica, pervenuta il 17 marzo 2008 dal Ministero della pubblica istruzione e
diramata in pari data;
CONSIDERATO che, nei
corso dell'odierna seduta di questa Conferenza le Regioni in materia di
politiche sociali hanno espresso parere favorevole condizionato
all'accoglimento del seguente emendamento: nell'ultimo capoverso del
dispositivo che precede l'articolo 1, inserire dopo le parole "nell'ambito
delle proprie competenze": "e nel rispetto delle proprie autonomie e
delle specifiche potestà organizzative e programmatorie";
CONSIDERATO che,
sempre nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza l'ANCI ha espresso
parere favorevole condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti: Art.
2, Comma 2.2, 3 comma dopo "agli Enti Locali competenti", aggiungere:
"e ASL"; Art. 4, Comma 3, sostituire "utilizzando» con: "favorendo
l'integrazione delle prestazioni delle figure professionali" e sostituire
le parole "educatori professionali e sociali dipendenti dagli Enti
Locali" con: "operatori sociali messi a disposizione dagli Enti
Locali"; Art. 5 comma 3, dopo le parole "la realizzazione"
aggiungere: "degli interventi di integrazione scolastica e sociale secondo
quanto previsto nei Piani di Zona".
RILEVATO che il
Governo ha accolto gli emendamenti delle Regioni e dell'ANCI;
ACQUISITO l'assenso
del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, delle
Province, dei Comuni e delle Comunità montane
SANCISCE LA SEGUENTE
INTESA
tra il Governo, delle
Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, delle Province, dei
Comuni e delle Comunità montane ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131;
finalizzata a
stabilire modalità e criteri per ricondurre la complessa materia
dell'integrazione scolastica dell'alunno con disabilità all'interno di un
progetto complessivo idoneo a ridefinire principi e criteri su cui fondare gli
interventi di sostegno e assistenza, di coordinamento e funzionalità dei
momenti accertativi e di integrazione delle azioni di tutti i soggetti
istituzionali coinvolti: Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero della
Salute, Regioni, Aziende Sanitarie, Province, Comuni, Uffici Scolastici
Regionali e Provinciali, Istituzioni scolastiche autonome.
Tutti i citati soggetti istituzionali, ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze, e nel rispetto delle proprie autonomie e
delle specifiche potestà organizzative e programmatorie
si impegnano a realizzare gli interventi di seguito descritti, prevedendo anche
modalità di valutazione e monitoraggio.
Articolo 1
(Accoglienza e
accompagnamento)
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera g) e dell'art. 8,
comma 1, lettera d) della legge 5 febbraio 1992 n. 104, i soggetti di cui alla
presente intesa, tra di loro opportunamente coordinati, nelle forme e nei modi
concordati attraverso accordi di programma regionali, provinciali e
territoriali, accolgono e accompagnano la persona con disabilità e la sua
famiglia con una presa in carico attiva che garantisca loro partecipazione e
capacità di consapevole decisione, assicurando il coordinamento e
l'integrazione di tutti i servizi territoriali, con le modalità di seguito
indicate. A tali fini assume carattere prioritario il diritto della persona con
disabilità e della sua famiglia ad acquisire tutte le informazioni utili alle
scelte ed ai diversi percorsi realizzabili, nonché al quadro complessivo delle
risorse e delle opportunità alle quali possono accedere.
Articolo 2
(Individuazione e
percorso valutativo della persona disabile)
2. 1 - Individuazione della disabilità della persona (certificazione -
diagnosi clinica) In base all'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si
rilevano due ipotesi:
a) Persona la cui
disabilità é già conosciuta dalla nascita o dai primi anni di vita.
La documentazione e
la certificazione formale contenente la diagnosi (ICD 10 dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità), già effettuata a cura dell'Unità Multidisciplinare del
Servizio Specialistico dell'Infanzia e dell'Adolescenza del SSN, nelle diverse
articolazioni locali, costituisce la base per l'attivazione del percorso
specifico ai fini dell'inserimento scolastico e della definizione della
diagnosi funzionale.
Il Servizio dell'Azienda sanitaria che è responsabile della
realizzazione del progetto
individualizzato, all'approssimarsi dell'età scolare, accompagna la
famiglia nei suoi contatti con la scuola.
b) Persona che
manifesta bisogni educativi speciali durante il percorso di istruzione.
Su richiesta della
famiglia, che può agire autonomamente o a seguito di accordi con la scuola, il
Servizio Specialistico dell'Infanzia e dell'Adolescenza del SSN avvia la
valutazione da parte dell'Unità Multidisciplinare. La scuola, su richiesta del
Servizio Specialistico, redige una relazione descrittiva dei problemi
evidenziati. L'Unità Multidisciplinare valuta il quadro globale e avvia la
presa in carico della persona e, quando ne ravvisa la necessità, redige la
certificazione formale secondo le modalità di cui al precedente punto a). Tale
certificazione è resa alla famiglia che la consegna alla scuola.
La prima
certificazione avviene, di norma, entro la conclusione dei ciclo di studi della
Scuola Primaria, salvo situazioni sopraggiunte che vanno opportunamente
motivate.
2.2 -
Diagnosi Funzionale
(DF)
La Diagnosi
Funzionate, predisposta ai sensi della legge 104/92, è l'atto di valutazione
dinamica di ingresso e presa in carica, per la piena integrazione scolastica e
sociale. Alla Diagnosi Funzionale provvede l'Unità Multidisciplinare presente
nei Servizi Specialistici per l'Infanzia e l'adolescenza del territorio di
competenza. La Diagnosi Funzionale è redatta secondo i criteri del modello bio-psico-sociale alla base dell'ICF dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità, e si articola nelle seguenti parti:
- approfondimento
anamnestico e clinico;
- descrizione del
quadro di funzionalità nei vari contesti;
- definizione degli
obiettivi in relazione ai possibili interventi clinici sociali ed educativi e
delle idonee strategie integrate di intervento;
- individuazione
delle tipologie di competenze professionali e delle risorse strutturali
necessarie per l'integrazione scolastica e sociale.
In questa nuova
versione, la Diagnosi Funzionale include anche il Profilo Dinamico Funzionale e corrisponde, in coerenza coi i
principi dell'ICF, al Profilo di funzionamento della persona.
Per gli aspetti
inerenti l'individuazione delle competenze professionali e delle risorse
strutturali, l'Unità Multidisciplinare è affiancata da un esperto di pedagogia
e didattica speciale designato dall'Ufficio Scolastico Provinciale e da un
operatore esperto sociale in carico ai Piani di Zona, (art. 19 legge n.
328/2000) o agli Enti Locali competenti e ASL. La diagnosi funzionale viene
sempre stesa dall'Unità multidisciplinare in collaborazione con scuola e
famiglia. La verifica periodica della diagnosi funzionale è obbligatoria.
La Diagnosi Funzionale è redatta in tempi
utili per !a predisposizione del Piano Educativo Individualizzato.
2.3
Revisione
della diagnosi
Ad ogni passaggio di grado di istruzione o in presenza di
condizioni nuove e sopravvenute la diagnosi clinica/certificazione la Diagnosi
Funzionale, devono essere riconsiderate in relazione all'evoluzione della
persona. Per eventuali nuove individuazìoni di
competenze professionali o di risorse strutturali, l'Unità Multidisciplinare è
affiancata da docenti o operatori sociali che hanno già preso in carico
l'alunna/o.
Art. 3
(Piano Educativo
Individualizzato - PEI)
II Piano Educativo
Individualizzato (PEI) di cui all'art. 12, comma 5 legge n. 104/92 è redatto dall'intero
consiglio di classe congiuntamente con gli operatori dell'Unità
Multidisciplinare, gli operatori dei servizi sociali e in collaborazione con i
genitori.
Tale documento
contiene tutte le attività educative e didattiche programmate, con relative verifiche
e valutazioni. Inoltre include gli interventi di carattere riabilitativa e
sociale, in modo da integrare e condividere tra loro i diversi interventi. II
Piano segnala la tipologia e la funzionalità delle esigenze complessive di
risorse professionali, tecnologiche, di supporto all'autonomia scolastica, di
riorganizzazione funzionale degli ambienti. II PEI è un impegno alla
collaborazione fra tutti gli operatori coinvolti per il raggiungimento degli
obiettivi indicati e condivisi.
Nel corso dell'anno
scolastico i soggetti responsabili del PEI attuano una verifica di medio
termine sulle attività realizzate e formulano gli eventuali adeguamenti.
II PEI è rivisto ed
aggiornato all'inizio di ogni anno scolastico, effettuando una verifica dei
progressi realizzati.
Nell'ultimo anno di
ogni grado d'istruzione, il dirigente scolastico prende gli opportuni accordi
con la scuola prescelta dall'alunno con disabílità
per la prosecuzione degli studi, al fine di assicurare un passaggio che
garantisca continuità nella presa in carico, nella progettualità, e nell'azione
educativa. Nei passaggi di ciclo il PEI sarà realizzato con la collaborazione
dei docenti del ciclo precedente coinvolti nelle iniziative di sostegno.
AI termine della
Scuola secondaria di primo grado saranno attivate le migliori forme di
orientamento e di auto-orientamento dell'alunno con disabiltà,
al fine di aiutarlo a scegliere il percorso formativo rispondente alle sue
potenzialità e preferenze.
Durante tutto il periodo educativo e soprattutto nella
fase precedente all'uscita dal sistema scolastico o formativo, le istituzioni
scolastiche, in raccordo con il servizio specialistico dell'Infanzia e
dell'Adolescenza del SSN, i servizi sociali e la famiglia, si impegnano ad
adottare iniziative che favoriscano l'accompagnamento dell'alunno alla vita
adulta quali, ad esempio, le esperienze di transizione scuola-lavoro, gli stages, i contratti di collaborazione con le agenzie
territoriali responsabili per la disabilità adulta, al fine di garantire la
continuità del progetto individualizzata di sostegno. In tale fase le Regioni,
gli Uffici Scolastici Regionali, e i soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma
5 della legge n. 328/2000, pianificano e promuovono le azioni atte a garantire
le migliori condizioni di transizione alla vita adulta secondo modalità consone
alle specificità territoriali.
Articolo 4
(Coordinamento e
integrazione delle risorse professionali e materiali)
Le Regioni, gli enti
locali, gli Uffici Scolastici Regionali e provinciali, le istituzioni
scolastiche autonome, sulla base delle risorse annualmente disponibili, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio stabiliti a legislazioni
vigente, concertano le modalità tecniche per la gestione e la distribuzione
delle risorse di personale e delle risorse materiali utili all'integrazione
dell'alunna/o.
A livello locale,
sulla base dei citati Piani di Zona e degli Accordi di Programma regionali,
provinciali e territoriali, di cui alla legge n. 104/1992, sono individuati i
livelli di concertazione tra istituzioni pubbliche per l'assegnazione delle
risorse professionali e materiali di rispettiva competenza proposte e richieste
contestualmente da parte delle istituzioni scolastiche interessate. II Gruppo
di Lavoro di Istituto (GLH), di cui all'art. 15, comma 2, legge 104/92,
presieduto dal Dirigente Scolastico, tenuto conto di tutti i PEI predisposti,
sulla base del Piano di Zona (art. 19 legge n. 328/2000) formula le complessive
proposte della propria istituzione scolastica concernenti tutte le risorse,
professionali e materiali, necessarie alla migliore integrazione scolastica e
sociale degli alunni con disabilità del proprio istituto.
Le istituzioni
scolastiche garantiscono l'adozione di ogni possibile flessibilità didattica ed
organizzativa nell'ambiente scolastico per lo sviluppo di tutti i potenziali
individuali degli alunni con disabilità, favorendo l'integrazione delle
prestazioni delle figure professionali disponibili all'interno delle
istituzioni scolastiche stesse o su reti di scuole: insegnanti, collaboratori
scolastici, operatori sociali messi a disposizione dagli Enti Locali, altre
figure professionali e di volontariato, secondo il modello di sistema integrato
di interventi e servizi, già previsto all'art. 3 della legge n. 328/2000, anche
con riferimento all'istruzione domiciliare. Gli operatori coinvolti partecipano
in modo corresponsabile a tutte le fasi dell'integrazione scolastica e sociale.
Inoltre, la scuola di frequenza dell'alunno e gli Enti
Locali, per quanto di loro competenza, assicurano le risorse tecnologiche, gli
strumenti e i servizi necessari per realizzare ambienti favorevoli e senza
barriere.
Articolo 5
(Assegnazione degli
insegnanti specializzati per il sostegno)
Le dotazioni delle
risorse professionali specializzate per il sostegno sono determinate, sulla
base delle disposizioni di cui alla Legge n. 296/2006, art. 1, comma 605, con
l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate
attraverso le collaborazioni sopra richiamate tra Regioni, Uffici Scolastici
Regionali, Enti Locali, Aziende Sanitarie ed Istituzioni scolastiche e
attraverso i PEI individuali e di istituto idonei a definire appropriati
interventi formativi.
La quantificazione
delle dotazioni di organico da assegnare ad ogni Regione verrà determinata
secondo la previsione dell'art. 2, comma 413 e 414 della legge 24/12/2007, n.
244 (finanziaria 2008), sulla base di un decreto interministeriale da emanare
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Tali dotazioni
garantiranno soglie comuni, prossimali alla media di 1 docente specializzato
ogni 2 alunni con disabilità, necessarie ad attivare la realizzazione degli
interventi di integrazione scolastica e sociale secondo quanto previsto nei
Piani di Zona di cui alla Legge Quadro 328/2000 con risorse predefinite e
certe.
Nei territori
coincidenti con i Piani di Zona, l'Ufficio Scolastico Provinciale individuerà
idonee strutture organizzative al fine di stabilizzare la gestione degli
organici delle Scuole di ogni ordine e grado che fanno riferimento all'ambito
territoriale.
L'Ufficio Scolastico
Provinciale effettuerà:
- l'assegnazione del
contingente degli insegnanti di sostegno al livello di zona della struttura
organizzativa individuata;
- la valutazione
delle richieste di assegnazione di docenti con competenze specifiche per
particolari bisogni educativi speciali, avvalendosi del Dirigente Tecnico e del
personale referente per l'integrazione scolastica;
- la elaborazione di
indicatori di esito e la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza
dell'offerta formativa delle scuole in merito all'integrazione degli alunni con
disabilità.
Gli insegnanti specializzati per il sostegno sano
titolari nella Scuola Polo di zona e assegnati alle Istituzioni scolastiche
garantendone la continuità didattica e la piena contitolarità
con tutti i docenti.
Articolo 6
(Disposizioni finali)
Dalle disposizioni
previste dalla presente intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni pubbliche interessate alle iniziative
da adottare in applicazione della suddetta intesa devono provvedere, nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
II Segretario Il
Presidente
Avv. Giuseppe Busia On. le Prof. Linda Lanzillotta