Amministratore di sostegno

L. 9 gennaio 2004 n°6 (Amministratore di Sostegno)

Con questa legge sono state apportante sostanziali modifiche alla rubrica del titolo XII del C.C. e agli artt. 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427, 429 del C.C.

Le principali novità riguardano:

  • Cambia in modo significativo la rubrica del titolo XXII, sostituendosi la vecchia dicitura: "Dell'infermità di mente e dell'interdizione e dell'inabilitazione", con la nuova: "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia".
  • La finalità della legge è espressa all'art. 1 ed è quella di "tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente". Scopo quindi della legge è quello di ridurre al minimo il ricorso all'interdizione e all'inabilitazione.
  • Al capo I - artt. 404 e seguenti viene introdotta la figura dell'Amministratore di sostegno, nominata dal Giudice Tutelare del luogo di residenza della persona interessata, con proprio decreto. L'Amministratore di sostegno viene istituito per coloro che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
  • Si stabilisce che il soggetto beneficiario dell'Amministratore di sostegno mantiene la capacità di agire per tutti gli atti cui il Giudice non abbia ritenuto di riservarli all'Amministratore.
  • Il decreto di nomina deve indicare i limiti di spesa sostenibili dall'Amministratore nell'interesse del beneficiario evitando ciò che accade oggi e cioè l'impossibilità di utilizzare, ad esempio, le somme ricevute in unica soluzione come mensilità arretrate.
  • "È imposto all'Amministratore di sostegno di riferire periodicamente al Giudice Tutelare delle condizioni di vita personali e sociali dell'assistito".
  • L’incarico, salvo il rimborso delle spese autorizzate, è del tutto gratuito.
  • Sono nulle le disposizioni testamentarie a favore dell’Amministratore di sostegno in carica, salvo che non sia un parente entro il quarto grado, il coniuge o un chiamato alla funzione in quanto convivente.

È scaricabile la presentazione con la quale gli avv.ti Teresa Bettelli e Annalisa Caligiuri hanno illustrato la figura dell’Amministratore di Sostegno, nel corso del seminario tenutosi il 6/6/2009 nell’ambito del ciclo “Gli Incontri del Sabato” organizzati dall’Associazione Crescere: