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Home » Per il Cittadino » Diritti esigibili » Diritto al lavoro

La riserva dei posti di lavoro

Pagina aggiornata il 7.02.2020

La L. 12 marzo 1999 n°68, all’art. 2, prevede il collocamento mirato.

"Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione".

Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni. (art. 10 comma 2 L. 68/99).

La stessa legge indica, nell’art. 1, le categorie dei soggetti a cui è riservata una quota di assunzione obbligatoria:

  • persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata da apposita Commissione medico – legale, di cui al paragrafo precedente;
  • persone invalide del lavoro con un grado d’invalidità superiore al 33%, accertata dall’INAIL;
  • persone non vedenti e sorde;
  • persone invalide di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio.

Tali categorie hanno diritto ad una riserva di posti prevista dall’art. 3 della stessa legge che obbliga i datori di lavoro pubblici e privati ad assumere nella seguente misura:

  • sette per cento dei lavoratori occupati, se superano le 50 unità;
  • due lavoratori, se gli occupati sono da 36 a 50;
  • un lavoratore, se gli occupati sono da 15 a 35.

Sono previsti i criteri di computo della quota di riserva (art. 4 L. 68/99), le modalità di avviamento al lavoro (artt. 7, 8, 9, 10 L. 68/99); le convenzioni e gli incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono personale disabile (artt. 11, 12, 13 L. 68/99).

Analoghi contributi, a carico dell’Inail, sono previsti a favore delle imprese per il reinserimento lavorativo, sulla base di progetti proposti dal datore di lavoro e approvati dall’Inail, di dipendenti che abbiano contratto una disabilità.
(art. 1 c.533 L. n°145 del 30/12/2018).

Come già detto nel paragrafo precedente le imprese possono in parte assolvere i propri obblighi di assunzione obbligatoria stipulando convenzioni di forniture di servizi con le Cooperative sociali di tipo b) in forza del D.Lgs 276/203 (art. 14).

Le imprese private con più unità operative sul territorio nazionale possono concentrare la quota di riserva in un'unica unità, senza necesità di preventiva autorizzazione prescritta invece per le imprese pubbliche (art. 5 L. 68/99 come novellato dall'art. 9 del D.L. 138/2011).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato le linee guida per il collocamento obbligatorio delle categorie protette con direttiva 24 giugno 2019 in G.U. 11 settembre 2019 n.213

Nei concorsi della P.A. i disabili che abbiano conseguito l’idoneità possono essere assunti, ai fini del raggiungimento delle quota di riserva, anche oltre il limite dei posti riservati in concorso (art. 16 L. 68/99 come novellato dall’art. 25 del D.L. 90/2014).
Sempre nei concorsi pubblici, la persona handicappata con una invalidità pari almeno all’80% è esonerata dalla prova preselettiva eventualmente prevista (art.20 L.104/92 come novellato dall’art. 25 del D.L. 90/2014).

La percezione dell’indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l’accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età (L. 2/11/1988 n°508).


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