Spese detraibili

Spese detraibili

  • Per i figli a carico spetta una detrazione d’imposta di € 950,00, se di età superiore ai tre anni, e di € 1.220,00, se di età inferiore ai tre anni. La detrazione aumenta di € 400,00 per il figlio disabile (per complessivi € 1.350,00 oppure € 1.620,00). Tale importo è variabile in funzione del reddito complessivo e diminuisce con l’aumentare del reddito fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a € 95.000,00;
  • Spetta una detrazione d’imposta del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al  31 dicembre 2014 per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche;
  • A decorrere dal 1° gennaio 2007, la possibilità di detrarre il 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un ammontare di spesa non superiore a € 2.100, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a € 40.000;
  • Per quel concerne i veicoli si rimanda a quanto detto sopra;
  • Le spese sanitarie specialistiche (ad esempio analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) non in esenzione danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro: tale detrazione spetta a tutti i contribuenti a prescindere da uno stato di handicap o di invalidità;
  • Oltre alle spese viste in precedenza sono ammesse alla detrazione del 19%, per l’intero ammontare, senza togliere la franchigia di € 129,11, le spese sostenute per:
    1. trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto invece costituiscono spese sanitarie, e danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente i 129,11 euro);
    2. acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
    3. acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
    4. costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (ma non si può fruire contemporaneamente di questa detrazione e di quella del 50% di cui all’art. 1 della L. 449/97 e successive modifiche, per cui la detrazione del 19% per spese sanitarie spetta solo sulla somma eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 50% per ristrutturazioni);
    5. trasformazione dell’ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella;
    6. sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio le spese sostenute per l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa.
  • Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza applicazione di franchigia, le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell’articolo 3 della legge n°104 del 1992, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento.
  • Dal 2002 è prevista la detrazione del 19% anche per le spese sostenute dai sordi (riconosciuti tali ai sensi della legge 26 maggio 1970, n°381) per i servizi di interpretariato. Per poter fruire della detrazione, i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato. Tali certificazioni devono essere conservate dal contribuente ed essere esibite agli uffici delle entrate in caso di apposita richiesta.
  • Spese per l'acquisto dei cani guida da parte dei non vedenti. Le agevolazioni consistono in una detrazione dell’IRPEF del 19% della spesa sostenuta fino ad un massimo di € 18.075,99. In questo limite rientrano anche le spese per l’acquisto di autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente. La detrazione è prevista una sola volta in quattro anni, salvo i casi di perdita del cane e spetta per un solo animale. E' concessa la detrazione forfetaria di € 516,46 delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida.

La detrazione del 19% sull’intero importo per tutte le spese sopraesposte spetta anche al familiare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico.

Pagina aggiornata il 1.08.2019