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Home » Per il Cittadino » Diritti esigibili » Riconoscimento dell'invalidità

Trattamenti economici

PAGINA AGGIORNATA IL 12.03.2021

 

Premessa

Nel caso venga accertato uno stato invalidante che dà diritto a dei benefici economici, verrà attivato il flusso amministrativo per l’erogazione degli stessi  stesso. Si ricorda che l'art. 130 del D.Lgs. 112/98 ha trasferito alle Regioni le funzioni in materia di trattamenti economici a favore dei minorati civili, in precedenza svolte dalla Prefettura, ed ha affidato all' INPS (a decorrere dall'anno 2000) l'erogazione di tali trattamenti.

Assegno mensile di assistenza

Dal 1992, in seguito all'entrata in vigore delle nuove tabelle percentuali d'invalidità (D.M.S. 5/2/92) e al D.Lgs. 23/11/88 n°509, che aveva modificato la precedente legge 30/03/71 n°118, tale diritto spetta agli invalidi civili nei cui confronti venga accertata una riduzione della capacità lavorativa minima del 74%, così elevata dagli originari 2/3.

Requisiti previsti:

  •  Età fra i 18 e 65 anni;
  • Invalidità dal 74% al 99%;
  • Cittadino italiano o straniero, anche se non titolare di carta di soggiorno (Cfr. Corte Costituzionale sentenza n°187/2010);
  • < br/> Link di riferimento e Documentazione utile Sito di riferimento – SuperAbile dell’INAIL e la sua rubrica L’esperto risponde. Al seguente link sono disponibili le presentazioni con le quali la dr. Fabrizia Capitani, del Servizio Sociale Ospedaliero del Policlinico O.U. S. Orsola-Malpighi di Bologna, il 28/3/2009 e il 5/5/2012, nell’ambito dei seminari del ciclo “Gli Incontri del Sabato” dell’Associazione Crescere, ha illustrato il tema: L'invalidità e l'avvio al lavoro Le presentazioni trattano anche dell’accertamento dell’handicap, nonché dell’argomento di cui al paragrafo successivo della presente guida e dell’esenzione dal ticket. Contengono inoltre riferimenti alla legislazione della regione Emilia Romagna, ove è stata attuata, con la L. R. 19 febbraio 2008 n°4, la semplificazione di cui all’art. 6 L. 80/2006. N.B. Nella prima presentazione non è presa in esame, in ragione dell’epoca della sua realizzazione, la novella di cui alla legge102/09 che ha introdotto a partire dal 2010 la nuova procedura di accertamento InvCiv2010. L’INPS ha pubblicato il 5 novembre 2020 una guida su DIRITTI E TUTELE IN CASO DI MALATTIE ONCOLOGICHE, (Pdf 193kb) che costituisce, per usare le parole contenute in prefazione: “Un piccolo vademecum che può essere di aiuto e orientamento per tutti quelli che si trovano ad affrontare, direttamente o indirettamente, questi momenti di difficoltà” e che contiene indicazioni utili non solo per i pazienti oncologici, ma per tutti. Infine al seguente link potrete trovare l’ipertesto in formato Pdf/a (500 Kb): Invalidità civile. Guida pratica alla conoscenza: la procedura, i diritti, i benefici di cui segnaliamo in particolare il quadro sinottico con le percentuali di invalidità e i corrispondenti benefici.
  • Reddito personale annuo non superiore a: vedi il link in calce al paragrafo;
  • Incollocati o incollocabili al lavoro.

Importo: vedi il link in calce al paragrafo.

Si percepisce ugualmente l'assegno se si è occupati par-time.

Al compimento dei 65 anni d'età l'assegno viene trasformato in pensione sociale (Art. 19 L. 118/71).

Pensione di inabilità

Spetta agli invalidi civili con totale e permanente inabilità al lavoro (Art. 13 L. 30/3/71 n°118) e che si trovino in stato di bisogno economico.

Requisiti previsti:

  •  Età fra i 18 e 65 anni;
  • Invalidità 100%;
  • Cittadino italiano o straniero, anche se non titolare di carta di soggiorno (Cfr. Corte Costituzionale sentenza n°40/2013);
  • Reddito personale annuo non superiore a: vedi il link in calce al paragrafo.

Importo: vedi il link in calce al paragrafo.

Al compimento dei 65 anni di età l'assegno viene trasformato in pensione sociale (Art. 19 L. 118/71).

La pensione di inabilità è compatibile con l'indennità di accompagnamento. E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per cause di guerra, servizio, lavoro.

Indennità di accompagnamento

Spetta, secondo la L. 18/80 e 508/88, agli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche e ai ciechi civili assoluti (art.1, L. 28/3/68 n°406).

Requisiti previsti:

  • Non è prevista alcuna età;
  • essere riconosciuti ciechi assoluti; con inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e di non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ovvero di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
  • essere cittadino italiano o straniero, anche se non titolare di carta di soggiorno (Cfr. Corte Costituzionale sentenza n°40/2013);
  • non essere ricoverato in istituto con pagamento delle rette a carico dello Stato o di altro Ente pubblico.

Importo: vedi il link in calce al paragrafo.

L'indennità di accompagnamento viene erogata in riferimento al solo titolo della minorazione e quindi è indipendente dal reddito posseduto dall'invalido. E' compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, mentre è incompatibile con analoghe concessioni per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio (Art 1 L. 508/88).

Ai minori titolari di indennità di accompagnamento, al pari dei minorenni titolari di indennità di comunicazione, al raggiungimento della maggiore età sono attribuiti ai sensi dell’art. 25.6 del D.L. 24 giugno 2014, n°90 le prestazioni economiche spettanti agli invalidi maggiorenni, senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari, salva la sussistenza degli altri requisiti richiesti.(cfr. Circ. INPS 10/2015)

Pensione per i ciechi parziali

Spetta, in base all'art. 8 della L. 66/62, ai ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, che si trovino in stato di bisogno economico.

Requisiti previsti:

  • Non è prevista alcuna età;
  • Cittadino italiano o straniero, anche se non titolare di carta di soggiorno (Cfr. Corte Costituzionale sentenza n°22/2015);
  • Reddito personale annuo non superiore a: vedi il link in calce al paragrafo.

Importo: vedi il link in calce al paragrafo.

Ai ciechi parziali può essere concessa una INDENNITA' SPECIALE, ai sensi dell'art. 3 della L. 508/88, al solo titolo della minorazione e cioè indi-pendentemente dall'età e dal reddito personale dell'interessato.

Importo: vedi il link in calce al paragrafo.

E' incompatibile con l'indennità di frequenza e con altre indennità simili concesse per cause di servizio, di lavoro o di guerra.

Pensione per i ciechi assoluti

Spetta, secondo l'art. 8 della L. 66/62, ai maggiorenni riconosciuti ciechi assoluti, in stato di bisogno economico. Ai ciechi assoluti minorenni non spetta la pensione, ma l'indennità di accompagnamento (art. 5, L. 508/88) e alla maggiore età sono esonerati da ulteriori accertamenti sanitari (cfr il precedente paragrafo sull’indennità di accompagnamento: art. 25.5 D.L. 90/14 e cfr. Circ. Inps 10/2014).

Requisiti previsti:

  • Maggiorenne;
  • Essere stato riconosciuto cieco assoluto;
  • Cittadino italiano o straniero, anche se non titolare di carta di soggiorno (Cfr. Corte Costituzionale sentenza n°22/2015);
  • Reddito personale annuo non superiore a: vedi il link in calce al paragrafo.

Importo (se il disabile è ricoverato in istituto con retta a carico, anche in parte, dello Stato o di Ente pubblico l’ammontare è ridotto): vedi il link in calce al paragrafo.

Indennità mensile di frequenza

Spetta agli invalidi minorenni ed è stata istituita dalla L. 11 ottobre 1990 n°289

Requisiti previsti:

  • Essere minorenne;
  • Essere stati riconosciuti: "minori con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" oppure "minore con una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore";
  • Frequenza di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime con-venzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone con disabilità; frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado (in tal caso spetta per l'intero periodo dell'obbligo formativo con il solo vincolo di comunicare l'eventuiale cessazione della frequenza in forza del D.L. 13 maggio 2011 n°70, che con art. 6 d-bis n. 3 ha modificato l’art 2 della L. 289/90), compreso l'asilo (cfr. Corte Costituzionale sentenza n°467/02) nonché centri di formazione o di addestramento professionale;
  • Essere cittadino italiano o straniero anche se non titolare di carta di soggiorno (cfr. Corte Costituzionale sentenza n°329/2011);
  • Reddito personale annuo non superiore a: vedi il link in calce al paragrafo.

Importo, per la reale durata del trattamento riabilitativo e della frequenza scolastica: vedi il link in calce al paragrafo.

L'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento o con l'indennità di comunicazione concessa ai sordi nonché con la speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali.

Ai sensi dell’art. 25.5 del D.L. 24 giugno 2014, n°90 sei mesi prima del raggiungimento della maggiore età si può presentare domanda per l’ottenimento dei benefici spettanti agli invalidi maggiorenni che vengono erogati in via provvisoria, in attesa dell’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti (cfr. Circ. Inps 10/2014).

Indennità di comunicazione

Spetta, ai sensi dell'art. 4 della L. 508/88 e della L. 104/92, ai minori di 12 anni se l'ipoacusia è pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore e ai maggiori di 12 anni se l'ipoacusia è pari o maggiore a 75 decibel.

Requisiti previsti:

  • Non è prevista alcuna prescrizione di età (con la distinzione di cui sopra);
  • Cittadino italiano o straniero, anche se non titolare di carta di soggiorno (Cfr. Corte Costituzionale sentenza n°230/2015);
  • Essere stato riconosciuto sordo, come in precedenza è stato precisato;
  • Non è previsto alcun reddito.

Importo: vedi il link in calce al paragrafo.

L'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza, mentre è compatibile con l'indennità di accompagnamento. Viene concessa anche nel caso di ricovero in istituto.

Ai minori titolari di indennità di comunicazione, al pari dei minorenni titolari di indennità di accompagnamento, al raggiungimento della maggiore età sono attribuiti ai sensi dell’art. 25.6 del D.L. 24 giugno 2014, n°90 le prestazioni economiche spettanti agli invalidi maggiorenni, senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari, salva la sussistenza degli altri requisiti richiesti (cfr. Circ. Inps 10/2014).

Pensione per i sordi

Spetta alla persona sorda,in stato di bisogno economico, con sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva e che non sia di natura psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Requisiti previsti:

  • età fra i 18 e i 65 anni;
  • essere stato riconosciuto sordo;
  • essere cittadino italiano o straniero, anche se non titolare di carta di soggiorno (Cfr. Corte Costituzionale sentenza n°230/2015);
  • disporre di un reddito personale annuo non superiore a: vedi il link in calce al paragrafo.

Importo: vedi il link in calce al paragrafo.

La pensione è incompatibile con altre concessioni ricevute per la stessa menomazione per causa di guerra, di servizio, di lavoro.

Al compimento dell'età pensionabile si trasforma in pensione sociale.

N.B. Per le persone riconosciute sordocieche è previsto un trattamento unificato delle prestazioni dovute per ciascuna minorazione (Art. 2 L. 107/2010).

Importi pensioni Gli importi dei trattamenti economici sopra descritti e i limiti di reddito per beneficiarne sono soggetti ad aggiornamento e sono consultabili al seguente link:
  • Importi pensioni e limiti di reddito per il 2014/15
  • Importi pensioni e limiti di reddito per il 2015/16
  • Importi pensioni e limiti di reddito per il 2017/18
  • Importi pensioni e limiti di reddito per il 2018/19
  • Importi pensioni e limiti di reddito per il 2019/20
  • Importi pensioni e limiti di reddito per il 2020/21
Lavoratori invalidi

Discorso a parte va fatto per i

Lavoratori Invalidi

(L. 12 giugno 1984 n°222 - Revisione della disciplina dell’invalidità pensionabile)  

Ai lavoratori, dipendenti o autonomi iscritti alla assicurazione obbligatoria INPS, nei cui confronti venga accertata una riduzione della capacità lavorativa a causa di una infermità o difetto fisico o mentale, non derivante da causa di servizio o di guerra spettano le previdenze di cui appresso.
La procedura per l'accertamento è del pari telematica come la INVCIV2010 ed inizia con la compilazione e l’inoltro del modulo INPS SS3, semplificato rispetto al modulo AP68, cui deve far seguito nei 90 giorni la presentazione della domanda con le modalità sopra descritte (Circolare INPS del 2 luglio 2012 n°91).

Le previdenze spettanti sono:

Assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. 222/84) 

Requisiti previsti:

- avere un’età fra i 18 e 65 anni;
- avere una anzianità contributiva di almeno 5 anni di cui 3 nel quinquennio antecedente la domanda
- avere una invalidità superiore al 67%;

L’importo è calcolato in base ai contributi versati con il sistema contributivo se successivi al 31/12/1995, retributivo o misto in ragione del raggiungimento o meno di 18 anni di contribuzione a tale data.

Al compimento dell’età pensionabile l'assegno viene trasformato in pensione di vecchiaia.

Prescinde dal reddito ed è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

Pensione ordinaria di Inabilità (art. 2 L. 222/84) 

Qualora la perdita della capacità lavorativa sia totale, sussistendo i medesimi requisiti previsti per l’Assegno ordinario di invalidità, spetta la pensione ordinaria di inabilità il cui importo è determinato con i medesimi criteri (retributivo, contributivo o misto).

Prescinde dal reddito ed a differenza dell’Assegno ordinario di invalidità è incompatibile con lo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa.

Pensione di Reversibilità a Superstiti Inabili

L. 21 luglio 1965 n° 903 (Riforma pensioni della previdenza sociale) - Art. 22

Spetta, a condizione che siano inabili al lavoro, a carico del pensionato deceduto e abbiano determinati limiti di reddito:

  • al FIGLIO, qualunque sia la sua età;
  • al CONIUGE;
  • ai FRATELLI celibi e SORELLE nubili, qualora non siano titolari di pensione e non vi siano altri aventi diritto a prestazioni di reversibilità

nelle percentuali specificate nell’articolo richiamato.

Sono considerati a carico del pensionato le persone alle quali, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.

Sono considerate inabili al lavoro, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 26/04/1957 n°818, le persone che, per gravi inferiorità fisiche o mentali, si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (Art. 2 L. 222/84).

Sito di riferimento – SuperAbile dell’INAIL e la sua rubrica L’esperto risponde.

 


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