Mezzi di trasporto

Agevolazioni sui veicoli

I soggetti portatori di handicap di cui all'art. 3 della L. 104/92 con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, nonché, come ha inteso estendere l'art. 30, comma 7, della Legge Finanziaria 2001, n°388/2000, anche gli inabili psichici con indennità di accompagnamento, gli invalidi con gravi limitazioni alla capacità di deambulazione e i pluriamputati oppure i familiari che li abbiano fiscalmente a carico, hanno diritto a dei benefici fiscali sui mezzi di trasporto (autoveicoli max 9 posti, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici, autocaravan).

E' bene ricordare che si è fiscalmente a carico quando non si percepisce un reddito annuo superiore, dal 2004, a € 2.840,51 e che non costituiscono reddito le indennità, le pensioni o gli assegni erogati agli invalidi civili. Restano escluse dalle agevolazioni gli autoveicoli che, anche se adattati al trasporto dei disabili, sono intestati a Società o Enti.

Tali benefici fiscali sui mezzi di trasporto riguardano:

1. IVA agevolata (4%)

Si può usufruire di tale aliquota per l’acquisto di veicoli nuovi o usati con cilindrata fino ai 2.000 c.c., se a benzina, e 2.800 c.c., se con motore diesel. Si può beneficiare di questa agevolazione solo una volta ogni 4 anni, salvo cancellazione dal PRA avvenuta prima del quadriennio (furto, demolizione, ecc.). (Circolare Ministero Finanze 31/7/98 n. 197/E; L. 97/86; art. 8 L. 449/97). La stessa aliquota è applicata per le prestazione di adattamento.

2. Detrazione IRPEF

La detrazione, pari al 19% della spesa sostenuta per l'acquisto o adattamento dei mezzi di trasporto, può essere fatta valere, con la denuncia dei redditi, per intero o suddivisa in 4 quote annuali di uguale importo. La spesa ammissibile alla detrazione è, nel 2004, di € 18.075,99 al 19%. La detrazione spetta ogni 4 anni ma può essere richiesta anticipatamente qualora il veicolo precedente è stato cancellato dal PRA. In questo caso se il contribuente ha beneficiato di rimborso assicurativo (es. in seguito a furto), l'importo deve essere decurtato dal totale ammissibile di € 18.075,99. Sono detraibili (sempre con il vincolo della spesa massima ammissibile di € 18.075,99, che è cumulabile per acquisto e riparazioni) ogni 4 anni, anche le spese per l’adattamento e per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione (cambio gomme, olio, assicurazione, carburante, ecc.). (art. 11, L. 212/2000; art. 13 bis, lett. C, del TUIR)

3. Esenzione dal pagamento del bollo auto

Spetta su un solo veicolo per volta e per usufruirne bisogna presentare apposita domanda all' Ufficio Tributi Regionale. Vale anche in questo caso la limitazione di cilindrata: 2.000 c.c. motore benzina, 2.800 c.c. motore diesel.

4. Esenzione dalle imposte di trascrizione

Spetta sui passaggi di proprietà (es. IET, APIET, ecc.) in occasione dell'acquisto di un veicolo nuovo o usato.