RLS Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Il Dlgs 626/94 “Attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza edella salute dei lavoratori durante il lavoro” prevede, con l’attuazione dell’art. 18 che in tutte le Aziende o Unità produttive sia eletto o nominato il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori.
Noi, RLS, siamo presenti dal 1995 quando fummo designati dalle OOSS con l’impegno di impiantare la prima struttura organizzativa e attivare la consultazione elettore fra tutti i lavoratori che ha portato, nel 1996, alla elezione di 21 RLS (15 eletti dai lavoratori del comparto e 6 nominati dalla dirigenza).
I RLS sono, da una parte, una forma istituzionalizzata e formale di rappresentanza dei lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro alla quale vengono riconosciute precise prerogative e diritti di partecipazione nell’ambito dei processi decisionali riguardanti la sicurezza e, dall’altra, è fatto obbligo al Datore di Lavoro di consultarli in precise occasioni (art. 19 e art. 4 DLgs 626/94)
Il ruolo dei RLS è quindi molteplice:
- partecipativo e consultativo,
- verifica e monitora sia che le misure di sicurezza adottate siano efficaci per tutelare la salute psico-fisica dei lavoratori sia il rispetto della normativa in materia di sicurezza
- informativo sia verso i lavoratori sia verso la direzione aziendale
Notiziario dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del Policlinico
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Anno 2017 SicurPrev News maggio |
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