Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Adempimenti Legge 183/2011 art. 15

Legge di stabilità 2012: La cosiddetta"Decertificazione"

Dal 1° Gennaio 2012 sono entrate in vigore le norme che vietano alle Amministrazioni Pubbliche di emettere certificati indirizzati ad altre Pubbliche Amministrazioni o a Gestori di pubblico servizio: certificati e atti di notorietà sono sostituiti dalle rispettive dichiarazioni sostitutive.

Le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti restano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e debbono recare in calce a pena di nullità, la dicitura che esclude espressamente la validità del certificato stesso nei confronti delle altre P.A. come indicato dalla normativa:

 Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati Gestori di Pubblici Servizi”.

Pertanto le novità introdotte dall'art. 1 della Legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), le quali hanno comportato una modifica del D.P.R. n. 445/2000, possono essere così riassunte :

a) scompare il certificato nei rapporti dei cittadini con la P.A. ed i gestori dei pubblici servizi;

b) il certificato sopravvive solo nei rapporti degli utenti con i privati;

c) le Amministrazioni Pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché tutti i dati e documenti che siano in possesso delle Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.

Restano naturalmente esclusi da tali misure, i certificati medici, sanitari e gli altri certificati di cui all’art 49 del DPR n. 445/2000.

Conferme dati

Le Amministrazioni pubbliche e i Gestori di pubblici servizi tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 della Legge, possono trasmetterne richiesta all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna tramite PEC in interoperabilità ai seguenti indirizzi in base alla area di afferenza delle autocertificazioni e dati da verificare:

direzione.personale@pec.aosp.bo.it per Dati riguardanti il profilo giuridico del rapporto di lavoro dipendente e Dati riguardanti il profilo economico del rapporto di lavoro dipendente - numero telefonico di riferimento: 051 6079894

direzione.risorse.econom.finan@pec.aosp.bo.it  per dati contabili - numero telefonico di riferimento: 051 6079500

direzione.attivita.tecniche@pec.aosp.bo.it  per Dati riguardanti affidamenti di competenza del Coordinamento attività tecniche integrate commesse di opere pubbliche - numero telefonico di riferimento: 051 2141242

Centro.logistico@pec.aosp.bo.it per i dati relativi alle attestazioni di fornitura delle commesse di beni di competenza del Centro Logistico - numero telefonico di riferimento: 051 2141364

PAGINA AGGIORNATA IL 15.07.2020