Deducibilità per le erogazioni liberali

Deducibilita' per le erogazioni liberali - Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Erogazioni liberali - Art. 10, comma 1, lettera l-quater), e art. 100, comma 2,lettera a), del TUIR

Le donazioni a favore delle aziende ospedaliero-universitarie possono essere dedotte dal reddito complessivo sia delle persone fisiche sia titolari di reddito d'impresa; l'Agenzia delle Entrate precisa che gli enti caratterizzati dall'integrazione delle finalita' del sistema sanitario nazionale con quelle istituzionali delle universita'possono godere delle erogazioni liberali in virtu' del fatto che partecipano alla realizzazione delle funzioni e dei compiti propri degli istituti universitari. 

Le erogazioni di questo tipo - secondo i tecnici delle Entrate - possono essere regolarmente dedotte dal reddito delle persone fisiche.

 

Donazioni erogate al Policlinico per ricerca: come per le persone fisiche, nessun limite alla deducibilità per i fondi erogati da soggetti IRES

I contributi e/o liberalità finalizzati alla ricerca e destinati al Policlinico sono ora integralmente deducibili per il soggetto passivo IRES erogante.

Le condizioni necessarie perché le donazioni effettuate nei confronti del Policlinico siano integralmente deducibili per i soggetti IRES sono:

  • destinazione del finanziamento alla ricerca;
  • utilizzo di uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, carte di debito/credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Tale risultato, che elimina il limite di importo alla deducibilità delle donazioni qualora siano finalizzate alla ricerca, è conseguente al parere espresso dall’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell’Emilia Romagna su istanza di interpello presentata da questa Azienda.
In particolare, la Direzione Regionale, riprendendo la risoluzione n. 68 del 7 luglio 2010 con la quale l’Agenzia riconosceva l’assimilazione delle Aziende ospedaliero-universitarie alle “Università”, enti che l’art. 10, co. 1, let. l-quater del TUIR annovera tra i destinatari delle erogazioni liberali che costituiscono oneri deducibili per i soggetti IRPEF, ha riconosciuto la formulazione letterale di quest’ultima norma identica a quella contenuta nell’art. 1, co. 353 della L. 266/2005, consentendo l’interpretazione estensiva espressa nel citato documento, anche ai soggetti IRES che eroghino fondi a titolo di contributo o liberalità alle aziende ospedaliero-universitarie.