Congedi

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- Congedo parentale prolungato

Tutti i genitori hanno diritto durante i primi 8 anni d’età del proprio figlio ad un congedo parentale della durata di 10 o 11 mesi a seconda dei casi (art. 32 D.Lgs. 151/01).

Qualora però il bambino versi in condizione di handicap grave accertata dalla competente commissione ASL e non si trovi ricoverato presso istituti specializzati, tale durata può essere prolungata fino a tre anni (art. 4 comma 1 L. 104/92 - art. 33 comma 1 L. 151/01).

Per tutto questo periodo è dovuta una indennità pari al 30% della retribuzione spettante (art. 34 commi 1/3 D.Lgs. 151/01).

- Congedo retribuito di due anni

La legge finanziaria 2004 n°350, del 24/12/2003, art. 3, comma 106, ha modificato l'art. 42, comma 5 del D.Lgs. 26/3/2001 n°151 sopprimendo la subordinazione di tale diritto al perdurare dell'assistenza al soggetto disabile da almeno 5 anni. Pertanto il diritto di usufruire di due anni di congedo retribuito, anche frazionabile, per assistere persone con handicap grave è immediatamente fruibile, ferma restando la condizione che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto.

Il congedo, della durata massima di due anni, spetta alternativamente ad uno dei genitori, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, a uno dei fratelli o delle sorelle conviventi del soggetto con handicap.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 26/1/2009 n°19, l’INPS ha emanato la circolare n°41 del 6/3/2009 con la quale sono stati precisati, in ordine di priorità, i soggetti aventi diritto a tale congedo.

Il congedo parentale ed il suo eventuale prolungamento così come il congedo biennale spettano anche per le adozioni e gli affidamenti, anche internazionali (artt. 36, 37, 45 D.Lgs. 151/01).

Ad abundantiam ricordiamo che a tutti i lavoratori, anche a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia disabilità, spetta il cd diritto di aspettativa per gravi motivi di famiglia, della durata di due anni, ma non retribuito e non valido ai fini dell’anzianità anche se riscattabile (art. 4, comma 2, L. 53/00).

 

Al seguente link è scaricabile la presentazione, integrata ed aggiornata, con la quale, il dr. Matteo Naldi, ha illustrato il sistema dei permessi e dei congedi nel corso del seminario tenutosi il 14/6/2008 nell’ambito del ciclo “Gli Incontri del Sabato” organizzati dall’Associazione Crescere. La presentazione non tiene conto delle ultime modifiche della Legge 183/2010.

http://www.stage.santorsola.bbsitalia.com/it/reparti_servizi/per.crescere/Link%20Interni/Documentazione/Slides/Congedi_Parentali_New.pdf