Trasporto su treno e su autobus

Trasporto ferroviario
Il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del 23 ottobre 2007 (Relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario), aggiornato dal Regolamento UE 2021/782 del 29 aprile 2021, disciplina nel capo V i diritti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta.
Tale normativa prevede: diritto al trasporto (art. 21); informazioni (art. 22); 2; assistenza nelle stazioni ferroviarie E a bordo (art. 23); condizioni alle quali è fornita l’assistenza (art. 24); risarcimento per attrezzature per la mobilità, dispositivi di assistenza e cani da assistenza  (art. 25), obbligo formativo per il personale (art. 26).

In applicazione di tale regolamento RFI ha predisposto un servizio di assistenza per le persone con disabilità e ha reso disponibile il correlativo servizio informativo in questa pagina del suo sito web.

Il D.Lgs. 17 aprile 2014, n°70, entrato in vigore il 21 maggio 2014, reca la: Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

All’articolo 16 è dettata la normativa per le persone con disabilità.

Si segnala che Trenitalia mette a disposizione dei titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, nonché degli assistiti Inail, la Carta Blu che consente di usufruire della gratuità del viaggio o del pagamento di un prezzo ridotto per l’accompagnatore.
Sempre Trenitalia mette a disposizione nelle principali stazioni un servizio di video-interpretariato gratuito in LIS, utilizzabile con smartphone.

Trasporto su Autobus
Il D. Lgs4 novembre 2014 n°169, entrato in vigore il 6/12/2014, reca la: Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.
Nella sezione IIIa, agli articoli 8/ 12, è dettata la normativa per le persone con disabilità.

Con D.M. del 5/3/2015, in G.U. n° 84 del 11/4/2015, vengono precisati quali siano i presupposti per cui le Stazioni di Autobus sono tenute a fornire assistenza alle persone con disabilità: percorsi superiori ai 250 km, 55 fermate, qualora dotate di sala d’attesa o accettazione o biglietteria, cui ha fatto seguito il D.M. 25 agosto 2022 (Designazione quali stazioni di autobus che forniscono assistenza a persone con disabilità o a mobilità ridotta.) in GU n. 211 del 09-09-2022;  tra queste figura l'autostazione di Bologna.

PAGINA AGGIORNATA IL14.03.2024