Assistenza scolastica

L. 5 febbraio 1992 n°104 (Legge quadro per l’handicap) art.13, commi 3/6

M.I.U.R. Nota prot. n°3390/2001 (Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap)

D.P.C.M. 9 aprile 2001 n°14787 (Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari ) art. 14

C.C.N.L. 16/05/2003, art. 47 e CCNL del 26/05/99, artt. 32 e 36 (sarà aggiornato con prossimo regolamento previsto per la metà ottobre-2017 attuativo dell’art. 3 del D.lgs 66/2017)

L’assistenza di base compete alle scuole che affidano il compito ai collaboratori scolastici, i quali "prestano ausilio materiale agli alunni con disabilità nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, nell’uscita da esse e all’interno". Espletano, come funzioni aggiuntive, "le attività di cura alla persona e di ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale dell’alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado".

Intesa Stato Regioni 20 marzo 2008 (Presa in carico dell’alunno con disabilitàart. 5

L’assistenza specialistica, l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione, compete ai Comuni per gli asili nido, per le scuole materne, elementari e medie; compete alle Province per le scuole superiori, compete alle ASL quando si richiede personale paramedico e psicosociale.

Si segnala infine il protocollo della città metropolitana di Bologna del settembre 2019 per la somministrazione dei farmaci in ambienti scolastici/educativi.

Nelle scuole di ogni ordine e grado sono garantiti docenti specializzati di sostegno per l’assistenza, la formazione, e l’integrazione degli alunni con disabilità (art. 13, commi 3/6 L. 104/92).

Dovrà essere assicurato tendenzialmente un insegnante specializzato per il sostegno ogni due alunni con disabilità (art. 5 Intesa S/R 20/3/2008).

PAGINA AGGIORNATA L'11.03.2022