Barriere Architettoniche

Sentenza Corte Costituzionale n. 167/99.

"Si riconosce pienamente il diritto alla mobilità come diritto fondamentale delle persone con disabilità".

L. 30 marzo 1971 n°118 (Norme in favore degli invalidi civili) 

Art. 27 ultima parte:
Omissis … gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiato dell’edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.

L. 28 febbraio 1986 n°41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) art. 32.20: Barriere architettoniche in opere pubbliche)

L. 5 gennaio 1989 n°13 (Disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati)

D.M. 14 giugno 1989 n°236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)

L. 11 dicembre 2012 n°220 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici)

L’art. 27 della legge 220/2012, in vigore dal 17/6/2013, modifica l’art. 2 della legge 13/89 sopprimendo la previsione che per le innovazioni concernenti le barriere architettoniche nei condomini fosse sufficiente in seconda convocazione la maggioranza di un terzo, almeno, del valore dell’edificio e la maggioranza numerica dei presenti.

Al contempo l’art. 5 della stessa legge 220/2012 ha modificato l’art. 1120 del codice civile, concernente la disciplina delle innovazioni nei condomini,  aggiungendovi dei commi contenenti tra l’altro la previsione delle barriere architettoniche, per la cui approvazione occorre ora sempre la maggioranza, prescritta dall’art. 1136 2°comma c.c., (maggioranza numerica dei presenti e maggioranza del valore dell’edificio), fermo il divieto di innovazioni che possano arrecare pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dello stabile senza far più riferimento al decoro architettonico del fabbricato, ai sensi dell’art. 2 c. 1 L. 13/1989, come novellato dall’art 10 c.3 D.L. 76/2020, ferma la possibilità per il portatore di handicap, sempre ai sensi dell’art. 2 L. 13/89, di provvedere a proprie spese in ipotesi di diniego o inerzia del condominio.

L. 5 febbraio 1992 n°104 (Legge quadro per l’handicap) 

Art. 23
"Rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative".

Art. 24
"Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche".

 

D.P.R. 24 Luglio 1996 n°503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)

D.Lgs. 25 novembre 2016 n°222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione …)
L’eliminazione di barriere architettoniche costituisce attività edilizia libera, sempre che non venga alterata la sagoma degli edifici o si tratti di ascensori esterni, attività queste ultime soggette a CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata): cfr. pag. 93 della Tabella voci nn°21 e 22. Nel successivo D.M. 2 marzo 2018 in G.U. n°81 del 7/4/2018Glossario dell’Edilizia Libera, sono elencati “gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, che non comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio”, realizzabili in regime di edilizia libera, quindi senza necessità di preventiva autorizzazione o comunicazione, sempre che non rientrino nelle previsioni di tutela antisismica, antincendio, igienico sanitarie, idrogeologiche o dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n°42/2004 (salva l’esenzione di cui all’art. 149).

D.P.R. 13 febbraio 2017 n°31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)
Nell’allegato A punto 4 e B punto 6 vengono individuati gli interventi concernenti l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Qualora dette attività vengano svolte in un condominio occorre far riferimento alla relativa disciplina, sopra richiamata.

Pagina aggiornata il 14.03.2024