Circolazione stradale e sosta dei veicoli

L. 5 febbraio 1992 n°104 (Legge quadro per l’handicap) art. 28

D.L. 9 febbraio 2012 n°5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) art. 4

D.P.R. 30 luglio 2012 n°151 (Regolamento d’attuazione del Nuovo codice della strada in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide)

Il D.L.24 giugno 2014 convertito in legge 114/14  (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa…) all’art. 25.2, innovando l’art 119 c.2 del codice della strada, stabilisce che i rinnovi della patente di guida delle persone con disabilità, con accertata situazione stabilizzata, saranno esperiti in sede ordinaria alle ordinarie scadenze.

Il D.L. 16 giugno 2022 n°68 convertito, con modifiche, in legge 108/2022 (Misure urgenti per … la mobilità sostenibile…) all’art. 7 l i) innova l’art. 190.7 del codice della strada che consente ora al“le macchine per uso di persone con disabilità”, “rientranti tra gli ausili medici” (ai sensi dell’art. 46 dello stesso codice), “di circolare sui percorsi ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali”.

L'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 (Regolamento del Codice della Strada), e successive modificazioni, prevede la concessione ai veicoli delle persone disabili di permessi per la circolazione in zone a traffico limitato e per il parcheggio in appositi spazi loro riservati.

Tale diritto spetta alle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (D.P.R. 30 luglio 2012 n°151, art. 1), esteso anche ai non vedenti. (D.P.R. 24 Luglio 1996 n°503, art. 12, comma 3).

Il rilascio del contrassegno, che ha validità quinquennale ed è rinnovabile, è competenza del Comune di residenza previa domanda da inoltrare al Comune corredata da idonea certificazione rilasciata dalla Commissione medica integrata della procedura INVCI2010, tale documentazione è valida anche per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli (D.L. 9 febbraio 2012 n°5, art. 4).

Il contrassegno è personale ed è concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo. Esso deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo.

A partire dal 15 settembre 2012, il contrassegno è conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del  4 giugno 1998: il vecchio “contrassegno arancione” previsto dalla precedente normativa conserva una validità di tre anni a partire da tale data (D.P.R. 30 luglio 2012 n°151 art. 3). Il nuovo contrassegno, il CUDE – Contrassegno Unificato Disabili Europeo, creato con una piattaforma informatica unica nazionale, è valido per tutto il territorio italiano (D.L. 16 luglio 2020 n°76 art. 29 – Decreto 5 luglio 20021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili in G.U. n°183 del 2/8/2021).

L’art. 74 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196 detta norme specifiche a tutela della privacy nel senso che il contrassegno non deve consentire l’individuazione della persona interessata se non in caso di necessità di accertamento.

L’art. 1 lett. e) del D.P.R. 30 luglio 2012 n°151, inoltre, attribuiva ai Comuni la possibilità, mentre ora l’art 25.3 del D.L. 24 giugno 2014 n° 90 impone di stabilire con proprio regolamento, nelle aree di parcheggio a pagamento, un numero di posti destinati alla sosta gratuita dei disabili superiore a quella prevista dall’art. 11 comma 5 del D.P.R. 24 luglio 1996 n°503 (e cioè 1 posto ogni 50 o frazione di 50 disponibili) e pone fine alla querelle sulla gratuità o meno del parcheggio nelle strisce blu, disponendo che i Comuni, sempre con proprio regolamento, possono stabilire la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

PAGINA AGGIORNATA L'8.09.2022