Istruzione in ospedale e a domicilio

Istruzione in Ospedale e a Domicilio

L. 5 febbraio 1992 n°104 (Legge quadro per l’handicap) art. 12, commi 9/10

M.I.U.R. Nota prot. n°4308/2004

D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n°185 (Regolamento per l’individuazione dell’alunno con handicap), in vigore fino al 31/12/2018.

D.Lgs. 13 aprile 2017 n°63 (Effettività del diritto allo studio … ), art.8 (La scuola in ospedale …)

D.Lgs. 13 aprile 2017 n°66 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità… ) art. 16 (Istruzione domiciliare)

Negli ospedali nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche vengono istituite sezioni distaccate di classi ordinarie cui sono ammessi i piccoli ricoverati. Anche in regime di day hospital, che versino in situazione di handicap.

A tali classi sono ammessi anche alunni non in stato di handicap con degenze superiori ai 30 giorni.

Il servizio di istruzione domiciliare va erogato, anche con l’uso delle nuove tecnologie, agli alunni iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per i quali gravi patologie certificate impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni, anche non continuativi.