Tasse scolastiche e universitarie

L. 30 marzo 1971 n°118 (Norme in favore degli invalidi civili) art. 30:
“Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che  abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità, è concessa l’esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta , analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli”.

D.Lgs. 29 marzo 2012 n°68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio…) art. 9, D.P.C.M. 9 aprile 2001 n°14787 art. 8, c. 1 e 7 e art. 14 seg.

Per le tasse universitarie l’art. 9 del D.Lgs. 68/2012 dispone l’esonero totale in caso di invalidità superiore ai due terzi, così come l’art. 8 del D.P.C.M. 9/4/2001 che rinvia alla determinazione delle singole Università per invalidità di grado inferiore, e all’art.14 e seg. prevede altri interventi a favore degli studenti in situazione di handicap.