Visite didattiche e gite scolastiche

C. M. 291/92, art. 8, comma 2

L’alunno con disabilità può essere accompagnato dall’insegnante di sostegno o da qualunque membro della comunità scolastica (docente curriculare, collaboratore scolastico).

Nella scuola secondaria di secondo grado, può essere accompagnato anche da un compagno maggiorenne che offra la propria disponibilità.